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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3401/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Francesco Alimonda Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Maria Salafia Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9468/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2023 con il quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro le aveva intimato il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 44.180,39 a titolo di contributi previdenziali e FIRR, oltre a sanzioni ed interessi derivanti dal verbale ispettivo datato 13 luglio 2021 e riguardanti il periodo dal
III trimestre 2017 al IV trimestre 2020.
Esponeva, dunque, la società – operante nel settore della commercializzazione all'ingrosso di profumi e cosmetici, con particolare riferimento al mercato dei
Pag. 1 di 10 parrucchieri e dei barbieri, e strutturata con la presenza di due lavoratori dipendenti e quattro agenti di commercio – di essersi altresì avvalsa dal 2016 al marzo 2021 della collaborazione di (dotato di partita IVA) e della ditta individuale Persona_1
CA TI Design;
di essersi trovata già dal 2017 in una precaria situazione economica, fortemente peggiorata a causa della pandemia da Covid-19, ciò che emergeva con chiarezza dai bilanci relativi agli esercizi 2017-2020 prodotti agli atti e che non le aveva consentito di versare la dovuta contribuzione ad , senza tuttavia alcuna CP_1 intenzione di occultamento dei rapporti di agenzia in essere o di evasione dei contributi;
che a riprova di tanto la società aveva infatti presentato una denuncia spontanea della propria posizione debitoria datata 19 aprile 2021 richiedendo la rateizzazione dei contributi scaduti e segnatamente
• di quelli riguardanti il III trimestre 2019 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 2.932,86 Per_3
• di quelli riguardanti il IV trimestre 2019 per gli agenti e per Pt_2 Per_2 PT un totale di € 1.635,92
• del FIRR per il 2019 per gli agenti e , per un totale Pt_2 Per_2 PT Per_3 di € 2.643,40
• di quelli riguardanti il I trimestre 2020 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 1.371,50 Per_3
• di quelli riguardanti il II trimestre 2020 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 2.235,51 Per_3
• di quelli riguardanti il III trimestre 2020 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 4.185,12 Per_3
• di quelli riguardanti il IV trimestre 2020 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 2.788,32; Per_3 che a seguito della citata autodenuncia aveva proceduto ad un accertamento CP_1 ispettivo presso la società, concluso con verbale del 13 luglio 2021, che aveva rilevato ulteriori violazioni contributive, segnatamente riferite
• al IV trimestre 2017 e al pagamento del FIRR per il medesimo anno
• al I e al IV trimestre 2018 e al pagamento parziale del FIRR per il medesimo anno
• al I, III e IV trimestre 2019 e al pagamento del FIRR per il medesimo anno
• al I, II, III e IV trimestre 2020
Pag. 2 di 10 • oltre ad alcune marginali contestazioni in ordine al rapporto intrattenuto con il citato e con altro agente nonché alla qualificazione di Per_3 Persona_4 quello intercorso con il in termini di agenzia Per_1 con determinazione dei contributi dovuti in € 29.348,21 (dei quali € 10.410,47 riferiti al rapporto con il , del FIRR non versato in € 2.986,14 e delle sanzioni irrogate in Per_1
€ 3.233,90.
Tanto premesso, deduceva che il rapporto intrattenuto dal 2016 al 2021 con il Per_1 non aveva mai riguardato la promozione o la vendita dei propri prodotti, ma piuttosto attività di formazione specifica sul loro corretto utilizzo da impartirsi ai clienti aziendali e di “educazione” dello staff dei punti vendita della clientela “nelle tecniche di Visual merchandising e retail, con l'obbiettivo di massimizzare la visibilità e l'efficacia dei prodotti venduti dalla società esponente nonché di fidelizzare il punto vendita ai marchi attraverso la massima soddisfazione”, venendo quegli retribuito nella misura di € 180,00 per mezza giornata pari a 4 ore e nella misura di € 250,00 per la giornata intera pari a 6 ore e in base a specifiche campagne commerciali su obiettivi di fatturato generale della società, con il riconoscimento di premi di produzione variabili tra € 200,00 ed € 500,00; precisava che già in precedenza, segnatamente nel settembre 2017, era stata sottoposta ad analogo accertamento ispettivo che nulla aveva eccepito al riguardo, sebbene il Per_1 collaborasse con la società da oltre un anno;
che tuttavia il ricorso amministrativo proposto avverso l'accertamento non aveva sortito esito positivo;
che aveva quindi ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo qui impugnato, dalla lettura del quale si evinceva che aveva applicato sanzioni ammontanti a € 13.375,30 nella misura CP_1 del 30%, come da previsione nel caso di evasione.
Sosteneva dunque in primo luogo il difetto di motivazione sia del verbale conclusivo dell'accertamento, sia del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, con riferimento all'addebito di evasione in ordine alla posizione del comunque Per_1 erronea nel merito alla luce del disposto dell'art. 34 e dell'art. 36 del relativo regolamento di Enasarco, che distinguono le fattispecie dell'evasione e della semplice omissione in base al differente contegno dell'obbligato, volto solamente nel primo caso all'occultamento del proprio debito contributivo, come confermato da giurisprudenza ampiamente citata. Infatti, nel caso di specie non aveva mai inteso compiere Parte_1 alcun occultamento, ma aveva soltanto omesso il versamento del dovuto a causa della
Pag. 3 di 10 grave crisi economica patita e pienamente documentata, ciò che valeva anche per l'omesso caricamento delle distinte online per il III e IV trimestre 2019 e per tutto il 2020, stante la sua condizione di impossibilità di adempiere. Tanto era avvalorato dal rilievo che la stessa società si era tempestivamente adoperata per ottenere una rateizzazione dei propri debiti presentando un'autodenuncia, il che contrastava insanabilmente con qualsiasi intento decettivo. Richiedeva dunque la riqualificazione della fattispecie in omissione, con applicazione di sanzioni per il minore importo di € 1.614,15.
Ribadiva, inoltre, che il rapporto con il non integrava alcuna relazione di agenzia, Per_1 ma trattavasi di una mera collaborazione autonoma a partita IVA, non avendo quegli mai svolto alcuna attività di promozione, del resto incongrua alla luce della sua qualificazione come perito tecnico biologo. Sottolineava nuovamente che “la collaborazione tra Pt_1
e è iniziata nel 2016 per dare concretezza ad una strategia
[...] Persona_1 commerciale condivisa e richiesta da due marchi distribuiti da nella zona Parte_1 di Brescia e provincia, e CP_2 Controparte_3 del gruppo che prevedeva una figura tecnica/commerciale con particolari CP_4 competenze tecniche e biologiche, che potesse dare supporto alla rete vendita”; che l'obiettivo perseguito “era fidelizzare attraverso la formazione teorica e pratica il cliente che aveva acquistato prodotti tecnici e/o tricologici dall'agente di zona” e che nessun rilievo era stato mosso nel corso della precedente ispezione.
Concludeva pertanto, nei seguenti termini: “In via principale e di merito, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia e comunque l'invalidità del D.I. n. 66/2023
(R.G.N. 36980/2022) emesso il 4 gennaio 2023 dal Tribunale di Roma e notificato in data
5 gennaio 2023, e per l'effetto revocare il medesimo per i motivi di cui al ricorso e comunque dichiararlo, in tutto o in parte, inefficace ed improduttivo di ogni effetto, assolvendo la società da ogni domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Ancora nel merito, accertare e dichiarare che i mancati versamenti della contribuzione accertati con il verbale ispettivo del 13 luglio 2021 devono essere qualificati come omissione contributiva, con conseguente ricalcolo delle sanzioni civili richieste dall' . Ancora nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per CP_1
l'iscrizione del signor all'Enasarco e conseguentemente dichiarare non dovuta Per_1 la contribuzione richiesta dall' ”, vinte le spese di lite. CP_1
Pag. 4 di 10 Instaurato il contraddittorio, si costituiva ribadendo la legittimità e Controparte_1 fondatezza della propria pretesa e richiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 9468/2024, depositata il 27 settembre 2024, che respingeva l'opposizione condannando la società al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 9 dicembre 2024 impugnava tempestivamente la Parte_1 sentenza in forza delle seguenti ragioni.
Con il primo motivo censurava la qualificazione del rapporto intercorso con il in Per_1 termini di agenzia invece che di mera collaborazione autonoma. Infatti, quegli non aveva mai svolto attività di promozione e/o vendita di prodotti, non avendo assegnata una zona determinata ed indicandosi in fattura la dicitura “attività di contatto e sviluppo Vs clientela”, ciò che, a suo dire, escludeva in radice qualsiasi attività di agenzia. Né il primo giudice aveva adeguatamente considerato ulteriori elementi di segno opposto come il fatto che
• la società era dotata di altri agenti deputati alla vendita
• non avrebbe avuto senso una tale sovrapposizione di figure professionali, specie nella situazione di grave illiquidità nella quale essa versava all'epoca
• le competenze tecniche specifiche del perito biologo, erano irrilevanti Per_1 per l'attività di agenzia
• il lavorava a chiamata dell'amministratore senza l'attribuzione di una Per_1 zona determinata
• nell'errata prospettazione del primo giudice, quegli si sarebbe posto in concorrenza con gli altri agenti, ma nessuna doglianza era mai stata proposta da costoro
• la stessa nulla aveva obiettato a tale riguardo nel corso dell'ispezione CP_1 del 2017, così ingenerando nella società un ragionevole affidamento in ordine alla correttezza della propria condotta.
Con un secondo motivo si doleva dell'erronea sussunzione della vicenda nell'ambito dell'art. 34 del regolamento di Enasarco, vivamente contestando la sussistenza di un'ipotesi di evasione e invocando l'applicazione dell'art. 36 del medesimo regolamento in tema di mera omissione contributiva, ancora una volta affermando di non avere mai avuto alcuna intenzione di occultamento o di frode nei confronti dell'ente previdenziale,
Pag. 5 di 10 ma di essersi solo trovata in stato di carenza di liquidità. Ciò trovava conferma nel rilievo che non appena la situazione economica era migliorata, aveva richiesto la rateizzazione dei pagamenti dovuti “con ciò ponendo in essere una condotta diametralmente opposta alla volontà di evadere la contribuzione previdenziale”, così richiedendo la riduzione delle sanzioni fino alla somma di € 1.614,15.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza nei seguenti termini: “NEL MERITO
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, accertare e dichiarare l'errata valutazione
e qualificazione giuridica del Tribunale, in ordine alla sussunzione del sig. Per_1 nell'ambito del rapporto di Agenzia ex art. 1742 e, PER L'EFFETTO Dichiarare
[...] non dovuta la contribuzione richiesta dall'Enasarco e riconosciuta nella sentenza impugnata;
SEMPRE NEL MERITO accertare e dichiarare che i mancati versamenti della contribuzione accertati con il verbale ispettivo del 13 luglio 2021, vadano qualificati come omissione contributiva, con conseguente ricalcolo delle sanzioni civili richieste dall' e, PER L'EFFETTO Rideterminare la sanzione civile nella minor CP_1 somma dovuta per legge”.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità (recte, improcedibilità) dell'appello per via dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comunque concludendo per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza nel merito delle doglianze proposte dalla società.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità (recte, improcedibilità) dell'appello sollevata dalla in quanto se è vero che è stata omessa da parte CP_1 dell'appellante la notificazione dell'avviso di fissazione della presente udienza, è altrettanto vero che l'atto di appello è stato comunque notificato, sia pure in vista della celebrazione dell'udienza cautelare. Ritiene dunque la Corte che nel caso di specie si sia verificata una nullità del procedimento notificatorio, che avrebbe potuto comportare al più un differimento della presente udienza, in maniera tale da consentire alla fondazione appellata di fruire del termine a comparire di legge, non rispettato nel caso presente.
Pag. 6 di 10 Tuttavia, la circostanza che si sia costituita e si sia ampiamente difesa nel merito CP_1 implica che tale nullità risulti sanata e che si possa procedere oltre.
Tanto chiarito, nel merito l'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Occorre premettere che le censure sollevate da si appuntano esclusivamente Parte_1 sul rapporto intercorso con il e sulla qualificazione in termini di evasione, Per_1 piuttosto che in termini di mera omissione, del mancato versamento dei contributi oggetto del decreto ingiuntivo emesso in favore di . Pertanto, si è formato il giudicato CP_1 sulla debenza delle ulteriori somme richieste dalla fondazione in relazione all'operato degli altri agenti individuati nel verbale di accertamento ispettivo del 13 luglio 2021.
Ciò posto, come accennato, la società appellante si duole in primo luogo della qualificazione del rapporto intrattenuto nel tempo con il in termini di agenzia, Per_1 affermando al contrario essersi trattato di un mero rapporto di collaborazione autonoma, teso alla fidelizzazione della clientela e non alla individuazione di nuova, compito del resto affidato ad altri agenti, con i quali il non si poteva porre in concorrenza. Per_1
A tale proposito, lamenta come il Tribunale abbia omesso di valutare una serie di elementi, a suo dire pacifici e dirimenti, che avrebbero consentito di qualificare correttamente il rapporto in questione.
Le censure non colgono il segno.
Premesso che la società non ha impugnato il rigetto delle istanze istruttorie, di guisa che si deve decidere la causa allo stato degli atti e segnatamente in base alla documentazione acquisita, osserva la Corte che non solo il contenuto dell'incarico attribuito al in Per_1 termini di “educazione” della clientela al corretto utilizzo dei prodotti (già) venduti è restato del tutto indimostrato, atteso che nessun contratto è stato prodotto agli atti. Infatti,
è restata ugualmente indimostrata anche la qualificazione del quale perito Per_1 biologo, il che nella prospettazione dell'appellante avrebbe dovuto escludere un suo ruolo agenziale, così come le caratteristiche dei pagamenti pattuiti, in termini di accessi ai diversi clienti di e di incentivi per premi di produzione o particolari Parte_1 campagne commerciali, soltanto allegati ma non provati.
È vero che in un giudizio come quello presente l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di agenzia incombe su , ritiene nondimeno il collegio che dagli atti CP_1 processuali emergano rilevanti elementi probatori che, unitariamente considerati,
Pag. 7 di 10 inducono a ritenere corretto l'inquadramento in termini di agenzia del rapporto intercorso con il e che tali elementi non siano stati adeguatamente scalfiti dalle allegazioni Per_1
e argomentazioni della società.
Infatti, è la stessa ad evidenziare come la causale delle fatture emesse dal Parte_1 recitasse “attività di contatto e sviluppo Vs clientela”, il che integra quell'attività Per_1 di promozione che costituisce uno degli elementi distintivi del contratto di agenzia.
Invero, in generale, ciò che conta per distinguere tra agente ed altre figure di collaboratori dell'imprenditore non è la partecipazione che questi abbia avuto nell'attività di vendita, quanto piuttosto che tale vendita sia riconducibile alla attività promozionale da questo svolta, ciò che si rinviene nel caso di specie, se solo si considera che per stessa affermazione di l'attività del tendeva a fidelizzare la clientela e Parte_1 Per_1 dunque a favorire ulteriori acquisiti di prodotti commercializzati dalla società, tanto che la sua attività era richiesta specificamente dalle stesse ditte produttrici allo scopo di incrementare le vendite.
Dunque, la stessa causale delle fatture indica il compimento di un'attività promozionale che ben può essere fatta rientrare nell'alveo di operatività dell'agenzia, mentre invece non si riporta mai alcun riferimento all'allegata attività formativa che avrebbe eventualmente potuto far ritenere di diversa natura il rapporto all'esame.
Si aggiunga che tale relazione si è dipanata per un periodo di tempo considerevole (dal
2017 al 2021) e in zone ben precisate;
che le fatture emesse presentano una numerazione consecutiva pressocchè sistematica (fatta eccezione per la n. 6/2020, per la n. 1/2021 e per la n. 3/2021), chiaro indice della stabilità e della continuità del rapporto stesso.
Invece, gli elementi di segno contrario sottolineati dall'appellante sono restati privi di prova, oppure risultano irrilevanti allo scopo.
Segnatamente,
• quanto al rilievo che la società era dotata di altri agenti deputati alla vendita, ciò non esclude affatto che anche il svolgesse ugualmente attività di Per_1 promozione
• quanto al rilievo che non avrebbe avuto senso una tale sovrapposizione di figure professionali, specie nella situazione di grave illiquidità nel quale essa versava all'epoca, si osserva che l'opera promozionale svolta dal ben si poteva Per_1 aggiungere a quella di altri agenti, né la allegata sofferenza ha comunque impedito
Pag. 8 di 10 alla società di retribuire sia il stesso, sia gli altri agenti, in disparte la Per_1 considerazione che un incremento delle vendite avrebbe consentito di fare fronte alla difficoltà economica ben più di una mera attività informativa ed educativa per come allegata da Parte_1
• quanto al rilievo che le competenze tecniche specifiche possedute dal Per_1 erano inconferenti con l'attività di agenzia, in disparte la considerazione che tale qualificazione non è stata affatto provata, si osserva che essa non esclude per nulla lo svolgimento di attività promozionale
• quanto al rilievo che il lavorava a chiamata dell'amministratore senza Per_1
l'attribuzione di una zona determinata, si osserva che anche tali affermazioni sono restate del tutto indimostrate, dovendosi oltretutto rilevare in senso contrario il fatto che emetteva fattura con continuità e mese per mese, il che esclude quella saltuarietà addotta
• quanto al rilievo che nessuna doglianza era mai stata proposta dagli altri agenti, in disparte la considerazione che anche tale affermazione è restata priva di prova, una tale circostanza non esclude comunque che il potesse operare Per_1 parallelamente agli altri agenti incaricati da Parte_1
• quanto, infine, al rilievo che la stessa nulla aveva obiettato in ordine alla CP_1 posizione del nel corso dell'ispezione del 2017, così ingenerando nella Per_1 società un ragionevole affidamento in ordine alla correttezza della propria condotta, basti osservare che l'ispezione menzionata aveva avuto riguardo solo al periodo fino al 30 giugno 2017, né ciò impediva alla fondazione una nuova valutazione del rapporto in esame, che ben potrebbe avere mutato forma nel corso del suo svolgimento.
Ugualmente infondato è il secondo motivo di gravame se solo si considera che nel caso oggetto del giudizio, in conformità con quanto previsto nell'art. 34 del regolamento di
, la società appellante ha omesso le dovute registrazioni e denunce obbligatorie, CP_1 specie in riferimento alla posizione del più volte citato o le ha presentate in Per_1 maniera non conforme al vero, di guisa che non si versa in un'ipotesi di mera omissione, integrata ai sensi del successivo art. 36 soltanto quando il preponente non abbia provveduto al pagamento del dovuto, pure ritualmente denunciato alla . CP_1
Pag. 9 di 10 Del resto, tale distinzione si rinviene non solo nella normativa speciale adottata da
, ma anche nella disciplina riguardante la contribuzione da versarsi all'a.g.o. di CP_1 cui alla legge n. 388/2000, che traccia un'analoga differenziazione tra omissione ed evasione (ex multis, si legga a tale proposito Cass. n. 20446/2022).
Ne consegue che l'appello va integralmente respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 9 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9468/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3401/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA con l'avv. Francesco Alimonda Parte_1
APPELLANTE
E
, con l'avv. Maria Salafia Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9468/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2023 con il quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro le aveva intimato il pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 44.180,39 a titolo di contributi previdenziali e FIRR, oltre a sanzioni ed interessi derivanti dal verbale ispettivo datato 13 luglio 2021 e riguardanti il periodo dal
III trimestre 2017 al IV trimestre 2020.
Esponeva, dunque, la società – operante nel settore della commercializzazione all'ingrosso di profumi e cosmetici, con particolare riferimento al mercato dei
Pag. 1 di 10 parrucchieri e dei barbieri, e strutturata con la presenza di due lavoratori dipendenti e quattro agenti di commercio – di essersi altresì avvalsa dal 2016 al marzo 2021 della collaborazione di (dotato di partita IVA) e della ditta individuale Persona_1
CA TI Design;
di essersi trovata già dal 2017 in una precaria situazione economica, fortemente peggiorata a causa della pandemia da Covid-19, ciò che emergeva con chiarezza dai bilanci relativi agli esercizi 2017-2020 prodotti agli atti e che non le aveva consentito di versare la dovuta contribuzione ad , senza tuttavia alcuna CP_1 intenzione di occultamento dei rapporti di agenzia in essere o di evasione dei contributi;
che a riprova di tanto la società aveva infatti presentato una denuncia spontanea della propria posizione debitoria datata 19 aprile 2021 richiedendo la rateizzazione dei contributi scaduti e segnatamente
• di quelli riguardanti il III trimestre 2019 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 2.932,86 Per_3
• di quelli riguardanti il IV trimestre 2019 per gli agenti e per Pt_2 Per_2 PT un totale di € 1.635,92
• del FIRR per il 2019 per gli agenti e , per un totale Pt_2 Per_2 PT Per_3 di € 2.643,40
• di quelli riguardanti il I trimestre 2020 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 1.371,50 Per_3
• di quelli riguardanti il II trimestre 2020 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 2.235,51 Per_3
• di quelli riguardanti il III trimestre 2020 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 4.185,12 Per_3
• di quelli riguardanti il IV trimestre 2020 per gli agenti e Pt_2 Per_2 PT
, per un totale di € 2.788,32; Per_3 che a seguito della citata autodenuncia aveva proceduto ad un accertamento CP_1 ispettivo presso la società, concluso con verbale del 13 luglio 2021, che aveva rilevato ulteriori violazioni contributive, segnatamente riferite
• al IV trimestre 2017 e al pagamento del FIRR per il medesimo anno
• al I e al IV trimestre 2018 e al pagamento parziale del FIRR per il medesimo anno
• al I, III e IV trimestre 2019 e al pagamento del FIRR per il medesimo anno
• al I, II, III e IV trimestre 2020
Pag. 2 di 10 • oltre ad alcune marginali contestazioni in ordine al rapporto intrattenuto con il citato e con altro agente nonché alla qualificazione di Per_3 Persona_4 quello intercorso con il in termini di agenzia Per_1 con determinazione dei contributi dovuti in € 29.348,21 (dei quali € 10.410,47 riferiti al rapporto con il , del FIRR non versato in € 2.986,14 e delle sanzioni irrogate in Per_1
€ 3.233,90.
Tanto premesso, deduceva che il rapporto intrattenuto dal 2016 al 2021 con il Per_1 non aveva mai riguardato la promozione o la vendita dei propri prodotti, ma piuttosto attività di formazione specifica sul loro corretto utilizzo da impartirsi ai clienti aziendali e di “educazione” dello staff dei punti vendita della clientela “nelle tecniche di Visual merchandising e retail, con l'obbiettivo di massimizzare la visibilità e l'efficacia dei prodotti venduti dalla società esponente nonché di fidelizzare il punto vendita ai marchi attraverso la massima soddisfazione”, venendo quegli retribuito nella misura di € 180,00 per mezza giornata pari a 4 ore e nella misura di € 250,00 per la giornata intera pari a 6 ore e in base a specifiche campagne commerciali su obiettivi di fatturato generale della società, con il riconoscimento di premi di produzione variabili tra € 200,00 ed € 500,00; precisava che già in precedenza, segnatamente nel settembre 2017, era stata sottoposta ad analogo accertamento ispettivo che nulla aveva eccepito al riguardo, sebbene il Per_1 collaborasse con la società da oltre un anno;
che tuttavia il ricorso amministrativo proposto avverso l'accertamento non aveva sortito esito positivo;
che aveva quindi ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo qui impugnato, dalla lettura del quale si evinceva che aveva applicato sanzioni ammontanti a € 13.375,30 nella misura CP_1 del 30%, come da previsione nel caso di evasione.
Sosteneva dunque in primo luogo il difetto di motivazione sia del verbale conclusivo dell'accertamento, sia del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, con riferimento all'addebito di evasione in ordine alla posizione del comunque Per_1 erronea nel merito alla luce del disposto dell'art. 34 e dell'art. 36 del relativo regolamento di Enasarco, che distinguono le fattispecie dell'evasione e della semplice omissione in base al differente contegno dell'obbligato, volto solamente nel primo caso all'occultamento del proprio debito contributivo, come confermato da giurisprudenza ampiamente citata. Infatti, nel caso di specie non aveva mai inteso compiere Parte_1 alcun occultamento, ma aveva soltanto omesso il versamento del dovuto a causa della
Pag. 3 di 10 grave crisi economica patita e pienamente documentata, ciò che valeva anche per l'omesso caricamento delle distinte online per il III e IV trimestre 2019 e per tutto il 2020, stante la sua condizione di impossibilità di adempiere. Tanto era avvalorato dal rilievo che la stessa società si era tempestivamente adoperata per ottenere una rateizzazione dei propri debiti presentando un'autodenuncia, il che contrastava insanabilmente con qualsiasi intento decettivo. Richiedeva dunque la riqualificazione della fattispecie in omissione, con applicazione di sanzioni per il minore importo di € 1.614,15.
Ribadiva, inoltre, che il rapporto con il non integrava alcuna relazione di agenzia, Per_1 ma trattavasi di una mera collaborazione autonoma a partita IVA, non avendo quegli mai svolto alcuna attività di promozione, del resto incongrua alla luce della sua qualificazione come perito tecnico biologo. Sottolineava nuovamente che “la collaborazione tra Pt_1
e è iniziata nel 2016 per dare concretezza ad una strategia
[...] Persona_1 commerciale condivisa e richiesta da due marchi distribuiti da nella zona Parte_1 di Brescia e provincia, e CP_2 Controparte_3 del gruppo che prevedeva una figura tecnica/commerciale con particolari CP_4 competenze tecniche e biologiche, che potesse dare supporto alla rete vendita”; che l'obiettivo perseguito “era fidelizzare attraverso la formazione teorica e pratica il cliente che aveva acquistato prodotti tecnici e/o tricologici dall'agente di zona” e che nessun rilievo era stato mosso nel corso della precedente ispezione.
Concludeva pertanto, nei seguenti termini: “In via principale e di merito, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e inefficacia e comunque l'invalidità del D.I. n. 66/2023
(R.G.N. 36980/2022) emesso il 4 gennaio 2023 dal Tribunale di Roma e notificato in data
5 gennaio 2023, e per l'effetto revocare il medesimo per i motivi di cui al ricorso e comunque dichiararlo, in tutto o in parte, inefficace ed improduttivo di ogni effetto, assolvendo la società da ogni domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto.
Ancora nel merito, accertare e dichiarare che i mancati versamenti della contribuzione accertati con il verbale ispettivo del 13 luglio 2021 devono essere qualificati come omissione contributiva, con conseguente ricalcolo delle sanzioni civili richieste dall' . Ancora nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per CP_1
l'iscrizione del signor all'Enasarco e conseguentemente dichiarare non dovuta Per_1 la contribuzione richiesta dall' ”, vinte le spese di lite. CP_1
Pag. 4 di 10 Instaurato il contraddittorio, si costituiva ribadendo la legittimità e Controparte_1 fondatezza della propria pretesa e richiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 9468/2024, depositata il 27 settembre 2024, che respingeva l'opposizione condannando la società al pagamento delle spese processuali.
Con atto depositato il 9 dicembre 2024 impugnava tempestivamente la Parte_1 sentenza in forza delle seguenti ragioni.
Con il primo motivo censurava la qualificazione del rapporto intercorso con il in Per_1 termini di agenzia invece che di mera collaborazione autonoma. Infatti, quegli non aveva mai svolto attività di promozione e/o vendita di prodotti, non avendo assegnata una zona determinata ed indicandosi in fattura la dicitura “attività di contatto e sviluppo Vs clientela”, ciò che, a suo dire, escludeva in radice qualsiasi attività di agenzia. Né il primo giudice aveva adeguatamente considerato ulteriori elementi di segno opposto come il fatto che
• la società era dotata di altri agenti deputati alla vendita
• non avrebbe avuto senso una tale sovrapposizione di figure professionali, specie nella situazione di grave illiquidità nella quale essa versava all'epoca
• le competenze tecniche specifiche del perito biologo, erano irrilevanti Per_1 per l'attività di agenzia
• il lavorava a chiamata dell'amministratore senza l'attribuzione di una Per_1 zona determinata
• nell'errata prospettazione del primo giudice, quegli si sarebbe posto in concorrenza con gli altri agenti, ma nessuna doglianza era mai stata proposta da costoro
• la stessa nulla aveva obiettato a tale riguardo nel corso dell'ispezione CP_1 del 2017, così ingenerando nella società un ragionevole affidamento in ordine alla correttezza della propria condotta.
Con un secondo motivo si doleva dell'erronea sussunzione della vicenda nell'ambito dell'art. 34 del regolamento di Enasarco, vivamente contestando la sussistenza di un'ipotesi di evasione e invocando l'applicazione dell'art. 36 del medesimo regolamento in tema di mera omissione contributiva, ancora una volta affermando di non avere mai avuto alcuna intenzione di occultamento o di frode nei confronti dell'ente previdenziale,
Pag. 5 di 10 ma di essersi solo trovata in stato di carenza di liquidità. Ciò trovava conferma nel rilievo che non appena la situazione economica era migliorata, aveva richiesto la rateizzazione dei pagamenti dovuti “con ciò ponendo in essere una condotta diametralmente opposta alla volontà di evadere la contribuzione previdenziale”, così richiedendo la riduzione delle sanzioni fino alla somma di € 1.614,15.
Concludeva richiedendo la riforma della sentenza nei seguenti termini: “NEL MERITO
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, accertare e dichiarare l'errata valutazione
e qualificazione giuridica del Tribunale, in ordine alla sussunzione del sig. Per_1 nell'ambito del rapporto di Agenzia ex art. 1742 e, PER L'EFFETTO Dichiarare
[...] non dovuta la contribuzione richiesta dall'Enasarco e riconosciuta nella sentenza impugnata;
SEMPRE NEL MERITO accertare e dichiarare che i mancati versamenti della contribuzione accertati con il verbale ispettivo del 13 luglio 2021, vadano qualificati come omissione contributiva, con conseguente ricalcolo delle sanzioni civili richieste dall' e, PER L'EFFETTO Rideterminare la sanzione civile nella minor CP_1 somma dovuta per legge”.
Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo in via preliminare l'inammissibilità (recte, improcedibilità) dell'appello per via dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., comunque concludendo per la conferma della sentenza, stante l'infondatezza nel merito delle doglianze proposte dalla società.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità (recte, improcedibilità) dell'appello sollevata dalla in quanto se è vero che è stata omessa da parte CP_1 dell'appellante la notificazione dell'avviso di fissazione della presente udienza, è altrettanto vero che l'atto di appello è stato comunque notificato, sia pure in vista della celebrazione dell'udienza cautelare. Ritiene dunque la Corte che nel caso di specie si sia verificata una nullità del procedimento notificatorio, che avrebbe potuto comportare al più un differimento della presente udienza, in maniera tale da consentire alla fondazione appellata di fruire del termine a comparire di legge, non rispettato nel caso presente.
Pag. 6 di 10 Tuttavia, la circostanza che si sia costituita e si sia ampiamente difesa nel merito CP_1 implica che tale nullità risulti sanata e che si possa procedere oltre.
Tanto chiarito, nel merito l'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Occorre premettere che le censure sollevate da si appuntano esclusivamente Parte_1 sul rapporto intercorso con il e sulla qualificazione in termini di evasione, Per_1 piuttosto che in termini di mera omissione, del mancato versamento dei contributi oggetto del decreto ingiuntivo emesso in favore di . Pertanto, si è formato il giudicato CP_1 sulla debenza delle ulteriori somme richieste dalla fondazione in relazione all'operato degli altri agenti individuati nel verbale di accertamento ispettivo del 13 luglio 2021.
Ciò posto, come accennato, la società appellante si duole in primo luogo della qualificazione del rapporto intrattenuto nel tempo con il in termini di agenzia, Per_1 affermando al contrario essersi trattato di un mero rapporto di collaborazione autonoma, teso alla fidelizzazione della clientela e non alla individuazione di nuova, compito del resto affidato ad altri agenti, con i quali il non si poteva porre in concorrenza. Per_1
A tale proposito, lamenta come il Tribunale abbia omesso di valutare una serie di elementi, a suo dire pacifici e dirimenti, che avrebbero consentito di qualificare correttamente il rapporto in questione.
Le censure non colgono il segno.
Premesso che la società non ha impugnato il rigetto delle istanze istruttorie, di guisa che si deve decidere la causa allo stato degli atti e segnatamente in base alla documentazione acquisita, osserva la Corte che non solo il contenuto dell'incarico attribuito al in Per_1 termini di “educazione” della clientela al corretto utilizzo dei prodotti (già) venduti è restato del tutto indimostrato, atteso che nessun contratto è stato prodotto agli atti. Infatti,
è restata ugualmente indimostrata anche la qualificazione del quale perito Per_1 biologo, il che nella prospettazione dell'appellante avrebbe dovuto escludere un suo ruolo agenziale, così come le caratteristiche dei pagamenti pattuiti, in termini di accessi ai diversi clienti di e di incentivi per premi di produzione o particolari Parte_1 campagne commerciali, soltanto allegati ma non provati.
È vero che in un giudizio come quello presente l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di agenzia incombe su , ritiene nondimeno il collegio che dagli atti CP_1 processuali emergano rilevanti elementi probatori che, unitariamente considerati,
Pag. 7 di 10 inducono a ritenere corretto l'inquadramento in termini di agenzia del rapporto intercorso con il e che tali elementi non siano stati adeguatamente scalfiti dalle allegazioni Per_1
e argomentazioni della società.
Infatti, è la stessa ad evidenziare come la causale delle fatture emesse dal Parte_1 recitasse “attività di contatto e sviluppo Vs clientela”, il che integra quell'attività Per_1 di promozione che costituisce uno degli elementi distintivi del contratto di agenzia.
Invero, in generale, ciò che conta per distinguere tra agente ed altre figure di collaboratori dell'imprenditore non è la partecipazione che questi abbia avuto nell'attività di vendita, quanto piuttosto che tale vendita sia riconducibile alla attività promozionale da questo svolta, ciò che si rinviene nel caso di specie, se solo si considera che per stessa affermazione di l'attività del tendeva a fidelizzare la clientela e Parte_1 Per_1 dunque a favorire ulteriori acquisiti di prodotti commercializzati dalla società, tanto che la sua attività era richiesta specificamente dalle stesse ditte produttrici allo scopo di incrementare le vendite.
Dunque, la stessa causale delle fatture indica il compimento di un'attività promozionale che ben può essere fatta rientrare nell'alveo di operatività dell'agenzia, mentre invece non si riporta mai alcun riferimento all'allegata attività formativa che avrebbe eventualmente potuto far ritenere di diversa natura il rapporto all'esame.
Si aggiunga che tale relazione si è dipanata per un periodo di tempo considerevole (dal
2017 al 2021) e in zone ben precisate;
che le fatture emesse presentano una numerazione consecutiva pressocchè sistematica (fatta eccezione per la n. 6/2020, per la n. 1/2021 e per la n. 3/2021), chiaro indice della stabilità e della continuità del rapporto stesso.
Invece, gli elementi di segno contrario sottolineati dall'appellante sono restati privi di prova, oppure risultano irrilevanti allo scopo.
Segnatamente,
• quanto al rilievo che la società era dotata di altri agenti deputati alla vendita, ciò non esclude affatto che anche il svolgesse ugualmente attività di Per_1 promozione
• quanto al rilievo che non avrebbe avuto senso una tale sovrapposizione di figure professionali, specie nella situazione di grave illiquidità nel quale essa versava all'epoca, si osserva che l'opera promozionale svolta dal ben si poteva Per_1 aggiungere a quella di altri agenti, né la allegata sofferenza ha comunque impedito
Pag. 8 di 10 alla società di retribuire sia il stesso, sia gli altri agenti, in disparte la Per_1 considerazione che un incremento delle vendite avrebbe consentito di fare fronte alla difficoltà economica ben più di una mera attività informativa ed educativa per come allegata da Parte_1
• quanto al rilievo che le competenze tecniche specifiche possedute dal Per_1 erano inconferenti con l'attività di agenzia, in disparte la considerazione che tale qualificazione non è stata affatto provata, si osserva che essa non esclude per nulla lo svolgimento di attività promozionale
• quanto al rilievo che il lavorava a chiamata dell'amministratore senza Per_1
l'attribuzione di una zona determinata, si osserva che anche tali affermazioni sono restate del tutto indimostrate, dovendosi oltretutto rilevare in senso contrario il fatto che emetteva fattura con continuità e mese per mese, il che esclude quella saltuarietà addotta
• quanto al rilievo che nessuna doglianza era mai stata proposta dagli altri agenti, in disparte la considerazione che anche tale affermazione è restata priva di prova, una tale circostanza non esclude comunque che il potesse operare Per_1 parallelamente agli altri agenti incaricati da Parte_1
• quanto, infine, al rilievo che la stessa nulla aveva obiettato in ordine alla CP_1 posizione del nel corso dell'ispezione del 2017, così ingenerando nella Per_1 società un ragionevole affidamento in ordine alla correttezza della propria condotta, basti osservare che l'ispezione menzionata aveva avuto riguardo solo al periodo fino al 30 giugno 2017, né ciò impediva alla fondazione una nuova valutazione del rapporto in esame, che ben potrebbe avere mutato forma nel corso del suo svolgimento.
Ugualmente infondato è il secondo motivo di gravame se solo si considera che nel caso oggetto del giudizio, in conformità con quanto previsto nell'art. 34 del regolamento di
, la società appellante ha omesso le dovute registrazioni e denunce obbligatorie, CP_1 specie in riferimento alla posizione del più volte citato o le ha presentate in Per_1 maniera non conforme al vero, di guisa che non si versa in un'ipotesi di mera omissione, integrata ai sensi del successivo art. 36 soltanto quando il preponente non abbia provveduto al pagamento del dovuto, pure ritualmente denunciato alla . CP_1
Pag. 9 di 10 Del resto, tale distinzione si rinviene non solo nella normativa speciale adottata da
, ma anche nella disciplina riguardante la contribuzione da versarsi all'a.g.o. di CP_1 cui alla legge n. 388/2000, che traccia un'analoga differenziazione tra omissione ed evasione (ex multis, si legga a tale proposito Cass. n. 20446/2022).
Ne consegue che l'appello va integralmente respinto, con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 9 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
9468/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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