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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3202 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla De Parte_1 Parte_2
Vincenti, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 3.09.2024, e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra di Parte_2 loro contratto in Nettuno (RM) l'8.06.2006, deducendo che dalla loro unione era nata la IG
(23.03.2006) e che si erano separati a seguito di negoziazione assistita autorizzata con Per_1
provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 18.11.2015. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n.
898/1970. All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. I coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in Nettuno (RM) l'8.06.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 21, Parte I, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare
o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
2) il sig. provvederà a versare direttamente in favore della IG , a titolo di Pt_2 Per_1 mantenimento, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili. Il suddetto importo di euro 250,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sarà versato direttamente alla IG entro il giorno 15 di ogni mese;
3) i coniugi contribuiranno inoltre nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie ed ordinarie della IG (visite mediche, acquisto libri scolastici, tasse e rette scolastiche, attività sportive, ecc che si dovessero rendere necessarie) previo accordo scritto tra i genitori;
4) la IG resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre che vive nella casa dei nonni materni;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della IG saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della ragazza, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente.
5) Il Sig. potrà vedere e trascorrere del tempo con la IG previo accordo con la Pt_2
stessa, da concordare di volta in volta;
6) sin da ora, i ricorrenti prestano il consenso al rilascio di tutti i documenti di identità, nonché allo svolgimento di tutte le formalità conseguenti.”.
3. Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970» e la separazione si è protratta «[…] ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (18.11.2015) e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 3.09.2024.
Con riferimento alle condizioni raggiunte tra le parti, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e della prole, sia avuto riguardo al profilo economico- patrimoniale sia in ordine all'aspetto relazionale circa l'esercizio al diritto alla bi-genitorialità.
Le stesse non presentano profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, sicchè possono essere poste a fondamento della domandata pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 3202/2024, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Nettuno (RM) l'8.06.2006 da
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), trascritto nel Parte_2 C.F._2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Nettuno (RM) al n. 21, Parte I, anno 2006;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e
69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3202 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Carla De Parte_1 Parte_2
Vincenti, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 3.09.2024, e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile tra di Parte_2 loro contratto in Nettuno (RM) l'8.06.2006, deducendo che dalla loro unione era nata la IG
(23.03.2006) e che si erano separati a seguito di negoziazione assistita autorizzata con Per_1
provvedimento della Procura della Repubblica di Velletri in data 18.11.2015. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n.
898/1970. All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. I coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile tra di loro contratto in Nettuno (RM) l'8.06.2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 21, Parte I, anno 2006, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare
o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
2) il sig. provvederà a versare direttamente in favore della IG , a titolo di Pt_2 Per_1 mantenimento, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili. Il suddetto importo di euro 250,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sarà versato direttamente alla IG entro il giorno 15 di ogni mese;
3) i coniugi contribuiranno inoltre nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie ed ordinarie della IG (visite mediche, acquisto libri scolastici, tasse e rette scolastiche, attività sportive, ecc che si dovessero rendere necessarie) previo accordo scritto tra i genitori;
4) la IG resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre che vive nella casa dei nonni materni;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della IG saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni della ragazza, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata disgiuntamente.
5) Il Sig. potrà vedere e trascorrere del tempo con la IG previo accordo con la Pt_2
stessa, da concordare di volta in volta;
6) sin da ora, i ricorrenti prestano il consenso al rilascio di tutti i documenti di identità, nonché allo svolgimento di tutte le formalità conseguenti.”.
3. Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) nei casi in cui è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970» e la separazione si è protratta «[…] ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (18.11.2015) e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta in data 3.09.2024.
Con riferimento alle condizioni raggiunte tra le parti, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e della prole, sia avuto riguardo al profilo economico- patrimoniale sia in ordine all'aspetto relazionale circa l'esercizio al diritto alla bi-genitorialità.
Le stesse non presentano profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, sicchè possono essere poste a fondamento della domandata pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 898/1970, nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 3202/2024, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Nettuno (RM) l'8.06.2006 da
, nata ad [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), trascritto nel Parte_2 C.F._2
registro degli atti di matrimonio del Comune di Nettuno (RM) al n. 21, Parte I, anno 2006;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nettuno (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e
69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi