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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott.ssa Daniela CAVALIERE Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25017 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza dell'8 novembre 2024, vertente
T R A
1) 2) 3) Parte_1 Parte_2
4) 5) 6) Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
7) 8) 9) Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
10) 11) 12) CP_7 CP_8 CP_9 CP_10
13) 14) 15)
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, 16) 17) 18) CP_13 Controparte_14 CP_15
19) 20) CP_16 CP_17 Controparte_18
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[...] CP_22 Controparte_23
27) 28) Controparte_24 Controparte_25
29) 30) 31) Controparte_26 CP_27 CP_28
32) 33) CP_29 CP_30 CP_31
34) 35) 36)
[...] Controparte_32 Controparte_33
37) 38) CP_34 Controparte_35 CP_36
1 Domenico, 39) 40) CP_37 Controparte_38
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44) 45) 46) Controparte_41 CP_42 CP_43
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52) 53) 54) CP_49 Controparte_50 CP_51
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60) 61) Controparte_57 Controparte_58
62) 63) Controparte_59 CP_60 CP_61
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67) 68) Controparte_64 CP_65
69) 70) 71) CP_66 CP_67 Controparte_68
72) 73) Controparte_69 Controparte_70 CP_71
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76) 77) 78) Controparte_74 Controparte_75 [...]
79) 80) 81) CP_76 CP_77 CP_78 CP_79
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[...] Controparte_80 CP_81 CP_82
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[...] Controparte_83 Controparte_84
88) , 89) CP_85 CP_86 CP_87
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96) 97) 98)
[...] CP_94 CP_95 CP_96
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[...] Controparte_97 Controparte_98
102) 103) Controparte_99 CP_100 CP_101
104) elettivamente domiciliati in Roma, alla via
[...] CP_102
Q. Maiorana 9, presso lo studio “Fazzari”, rappresentati e difesi dagli avv.ti
Aurora Notarianni, Giuseppe Vitarelli, Antonino De Luca e Maria Grazia
Fedele in virtù di procure in calce al ricorso
RICORRENTI
E
2 in persona del legale rappresentante, avv. Controparte_103
Andrea Parrella, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Cairoli n. 6, presso lo studio dell'avv. Guido Alpa che la rappresentate e difende, unitamente all'avv. Fabio Cintioli, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
N O N C H È
1) 2) 3) Controparte_104 Controparte_105 [...]
, 4) 5) Controparte_106 Controparte_107 CP_108
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[...] CP_109 Controparte_110 CP_111
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[...] Controparte_112 Controparte_113
12) 13) CP_114 CP_115 CP_116
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[...] Controparte_117 CP_118
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[...] Controparte_119 CP_120
19) 20) Controparte_121 Controparte_122
21) 22) Controparte_123 Controparte_124 [...]
23) 24) 25) CP_125 CP_126 Controparte_127
26) 27) Controparte_128 CP_129 [...]
, 28) 29) 30) CP_130 CP_131 CP_132
31) 32) Controparte_133 CP_134 CP_135
33) 34) 35)
[...] Controparte_136 CP_137
36) 37) CP_138 Controparte_139 CP_140
, 38) 39) 40)
[...] CP_141 CP_142 CP_143
, 41) 42) 43)
[...] CP_144 Controparte_145
44) 45) CP_146 Controparte_147 [...]
, 46) 47) , 48) CP_148 CP_149 Controparte_150
49) 50) 51) CP_151 CP_128 CP_152
52) 53) CP_153 CP_154 CP_155
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[...] CP_156 CP_157 [...]
, 57) 58) CP_158 CP_159 CP_160
59) 60) 61) CP_161 CP_162 CP_163
3 62) 63) 64) 65) CP_164 CP_165 CP_166
66) 67) Controparte_167 Controparte_168 [...]
68) 69) 70) CP_169 Controparte_170 CP_171
71) 72) Controparte_172 CP_173 CP_174
73) 74) 75)
[...] CP_175 CP_176
76) 77) Controparte_177 CP_178 CP_179
78) 79) 80)
[...] CP_180 Controparte_181
, 81) 82) CP_182 Controparte_183 CP_184
83) 84)
[...] Controparte_185 Controparte_186
85) 86) 87) CP_187 CP_188 CP_189
88) 89) 90) Controparte_190 CP_191 [...]
91) 92) 93) CP_192 CP_193 Controparte_194
94) 95) Controparte_195 Controparte_196 [...]
, 96) 97) CP_197 CP_198 Controparte_199
98) 99) 100) CP_200 Controparte_201 CP_202
101) 102) 103)
[...] CP_203 CP_204
104) 105) CP_205 Controparte_206 CP_207
106) 107) 108)
[...] CP_208 CP_209 CP_210
109) 110) 111)
[...] Controparte_211 CP_212
112) 113) Controparte_213 Controparte_214
114) 115) Controparte_215 CP_216 [...]
116) 117) 118) CP_217 CP_218 Controparte_219
119) 120) Controparte_220 Controparte_221 CP_222
121) 122) 123)
[...] Controparte_223 CP_224
124) 125) Controparte_225 Controparte_226 CP_227
126) 127) 128)
[...] CP_228 Controparte_229
129) 130) Controparte_230 Controparte_231 CP_232
131) 132) 133)
[...] CP_233 Controparte_234 [...]
134) 135) CP_235 CP_236 Controparte_237
136) 137) 138) CP_177 CP_25 Controparte_238
139) elettivamente CP_239 Controparte_240
4 domiciliati presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Fernando Email_3
Rizzo, Andrea Vadalà e Gianni Toscano in virtù di procure in calce all'atto di intervento, e
140) elettivamente domiciliato in Palermo, alla via Controparte_241
Generale V.zo Magliocco n. 27, presso lo studio dell'avv. Salvatore Pirrera, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
INTERVENUTI
OGGETTO: azione inibitoria collettiva
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per i ricorrenti, ad eccezione di “… 1) Accertare e dichiarare CP_29
ammissibile e fondata l'azione inibitoria collettiva proposta per la tutela di interessi sovraindividuali collettivi e omogenei. 2) Previa disapplicazione del decreto legge n. 35 convertito in legge n. 58 del 2023 per contrasto alla normativa dell'Unione europea (come descritta e richiamata in narrativa), ordinare alla società , in persona del suo legale Controparte_103
rappresentante pro tempore, la cessazione immediata di ogni atto o comportamento pregiudizievole dei diritti e degli interessi collettivi e diffusi e giuridicamente protetti, di ogni attività tendente all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, di ogni comportamento relativo al riavvio dell'attività di progettazione dell'opera (c.d. “ ) e, per Parte_3
l'effetto, ordinare la cessazione immediata di ogni attività negoziale, della stipula di atti aggiuntivi, unilaterali e contrattuali, onerosi e non e di ogni deliberazione del CdA, di ogni atto o documento prodotto nel procedimento innanzi alla Commissione VIA VAS e alla Conferenza dei servizi e ordinare la cessazione di ogni attività connessa e conseguente idonea a reiterare la condotta pregiudizievole degli interessi collettivi e omogenei meritevoli di tutela e vietarne la reiterazione. 3) In via gradata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23, secondo comma, della legge n.87 del 1943 dichiarare rilevante 5 e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1 commi 487 - 490 della Legge n.197/2022 e degli artt.2 commi 8 bis/quinquies, 3 e 4 del D.L. 35/2023 conv. in L.58/2023 perché in contrasto con gli artt.2, 3, 9, 11, 32, 41, 42, 77, 81, 97 101, 104, 117, 118 e 120 Cost,
191 TFUE e 37 CDFUE per i motivi esposti, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale. 4) Condannare la società Controparte_103
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a dare diffusione
[...]
del provvedimento adottato mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati. 5) Condannare la , in Controparte_242
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa da liquidarsi secondo i parametri del D.M.
147/2022, aumentato del 30% ex art.4 (1bis) D.M. 55/2014 in quanto “atti depositati con modalità telematiche [...]”, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Per la convenuta: “…Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis: a) preliminarmente, accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c) in via subordinata e nel merito, rigettare tutte le domande dei ricorrenti perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e onorari di difesa”.
Per gli intervenuti, ad eccezione di che ha dichiarato di Controparte_241
rinunciare agli atti del giudizio: “…Rigettare il ricorso proposto per tutti i motivi che precedono, con vittoria di spese e competenze a carico dei ricorrenti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. depositato il 13 giugno
2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale per sentir condannare la soc. alla cessazione di ogni Controparte_103
comportamento diretto al riavvio delle attività di programmazione e
6 progettazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la
Calabria, anche denominato “ ”. Parte_3
A fondamento della loro domanda i ricorrenti, che sostengono che l'opera da inibire possa recare pregiudizio all'ambiente, al territorio, al paesaggio nonché al patrimonio storico e archeologico, hanno in sintesi dedotto che le disposizioni di cui al decreto legge n. 35/2023, che hanno tra l'altro disposto la reviviscenza della concessione a suo tempo affidata alla
[...]
per la realizzazione e la gestione del collegamento Parte_4
stabile tra la Sicilia e la Calabria e delineato un percorso accelerato per la realizzazione dell'opera, sarebbero in contrasto con le sovraordinate norme del diritto dell'Unione europea oltre che confliggenti con disposizioni costituzionali, sicché esse dovrebbero essere disapplicate ovvero, in via subordinata, formare oggetto di dichiarazione di incostituzionalità previa rimessione della relativa questione alla Corte costituzionale.
La soc. costituitasi in giudizio, ha sollevato Controparte_103
eccezioni pregiudiziali e comunque dedotto l'infondatezza nel merito della domanda.
In corso di causa si sono altresì costituiti, ai sensi dell'art. 105 c.p.c. e a supporto delle ragioni della convenuta, gli intervenienti indicati in epigrafe. Il terzo intervenuto ha successivamente dichiarato di Controparte_241 rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.: rinuncia che, però, non è stata accettata da nessuna delle altre parti.
All'udienza dell'8 novembre 2024 la ricorrente per il CP_29
tramite dei suoi difensori cui ha conferito apposita procura speciale, ha rinunciato all'azione.
2. – Così sinteticamente ricostruiti l'oggetto e i fatti di causa, il Collegio ritiene di dover anzitutto svolgere alcune puntualizzazioni di ordine processuale.
2.1 – Nel ricorso viene chiesto, in via preliminare, di “fissare un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi
7 telematici di cui all'art. 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvedere secondo quanto previsto dall'art. 840-sexies, prima comma, lettera c)…”. Con tale richiesta, espressamente fondata sul disposto del quarto comma dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c., i ricorrenti dimostrano di ritenere applicabile anche all'azione inibitoria collettiva la struttura bifasica che contraddistingue l'azione di classe, nella quale è infatti previsto un primo momento dedicato al vaglio di ammissibilità della domanda, positivamente superato il quale viene fissato un termine per consentire ai titolari di diritti individuali omogenei di aderire all'azione.
La richiesta attorea, formulata sulla base di un assunto non condivisibile, non può che essere disattesa.
È sì vero che l'art. 840-sexiesdecies, comma 4, c.p.c. opera un rinvio, quanto al procedimento applicabile, alla disposizione di cui all'art. 840- quinquies c.p.c., specificamente dedicata all'azione di classe;
ma è vero anche che il rinvio è compiuto nei limiti della compatibilità.
Nell'azione di classe la scissione del procedimento in una preliminare fase di delibazione sull'ammissibilità della domanda, avente funzione di filtro,
e in una successiva fase di adesione, si spiega in ragione dell'esigenza tecnica di consentire che la tutela risarcitoria e restitutoria sia effettiva e raggiunga il più ampio numero possibile di portatori di diritti individuali omogeni lesi. È infatti chiaro che l'accoglimento della domanda di classe proposta da chi abbia assunto l'iniziativa processuale non può di per sé soddisfare il bisogno di tutela dei molti altri titolari dei medesimi interessi colpiti, essendo a tal fine necessario che essi si attivino mediante l'adesione all'azione. Solo con l'adesione essi potranno concretamente ricevere i risarcimenti e le restituzioni che costituiscono il cuore della tutela offerta dall'azione in discorso.
Nell'azione inibitoria collettiva, invece, non vi è alcuna esigenza di una fase di adesione che segua la proposizione della domanda. L'accoglimento dell'azione, con la pronuncia dei conseguenti provvedimenti inibitori, è già da
8 sola idonea a tutelare gli interessi comuni di tutta una categoria, anche di quei suoi esponenti che sono rimasti inerti sul piano processuale.
Non vi può dunque essere luogo in questa sede per una preliminare pronuncia di ammissibilità dell'azione funzionale ad una successiva fase di adesione sul modello di quanto previsto dall'art. 840-ter c.p.c.
2.2 – La domanda va piuttosto decisa con un unitario provvedimento decisorio che assume la forma di sentenza, come stabilito dall'art. 840- quinquies, ult. comma, c.p.c. La forma della sentenza quale prevista dalla disposizione normativa testé citata, come detto richiamata dall'art. 840- sexiesdecies, comma 4 c.p.c., non è incompatibile con l'azione inibitoria collettiva in quanto: a) l'azione in esame soggiace, sia pure con taluni adattamenti, al procedimento semplificato di cognizione, che è invero il rito applicabile all'azione di classe e che, come noto, si conclude con sentenza (art. 281-terdecies c.p.c.); b) il provvedimento con il quale viene decisa la domanda inibitoria ha carattere definitorio e attitudine al giudicato sostanziale sicché la forma della sentenza è quella più coerente con le dette caratteristiche del provvedimento conclusivo;
c) il richiamo del terzo comma dell'art. 840- sexiesdecies c.p.c. alle forme del procedimento camerale – richiamo anche in questo caso effettuato entro i limiti della compatibilità – ha il solo scopo di evitare lo strepitus fori e il conseguente pregiudizio che da tale clamore possa derivare alla parte convenuta, ma di per sé non incide sulla natura del procedimento, che è senz'altro contenziosa.
2.3 – Restando sul terreno processuale, va poi rilevato che il procedimento inibitorio collettivo non ammette l'intervento di terzi. A tale conclusione si perviene tenendo conto, da un lato, dell'espresso divieto posto, nell'ambito dell'azione di classe, dal quinto comma dell'art. 840-bis c.p.c., dall'altro, del già menzionato rinvio operato dal quarto comma dell'art. 840- sexiesdecies. Sebbene testualmente limitato al solo art. 840-quinquies, tale rinvio deve essere più ampiamente inteso come riferito, sempre nei limiti della compatibilità, a tutte le norme processuali dettate per l'azione di classe, e non
9 vi è dubbio che la regola che esclude l'ammissibilità dell'intervento dei terzi sia una norma di siffatta natura.
La norma che vieta l'intervento dei terzi non è poi incompatibile con l'azione inibitoria collettiva.
Si potrebbe forse pensare che la regola proibitiva trovi la sua ragione d'essere nella previsione del peculiare meccanismo di adesione degli appartenenti alla classe e abbia di conseguenza un raggio applicativo limitato all'azione di classe. Se così fosse, però, il legislatore avrebbe circoscritto il divieto al solo intervento adesivo autonomo (appunto sul rilievo dell'operatività di un sistema alternativo di ingresso in giudizio dei terzi portatori del medesimo interesse omogeneo), senza pregiudicare, come ha invece fatto con l'art. 840-bis, comma 5, c.p.c, le altri possibili forme di intervento previste dall'art. 105 c.p.c.
La ragione del divieto va allora individuata in un'esigenza di semplificazione del procedimento diretto alla tutela di interessi superindividuali, funzionale a consentirne uno svolgimento il più possibile celere: tale ragione è senz'altro comune ad entrambi i procedimenti collettivi
(e, anzi, appare tanto più intensa nel procedimento inibitorio la cui fruttuosità dipende in gran parte dalla speditezza dell'intervento giudiziario).
In virtù di quanto appena rilevato, l'intervento volontario spiegato dai centoquaranta soggetti indicati in epigrafe va dichiarato inammissibile.
3. – Compiute le puntualizzazioni sopra esposte, il Collegio osserva ulteriormente quanto segue.
3.1 – Rispetto al rapporto processuale tra la ricorrente rinunciante
[...]
e la soc. deve dichiararsi cessata la materia CP_29 CP_103 Controparte_103
del contendere. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia alla domanda, di fatto implicante una rinuncia al diritto sostanziale sotteso all'azione esperita, si differenzia dalla rinuncia agli atti del giudizio poiché non richiede formule particolari né l'accettazione della controparte, estingue l'azione, e determina la cessazione della materia del contendere, avendo in sostanza la medesima efficacia di un rigetto nel merito
10 (v., tra le tante, Cass., 10.9.2004, n. 18255 nonché Cass., 19.12.2019, n.
33761).
Quanto alle spese del giudizio, le stesse devono essere regolate in applicazione del noto criterio della soccombenza virtuale, comportante la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Le considerazioni che verranno di seguito svolte, dirette a motivare le ragioni per le quali l'azione proposta non può essere accolta, varranno anche ad individuare la parte virtualmente soccombente tra le due poc'anzi indicate.
3.2 – L'azione inibitoria collettiva disciplinata dall'art. 840-sexiesdecies
c.p.c. è uno strumento di tutela che, analogamente all'azione di classe di cui all'art. 840-bis ss. c.p.c., mira a proteggere interessi superindividuali i quali, a seconda della legittimazione a chiederne tutela in giudizio, possono assumere una duplice veste: quella degli interessi collettivi propriamente detti, e quella degli interessi individuali che si connotino, però, per l'essere comuni a una pluralità di soggetti componenti una classe omogenea. I primi sono azionabili, secondo una tecnica di imputazione soggettiva dell'interesse già da tempo sperimentata nell'ordinamento processuale, da un ente esponenziale
(organizzazione o associazione avente i requisiti di cui all'art. 840-bis, comma
2, c.p.c.), i secondi possono essere fatti valere anche da ciascun componente della classe, con un'iniziativa di cui tutti gli altri possono beneficiare.
Non si tratta di due situazioni giuridiche diverse: il nucleo centrale intorno al quale la legge appresta la speciale tutela collettiva è sempre un interesse individuale che si presenta nello stesso modo in capo ad una pluralità di persone. A cambiare è soltanto il soggetto legittimato ad agire: in un caso la singola persona (o le singole persone) cui l'interesse direttamente pertiene, nell'altro caso l'ente esponenziale che riassume in sé (e in certo senso sintetizza) i plurimi interessi omogenei di una categoria definita.
Le posizioni giuridiche soggettive tutelabili con l'azione di classe e con l'azione inibitoria collettiva sono pertanto le medesime. Diversi sono però i contenuti e le finalità dei due mezzi di tutela: nel caso dell'azione inibitoria
11 collettiva la tutela giurisdizionale di interessi superindividuali viene realizzata in via tendenzialmente preventiva e anticipata, assicurando il rispetto dei doveri o degli obblighi di legge violati, e così impedendo il protrarsi di comportamenti illeciti e arrestando il propagarsi dei conseguenti effetti pregiudizievoli per gli interessi di una collettività; nel caso dell'azione di classe la tutela opera, invece, necessariamente a posteriori, attraverso rimedi risarcitori e restitutori a beneficio dei singoli componenti di una classe, lesi per effetto di un condotta plurioffensiva.
La regola per cui, in caso di proposizione congiunta dell'azione inibitoria collettiva e dell'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause
(art. 840-sexiesdecies, comma 9, c.p.c.) non è indicativa di una radicale diversità tra le due azioni quanto a interessi tutelabili, ma è piuttosto dettata da una ragione di ordine pratico: impedire che le possibili lungaggini dell'azione di classe, caratterizzata da un procedimento particolarmente articolato e complesso, possano frustrare quelle esigenze di un celere intervento preventivo che caratterizzano l'azione inibitoria.
Alla luce di quanto testé precisato deve ritenersi che, sebbene l'art. 840- sexiesdecies c.p.c. non indichi specificamente quali siano le situazioni giuridiche tutelabili con l'inibitoria collettiva, limitandosi a discorrere genericamente di “atti e comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti”, oggetto della tutela siano qui le stesse situazioni tutelabili con l'azione di classe, ovverosia i diritti individuali omogenei cui si riferisce l'art. 840-bis, comma 1, c.p.c.
3.3 – Nonostante qualche incertezza che caratterizza il ricorso, il diritto individuale omogeneo che gli odierni ricorrenti intendono tutelare con la presente iniziativa giudiziaria può ben essere individuato nel diritto all'ambiente, quest'ultimo inteso, secondo l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, quale bene comprendente la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in
12 esso vivono allo stato naturale, ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni (v. Corte cost. 28.5.1987, n. 210).
Viene qui in rilievo non tanto un concetto di ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale, bensì un concetto per così dire privatistico, da intendersi come diritto al corretto e armonico sviluppo della propria personalità in ambiente salubre, che è poi un riflesso del diritto alla salute costituzionalmente tutelato ex artt. 2 e 32 Cost. (si considerino, in questo senso, i riferimenti, contenuti alle pagg. 22 e 23 del ricorso, alla “qualità dell'ambiente” e alla “protezione della salute umana”, nonché ai rischi di gravi danni ambientali in un territorio “fortemente antropizzato”).
Inteso in questo senso, il diritto all'ambiente è suscettibile di tutela aquiliana diretta e autonoma rispetto a quella indiretta e indifferenziata apprestata dalle leggi speciali che hanno riguardo all'interesse pubblico e generale all'ambiente (si pensi al rimedio previsto dall'art. 311 d.lgs. n.
152/2006), come del resto ammesso dalla prevalente giurisprudenza che, in caso di danno ambientale, riconosce la legittimazione ad agire ai sensi della norma generale di cui all'art. 2043 c.c. a chiunque abbia subito danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico (v. Cass., 15.3.2024, n. 7073 e gli altri precedenti conformi in essa citati;
v. anche Corte. cost., 1.6.2016, n. 126 nonché Corte cost., 30.12.1987, n. 641).
Orbene, se a fronte della lesione del diritto all'ambiente nel senso sopra descritto il singolo danneggiato può ricorrere alla tutela risarcitoria apprestata dall'art. 2043 c.c., non può seriamente dubitarsi che la medesima tutela, sia pure nella peculiare forma cumulativa, possa essere conseguita, da una pluralità di componenti di un'omogenea classe danneggiata, mediante l'azione collettiva di cui all'art. 840-bis c.p.c. Se ciò è vero, è anche indubitabile, in virtù delle considerazioni dianzi svolte in merito alla struttura e alle finalità dei due procedimenti collettivi, che in caso di danno ambientale (o, secondo un indirizzo interpretativo estensivo, anche di mera minaccia di un danno di
13 questo genere) si possa reagire ricorrendo a quella (diversa ma complementare) tutela preventiva che è costituita dall'azione inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.
Che lo scopo dell'azione esperita dai ricorrenti sia quello di tutelare il diritto soggettivo ad un ambiente salubre, asseritamente messo a rischio dalla realizzazione di un'opera infrastrutturale che, per le particolari condizioni di luogo in cui è destinata a collocarsi, sarebbe tale da cagionare un danno ambientale rispetto al quale ogni singolo individuo concretamente pregiudicato potrebbe ricorrere alla tutela aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., è del resto confermato, sia pure indirettamente, dall'impostazione complessiva del ricorso. Invero i ricorrenti, mirando a caducare (tramite la disapplicazione o la declaratoria di incostituzionalità) le speciali norme di legge che hanno disposto il riavvio delle attività di programmazione e progettazione del
[...]
di intendono in sostanza far venir meno la base legale Parte_3 CP_103 dell'attività della società convenuta, facendo così emergere il carattere illecito del suo operare, foriero di possibili conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente (e, più esattamente, per i singoli individui che in quell'ambiente hanno diritto di vivere in condizioni di salubrità).
3.4 – Così individuata e circoscritta la situazione giuridica soggettiva fatta valere dai ricorrenti, possono agevolmente superarsi le obiezioni sollevate dalla convenuta sia in punto di giurisdizione, sia in ordine all'asserita disomogeneità degli interessi di cui si chiede tutela.
Quanto al primo profilo, è sufficiente rilevare, richiamando quanto sopra esposto, che è qui in discussione il diritto all'ambiente inteso come diritto soggettivo del singolo individuo;
e che la controversia in esame non ha ad oggetto in alcun modo l'esercizio di un potere autoritativo, ma è piuttosto volta a censurare l'illeceità di una condotta nel presupposto che le norme di legge che attualmente la sorreggono siano illegittime (perché incostituzionali)
o comunque da accantonare (perché confliggenti con il diritto dell'Unione europea, e quindi disapplicabili). Contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, secondo cui la causa rientrerebbe nella cognizione del
14 giudice amministrativo, va quindi confermata la giurisdizione di questo
Tribunale.
Con riguardo al secondo profilo, va evidenziato che, depurato da alcuni
(confusi e impropri) riferimenti ad altri beni e valori (la proprietà privata, il principio di legalità, la sostenibilità ambientale ed economica, l'equilibrio finanziario dello Stato, l'interesse delle future generazioni), il ricorso si propone di dare tutela al diritto a vivere in un ambiente salubre, che è senz'altro ascrivibile alla categoria dei “diritti individuali omogenei” siccome diritto spettante al singolo, ma nel contempo comune a tutti gli altri individui direttamente coinvolti dalla costruzione dell'opera contestata. In effetti, da un'attenta lettura dell'atto introduttivo nel suo complesso – per la verità non privo di imprecisioni e smagliature quanto ad individuazione del diritto da tutelare – si evince che l'interesse comune intorno a cui si coagulano le posizioni soggettive dei singoli ricorrenti, e che costituisce il punto di mira della loro azione giudiziaria, è proprio quello ad un ambiente salubre nell'accezione precedentemente chiarita, mentre gli ulteriori valori richiamati rappresentano non già l'oggetto della tutela richiesta, quanto piuttosto gli argomenti posti a sostegno della ritenuta illegittimità delle impugnate norme di legge.
4. – Tenendo conto della riferita interpretazione della domanda attorea – che, oltre a risultare la più in linea con il tenore complessivo del ricorso, è la sola che consenta di evitare una pronuncia di difetto di giurisdizione o una declaratoria di inammissibilità per carenza del requisito dell'omogeneità dei diritti azionati – devono a questo punto mettersi in evidenza taluni aspetti ostativi all'accoglimento dell'azione inibitoria proposta.
4.1 – Il diritto all'ambiente fatto valere dai ricorrenti costituisce, come si
è detto, un diritto soggettivo strettamente legato ai luoghi in cui l'individuo vive ed opera: non si tratta, infatti, dell'ambiente come bene pubblico, ma di un bene più “personalizzato”, la cui lesione comporta un'offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale, e determina un vulnus al
15 diritto di ciascun individuo al corretto e armonico sviluppo della propria personalità in ambiente salubre.
In altri termini, la condizione fattuale soggettiva legittimante l'esercizio della qui proposta azione inibitoria collettiva a tutela del diritto ad un ambiente salubre è quella di risiedere o dimorare nei luoghi coinvolti dalla costruzione del ponte, o comunque di avere in questi luoghi specifici interessi che potrebbero subire un diretto nocumento per effetto del danno ambientale eventualmente derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura di cui trattasi.
I ricorrenti non hanno dato prova di tale condizione giacché, pur sostenendo di vivere, soggiornare o essere proprietari di immobili presso le due sponde dello stretto di non hanno prodotto (né si sono offerti di CP_103
produrre) alcun elemento idoneo a dimostrare il loro assunto: né un certificato di residenza, né un titolo di proprietà, né altro documento da cui ricavare, quantomeno in via indiziaria, la titolarità di concreti interessi localizzati nelle zone in cui il ponte dovrebbe essere costruito.
I ricorrenti hanno anche aggiunto che alcuni di loro sono attivisti di associazioni ambientaliste o “comunque amano” le sponde dello stretto: tale condizione soggettiva non è tuttavia idonea a sorreggere un'azione inibitoria collettiva, dal momento che l'amore per l'ambiente e l'interesse alla sua protezione, avendo di mira l'ambiente nella sua connotazione più pubblicistica e non già come bene legato al patrimonio del singolo individuo, esulano dal novero di diritti individuali omogenei tutelabili in questa sede.
4.2 – Ponendosi da un altro angolo visuale – che, a rigore, è logicamente prioritario rispetto alla questione appena sopra esaminata – il ricorso si presenta inammissibile anche per mancanza, in capo ai ricorrenti, di quell'interesse concreto, effettivo ed attuale che deve sempre sostenere qualsiasi iniziativa giudiziale (v., tra le tante, Cass., 24.1.2019, n. 2057).
Come già accennato, la disposizione di cui all'art. 840-sexiesdecies c.p.c. individua come oggetto della pronuncia inibitoria gli atti e i comportamenti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.
16 Un'interpretazione rigorosamente letterale delle norme in materia di azione inibitoria collettiva porta a ritenere che l'azione in discorso presupponga necessariamente un illecito già commesso e un danno già
(almeno in parte) verificatosi. A tale conclusione si perviene considerando che: (i) il primo comma dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c. si riferisce espressamente ad atti e comportamenti “posti in essere”, cioè compiuti e non soltanto preannunciati, minacciati o di prossimo compimento;
(ii) il citato primo comma descrive l'inibitoria, sotto il profilo del suo possibile contenuto, come un “ordine di cessazione o [un] divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva”, lasciando così intendere che oggetto della repressione giudiziale è un comportamento già attuato;
(iii) nell'art. 840- sexiesdecies si discorre di “pregiudizio” per una pluralità di individui o enti, non già di “pericolo di pregiudizio” o di “pregiudizio imminente”, dando quindi per scontato che la condotta illecita da censurare abbia già prodotto conseguenze dannose;
(iv) nel risolvere una questione di diritto intertemporale,
l'art. 7, comma 2, della legge n. 31/2019 – che ha introdotto nel libro quarto del codice di procedura civile il Titolo VIII bis dedicato ai procedimenti collettivi – stabilisce che le disposizioni della nuova legge “si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore”, così rimarcando che presupposto necessario per la concessione della nuova tutela collettiva è l'esistenza di un illecito già compiutamente perfezionatosi.
Un'interpretazione finalistica della nuova disciplina in materia di inibitoria collettiva – interpretazione che cioè valorizzi la finalità di tutela preventiva che caratterizza questo strumento collettivo, in contrapposizione (o meglio, in rapporto di complementarietà) con la tutela risarcitoria e restitutoria propria dell'azione di classe – conduce ad una diversa soluzione, che ammette il rimedio inibitorio anche rispetto a condotte solo potenzialmente offensive, che prescindano dall'esistenza di un illecito pienamente integrato. Tale soluzione ermeneutica trova peraltro un possibile appiglio testuale sia nel riferimento dell'art. 840-sexiesdecies c.p.c. al concetto lato di “pregiudizio”
17 (in luogo di quello di “danno”), sia nell'assenza di ogni richiamo nel ridetto art. 840-sexiesdecies alla nozione di “illecito” (avendo il legislatore optato per la più vaga locuzione “condotta omissiva o commissiva”).
È peraltro chiaro che, anche aderendo a questa più estensiva interpretazione, la tutela inibitoria collettiva presupporrebbe pur sempre l'esistenza di un pregiudizio imminente, il rischio del quale sia concretamente e palesemente apprezzabile.
Nel caso di specie, invece, i ricorrenti hanno prospettato il pregiudizio in termini del tutto evanescenti ed ipotetici, avendo essi stessi ammesso che “la procedura non ha ancora superato la fase di l'approvazione del progetto definitivo adottata dal e che tale adempimento dovrà essere Pt_5
preceduto dalla richiesta del MIT, dopo aver verificato la compatibilità delle valutazioni istruttorie (comprese quelle ambientali) acquisite dalla conferenza dei servizi, anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale, come disposto al comma 7 dell'art. 3, valutazione ancora in corso”.
È infatti incontroverso tra le parti che, dopo l'adeguamento del progetto definitivo, avvenuto nel febbraio 2024 in ottemperanza a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto legge n 35/2023, gli ulteriori procedimenti istruttori e valutativi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del citato art. 3 sono ancora in corso e non si è ancora giunti all'approvazione del progetto definitivo da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, approvazione che, ai sensi del comma 8,
“sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato”.
È allora di tutta evidenza quanto sia prematura l'iniziativa giudiziale degli odierni ricorrenti, i quali hanno agito ai sensi dell'art. 840-sexiesdecies
c.p.c. non solo in assenza di alcun effettivo danno ambientale che si sia iniziato a produrre in conseguenza di una condotta illecita, ma addirittura
18 senza che il pregiudizio all'ambiente sia stato prospettato come imminente, non potendo seriamente dubitarsi che per la configurazione di un pregiudizio potenziale dovrà quantomeno attendersi il completamento dell'iter procedimentale di cui al summenzionato art. 3.
Le considerazioni che precedono conducono ad escludere che i ricorrenti abbiano un interesse concreto, effettivo ed attuale ad ottenere la speciale tutela inibitoria collettiva, e ciò anche qualora si voglia accogliere la più “liberale” tesi che consente il ricorso a questo rimedio a fronte di un pregiudizio soltanto potenziale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
5. – L'istanza proposta dai ricorrenti in corso di causa ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 viene decisa da questo Ufficio con separato provvedimento, come prescritto dal secondo comma dell'articolo or ora citato.
6 – Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra i ricorrenti (ivi compresa e la società convenuta. Con riguardo al rapporto processuale CP_29
tra i ricorrenti e i terzi intervenuti le spese di lite possono essere interamente compensate tenuto conto della novità della questione posta a base della decisione nonché delle incertezze interpretative che possono ragionevolmente porsi in ordine all'estensibilità all'azione inibitoria collettiva della disposizione di cui all'art. 840-bis, comma 5, c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto processuale tra e la soc. CP_29 Controparte_103
2. - dichiara inammissibile l'intervento svolto dai terzi indicati in epigrafe;
3. - dichiara inammissibile il ricorso;
4. - condanna i ricorrenti indicati in epigrafe al pagamento, in favore della soc. delle spese del giudizio che liquida in Controparte_103 complessivi €238.143,00# per compensi professionali, oltre oneri di
19 legge;
5. - dichiara interamente compensate le spese del giudizio quanto al rapporto processuale tra i ricorrenti e i terzi intervenuti.
Roma, 18 dicembre 2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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