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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/08/2025, n. 11842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11842 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66736/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa LI CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 66736//2020 del R.G.A.C.,
vertente tra
, in persona del socio Amministratore Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), Largo Missori n. 35,
presso lo studio dell'Avv. Sebastian Romeo, che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore;
- parte opponente a d.i -
e pagina 1 di 7 , in persona del Presidente p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato, unitamente agli Avv.ti Francesco Guarino,
IA ER e TE RO dell'Avvocatura dell'Ente, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti rilasciata il
18.09.2019, autenticata in pari data nella firma con atto in Notar
[...]
di Roma, Rep. 1453, in Roma, via Marsala n. 8, presso l'Avvocatura Per_1
Contr
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 14607/2020 (R.g. n. 43780/2020) del
Tribunale di Roma - inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quanto all'opponente, col favore delle spese.
1. Con atto di citazione notificato il 20.11.2020, Parte_2
ha proposto opposizione e chiesto la revoca del D.I. in oggetto
[...]
emesso il 17.09.2020 e notificato il 12.10.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , quale Controparte_2
corrispettivo per i servizi relativi allo “Sportello Telematico
dell'Automobilista”, essendo stata escussa la polizza fideiussoria per l'importo pagina 2 di 7 di euro 51.645,59, della somma residua pari a euro 23.261,36 oltre interessi legali e spese del monitorio, deducendo:
- la violazione del dovere di correttezza e buona fede dell'ente creditore in ordine alla revoca del piano di rientro avente ad oggetto la rateizzazione del debito in n. 24 rate mensili,
- l'illegittima condotta dell'ente creditore nella causazione del debito mediante contabilizzazione cumulativa, anziché giornaliera, di 32 mandati di pagamento.
2. Costituitasi ( di seguito anche ricorrente Controparte_1
Contr
o ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza eccependo l''inadempimento della società opponente e la regolarità della procedura di contestazione del debito e recupero del credito.
3. Rinviata per trattative di bonario componimento, su richiesta della sola parte opponente, l'udienza di prima comparizione delle parti, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, essendo contestato dalla società
ricorrente il raggiungimento di un accordo transattivo avente ad oggetto una nuova rateizzazione del debito, la causa, documentalmente istruita è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, rinviata nuovamente per la verifica della persistenza dell'interesse delle parti alla decisione giudiziale pagina 3 di 7 della controversia ed, infine, previa acquisizione della sentenza n. 115/2022
della Corte dei Conti, nelle more intervenuta inter partes, trattenuta in decisione sulla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. Procedendo gradatamente all'esame delle questioni oggetto del decidere-
arg. ex art. 276 cpv. c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) deve essere, preliminarmente,
dichiarata l'inammissibilità della domanda per effetto del giudicato sopravvenuto.
Contr Dalla documentazione offerta in comunicazione da cfr. nota di deposito
Contr del 05/03/2024, fascicolo risulta che, nelle more del giudizio, è stata emessa, in data 20.05.2022, in relazione al credito oggetto del d.i. qui opposto,
la sentenza n. 115/2022 della Corte dei Conti che ha così statuito: “La Corte
dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente
pronunciando, condanna in proprio e nella sua qualità di CP_3
legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
la società in solido tra loro – ed in
[...] Parte_1
via sussidiaria – al pagamento in favore dell' – Controparte_4 CP_1
pagina 4 di 7 – della somma di euro 23.261,36= oltre la Controparte_1
rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e agli interessi legali
dalla data di pubblicazione della odierna sentenza, fatti salvi tutti i pagamenti
concretamente effettuati, da ritenersi incamerati nei sensi di cui in
motivazione.”.
Detta sentenza, come precisato dalle parti, è stata già portata ad esecuzione mediante iscrizione a ruolo e riscossione coattiva tramite
[...]
. Controparte_5
A tal proposito, deve osservarsi che in linea generale, «il giudicato sostanziale
(art. 2909 c.c.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa
stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o
negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito
oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali
rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della
pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della
controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato
esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si
ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto,
pagina 5 di 7 così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della
pronuncia» (Cass. n. 9401/99).
E ancora, «il giudicato sostanziale si forma non solo su punti oggetto di
concreta controversia tra le parti, ma anche su tutto ciò che, anche se non
controverso tra le parti, sia dichiarato certo da parte del giudice, nei limiti in
cui i relativi accertamenti siano necessariamente ed inscindibilmente collegati
con la statuizione finale» (Cass. n. 5968/95).
È evidente che l'accertamento da parte della Corte dei Conti del credito azionato nella causa in esame è funzionale ad una precisa statuizione sulla domanda di condanna della società opponente al pagamento del residuo debito di importo pari a euro 23.261,36 . La decisione sull' accertamento ed esistenza del credito, come anche sulla quantificazione del suo ammontare, se sia divenuta definitiva – per mancata impugnazione o per rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione – non può non avere sui detti punti efficacia di giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere in successivo procedimento un nuovo accertamento sull'esistenza e sull'ammontare del credito.
Ed è logico: se si sostenesse il contrario, il credito in oggetto sarebbe soddisfatto due volte, una prima volta con il d.i. e una seconda volta con la pagina 6 di 7 sentenza di condanna della Corte dei Conti al pagamento della somma oggetto dello stesso credito.
Il giudicato determina non la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità della domanda, non essendo consentito pronunciare due volte su una stessa pretesa.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi allegati, la domanda va dichiarata inammissibile.
5. Essendo determinata la decisione da un giudicato esterno sopravvenuto rispetto all'inizio della causa, le spese vanno senz'altro compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara inammissibile la domanda creditoria azionata per sopravvenuto giudicato,
-) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14607/2020 ( R.g. n.
43780/2020) del Tribunale di Roma;
-) compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Roma, 14/08/2025 Il Giudice
LI CE
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa LI CE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in primo grado iscritta al n° 66736//2020 del R.G.A.C.,
vertente tra
, in persona del socio Amministratore Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC), Largo Missori n. 35,
presso lo studio dell'Avv. Sebastian Romeo, che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore;
- parte opponente a d.i -
e pagina 1 di 7 , in persona del Presidente p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato, unitamente agli Avv.ti Francesco Guarino,
IA ER e TE RO dell'Avvocatura dell'Ente, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti rilasciata il
18.09.2019, autenticata in pari data nella firma con atto in Notar
[...]
di Roma, Rep. 1453, in Roma, via Marsala n. 8, presso l'Avvocatura Per_1
Contr
-parte opposta-
OGGETTO: opposizione a D.I. n. 14607/2020 (R.g. n. 43780/2020) del
Tribunale di Roma - inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quanto all'opponente, col favore delle spese.
1. Con atto di citazione notificato il 20.11.2020, Parte_2
ha proposto opposizione e chiesto la revoca del D.I. in oggetto
[...]
emesso il 17.09.2020 e notificato il 12.10.2020, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore di , quale Controparte_2
corrispettivo per i servizi relativi allo “Sportello Telematico
dell'Automobilista”, essendo stata escussa la polizza fideiussoria per l'importo pagina 2 di 7 di euro 51.645,59, della somma residua pari a euro 23.261,36 oltre interessi legali e spese del monitorio, deducendo:
- la violazione del dovere di correttezza e buona fede dell'ente creditore in ordine alla revoca del piano di rientro avente ad oggetto la rateizzazione del debito in n. 24 rate mensili,
- l'illegittima condotta dell'ente creditore nella causazione del debito mediante contabilizzazione cumulativa, anziché giornaliera, di 32 mandati di pagamento.
2. Costituitasi ( di seguito anche ricorrente Controparte_1
Contr
o ha chiesto il rigetto dell'opposizione per infondatezza eccependo l''inadempimento della società opponente e la regolarità della procedura di contestazione del debito e recupero del credito.
3. Rinviata per trattative di bonario componimento, su richiesta della sola parte opponente, l'udienza di prima comparizione delle parti, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, essendo contestato dalla società
ricorrente il raggiungimento di un accordo transattivo avente ad oggetto una nuova rateizzazione del debito, la causa, documentalmente istruita è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, rinviata nuovamente per la verifica della persistenza dell'interesse delle parti alla decisione giudiziale pagina 3 di 7 della controversia ed, infine, previa acquisizione della sentenza n. 115/2022
della Corte dei Conti, nelle more intervenuta inter partes, trattenuta in decisione sulla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. Procedendo gradatamente all'esame delle questioni oggetto del decidere-
arg. ex art. 276 cpv. c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014) deve essere, preliminarmente,
dichiarata l'inammissibilità della domanda per effetto del giudicato sopravvenuto.
Contr Dalla documentazione offerta in comunicazione da cfr. nota di deposito
Contr del 05/03/2024, fascicolo risulta che, nelle more del giudizio, è stata emessa, in data 20.05.2022, in relazione al credito oggetto del d.i. qui opposto,
la sentenza n. 115/2022 della Corte dei Conti che ha così statuito: “La Corte
dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente
pronunciando, condanna in proprio e nella sua qualità di CP_3
legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
la società in solido tra loro – ed in
[...] Parte_1
via sussidiaria – al pagamento in favore dell' – Controparte_4 CP_1
pagina 4 di 7 – della somma di euro 23.261,36= oltre la Controparte_1
rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e agli interessi legali
dalla data di pubblicazione della odierna sentenza, fatti salvi tutti i pagamenti
concretamente effettuati, da ritenersi incamerati nei sensi di cui in
motivazione.”.
Detta sentenza, come precisato dalle parti, è stata già portata ad esecuzione mediante iscrizione a ruolo e riscossione coattiva tramite
[...]
. Controparte_5
A tal proposito, deve osservarsi che in linea generale, «il giudicato sostanziale
(art. 2909 c.c.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa
stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o
negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito
oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali
rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della
pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della
controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato
esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si
ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto,
pagina 5 di 7 così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della
pronuncia» (Cass. n. 9401/99).
E ancora, «il giudicato sostanziale si forma non solo su punti oggetto di
concreta controversia tra le parti, ma anche su tutto ciò che, anche se non
controverso tra le parti, sia dichiarato certo da parte del giudice, nei limiti in
cui i relativi accertamenti siano necessariamente ed inscindibilmente collegati
con la statuizione finale» (Cass. n. 5968/95).
È evidente che l'accertamento da parte della Corte dei Conti del credito azionato nella causa in esame è funzionale ad una precisa statuizione sulla domanda di condanna della società opponente al pagamento del residuo debito di importo pari a euro 23.261,36 . La decisione sull' accertamento ed esistenza del credito, come anche sulla quantificazione del suo ammontare, se sia divenuta definitiva – per mancata impugnazione o per rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione – non può non avere sui detti punti efficacia di giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere in successivo procedimento un nuovo accertamento sull'esistenza e sull'ammontare del credito.
Ed è logico: se si sostenesse il contrario, il credito in oggetto sarebbe soddisfatto due volte, una prima volta con il d.i. e una seconda volta con la pagina 6 di 7 sentenza di condanna della Corte dei Conti al pagamento della somma oggetto dello stesso credito.
Il giudicato determina non la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità della domanda, non essendo consentito pronunciare due volte su una stessa pretesa.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e considerati gli elementi allegati, la domanda va dichiarata inammissibile.
5. Essendo determinata la decisione da un giudicato esterno sopravvenuto rispetto all'inizio della causa, le spese vanno senz'altro compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) dichiara inammissibile la domanda creditoria azionata per sopravvenuto giudicato,
-) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 14607/2020 ( R.g. n.
43780/2020) del Tribunale di Roma;
-) compensa integralmente, tra le parti, le spese.
Roma, 14/08/2025 Il Giudice
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