Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 83
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

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È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che abbia confermato, in sede di reclamo, il provvedimento del giudice delegato il quale abbia reso esecutivo un piano di riparto parziale relativo al ricavato di una vendita immobiliare di bene gravato da ipoteca, riparto contestato quanto al criterio di imputazione delle spese generali (relative all'intera procedura fallimentare, ed addebitate al creditore ipotecario proporzionalmente ai realizzi attivi netti , in quanto risultate sostenute nell'interesse e per l'utilità dello stesso).Ed infatti, i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale in esito a reclamo , riguardanti la determinazione dei prelevamenti di cui all'art. 111, primo comma, n. 1, legge fall. (cosiddetti debiti di massa da pagare in prededuzione), hanno portata meramente ricognitiva di identificazione delle poste del piano di riparto ammesse al prelevamento stesso, e non anche contenuto decisorio di accertamento negativo della pretesa dell'istante, che può essere fatta valere nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo, e resta tutelabile con i rimedi ivi previsti, ovvero in sede di ammissione ed opposizione allo stato passivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/1999, n. 83
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 83
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

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