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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/06/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente Relatore
Maria Speranza Ferrara Consigliere
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1430/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2025, con termini ex art. 190 cpc, vertente tra
(P.IVA ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Giulio Mastrobattista, (C.F.: ), C.F._1
APPELLANTE
e
(c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Carroccia (C.F.: , – CodiceFiscale_3
APPELLATO
OGGETTO: servitù di passaggio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia ha per oggetto “l'actio negatoria servitutis”, proposta da
[...]
, e quella in riconvenzionale, “confessoria servitutis”, della società CP_1 Pt_1
relative al medesimo passaggio carrabile che si diparte dalla strada pubblica, via
Vignolo in Lenola, e attraverso il fondo di proprietà del censito al foglio CP_1
23 part. 68, conduce alla particella 60 del medesimo foglio 23, di proprietà della società
Pt_1
Il tribunale di Latina, con la sentenza n. 197/2020, ha accertato l'inesistenza della servitù di passaggio e, rigettata ogni altra domanda, ha condannato la società Pt_1
al pagamento delle spese processuali.
La società impugna la decisione.
Occorre premettere che il trasferimento del diritto controverso, a titolo particolare, per atto tra vivi, nel corso del processo, non comporta l'estromissione dell'alienante, nella fattispecie, la società perché, ai sensi dell'art. 111 cpc, il processo Pt_1
prosegue tra le parti originarie ed il successore, a titolo particolare, può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può esserne estromesso.
Quanto al merito, l'appello presenta profili di inammissibilità.
L'appellante denuncia una contraddittorietà nella motivazione della sentenza, nella parte in cui si espone semplicemente la contrapposizione delle domande, rispettivamente proposte dalle parti, l'actio negatoria servitutis', in citazione, e la
'confessoria servitutis', in riconvenzionale;
confonde l'actio 'negatoria servitutis' con l'azione di rivendica, al fine di aggravare l'onere della prova;
contesta che fosse pacifico il titolo di proprietà in capo al quando dagli atti non emerge alcuna CP_1
controversia sul titolo;
ripropone genericamente l'interdetto possessorio, per sostenere l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale del diritto di servitù di passaggio, nonostante il tribunale abbia dato rilievo al breve periodo del possesso, anni 2008-2013. accertato in quel giudizio. Ancora, più genericamente richiama l'atto di compravendita, per notaio del 2 luglio 2008, mentre il tribunale ha categoricamente Persona_1
escluso che, in esso, vi fosse alcun accenno ad una servitù di passaggio (“Deve aggiungersi che nessuna menzione viene fatta, nell'atto di acquisto a rogito notaio del 2.7.2008, rep. 36048, racc. 6713, del passaggio attraverso la strada Persona_1
per cui è causa, che viene esclusivamente indicata tra i confini.”)
Con l'ultima censura, che riguarda il rigetto della domanda di intervenuto acquisto per usucapione ventennale, non contesta specificamente la prova per testi così come riportata nella sentenza impugnata, ma ripropone un passo dell'ordinanza interdittale, ove il giudice deduce, in mancanza di ostacoli prima del 2012, un uso promiscuo dello stradino: in sostanza ripropone una parte del ragionamento, esposto in quell'ordinanza, per sostenere l'esercizio di fatto ventennale della servitù di passaggio, peraltro, mai accertato in quella sede, a fronte di un quadro istruttorio assolutamente carente e del particolare rigore, richiesto al giudice, nell'apprezzamento, anche sul piano probatorio, della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà ( Cass.
n. 20539/2017; n. 3487/2019).
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese anche del presente grado, da liquidare tenendo conto della semplice trattazione della controversia in appello, nonché l'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, come modificato, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello, proposto dalla società
avverso la sentenza n. 197/2020, del Tribunale Ordinario di Latina, con la Pt_1
condanna al pagamento delle spese del grado, in favore del che si liquidano CP_1
in complessivi € 5000,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
dichiara la società appellante, tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2012. Così deciso in Roma il giorno 18.6.2025
Il Presidente relatore