CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/12/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 817/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente rel. est. dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 817/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti ANDREA GOTTARDO, PIERLUIGI SAMAROTTO e ILARIA
DALL'OGLIO, elettivamente domiciliata in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, presso lo studio dei predetti difensori APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA DORANNA DE P.IVA_2
CAROLIS, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Lodi n. 47, presso lo studio del predetto difensore APPELLATA avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni pagina 1 di 22 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, così provvedere:
* in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1167/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Dott.ssa Massari, nel procedimento di primo grado recante Ruolo Generale n. 12871/2022 depositata in cancelleria in data 11 febbraio 2025 e notificata in data 12 febbraio 2025, e accogliere tutte le conclusioni formulate da Parte_1 nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso e di legge, così provvedere IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
* accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di da ogni domanda, CP_1 eccezione e/o azione nei confronti di e/o di Parte_1 [...]
ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ., non avendo Controparte_2 [...]
esercitato formale impugnativa e/o diritto di recesso entro i termini prescritti dai CP_1 medesimi articoli e, per l'effetto, dichiarare improcedibili e/o inammissibili e, in ogni caso, rigettare le domande e/o le eccezioni a tale titolo formulate dalla convenuta per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
* accertare e dichiarare l'applicabilità ai fatti per cui è causa e nei confronti di
[...] della Polizza di Assicurazione per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Parte_1
Prodotti” n. 110-01577889-14052;
* accertare e dichiarare, in virtù di quanto previsto dalla polizza assicurativa n. 110- 01577889-14052 il diritto all'indennizzo in capo a e, per l'effetto, Parte_1 condannare , al pagamento, in Controparte_3 favore di della somma di Euro 1.141.636,43, per i titoli e le Parte_1 causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e interessi di pagina 2 di 22 mora maturati e maturandi sino al soddisfo, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del maggior danno arrecato ai sensi dell'articolo 1224, codice civile, da liquidarsi in via equitativa;
* rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate e/o formulande, in via preliminare/pregiudiziale, nel merito ed in via istruttoria, da , siccome CP_1 insussistenti, infondate, inammissibili, stanti, tra l'altro, gli intervenuti termini decadenziali, e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, per le ragioni tutte meglio dedotte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA
* ammettere a prova orale diretta per testi sulle circostanze dedotte in Parte_1 altrettanti capitoli di prova di cui alla memoria ex articolo 183, 6° comma n. 2, cod. proc. civ. depositata in data 30 dicembre 2022 e con i testi ivi indicati;
* rigettare l'istanza di esibizione documentale formulata dalla convenuta ai sensi dell'articolo 210 cod. proc. civ. siccome tardiva, esplorativa e irrilevante, come meglio esposto dalla difesa di all'udienza del 2 febbraio 2023. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre ad oneri accessori, come per legge, ed alla rifusione delle spese generali nella misura di legge. Salvo ogni diritto” e conseguentemente disattendere tutte le domande, le eccezioni e le istanze formulate e/o formulande dall'appellato, anche in via di appello incidentale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze, oltre ad oneri accessori, come per legge, ed alla rifusione delle spese generali nella misura di legge, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”. Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
- In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi e le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata.
- In via subordinata e preliminare: dichiarare irrituale e non ammissibile la produzione documentale della sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 21.06.2023 nel giudizio n. R.G. 38176/2021 fatta da unitamente al deposito della propria comparsa Parte_1
pagina 3 di 22 conclusionale nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, disporne l'espunzione dal fascicolo telematico dell'appellante, per le ragioni meglio esposte in atti, sia di primo grado che del presente grado, a fondamento della suddetta eccezione.
- In via subordinata e nel merito: accogliere tutte le conclusioni formulate da CP_1
nel giudizio di primo grado, che qui di seguito integralmente si trascrivono:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dalle Parte_1 eccezioni formulate nella memoria ex art. 183, 6 c. n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 cc. 5 e 6 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda in via preliminare formulata nel medesimo atto e, in ogni caso, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, per quanto argomentato in atti.
- In via principale e nel merito: respingere interamente e con qualsiasi statuizione le domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e completamente destituite di fondamento sia in relazione all' an che al quantum. Con vittoria di spese e compensi di avvocato. Con ogni salvezza.” Con vittoria di spese e di compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
*
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§.
1. Il giudizio di I grado Come si legge nella sentenza impugnata, con atto di citazione del 15/03/2022 (di seguito convenne dinanzi al Tribunale di Parte_1 Pt_1
Milano la compagnia assicurativa (di seguito per CP_1 sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 1.141.636,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, asseritamente dovuto in forza della polizza assicurativa per “Responsabilità Civile Terzi/Operai/Prodotti” n. 110-01577889-14052, stipulata fra le parti. A sostegno della propria pretesa l'attrice allegò:
- di essere una società leader, a livello internazionale, nel settore della progettazione, produzione e vendita di alternatori, sincroni e asincroni, e relativi accessori e parti di ricambio e che, a copertura dei potenziali danni derivanti dall'esercizio della propria attività imprenditoriale, aveva stipulato con a pagina 4 di 22 polizza per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. 110-01577889-14052 con validità dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 successivamente rinnovata e, quindi, sostituita senza modifiche;
- che dal 2013 al 2018 aveva fornito (tramite la consociata Pt_1 [...]
) a e a Controparte_2 Controparte_4 [...]
(di seguito congiuntamente - società tedesche leader CP_5 CP_4 nella produzione e commercializzazione di rimorchi, semirimorchi e trailer anche per il trasporto di prodotti a temperatura controllata - n.
6.527 generatori modello “VISPA-CBN 150/4” da installare su gruppi refrigeranti di rimorchi e semirimorchi;
- che nel 2017 e nel 2018 aveva comunicato a che taluni CP_4 Pt_1 alternatori modello “VISPA-CBN 150/4” presentavano difetti e vizi progettuali che avevano causato incendi sia degli alternatori stessi sia delle unità di refrigerazione sulle quali erano collocati e chiedeva genericamente il risarcimento dei danni subiti;
- a fronte di tali comunicazioni aveva immediatamente denunciato i Pt_1 sinistri all'assicurazione, con e-mail in data 6 ottobre 2017 inviata al broker assicurativo Tower S.p.A., cui aveva fatto seguito la nomina di un perito da parte di
- a seguito dei predetti sinistri e davano incarico ai rispettivi CP_4 Pt_1 periti di verificare le cause degli incendi. Le relazioni e perizie redatte da entrambe le parti e comunicate tempestivamente all'assicurazione evidenziavano la presenza di difetti nell'alternatore prodotto da che erano alla base Pt_1 degli incendi sprigionatisi nelle unità di refrigerazione;
- provvedeva, pertanto, nel 2018 a trasmettere a una lettera CP_4 Pt_1 di reclamo per merce difettosa e successivamente a diffidare l'appellante ad assumersi la responsabilità di porre rimedio ai difetti riscontrati sugli alternatori. Inoltre, nel 2019 tramite i propri legali comunicava a che a CP_4 Pt_1 causa dei vizi degli alternatori era stata costretta ad avviare una campagna di richiamo delle unità refrigerazione il cui costo stimato era di circa € 1.500.000,00, nettamente superiore all'importo dovuto a per l'acquisto Pt_1 degli alternatori (pari a € 923.513,21), e proponeva di compensare i reciproci crediti/debiti;
- anche tale comunicazione veniva prontamente inoltrata all'assicurazione alla quale veniva altresì richiesto di comunicare la propria posizione rispetto alla pagina 5 di 22 operatività della garanzia assicurativa e di fornire il nominativo del legale tedesco, che si era impegnata a nominare, e la relativa disponibilità a supportare ella definizione della vertenza con Pt_1 CP_4
- l'assicurazione non forniva una chiara risposta alle richieste dell'attrice e per di più si sottraeva agli incontri tecnici con le controparti, pur avendo in un primo momento dichiarato la propria intenzione di prendervi parte. Tale atteggiamento, unito alla mancata nomina di un legale a supporto di Pt_1 inducevano l'attrice ad assumere in proprio la gestione delle trattative con che sfociavano nella predisposizione di un accordo transattivo, la cui CP_4 bozza veniva prontamente trasmessa a on richiesta di fornire le proprie valutazioni al riguardo;
- in assenza di un tempestivo riscontro da parte di n data 23 marzo-12 aprile 2021 l'attrice sottoscriveva con l'accordo transattivo che CP_4 prevedeva la compensazione dei reciproci debiti/crediti fino all'ammontare di € 923.513,21;
- in data 9 luglio 2021 trasmetteva a na lettera di diffida con la Pt_1 quale, ribadita l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo transattivo, chiedeva il pagamento dell'indennizzo nella misura di € 923.513,21, oltre ai costi ed alle spese legali sostenute per la gestione del sinistro e per la propria difesa nella controversia insorta con A tale missiva il legale di dava CP_4 riscontro in data 23 luglio 2021 evidenziando che aveva violato il Pt_1 dovere di informazione nei confronti dell'assicuratore e che on era stata in condizione di partecipare alle trattative con sicché la copertura CP_4 assicurativa non poteva operare;
- a fronte di tale comunicazione l'attrice si era vista costretta dapprima ad avviare il procedimento di mediazione nei confronti di che si era concluso negativamente, e successivamente ad agire giudizialmente per la condanna di l pagamento di un indennizzo di € 1.141.636,43, di cui : a) € 923.513,21, quale danno subito a valle della transazione conclusa con e CP_4 [...] che corrisponde all'importo riconosciuto a a titolo di CP_5 CP_4 risarcimento del danno richiesto per gli asseriti difetti degli alternatori oggetto di fornitura;
b) € 127.968,04 richiesti da in forza di quanto previsto CP_4 dall'accordo transattivo e dal relativo Allegato D;
c) € 65.155,18, oltre ad oneri di legge, a titolo di competenze maturate dai professionisti (principalmente avvocati tedeschi) coinvolti nell'assistenza e nella difesa (stragiudiziale) degli pagina 6 di 22 interessi di d) € 25.000 a titolo di spese e costi di trasferta sostenuti da Pt_1 per i viaggi all'estero del Direttore Generale e del Direttore Tecnico Pt_1 che si erano resi necessari per comprendere la natura del problema, condurre test in ufficio tecnico per simulare il problema e confermarlo e, infine, negoziare una soluzione transattiva con CP_4
Con comparsa del 28.08.2019 si costituì in giudizio ontestando in primis la ricostruzione dei fatti operata da ed evidenziando che aveva operato Pt_1 con diligenza nella gestione del sinistro, tanto vero che: aveva nominato da subito un perito, aveva riscontrato di volta in volta le comunicazioni dell'assicurato, aveva partecipato alle riunioni e aveva anche nominato un legale tedesco per assistere nelle negoziazioni con sicché non vi Pt_1 CP_4 era stata alcuna negligenza nella gestione del sinistro. Inoltre, la convenuta evidenziò che, nonostante le ripetute richieste di fornire la documentazione necessaria per accertare le effettive responsabilità per i danni lamentati da non aveva mai trasmesso la documentazione richiesta, CP_4 Pt_1 impedendo ad i svolgere una completa ricostruzione dei fatti. on aveva preso parte all'accordo transattivo perché lo stesso era stato negoziato autonomamente dal la quale si era assunta in toto la responsabilità dei Pt_1 sinistri denunciati da convinta di poter ottenere successivamente un CP_4 indennizzo da parte dell'assicurazione. Inoltre, ontestò le pretese attoree sia nell'an che nel quantum, evidenziando che: non era stato dimostrato il presupposto per l'operatività della polizza, rappresentato dalla esclusiva responsabilità dell'assicurato nella causazione del danno;
quand'anche fosse responsabile dei sinistri, in ogni caso la Pt_1 copertura assicurativa non era operativa perché l'art.
2.5 della sezione D.5) della polizza, avente ad oggetto “SPESE DI MONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL PRODOTTO DIFETTOSO SOSTENUTE PER EVITARE UN DANNO A PERSONE O COSE”, escludeva l'indennizzo nel caso “di impiego dei prodotti su autoveicoli, mezzi aerei, aerospaziali e natanti”; gli importi richiesti da a titolo di indennizzo non erano stati documentati, né era stata fornita Pt_1 la prova del corretto ammontare delle somme richieste e della loro effettiva debenza. Nel corso del giudizio il giudice concesse i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, all'esito della fase istruttoria, trattenne la causa in decisione.
pagina 7 di 22 Con sentenza n. 1167/2025, pubblicata l'11 febbraio 2025, il Tribunale rigettò le domande di e condannò l'attrice al pagamento delle spese di lite in Pt_1 favore della convenuta. Il Tribunale osservò che:
- era fondata l'eccezione di non operatività della polizza per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. 110-01577889-14052, stipulata tra le parti, per assenza di prova in merito alla responsabilità dell'assicurato nella causazione dei danni lamentati da per via dell'utilizzo degli alternatori “VISPA-CBN CP_4
150/4”. Ciò in quanto nonostante le reiterate richieste, non aveva mai Parte_1 messo a disposizione di contratti stipulati con per la fornitura CP_4 dei citati alternatori, né li aveva prodotti in giudizio, con ciò non consentendo di stabilire chi fosse l'effettivo produttore degli alternatori ( quest'ultima Pt_1 insieme alle società tedesche con la direzione tecnica di e con stampo CP_4 di proprietà di quest'ultima) e di conseguenza, chi fosse responsabile per i vizi e i danni cagionati a terzi tenuto, altresì, conto del fatto che l'onere della prova in merito alla responsabilità dell'attore non poteva considerarsi assolto con la mera assunzione di responsabilità all'interno dell'accordo transattivo;
- peraltro, anche postulando l'esistenza della responsabilità di Pt_1
l'ammontare dei danni non era stato minimamente provato dato che l'accordo transattivo stipulato fra e le società tedesche non era opponibile Pt_1 all'assicurazione né era idoneo a dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti, come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 21218/2022, relativa a un caso analogo. Pertanto, gli importi di € 923.513,21 e di € 127.968,04, risultanti dall'accordo transattivo, non erano indennizzabili dall'assicurazione. Del pari non era dovuto l'importo delle spese legali, pari a € 65.155,18, poiché la clausola 15 b) delle condizioni generali di polizza escludeva il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per “legali o tecnici” non designati dalla compagnia assicurativa. Infine, non risultava dovuta nemmeno la somma € 25.000,00, richiesta a titolo di rimborso di spese e costi di trasferta, di cui non era stato prodotto alcun giustificativo;
- nessuna negligenza poteva essere imputata all'assicurazione che aveva provveduto immediatamente alla nomina di un perito e successivamente alla nomina di un avvocato tedesco per supportare nella risoluzione Pt_1 stragiudiziale della controversia. Per contro, l'attrice non aveva mai fornito all'assicurazione la documentazione richiesta e senza più fornire informazioni, pagina 8 di 22 aveva condotto autonomamente le trattative per la conclusione dell'accordo transattivo per circa due anni, limitandosi a trasmettere all'assicurazione una bozza dell'accordo transattivo solo pochi giorni prima di firmarlo, sicché la transazione non era opponibile alla convenuta che era rimasta del tutto estranea alla relativa negoziazione;
- il rigetto delle domande attoree per l'insussistenza della prova sull'effettivo ammontare del danno rendeva superfluo l'esame di ogni ulteriore doglianza.
*
§.
2. Il giudizio di secondo grado Con appello del 12 marzo 2025 ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 1167/2025 domandandone l'integrale riforma. Si è costituita in giudizio chiedendo: in via preliminare che Controparte_1 venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità della produzione documentale (i.e. copia della sentenza del Tribunale di Milano resa nella causa R.G. 38176/2021) operata dall'appellante con la comparsa conclusionale depositata nel primo grado di giudizio, e nel merito il rigetto del gravame. La causa è stata rimessa in decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025.
*
§.
3. I motivi di appello Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che non avrebbe fornito la prova del presupposto per attivare la copertura Pt_1 assicurativa, ossia della propria qualità di produttore dei prodotti viziati. L'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe fondato le proprie conclusioni sulla tesi propugnata dall'assicurazione secondo cui il rapporto tra e integrerebbe gli estremi del “rapporto di co-produzione degli Pt_1 CP_4 alternatori, con direzione tecnica di e con stampo di proprietà di quest'ultima”; tesi CP_4 che, tuttavia, sarebbe priva di fondamento poiché la documentazione agli atti (i.e. ordini di acquisto degli alternatori trasmessi da all'appellante, CP_4 docc. 38 e 47 evidenzierebbe chiaramente che tra le parti esisteva Pt_1 soltanto un contratto per la vendita degli alternatori “VISPA - CBN/150”, come dichiarato all'assicurazione con mail del 22 febbraio 2019 (doc. 28 Inoltre, l'assenza di qualsivoglia accordo di “co-produzione” o di “co-progettazione” risulterebbe dal fatto che le carcasse degli alternatori sarebbero state realizzate pagina 9 di 22 dall'appellante sulla base di un suo progetto, come evidenziato dalle comunicazioni inoltrate a nel 2013/2014 (docc. 49 e 50 CP_4 Parte_1
).
[...]
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che l'attrice non avrebbe dimostrato di essere responsabile per i vizi e i danni cagionati a terzi, non potendosi dare rilievo alla “mera assunzione unilaterale di responsabilità all'interno dell'accordo transattivo”. L'appellante sostiene che il primo giudice, da un lato, avrebbe erroneamente rinvenuto nell'accordo transattivo una sorta di assunzione di responsabilità da parte di in contrasto con il chiaro tenore letterale del medesimo Pt_1 accordo, che escluderebbe una tale evenienza, dall'altro, non avrebbe considerato che dalle perizie tecniche prodotte in giudizio e fatte redigere da o dall'appellante (docc. 7, 8 e 36 risulterebbe che la CP_4 Parte_1 responsabilità degli incendi occorsi alle unità refrigeranti è imputabile unicamente agli alternatori forniti dalla venditrice Pt_1
Peraltro, le risultanze delle citate perizie non sarebbero mai state contestate da sicché la responsabilità di per i sinistri denunciati da Pt_1 CP_4 deve intendersi assodata anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ergo, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'appellante avrebbe fornito la prova circa la propria responsabilità con conseguente piena operatività della polizza assicurativa. Con il terzo motivo l'appellante ha ribadito in primis che la controversia in esame rientra nel novero dei rischi garantiti ai sensi della Sezione D.4) della Polizza, avente ad oggetto “Garanzia per le spese di ritiro dei prodotti effettuato dall'assicurato e/o da terzi”, e non nella diversa Sezione D.5) riguardante “Spese di smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso sostenute per evitare un danno a persone o cose” (che esclude la copertura assicurativa ove i prodotti siano montati su
“autoveicoli”). Ciò in quanto per prevenire ulteriori danni da incendio non si è proceduto a smontare e rimontare gli alternatori ubicati sulle unità refrigeranti dei rimorchi e semi-rimorchi ma è stata condotta una campagna di richiamo per riequipaggiare le porte dell'unità di refrigerazione (danneggiate dagli alternatori difettosi) con una lamina in alluminio. In ogni caso, a detta dell'appellante non sussisterebbero i presupposti per escludere l'applicazione della sezione D.5) della polizza poiché i generatori
“VISPA-CBN / 150” non sarebbero riconducibili al settore automotive dato che pagina 10 di 22 l'alternatore viene installato sull'unità refrigerante ed è destinato a funzionare indipendentemente dalla motrice del rimorchio e, anzi, entra in funzione quando il rimorchio non è in movimento. Pertanto, l'alternatore non sarebbe destinato a servire un autoveicolo ma solo l'unità refrigerante, che non è un autoveicolo. Con il medesimo motivo l'appellante ha poi censurato la sentenza nella parte in cui afferma che “L'accordo transattivo stipulato tra e le società tedesche, Parte_1 non è opponibile all'assicurazione né è idoneo a dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti”. La sentenza sarebbe erronea in parte qua poiché, a sostegno della propria tesi, il primo giudice ha richiamato la decisione della Corte di Cassazione n. 21218/2022 che sarebbe inapplicabile in quanto vertente su una ipotesi di surrogazione dell'assicurazione nei diritti vantati dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile, mentre la fattispecie in esame concerne la richiesta di indennizzo formulata dall'assicurato ( nei confronti della assicurazione Pt_1
( per i danni causati a un terzo ( dallo stesso assicurato. CP_4
Pertanto, nel caso di specie: a) non sarebbe applicabile il principio sancito dalla Cassazione secondo cui grava sull'assicuratore l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno senza poter fornire tale prova mediante l'esibizione dell'accordo transattivo concluso con il proprio assicurato;
b) l'accordo transattivo fa piena prova dell'an e del quantum del danno sofferto da da Pt_1 indennizzare ai sensi della polizza, poiché l'appellante non è tenuta a sostanziare il danno subito dal terzo ma solo a fornire la prova dell'importo corrisposto a in forza delle domande risarcitorie formulate da quest'ultima; c) la CP_4 prova del danno sofferto dall'appellante si rinviene nell'accordo transattivo che lo ha quantificato nell'importo di € 923.513,21 - riconosciuto a a CP_4 mezzo di compensazione con le fatture emesse per la fornitura dei prodotti da parte di - e di € 127.968,04 riconosciuto ai sensi dell'Allegato D della Pt_1 transazione a titolo di risarcimento e quale forma alternativa alla riparazione e sostituzione del prodotto difettoso. Inoltre, le singole voci costituenti il danno lamentato da con la relativa documentazione di supporto sarebbero CP_4 state messe a disposizione dell'assicurazione ben prima della stipula dell'accordo transattivo, come risulterebbe dai documenti nn. 17, 41 e 42 prodotti dall'appellante nel giudizio di primo grado;
d) oltre ai predetti importi devono essere riconosciute all'assicurato le spese legali, pari a € 65.155,18 (doc. 28
, sostenute nella fase stragiudiziale della vertenza con e le Pt_1 CP_4 spese sostenute dall'appellante per partecipare agli incontri con e per CP_4
pagina 11 di 22 negoziare l'accordo transattivo (€ 38.000,00, doc. 46 . Tali spese Pt_1 sarebbero dovute ai sensi dell'art. 1 della Sezione D4 della polizza, oltre che ai sensi dell'art. 1914 c.c., non potendosi applicare la clausola di cui all'art. 15.b) della polizza, che esclude il rimborso delle spese per legali e tecnici che non siano state previamente autorizzate dall'assicurazione, poiché nel caso di specie on ha assunto la gestione in proprio della vertenza. Infine, l'appellante insiste per il riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'indennizzo dovuto da degli interessi moratori sulle somme rivalutate. Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che
“non possa muoversi all'assicurazione un rimprovero di negligenza”. L'appellante evidenzia che, ad onta di quanto sostenuto dal primo giudice, la copiosa documentazione prodotta in giudizio attesterebbe inequivocabilmente che sempre stata tempestivamente informata in merito alle circostanze rilevanti ai fini della definizione del sinistro, come risulterebbe dai docc. 12,13,14,17,18,35,38 e 39 inoltrati all'assicurazione, e di essere stata costretta ad assumere in proprio la gestione delle trattative con a fronte CP_4 dell'inerzia di che, comunque, è sempre stata resa edotta in merito alla evoluzione delle citate trattative (docc. 17, 41 e 42 e dell'accordo Pt_1 raggiunto tra le parti, la cui bozza era stata inoltrata a n data 19/03/2021 per acquisire il suo parere che, tuttavia, non è mai stato fornito. Per contro, le circostanze valorizzate dal Tribunale per escludere il comportamento negligente di (i.e. nomina di un perito e nomina di un legale tedesco per supportare nella definizione stragiudiziale del Pt_1 sinistro) sarebbero irrilevanti poiché il perito nominato dall'assicurazione si era sottratto all'impegno assunto di presenziare a un incontro con e il CP_4 comportamento complessivamente tenuto da tale consulente si era sostanziato nella continua richiesta di integrazioni documentali ultronee e ingiustificate, mentre il legale tedesco nominato da i era limitato a richiedere documenti relativi ai rapporti commerciali esistenti tra e senza mai Pt_1 CP_4 partecipare alle interlocuzioni con CP_4
Per tali motivi chiede che venga accertata la violazione degli obblighi di Pt_1 cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. da parte di on conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da sé stessa subito nella vicenda per cui è causa.
* pagina 12 di 22 §.
4. L'opinione della Corte 4.1 Preliminarmente si evidenzia che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Come già evidenziato dalla Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019), la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, essendo sufficiente a tal fine una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto di appello si conforma pienamente ai predetti canoni dato che il relativo svolgimento consente di individuare puntualmente i capi della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Del pari infondata è l'eccezione, sempre sollevata dalla appellata, di irritualità e/o inammissibilità della sentenza prodotta da con la comparsa Pt_1 conclusionale di primo grado per violazione del regime delle preclusioni processuali sancito dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Al riguardo si osserva che all'udienza del 4 ottobre 2022 il primo giudice aveva assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. rispettivamente al 30/11/2022, 30/12/2022 e 19/01/2023. La sentenza tardivamente prodotta dall'appellante reca la data del 21 giugno 2023. Ne consegue che tale documento non avrebbe potuto essere depositato entro il termine ultimo accordato alle parti per le produzioni documentali, in quanto non ancora esistente a tale data, sicché, la relativa produzione unitamente alla comparsa conclusionale di pienamente ammissibile. Pt_1
Ciò detto, si evidenzia che la produzione di una sentenza è sempre ammissibile quale precedente giurisprudenziale al fine di sostenere le proprie argomentazioni giuridiche;
in ogni caso, il documento in contestazione è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia -come implicitamente ritenuto dal Tribunale- poiché ha ad oggetto una fattispecie (i.e. indennizzo assicurativo derivante dalla fornitura ad una società statunitense di alternatori mod. Meccalte 180KVA da installare in generatori elettrici utilizzati in aeroporto per alimentare un aereo o pagina 13 di 22 un elicottero quando staziona a terra con i motori spenti) diversa da quella in esame e nella quale, per quanto è dato comprendere dalla lettura della sentenza, ha sollevato eccezioni diverse da quelle fatte valere nel presente contenzioso. È quindi, del tutto infondata la tesi dell'appellante per cui avrebbe valore di giudicato tra le parti, non essendo stata impugnata. 4.2 Venendo ora al merito della vicenda, ritiene la Corte che, seppure siano da condividere alcune delle censure sollevate da l'appello non può essere Pt_1 accolto per le seguenti ragioni. Come evidenziato dall'appellante con il primo motivo, la sentenza è errata nella parte in cui sostiene che “in assenza dei contratti stipulati tra le parti (ovvero tra e non è possibile stabilire con certezza chi fosse l'effettivo produttore Pt_1 CP_4 degli alternatori 150/4" e, di conseguenza, di chi sia la responsabilità per i Parte_2 vizi e i danni cagionati a terzi”. Ciò in quanto dalla documentazione agli atti (cfr. docc. 38 e 47 risulta Pt_1 pacificamente che il produttore degli alternatori in questione è la Pt_1 quale ha provveduto a progettare e realizzare un alternatore ad hoc per soddisfare le esigenze di sostenendone i relativi costi di progettazione e CP_4 sviluppo. Da tali documenti risulta, infatti, che, dopo la realizzazione del prototipo e dei successivi aggiustamenti, e hanno negoziato il costo degli Pt_1 CP_4 alternatori. In particolare, dal verbale dell'incontro tenutosi in data 26/11/2014 emerge che: a) ha precisato di essere l'unica proprietaria dei disegni Pt_1 relativi all'alternatore, non esistendo alcun contratto relativo alla proprietà intellettuale del prodotto e non avendo contribuito ai costi di ricerca e CP_4 sviluppo, ferma restando la sua disponibilità a negoziare con CP_4
l'acquisto dei disegni ove quest'ultima avesse deciso di affidare la realizzazione degli alternatori ad altra azienda di assemblaggio;
b) ha accettato in CP_4 linea di principio di emettere un ordine di 6700 unità (da scaglionare tra il 2015 e il 2018) nel caso in cui il prezzo comunicato fosse stato rispettato, evidenziando di aver ricevuto un'offerta da un fornitore tedesco recante il costo di € 1.100,00 per ogni unità di prodotto;
c) il dott. di ha fatto presente che Per_1 Pt_1 una riduzione del prezzo degli alternatori era fattibile, a condizione che si assumesse un impegno all'acquisto degli stessi a lungo termine (che CP_4 avrebbe consentito di automatizzare una parte del processo di assemblaggio degli alternatori e di ammortizzare il costo dei beni), sicché avrebbe Pt_1
pagina 14 di 22 proposto una revisione del prezzo basata sul predetto presupposto e tale proposta avrebbe incluso anche clausole di risoluzione e/o indennizzi in caso di riduzione del volume della fornitura. A seguito dell'accordo sul prezzo degli alternatori Cargobull ha, quindi, provveduto ad effettuare periodicamente gli ordini di acquisto (docc. 38 e 47 M.E.C.C.) per un volume conforme a quello concordato. Non vi è dubbio, pertanto, che il produttore, ossia il fabbricante degli alternatori, sia esclusivamente a nulla rilevando la circostanza che i Pt_1 beni venduti a siano stati realizzati con uno stampo di proprietà di CP_4 quest'ultima, né il fatto che l'acquirente abbia partecipato attivamente allo sviluppo dei generatori. Sotto il primo profilo si evidenzia che, come risulta dalla mail inoltrata a a in data 15/11/2018 (doc. 18 lo stampo degli alternatori è CP_6 stato realizzato sulla base di un progetto predisposto da che, Pt_1 oltretutto, ha utilizzato per anni tale stampo senza mai sollevare obiezioni in merito alla relativa idoneità/adeguatezza. Quanto al secondo profilo si osserva che l'ingerenza di nella fase di CP_4 sviluppo degli alternatori è del tutto naturale ove si consideri che tale bene è un componente dell'unità di refrigerazione dei rimorchi e semirimorchi prodotti da e che, pertanto, a era stato chiesto non già di fornire un CP_4 Pt_1 prodotto standard, bensì un alternatore personalizzato che si adattasse alle unità di refrigerazione prodotte dall'acquirente. In definitiva, gli ordini di acquisto degli alternatori dimostrano che tra l'appellante e esisteva un mero contratto per la vendita degli stessi e CP_4 allo stesso tempo attestano l'inesistenza di un accordo per la “co-produzione” degli alternatori “VISPA-CBN/150”, sicché non era tenuta a fornire Pt_1 alcuna ulteriore prova in merito alla propria qualifica di produttore dei beni in questione. Del pari erronea è la sentenza gravata nella parte in cui afferma che l'appellante non avrebbe dimostrato la propria responsabilità per i danni cagionati a non potendosi considerare assolto tale onere mediante la mera CP_4 assunzione unilaterale di responsabilità all'interno dell'accordo transattivo (secondo motivo). Vero è che la responsabilità di nella causazione degli incendi occorsi ai Pt_1 rimorchi prodotti Caegobull risulta per tabulas dalle perizie redatte dai tecnici pagina 15 di 22 incaricati da (docc. 7 e 36 ), di cui il primo giudice non ha CP_4 Pt_1 tenuto conto del tutto immotivatamente, e dalla relazione redatta dal tecnico di il quale, dopo aver dato atto che “il proff. Steinhart ordinario di macchine Pt_1 elettriche (consulente ha dimostrato con prove sperimentali che l'alternatore in caso CP_4 di corto circuito parziale su alcune spire, pur erogando tensione regolare , risulta soggetto ad un campo magnetico sbilanciato e provoca vibrazioni elevate tali da sollecitare la tenuta meccanica della cassa statore in alluminio con conseguente sfregamento a temperature elevatissime tali da causare scintille/incendio finale”, ha ammesso che: “l'alternatore in talune condizioni di guasto, molto rare ma possibili, potrebbe presentare dei limiti dal punto di vista della tenuta alle sollecitazioni meccaniche e presentare uno sfregamento tra rotore e statore tale da provocare fuoriuscita di scintille incandescenti e permettere l'incendio esterno” (doc. 8
. Pt_1
A ciò aggiungasi che: a) la relazione del Dott. e la perizia di DM sono Per_2 state inoltrate a ella fase stragiudiziale della vertenza (cfr. doc. 9 Pt_1
e doc. 48 e la compagnia assicurativa non ha mai contestato le risultanze di tali documenti, né ha mai proposto l'esecuzione di una verifica in contraddittorio sulle cause dei sinistri denunciati da b) nel corso del CP_4 giudizio di primo grado on ha contestato le relazioni del Prof. e Per_3 del Dott. (doc. 7 e 8 e, con esclusivo riferimento alla perizia Per_2 Pt_1 redatta da DM (doc. 36 , si è limitata ad affermare del tutto Pt_1 genericamente che da tale relazione “si può desumere che non è stata mai rilevata un'univoca ipotetica causa degli incendi e delle relative propagazioni” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, HDI, pag. 5). In realtà, la perizia redatta da DM ha accertato che la causa della combustione del generatore dell'unità di refrigerazione poteva essere ricondotta tanto al composto di fusione (butadiene) presente sulle trecce degli avvolgimenti dell'alternatore, quanto alle polveri magnetiche/metalliche, in quanto materiali infiammabili. In ogni caso, tutte le relazioni prodotte dall'appellante riconducono l'eziologia degli incendi occorsi alle unità refrigeranti prodotte da all'alternatore CP_4 fornito da e tali risultanze non sono state smentite e/o contestate in Pt_1 alcun modo da Ne consegue che, come rilevato da la sua responsabilità nella Pt_1 causazione dei sinistri denunciati all'assicurazione deve considerarsi pacifica anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c. pagina 16 di 22 Tuttavia, il fatto che ia il produttore degli alternatori e che deve essere Pt_1 considerata responsabile dei danni arrecati a per la fornitura di CP_4 alternatori difettosi è del tutto irrilevante nel caso di specie poiché l'appellante, come correttamente rilevato dal primo giudice, non ha diritto all'indennizzo non avendo sufficientemente dimostrato “l'ammontare dei danni”, ossia i danni indennizzabili a termini della polizza assicurativa stipulata con L'accordo transattivo prodotto non è, infatti, di per sè idoneo -come invece pretende l'appellante- a dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito. Ed è anche pacifico che l'appellante ha volutamente escluso dalle trattative, intrattenendo rapporti con in totale autonomia, come provato CP_4 documentalmente dalla corrispondenza intercorsa fra e Parte_1 CP_4 prodotta dalla stessa appellante.
Non sono, pertanto, fondati il terzo e quarto motivo di appello. In particolare, si rileva che nel caso in esame si concorda con l'appellante per cui trovano applicazione le previsioni contenute nella Sezione D.4) della polizza assicurativa, recante “Garanzia per spese di ritiro dei prodotti effettuato dall'assicurato e/o da terzi”, ed il rimedio posto in essere da per prevenire ulteriori danni CP_4 da incendio è consistito in una campagna di richiamo dei rimorchi per riequipaggiare le porte dell'unità di refrigerazione con una lamina in alluminio. L'art. 1 della Sezione D.4) stabilisce che:
“
1.1. La Società garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o da terzi per ritirare dal mercato, dopo la loro consegna a terzi, i prodotti descritti in polizza o i prodotti finiti di terzi di cui i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte quali componenti o ingredienti, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile al , si sia verificata una Parte_3 delle seguenti circostanze: a) quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
b) per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini di polizza;
c) su ordine dell'Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone. Sono comprese in garanzia unicamente le operazioni di ritiro che derivino da difetto del prodotto di cui sia responsabile e/o Parte_3 persona di cui lo stesso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
1.2. Sono assicurate le seguenti spese:
1.2.1. le spese di informazione al pubblico sulla necessità di ritirare il prodotto;
pagina 17 di 22
1.2.2 le spese del trasporto del prodotto dall'utilizzatore all'Assicurato o a persone dallo stesso incaricate, quali commercianti, grossisti, officine, laboratori, presso cui accertare il difetto del prodotto, distruggere o cambiare il prodotto;
1.2.3 le spese del trasporto per la restituzione del prodotto riparato o sostituito;
1.2.4 quando non superino i costi del richiamo del prodotto, le spese di viaggio di dipendenti o terzi incaricati dall' per recarsi presso il terzo per la verifica del Parte_3 difetto, la distruzione o la sostituzione del prodotto;
1.2.5 i costi di distruzione del prodotto, in quanto questo non sia recuperabile con spese inferiori al costo di distruzione;
1.2.6 i costi di analisi del prodotto, quando si tratti con ragionevole probabilità di un difetto relativo a un'intera serie o lotto di produzione, purché l'analisi avvenga presso l'utilizzatore e presso il luogo ad esso più vicino e sia eseguita dal o da un terzo da lui incaricato; Parte_3
1.2.7 gli stipendi e i salari in più pagati per ore di lavoro straordinario al personale dell' incaricato dell'attività di cui sopra. Parte_3
Le norme che seguono questo articolo concorrono a definire l'oggetto dell'assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato”. Il successivo art.
2.1 precisa, inoltre, che “Non sono assicurati costi diversi da quelli indicati al punto 1.2 e in particolare non sono assicurati il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro”. Quindi, la polizza assicurativa copre esclusivamente le spese indicate nell'art. 1.2, che devono essere debitamente documentate. Nel caso che ci occupa nessuna di tali spese è stata documentata da parte di che si è limitata a reclamare a titolo di indennizzo l'importo che in via Pt_1 transattiva ha riconosciuto a e a per i danni da CP_4 Controparte_5 incendio degli alternatori difettosi. Sta di fatto che il danno risarcito alle predette società non ha nulla a che vedere con le spese indennizzabili in base alla polizza assicurativa. Infatti, dall'accordo transattivo risulta che: a) ha avanzato una richiesta risarcitoria nei confronti di CP_4 CP_7
e di € 1.649.935,04 (oltre IVA se applicabile) in
[...] Controparte_8 relazione ai danni da incendio ai generatori prodotti da e Controparte_7 consegnati a nel periodo dal 2013 al 2019 e per prevenire ulteriori CP_4 danni da incendio ha condotto a partire del gennaio 2019 una CP_4
pagina 18 di 22 campagna di richiamo per riequipaggiare le porte dell'unità di refrigerazione con una lamina in alluminio;
b) non ha pagato i vecchi generatori di consegnati CP_4 Controparte_7 nel 2018/2019, di importo complessivo pari a € 923.513, 21, e ha compensato tale importo con il credito da sé stessa vantato in ragione dall'azione di richiamo posta in essere;
c) al fine di conciliare la vertenza le parti hanno, quindi, concordato di compensare i reciproci debiti e crediti fino alla concorrenza di € 923.513, 21 e in aggiunta e ha corrisposto a l'ulteriore importo di € Pt_1 CP_4
127.968,04 a titolo di risarcimento per la vendita degli alternatori difettosi (tale risarcimento era stato provvisoriamente stimato in sede transattiva nell'importo di € 111.924,48), che sono rimasti di proprietà di Parte_4
Va da sé che, come affermato dal primo giudice, la transazione in questione, a prescindere dall'applicabilità o meno dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21218/2022, non è opponibile a ciò non solo perché l'assicurazione è rimasta totalmente estranea alla relativa negoziazione ma soprattutto perché tale atto non è idoneo a dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili ai sensi della polizza de qua. La condotta e le scelte tenute dall'appellante di non inviare la documentazione richiesta dall'Assicurazione al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei danni reclamati da e la legittimità delle somme richieste, come giustamente CP_4 sottolineato dalla difesa dell'appellata, costituisce una violazione degli obblighi contrattuali di assistenza e di collaborazione nell'accertamento del danno, così come previsti dall'art. 1914 c.c. La produzione di un mero elenco di costi, presentato a sua volta dalla reclamante privo di giustificativi concreti CP_4
e di dettagli sui criteri utilizzati per la loro quantificazione, ha impedito ad qualsiasi verifica della reale esistenza dei danni lamentati e la legittimità delle somme richieste. Non si deve, infatti, dimenticare che gli episodi di incendio sono stati solamente cinque, e che le richieste di risarcimento iniziali di ammontavano a circa €750.000,00 proprio in relazione ai costi CP_4 previsti per l'inserimento della lamina in alluminio e, quindi, l'accordo transattivo prodotto non può di certo provare la reale entità del danno. Del pari non sono indennizzabili sia le spese (di € 38.000,00) asseritamente sostenute da per la partecipazione del Direttore Generale e del Pt_1
Direttore Tecnico agli incontri presso poiché, non documentate dato CP_4
pagina 19 di 22 che il documento n. 46 citato nell'atto di appello concerne le fatture emesse a dallo studio legale italiano che l'ha assistita nel corso della vertenza Pt_1 con sia le spese legali (di € 65.155,18) per i compensi corrisposti ai CP_4 propri legali. A quest'ultimo riguardo non si può che ribadire quanto già rilevato dal primo giudice, ovvero che nel caso in esame si applica l'art. 15, lett. b), della polizza assicurativa in base al quale l'assicurazione non riconosce le “spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati”. Parte_3
La tesi dell'appellante, secondo cui tale previsione non potrebbe essere invocata poiché, contrariamente a quanto stabilito nel citato articolo, l'assicurazione non avrebbe assunto la gestione del sinistro in sede giudiziale e/o stragiudiziale, con ciò costringendo a gestire in autonomia le trattative per la definizione Pt_1 bonaria della vertenza con è priva di fondamento. CP_4
Dalla documentazione agli atti risulta, invece, che ha volontariamente Pt_1 condotto in via autonoma le trattative con per la definizione bonaria CP_4 della controversia, senza coinvolgere e senza informarla in merito all'andamento delle trattive. Infatti:
1. con nota del 22/05/2019 il broker assicurativo Tower, nella persona del dott.
, che ha gestito i rapporti tra e e tutto il flusso di CP_6 Pt_1 informazioni tra le due società, in merito al sinistro M.E.C.C./Cargobull comunicava a che: “E' in corso un negoziato commerciale che potrebbe ragionevolmente portare ad una chiusura del sinistro senza seguito o con modesta esposizione risarcitoria. Sugli sviluppi il cliente si è impegnato a tenerci informati. ribadisce Parte_1 comunque di avere elementi forti nel ritenere che non via sia loro responsabilità, sembra che
abbia compreso che non è di loro convenienza mantenere una posizione oltranzista che diverrebbe per loro pericolosa in un ipotetico giudizio al quale è pronto a ricorrere. Parte_1
Su richiesta del presidente di ci viene richiesto di mantenere in sospeso la pratica Parte_1 assicurativa in attesa di conoscere gli esiti della negoziazione” (doc. 34 2. con successiva mail inoltrata in data 18 novembre 2019 il dott. CP_6 aggiornava l'assicurazione quanto all'andamento delle trattive tra e Pt_1 ribadendo che: “come già a vostra conoscenza, il cliente sta definendo con CP_4 una soluzione commerciale. Il sinistro molto probabilmente si limiterà alle spese legali, di cui in allegato fornisco una parziale parcella, ed ai costi di analisi, verifiche tecniche e trasferte stimabili in circa € 80.000,00 […]”, a tale mail faceva seguito la risposta della pagina 20 di 22 Dott.ssa di a quale faceva presente che: “Per quanto riguarda la Tes_1 questione legata alle spese legali ti segnalo che questi costi per patto di polizza non rientrano in copertura poiché “La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall per legali Parte_3
o tecnici che non siano da essa designati”. Ne deriva pertanto che le sole spese che verrano pagate saranno quelle relative ai fiduciari che la nostra Compagnia ha incaricato direttamente” (doc. 35 3. successivamente il dott. non ha più comunicato alcunché a ino CP_6 alla data del 12 febbraio 2021 allorquando, a seguito della richiesta della dott.ssa di avere conferma del fatto che il sinistro poteva considerarsi chiuso, il Tes_1 dott. rispondeva in pari data comunicando quanto segue: “Buongiorno CP_6
, il cliente mi farà avere nelle prossime settimane documentazione e conteggi dei danni Per_4 forniti da e loro lettera di accordo per la chiusura della vertenza”. Di fatto, il CP_4 dott. : in data 23 febbraio 2021 trasmetteva a “l'email ricevuta CP_6 dall'Assicurata ove sono riportati i conteggi dei danni che chiede quale rimborso”; in data 24 febbraio 2021 trasmetteva a la traduzione delle due lettere inviate da
con il dettaglio di tutti i costi ed i danni patiti dalla stessa ed attribuiti all'Assicurata”, chiedendo all'assicurazione di esprimere la propria “posizione in merito ad un indennizzo”, e in data 19 marzo 2021 inoltrava all'assicurazione una ulteriore mail del seguente tenore: “Buongiorno , facciamo seguito alla corrispondenza intercorsa Per_4 relativa al sinistro in oggetto per informare che l'Assicurata firmerà nei prossimi giorni l'accordo transattivo allegato con e Controparte_4 Controparte_5
'Assicurata ci ha inoltre informati che i propri legali vi invieranno nei prossimi giorni
[...] una diffida formale. Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro in merito alla posizione che vorrete assumere e porgiamo cordiali saluti” (doc. 18 . Parte_1
Da quanto sopra discende de plano che la scelta di di condurre le Pt_1 trattative con tramite propri legali non è affatto dipesa dal CP_4 comportamento negligente di bensì, da una decisione della stessa appellante, che ha addirittura chiesto di “mantenere in sospeso la pratica assicurativa in attesa di conoscere gli esiti della negoziazione”. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'indennizzo delle spese legali nemmeno ai sensi dell'art. 1914 c.c. ove si consideri che la decisione di non coinvolgere elle trattative non è certo dipesa “dall'obbligo di salvataggio” che grava sull'assicurato ma solo da una valutazione di convenienza della stessa appellante che nulla ha a che vedere con gli interessi dell'assicurazione atteso che, in definitiva, la stipula dell'accordo transattivo ha giovato solo a Pt_1
pagina 21 di 22 che, a fronte del riconoscimento quasi integrale dei costi stimati da CP_4 per la campagna di richiamo delle unità refrigeranti, si è garantita la prosecuzione del rapporto contrattuale con le società tedesche (cfr. paragrafo II dell'accordo transattivo) pretendendo, oltretutto, di ribaltare su costi della transazione, ancorché estranei al perimetro dei danni indennizzabili. Infine, la domanda svolta dall'appellata per il risarcimento dei danni risentiti a causa della violazione dei doveri professionali da parte di risulta, prima ancora che infondata, assolutamente inammissibile in quanto formulata per la prima volta con l'atto di appello in violazione del divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'appello, non può che essere rigettato.
* Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della causa e al mancato espletamento della fase istruttoria/di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro per la riforma Parte_1 CP_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 1167/2025, pubblicata l'11 febbraio 2025, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si liquidano nell'importo di € 24.064,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
La Presidente est. Maria Teresa Brena
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente rel. est. dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 817/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti ANDREA GOTTARDO, PIERLUIGI SAMAROTTO e ILARIA
DALL'OGLIO, elettivamente domiciliata in Milano, Via Vittor Pisani n. 20, presso lo studio dei predetti difensori APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA DORANNA DE P.IVA_2
CAROLIS, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Lodi n. 47, presso lo studio del predetto difensore APPELLATA avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni pagina 1 di 22 CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, così provvedere:
* in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1167/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Giudice Dott.ssa Massari, nel procedimento di primo grado recante Ruolo Generale n. 12871/2022 depositata in cancelleria in data 11 febbraio 2025 e notificata in data 12 febbraio 2025, e accogliere tutte le conclusioni formulate da Parte_1 nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso e di legge, così provvedere IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE
* accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di da ogni domanda, CP_1 eccezione e/o azione nei confronti di e/o di Parte_1 [...]
ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ., non avendo Controparte_2 [...]
esercitato formale impugnativa e/o diritto di recesso entro i termini prescritti dai CP_1 medesimi articoli e, per l'effetto, dichiarare improcedibili e/o inammissibili e, in ogni caso, rigettare le domande e/o le eccezioni a tale titolo formulate dalla convenuta per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
* accertare e dichiarare l'applicabilità ai fatti per cui è causa e nei confronti di
[...] della Polizza di Assicurazione per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Parte_1
Prodotti” n. 110-01577889-14052;
* accertare e dichiarare, in virtù di quanto previsto dalla polizza assicurativa n. 110- 01577889-14052 il diritto all'indennizzo in capo a e, per l'effetto, Parte_1 condannare , al pagamento, in Controparte_3 favore di della somma di Euro 1.141.636,43, per i titoli e le Parte_1 causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e interessi di pagina 2 di 22 mora maturati e maturandi sino al soddisfo, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del maggior danno arrecato ai sensi dell'articolo 1224, codice civile, da liquidarsi in via equitativa;
* rigettare le domande e le eccezioni tutte formulate e/o formulande, in via preliminare/pregiudiziale, nel merito ed in via istruttoria, da , siccome CP_1 insussistenti, infondate, inammissibili, stanti, tra l'altro, gli intervenuti termini decadenziali, e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, per le ragioni tutte meglio dedotte in narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA
* ammettere a prova orale diretta per testi sulle circostanze dedotte in Parte_1 altrettanti capitoli di prova di cui alla memoria ex articolo 183, 6° comma n. 2, cod. proc. civ. depositata in data 30 dicembre 2022 e con i testi ivi indicati;
* rigettare l'istanza di esibizione documentale formulata dalla convenuta ai sensi dell'articolo 210 cod. proc. civ. siccome tardiva, esplorativa e irrilevante, come meglio esposto dalla difesa di all'udienza del 2 febbraio 2023. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre ad oneri accessori, come per legge, ed alla rifusione delle spese generali nella misura di legge. Salvo ogni diritto” e conseguentemente disattendere tutte le domande, le eccezioni e le istanze formulate e/o formulande dall'appellato, anche in via di appello incidentale, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze, oltre ad oneri accessori, come per legge, ed alla rifusione delle spese generali nella misura di legge, in relazione ad entrambi i gradi di giudizio”. Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
- In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
- In via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi e le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado impugnata.
- In via subordinata e preliminare: dichiarare irrituale e non ammissibile la produzione documentale della sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 21.06.2023 nel giudizio n. R.G. 38176/2021 fatta da unitamente al deposito della propria comparsa Parte_1
pagina 3 di 22 conclusionale nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, disporne l'espunzione dal fascicolo telematico dell'appellante, per le ragioni meglio esposte in atti, sia di primo grado che del presente grado, a fondamento della suddetta eccezione.
- In via subordinata e nel merito: accogliere tutte le conclusioni formulate da CP_1
nel giudizio di primo grado, che qui di seguito integralmente si trascrivono:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
- In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dalle Parte_1 eccezioni formulate nella memoria ex art. 183, 6 c. n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 cc. 5 e 6 c.p.c. e, per l'effetto, rigettare la domanda in via preliminare formulata nel medesimo atto e, in ogni caso, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, per quanto argomentato in atti.
- In via principale e nel merito: respingere interamente e con qualsiasi statuizione le domande svolte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto e completamente destituite di fondamento sia in relazione all' an che al quantum. Con vittoria di spese e compensi di avvocato. Con ogni salvezza.” Con vittoria di spese e di compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio”.
*
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§.
1. Il giudizio di I grado Come si legge nella sentenza impugnata, con atto di citazione del 15/03/2022 (di seguito convenne dinanzi al Tribunale di Parte_1 Pt_1
Milano la compagnia assicurativa (di seguito per CP_1 sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 1.141.636,43, oltre interessi e rivalutazione monetaria, asseritamente dovuto in forza della polizza assicurativa per “Responsabilità Civile Terzi/Operai/Prodotti” n. 110-01577889-14052, stipulata fra le parti. A sostegno della propria pretesa l'attrice allegò:
- di essere una società leader, a livello internazionale, nel settore della progettazione, produzione e vendita di alternatori, sincroni e asincroni, e relativi accessori e parti di ricambio e che, a copertura dei potenziali danni derivanti dall'esercizio della propria attività imprenditoriale, aveva stipulato con a pagina 4 di 22 polizza per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. 110-01577889-14052 con validità dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 successivamente rinnovata e, quindi, sostituita senza modifiche;
- che dal 2013 al 2018 aveva fornito (tramite la consociata Pt_1 [...]
) a e a Controparte_2 Controparte_4 [...]
(di seguito congiuntamente - società tedesche leader CP_5 CP_4 nella produzione e commercializzazione di rimorchi, semirimorchi e trailer anche per il trasporto di prodotti a temperatura controllata - n.
6.527 generatori modello “VISPA-CBN 150/4” da installare su gruppi refrigeranti di rimorchi e semirimorchi;
- che nel 2017 e nel 2018 aveva comunicato a che taluni CP_4 Pt_1 alternatori modello “VISPA-CBN 150/4” presentavano difetti e vizi progettuali che avevano causato incendi sia degli alternatori stessi sia delle unità di refrigerazione sulle quali erano collocati e chiedeva genericamente il risarcimento dei danni subiti;
- a fronte di tali comunicazioni aveva immediatamente denunciato i Pt_1 sinistri all'assicurazione, con e-mail in data 6 ottobre 2017 inviata al broker assicurativo Tower S.p.A., cui aveva fatto seguito la nomina di un perito da parte di
- a seguito dei predetti sinistri e davano incarico ai rispettivi CP_4 Pt_1 periti di verificare le cause degli incendi. Le relazioni e perizie redatte da entrambe le parti e comunicate tempestivamente all'assicurazione evidenziavano la presenza di difetti nell'alternatore prodotto da che erano alla base Pt_1 degli incendi sprigionatisi nelle unità di refrigerazione;
- provvedeva, pertanto, nel 2018 a trasmettere a una lettera CP_4 Pt_1 di reclamo per merce difettosa e successivamente a diffidare l'appellante ad assumersi la responsabilità di porre rimedio ai difetti riscontrati sugli alternatori. Inoltre, nel 2019 tramite i propri legali comunicava a che a CP_4 Pt_1 causa dei vizi degli alternatori era stata costretta ad avviare una campagna di richiamo delle unità refrigerazione il cui costo stimato era di circa € 1.500.000,00, nettamente superiore all'importo dovuto a per l'acquisto Pt_1 degli alternatori (pari a € 923.513,21), e proponeva di compensare i reciproci crediti/debiti;
- anche tale comunicazione veniva prontamente inoltrata all'assicurazione alla quale veniva altresì richiesto di comunicare la propria posizione rispetto alla pagina 5 di 22 operatività della garanzia assicurativa e di fornire il nominativo del legale tedesco, che si era impegnata a nominare, e la relativa disponibilità a supportare ella definizione della vertenza con Pt_1 CP_4
- l'assicurazione non forniva una chiara risposta alle richieste dell'attrice e per di più si sottraeva agli incontri tecnici con le controparti, pur avendo in un primo momento dichiarato la propria intenzione di prendervi parte. Tale atteggiamento, unito alla mancata nomina di un legale a supporto di Pt_1 inducevano l'attrice ad assumere in proprio la gestione delle trattative con che sfociavano nella predisposizione di un accordo transattivo, la cui CP_4 bozza veniva prontamente trasmessa a on richiesta di fornire le proprie valutazioni al riguardo;
- in assenza di un tempestivo riscontro da parte di n data 23 marzo-12 aprile 2021 l'attrice sottoscriveva con l'accordo transattivo che CP_4 prevedeva la compensazione dei reciproci debiti/crediti fino all'ammontare di € 923.513,21;
- in data 9 luglio 2021 trasmetteva a na lettera di diffida con la Pt_1 quale, ribadita l'avvenuta sottoscrizione dell'accordo transattivo, chiedeva il pagamento dell'indennizzo nella misura di € 923.513,21, oltre ai costi ed alle spese legali sostenute per la gestione del sinistro e per la propria difesa nella controversia insorta con A tale missiva il legale di dava CP_4 riscontro in data 23 luglio 2021 evidenziando che aveva violato il Pt_1 dovere di informazione nei confronti dell'assicuratore e che on era stata in condizione di partecipare alle trattative con sicché la copertura CP_4 assicurativa non poteva operare;
- a fronte di tale comunicazione l'attrice si era vista costretta dapprima ad avviare il procedimento di mediazione nei confronti di che si era concluso negativamente, e successivamente ad agire giudizialmente per la condanna di l pagamento di un indennizzo di € 1.141.636,43, di cui : a) € 923.513,21, quale danno subito a valle della transazione conclusa con e CP_4 [...] che corrisponde all'importo riconosciuto a a titolo di CP_5 CP_4 risarcimento del danno richiesto per gli asseriti difetti degli alternatori oggetto di fornitura;
b) € 127.968,04 richiesti da in forza di quanto previsto CP_4 dall'accordo transattivo e dal relativo Allegato D;
c) € 65.155,18, oltre ad oneri di legge, a titolo di competenze maturate dai professionisti (principalmente avvocati tedeschi) coinvolti nell'assistenza e nella difesa (stragiudiziale) degli pagina 6 di 22 interessi di d) € 25.000 a titolo di spese e costi di trasferta sostenuti da Pt_1 per i viaggi all'estero del Direttore Generale e del Direttore Tecnico Pt_1 che si erano resi necessari per comprendere la natura del problema, condurre test in ufficio tecnico per simulare il problema e confermarlo e, infine, negoziare una soluzione transattiva con CP_4
Con comparsa del 28.08.2019 si costituì in giudizio ontestando in primis la ricostruzione dei fatti operata da ed evidenziando che aveva operato Pt_1 con diligenza nella gestione del sinistro, tanto vero che: aveva nominato da subito un perito, aveva riscontrato di volta in volta le comunicazioni dell'assicurato, aveva partecipato alle riunioni e aveva anche nominato un legale tedesco per assistere nelle negoziazioni con sicché non vi Pt_1 CP_4 era stata alcuna negligenza nella gestione del sinistro. Inoltre, la convenuta evidenziò che, nonostante le ripetute richieste di fornire la documentazione necessaria per accertare le effettive responsabilità per i danni lamentati da non aveva mai trasmesso la documentazione richiesta, CP_4 Pt_1 impedendo ad i svolgere una completa ricostruzione dei fatti. on aveva preso parte all'accordo transattivo perché lo stesso era stato negoziato autonomamente dal la quale si era assunta in toto la responsabilità dei Pt_1 sinistri denunciati da convinta di poter ottenere successivamente un CP_4 indennizzo da parte dell'assicurazione. Inoltre, ontestò le pretese attoree sia nell'an che nel quantum, evidenziando che: non era stato dimostrato il presupposto per l'operatività della polizza, rappresentato dalla esclusiva responsabilità dell'assicurato nella causazione del danno;
quand'anche fosse responsabile dei sinistri, in ogni caso la Pt_1 copertura assicurativa non era operativa perché l'art.
2.5 della sezione D.5) della polizza, avente ad oggetto “SPESE DI MONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL PRODOTTO DIFETTOSO SOSTENUTE PER EVITARE UN DANNO A PERSONE O COSE”, escludeva l'indennizzo nel caso “di impiego dei prodotti su autoveicoli, mezzi aerei, aerospaziali e natanti”; gli importi richiesti da a titolo di indennizzo non erano stati documentati, né era stata fornita Pt_1 la prova del corretto ammontare delle somme richieste e della loro effettiva debenza. Nel corso del giudizio il giudice concesse i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, all'esito della fase istruttoria, trattenne la causa in decisione.
pagina 7 di 22 Con sentenza n. 1167/2025, pubblicata l'11 febbraio 2025, il Tribunale rigettò le domande di e condannò l'attrice al pagamento delle spese di lite in Pt_1 favore della convenuta. Il Tribunale osservò che:
- era fondata l'eccezione di non operatività della polizza per “Responsabilità Civile Terzi / Operai / Prodotti” n. 110-01577889-14052, stipulata tra le parti, per assenza di prova in merito alla responsabilità dell'assicurato nella causazione dei danni lamentati da per via dell'utilizzo degli alternatori “VISPA-CBN CP_4
150/4”. Ciò in quanto nonostante le reiterate richieste, non aveva mai Parte_1 messo a disposizione di contratti stipulati con per la fornitura CP_4 dei citati alternatori, né li aveva prodotti in giudizio, con ciò non consentendo di stabilire chi fosse l'effettivo produttore degli alternatori ( quest'ultima Pt_1 insieme alle società tedesche con la direzione tecnica di e con stampo CP_4 di proprietà di quest'ultima) e di conseguenza, chi fosse responsabile per i vizi e i danni cagionati a terzi tenuto, altresì, conto del fatto che l'onere della prova in merito alla responsabilità dell'attore non poteva considerarsi assolto con la mera assunzione di responsabilità all'interno dell'accordo transattivo;
- peraltro, anche postulando l'esistenza della responsabilità di Pt_1
l'ammontare dei danni non era stato minimamente provato dato che l'accordo transattivo stipulato fra e le società tedesche non era opponibile Pt_1 all'assicurazione né era idoneo a dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti, come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 21218/2022, relativa a un caso analogo. Pertanto, gli importi di € 923.513,21 e di € 127.968,04, risultanti dall'accordo transattivo, non erano indennizzabili dall'assicurazione. Del pari non era dovuto l'importo delle spese legali, pari a € 65.155,18, poiché la clausola 15 b) delle condizioni generali di polizza escludeva il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per “legali o tecnici” non designati dalla compagnia assicurativa. Infine, non risultava dovuta nemmeno la somma € 25.000,00, richiesta a titolo di rimborso di spese e costi di trasferta, di cui non era stato prodotto alcun giustificativo;
- nessuna negligenza poteva essere imputata all'assicurazione che aveva provveduto immediatamente alla nomina di un perito e successivamente alla nomina di un avvocato tedesco per supportare nella risoluzione Pt_1 stragiudiziale della controversia. Per contro, l'attrice non aveva mai fornito all'assicurazione la documentazione richiesta e senza più fornire informazioni, pagina 8 di 22 aveva condotto autonomamente le trattative per la conclusione dell'accordo transattivo per circa due anni, limitandosi a trasmettere all'assicurazione una bozza dell'accordo transattivo solo pochi giorni prima di firmarlo, sicché la transazione non era opponibile alla convenuta che era rimasta del tutto estranea alla relativa negoziazione;
- il rigetto delle domande attoree per l'insussistenza della prova sull'effettivo ammontare del danno rendeva superfluo l'esame di ogni ulteriore doglianza.
*
§.
2. Il giudizio di secondo grado Con appello del 12 marzo 2025 ha impugnato la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 1167/2025 domandandone l'integrale riforma. Si è costituita in giudizio chiedendo: in via preliminare che Controparte_1 venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'inammissibilità della produzione documentale (i.e. copia della sentenza del Tribunale di Milano resa nella causa R.G. 38176/2021) operata dall'appellante con la comparsa conclusionale depositata nel primo grado di giudizio, e nel merito il rigetto del gravame. La causa è stata rimessa in decisione ex art. 350-bis c.p.c. all'udienza del 6 novembre 2025.
*
§.
3. I motivi di appello Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui afferma che non avrebbe fornito la prova del presupposto per attivare la copertura Pt_1 assicurativa, ossia della propria qualità di produttore dei prodotti viziati. L'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe fondato le proprie conclusioni sulla tesi propugnata dall'assicurazione secondo cui il rapporto tra e integrerebbe gli estremi del “rapporto di co-produzione degli Pt_1 CP_4 alternatori, con direzione tecnica di e con stampo di proprietà di quest'ultima”; tesi CP_4 che, tuttavia, sarebbe priva di fondamento poiché la documentazione agli atti (i.e. ordini di acquisto degli alternatori trasmessi da all'appellante, CP_4 docc. 38 e 47 evidenzierebbe chiaramente che tra le parti esisteva Pt_1 soltanto un contratto per la vendita degli alternatori “VISPA - CBN/150”, come dichiarato all'assicurazione con mail del 22 febbraio 2019 (doc. 28 Inoltre, l'assenza di qualsivoglia accordo di “co-produzione” o di “co-progettazione” risulterebbe dal fatto che le carcasse degli alternatori sarebbero state realizzate pagina 9 di 22 dall'appellante sulla base di un suo progetto, come evidenziato dalle comunicazioni inoltrate a nel 2013/2014 (docc. 49 e 50 CP_4 Parte_1
).
[...]
Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che l'attrice non avrebbe dimostrato di essere responsabile per i vizi e i danni cagionati a terzi, non potendosi dare rilievo alla “mera assunzione unilaterale di responsabilità all'interno dell'accordo transattivo”. L'appellante sostiene che il primo giudice, da un lato, avrebbe erroneamente rinvenuto nell'accordo transattivo una sorta di assunzione di responsabilità da parte di in contrasto con il chiaro tenore letterale del medesimo Pt_1 accordo, che escluderebbe una tale evenienza, dall'altro, non avrebbe considerato che dalle perizie tecniche prodotte in giudizio e fatte redigere da o dall'appellante (docc. 7, 8 e 36 risulterebbe che la CP_4 Parte_1 responsabilità degli incendi occorsi alle unità refrigeranti è imputabile unicamente agli alternatori forniti dalla venditrice Pt_1
Peraltro, le risultanze delle citate perizie non sarebbero mai state contestate da sicché la responsabilità di per i sinistri denunciati da Pt_1 CP_4 deve intendersi assodata anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ergo, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'appellante avrebbe fornito la prova circa la propria responsabilità con conseguente piena operatività della polizza assicurativa. Con il terzo motivo l'appellante ha ribadito in primis che la controversia in esame rientra nel novero dei rischi garantiti ai sensi della Sezione D.4) della Polizza, avente ad oggetto “Garanzia per le spese di ritiro dei prodotti effettuato dall'assicurato e/o da terzi”, e non nella diversa Sezione D.5) riguardante “Spese di smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso sostenute per evitare un danno a persone o cose” (che esclude la copertura assicurativa ove i prodotti siano montati su
“autoveicoli”). Ciò in quanto per prevenire ulteriori danni da incendio non si è proceduto a smontare e rimontare gli alternatori ubicati sulle unità refrigeranti dei rimorchi e semi-rimorchi ma è stata condotta una campagna di richiamo per riequipaggiare le porte dell'unità di refrigerazione (danneggiate dagli alternatori difettosi) con una lamina in alluminio. In ogni caso, a detta dell'appellante non sussisterebbero i presupposti per escludere l'applicazione della sezione D.5) della polizza poiché i generatori
“VISPA-CBN / 150” non sarebbero riconducibili al settore automotive dato che pagina 10 di 22 l'alternatore viene installato sull'unità refrigerante ed è destinato a funzionare indipendentemente dalla motrice del rimorchio e, anzi, entra in funzione quando il rimorchio non è in movimento. Pertanto, l'alternatore non sarebbe destinato a servire un autoveicolo ma solo l'unità refrigerante, che non è un autoveicolo. Con il medesimo motivo l'appellante ha poi censurato la sentenza nella parte in cui afferma che “L'accordo transattivo stipulato tra e le società tedesche, Parte_1 non è opponibile all'assicurazione né è idoneo a dimostrare l'effettiva entità dei danni subiti”. La sentenza sarebbe erronea in parte qua poiché, a sostegno della propria tesi, il primo giudice ha richiamato la decisione della Corte di Cassazione n. 21218/2022 che sarebbe inapplicabile in quanto vertente su una ipotesi di surrogazione dell'assicurazione nei diritti vantati dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile, mentre la fattispecie in esame concerne la richiesta di indennizzo formulata dall'assicurato ( nei confronti della assicurazione Pt_1
( per i danni causati a un terzo ( dallo stesso assicurato. CP_4
Pertanto, nel caso di specie: a) non sarebbe applicabile il principio sancito dalla Cassazione secondo cui grava sull'assicuratore l'onere di dimostrare l'esistenza e l'entità del danno senza poter fornire tale prova mediante l'esibizione dell'accordo transattivo concluso con il proprio assicurato;
b) l'accordo transattivo fa piena prova dell'an e del quantum del danno sofferto da da Pt_1 indennizzare ai sensi della polizza, poiché l'appellante non è tenuta a sostanziare il danno subito dal terzo ma solo a fornire la prova dell'importo corrisposto a in forza delle domande risarcitorie formulate da quest'ultima; c) la CP_4 prova del danno sofferto dall'appellante si rinviene nell'accordo transattivo che lo ha quantificato nell'importo di € 923.513,21 - riconosciuto a a CP_4 mezzo di compensazione con le fatture emesse per la fornitura dei prodotti da parte di - e di € 127.968,04 riconosciuto ai sensi dell'Allegato D della Pt_1 transazione a titolo di risarcimento e quale forma alternativa alla riparazione e sostituzione del prodotto difettoso. Inoltre, le singole voci costituenti il danno lamentato da con la relativa documentazione di supporto sarebbero CP_4 state messe a disposizione dell'assicurazione ben prima della stipula dell'accordo transattivo, come risulterebbe dai documenti nn. 17, 41 e 42 prodotti dall'appellante nel giudizio di primo grado;
d) oltre ai predetti importi devono essere riconosciute all'assicurato le spese legali, pari a € 65.155,18 (doc. 28
, sostenute nella fase stragiudiziale della vertenza con e le Pt_1 CP_4 spese sostenute dall'appellante per partecipare agli incontri con e per CP_4
pagina 11 di 22 negoziare l'accordo transattivo (€ 38.000,00, doc. 46 . Tali spese Pt_1 sarebbero dovute ai sensi dell'art. 1 della Sezione D4 della polizza, oltre che ai sensi dell'art. 1914 c.c., non potendosi applicare la clausola di cui all'art. 15.b) della polizza, che esclude il rimborso delle spese per legali e tecnici che non siano state previamente autorizzate dall'assicurazione, poiché nel caso di specie on ha assunto la gestione in proprio della vertenza. Infine, l'appellante insiste per il riconoscimento della rivalutazione monetaria sull'indennizzo dovuto da degli interessi moratori sulle somme rivalutate. Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che
“non possa muoversi all'assicurazione un rimprovero di negligenza”. L'appellante evidenzia che, ad onta di quanto sostenuto dal primo giudice, la copiosa documentazione prodotta in giudizio attesterebbe inequivocabilmente che sempre stata tempestivamente informata in merito alle circostanze rilevanti ai fini della definizione del sinistro, come risulterebbe dai docc. 12,13,14,17,18,35,38 e 39 inoltrati all'assicurazione, e di essere stata costretta ad assumere in proprio la gestione delle trattative con a fronte CP_4 dell'inerzia di che, comunque, è sempre stata resa edotta in merito alla evoluzione delle citate trattative (docc. 17, 41 e 42 e dell'accordo Pt_1 raggiunto tra le parti, la cui bozza era stata inoltrata a n data 19/03/2021 per acquisire il suo parere che, tuttavia, non è mai stato fornito. Per contro, le circostanze valorizzate dal Tribunale per escludere il comportamento negligente di (i.e. nomina di un perito e nomina di un legale tedesco per supportare nella definizione stragiudiziale del Pt_1 sinistro) sarebbero irrilevanti poiché il perito nominato dall'assicurazione si era sottratto all'impegno assunto di presenziare a un incontro con e il CP_4 comportamento complessivamente tenuto da tale consulente si era sostanziato nella continua richiesta di integrazioni documentali ultronee e ingiustificate, mentre il legale tedesco nominato da i era limitato a richiedere documenti relativi ai rapporti commerciali esistenti tra e senza mai Pt_1 CP_4 partecipare alle interlocuzioni con CP_4
Per tali motivi chiede che venga accertata la violazione degli obblighi di Pt_1 cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. da parte di on conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da sé stessa subito nella vicenda per cui è causa.
* pagina 12 di 22 §.
4. L'opinione della Corte 4.1 Preliminarmente si evidenzia che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata. Come già evidenziato dalla Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019), la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, essendo sufficiente a tal fine una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. L'atto di appello si conforma pienamente ai predetti canoni dato che il relativo svolgimento consente di individuare puntualmente i capi della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Del pari infondata è l'eccezione, sempre sollevata dalla appellata, di irritualità e/o inammissibilità della sentenza prodotta da con la comparsa Pt_1 conclusionale di primo grado per violazione del regime delle preclusioni processuali sancito dall'art. 183, co. 6, c.p.c. Al riguardo si osserva che all'udienza del 4 ottobre 2022 il primo giudice aveva assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. rispettivamente al 30/11/2022, 30/12/2022 e 19/01/2023. La sentenza tardivamente prodotta dall'appellante reca la data del 21 giugno 2023. Ne consegue che tale documento non avrebbe potuto essere depositato entro il termine ultimo accordato alle parti per le produzioni documentali, in quanto non ancora esistente a tale data, sicché, la relativa produzione unitamente alla comparsa conclusionale di pienamente ammissibile. Pt_1
Ciò detto, si evidenzia che la produzione di una sentenza è sempre ammissibile quale precedente giurisprudenziale al fine di sostenere le proprie argomentazioni giuridiche;
in ogni caso, il documento in contestazione è del tutto irrilevante ai fini della presente controversia -come implicitamente ritenuto dal Tribunale- poiché ha ad oggetto una fattispecie (i.e. indennizzo assicurativo derivante dalla fornitura ad una società statunitense di alternatori mod. Meccalte 180KVA da installare in generatori elettrici utilizzati in aeroporto per alimentare un aereo o pagina 13 di 22 un elicottero quando staziona a terra con i motori spenti) diversa da quella in esame e nella quale, per quanto è dato comprendere dalla lettura della sentenza, ha sollevato eccezioni diverse da quelle fatte valere nel presente contenzioso. È quindi, del tutto infondata la tesi dell'appellante per cui avrebbe valore di giudicato tra le parti, non essendo stata impugnata. 4.2 Venendo ora al merito della vicenda, ritiene la Corte che, seppure siano da condividere alcune delle censure sollevate da l'appello non può essere Pt_1 accolto per le seguenti ragioni. Come evidenziato dall'appellante con il primo motivo, la sentenza è errata nella parte in cui sostiene che “in assenza dei contratti stipulati tra le parti (ovvero tra e non è possibile stabilire con certezza chi fosse l'effettivo produttore Pt_1 CP_4 degli alternatori 150/4" e, di conseguenza, di chi sia la responsabilità per i Parte_2 vizi e i danni cagionati a terzi”. Ciò in quanto dalla documentazione agli atti (cfr. docc. 38 e 47 risulta Pt_1 pacificamente che il produttore degli alternatori in questione è la Pt_1 quale ha provveduto a progettare e realizzare un alternatore ad hoc per soddisfare le esigenze di sostenendone i relativi costi di progettazione e CP_4 sviluppo. Da tali documenti risulta, infatti, che, dopo la realizzazione del prototipo e dei successivi aggiustamenti, e hanno negoziato il costo degli Pt_1 CP_4 alternatori. In particolare, dal verbale dell'incontro tenutosi in data 26/11/2014 emerge che: a) ha precisato di essere l'unica proprietaria dei disegni Pt_1 relativi all'alternatore, non esistendo alcun contratto relativo alla proprietà intellettuale del prodotto e non avendo contribuito ai costi di ricerca e CP_4 sviluppo, ferma restando la sua disponibilità a negoziare con CP_4
l'acquisto dei disegni ove quest'ultima avesse deciso di affidare la realizzazione degli alternatori ad altra azienda di assemblaggio;
b) ha accettato in CP_4 linea di principio di emettere un ordine di 6700 unità (da scaglionare tra il 2015 e il 2018) nel caso in cui il prezzo comunicato fosse stato rispettato, evidenziando di aver ricevuto un'offerta da un fornitore tedesco recante il costo di € 1.100,00 per ogni unità di prodotto;
c) il dott. di ha fatto presente che Per_1 Pt_1 una riduzione del prezzo degli alternatori era fattibile, a condizione che si assumesse un impegno all'acquisto degli stessi a lungo termine (che CP_4 avrebbe consentito di automatizzare una parte del processo di assemblaggio degli alternatori e di ammortizzare il costo dei beni), sicché avrebbe Pt_1
pagina 14 di 22 proposto una revisione del prezzo basata sul predetto presupposto e tale proposta avrebbe incluso anche clausole di risoluzione e/o indennizzi in caso di riduzione del volume della fornitura. A seguito dell'accordo sul prezzo degli alternatori Cargobull ha, quindi, provveduto ad effettuare periodicamente gli ordini di acquisto (docc. 38 e 47 M.E.C.C.) per un volume conforme a quello concordato. Non vi è dubbio, pertanto, che il produttore, ossia il fabbricante degli alternatori, sia esclusivamente a nulla rilevando la circostanza che i Pt_1 beni venduti a siano stati realizzati con uno stampo di proprietà di CP_4 quest'ultima, né il fatto che l'acquirente abbia partecipato attivamente allo sviluppo dei generatori. Sotto il primo profilo si evidenzia che, come risulta dalla mail inoltrata a a in data 15/11/2018 (doc. 18 lo stampo degli alternatori è CP_6 stato realizzato sulla base di un progetto predisposto da che, Pt_1 oltretutto, ha utilizzato per anni tale stampo senza mai sollevare obiezioni in merito alla relativa idoneità/adeguatezza. Quanto al secondo profilo si osserva che l'ingerenza di nella fase di CP_4 sviluppo degli alternatori è del tutto naturale ove si consideri che tale bene è un componente dell'unità di refrigerazione dei rimorchi e semirimorchi prodotti da e che, pertanto, a era stato chiesto non già di fornire un CP_4 Pt_1 prodotto standard, bensì un alternatore personalizzato che si adattasse alle unità di refrigerazione prodotte dall'acquirente. In definitiva, gli ordini di acquisto degli alternatori dimostrano che tra l'appellante e esisteva un mero contratto per la vendita degli stessi e CP_4 allo stesso tempo attestano l'inesistenza di un accordo per la “co-produzione” degli alternatori “VISPA-CBN/150”, sicché non era tenuta a fornire Pt_1 alcuna ulteriore prova in merito alla propria qualifica di produttore dei beni in questione. Del pari erronea è la sentenza gravata nella parte in cui afferma che l'appellante non avrebbe dimostrato la propria responsabilità per i danni cagionati a non potendosi considerare assolto tale onere mediante la mera CP_4 assunzione unilaterale di responsabilità all'interno dell'accordo transattivo (secondo motivo). Vero è che la responsabilità di nella causazione degli incendi occorsi ai Pt_1 rimorchi prodotti Caegobull risulta per tabulas dalle perizie redatte dai tecnici pagina 15 di 22 incaricati da (docc. 7 e 36 ), di cui il primo giudice non ha CP_4 Pt_1 tenuto conto del tutto immotivatamente, e dalla relazione redatta dal tecnico di il quale, dopo aver dato atto che “il proff. Steinhart ordinario di macchine Pt_1 elettriche (consulente ha dimostrato con prove sperimentali che l'alternatore in caso CP_4 di corto circuito parziale su alcune spire, pur erogando tensione regolare , risulta soggetto ad un campo magnetico sbilanciato e provoca vibrazioni elevate tali da sollecitare la tenuta meccanica della cassa statore in alluminio con conseguente sfregamento a temperature elevatissime tali da causare scintille/incendio finale”, ha ammesso che: “l'alternatore in talune condizioni di guasto, molto rare ma possibili, potrebbe presentare dei limiti dal punto di vista della tenuta alle sollecitazioni meccaniche e presentare uno sfregamento tra rotore e statore tale da provocare fuoriuscita di scintille incandescenti e permettere l'incendio esterno” (doc. 8
. Pt_1
A ciò aggiungasi che: a) la relazione del Dott. e la perizia di DM sono Per_2 state inoltrate a ella fase stragiudiziale della vertenza (cfr. doc. 9 Pt_1
e doc. 48 e la compagnia assicurativa non ha mai contestato le risultanze di tali documenti, né ha mai proposto l'esecuzione di una verifica in contraddittorio sulle cause dei sinistri denunciati da b) nel corso del CP_4 giudizio di primo grado on ha contestato le relazioni del Prof. e Per_3 del Dott. (doc. 7 e 8 e, con esclusivo riferimento alla perizia Per_2 Pt_1 redatta da DM (doc. 36 , si è limitata ad affermare del tutto Pt_1 genericamente che da tale relazione “si può desumere che non è stata mai rilevata un'univoca ipotetica causa degli incendi e delle relative propagazioni” (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, HDI, pag. 5). In realtà, la perizia redatta da DM ha accertato che la causa della combustione del generatore dell'unità di refrigerazione poteva essere ricondotta tanto al composto di fusione (butadiene) presente sulle trecce degli avvolgimenti dell'alternatore, quanto alle polveri magnetiche/metalliche, in quanto materiali infiammabili. In ogni caso, tutte le relazioni prodotte dall'appellante riconducono l'eziologia degli incendi occorsi alle unità refrigeranti prodotte da all'alternatore CP_4 fornito da e tali risultanze non sono state smentite e/o contestate in Pt_1 alcun modo da Ne consegue che, come rilevato da la sua responsabilità nella Pt_1 causazione dei sinistri denunciati all'assicurazione deve considerarsi pacifica anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c. pagina 16 di 22 Tuttavia, il fatto che ia il produttore degli alternatori e che deve essere Pt_1 considerata responsabile dei danni arrecati a per la fornitura di CP_4 alternatori difettosi è del tutto irrilevante nel caso di specie poiché l'appellante, come correttamente rilevato dal primo giudice, non ha diritto all'indennizzo non avendo sufficientemente dimostrato “l'ammontare dei danni”, ossia i danni indennizzabili a termini della polizza assicurativa stipulata con L'accordo transattivo prodotto non è, infatti, di per sè idoneo -come invece pretende l'appellante- a dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito. Ed è anche pacifico che l'appellante ha volutamente escluso dalle trattative, intrattenendo rapporti con in totale autonomia, come provato CP_4 documentalmente dalla corrispondenza intercorsa fra e Parte_1 CP_4 prodotta dalla stessa appellante.
Non sono, pertanto, fondati il terzo e quarto motivo di appello. In particolare, si rileva che nel caso in esame si concorda con l'appellante per cui trovano applicazione le previsioni contenute nella Sezione D.4) della polizza assicurativa, recante “Garanzia per spese di ritiro dei prodotti effettuato dall'assicurato e/o da terzi”, ed il rimedio posto in essere da per prevenire ulteriori danni CP_4 da incendio è consistito in una campagna di richiamo dei rimorchi per riequipaggiare le porte dell'unità di refrigerazione con una lamina in alluminio. L'art. 1 della Sezione D.4) stabilisce che:
“
1.1. La Società garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o da terzi per ritirare dal mercato, dopo la loro consegna a terzi, i prodotti descritti in polizza o i prodotti finiti di terzi di cui i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte quali componenti o ingredienti, dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile al , si sia verificata una Parte_3 delle seguenti circostanze: a) quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
b) per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini di polizza;
c) su ordine dell'Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone. Sono comprese in garanzia unicamente le operazioni di ritiro che derivino da difetto del prodotto di cui sia responsabile e/o Parte_3 persona di cui lo stesso debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.
1.2. Sono assicurate le seguenti spese:
1.2.1. le spese di informazione al pubblico sulla necessità di ritirare il prodotto;
pagina 17 di 22
1.2.2 le spese del trasporto del prodotto dall'utilizzatore all'Assicurato o a persone dallo stesso incaricate, quali commercianti, grossisti, officine, laboratori, presso cui accertare il difetto del prodotto, distruggere o cambiare il prodotto;
1.2.3 le spese del trasporto per la restituzione del prodotto riparato o sostituito;
1.2.4 quando non superino i costi del richiamo del prodotto, le spese di viaggio di dipendenti o terzi incaricati dall' per recarsi presso il terzo per la verifica del Parte_3 difetto, la distruzione o la sostituzione del prodotto;
1.2.5 i costi di distruzione del prodotto, in quanto questo non sia recuperabile con spese inferiori al costo di distruzione;
1.2.6 i costi di analisi del prodotto, quando si tratti con ragionevole probabilità di un difetto relativo a un'intera serie o lotto di produzione, purché l'analisi avvenga presso l'utilizzatore e presso il luogo ad esso più vicino e sia eseguita dal o da un terzo da lui incaricato; Parte_3
1.2.7 gli stipendi e i salari in più pagati per ore di lavoro straordinario al personale dell' incaricato dell'attività di cui sopra. Parte_3
Le norme che seguono questo articolo concorrono a definire l'oggetto dell'assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato”. Il successivo art.
2.1 precisa, inoltre, che “Non sono assicurati costi diversi da quelli indicati al punto 1.2 e in particolare non sono assicurati il controvalore del prodotto da ritirare e i danni da interruzione di attività conseguenti alle operazioni di ritiro”. Quindi, la polizza assicurativa copre esclusivamente le spese indicate nell'art. 1.2, che devono essere debitamente documentate. Nel caso che ci occupa nessuna di tali spese è stata documentata da parte di che si è limitata a reclamare a titolo di indennizzo l'importo che in via Pt_1 transattiva ha riconosciuto a e a per i danni da CP_4 Controparte_5 incendio degli alternatori difettosi. Sta di fatto che il danno risarcito alle predette società non ha nulla a che vedere con le spese indennizzabili in base alla polizza assicurativa. Infatti, dall'accordo transattivo risulta che: a) ha avanzato una richiesta risarcitoria nei confronti di CP_4 CP_7
e di € 1.649.935,04 (oltre IVA se applicabile) in
[...] Controparte_8 relazione ai danni da incendio ai generatori prodotti da e Controparte_7 consegnati a nel periodo dal 2013 al 2019 e per prevenire ulteriori CP_4 danni da incendio ha condotto a partire del gennaio 2019 una CP_4
pagina 18 di 22 campagna di richiamo per riequipaggiare le porte dell'unità di refrigerazione con una lamina in alluminio;
b) non ha pagato i vecchi generatori di consegnati CP_4 Controparte_7 nel 2018/2019, di importo complessivo pari a € 923.513, 21, e ha compensato tale importo con il credito da sé stessa vantato in ragione dall'azione di richiamo posta in essere;
c) al fine di conciliare la vertenza le parti hanno, quindi, concordato di compensare i reciproci debiti e crediti fino alla concorrenza di € 923.513, 21 e in aggiunta e ha corrisposto a l'ulteriore importo di € Pt_1 CP_4
127.968,04 a titolo di risarcimento per la vendita degli alternatori difettosi (tale risarcimento era stato provvisoriamente stimato in sede transattiva nell'importo di € 111.924,48), che sono rimasti di proprietà di Parte_4
Va da sé che, come affermato dal primo giudice, la transazione in questione, a prescindere dall'applicabilità o meno dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21218/2022, non è opponibile a ciò non solo perché l'assicurazione è rimasta totalmente estranea alla relativa negoziazione ma soprattutto perché tale atto non è idoneo a dimostrare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili ai sensi della polizza de qua. La condotta e le scelte tenute dall'appellante di non inviare la documentazione richiesta dall'Assicurazione al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei danni reclamati da e la legittimità delle somme richieste, come giustamente CP_4 sottolineato dalla difesa dell'appellata, costituisce una violazione degli obblighi contrattuali di assistenza e di collaborazione nell'accertamento del danno, così come previsti dall'art. 1914 c.c. La produzione di un mero elenco di costi, presentato a sua volta dalla reclamante privo di giustificativi concreti CP_4
e di dettagli sui criteri utilizzati per la loro quantificazione, ha impedito ad qualsiasi verifica della reale esistenza dei danni lamentati e la legittimità delle somme richieste. Non si deve, infatti, dimenticare che gli episodi di incendio sono stati solamente cinque, e che le richieste di risarcimento iniziali di ammontavano a circa €750.000,00 proprio in relazione ai costi CP_4 previsti per l'inserimento della lamina in alluminio e, quindi, l'accordo transattivo prodotto non può di certo provare la reale entità del danno. Del pari non sono indennizzabili sia le spese (di € 38.000,00) asseritamente sostenute da per la partecipazione del Direttore Generale e del Pt_1
Direttore Tecnico agli incontri presso poiché, non documentate dato CP_4
pagina 19 di 22 che il documento n. 46 citato nell'atto di appello concerne le fatture emesse a dallo studio legale italiano che l'ha assistita nel corso della vertenza Pt_1 con sia le spese legali (di € 65.155,18) per i compensi corrisposti ai CP_4 propri legali. A quest'ultimo riguardo non si può che ribadire quanto già rilevato dal primo giudice, ovvero che nel caso in esame si applica l'art. 15, lett. b), della polizza assicurativa in base al quale l'assicurazione non riconosce le “spese incontrate dall' per legali o tecnici che non siano da essa designati”. Parte_3
La tesi dell'appellante, secondo cui tale previsione non potrebbe essere invocata poiché, contrariamente a quanto stabilito nel citato articolo, l'assicurazione non avrebbe assunto la gestione del sinistro in sede giudiziale e/o stragiudiziale, con ciò costringendo a gestire in autonomia le trattative per la definizione Pt_1 bonaria della vertenza con è priva di fondamento. CP_4
Dalla documentazione agli atti risulta, invece, che ha volontariamente Pt_1 condotto in via autonoma le trattative con per la definizione bonaria CP_4 della controversia, senza coinvolgere e senza informarla in merito all'andamento delle trattive. Infatti:
1. con nota del 22/05/2019 il broker assicurativo Tower, nella persona del dott.
, che ha gestito i rapporti tra e e tutto il flusso di CP_6 Pt_1 informazioni tra le due società, in merito al sinistro M.E.C.C./Cargobull comunicava a che: “E' in corso un negoziato commerciale che potrebbe ragionevolmente portare ad una chiusura del sinistro senza seguito o con modesta esposizione risarcitoria. Sugli sviluppi il cliente si è impegnato a tenerci informati. ribadisce Parte_1 comunque di avere elementi forti nel ritenere che non via sia loro responsabilità, sembra che
abbia compreso che non è di loro convenienza mantenere una posizione oltranzista che diverrebbe per loro pericolosa in un ipotetico giudizio al quale è pronto a ricorrere. Parte_1
Su richiesta del presidente di ci viene richiesto di mantenere in sospeso la pratica Parte_1 assicurativa in attesa di conoscere gli esiti della negoziazione” (doc. 34 2. con successiva mail inoltrata in data 18 novembre 2019 il dott. CP_6 aggiornava l'assicurazione quanto all'andamento delle trattive tra e Pt_1 ribadendo che: “come già a vostra conoscenza, il cliente sta definendo con CP_4 una soluzione commerciale. Il sinistro molto probabilmente si limiterà alle spese legali, di cui in allegato fornisco una parziale parcella, ed ai costi di analisi, verifiche tecniche e trasferte stimabili in circa € 80.000,00 […]”, a tale mail faceva seguito la risposta della pagina 20 di 22 Dott.ssa di a quale faceva presente che: “Per quanto riguarda la Tes_1 questione legata alle spese legali ti segnalo che questi costi per patto di polizza non rientrano in copertura poiché “La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall per legali Parte_3
o tecnici che non siano da essa designati”. Ne deriva pertanto che le sole spese che verrano pagate saranno quelle relative ai fiduciari che la nostra Compagnia ha incaricato direttamente” (doc. 35 3. successivamente il dott. non ha più comunicato alcunché a ino CP_6 alla data del 12 febbraio 2021 allorquando, a seguito della richiesta della dott.ssa di avere conferma del fatto che il sinistro poteva considerarsi chiuso, il Tes_1 dott. rispondeva in pari data comunicando quanto segue: “Buongiorno CP_6
, il cliente mi farà avere nelle prossime settimane documentazione e conteggi dei danni Per_4 forniti da e loro lettera di accordo per la chiusura della vertenza”. Di fatto, il CP_4 dott. : in data 23 febbraio 2021 trasmetteva a “l'email ricevuta CP_6 dall'Assicurata ove sono riportati i conteggi dei danni che chiede quale rimborso”; in data 24 febbraio 2021 trasmetteva a la traduzione delle due lettere inviate da
con il dettaglio di tutti i costi ed i danni patiti dalla stessa ed attribuiti all'Assicurata”, chiedendo all'assicurazione di esprimere la propria “posizione in merito ad un indennizzo”, e in data 19 marzo 2021 inoltrava all'assicurazione una ulteriore mail del seguente tenore: “Buongiorno , facciamo seguito alla corrispondenza intercorsa Per_4 relativa al sinistro in oggetto per informare che l'Assicurata firmerà nei prossimi giorni l'accordo transattivo allegato con e Controparte_4 Controparte_5
'Assicurata ci ha inoltre informati che i propri legali vi invieranno nei prossimi giorni
[...] una diffida formale. Restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro in merito alla posizione che vorrete assumere e porgiamo cordiali saluti” (doc. 18 . Parte_1
Da quanto sopra discende de plano che la scelta di di condurre le Pt_1 trattative con tramite propri legali non è affatto dipesa dal CP_4 comportamento negligente di bensì, da una decisione della stessa appellante, che ha addirittura chiesto di “mantenere in sospeso la pratica assicurativa in attesa di conoscere gli esiti della negoziazione”. Non sussistono, pertanto, i presupposti per l'indennizzo delle spese legali nemmeno ai sensi dell'art. 1914 c.c. ove si consideri che la decisione di non coinvolgere elle trattative non è certo dipesa “dall'obbligo di salvataggio” che grava sull'assicurato ma solo da una valutazione di convenienza della stessa appellante che nulla ha a che vedere con gli interessi dell'assicurazione atteso che, in definitiva, la stipula dell'accordo transattivo ha giovato solo a Pt_1
pagina 21 di 22 che, a fronte del riconoscimento quasi integrale dei costi stimati da CP_4 per la campagna di richiamo delle unità refrigeranti, si è garantita la prosecuzione del rapporto contrattuale con le società tedesche (cfr. paragrafo II dell'accordo transattivo) pretendendo, oltretutto, di ribaltare su costi della transazione, ancorché estranei al perimetro dei danni indennizzabili. Infine, la domanda svolta dall'appellata per il risarcimento dei danni risentiti a causa della violazione dei doveri professionali da parte di risulta, prima ancora che infondata, assolutamente inammissibile in quanto formulata per la prima volta con l'atto di appello in violazione del divieto di ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l'appello, non può che essere rigettato.
* Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore della causa e al mancato espletamento della fase istruttoria/di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da contro per la riforma Parte_1 CP_1 della sentenza del Tribunale di Milano n. 1167/2025, pubblicata l'11 febbraio 2025, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, che si liquidano nell'importo di € 24.064,00 per compensi, CP_1 oltre spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
La Presidente est. Maria Teresa Brena
pagina 22 di 22