Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che abbia confermato, in sede di reclamo, il provvedimento del giudice delegato il quale abbia reso esecutivo un piano di riparto parziale relativo al ricavato di una vendita immobiliare di bene gravato da ipoteca, riparto contestato quanto al criterio di imputazione delle spese generali (relative all'intera procedura fallimentare, ed addebitate al creditore ipotecario proporzionalmente ai realizzi attivi netti , in quanto risultate sostenute nell'interesse e per l'utilità dello stesso).Ed infatti, i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in esito a reclamo , riguardanti la determinazione dei prelevamenti di cui all'art. 111, primo comma, n. 1, legge fall. (cosiddetti debiti di massa da pagare in prededuzione), hanno portata meramente ricognitiva di identificazione delle poste del piano di riparto ammesse al prelevamento stesso, e non anche contenuto decisorio di accertamento negativo della pretesa dell'istante, che può essere fatta valere nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo, e resta tutelabile con i rimedi ivi previsti, ovvero in sede di ammissione ed opposizione allo stato passivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA PRESIDENTE
Dott. Rosario DE MUSIS CONSIGLIERE
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO CONSIGLIERE
Dott. Giulio GRAZIADEI CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.p.A., in persona del Presidente Avv.Gerhard Brandstatter, elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n.29, presso l'Avv. Benito Panariti che la rappresenta e difende, anche disgiuntivamente dall'Avv. Silvio Malossini di Rovereto, in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
Fallimento KINGHINO S.p.A., in persona dei Curatore Dott. Lelio Boldrini elettivamente domiciliato in Roma, Via Alessandria n. 130, presso l'Avv. Fabio Lorenzoni che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Claudio Gregori di Trento, in forza di procura a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTE -
avverso il decreto del Tribunale di Rovereto pronunciato ai sensi dell'art.26 della legge fallimentare e pubblicato il 14.3.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 giugno 1998 dal Consigliere Paolo Giuliani;
udito l'Avv. Loria con delega dell'Avv. Lorenzoni;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso in data 18.1.1996, il giudice presso il Tribunale di Rovereto delegato al fallimento della "Kinghino S.p.A." rendeva esecutivo, disponendo in conformità, il primo riparto parziale depositato dal curatore il 12.12.1995, nel quale quest'ultimo, premessa l'indicazione delle somme realizzate per cespiti mobiliari nonché attraverso l'unico cespite immobiliare ed elencate altresì le spese, precisava che il ricavato della vendita immobiliare competeva al creditore ipotecario Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. nella misura risultante dalla previa decurtazione vuoi delle spese direttamente imputabili, vuoi della quota parte delle spese generali di procedura, ivi compreso il compenso dovuto allo stesso curatore.
Avverso tale decreto, la società creditrice proponeva reclamo ai sensi dell'art.26 della legge fallimentare, contestando il criterio di imputazione delle spese generali adottato nel riparto parziale già richiamato e lamentando in specie che dette spese fossero state imputate proporzionalmente ai realizzi attivi netti (al netto, cioè, delle spese specifiche), mobiliari ed immobiliari, senza tener conto che l'immobile venduto era gravato da ipoteca a favore della reclamante, laddove, ad avviso di quest'ultima, in tal caso, le spese generali dovevano rilevare nei limiti in cui esse si fossero ricollegate all'accertamento ed alla liquidazione del bene medesimo.
Il Tribunale fallimentare, con decreto emesso in data 22.2/14.3.1996, respingeva il reclamo, assumendo:
a)che la norma cui fare riferimento, circa l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dall'attivo, fosse l'art. 111 della legge fallimentare, il quale, al punto 1, disponeva circa i cosiddetti "debiti di massa" (debiti sorti, cioè, in funzione del procedimento fallimentare), destinati ad essere soddisfatti con prelazione rispetto a quelli concorsuali;
b)che nell'ambito dei debiti di massa occorresse tuttavia distinguere tra "spese specifiche", relative ad un determinato bene e "spese generali", relative all'intera procedura fallimentare, onde dal ricavato di ogni bene andavano detratte le spese specifiche ad esso inerenti ed una aliquota delle spese generali, in proporzione al ricavo netto (delle medesime spese specifiche);
c)che la regola non potesse tuttavia trovare applicazione, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in cui si fosse trattato di bene gravato da garanzia reale speciale, dovendo l'aliquota delle spese generali, in questo caso, essere detratta dal ricavato della vendita del bene, gravato da garanzia reale appunto, in misura corrispondente all'interesse ed all'utilità del creditore garantito;
d) che nella specie, peraltro, le spese generali imputate al creditore ipotecario risultassero sostenute effettivamente (in quella proporzione) nell'interesse e per l'utilità dello stesso, trattandosi di spese relative anche all'amministrazione e conservazione dell'immobile gravato da garanzia, onde, pur riconoscendosi la correttezza del principio sostenuto dalla reclamante in ordine all'imputazione delle spese generali, il riparto parziale reso esecutivo con il decreto in data 18.1.1996 non doveva essere modificato.
Avverso il richiamato provvedimento dei Tribunale, propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, H Mediocredito Trentino Alto Adige, deducendo un solo motivo di gravame, cui H fallimento Kinghino resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente la violazione dell'art 111 della legge fallimentare, assumendo che, nel caso di specie, il Tribunale, in sede di riesame ex art.26 della stessa legge, abbia accolto un concetto di spese generali "specifiche", ovvero "direttamente inerenti", palesemente errato, nel senso esattamente che detto giudice, sulla scia del curatore, ha confermato l'imputazione al ricavato immobiliare delle spese generali calcolata sulla base di pura proporzionalità di queste ultime all'entità del ricavato stesso.
È ben vero, assume ancora la ricorrente, che il Tribunale ha prestato formale ossequio alla corretta esegesi del cennato art. 111 della legge fallimentare, affermando che le spese generali accollate all'Istituto di credito sarebbero relative anche all'amministrazione e conservazione dell'immobile gravato dalla garanzia, laddove, però, il medesimo giudice non ha dato minimamente conto del motivo per il quale numerose voci di spesa (come, ad esempio, le "spese per il personale", le "spese telefoniche", la "perizia Avv. Sartori e Dott.Fait", la "consulenza in materia di lavoro" e così via) possano considerarsi destinate a creare diretto beneficio al bene immobiliare dei fallimento o specifica utilità al creditore garantito, essendosi con il reclamo esattamente contestato che le suddette spese fossero inerenti al realizzo dell'immobile.
Al riguardo, osserva la Corte come, in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in esito a reclamo, riguardanti la determinazione dei prelevamentì di cui all'art. 111, primo comma, n. 1, dei R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetti debiti di massa da pagare in prededuzione), hanno portata meramente ricognitiva e di identificazione delle poste del piano di riparto ammesse al prelevamento stesso e non anche di accertamento negativo della pretesa dell'istante, H quale non trova pregiudicata la facoltà di far valere il credito nell'ambito del procedimento di formazione del passivo ed attraverso i rimedi ivi previsti, ovvero in sede di ammissione ed opposizione allo stato passivo, cosicché, essendo detti provvedimenti intesi semmai a risolvere contestazioni insorte sulla regolarità delle relative operazioni ma non in riferimento a posizioni di diritto soggettivo che si pretendano lese dall'illegittima valutazione della situazione oggetto di ricognizione, deve negarsi che gli stessi siano provvisti di contenuto decisorio e che nei loro riguardi (ancorché emessi in seguito a reclamo) sia quindi esperibile ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, pur a prescindere dal carattere provvisorio di questi anche solamente sotto il profilo dell'incidenza su posizioni che troveranno in sede di piano di riparto il proprio regolamento finale (Cass. 5 luglio 1988, n. 4421;
Cass. 22 ottobre 1984, n. 5345; Cass.30 maggio 1978, n. 2728; nonché Cass. 24 marzo 1994, 2896; Cass. 8 maggio 1991, n. 5124). Tale esattamente è da stimare che sia il caso di specie, là dove, cioè, in difetto di apposite statuizioni di segno contrario (segnatamente di diniego di diritti invocati dalla reclamante) ed in relazione anzi all'esplicito riferimento del giudice del reclamo, in una alla conferma del riparto parziale reso esecutivo con il decreto dei 18.1.1996, agli "eventuali conguagli a favore dei Mediocredito, nell'ambito dei successivi riparti..." (da apprezzare nel senso non tanto della provvisorietà, quanto piuttosto della non decisorietà del provvedimento impugnato, intesa esattamente come mancata idoneità di quest'ultimo ad incidere sopra alcun diritto soggettivo della creditrice ipotecaria), il provvedimento stesso, come del resto quello del giudice delegato, limitandosi ad affermare la regolarità dell'attività (primo riparto parziale) posta in essere nello svolgimento della procedura concorsuale e non risultando in alcun modo lesivo dell'interesse della medesima creditrice all'esercizio del relativo diritto di garanzia (rispetto al quale si inserisce anzi nella procedura stessa in funzione preparatoria di quell'ulteriore fase in cui tale diritto potrà essere appunto concretamente esercitato), si palesa assimilabile ad una misura di accantonamento, ovvero ad un atto interno di carattere ordinatorio, inerente alla gestione del patrimonio fallimentare e, come tale, insuscettibile di acquisire efficacia definitiva in danno della reclamante (cfr. Cass.13 maggio 1998, n. 4794; Cass. 22 maggio 1997, n. 4590; Cass. 26
settembre 1990, n. 9737; Cass. 16 maggio 1992, n. 5846; Cass. 6 maggio 1992, n. 5358). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. La natura della questione affrontata costituisce giusto motivo per compensare le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1999.