Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 11097/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11097/2018 promossa da:
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Luciano Parte_1
Polizzi e dall'Avv. Stab. presso il cui studio elettivamente domicilia in Pignataro Parte_2
Maggiore (CE), alla via Principe di Piemonte n. 78;
-Attrice-
Nei confronti di in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Maurizio Pezone, preso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa, alla via Vittorio Emanuele III°
n. 72;
-Convenuta-
E di
Controparte_2
-Convenuto contumace-
OGGETTO: Lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 26.11.2024.
pagina 1 di 5
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
nonché il SI. , quest'ultimo quale proprietario del veicolo Citroen C3 CP_1 Controparte_2
tg. FH688EH, al fine di sentirli condannare al risarcimento delle lesioni personali dalla stessa subite, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 26/03/2017, alle ore 00:30 circa, nel tenimento del comune di Sant'Angelo in Formis - frazione di Capua.
Nonostante la regolare notifica, il convenuto, SI. , restava contumace. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda attorea perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto;
in particolare contestava il quantum, perché ritenuto sproporzionato rispetto alla reale entità delle lesioni subite, ritenendo, nel contempo, congrua e satisfattiva la somma corrisposta in offerta all'attrice e dalla stessa trattenuta.
Nella fase stragiudiziale, l'attrice veniva sottoposta a visita dal medico fiduciario della compagnia, a seguito della quale, le veniva offerta la somma di € 1.000,00 che la SI.ra incassava solo come Pt_1
acconto sul maggior danno.
La causa, istruita attraverso la prova testimoniale e l'espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attrice, all'udienza del 26/11/2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Così compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, la domanda va dichiarata procedibile, in quanto parte attrice ha dimostrato di aver inoltrato la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa convenuta, fornendo prova documentale dell'assolvimento di tale onere, nonché allegando anche la richiesta di negoziazione assistita sia alla compagnia che al SI. (Cfr. copie allegate al fascicolo telematico di Controparte_2
parte attrice).
Nel merito, la domanda risulta fondata e pertanto meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: parte attrice conveniva in giudizio il SI. , quale proprietario del veicolo Citroen C3 tg FH688EH e la Controparte_2 Controparte_1
quale impresa di assicurazioni che garantiva il suddetto veicolo per la RCA, al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni personali subite in occasione del sinistro verificatosi in Sant'Angelo in
Formis, in data 26/03/2017, in via della Libertà.
Deduceva l'attrice che nelle riferite circostanze si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del veicolo
Citroen C3 tg. FH688EH, condotto dal SI. , il quale percorreva la via della Libertà, Controparte_2
pagina 2 di 5 con direzione Santa Maria Capua Vetere e giunto in prossimità di un dosso artificiale presente sulla strada, rallentava la sua marcia, allorquando veniva tamponato dall'autovettura Opel Corsa tg.
CD843HH, che non riusciva ad arrestarsi tempestivamente.
A seguito del violento urto, il veicolo Citroen C3 tamponava a sua volta l'autovettura Fiat Grande
Punto tg. DW218JR che la precedeva. Di conseguenza la SI.ra , terza trasportata, Parte_1
riportava lesioni che rendevano necessario il trasporto presso il P. O. dell'Ospedale di Caserta, ove le veniva diagnosticato “un trauma cervicale” con prescrizione di collare cervicale e terapia farmacologica, con prognosi di 7 gg. s.c.
Nel caso in esame, l'attrice agisce quale terzo trasportato, quindi, trova applicazione l'art. 141 del
Codice delle Assicurazioni Private D. Lgs. n. 209/2005, secondo cui il terzo trasportato può chiedere il risarcimento del danno subito direttamente alla Compagnia assicuratrice del mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Pertanto, il terzo trasportato non deve provare la colpa, ma può agire nei confronti della Compagnia che assicura il mezzo sul quale viaggiava, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause del sinistro. La ratio della norma è tutelare il terzo trasportato, quale soggetto debole, con l'applicazione del principio solidaristico secondo cui il trasportato - che abbia subito danni nel sinistro - ha diritto, prima di tutto, ad essere risarcito. Si tratta di un principio espresso anche dalla Corte di Giustizia UE, 01/12/2011, C- 442/10, nonché dalla nostra giurisprudenza ormai consolidata (v. Cass., Sez. III Civile, sentenza n. 16181 del 30/07/2015). Vi sono però delle limitazioni alla possibilità per il terzo trasportato di chiedere l'integrale risarcimento del danno direttamente all'Assicurazione del mezzo su cui era a bordo, ovvero la consapevole circolazione illegale del veicolo, l'ipotesi in cui il terzo trasportato sia corresponsabile nella causazione del danno
(come, per esempio, il caso in cui non abbia allacciato le cinture di sicurezza o il casco in caso di motociclo) ed infine, il caso fortuito.
Tanto premesso, si osserva che dalla documentazione in atti, nonché dall' istruttoria svolta, è emersa chiaramente la dinamica del sinistro per come riferita dall'attrice e dunque la responsabilità del conducente del veicolo Opel Corsa tg. CD843HH nella causazione dello stesso.
Riscontrata la prova in ordine sia alla verificazione del sinistro sia in ordine alla dinamica dello stesso,
a questo punto occorre accertare preliminarmente se sussiste il nesso eziologico tra il sinistro e l'evento dannoso de quo, nonché verificare se nella fattispecie siano intervenute delle concause, come ad esempio un comportamento irregolare da parte del danneggiato, che possano aver concorso a determinare l'evento dannoso o addirittura interrotto il nesso causale, tanto da risultare causa esclusiva dell'evento.
pagina 3 di 5 Per quanto concerne il nesso causale tra sinistro stradale e lesioni riportati dall'istante, si può certamente sostenerne la sussistenza alla luce della documentazione medica in atti, delle risultanze testimoniali acquisite e soprattutto del giudizio di compatibilità espresso dal CTU medico-legale, il quale, in merito alle lesioni riportate dall'attrice, così concludeva: “Trauma distorsivo cervicale.
Rottura antero-superiore della cuffia dei rotatori e lussazione del capo lungo del bicipite omerale a destra trattata in data 13/10/2017 con intervento di sutura artroscopica e tenotomia del capo lungo del bicipite omerale, complicata da successiva capsulite adesiva trattata in data 14/04/2018 con intervento chirurgico di artrolisi artroscopica. Lesioni compatibili con la dinamica riferita. Nega precedenti morbosi influenti sulla validità della perizianda al momento del sinistro. Riferisce che indossava le cinture di sicurezza”.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni, si ritiene di poter far riferimento alle risultanze dell'elaborato peritale, non ravvedendo motivi che possano giustificare una diversa valutazione, ritenendo che il Ctu abbia risposto in maniera esaustiva non solo ai quesiti posti, ma soprattutto alle osservazioni critiche mosse dal TP , al riguardo ci si riporta integralmente alla risposta Persona_1
del 23.06.2023, a firma del ctu, allegata alla consulenza, il cui contenuto è fatto proprio da codesto giudicante.
Ciò precisato, si evidenzia che il Ctu ha riconosciuto alla SI.ra un danno biologico pari al 16% Pt_1
ed un periodo di I.T.T. di 60 giorni, oltre ad un periodo di I.T.P. valutabile al 50% di 60 giorni e di
I.T.P. al 25% di ulteriori 60 giorni. Oltre a spese mediche documentate e ritenute congrue pari ad €
1263,17.
Pertanto, sulla base delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene di liquidare complessivamente la somma di € 52.045,00 di cui € 39.970,00 per danno non patrimoniale ed € 12.075,00 per danno biologico temporaneo. Si precisa che nulla è stato disposto a titolo di danno morale, per omessa allegazione dell'attrice; nulla è stato disposto anche a titolo di personalizzazione, in quanto non sono state né provate né ancor prima dedotte circostanze particolari. La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che <La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento>> (Cass. Sent. del 27 maggio 2019 n. 14364).
pagina 4 di 5 La somma complessivamente liquidata, rappresentando un debito di valore, andrà devalutata al giorno dell'evento (26.03.2017) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle tariffe del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione tra € 52.000,01 ed €
260.000,00) e dell'attività espletata (tutte le fasi sono liquidate al minimo in considerazione del fatto che il valore della causa è prossimo al valore minimo dello scaglione).
Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, ogni eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• Accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al risarcimento in favore della SI.ra della somma complessiva di € Parte_1
53.308,17 (a detrarre l'acconto di € 1.000,00 già trattenuto), somma da devalutare come in parte motiva, oltre interessi ex art. 1284 comma IV cpc dalla presentazione della domanda al soddisfo;
• Condanna, altresì, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in € 804,48 per esborsi ed € 7.515,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. da attribuirsi al procuratore antistatario;
• Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico di parte soccombente, con eventuali oneri restitutori.
S.M.C.V., 12/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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