Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) Dott.ssa Federica Rende Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 282/2017 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 7.10.2024 e vertente
T R A
(c.f.: rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Fedele Pezzano e dall'avv. Giacomo Saccomanno, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Rosarno Via Tito Speri n. 8 giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. G. Controparte_1 P.IVA_2
Carlo Grillo, elettivamente domiciliata in Bovalino, Via Elio Ruffo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Rocca giusta procura in atti;
- APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE -
1
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.
16/2017 resa in data 9.1.2017, pubblicata in pari data;
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto d'appello ritualmente notificato la ” Parte_1
proponeva gravame alla sentenza del Tribunale di Locri n. 16/2017 resa in data 9.1.2017, pubblicata in pari data, chiedendo:
“piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariis, dato atto della prefata narrativa ed alla
stregua delle risultanze processuali (art. 115 c.p.c.), previa verifica della regolarità della
costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183 c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte
appellante, attore in primo grado, in ogni loro parte e, per l'effetto, con decisione contenente gli
elementi di cui agli artt. 120 e 132 c.p.c., se necessario, e 118 disposizione di attuazione del c.p.c.,
così statuire:
a) accogliere tutte le domande formulate dalla parte attrice/appellante con l'atto introduttivo
del giudizio, le difese svolte con gli atti consentiti e, comunque, dichiarando la nullità e/o riformando
la sentenza gravata, con accoglimento di tutte le richieste, per tutte le ragioni sopra espresse,
comprovate ed accertate, e con la emissione di tutte le altre indispensabili determinazioni accessorie,
consequenziali e dovute ed in particolare accertare le dedotte invalidità e il corretto saldo dare-avere
e condannare la banca alla restituzione di Euro 148.714,61 o comunque quella ritenuta di giustizia,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
b) accogliere, in ogni caso e subordinatamente, previa riforma della sentenza impugnata, tutte
le domande e richieste ritualmente formulate in primo grado, che qui si hanno per integralmente
richiamate e trascritte, nessuna esclusa o negata, con ammissione dei mezzi istruttori ed incidentali
richiesti e/o di quelli ritenuti necessari e di legge per procedere all'accertamento di quanto in
contestazione, e, comunque, di tutte le richieste ritualmente effettuate;
2 c) condannare controparte alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre CPA e IVA, di prima
e seconda cure, da distrarre a favore del procuratore antistatario, con l'assunzione di tutti i dovuti
provvedimenti consequenziali, ai sensi degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.;
d) disporre, subordinatamente, l'acquisizione di tutta la documentazione e del fascicolo di primo grado di cui all'indicato procedimento n. 100787/2008 RG e, comunque, disporre ed autorizzare la
parte appellante alla relativa richiesta dei suddetti atti e, in ogni caso, di ogni altro atto o documento
ritenuto necessario o semplicemente utile, ai fini della corretta istruttoria e decisione, con specifico
riferimento alla indagine penale.”
Con comparsa di risposta del 19.7.2017 si costituiva in giudizio la
[...]
eccependo l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_1
nonché, nel merito, la sua infondatezza. Proponeva, nel contempo, appello incidentale condizionato all'accoglimento del gravame principale insistendo nell'eccepita
“prescrizione del diritto al rimborso degli assunti indebiti contabilizzati in conto sino a tutto il 10/10/98” limitando il periodo di indagine e di ripetizione a decorrere dalla predetta data e sino al 30.6.2000 data di entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000; con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 12.9.2022, svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H) D.L. n. 18 del 2020 conv. con mod. in L. n. 77 del 2020, i procuratori delle parti insistevano in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza non definitiva n. 618/2023, resa in data 24.7.2023, pubblicata in data 1.8.2023, questa Corte d'Appello statuiva il ricalcolo del rapporto di dare/avere tra le parti epurando da ogni forma di anatocismo le relative poste attive e passive del c/c n.
6025454/01/17 tenendo conto delle condizioni economiche applicate dalla banca relative ai tassi di interesse convenzionale, alle c.m.s, alle spese di tenuto conto ed alle valute, espungendo le rimesse in conto corrente aventi natura assolutoria eseguite in data anteriore al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione (15/10/2008) siccome
3 prescritte.
Con ordinanza del 24.7.2023 la Corte disponeva la remissione della causa sul ruolo al fine di espletare un supplemento di C.t.u. conferendo l'incarico al già nominato
Dott. con il seguente mandato: Persona_1
“Esaminati gli atti di causa;
Vista la sentenza non definitiva resa da questa Corte d'Appello in pari data;
Ritenuta la dichiarata illegittimità del praticato anatocismo degli interessi passivi di cui al conto corrente n. 6025454/01/17;
Rilevata l'eccezione di prescrizione estintiva del credito sollevata dalla appellata sin dal primo CP_2 atto di costituzione nel giudizio di prime cure, riproposta in sede d'appello a mezzo del gravame incidentale;
Osservato, in punto di diritto, che “alla banca che ha eccepito nel giudizio di ripetizione dell'indebito promosso dal correntista la prescrizione delle rimesse effettuate sul conto, non incombe l'onere di provarne la natura solutoria, né di allegazione specifica delle stesse. La distinzione concettuale tra versamenti solutori e ripristinatori impone al giudice di selezionare, anche tramite l'ausilio di consulenza tecnica contabile, le rimesse che assumono concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione” (così ex multis Cass. civ. sez. VI, 22/02/2018, n.4372);
Evidenziato che il medesimo principio di diritto, con esplicitazione del potere/dovere del giudice di avvalersi “di una consulenza tecnica a carattere percipiente” è stato da ultimo confermato da Cass. civ. sez. un.,
13/06/2019, n. 15895, laddove in motivazione è stato affermato che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria
l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”;
Ritenuto che appare necessario, sulla base della predetta statuizione e dei principi sopra esposti, disporre supplemento di consulenza tecnica affinché, il già nominato c.t.u., proceda a:
1. quantificare, in relazione ai c/c n. 6025454/01/17, i rapporti di dare ed avere fra le parti, tenendo conto degli interessi risultanti dagli estratti conto e della commissione di massimo scoperto, senza capitalizzazione alcuna, né per interessi, né per commissione di massimo scoperto, ferma restando ogni altra condizione economica contrattuale praticata dalla banca per come emergente dagli estratti conto tra cui le spese di tenuta conto, annuali e/o periodiche e le valute e ciò dalla data dell'apertura del conto ovvero dal primo saldo disponibile;
2. nel procedere al ricalcolo (epurato dell'illegittimo anatocismo) e richiamata la distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie operata da Cass. Civ. SS.UU. 24418/2010 - a tenore della quale ha natura solutoria il versamento eseguito dal correntista su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o il versamento eseguito dal correntista al fine di coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, mentre ha natura ripristinatoria il versamento eseguito dal correntista al fine di ripristinare la provvista della quale il correntista medesimo può ancora continuare a godere, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso - accertare quali versamenti eseguiti dal correntista abbiano natura solutoria e quali abbiano natura ripristinatoria compiendo l'indagine sulla base degli estratti conto versati in atti;
3. operato l'accertamento di cui sopra, espungere dal ricalcolo i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dalla correntista in data anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ossia il 15.10.2008, e computare i versamenti solutori eseguiti dal correntista in data successiva al decennio sopra indicato e tutti i versamenti ripristinatori;
4. quantificare, all'esito, i rapporti di dare/avere fra le parti.”
4 In data 15.1.2024 veniva depositato l'elaborato peritale che la Corte, tuttavia, non riteneva rispondente al mandato conferito avendo il c.t.u. eliminato tutte le rimesse della correntista anteriori al 15.10.2008 senza individuare quelle aventi natura solutoria rispetto a quelle aventi natura ripristinatoria di talché, la Corte, in data 18.3.2024, pronunciava ordinanza con la quale disponeva il rinnovo della consulenza nominando un nuovo professionista (Dott.ssa in sostituzione del precedente Persona_2
affinché provvedesse:
- alla rielaborazione dei rapporti dare/avere tra le parti mantenendo inalterata la misura dei tassi e delle altre condizioni praticate dalla banca applicando il criterio della capitalizzazione semplice (gli interessi, le commissioni e le spese maturate devono essere sommate al capitale alla fine del conteggio);
- al saldo risultante dalla predetta rielaborazione, ove emergesse un credito per la correntista, andrà sottratto l'indebito irripetibile pagato con rimesse aventi carattere solutorio effettuate in data antecedente al 01.10.1998;
- detto indebito è costituito dalla differenza tra le competenze originariamente addebitate in conto corrente dalla banca e quelle ricalcolate dal c.t.u. sulla scorta dei summenzionati criteri (di capitalizzazione semplice);
In data 7.8.2024 il c.t.u. depositava la perizia tecnico contabile con le relative integrazioni.
All'udienza collegiale del 7.10.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H) D.L. n. 18 del 2020 conv. con mod. in L. n. 77 del 2020, i procuratori delle parti insistevano in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 618/2023 questa Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame principale e di quello incidentale, ha statuito il ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti di cui al rapporto di c/c a seguito del P.IVA_3
5 dichiarato illegittimo anatocismo praticato dalla banca e della prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione (15/10/2008).
A tal fine è stato conferito apposito incarico al c.t.u. che ha depositato la perizia tecnico-contabile in data 7.8.2024.
Sulla base dei superiori principi, fra le varie soluzioni proposte dal c.t.u., la Corte condivide la metodologia di calcolo esposta a pagg. 15 e 16 dell'elaborato peritale laddove l'ausiliare del giudice ha determinato un saldo positivo per la correntista pari ad
€ 121.730,78
A tale risultato il professionista incaricato è giunto mantenendo inalterata la misura dei tassi di interessi e l'aliquota della c.m.s., epurati (entrambi) dall'illegittimo anatocismo, tenendo conto dalla prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al
15.10.2008 individuate previa “rettifica” del saldo banca (c.d. saldo rettificato).
Detta soluzione aderisce ai principi giurisprudenziali in materia e sul punto è appena il caso di rilevare che l'interpretazione del mandato conferito non poteva che essere guidata dai criteri espressi dalla stessa sentenza non definitiva di questa Corte
d'Appello laddove è stato specificato che la rielaborazione del saldo del conto corrente in questione andava eseguita mantenendo inalterata la misura dei tassi e delle altre condizioni praticate dalla banca applicando il criterio della capitalizzazione semplice tanto per interessi, quanto per commissione di massimo scoperto, e dal saldo così rettificato andavano espunte le rimesse aventi natura solutoria eseguiti dalla correntista in data anterirore al decennio sopra indicato (id est 15/10/2008).
Invero, secondo la più accredita giurisprudenza di legittimità la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista va individuata non con valutazione ex ante, ma solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito.
Il conto passivo extra-fido è dunque solo quello che supera il limite del fido, epurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie.
E' questo il procedimento da seguire secondo la c.d. tesi del “saldo rettificato” che
6 la giurisprudenza di legittimità più recente (Corte Cass. 16 marzo 2023, n. 7721; Corte
Cass. Ord. 9141/2020) ha preferito al c.d. “saldo banca”.
Infatti, secondo la tesi propugnata dai fautori del “saldo banca”, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario andrebbe determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, in quel momento, il conto presenti o meno uno scoperto. Il saldo da prendere in considerazione sarebbe, quindi, quello esposto dalla banca e non già il saldo rettificato con espunzione degli addebiti illegittimi. Assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo. Pertanto, secondo tale orientamento, è vero che la pronunzia di nullità ha effetto retroattivo ma è assorbente il rilievo che l'azione di ripetizione di somme è comunque assoggettata alla prescrizione decennale ex art. 1422 cod. civ. anche quando i versamenti diventino indebiti per la pronuncia di nullità perché la prescrizione decennale funge da limite alla retroattività della pronunzia di nullità.
Di contro, secondo altra parte della giurisprudenza, per l'individuazione della natura delle rimesse effettuate nel corso del rapporto dal correntista è da valorizzare il cd. “saldo rettificato” occorrendo preventivamente epurare il conto delle poste non dovute poiché è del tutto conseguenziale che se il contratto di conto corrente contiene annotazioni nulle, anche l'estratto conto presenterà saldi viziati, inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista, pertanto, le risultanze finali offerte dalla banca non saranno affidabili, perché basate su clausole contrattuali nulle, creando così una realtà contabile altrettanto viziata in base alla quale è possibile confondere rimesse
“apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”.
Questa impostazione (saldo rettificato), alla quale la Corte intende aderire e dare seguito, è ormai ius receptum della giurisprudenza di legittimità, avendo in più occasione la Cassazione ribadito la correttezza di tale modo di procedere, che individua la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione
7 ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
L'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 c.c. non risulta violato ma vale per tutte le rimesse “realmente” solutorie individuate in base al saldo ricalcolato (Cass. n. 2602/2024, che richiama i precedenti di
Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. 37099/2022; Cass. n. 7721/2023).
Nel caso di specie il c.t.u., con la soluzione opzionata, ha operato in tal senso ricalcolando il saldo dare/avere tra le parti mediante la preventiva eliminazione del praticato anatocismo (cfr. allegato A c.t.u. = € 214.507,80) successivamente, sulla base del fido rilevato, ha individuato rimesse solutorie da espungere, perché prescritte e non più ripetibili, pari ad € 44.600,49 nonché interessi a debito ricalcolati senza alcuna capitalizzazione pari ad € 47.774,79 ed interessi a credito pari a € 11.419,27; inoltre, ha provveduto al ricalcolo delle c.m.s senza capitalizzazione alcuna per € 8.551,56 ed individuato spese trimestrali complessive pari ad € 3.269,33; dette voci, frutto dei nuovi calcoli, sono state sommate algebricamente alla fine della rielaborazione del saldo del c/c “al netto” dell'illegittimo anatocismo [di talché € 214.507,80 (saldo in linea capitale
All. A) - € 44.600,79 (competenze prescritte All. E) = € 169.907,31 - € 8.551,56 (c.m.s. senza capitalizzazione All. C) - € 3.269,33 (spese) - € 47.774,79 (interessi a debito ricalcolati doc. G) + € 11.419,27 (interessi a credito ricalcolati doc. G) = € 121.730,78
8 saldo a credito per la correntista;
cfr. Alleg. G alla c.t.u.].
Al riguardo si dissente dalle osservazioni alla c.t.u. sollevate dalla banca appellata secondo la quale la rielaborazione del c/c avrebbe dovuto tenere conto della prescrizione di tutte le rimesse effettuate antecedentemente decennio dalla data della chiusura del conto (cfr. testualmente: “L'attuale errore metodologico è dovuto al fatto che il saldo di partenza per i nuovi calcoli non deve essere altro che quello all'1/10/1998, essendo tutte le competenze,
addebitate negli anni precedenti tale data, prescritte perché addebitate tutte oltre i limiti del fido e
quindi pagate con i successivi versamenti solutori effettuati sul conto”).
Sul punto si condivide la risposta del C.t.u. secondo il quale: “…la metodologia
suggerita dal CTP comporta la prescrizione indiscriminata e la conseguente irripetibilità di tutte le
competenze ultradecennali addebitate dalla banca dal 29/01/1990 (data della prima operazione
contabile registrata negli estratti conto) al 01/10/1998 (data oltre la quale decorre il limite per
l'accertamento della prescrizione)” ( cfr. altresì conclusioni c.t.u.: “Le osservazioni formulate dal Dott. CTP nell'interesse della convenuta banca non sono accoglibili. Persona_3
L'operazione di “cesura” suggerita dal CTP, secondo cui il conto dovrebbe essere ricalcolato a far
data dal 01/10/1998 considerando indiscriminatamente prescritte tutte le competenze pregresse
senza procedere alla verifica circa la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti confluiti sul
conto e la conseguente idoneità a prescrivere tutto o parte delle competenze ultradecennali è del tutto
contraria ai quesiti ed ai principi dettati da SU 24418/10. Pertanto la metodologia di calcolo seguita
dal CTU non costituisce un “errore metodologico”, quanto piuttosto coerente risposta con la
metodologia computistica indicata espressamente nel quesito”).
Vanno, inoltre, ritenuti non scrutinabili i rilievi di parte appellata evidenziati in comparsa conclusionale riguardo l'inutilizzabilità della C.t.u. sulla base della recentissima giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5054/2024, Cass. sent. n.
5064/2024, Cass. sent. n. 8639/2024) che avrebbe dovuto indurre il giudicante ad accertare, in concreto, se la capitalizzazione reciproca tra interessi debitori e creditori introdotta dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 e praticata dalla banca fosse stata effettivamente peggiorativa o meno delle condizioni antecedentemente pattuite.
9 A tal proposito il Collegio ha già statuito con la sentenza non definitiva;
conseguentemente non può tornarsi sul punto.
Tuttavia, per completezza si rileva che, secondo l'art. 7 della Delibera citata, anche nel caso in cui le introdotte condizioni di reciproca capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito non fossero peggiorative delle precedenti pattuite, la banca sarebbe comunque tenuta a comunicare al correntista le nuove condizioni contrattuali praticate
“alla prima occasione utile” nonché a pubblicare le stesse nella G.U.; dette circostanze sono state solo genericamente allegate dall'appellata (che non si è neppure curata di riportare in quale G.U. sarebbero state pubblicate le nuove condizioni contrattuali offerte alla clientela) e comunque non riscontrate dalle emergenze processuali.
Per quanto sopra, alla luce del parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale, riforma la sentenza impugnata e dichiara la Parte_1
” creditrice della somma di € 121.730,78 (oltre interessi legali dalla data della
[...]
domanda al soddisfo) nei confronti della e per l'effetto Controparte_1
condanna quest'ultima al pagamento della predetta somma in favore della correntista appellante.
Le spese seguono la soccombenza e per il principio della unicità del giudizio e tenuto conto della costante evoluzione giurisprudenziale in materia, vanno così regolamentate:
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
favore di ” per il giudizio di primo grado in € Parte_1
7.400,00 di cui € 348,00 per spese documentate ed € 7.052,00 per compensi (oltre spese generali 15%, Iva e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM
147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (avuto riguardo al decisum piuttosto che al domandato) così di seguito specificati: € 460,00 fase studio;
€ 777,00 fase introduttiva;
€ 1.680,00 fase istruttoria/trattazione; € 1.701,00 fase decisionale;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. così come Controparte_1
10 liquidate in primo grado;
- condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida per il giudizio di secondo grado, secondo i criteri anzidetti, in € 7.160,00 per compensi (oltre spese generali 15%, Iva e c.p.a. come per legge) così di seguito specificate: € 1.489,00 fase studio;
€ 956,00 fase introduttiva;
€ 2.163,00 fase istruttoria/trattazione; € 2.552,00 fase decisionale;
- dispone che le spese sopra liquidate siano distratte in favore dei procuratori di parte appellante che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari;
- pone a carico della parte appellata le spese di c.t.u. espletata nella fase del gravame che liquida come da separato decreto;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, parzialmente pronunciando sull'appello rubricato al n. 282/2017 Rg. A.C. proposto da ” e Parte_1
, così dispone;
Parte_2
1) In riforma della sentenza impugnata, dichiara “ Parte_1
” creditrice della somma di € 121.730,78 (oltre interessi legali dalla data
[...]
della domanda al soddisfo) nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_1
condanna quest'ultima al pagamento della predetta somma in favore della appellante, correntista del rapporto di conto corrente n. 6025454/01/17, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida Controparte_1
in favore di ” in € 7.400,00 (oltre accessori di legge) Parte_1
per il giudizio di primo grado nonché in € 7.160,00 (oltre accessori di legge) per la fase del gravame;
3) Dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dei procuratori dell'appellante che ne hanno fatto richiesta;
11 4) Pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di c.t.u. liquidate nel giudizio di primo grado nonché quelle della c.t.u. espletata nella fase del gravame che si liquidano come da separato decreto;
Così deciso nella camera di consiglio del 11.3.2025
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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