Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2943 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2943 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. MATARESE VALENTINA presso la quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. ACCADIA BARBARA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2025 le parti, e chiedevano Parte_1 CP_1
la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IG nata fuori dal matrimonio dell'11/05/2012, minorenne. Persona_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale
1
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio:
I genitori avranno l'affido condiviso della IG , la quale avrà dimora Per_1
preferenziale presso la madre, in Napoli, alla Traversa I Divisione Siena n. 21, più precisamente presso l'abitazione dei genitori della IG.ra , tali sig. e IG.ra Parte_1 CP_2 CP_3
, con facoltà del padre , di esercitare il diritto di visita, con le seguenti modalità:
[...] CP_1
- Il IG. ogni giorno provvederà a prendere la minore all'uscita da scuola CP_1 Per_1 per portarla presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, il IG. potrà CP_1 tenere la bambina per due giorni infrasettimanali, con prelievo all'uscita da scuola della bambina, Istituto Statale “Silio Italico”, zona Fuorigrotta – Napoli, alle ore 14.00, permanenza presso l'abitazione paterna fino all'accompagnamento della minore ala doposcuola, con rientro presso l'abitazione materna per le ore 18.30/19.00;
- nella settimana in cui la minore trascorrerà, invece, il fine settimana con il padre, quest'ultimo trascorrerà un giorno infrasettimanale con la minore e, per il weekend, preleverà la minore il sabato mattina alle ore 11.00 e la riaccompagnerà presso Per_1
la casa materna la domenica sera alle ore 19.00;
- in caso di impedimento personale di uno dei due genitori ad assistere o tenere con sé la minore o ad andare a prenderla a scuola è necessario che la sopraggiunta impossibilità venga comunicata direttamente all'altro genitore con un congruo preavviso (almeno un giorno) in maniera tale da non esporre la minore ad alcun tipo di rischio e da consentire all'altro genitore di intervenire tempestivamente, salvo in caso di impedimento anche di quest'ultimo, delegare i nonni materni, o altre persone eventualmente autorizzate anche se in forma episodica (es. baby sitter: le spese relative saranno accollate esclusivamente dal genitore che, da calendario di visita, sia impossibilitato a stare con la minore).
Le festività natalizie trascorse dalla minore con i genitori, ad anni alterni, così regolate:
- dal 24 dicembre al 26 dicembre;
- dal 31 dicembre al 1 gennaio, salvo eventuali organizzazioni di viaggio, che necessiteranno dell'approvazione dell'altro coniuge;
- le vacanze pasquali saranno ad anni alterni così regolate: Santa Pasqua con un genitore
Lunedì in Albis con l'altro, salvo di anno in anno tra i genitori.
Parimenti, tutte le altre festività. Quali il 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre saranno alternate di anno in anno tra i genitori.
2 Le vacanze estive saranno così regolate, ad anni alterni:
- dal 01 agosto al 15 agosto;
- dal 16 agosto aò 31 agosto;
- qualora i sigg.rri ed avessero ferie nel mese di luglio, spetterà ad ogni Pt_1 CP_1 genitore trascorrere altri 15 giorni con la minore, previo accorso con l'altro genitore e previa comunicazione entro fine giugno del periodo disponibile e della eventuale destinazione;
- se il padre può trascorrere le vacanze estive unicamente ed esclusivamente nel mese di agosto, negli altri mesi – giugno e luglio – si osserveranno gli stessi patti vigenti durante tutto l'anno ovvero con la regola dell'alternanza dei fine settimana, fatto salvo il diritto della IG.ra di trascorrere un ulteriore periodo di ferie di 15 giorno del mese di Pt_1
luglio, con la minore;
in tal caso, il diritto di visita del padre, come sopra regolato, sarà da considerarsi sospeso, ma il weekend che cadrà nei 15 giorni di ferie potrà essere recuperato dal padre nello stesso mese di luglio;
la minore trascorrerà, con la IG.ra , il giorno del compleanno della madre e la festa Pt_1
della mamma, così come festeggerà con il padre il giorno del suo compleanno e la festa del papà. La minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore, salvo l'accordo di entrambi a trascorrerlo congiuntamente, sempre su richiesta della minore.
Per le ricorrenze più importanti della minore, quali: cresima, diciottesimo, compleanno etc.,
i genitori cercheranno e si impegneranno a garantire, per tali eventi, la presenza di entrambi.
Il sig. si obbliga a versare anticipatamente alla IG.ra , entro il CP_1 Parte_1
giorno 2 di ciascun mese, a mezzo bonifico, sul conto corrente postale intrattenuto dalla IG.ra al codice IBAN: [...], un assegno mensile di € Parte_1
500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della IG . Le Per_1
predette somme dovranno essere annualmente rivalutate in base agli indici di rivalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Le spese straordinarie della minore , come regolamentate e previste dal Per_1
Protocollo d'intesa n.1593 del 7.3.2018 del Tribunale di Napoli, da intendersi qui integralmente richiamato, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con rimborso del relativo esborso, entro 5 giorni, previa esibizione di scontrini fiscali e/o fatture.
L'Assegno Unico, erogato dall'Inps, viene riconosciuto in favore della IG.ra Parte_1
nella misura del 100%.
Il IG. è edotto e pienamente consapevole che la quota, stabilita per il CP_1
mantenimento della minore , nella misura di Euro 500,00 mensili, è Per_1
3 indissolubilmente legata alla permanente disponibilità in capo alla IG.ra Parte_1 dell'appartamento in Via Traversa 1 Divisione Siena n. 21 – in Napoli in cui la stessa unitamente alla minore vive coi proprio genitori, in forma gratuita;
nel caso in cui, Per_1
per qualsiasi ragione, tale appartamento non fosse più nella disponibilità della IG.ra Pt_1
o comunque non lo fosse più in forma gratuita, il IG. si obbliga espressamente CP_1
a sostenere i costi per la locazione di altro appartamento di caratteristiche similari e che garantisca comunque le più idonee condizioni di vivibilità o a procedere con la divisione dell'immobile ubicato in Napoli, al Viale Cavalleggeri D'Aosta n. 11, di sua proprietà, in due distinti appartamenti, cosicché da mettere l'uno a disposizione della minore e della sig.ra
, in forma gratuita. Pt_1
I genitori dovranno comunicare direttamente tra loro, e non tramite la minore , Per_1
per tutte le questioni che concernono la minore.
I ricorrenti, in caso di pernotto dei figli fuori dal comune di residenza degli stessi o dal di fuori del comune del padre, dovranno darsene reciproca comunicazione.
I ricorrenti, infine, per esplicito accordo tra loro, concordano che qualsiasi terapia o scelta farmacologica, afferente alla minore, dovrà – previo consulto medico – essere condivisa.
Il IG. è titolare dell'Autoscuola Diocleziano, ubicata in Napoli alla Via CP_1
Diocleziano n. 158. La IG.ra , iscritta nelle liste di collocamento, svolge lavori Parte_1
occasionali anche se attualmente è inoccupata. I ricorrenti rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa di mantenimento, non avendo reciprocamente null'altro a che pretendere.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
4 • dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
5