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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANIO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10825/2023 promosso con ricorso depositato in data 27 luglio 2023
da
Parte_1
nato il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Stato di
Sao Paulo, Brasile, Parte_2
nato il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile, minore rappresentato dal padre esercente la potestà genitoriale, sopra identificato, con il quale risiede, Parte_1
Controparte_1
nata il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...],
Sao Paulo, Stato di Sao Paulo, Brasile,
, nata il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Parte_3
Brasile, minore rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale, Controparte_1 sopra identificata, con la quale risiede,
, nata il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile, Controparte_2 minore rappresentata dalla madre esercente la potestà genitoriale, sopra Controparte_1 identificata, con la quale risiede,
Parte_4
nata il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile, minore rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale, sopra identificata, con la quale risiede, Controparte_1
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Ascone e Larissa Mulato del Foro di Milano
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe, hanno adito questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere discendente, in linea retta, del cittadino italiano nato a [...] il [...], emigrato in Brasile ove rimaneva Persona_1 fino al decesso.
I ricorrenti deducevano:
- che ha contratto matrimonio con il 27 agosto 1921, in Persona_1 Controparte_4 Per_ Brasile ove a Jaù, Stato di Sao Paulo, Brasile, è nata la figlia
- che ha sposato , e successivamente, dall'unione naturale con Parte_5 Persona_3
il 25 settembre 1957, a Sao Paulo, Stato di Sao Paulo, Brasile, è nata la figlia Persona_4 Per_5
;
[...]
- che ha sposato (cfr. doc. 6) e dal loro matrimonio Persona_5 Persona_6 sono nati:
(i) il ricorrente il 20 aprile 1979 a Sao Paulo, il quale ha sposato Parte_1 [...]
e dal loro matrimonio è nato Persona_7 Parte_2 nell'interesse del quale il padre ha formulato in questo giudizio la domanda di accertamento della cittadinanza;
(ii) la ricorrrente il 9 maggio 1981 a Sao Paulo, Stato di Sao Paulo, Brasile;
Controparte_1 quest'ultima ha sposato e dal loro matrimonio sono nate: a) Parte_6 [...]
, il 26 giugno 2009 a Sao Paulo;
b) Parte_3 Controparte_2
, il 2 novembre 2012 a Sao Paulo;
c) il 28 luglio 2022 a
[...] Parte_7
Sao Paulo.
Precisando che è deceduto in Brasile senza mai avere acquistato la cittadinanza dello Stato Persona_1 estero di emigrazione e senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana, i ricorrenti evidenziavano che Per_ il medesimo aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti;
precisavano, inoltre, di avere inviato in corso di causa la richiesta di appuntamento presso il consolato di San Paolo, competente in base alle residenze, al fine di iniziare il procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, ma di non avere ottenuto alcun riscontro, a causa dello stato di impasse in cui versano i Consolati italiani, con conseguente incertezza in ordine alla definizione della domanda, circostanza che li ha indotti a ricorrere avanti all'autorità giudiziaria.
Il , regolarmente citato in giudizio non si è costituito e va dichiarato contumace. Controparte_3
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che non ha concluso per l'udienza.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Preliminarmente, con riferimento alla competenza del Tribunale di Venezia, si osserva che la Legge Delega
n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie, sulla base della citata normativa deve, quindi, confermarsi la competenza di questo Tribunale, atteso che nella sua circoscrizione si trova il comune di nascita dell'avo, nato in [...].
Sotto il profilo normativo si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla
Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n. 74/2025 di conversione del D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò premesso si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita e dalla lontananza nel tempo del passaggio generazionale, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”; detto principio veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio allora vigente dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge
555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla
Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che il ricorrente ha prodotto come doc. 1 il certificato di battesimo di che può sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai Persona_1 registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile
“comunale” divenuta obbligatoria nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato nel 1865. Deve darsi, quindi, conto che l'avo nel caso di specie è nato prima della unificazione del Regno
D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i
“regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del
Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno Persona_1
d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, peraltro già corretti, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti dell'avo del ricorrente, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della Persona_1 sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 16 versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita Per_ della figlia l'avo era in possesso della cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis alla predetta figlia e questa, a sua volta, alla figlia , che l'ha trasmessa ai propri figli oggi ricorrenti, Per_5 anche se detti discendenti hanno contemporaneamente acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria di essere nati in un paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_3 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, qualora l'avo fosse presente in territorio brasiliano dal 1889, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e
2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto a richiedere il Controparte_3 riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova che la situazione in cui versa il Consolato di San Paolo, che prevede un tempo di attesa di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio. Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste depositate nei competenti consolati non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del
. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, come indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 24 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANIO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10825/2023 promosso con ricorso depositato in data 27 luglio 2023
da
Parte_1
nato il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...], Sao Paulo, Stato di
Sao Paulo, Brasile, Parte_2
nato il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile, minore rappresentato dal padre esercente la potestà genitoriale, sopra identificato, con il quale risiede, Parte_1
Controparte_1
nata il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile e residente in [...],
Sao Paulo, Stato di Sao Paulo, Brasile,
, nata il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Parte_3
Brasile, minore rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale, Controparte_1 sopra identificata, con la quale risiede,
, nata il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile, Controparte_2 minore rappresentata dalla madre esercente la potestà genitoriale, sopra Controparte_1 identificata, con la quale risiede,
Parte_4
nata il [...] a [...], Stato di Sao Paulo, Brasile, minore rappresentato dalla madre esercente la potestà genitoriale, sopra identificata, con la quale risiede, Controparte_1
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vincenzo Ascone e Larissa Mulato del Foro di Milano
ricorrenti
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti in epigrafe, hanno adito questo Tribunale al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, assumendo di essere discendente, in linea retta, del cittadino italiano nato a [...] il [...], emigrato in Brasile ove rimaneva Persona_1 fino al decesso.
I ricorrenti deducevano:
- che ha contratto matrimonio con il 27 agosto 1921, in Persona_1 Controparte_4 Per_ Brasile ove a Jaù, Stato di Sao Paulo, Brasile, è nata la figlia
- che ha sposato , e successivamente, dall'unione naturale con Parte_5 Persona_3
il 25 settembre 1957, a Sao Paulo, Stato di Sao Paulo, Brasile, è nata la figlia Persona_4 Per_5
;
[...]
- che ha sposato (cfr. doc. 6) e dal loro matrimonio Persona_5 Persona_6 sono nati:
(i) il ricorrente il 20 aprile 1979 a Sao Paulo, il quale ha sposato Parte_1 [...]
e dal loro matrimonio è nato Persona_7 Parte_2 nell'interesse del quale il padre ha formulato in questo giudizio la domanda di accertamento della cittadinanza;
(ii) la ricorrrente il 9 maggio 1981 a Sao Paulo, Stato di Sao Paulo, Brasile;
Controparte_1 quest'ultima ha sposato e dal loro matrimonio sono nate: a) Parte_6 [...]
, il 26 giugno 2009 a Sao Paulo;
b) Parte_3 Controparte_2
, il 2 novembre 2012 a Sao Paulo;
c) il 28 luglio 2022 a
[...] Parte_7
Sao Paulo.
Precisando che è deceduto in Brasile senza mai avere acquistato la cittadinanza dello Stato Persona_1 estero di emigrazione e senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana, i ricorrenti evidenziavano che Per_ il medesimo aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti;
precisavano, inoltre, di avere inviato in corso di causa la richiesta di appuntamento presso il consolato di San Paolo, competente in base alle residenze, al fine di iniziare il procedimento diretto ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, ma di non avere ottenuto alcun riscontro, a causa dello stato di impasse in cui versano i Consolati italiani, con conseguente incertezza in ordine alla definizione della domanda, circostanza che li ha indotti a ricorrere avanti all'autorità giudiziaria.
Il , regolarmente citato in giudizio non si è costituito e va dichiarato contumace. Controparte_3
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che non ha concluso per l'udienza.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso.
Preliminarmente, con riferimento alla competenza del Tribunale di Venezia, si osserva che la Legge Delega
n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie, sulla base della citata normativa deve, quindi, confermarsi la competenza di questo Tribunale, atteso che nella sua circoscrizione si trova il comune di nascita dell'avo, nato in [...].
Sotto il profilo normativo si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla
Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, che la predetta legge è stata recentemente modificata dalla legge n. 74/2025 di conversione del D.L. n. 36/2025, non applicabile al caso in esame atteso che il ricorso è stato depositato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. Ciò premesso si ricorda che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita e dalla lontananza nel tempo del passaggio generazionale, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”; detto principio veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio allora vigente dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, che la legge
555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n. 151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla
Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che il ricorrente ha prodotto come doc. 1 il certificato di battesimo di che può sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai Persona_1 registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile
“comunale” divenuta obbligatoria nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato nel 1865. Deve darsi, quindi, conto che l'avo nel caso di specie è nato prima della unificazione del Regno
D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i
“regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del
Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno Persona_1
d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso. Si osserva che non è di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico il fatto che vi siano delle differenze nei nomi e cognomi, peraltro già corretti, che devono ritenersi dovute ad errori di trascrizione causate dalla scarsa alfabetizzazione dei dichiaranti e dei riceventi nei tempi meno recenti e all'adattamento alla lingua portoghese;
non vi è, infatti, dubbio che si tratti dell'avo del ricorrente, attesa la corrispondenza dei nomi dei genitori e dei nonni.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della Persona_1 sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 16 versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita Per_ della figlia l'avo era in possesso della cittadinanza italiana, che ha trasmesso iure sanguinis alla predetta figlia e questa, a sua volta, alla figlia , che l'ha trasmessa ai propri figli oggi ricorrenti, Per_5 anche se detti discendenti hanno contemporaneamente acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria di essere nati in un paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_3 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda, inoltre, qualora l'avo fosse presente in territorio brasiliano dal 1889, che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e
2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto a richiedere il Controparte_3 riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova che la situazione in cui versa il Consolato di San Paolo, che prevede un tempo di attesa di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio. Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_3
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste depositate nei competenti consolati non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del
. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti, come indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia il 24 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini