Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Sentenza 13 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 07/04/2022, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/04/2022
N. 00277/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2022, proposto da
EL PI, NN IT PI, AN PI, OV PI, SE PI, CI PI, IM PI, RO PI, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Otranto, n. 117;
contro
Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
• Dell'Ordinanza n. 8 del 11/01/2022 e notificata il 13/01/2022 a firma del Dirigente del Settore 3: Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente SUE – Urbanistica ed Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione opere abusive presso immobile in via Briganti n. 25 – In Catasto al fg. 46 p.lla 1024 sub 28”;
• della nota del 07.12.2021 protocollo 072843 avente ad oggetto: “relazione tecnica relativa al sopralluogo effettuato presso l'immobile in via Briganti n. 25 – Proprietà PI RI + 7 – in Catasto fg. 46 p.lla 1024, sub 28”, riguardante il verbale di sopralluogo effettuato dal Corpo di Polizia municipale congiuntamente a funzionari dell'Ufficio tecnico del Comune di Gallipoli richiamata nell'ingiunzione di cui sopra e acquisita in data 10 febbraio 2022 in esito ad istanza di accesso agli atti del 07 febbraio 2022.
• nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Considerato che l’impugnato provvedimento di demolizione non appare – ad un sommario esame – supportato da adeguata motivazione e da attività istruttoria (come, ad esempio, esame comparativo di rilievi aerofotogrammetrici);
Considerato che appare opportuna salvaguardare – nelle more della decisione di merito – lo stato di fatto ad oggi esistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del gennaio 2023.
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO