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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/05/2024, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott. Giuseppe Lo Sinno Presidente
2) Dott. Angelo Martinelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 7527 2017 R.G. posto in decisione all'udienza del 13.7.2022
TRA
( c.f. ) Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to presso lo studio dell'avv.to MELANDRI SILVIA, in VIA APPIA
ANTICA 95 ROMA e rappresentato e difeso dall'avv.to NAPOLI PIERCARLO in virtù di Delibera di incarico n.507 del 27.10.2017.
APPELLANTE
E
( c.f. ) Controparte_1 C.F._1 elett.te dom.to in VIA PIETRO COLLETTA N.35 presso lo studio dell'avv.to
CATALANO GIANLUCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATO
NONCHE'
( c.f. ) CP_2 C.F._2
elett.te dom.to in VIA TORRICELLI N.3 VITERBO presso lo studio dell'avv.to RUSSO
MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLATO
NONCHE'
c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
con sede in via F. Giannelli n.
3. Pt_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 324/2017 del Tribunale di Velletri, depositata in data 31/03/2017 in materia di altri istituti di diritto societario
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di primo grado ha così ricostruito i fatti di causa: <il dottor adiva il tribunale di viterbo-sez. distaccata controparte_1
Civita Castellana per ottenere, previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento con il quale lo stesso era stato revocato dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della società a partecipazione comunale Controparte_3 maggioritaria, la condanna del del dott. e della Parte_1 Parte_2 CP_3
al risarcimento dei danni nella misura di euro 266.667,00, di cui euro 16.667,00 a
[...] titolo di compensi non percepiti euro 50.000,00 per perdita di chance professionali ed euro 200.000,00 per l'offesa al suo decoro, onore e reputazione professionale, nonché per ottenere ex articolo 120 c.p.c. a spese e cure dei convenuti la pubblicazione della sentenza sui quotidiani “ di Roma e “ ”. CP_4 CP_5
A fondamento della domanda allegava: che con comunicazione del 29/12/2009 il Pt_1
in persona del sindaco, dottor Franco vita, gli aveva conferito l'incarico di
[...] componente del consiglio di amministrazione della con decorrenza Controparte_3 dall'1.1.2010; che la costituita nel 2001, era una società a capitale Controparte_3 misto di cui erano titolari per il 51% il e per il 49% il dottor Parte_1 Persona_1 chi la società aveva come oggetto sociale lo svolgimento sostanzialmente dell'attività di farmacia e ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale era gestita da un consiglio di amministrazione del quale a decorrere dall'1.1.2010 facevano parte l'avvocato CO
Cupelloni quale presidente fino al 21.10.2010 al quale era subentrato il rag.
[...]
il dott. quale amministratore delegato a tempo indeterminato e Persona_2 Persona_1 infine esso attore in qualità di consigliere;
che con comunicazione18.11.2011 il sindaco del di dott. gli revocava tale incarico rivolgendogli diverse Pt_1 Pt_1 CP_2 contestazioni inerenti al non corretto svolgimento del suo mandato;
che tuttavia tali motivazioni erano del tutto infondate e venivano smentite con la raccomandata da esso attore inviata in data 5.12.2011; che invero aveva sempre svolto il suo mandato correttamente come emergeva da tutta la documentazione depositata e attraverso la quale era evidente che aveva più volte sollecitato le riunioni del CDA è evidenziato la cattiva gestione della che aveva redatto ci sociali dal 2002 al 2009; Controparte_3 che pertanto la revoca effettuata prima della scadenza del mandato era da considerare illegittima e gli dava il diritto al risarcimento dei danni ex art. 1383 cc;
che del danno CP_ subito non poteva che essere chiamato a rispondere il sindaco, dott. in proprio avendo lo stesso di propria iniziativa emesso la ingiustificata revoca;
che aveva innanzitutto diritto ai compensi che avrebbe percepito se fosse rimasto in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato che, coincidendo con l'elezione del nuovo sindaco, sarebbe dovuta avvenire nel 2013; che pertanto a tale titolo gli spettava la somma di euro
16.667,00 calcolata sulla base del compenso annuo pattuito di euro 5000,00; che aveva altresì diritto al risarcimento del danno non patrimoniale costituito dalla perdita di chance derivante dal fatto che se il rapporto non fosse stato repentinamente e
2 immotivatamente interrotto esso attore avrebbe maturato, una volta aggiornato il proprio curriculum, una concreta aspettativa a ricoprire il medesimo incarico nel quinquennio successivo nella medesima società, o comunque anche contemporaneamente in altre società partecipate dei comuni limitrofi;
che pertanto dovendo compensare la menomazione della sua aspettativa a ricoprire incarichi di pari livello aveva diritto a tale titolo alla somma di euro 50.000,00; che ancora l'inesistenza dei motivi addotti nel provvedimento di revoca avevano causato un pregiudizio all'onore, al decoro e alla reputazione professionale dato anche il rilievo pubblico dell'intera vicenda sicché aveva diritto a tale titolo dato anche il tipo di professione esercitata, alla somma di euro
200.000,00.
Nella resistenza di tutti i convenuti i quali eccepivano tra l'altro il difetto di giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria ordinaria, e concessi i termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c., la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione sulla questione pregiudiziale all'udienza del 25 Marzo 2013 con concessione dei termini di cui all'articolo190 c.p.c..
Quindi, affermata con sentenza la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria la causa veniva rimessa sul ruolo e istruita a mezzo interrogatorio formale e prova testimoniale e nuovamente posta in decisione all'udienza il 16 ottobre 2016 con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
Il Tribunale con la sentenza gravata ha quindi così definito il giudizio:
“ A) accoglie parzialmente la domanda e pertanto condanna il a Parte_1 corrispondere al dott. , a titolo di risarcimento danni ex Controparte_1 articolo 2383 c.c., la somma di euro 16.700,00 oltre interessi a decorrere dalla domanda:
B) condanna il alla rifusione delle spese di lite liquidate nella misura Parte_1 complessiva di euro 6.064,00 di cui euro 1064,00 per spese esenti ed euro 5000,00 per compensi;
C) dichiara il difetto di titolarità passiva nel rapporto del dott. da un lato e CP_2 della dall'altro e pertanto condanna il dott. Controparte_3 Controparte_1 alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3000,00 per
[...] compensi in favore di ciascuno di essi.>>
Il Tribunale, al fine di individuare le norme regolanti la fattispecie, dopo avere esposto le due tesi contrapposte, l'una che sostiene la natura pubblicistica delle società partecipate ( quale appunto la , e l'altra che ne propugna invece la natura CP_6 privata, ha sostanzialmente aderito al tale seconda tesi, seguita dalla giurisprudenza maggioritaria, sostenendo l'applicabilità dell'art. 2383 c.c, il quale prevede il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni in caso di revoca in assenza di giusta causa.
Ha quindi così motivato: <in relazione alla revoca di cui norma da ultimo richiamata ( art. 2383 c.c. n.d.r.) va precisato che la stessa costituisce una nozione distante dalle gravi irregolarità all'articolo 2049 c.c., riguardante cioè circostanze anche oggettive e non integranti inadempimento che, tuttavia pregiudichino l'affidamento dei soci nelle attitudini nella
3 capacità degli amministratori, in una parola il rapporto fiduciario con i medesimi;
fermo restando che la stessa non può essere integrata dal mero dissenso rispetto a qualche decisione o alla politica societaria, né dal disaccordo con gli altri amministratori.
Ebbene nella concreta fattispecie il con lettera datata 18 novembre 2011 Parte_1 revocava l'incarico al dott. contestandogli le seguenti mancanze e/o CP_1 inadempimenti: 1) mancata approvazione del bilancio 2010; 2) mancanza di spiegazioni circa le riserve avanzate nelle riunioni del cda;
3)mancate informazione durante il corso dell'esercizio dei dati del bilancio;
4) convocazione dell'assemblea dei soci in contrasto con quanto previsto dall'articolo 21 dello statuto.
Tuttavia, come emerso dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dal teste avv. presidente del cda per circa 11 mesi dall'1 gennaio 2010 e fino al Testimone_1
21 ottobre dello stesso anno in realtà al dott, nulla può essere addebitato con CP_1 la conseguenza che non può dirsi sussistente la giusta causa.
Cominciando con il considerare il punto n.1) va rilevato che al fine dell'approvazione del bilancio dell'anno 2010 sarebbe stato necessario, come testualmente affermato dall'avv.
Cupelloni, che il socio di minoranza ponesse in essere l'attività di sua competenza laddove invece “il Servi non aveva relazionato sulla situazione economica e patrimoniale e finanziaria al 30.3.2010, nè aveva consegnato la documentazione amministrativa e contabile di periodo al 30.3.2010. successivamente fu diffidato, con una lettera inviata dal sottoscritto, ad adempiere i suoi doveri. Nel corso del 2010 per i primi mesi il dott. ha adempiuto parzialmente i suoi doveri di amministratore delegato e Per_1 successivamente all'approvazione del bilancio, avvenuta a luglio 2010, tenne un atteggiamento contrario ai suoi doveri rifiutandosi di procedere all'inventario delle merci in scadenza, rifiutandosi di rimettere la documentazione economica, patrimoniale e finanziaria.”
Da tali dichiarazioni emerge chiaramente che il ritardo rispetto al solito nell'approvazione del bilancio per l'anno 2010 non fosse assolutamente imputabile al dott. CP_1
In ordine alla mancanza di spiegazione circa le riserve avanzate nelle riunioni del CDA la revoca è del tutto priva di una adeguata motivazione che consenta l'amministratore revocato di difendersi in quanto non si comprende a quali riunioni si riferisca in modo da poter valutare l'atteggiamento eventualmente ostruzionistico del dott. CP_1
In relazione al punto n.3) circa la mancata informazione va rilevato, richiamando sempre le dichiarazioni rese dal Cupelloni, che in realtà senza la collaborazione del dott. Per_1 che aveva un atteggiamento assolutamente oppositivo, il dott. non avrebbe CP_1 potuto svolgere tale incarico tant'è che ancora nel verbale di assemblea del 16 settembre del 2011 il Presidente “constatata è fatta constatare l'assenza dell'Amministratore
Delegato dott. e per essa la materiale impossibilità da parte dei consiglieri Persona_1 presenti, a procedere alla predisposizione della bozza del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, propone di rinviare a prossima riunione la predisposizione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.”
4 Peraltro nel verbale di assemblea tenutasi il successivo 21 ottobre 2011 e resasi necessaria a causa del sollecito per il bilancio proveniente dal Comune di il dott. Pt_1
“comunica che a causa di problemi amministrativi solo in data 30 settembre ha Per_1 sottoposto al consiglio di amministrazione la situazione dei conti sociali da utilizzare per l'elaborazione della bozza di bilancio e che la stessa è stata oggetto di discussione anche nella successiva riunione del 10 ottobre 2011.”
A dimostrazione della partecipazione attiva del dott. al CDA vi sono poi tutte CP_1 le comunicazioni intercorse tra l'attore e l'allora presidente della dott. CP_3
Persona_2
Con la mail del 29/11/2010 l'attore chiese al nuovo presidente di inserire nell'ordine del giorno anche il seguente punto “Relazione, sulla base di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, dell'amministratore delegato al cda circa a) andamento della gestione;
b) i risultati del primo secondo e terzo trimestre 2010, c) raffronto con dati al
31/12/2009 e trimestri anni 2009 e 2008; 2) riscontro documentale della situazione economica patrimoniale e finanziaria della al 30.10.2010; 3) situazione Controparte_3 di cassa alla data della riunione del CDA-riconciliazione con il saldo al 30/10/2010- riscontro documentale contabile;
4) situazione del magazzino merci: esame relazione bozza sulle giacenze di magazzino della del consulente Org_1 Controparte_7 dott. 5) relazione dell'amministratore delegato circa le previsioni Persona_3 sull'andamento della gestione-per il consuntivo economico patrimoniale e finanziario al
31/12/2010; 6) assemblea dei soci Del 28/07/2010-deliberazione ed atti Controparte_3 consequenziali del CDA.”
Ancora con comunicazione del 7 gennaio 2011 l'attore chiedeva sempre al presidente del
CDA di inserire nell'ordine del giorno “analisi e discussione in merito alle principali posizioni debitorie della e discussione del rapporto magazzino Controparte_8 redatto da analisi e discussione in merito alle operazioni di inventario del Org_2
Dicembre 2010-riscontro alle comunicazioni del Dott. al presidente del CDA-presa Per_1 fisica delle giacenze di cassa e rollback alla data dell'ultima situazione contabile definita- analisi e discussione dell'assetto organizzativo della società; il personale dipendente: organigramma, qualifiche, mansioni costi ed oneri- lettera di incarico prof. Avv. Michel
Salvatore Desario;
-lettera di incarico Dott. -deliberazioni consequenziali. Per_4
Inseriamo tutto all'ODG poi eventualmente si rinvia in prosieguo.” tali richieste erano rinnovate con comunicazione del 26 gennaio 2011.
Il 29 Marzo 2011 il dott. sollecitava l'amministratore delegato, dott. CP_1 Persona_1
e il presidente del CDA, dott. a provvedere per il bilancio e tuttavia il Persona_2
CDA veniva però convocato soltanto in data 05/09/2011 per discutere la bozza del bilancio al 31 Dicembre 2010.
Il 16 settembre 2011 il CDA , e dunque alla presenza anche del dott. che CP_1 pertanto vi ha partecipato, ha esaminato la comunicazione dei dipendenti della inviata all'attenzione del presidente del CDA e al sindaco con cui essi Controparte_3
5 si dichiaravano estranei ad anomalie e discordanze relative alla gestione del denaro contante nei locali della farmacia.
Ancora l'attore partecipava al CDA del 30 settembre 2011 e del 10 ottobre 2011 dove il dott. non riteneva idonea la situazione contabile prodotta ai fini della CP_1 predisposizione di una bozza di bilancio al 31/12/2010 che potesse rappresentare in maniera chiara e corretta la situazione patrimoniale.
Infine il professionista partecipava al CDA del 4 novembre 2011 con la conseguenza che alla luce di tutta questa attività cade l'affermazione contenuta nella lettera di revoca dell'incarico circa il mancato esercizio delle proprie mansioni da parte del CP_1
Di nessun rilievo invece, benché allegata dall'attore, è la relazione sui bilanci dal 2002 al 2009 trattandosi di un incarico conferito al dott. ma che esula dalle sue CP_1 funzioni quale membro del CDA.
Relativamente poi alla quarta contestazione avente ad oggetto la presunta abusiva convocazione del CDA, si rileva che con comunicazione dell'8 novembre 2011, il dott. si dimetteva dall'incarico e a quel punto il dott. con lettera datata 11 Persona_2 CP_1 novembre 2011 convocava un'assemblea dei soci per deliberare tra l'altro sulla relazione dell'organo amministrativo circa lo stato dei lavori di predisposizione della bozza di bilancio sociale al 31 dicembre 2010.
La convocazione effettuata dal dott. non può affatto ritenersi giusta causa della CP_1 revoca e ciò in quanto l'articolo 21 dello statuto sociale stabilisce che l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo chiarendo che, nel caso di impossibilità di tutti gli amministratori, alla stessa vi può procedere anche il collegio sindacale, se nominato, ovvero un solo socio.
Ovviamente se l'impossibilità riguarda non tutto il consiglio ma solo uno o più degli amministratori sulla base di tale previsione statutaria non può che riconoscersi in capo agli amministratori rimasti in carica e non impossibilitati, anche singolarmente, il potere di convocare l'assemblea e ciò in quanto solo l'impossibilità di tutti implica che il potere spetti anche al collegio sindacale ovvero addirittura ad ogni singolo socio;
a fronte allora delle dimissioni del presidente del CDA e quindi della sua impossibilità, il potere di convocazione spettava sia al che al singolarmente. CP_1 Per_1
Tanto premesso circa la fondatezza della domanda in punto di an per ciò che concerne il quantum del risarcimento vanno fatte alcune importanti precisazioni.
Sicuramente all'attore spetta a tale titolo la somma che lo stesso avrebbe percepito se l'incarico fosse giunto alla sua ordinaria conclusione che coinciderebbe con la durata del mandato del sindaco e quindi fino al 2013, circostanza questa non contestata da alcuno dei convenuti.
Discorso diverso perciò che concerne sia il danno da perdita di chance che da lesione del decoro dell'onore e della reputazione professionale.
Sotto il primo profilo si rileva infatti che secondo la prospettazione dell'attore la conclusione del mandato gli avrebbe consentito poi di ottenere nuovamente la nomina in tale ruolo nell'ambito della stessa società ovvero di società svolgenti analoghe attività
6 nei comuni limitrofi e tuttavia tale circostanza resta relegata nell'ambito delle mere supposizioni.
Tuttavia non si riesce a comprendere, essendosi trattato di una nomina assolutamente personale e in relazione alla quale non era stata esplicata alcuna forma nemmeno ufficiosa di selezione dei candidati, il motivo per il quale rispetto ad una nomina così effettuata il dott. sarebbe stato nominato anche dal successivo sindaco;
né sotto CP_1 tale profilo dalla documentazione depositata dall'attore emerge che lo stesso fosse stato scelto in ragione di sue specifiche competenze nel settore farmaceutico.
Per altro verso non si capisce il motivo per il quale il dott. alla fine dell'incarico CP_1 avrebbe avuto la possibilità, concreta, di ottenere la nomina da parte dello stesso comune ovvero da altri comuni limitrofi, trattandosi di un professionista che operava in tutt'altra regione sicché pur non dubitando della sua professionalità sicuramente l'espletamento dell'incarico revocato non sarebbe stato sufficiente a tal fine.
Ma altrettanto infondata è la domanda di risarcimento del danno in ordine alla presunta lesione dell'immagine del decoro e della reputazione professionale. Premesso che la lettera di revoca è stata indirizzata personalmente al dott. in realtà gli articoli CP_1 di giornale prodotti dall'attore per altro attinenti ad un periodo antecedente la revoca danno atto del suo lavoro e lo descrivono positivamente sicché non si è in grado di apprezzare la ragione in base alla quale una mera revoca, per quanto basata su presupposti inesistenti, possa aver prodotto per solo tale fatto un danno all'immagine del professionista.
Né tale revoca, come dichiarato dai testi escussi e cioè precisamente la dott.ssa e il signor ha avuto particolare eco a ovvero nel Per_5 Persona_6 Pt_1 circondario in quanto come chiarito dalla prima, in realtà l'attore non era di e Pt_1 pertanto era persona sconosciuta ai più, con la conseguenza che nemmeno sotto tale profilo la domanda può essere accolta.
A questo punto è essenziale individuare il soggetto responsabile del danno e, senza alcun dubbio, lo stesso va individuato esclusivamente nelCcomune di quale socio di Pt_1 maggioranza al quale spettava appunto il potere di revocare l'amministratore del CDA. CP_ Va invece dichiarato il difetto di titolarità passiva nel rapporto sia del dott. che della
. CP_9 CP_ Considerando la posizione del dott. secondo le allegazioni dell'attore lo stesso dovrebbe rispondere dei danni improprio in quanto la lettera di revoca sarebbe stata da lui adottata in maniera del tutto discrezionale;
in realtà lo stesso quale organo rappresentativo dell'ente e per il quale vale appunto il principio della cosiddetta immedesimazione era titolare di tale potere e la mera circostanza che lo stesso fosse stato esercitato in carenza dei relativi presupposti in quanto come si è affermato la revoca non era basata su una giusta causa non è di certo sufficiente per poter affermare che quel potere non esisteva.
In relazione invece alla la nomina del dott. quale membro del suo CP_3 CP_1 consiglio di amministrazione, così come la relativa revoca, erano appannaggio esclusivo
7 dell'ente locale, con la conseguenza che non potendo la società in alcun modo incidere su nessuna delle due scelte non può in alcun modo essere chiamata a rispondere di danni rispetto alle quali manca alcuna azione e/o omissione alla stessa in qualche modo attribuibile….>>
Avverso tale decisione ha interposto appello il che, instando Parte_1 preliminarmente per l'inibitoria, ha chiesto la modifica della sentenza nei seguenti termini:
“nel merito, imparziale di forma e/o annullamento della sentenza n. 324/2017 del
31.7.2017, emessa dal tribunale civile di Viterbo, in persona della dott.ssa Fiorella
Scarpato, revocare la condanna del alla risarcimento del danno nei Parte_1 confronti del dott. ex art ex art 2383 c.c. ed accogliere tutte le domande CP_1 originariamente proposte dal nel giudizio di primo grado R.G. Parte_1
n.10026/2012, per l'effetto, rigettare le domande ed eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato ed ogni eventuale domanda dallo stesso proposta in questa sede di appello, per i motivi tutti esposti in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alla somma di euro 16.700,00 a titolo di risarcimento danni ex art.2383 c.c., ordinando la restituzione della stessa e delle spese legali in caso di esecuzione della sentenza di primo grado.
In ogni caso con riserva di ulteriori deduzioni in caso di appello incidentale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e di meglio ed ulteriormente dedurre in ragione delle difese di controparte, reiterando comunque ogni stanza di primo grado anche in via istruttoria;
con vittoria di spese, competenze….”
Nella contumacia della si è costituito il quale, CP_3 Controparte_1 resistendo all'appello, ne ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e nel merito ha insistito per il suo rigetto.
Si inoltre costituito in giudizio il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_2
“In via preliminare pregiudiziale
-confermare la sentenza numero 324/2017 del 31.3.2017 laddove dichiara il difetto di titolarità passiva del sig, in relazione alle domande avanzate dal dott. CP_2
CP_1
-riformare la sentenza……. laddove dichiara di accogliere parzialmente la domanda da avanzata dal dott. perché parzialmente fondata;
CP_1 nel merito
- accettare e dichiarare l'inammissibilità e di ritualità delle domande proposte dal dott. in primo grado ed eventualmente reiterate in appello;
CP_1
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese e domande avanzate dal dott. CP_1
- Rigettare le domande di risarcimento del danno avanzate dal perché infondate CP_1
e comunque prive di riscontro probatorio sia nell'anno che nel quantum;
in via ulteriormente gradata
8 -accertare e dichiarare come eccessiva, abnorme e dunque non dovuta alla pretesa come fatta valere, determinando l'esatto ed equo compenso spettante all'attore; in via istruttoria si reiterano le istanze avanzate negli scritti difensivi già depositati, ivi comprese quelle non ammesse da intendersi qui trascritte integralmente.”
Disattesa l'istanza di inibitoria per difetto di periculum, la causa è stata rinviata per conclusioni, e trattenuta in decisione all'esito di udienza tenuta in modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c. si osserva che detta norma richiede che la motivazione dell'appello debba contenere,
a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nella configurazione assunta nel codice di rito dopo la riforma del 1990 (ed ancor più dopo quella del 2012), l'appello non è un mezzo con cui sottoporre ad un altro giudice l'esame della causa, secondo il modello del novum iudicium, ma consiste in una revisio prioris instantiae fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o di nullità della sentenza impugnata;
sicché l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.
Per questo, sulla scorta del consolidato orientamento del S.C. (cristallizzato nella fondamentale sentenza Cass. sez. un. n. 16/2000) i motivi di appello devono rispettare il principio di specificità stabilito dall'art. 342 c.p.c., traducendosi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata e dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che l'onere della specificazione dei motivi di appello non può ritenersi assolto mediante la mera riproposizione della domanda (o dell'eccezione decisa in senso sfavorevole dal giudice di primo grado) poiché i motivi di gravame, per essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono accompagnare la parte volitiva, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, con una parte argomentativa che contrasti e confuti le ragioni addotte dal primo giudice (per tutte: Cass. Sez. un. n.
16/2000 cit.; Cass. n. 7849/2001; Cass. n. 10401/2001; Cass. n. 15558/2005; Cass. n.
6630/2006; e post riforma, Cass. Ord. n. 24549/2018; Cass. Sez. un. n. 27199/2017).
E, sebbene vada condiviso l'orientamento che ha affermato come “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (Cass. sez. un. n. 27199/2017), non v'è dubbio che l'impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una parte argomentativa che
9 confuti le ragioni del primo giudice e, più in particolare, deve esporre il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica.
E', dunque, alla luce di detti principi che va valutata la specificità dei motivi di appello articolati dal Pt_1
L'appellante intitola in primo motivo “errata analisi della fattispecie, vizio di motivazione, motivazione contraddittoria”. La difesa del sostiene che “in più Pt_1 passi della sentenza” il giudice di primo grado, aveva ritenuto che il rapporto tra il ed il stesso avesse natura squisitamente fiduciaria, definendo l'incarico CP_1 Pt_1 conferito come “ nomina assolutamente personale e in relazione alla quale non era stata esplicitata alcuna forme, nemmeno ufficiosa, di selezione dei candidati”; e ciò nonostante non aveva riconosciuto , come conseguenza necessaria, che il potesse essere CP_1 legittimamente revocato dal proprio incarico nel momento in cui la fiducia in lui riposta dal Comune fosse venuta meno per ragioni imputabili alla sua condotta professionale.
Assume che la norma contenuta nell'art. 50 comma 8 del TUEL sarebbe espressione, nell'ambito degli enti locali, del principio di revocabilità dei rappresentanti dell'amministrazione comunale nominati nei C.d.a. delle società partecipate, e che tali principi non sarebbero stati minimamente considerati dal Tribunale di Viterbo che si era limitato “ a valutare le ragioni indicate dal nella lettera di revoca…. Parte_1 solo in maniera oggettiva e quali eventuali inadempimenti del professionista senza considerare invece come le condotte ed omissioni contestate all'amministratore avessero avuto un evidente riflesso sul rapporto fiduciario tra le parti, tanto da determinare l'ente a destituire il dott. dall'incarico a lui affidato non ritenendo lo stesso più idoneo CP_1
a rappresentare il nel CDA di ” Pt_1 CP_3
Il motivo, oltre che presentare profili di inammissibilità, non essendo state individuate le singole parti di motivazioni tra loro in contraddizione, è comunque infondato in quanto sostanzialmente teso a sostenere che, ai sensi dell'art. 50 comma 8 del Tuel, nel caso di soggetti nominati dall'ente locale quali amministratori di una società partecipata esisterebbe , in capo al un potere di revoca quando comunque venga meno il Pt_1 rapporto fiduciario.
Premesso che l'appellante non ha minimamente contestato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'applicabilità alle società partecipate ed alla fattispecie in esame dell'art. 2383 c.c., il quale esplicitamente prevede la tutela risarcitoria in caso di assenza di giusta causa ( laddove la giusta causa non è condizione di efficacia del provvedimento di revoca, ma ha il ruolo di escludere in radice l'obbligo risarcitorio), la pretesa di desumere dalla previsione dell'art. 50 comma 8 del Tuel ( secondo cui “Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”.) l'esistenza di una sorta di potere di revoca ad nutum in capo all'ente si fonda su una lettura parziale della norma;
ed infatti
10 il comma 9 dello stesso articolo stabilisce che “ Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico….”. E la S.C. a Sezioni Unite, con la sentenza n.16335/2019 ha stabilito che “La previsione dell'art. 50, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000, che attribuisce al Sindaco il potere di revoca degli amministratori delle società partecipate dal entro 45 giorni dal Pt_1 suo insediamento, integra di per sé una giusta causa di detta revoca, poiché tale disposizione ha una propria autonoma rilevanza rispetto alle prescritte regole statutarie ed assembleari e, fra l'ente locale e i menzionati amministratori, sussiste un rapporto di natura fiduciaria fondato sull'"intuitus personae" così canonizzando il sistema dello spoil system. Solo dunque in detta ipotesi il potere di revoca può essere esercitato a prescindere da una giusta causa soggettiva, mentre per tutti gli altri causa va fatta integrale applicazione dell'art. 2383 c.c. ( Cass.n. 23381/2013). E nel caso di specie risulta dagli atti che la disposta revoca è stata effettuata non nei termini indicati dall'art. 50 comma 9 del TUEL.
Il motivo va quindi disatteso.
Col il secondo motivo l'appellante lamenta “l'errata valutazione delle prove assunte: l'omessa valutazione dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali: motivazione contraddittoria.”
Sostiene l'appellante che la revoca operata dal era comunque legittima Parte_1 in quanto determinata da giusta causa e sorretta da fatti oggettivi e che l'analisi del
Tribunale sarebbe lacunosa e contraddittoria;
ciò senza tuttavia indicare i punti di motivazioni attinti dalla censura;
il che rende il motivo, sotto tale profilo, carente di specificità.
Aggiunge poi che il giudice di primo grado avrebbe errato nel valutare la deposizione del teste CO CU, posta a base del convincimento del corretto operato del ciò in quanto il teste era stato Presidente della dall'1.1. al 21 CP_1 CP_3 ottobre 2010, e quindi nulla poteva riferire in ordine all'approvazione del bilancio del
2010.
Il rilievo è superato dalla considerazione che la deposizione del cessato presidente rappresenta la situazione di difficoltà operative in cui si era trovato ad operare il CDA già nel 2010 a causa del comportamento ostruzionistico del Dott. situazione che Per_1 sarebbe poi ulteriormente peggiorata nel 2011 e che il con le molteplici CP_1 iniziative di cui si dà conto in motivazione (senza che detti punti di motivazione siano stati impugnati) ha tentato di arginare.
Aggiunge l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto in alcuna considerazione “ le altre testimonianze escusse ne' l'interrogatorio formale del Vita”
(cfr. pag. 11 atto di appello).
In ordine a tale ultima censura non può che rilevarsene l'estrema genericità; senza poi considerare che come affermato dalla S.C. “La valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze
11 istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, nè
a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento.” ( Cass.n. 9245/2007;
Cass.n.18644/2011).
Il motivo, nel suo complesso, è quindi infondato.
Conclusivamente l'appello va respinto.
La mancata proposizione di appello incidentale da parte del con conseguente CP_1 conferma della sentenza impugnata, esonera questa Corte dall'esame delle domande subordinate di . CP_2
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore del mediante applicazione dei parametri medi previsti dal CP_1
DM Giustizia n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale. CP_ Nessuna pronunzia sulle spese è dovuta in favore del , posto che l'appello è stato notificato a detta parte a soli fini di litis denuntiatio.
Va infine rilevato che il presente giudizio di appello è iniziato dopo il 30.1.2013; pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002 inserito dall'art. 1 comma 17 dalla legge n. 228/2012 va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione.
PQM
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal Parte_1 avverso la sentenza n. 324/2017 del Tribunale di Viterbo pubblicata in data 31.3.2017 così decide:
- Respinge l'appello.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidandole in complessivi € 5.809,00 oltre iva, cpa e rimborso CP_1 spese generali come per legge.
12 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la citazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.3.2024.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Patrizia Mannacio Il Presidente
Dott. Giuseppe Lo Sinno
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