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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11506/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 15.04.2025 alle ore 14,00 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Parte_1 discendenza è paterna e ante unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza. Chiede, altresì, in caso di compensazione delle spese di lite che venga rimborsata la somma inerente il contributo unificato o, in subordine, in quota parte. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11506/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11506 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_7
2 Parte_2
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. , nato in [...], nella città di Uberlandia (MG), il Controparte_1 19/07/1988, C.I. C.F. , residente in [...], P.IVA_1 P.IVA_2 quartiere Nova Uberlandia, Brasile;
2. , nata in [...], nella città di Uberlandia (MG), il Parte_2 14/08/1978, C.I. , C.F. , passaporto n residente in [...] NumeroDi_2 Numer_3
Lirios Azuis, numero 244, quartiere Cidade Jardim, Uberlandia, Brasile;
3. - , nato in [...], nella città di Uberlandia (MG), il Controparte_2
09/12/1981, C.I. C.F. , passaporto n residente in NumeroD_1 C.F._1 Numer_2 Voluntarios da Patria, numero 760, quartiere Tubalina, Uberlandia, Brasile;
4. - , nata in [...], nella città di Uberlandia (MG), il Controparte_3 23/02/1980, C.I. , C.F. , passaporto n residente in Via Numer_3 NumeroDi_4 Numer_5 argemiro Costa, numero 1770, quartiere Nova Uberlandia, Brasile;
5. - , nato in [...], nella città di Silveira Martins Rio Grande do Sul, Controparte_4 il 16/04/1950, C.I. , C.F. , passaporto n residente in [...] NumeroDi_7 Numer_8 Uirapuru, numero 438, Cidade Jardim, Uberlandia, Brasile;
6.- , nata in Brasile a [...], il Controparte_5 5.05.1956, C.I. 1821916, C.F. (CPF) , passaporto Rua Uirapuru n. C.F._2 Numer_9 438, cidade Jardim, Uberlandia (MG), Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
1) voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale CP_6 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare, il alla rifusione delle Controparte_6 spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...] Persona_1 Vicentino (VI), figlio di e il quale emigrava in Brasile ove si Per_2 Persona_3 sposava con , il 18.07.1880 senza rinunciare alla propria cittadinanza italiana né CP_8 mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal suddetto matrimonio nasceva:
• il 22.12.1888, che si sposava con , il Persona_4 Controparte_9 15.05.1915 e dall'unione nasceva: CP_1
➢ il 15.01.1920, il quale si sposava con Parte_3
[...]
, il 22.10.1947. Da tale matrimonio, nasceva: Persona_5
✓ il 16.04.1950 il quale si sposava in data Controparte_4
19.12.1975, con Controparte_11
3
[...]
❖ Dalla unione dei predetti coniugi nascevano i figli:
il 14.08.1978 che si sposava Parte_2 con il 27.08.2005 Persona_6
❖ il 23.02.1980 che si sposava, il Controparte_3
05.09.2022, con Persona_7
❖ il 09.12.1981 che si sposava con Controparte_2
il 14.11.2012 Persona_8
❖ il 19.07.1988 che si sposava Controparte_1 con , il 13.06.2019 Controparte_12
, cittadina brasiliana iure soli, si sposava, con Controparte_5 [...]
, in data 19.12.1975 e chiedeva una pronuncia di accertamento della cittadinanza CP_4 italiana iure matrimonii in ragione del coevo riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo al proprio marito in virtù dell'art. 10, comma 2, della legge n.
555 del 1912 non avendo mai effettuato alcuna rinuncia ex art. 7 della Legge n. 123 del 1983.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato il [...] a [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
Dott. Giovanni Calasso 4
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il Persona_1
20.12.1857 a Mason Vicentino (VI),
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
Dott. Giovanni Calasso 5
altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Nessun decisione può essere presa in relazione alla richiesta di condanna di parte resistente alla quota pare di contributo unificato non rientrando detta domanda bella competenza questo giudice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11506/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Parte_2
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 15.04.2025 alle ore 14,00 e innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Parte_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la Parte_1 discendenza è paterna e ante unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza. Chiede, altresì, in caso di compensazione delle spese di lite che venga rimborsata la somma inerente il contributo unificato o, in subordine, in quota parte. Precisa di avere rinotificato ricorso ed ordinanza nei termini.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11506/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11506 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_7
2 Parte_2
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 15.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 08.08.2023
Dott. Giovanni Calasso 2
1. , nato in [...], nella città di Uberlandia (MG), il Controparte_1 19/07/1988, C.I. C.F. , residente in [...], P.IVA_1 P.IVA_2 quartiere Nova Uberlandia, Brasile;
2. , nata in [...], nella città di Uberlandia (MG), il Parte_2 14/08/1978, C.I. , C.F. , passaporto n residente in [...] NumeroDi_2 Numer_3
Lirios Azuis, numero 244, quartiere Cidade Jardim, Uberlandia, Brasile;
3. - , nato in [...], nella città di Uberlandia (MG), il Controparte_2
09/12/1981, C.I. C.F. , passaporto n residente in NumeroD_1 C.F._1 Numer_2 Voluntarios da Patria, numero 760, quartiere Tubalina, Uberlandia, Brasile;
4. - , nata in [...], nella città di Uberlandia (MG), il Controparte_3 23/02/1980, C.I. , C.F. , passaporto n residente in Via Numer_3 NumeroDi_4 Numer_5 argemiro Costa, numero 1770, quartiere Nova Uberlandia, Brasile;
5. - , nato in [...], nella città di Silveira Martins Rio Grande do Sul, Controparte_4 il 16/04/1950, C.I. , C.F. , passaporto n residente in [...] NumeroDi_7 Numer_8 Uirapuru, numero 438, Cidade Jardim, Uberlandia, Brasile;
6.- , nata in Brasile a [...], il Controparte_5 5.05.1956, C.I. 1821916, C.F. (CPF) , passaporto Rua Uirapuru n. C.F._2 Numer_9 438, cidade Jardim, Uberlandia (MG), Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
1) voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale CP_6 di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare, il alla rifusione delle Controparte_6 spese di lite (compenso ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a [...] Persona_1 Vicentino (VI), figlio di e il quale emigrava in Brasile ove si Per_2 Persona_3 sposava con , il 18.07.1880 senza rinunciare alla propria cittadinanza italiana né CP_8 mai naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dal suddetto matrimonio nasceva:
• il 22.12.1888, che si sposava con , il Persona_4 Controparte_9 15.05.1915 e dall'unione nasceva: CP_1
➢ il 15.01.1920, il quale si sposava con Parte_3
[...]
, il 22.10.1947. Da tale matrimonio, nasceva: Persona_5
✓ il 16.04.1950 il quale si sposava in data Controparte_4
19.12.1975, con Controparte_11
3
[...]
❖ Dalla unione dei predetti coniugi nascevano i figli:
il 14.08.1978 che si sposava Parte_2 con il 27.08.2005 Persona_6
❖ il 23.02.1980 che si sposava, il Controparte_3
05.09.2022, con Persona_7
❖ il 09.12.1981 che si sposava con Controparte_2
il 14.11.2012 Persona_8
❖ il 19.07.1988 che si sposava Controparte_1 con , il 13.06.2019 Controparte_12
, cittadina brasiliana iure soli, si sposava, con Controparte_5 [...]
, in data 19.12.1975 e chiedeva una pronuncia di accertamento della cittadinanza CP_4 italiana iure matrimonii in ragione del coevo riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo al proprio marito in virtù dell'art. 10, comma 2, della legge n.
555 del 1912 non avendo mai effettuato alcuna rinuncia ex art. 7 della Legge n. 123 del 1983.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_1 nato il [...] a [...], prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
Dott. Giovanni Calasso 4
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il Persona_1
20.12.1857 a Mason Vicentino (VI),
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In
Dott. Giovanni Calasso 5
altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Nessun decisione può essere presa in relazione alla richiesta di condanna di parte resistente alla quota pare di contributo unificato non rientrando detta domanda bella competenza questo giudice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c. ed allegata al verbale di udienza
Lecce-Venezia, 15.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6