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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/05/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 17868/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. ARTEGIANI IRENE C.F._1
e da
, nata a [...]À DI PIAVE (VE), il 13/08/1979, Parte_2
con l'Avv. ARTEGIANI IRENE, C.F._2
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 3 I ricorrenti con ricorso davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui al decreto del 21.09.2021 del Tribunale di
Verona.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante la richiesta congiunta di tale provvedimento non occorra provvedere sulle spese di lite, tenuto conto che neppure le parti hanno richiesto la relativa statuizione;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo
Pagina 2 di 3 raggiunto, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e congiuntamente così dispone: Parte_1 Parte_2
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, compresi quelli esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 13/05/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. ARTEGIANI IRENE C.F._1
e da
, nata a [...]À DI PIAVE (VE), il 13/08/1979, Parte_2
con l'Avv. ARTEGIANI IRENE, C.F._2
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 3 I ricorrenti con ricorso davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui al decreto del 21.09.2021 del Tribunale di
Verona.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante la richiesta congiunta di tale provvedimento non occorra provvedere sulle spese di lite, tenuto conto che neppure le parti hanno richiesto la relativa statuizione;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo
Pagina 2 di 3 raggiunto, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e congiuntamente così dispone: Parte_1 Parte_2
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, compresi quelli esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 13/05/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott.
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