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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/09/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1195/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1195/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento EL matrimonio, su istanza depositata in data 16 giugno 2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
OR EL EC (RC) il 14 settembre 1963, residente a [...]
e
C.F. , nata a [...] il 23 Parte_2 CodiceFiscale_2 novembre 1973, residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Caterina Lamboglia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato, viale Montegrappa n. 159, giusta procura in atti
Con l'intervento EL Pubblico Ministero.
1
Ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16 giugno 2025 i signori
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 25 giugno 2019 in Santa Marinella (RM) e precisando che dall'unione non sono nati figli, essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito ELle note di trattazione scritta ELl'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 779/2024 v.g.), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con sentenza di omologazione n. 229/2024 EL Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia ELlo scioglimento EL matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) Il Sig. , a titolo di mantenimento ELla moglie, continuerà Parte_1
a versare alla moglie la somma mensile di euro 300,00, e ciò fino al tutto il mese di aprile 2028, onde consentire alla stessa di disporre di una somma per il suo mantenimento in attesa di reperire un'attività lavorativa stabile. La detta somma sarà da versarsi alla IG entro il giorno 10 di ciascun mese Pt_2 di riferimento mediante bonifico bancario alle coordinate già comunicate dalla
IG . L'importo EL mantenimento (per il periodo in cui esso è Pt_3 dovuto) sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento di euro 300,00 sarà da versarsi per la durata sopra convenuta,
e ciò resterà valido ed efficace anche nell'ipotesi in cui la IG Pt_2 reperisse un'attività lavorativa prima ELla conclusione di tale periodo;
per cui la modifica ELle condizioni reddituali/economiche ELla stessa IG non saranno motivo per la revoca ELl'assegno di mantenimento in Pt_2 favore ELla stessa, il cui obbligo di corresponsione a carico EL Signor
rimarrà fino al predetto termine EL 30.04.2028. Parte_1
2) I beni intestati a ciascun coniuge rimarranno di piena proprietà e spettanza EL coniuge intestatario, senza che alcuno dei coniugi possa svolgere alcuna pretesa e di alcun genere relativamente ai detti beni.
3) Fatto eccezione per quanto precede, i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno nei confronti ELl'altro per nessun titolo o ragione avendo i coniugi regolato tra di loro ogni rapporto economico, per cui nulla è
2 da aversi, esigere o pretendere l'una nei confronti ELl'altro a qualsivoglia titolo o ragione”.
Letta la nota scritta in sostituzione ELl'udienza e acquisito il parere EL pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett.
b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce ELle ragioni addotte e tenuto conto ELla decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione ELl'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere poste a fondamento ELla decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento EL matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 25 giugno 2019 in Santa Marinella (RM),
[...] Parte_2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio EL Comune di Santa Marinella al n. 42 P.II serie C, anno 2019, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali ELlo Stato Civile EL Comune di Santa Marinella (RM) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio EL l'11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 1195/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento EL matrimonio, su istanza depositata in data 16 giugno 2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
OR EL EC (RC) il 14 settembre 1963, residente a [...]
e
C.F. , nata a [...] il 23 Parte_2 CodiceFiscale_2 novembre 1973, residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Caterina Lamboglia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato, viale Montegrappa n. 159, giusta procura in atti
Con l'intervento EL Pubblico Ministero.
1
Ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 16 giugno 2025 i signori
[...]
e premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 Parte_2 in data 25 giugno 2019 in Santa Marinella (RM) e precisando che dall'unione non sono nati figli, essendo trascorsi oltre sei mesi dal deposito ELle note di trattazione scritta ELl'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 779/2024 v.g.), svoltosi con modalità cartolare e conclusosi con sentenza di omologazione n. 229/2024 EL Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia ELlo scioglimento EL matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) Il Sig. , a titolo di mantenimento ELla moglie, continuerà Parte_1
a versare alla moglie la somma mensile di euro 300,00, e ciò fino al tutto il mese di aprile 2028, onde consentire alla stessa di disporre di una somma per il suo mantenimento in attesa di reperire un'attività lavorativa stabile. La detta somma sarà da versarsi alla IG entro il giorno 10 di ciascun mese Pt_2 di riferimento mediante bonifico bancario alle coordinate già comunicate dalla
IG . L'importo EL mantenimento (per il periodo in cui esso è Pt_3 dovuto) sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il mantenimento di euro 300,00 sarà da versarsi per la durata sopra convenuta,
e ciò resterà valido ed efficace anche nell'ipotesi in cui la IG Pt_2 reperisse un'attività lavorativa prima ELla conclusione di tale periodo;
per cui la modifica ELle condizioni reddituali/economiche ELla stessa IG non saranno motivo per la revoca ELl'assegno di mantenimento in Pt_2 favore ELla stessa, il cui obbligo di corresponsione a carico EL Signor
rimarrà fino al predetto termine EL 30.04.2028. Parte_1
2) I beni intestati a ciascun coniuge rimarranno di piena proprietà e spettanza EL coniuge intestatario, senza che alcuno dei coniugi possa svolgere alcuna pretesa e di alcun genere relativamente ai detti beni.
3) Fatto eccezione per quanto precede, i ricorrenti dichiarano di null'altro avere a che pretendere l'uno nei confronti ELl'altro per nessun titolo o ragione avendo i coniugi regolato tra di loro ogni rapporto economico, per cui nulla è
2 da aversi, esigere o pretendere l'una nei confronti ELl'altro a qualsivoglia titolo o ragione”.
Letta la nota scritta in sostituzione ELl'udienza e acquisito il parere EL pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett.
b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce ELle ragioni addotte e tenuto conto ELla decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione ELl'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge;
esse possono pertanto essere poste a fondamento ELla decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento EL matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e in data 25 giugno 2019 in Santa Marinella (RM),
[...] Parte_2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio EL Comune di Santa Marinella al n. 42 P.II serie C, anno 2019, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali ELlo Stato Civile EL Comune di Santa Marinella (RM) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio EL l'11 settembre 2025.
La Giudice Il Presidente
Giulia Gargiulo Stefano Billet
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