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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2590 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8232/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.5.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.8232/2022
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dagli avv. Iovine Tammaro e Taffuri Luigi;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.06.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver svolto, nell'arco della propria carriera, attività lavorativa come manovale e muratore in mattoni alle dipendenze di varie ditte e società, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo,
“Infrastrutture e Consolidamenti srls”, “Infrastrutture stradali srl” ed altre.
- che l'attività lavorativa consisteva in grandi sforzi consistenti nel sollevamento, movimentazione manuale dei carichi, sforzi del rachide e della colonna vertebrale ed esercizio di forza, ad esempio attraverso martellate;
- che durante l'anno lavorativo 2021, lamentava “spondilodiscoartrosi lombare”, patologia tabellata nella lista I gruppo 2, n03, nonché nella relazione ISFOL-ISTAT “indagini sulle professioni”, per cui vige una presunzione di legge assoluta sulla sua origine professionale;
- che l'attività lavorativa dallo stesso espletata è stata determinante nella genesi della patologia e nell'aggravamento del suo quadro clinico;
- che tali affezioni tabellate rientrano anche nelle tabelle del danno biologico per malattie CP_1 professionali di cui al D.M. 12 luglio 2000, con codice 213;
- che quindi inviava all' , in data 03/11/2021, domanda amministrativa volta al riconoscimento CP_1 della malattia professionale ex DPR n 1124 del 1965, con allegata certificazione medica, ma che l' rigettava la domanda, ritenendo la documentazione acquisita insufficiente per esprimere un CP_1 giudizio medico-legale;
- che avverso detto provvedimento, provvedeva quindi ad inoltrare formale opposizione, cui veniva allegata ulteriore certificazione, chiedendo il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata, ma che l' rigettava il ricorso in opposizione, confermando il giudizio CP_1 precedente.
Ciò premesso, il ricorrente adiva quindi l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che lo stesso è affetto da patologia di origine professionale e che ha diritto al riconoscimento della malattia professionale ex DPR n 1124 del 1965 per le patologia denunciata ed al conseguente riconoscimento di una rendita vitalizia in caso di una determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100%, ovvero del diritto all'indennità una tantum in caso di riconoscimento di un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15%, nonché della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ed a tutte le altre indennità previste per legge, dovute a decorrere dalla insorgenza della patologia o dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della rendita vitalizia o della CP_1 indennità una tantum, nonché della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e di tutte le altre indennità previste per legge a decorrere dalla insorgenza della patologica o dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto vinte le spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
Ritenuto necessario disporre un accertamento peritale sulla persona del ricorrente, veniva nominato
CTU il dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, letta la perizia e le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 citato non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, CP_1 indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato CP_1 dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, CP_1 dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito
l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass.
n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002,
16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). È, dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”. Per_ Orbene, il CTU dott. , sulla base di quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e di quanto accertato nel corso della visita medica sulla persona del ricorrente, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da:-Ernia discale L2/L3; -Esiti di laminectomia L3/L5; -
Spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale;
a seguito dell'esame obiettivo effettuato il CTU ha evidenziato che “….non sono stati riscontrati segni semiologici indicativi di una compressione nervosa significativa, né disturbi trofico-sensitivi.
La patologia discale è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad eziologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionale all'età, anche se è altrettanto vero ed epidemiologicamente acquisito che l'esposizione ad una serie di fattori, tra cui il sovraccarico meccanico da alterazioni posturali ed i microtraumi, che si determinano per sottoposizione protratte
a vibrazioni rende l'infermità più consistente sul piano del suo sviluppo e della sua rilevanza clinico- nosografica”. Il ctu ha quindi affermato che “…sulla insorgenza delle protrusioni discali del ricorrente può ritenersi che abbiano inciso molteplici fattori etiologici, tra cui anche quello lavorativo, ma non con un rapporto causale diretto ed esclusivo di una determinata condizione lavorativa, m tale rapporto non può dirsi nemmeno preponderante”.
Il ctu ha poi però segnalato che nel mese di dicembre 2021 il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di laminectomia bilaterale a livello di L3/L5 con residuo tessuto fibrotico allo stesso livello.
Ha quindi concluso nel senso che la patologia erniaria discale è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata, mentre la Spondiloartrosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa.
Dalla malattia professionale denunciata, a giudizio del ctu, sono derivati postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 6% (sei) alla data della domanda ammnistrativa, secondo il D.M. 12.07.2000. Sono documentate menomazioni coesistenti incidenti sul rachide lombosacrale costituite da: Esiti di laminectomia L3/L5. Trattandosi di malattia professionale costituitasi nel tempo non vi è inabilità temporanea;
i postumi risultano attualmente stabilizzati;
e non vi sono stati riscontrati mutamenti nel tempo dello stato invalidante.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono esaustive, chiare, ben motivate e coerenti con la documentazione in atti: sono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie. Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti suindicati.
Le spese di lite, ivi incluse le spese della ctu espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto alla indennità una tantum per danno biologico nella misura del 6% dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.736,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- spese di CTU come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 10/06/2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.5.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n.R.G.8232/2022
TRA
, rapp.to e difeso come in atti dagli avv. Iovine Tammaro e Taffuri Luigi;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.06.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver svolto, nell'arco della propria carriera, attività lavorativa come manovale e muratore in mattoni alle dipendenze di varie ditte e società, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo,
“Infrastrutture e Consolidamenti srls”, “Infrastrutture stradali srl” ed altre.
- che l'attività lavorativa consisteva in grandi sforzi consistenti nel sollevamento, movimentazione manuale dei carichi, sforzi del rachide e della colonna vertebrale ed esercizio di forza, ad esempio attraverso martellate;
- che durante l'anno lavorativo 2021, lamentava “spondilodiscoartrosi lombare”, patologia tabellata nella lista I gruppo 2, n03, nonché nella relazione ISFOL-ISTAT “indagini sulle professioni”, per cui vige una presunzione di legge assoluta sulla sua origine professionale;
- che l'attività lavorativa dallo stesso espletata è stata determinante nella genesi della patologia e nell'aggravamento del suo quadro clinico;
- che tali affezioni tabellate rientrano anche nelle tabelle del danno biologico per malattie CP_1 professionali di cui al D.M. 12 luglio 2000, con codice 213;
- che quindi inviava all' , in data 03/11/2021, domanda amministrativa volta al riconoscimento CP_1 della malattia professionale ex DPR n 1124 del 1965, con allegata certificazione medica, ma che l' rigettava la domanda, ritenendo la documentazione acquisita insufficiente per esprimere un CP_1 giudizio medico-legale;
- che avverso detto provvedimento, provvedeva quindi ad inoltrare formale opposizione, cui veniva allegata ulteriore certificazione, chiedendo il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata, ma che l' rigettava il ricorso in opposizione, confermando il giudizio CP_1 precedente.
Ciò premesso, il ricorrente adiva quindi l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che lo stesso è affetto da patologia di origine professionale e che ha diritto al riconoscimento della malattia professionale ex DPR n 1124 del 1965 per le patologia denunciata ed al conseguente riconoscimento di una rendita vitalizia in caso di una determinazione di una percentuale di danno biologico compresa tra il 16% ed il 100%, ovvero del diritto all'indennità una tantum in caso di riconoscimento di un danno biologico compreso tra il 6% ed il 15%, nonché della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta ed a tutte le altre indennità previste per legge, dovute a decorrere dalla insorgenza della patologia o dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della rendita vitalizia o della CP_1 indennità una tantum, nonché della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e di tutte le altre indennità previste per legge a decorrere dalla insorgenza della patologica o dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto vinte le spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
Ritenuto necessario disporre un accertamento peritale sulla persona del ricorrente, veniva nominato
CTU il dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, letta la perizia e le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 citato non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, CP_1 indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato CP_1 dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, CP_1 dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito
l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass.
n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002,
16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). È, dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”. Per_ Orbene, il CTU dott. , sulla base di quanto emerso dall'analisi della documentazione sanitaria disponibile e di quanto accertato nel corso della visita medica sulla persona del ricorrente, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da:-Ernia discale L2/L3; -Esiti di laminectomia L3/L5; -
Spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale;
a seguito dell'esame obiettivo effettuato il CTU ha evidenziato che “….non sono stati riscontrati segni semiologici indicativi di una compressione nervosa significativa, né disturbi trofico-sensitivi.
La patologia discale è tipica complicanza di quella osteoartrosica, la quale è affezione ad eziologia comune, nel senso che può insorgere e svilupparsi in qualunque condizione climatico-ambientale in ciascun individuo, con frequenza e intensità proporzionale all'età, anche se è altrettanto vero ed epidemiologicamente acquisito che l'esposizione ad una serie di fattori, tra cui il sovraccarico meccanico da alterazioni posturali ed i microtraumi, che si determinano per sottoposizione protratte
a vibrazioni rende l'infermità più consistente sul piano del suo sviluppo e della sua rilevanza clinico- nosografica”. Il ctu ha quindi affermato che “…sulla insorgenza delle protrusioni discali del ricorrente può ritenersi che abbiano inciso molteplici fattori etiologici, tra cui anche quello lavorativo, ma non con un rapporto causale diretto ed esclusivo di una determinata condizione lavorativa, m tale rapporto non può dirsi nemmeno preponderante”.
Il ctu ha poi però segnalato che nel mese di dicembre 2021 il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di laminectomia bilaterale a livello di L3/L5 con residuo tessuto fibrotico allo stesso livello.
Ha quindi concluso nel senso che la patologia erniaria discale è in nesso di derivazione concausale con l'esposizione all'attività lavorativa espletata, mentre la Spondiloartrosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa.
Dalla malattia professionale denunciata, a giudizio del ctu, sono derivati postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 6% (sei) alla data della domanda ammnistrativa, secondo il D.M. 12.07.2000. Sono documentate menomazioni coesistenti incidenti sul rachide lombosacrale costituite da: Esiti di laminectomia L3/L5. Trattandosi di malattia professionale costituitasi nel tempo non vi è inabilità temporanea;
i postumi risultano attualmente stabilizzati;
e non vi sono stati riscontrati mutamenti nel tempo dello stato invalidante.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono esaustive, chiare, ben motivate e coerenti con la documentazione in atti: sono pertanto qui integralmente condivise e fatte proprie. Il ricorso, pertanto, va accolto nei limiti suindicati.
Le spese di lite, ivi incluse le spese della ctu espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , come in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto alla indennità una tantum per danno biologico nella misura del 6% dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.736,00 per compensi, CP_1 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- spese di CTU come da separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 10/06/2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo