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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1921/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2305/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, pubblicata in data 7/03/2022, notificata in data 30.03.2022, pendente
TRA
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
) e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di
[...]
appello, dall'avv. Alberto Barbieri (C.F. ); CodiceFiscale_5
APPELLANTI
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_6
dall'avv. Luigi Telese (C.F. ), giusta procura in CodiceFiscale_7
atti;
APPELLATA
NONCHÉ
, , e , in CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
qualità di eredi di;
Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni:
per gli appellanti: “1).- In via preliminare, previa la declaratoria di ammissibilità e fondatezza del presente atto di appello, si chiede sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Ischia n. 2305/2022, pubblicata il 07.03.2022 notificata in data 30.03.22, resa nel giudizio civile recante R.G. n.
95122/2009 e dell'esecuzione, qualora vi si dia inizio luogo nelle more della pendenza del giudizio di appello, riservandosi all'uopo di proporre autonomo ricorso;
2).- In accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di
Ischia n. 2305/2022, pubblicata il 07.03.2022, reiectis contrariis, accertare e dichiarare, per le causali esposte, l'inadempimento contrattuale del Geom. odierno appellato già convenuto Controparte_1
dell'indicato contratto di opera intellettuale e per l'effetto accertare e
pag. 2/38 dichiarare la sua responsabilità per negligenza ed omissione nello svolgimento dell'attività professionale;
3).- In accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Ischia n. 2305/2022, pubblicata il 07.03.2022, reiectis contrariis, accertare e dichiarare che la condotta del Geom.
ha causato agli istanti appellanti i danni come meglio Controparte_1
specificati nell'atto introduttivo e per l'effetto condannare l'odierno convenuto appellato al risarcimento dei danni in favore degli appellanti nella misura pari alla somma dovuta sborsare al Concessionario per
l'adempimento delle cartelle di pagamento notificate e per la cancellazione per iscritta ipoteca legale, oltre interessi legali dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo fino all'effettivo soddisfo;
per
l'effetto condannare il convenuto al risarcimento degli Controparte_1
ulteriori danni subiti dagli istanti in virtù della presente vicenda, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa con interessi e svalutazione monetaria fino al soddisfo;
4) - In accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Sezione
Distaccata di Ischia n. 2305/2022, pubblicata il 07.03.2022, reiectis contrariis, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i fatti come sopra in narrativa, la responsabilità diretta del sig. Persona_1
anche in concorso con il geom. nella causazione dei Controparte_1
danni subiti dagli eredi di come meglio indicati in Parte_5
premessa e per l'effetto condannare l'odierno convenuto in via diretta o in concorso con il geom. al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore degli istanti nella misura pari alla somma esborsata al
Concessionario per l'adempimento delle cartelle di pagamento notificate
pag. 3/38 e per la cancellazione per iscritta ipoteca legale, oltre interessi legali dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannare il convenuto anche in concorso come sopra richiesto al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli istanti in virtù della presente vicenda, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa con interessi e svalutazione monetaria fino al soddisfo;
5)- In accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, voglia la Corte di Appello di Napoli condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado, oltre IVA e
CPA, con attribuzione.”;
per l'appellato, “Si conclude affinché la Corte di Controparte_1
Appello dichiari inammissibile (anche per sua eccessiva prolissità) ed infondato l'appello per le ragioni ed i motivi innanzi indicati, in quanto destituito di alcun fondamento in fatto e diritto;
con la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte. Quindi affinché la Corte voglia disporre la conferma della condanna alle spese e competenze del Primo grado, con l'ulteriore condanna della Parte Appellante in solido alle spese e competenze del presente grado, da liqui-darsi (in continuità con quanto effettuato innanzi al Tribunale) alla luce del DM. n. 55/2014 e ss. modificazioni. Inoltre la Difesa dell'Appellato geom. (sia a CP_6
titolo personale che per il suo Assistito) formula specifica istanza per la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell' Atto di Appello.
Infine, il geom. fin da ora formula RISERVA di azione per CP_6
danni per le illazioni svolte in sede d' appello da Controparte in ordine
pag. 4/38 alla sua attività professionale, alle scelte ivi operate (che gli Appellanti dichiarano fatte per negligenza)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 3.3.2009, , in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, all'epoca minore, , nonché l'altro figlio maggiorenne, Parte_4
, convenivano, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_3
sezione distaccata di Ischia, il geometra esponendo Controparte_1
che: a seguito della morte, senza testamento, di Parte_5
avvenuta l'8.8.1992, essi istanti, rispettivamente moglie e figli del de cuius, con l'ausilio del rag. presentavano, in data Persona_2
6.3.1993, all'Ufficio del Registro di Ischia, la dichiarazione di successione che veniva assunta al n. 48 vol. 337; nel relativo modello
Mod.4 della dichiarazione di successione regolarmente sottoscritto nella prima facciata, a pag. 2 nel quadro relativo ai “documenti allegati alla dichiarazione di successione”, veniva erroneamente trascritta la richiesta di applicazione della legge 154/88; tuttavia, tale richiesta non veniva sottoscritta, né veniva sottoscritta la richiesta di attribuzione del classamento all'Ute di Napoli, senza la quale il beneficio non poteva essere accordato;
sulla scorta di questa presunta presentata richiesta di valutazione automatica ex L. 154/88, della rendita dei beni caduti in successione di , l'Ufficio del Registro d'Ischia, in data Parte_5
11.3.1996, notificava ad essi istanti un avviso di liquidazione dell'imposta scad. 2258/94 dell'importo di lire 16.750.000, così
pag. 5/38 letteralmente motivato “(…) per imposta di successione, ipotecaria, catastale e sulla denunzia di successione in morte di CP_7 Pt_5
+ 8/9/92 Den.48 vol. 337 in applicazione dei richiesti benefici
[...]
della legge 154/88 (….)”; , nell'immediatezza dei Parte_1
termini per ricorrere, si recava all' , per Controparte_8
chiedere chiarimenti sulla vicenda e veniva resa edotta, dall'impiegato
, che la richiesta di annullamento in sede di autotutela era Persona_1
insufficiente, occorrendo proporre ricorso alla CTP di Napoli per fare annullare l'avviso di liquidazione;
, inoltre, consigliava la Persona_1
di rivolgersi ad un professionista esperto in materia, che Parte_1
indicava nella persona del geometra di Casamicciola Controparte_1
Terme, che avrebbe potuto rappresentarla davanti al Giudice
Tributario; lo stesso impiegato si offriva anche di far da Persona_1
tramite con il detto geometra, per cui , osservando Parte_1
pedissequamente le indicazioni dell'impiegato dell'Ufficio, alcuni giorni dopo, senza nessun contatto diretto con il geom. , Controparte_1
neppure conosciuto, sottoscriveva, anche quale rappresentante dei figli minori, come concordato, nel bar di famiglia, unitamente al figlio maggiorenne , sempre e solo innanzi all'impiegato Parte_3
, in calce al ricorso già predisposto e pure firmato e Persona_1
timbrato, il mandato al geom. di rappresentarla e Controparte_1
difenderla, nella procedura avverso l'avviso di liquidazione in parola;
all'atto della sottoscrizione del mandato al geom. , non Controparte_1
autenticato in quel contesto, versava a Parte_1 Persona_1
la somma di un milione di lire, come richiesta dal geometra, venendo assicurata in tale contesto che ne avrebbe curato la Persona_1
pag. 6/38 trasmissione al nominato difensore e che non avrebbe pagato altro;
con ricorso, datato 18.5.1996, alla CTP di Napoli, a firma del geom.
, cui , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Parte_6
rappresentante dei figli minori, e avevano conferito Parte_3
rituale mandato a rappresentarli, assisterli e difenderli “nel presente procedimento e nell'eventuale giudizio di appello, eleggendo pure domicilio nel suo studio in Casamicciola Terme alla via Perrone 4”, essi istanti impugnavano l'indicato avviso di liquidazione, eccependo, in via principale, di non aver giammai richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge 154/88 per non aver sottoscritto e presentato all' la relativa richiesta, chiedendo alla CTP di voler ordinare all' CP_8
il deposito in originale di tale richiesta ex L. 154/88,
[...] CP_8
pur riservandosi di disconoscere ogni firma non di loro provenienza e/o ad essi riferibile;
il ricorso, veniva ritualmente depositato alla CTP di Napoli il 28.6.1996 ed assumeva il n. R.G. Ricorsi 3208/96; essi istanti per anni non avevano avuto più notizia né dell'esito del ricorso, né dello stato della procedura incardinata, non avendo ricevuto informazioni di sorta e/o altro tipo di comunicazione dal nominato loro difensore geom. , peraltro loro domiciliatario, né Controparte_1
dall'impiegato , né ricevevano alcuna notizia dell'avviso di Persona_1
trattazione del ricorso e/o altro, né tantomeno del relativo dispositivo di sentenza, né ritenevano doversi informare più di tanto, sempre
“tenendo mente” all'assicurazione dell'impiegato “che con Persona_1
il ricorso tutto sarebbe andato a posto”; peraltro, solo in data 25.9.2002, si vedevano notificare inattese cartelle di pagamento del Comm. Gov.
Banco di Napoli recanti numeri 071 2002 01119543-18;
pag. 7/38 18/001;18/002 e 18/003 dell'importo di euro 10.268,23 nel cui
“dettaglio degli addebiti” risultava il loro collegamento alla prefata dichiarazione di successione, ritenuta invece ancora sub judice per il presentato ricorso;
da un successivo controllo all'Ufficio e poi alla CTP di Napoli, si appurava che quelle somme erano state iscritte a ruolo, dopo che la sentenza della CTP di Napoli sez. 15 n. 371 del 13.4.2000 depositata il 26.6.2000 e passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine lungo, aveva rigettato il ricorso presentato dal su indicato geom. veniva raggiunto telefonicamente, tramite CP_1
terze persone, l'impiegato il quale dichiarava di non Persona_1
saperne nulla ma che se c'era la cartella di pagamento si doveva pagare;
cambiato difensore e ritenendo che il giudicato si fosse formato per mancata comunicazione al difensore domiciliatario del relativo avviso di trattazione - che solo avrebbe potuto giustificare il silenzio del nominato difensore geom. loro Controparte_1
domiciliatario - veniva presentato su tale motivo – avverso la detta sentenza della CTP di Napoli n. 371/15/00 – ricorso in appello che, depositato il 28.1.2003 alla CTR di Napoli, veniva assunto al RG.
1051/03; dalla motivazione della sentenza della CTR di Napoli n.
5.3.2004 dell'11.2.2004 depositata in Cancelleria il 19.2.2004, la cui copia integrale veniva rilasciata in data 28.10.2004, gli odierni appellanti apprendevano che “(…) l'avviso di trattazione della controversia innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli è stata correttamente notificata agli aventi diritto presso lo studio del professionista al quale era stato conferito regolare mandato. In conseguenza di quanto precede, pertanto, l'interposto gravame va
pag. 8/38 senz'altro rigettato”; poiché gli odierni appellanti non avevano mai firmato alcuna richiesta di “L. 154/88” all' e la relativa CP_10
scoperta avrebbe potuto quantomeno aprire “lo scenario” per una pur
“difficile” revocazione della sentenza della CTP passata in giudicato, iniziava una febbrile ricerca della mai firmata richiesta che aveva innescato “il meccanismo” dell'avviso di liquidazione e della successiva cartella di pagamento e, in data 13.7.2005, finanche di un'iscrizione di ipoteca immobiliare prot. 140617/071 a favore della Controparte_11
poiché le richieste verbali agli Uffici venivano sistematicamente disattese, in data 7.6.2005, veniva presentata da Parte_1
formale istanza all'UTE di copia dell'asserita richiesta 154/88, che, sebbene reiterata, dava esiti negativi come risultato dal certificato di irreperibilità dell'Agenzia del Territorio prot. 4843/08 del 15.4.2008; con istanza depositata il 5.3.2008, successivo prot. 2008003682,
richiedeva all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ischia Parte_1
il rilascio della copia conforme all'originale, della d.s. n. 48 vol. 337, che le veniva rimessa per copia conforme solo in data 6.6.2008 unitamente alla fotocopia della “contestata” richiesta all' CP_10
dell'attribuzione di rendita ex L. 154/88, agli atti dell'Ufficio, e sulla cui base era stato rigettato il ricorso presentato e curato dal geom.
[...]
, dalla quale risultava che la medesima richiesta di “154/88” CP_1
non era stata sottoscritta da nessun erede di;
essi, Parte_5
dopo aver subito per tale iscrizione ipotecaria il rigetto di una richiesta di mutuo dell'importo di euro 80.000,00, nonché una procedura di fermo amministrativo sia sull'autovettura Nisan Micra tg. BX208KS di proprietà dell'istante sia sull'autovettura Renault Parte_4
pag. 9/38 Clio 1.11 3P tg. BA344XM di proprietà dell'istante , Parte_1
per il tramite di quest'ultima, e per evitare l'epilogo nefasto delle procedure esecutive in corso, provvedevano a pagare ad Controparte_12
la complessiva somma di euro 16.533,34, comprensiva dei tributi,
[...]
compensi, interessi di mora, diritti esecutivi ed altro, iscritta a ruolo per tale dichiarazione di successione definitasi con quel passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Napoli non impugnata dal geom.
. Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse, gli attori dinanzi indicati rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale del geom. Controparte_1
odierno convenuto dell'indicato contratto di opera intellettuale e per
l'effetto accertare e dichiarare la sua responsabilità per negligenza ed omissione nello svolgimento dell'attività professionale di cui in narrativa;
2) Accertare e dichiarare che la condotta del geom.
[...]
ha causato agli istanti i danni come su meglio specificati e per CP_1
l'effetto condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni in favore degli istanti nella misura pari alla somma dovuta sborsare al
Concessionario per l'adempimento delle cartelle di pagamento notificate
e per la cancellazione dell'iscritta ipoteca legale oltre interessi nella misura legale dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo;
per
l'effetto condannare il convenuto risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli istanti in virtù della presente vicenda, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa con interessi e svalutazione monetaria fino al soddisfo;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e
pag. 10/38 compensi del giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, geom.
, che, resistendo all'avversa domanda, ne contestava la Controparte_1
fondatezza, sostenendo di avere adempiuto correttamente al mandato e che, essendogli stato revocato da l'incarico Parte_1
professionale, non aveva potuto procedere alla proposizione dell'appello dinanzi alla CTR.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ed escussi i testi intimati dalle parti veniva, poi, autorizzata dal G.I. la chiamata in causa, ad opera degli attori, di quale terzo in ipotesi coinvolto Persona_1
nell'incarico professionale posto a fondamento della domanda.
Notificato l'atto di citazione, ad istanza degli attori, costituitosi il terzo, rinnovata l'istruttoria orale, all'esito del giudizio il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Dichiara la proposta domanda inammissibile per difetto di interesse ad agire e comunque infondata nel merito per cui in ogni caso la rigetta;
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva del chiamato
3) Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione Persona_1
delle spese di lite sia a favore della parte convenuta, sia a favore della parte chiamata e liquida in favore di ciascuna di dette parti, avuto riguardo al valore indeterminabile della lite, alla difficoltà della controversia in complessivi € 17.480 per ciascuna delle parti (€.
2.439 fase studio;
€ 1.550 fase introduttiva;
€ 5.400 fase istruttoria;
€ 4.050 per 1^ fase decisionale;
€ 4.050) oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
pag. 11/38 I.V.A. come per legge con attribuzione all'Avv. Luigi Telese procuratore del ed € 17.480 (€.
2.439 fase studio;
€ 1.550 fase Controparte_1
introduttiva; € 5.400 fase istruttoria;
€ 4.050 per 1^ fase decisionale;
€
4.050) oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge nella misura del 50% a favore dell'Avv. Luigi Molaro dichiaratosi antistatario quale primo difensore del e del 50% a favore dell'Avv. Persona_1
Giovanni Regine, subentrato in corso di causa quale procuratore del
senza l'attribuzione non avendone fatto specifica richiesta.”. Persona_1
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, notificata ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. in data 30/03/2022, Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano appello, mediante atto tempestivamente notificato in data 29/04/2022, con il quale ne invocavano l'integrale riforma, sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituivano, con comparse separate, e , Controparte_1 Persona_1
resistendo, ciascuno per quanto di ragione, al gravame e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, in accoglimento della richiesta formulata dagli appellanti, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del capo di sentenza che ne disponeva la condanna, nei confronti delle controparti, alla rifusione delle spese processuali e la causa era rinviata per la precisazione delle pag. 12/38 conclusioni all'udienza del 25.10.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A seguito della dichiarazione, resa dal difensore costituito, della morte di , intervenuta il 23.09.2019, questa Corte, con ordinanza Persona_1
ritualmente comunicata alle parti in data 25.10.2024, dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c..
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.11.2024, CP_1
nel riassumere il giudizio, chiedeva la fissazione dell'udienza
[...]
per la relativa prosecuzione.
Notificato il ricorso unitamente al provvedimento adottato da questa
Corte in data 16.11.2024, con il quale si disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio con la concessione del termine per il deposito di note scritte, mentre gli originari appellanti depositavano note, con le quali ribadivano le proprie originarie difese, , e , Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5
eredi dell'originario appellato , pur avendo ricevuto rituale Persona_1
notifica, omettevano di costituirsi, per cui, con ordinanza depositata il
31.3.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
Accordati, con la stessa ordinanza, alle parti, ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c., i termini ridotti (di giorni 35+20) per il deposito degli scritti difensivi finali, prodotte dalle parti le conclusionali e le repliche, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
pag. 13/38 Il Giudice di primo grado riteneva la domanda “completamente infondata ed inammissibile”.
Tale conclusione era motivata rilevando che “È risultato in atti in maniera incontrovertibile che la ha firmato la Parte_1
denunzia di successione che è stata recepita dall'Ufficio del Registro al n.
48 vol. 337 e registrata in data 8/3/1993; che i benefici di cui alla Legge
154/88 sono stati richiesti nel corpo stesso della denunzia di successione controfirmata dalla;
che in data 15/4/1993 è stata Parte_1
formulata richiesta su apposito modello, all dalla coerede CP_10
, che ha acquisito n. prot. 12404 in pari data. Tale Parte_1
richiesta in data 17/4/1993 è stata recapitata personalmente a persona incaricata all' che l'ha acquisita agli atti col prot. N. Controparte_8
20, rilasciando ricevuta del mod. 8 dell' di e da Controparte_8 CP_8
ultimo in data 9/10/1995 l di Napoli ha notificato via posta all' la richiesta fatta dagli odierni attori in data Controparte_8
15/4/1993-- completata con i dati censuari e reddituali e che tali dati censuari e reddituali hanno formato il fondamento della pretesa tributaria opposta innanzi alla Commissione Tributaria ed oggetto, poi del presente giudizio di cognizione afferente ad asserita colpa professionale”.
A conforto di quanto appena riportato, il Giudice richiamava “l'atto di costituzione in giudizio dell' dell'8 luglio Controparte_8
1996, acquisito agli atti della Commissione Tributaria provinciale di
Napoli in data 15 luglio 1996 nonché gli atti versati nella produzione di parte convenuta nel presente giudizio”. Controparte_1
pag. 14/38 Ad avviso del Giudice, poi, dall'espletata istruttoria era emerso che l'attrice era stata costantemente informata dell'andamento della causa e che, quindi, era venuta a conoscenza sia del rigetto della sospensiva sia del rigetto della domanda in primo grado.
Richiamando, inoltre, il contenuto dell'ordinanza resa dal precedente
G.I. in data 13/6/2019, con cui la causa era stata rimessa sul ruolo ai sensi dell'art. 101 c.p.c. 2° c.p.v. per consentire alle parti di contraddire in merito al profilo della sussistenza del danno, il Giudicante osservava ulteriormente che “anche nel caso di accoglimento del ricorso, la somma dovuta all'erario avrebbe dovuto essere pagata degli attori, anche perché, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori stessi, dalle emergenze documentali e processuali si è accertata la definitiva ed innegabile debenza da parte degli attori della somma di cui all'avviso di liquidazione vanamente impugnato in sede tributaria. I caratteri della irrevocabilità della debenza sono diretta conseguenza del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado della Commissione Tributaria
Provinciale esibita dagli attori, confermata dalla sentenza della commissione Tributaria regionale pure esibita dagli attori”.
Sulla scorta di tale affermazione, il primo Giudice riteneva, pertanto, la totale insussistenza dell'interesse ad agire degli attori.
§ 4.
Ciò premesso, gli appellanti impugnavano la sentenza attraverso la formulazione di cinque motivi.
pag. 15/38 Con il primo, secondo e quarto motivo gli stessi censuravano la parte della decisione con cui era stata rigettata la domanda da essi proposta nei confronti di . Controparte_1
In particolare, con il primo motivo gli istanti deducevano che la sentenza era affetta dal vizio di omessa pronuncia, per avere il Giudice ritenuto provata la revoca dell'incarico professionale, oltre che ad opera della , anche di , sebbene questi non Parte_1 Parte_3
risultasse avere avuto contatti con il proprio difensore e nonostante alcuna dimostrazione di una revoca dell'incarico, da parte sua, fosse stata acquisita.
Pertanto, secondo gli istanti, quantomeno rispetto alla domanda proposta dal , all'epoca dei fatti già maggiorenne, il Giudice Pt_3
sarebbe dovuto pervenire ad una pronuncia di accoglimento.
§ 5.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnavano la sentenza per avere il primo Giudice, attraverso un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ritenuto provata la revoca, da parte della
, dell'incarico professionale al geom. . Parte_1 Controparte_1
Deducevano, al riguardo, che la tesi difensiva del convenuto, di non essersi più interessato della vicenda e dell'appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, in ragione della revoca dell'incarico ad opera della , era, anzitutto, contraria alla comune Parte_1
esperienza. Infatti, in base a quanto normalmente accade, era verosimile che essi istanti non si erano curati di avere notizie pag. 16/38 sull'andamento del procedimento in quanto rassicurati dalla presenza del loro difensore e di , che li aveva messi in contatto con il Persona_1
geom. . Controparte_1
Peraltro, l'assunto del convenuto geometra, secondo cui la revoca dell'incarico gli era stata comunicata presso il suo studio professionale, era inverosimile, sia in quanto la e avevano Parte_1 Persona_1
negato di esservi andati, sia perché, se realmente ciò fosse accaduto, il professionista si sarebbe premurato di formalizzarla in un documento scritto.
Inoltre, il Giudice non aveva considerato che aveva Persona_1
sempre negato di aver ricevuto da la comunicazione Controparte_1
dell'udienza di merito, nonché la comunicazione del dispositivo della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Napoli da trasmettere a . Parte_1
Nel ritenere raggiunta la prova della revoca dell'incarico, il Giudice mostrava di non avere apprezzato prudentemente le risultanze istruttorie.
Invero, la testimonianza resa da , prima che questi fosse Persona_1
citato come terzo chiamato, sconfessava l'assunto di , Controparte_1
secondo cui la revoca orale interveniva presso lo studio del geometra.
Infatti, riferiva che, dopo avere consegnato, a Persona_1 [...]
, il ricorso firmato dai ed il compenso CP_1 Persona_3
pattuito di un milione di lire, si era disinteressato della vicenda.
pag. 17/38 Di conseguenza doveva ritenersi poco credibile il teste RC
, collaboratore del geom. , laddove Testimone_1 Controparte_1
riferiva di avere accompagnato, unitamente a , il suddetto Persona_1
geometra, presso l'esercizio commerciale di cui era titolare la
, sito in Sant'Angelo d'Ischia, in una circostanza in cui lo Parte_1
stesso comunicava alla il rigetto del ricorso da Persona_1 Parte_1
parte della CTP di Napoli e la necessità di proporre appello e la stessa dichiarava che non era sua intenzione proporre appello e Parte_1
che si sarebbe rivolta ad altri professionisti per il prosieguo della pratica.
Secondo gli appellanti, inoltre, anche il teste , ex Testimone_2
impiegato dell'Agenzia delle Entrate, era scarsamente credibile, per avere riferito circostanze inverosimili e smentite da ulteriori risultanze, quali, in specie, che la era stata avvertita del Parte_1
rigetto della sospensiva, che prima della discussione del ricorso la si fosse recata in Ufficio con l'avv. Leonardo Iacono, il quale, Parte_1
invece, come dichiarato dal teste geom. , veniva Testimone_3
contattato solo a seguito della notifica delle cartelle esattoriali nel
2002, quando già s'era formato il giudicato.
Tra l'altro, la deposizione resa dal teste era contraddetta Tes_2
anche da quella rilasciata dal teste dell' Testimone_4 [...]
, il quale aveva riferito che la , dopo essersi Controparte_8 Parte_1
recata presso l'ufficio nei primi mesi del 1996, successivamente non si era più vista.
pag. 18/38 Del pari inattendibile era, ancora, il teste , secondo il Testimone_5
quale la , nel corso di una conversazione telefonica avuta con Parte_1
il geom. aveva revocato allo stesso l'incarico, dicendogli di non CP_1
occuparsi più della vicenda.
In definitiva, secondo gli appellanti, la prova della presunta revoca dell'incarico, oltre a non essere stata raggiunta, era smentita dalla stessa condotta tenuta dalla e dalla mancanza di atti scritti Parte_1
che, ragionevolmente, in caso di interruzione del rapporto professionale, il allo scopo di evitare possibili contestazioni, si CP_1
sarebbe premurato di farsi rilasciare dalla sua assistita, specie considerando che esso, per sua ammissione, aveva ricevuto l'avviso di trattazione ed il dispositivo della sentenza.
D'altra parte, se realmente la fosse stata informata dal Parte_1 CP_1
circa il rigetto del ricorso tributario, ella, ove avesse realmente revocato l'incarico, si sarebbe immediatamente attivata per proporre tempestivo appello. Tanto, invero, appariva coerente con la condotta dalla stessa tenuta dopo la notifica della cartella esattoriale, consistita nel tentare di recuperare la documentazione inerente alla richiesta, per il beneficio ex L. 154/88, mai sottoscritta.
Inoltre, la sentenza aveva anche omesso di valorizzare la debolezza della difesa spiegata da , in quanto anche ad Controparte_1
ammettere che questi avesse redatto il ricorso senza prima avere esaminato la documentazione e confidando sulle rassicurazioni di che agli atti non risultava alcuna richiesta di applicazione Persona_1
dei benefici ex l. 154/88, il professionista, una volta letta la memoria di pag. 19/38 costituzione dell'Ufficio, avrebbe dovuto acquisire quella prova, poi rinvenuta dalla , e porla a fondamento dell'appello che Parte_1
avrebbe avuto esito sicuramente favorevole.
Sussisteva, quindi, l'inadempimento del professionista, atteso che questi, dopo che in data 18.5.1996 aveva assunto la rappresentanza e la difesa di essi appellanti nel procedimento avverso l'avviso di liquidazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sebbene vi fosse obbligato in forza di rituale procura, oltre ad avere omesso di fornire ogni utile informazione ai suoi assistiti, ometteva di proporre appello avverso la sentenza di rigetto emessa in primo grado, così causando, con il passaggio in giudicato della stessa, la successiva iscrizione a ruolo delle somme poste a base delle cartelle di pagamento notificate.
Invero, opinavano gli istanti, se l'appello fosse stato proposto l'esito del gravame sarebbe stato favorevole ad essi istanti, in quanto, come comprovato dalla copia ottenuta dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Ischia, la richiesta di attribuzione della rendita all non risultava sottoscritta da nessuno degli istanti, né il beneficio era accordabile sulla base di una istanza non sottoscritta. In ragione di tanto, l non doveva attribuire la rendita e così l non Controparte_8
poteva emettere l'avviso di liquidazione impugnato (proprio per la non debenza del beneficio), ma procedere eventualmente all'accertamento, che era già scaduto all'epoca della notifica dell'avviso di liquidazione.
A conforto delle proprie ragioni, gli appellanti deducevano che, nella sentenza passata in giudicato, la CTP di Napoli aveva ritenuto che la pag. 20/38 richiesta di attribuzione della rendita all' fosse valida e perfetta, mentre, invece, siccome la stessa non era mai stata sottoscritta, la richiesta di attribuzione della rendita, costituente uno degli atti- cardine per accedere al beneficio della valutazione automatica, doveva considerarsi assente.
§ 6.
Con il quarto motivo, gli appellanti, reiterando argomentazioni già sottese al secondo motivo, ribadivano che la sentenza di primo grado era basata su affermazioni sconfessate dalle risultanze in atti.
Ed invero, la firma della denunzia di successione di , Parte_5
contenuta solo nel frontespizio di tale documento, non poteva estendersi alla richiesta, riportata a pag. 2 dello stesso, del beneficio della valutazione automatica della rendita. Inoltre, l'apposito modulo per l'UTE di Napoli era privo di firma e risultava carente la prova della relativa presentazione all'Ufficio di tale modulo non sottoscritto.
Infine, la sentenza doveva ritenersi erronea anche laddove, recependo acriticamente il contenuto dell'ordinanza resa da precedente G.I. in data 13.6.2019, aveva sostenuto esservi una carenza di interesse ad agire degli attori, sul presupposto che, anche in ipotesi di accoglimento dell'appello, comunque, l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Secondo gli appellanti tali affermazioni erano frutto di una non corretta interpretazione della normativa tributaria che disciplinava la fattispecie sottesa all'avviso di liquidazione.
pag. 21/38 Al riguardo, deducevano che, nella specie, il procedimento delineato dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 1988, n. 154, in materia di attribuzione della rendita catastale ad immobili non ancora iscritti in catasto, era particolarmente complesso. In particolare, secondo la versione di tale norma ratione temporis vigente, per usufruire dell'applicazione dell'art. 12 L. n. 154/88, oltre a dichiarare espressamente in atto di volersi avvalere di questa disposizione di legge, il contribuente doveva presentare al competente ufficio dell'Agenzia del Territorio la domanda di voltura con allegata l'istanza di attribuzione della rendita catastale, depositare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico (o di registrazione del contratto preliminare ovvero di presentazione della dichiarazione di successione), presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda. Peraltro, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, poi recepito con la Circolare n. 25/E del 2009 dell'Agenzia delle
Entrate, il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per richiedere il pagamento delle imposte era di tre anni, oltre il quale l'AE non poteva più richiedere il pagamento delle imposte. Nel caso in cui il contribuente riteneva di non avvalersi dell'istanza ovvero non riusciva a rispettare il termine di sessanta giorni per produrla all'Ufficio del registro, la legge precludeva ogni possibilità di avvalersi tardivamente del disposto della norma. Lo stesso valeva nel caso in cui si fosse verificato il mancato rispetto della procedura.
pag. 22/38 Quindi, deducevano gli istanti, la decisione del contribuente di non avvalersi del disposto dell'art. 12 legge 154/88 o il mancato rispetto dell'iter per la presentazione dell'istanza, legittimava il fisco all'accertamento di valore senza alcuna limitazione, ma sempre entro 2 anni dal pagamento dell'imposta principale.
Tanto osservato in termini generali, gli appellanti deducevano che, nel caso di specie, “a) in data 8.9.1992 decedeva il b) in Parte_5
data 6.3.1993, nei termini, veniva presentata la dichiarazione di successione del defunto da .. nella quale erano Parte_6
indicati fabbricati di nuova costruzione privi di rendita e dichiarati con rendita presunta per i quali nella dichiarazione stessa veniva chiesta
l'applicazione della legge 154/88, però non controfirmata .. peraltro non veniva osservata correttamente ovvero rispettata la procedura indicata dalla norma perché la contestuale richiesta per l'attribuzione della rendita all' asseritamente del 15 aprile 1993, non veniva CP_10
sottoscritta né dalla né dagli altri eredi del , Parte_1 Pt_3
tanto determinando l'inesistenza della istanza di attribuzione di rendita, nonostante la sua presentazione senza firma all' e CP_10
nonostante il timbro tondo dell'Ufficio Erariale 15.4.1993 e la Pt_7
stampigliatura dell prot. n. 12404 del 15.4.1993 e nonostante il deposito successivo, nei termini di rito, all' , Controparte_8
trattandosi di istanza inesistente in quanto non firmata .. in seguito
(n.d.r.: ad) avviso di liquidazione dell'imposta principale sui valori presunti dichiarati dalla del 2 marzo 1994 notificata Parte_1
il 18 marzo 1994, per la dichiarazione di successione di Pt_3
pag. 23/38 presentata il 6.3.1993, nei termini, ovvero nei sessanta giorni Pt_5
successivi, gli eredi di provvedevano a pagare Parte_5
l'importo complessivo richiesto di vecchie lire 23.431.000 calcolate sul valore dei beni come dichiarati con rendita presunta .. non essendo stata rispettata la procedura della L. 154/88, ovvero non essendo sufficiente la dichiarazione non controfirmata contenuta nella seconda pagina della dichiarazione di successione di voler sentire applicare la legge 154/88 per i fabbricati dichiarati con rendita presunta, in quanto insieme alla domanda di voltura all' di Napoli risulterà agli atti presentata la specifica istanza di attribuzione di rendita catastale priva di sottoscrizione, e quindi tamquam non esset, tale istanza di attribuzione inesistente precludeva all'Ufficio di attendere l'attribuzione da parte dell'Ute della rendita catastale per la verifica se i valori dichiarati in successione risultassero inferiori alle rendite definitivamente attribuita e quindi in tal caso liquidare la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni, ex art. art. 34, comma 6, d.lgs. n. 346/90", come invece avverrà illegittimamente nel caso in esame .. il mancato rispetto dell'iter formale/burocratico per la presentazione dell'istanza di attribuzione di rendita non sottoscritta, travolgendo la dichiarazione in successione di sentirsi applicata la L.
154/1988 per i fabbricati dichiarati con rendita presunta, legittimava il fisco solo all'accertamento di valore dei fabbricati dichiarati con rendita presunta .. entro i 2 anni dal pagamento dell'imposta principale, che non intervenendo, rendeva congrui i valori dichiarati in successione con
pag. 24/38 rendita presunta, e quindi nulla più dovuto a titolo di imposta complementare”.
Poste tali premesse, gli istanti deducevano che il successivo avviso di liquidazione dell'imposta, notificato l'11.3.1996 dall
[...]
, era illegittimo e, per tale ragione, il ricorso che era Controparte_13
stato predisposto in primo grado dal geom. risultava Controparte_1
pienamente fondato. Pertanto, se il citato difensore avesse diligentemente impugnato con appello la sentenza di rigetto della CTP, avrebbe potuto chiarire la vicenda della richiesta non sottoscritta per l'attribuzione della rendita all' di Napoli ed il gravame avrebbe avuto esito positivo “in quanto la richiesta di attribuzione della rendita all' non era completa perché la relativa istanza non risultava sottoscritta da nessuno dei ricorrenti, né il beneficio era accordabile sulla base di una istanza non sottoscritta, non essendo sufficiente la richiesta nella sola dichiarazione di successione come disposto dall'art.
12 l.cit.”. Del resto, “una volta accertata la mancata sottoscrizione della istanza di attribuzione della rendita, l non doveva attribuire la rendita e così l non poteva emettere l'avviso Controparte_8
di liquidazione impugnato ( proprio per la non debenza del beneficio), ma procedere ove mai all'accertamento di valore ordinario, nel biennio dal pagamento dell'imposta principale avvenuta il 10.5.1994, peraltro elasso infruttuosamente, rendendo così definitivi i valori dei beni immobili indicati nella dichiarazione di successione, e determinando
l'insussistenza di liquidazione di somme ulteriori a carico degli eredi del che avevano regolarmente pagato l'imposta principale Parte_5
pag. 25/38 .. sicché, a causa della mancata impugnazione della sentenza della CTP di
Napoli n. 371/15/2000, le somme illegittimamente liquidate dall' , CP_8
e non dovute, (n.d.r.: venivano) iscritte a ruolo e successivamente pagate ingiustamente dalla parte attrice per evitare l'esecuzione ed ulteriori danni”.
§ 7.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
In fatto è provato che, in data 18.5.1996, gli odierni istanti avevano rilasciato a procura, estesa anche al grado di appello, Controparte_1
per impugnare, dinanzi alla CTP di Napoli, l'avviso di liquidazione dell'imposta, di cui alla denuncia di successione di , Parte_5
ad essi notificato, in data 11.3.1996, dall di . Controparte_8 CP_8
Emerge, altresì, dagli atti che, in esecuzione di tale incarico professionale, il geom. predisponeva, per conto dei suoi assistiti, CP_1
un ricorso, depositato in data 28.6.1996, con il quale, nel chiedere alla
CTP di procedere all'annullamento dell'avviso di liquidazione predetto, sosteneva che tale avviso era illegittimo essenzialmente perché i contribuenti non avevano mai sottoscritto alcuna richiesta di valutazione automatica della rendita, ai sensi della L. 154/88, tanto da preannunciare la volontà di disconoscere qualunque atto ad essi apparentemente riferibile.
E', altresì, provato per tabulas che, nondimeno, la CTP di Napoli, con sentenza n. 321 del 13.4.2000, respingeva il ricorso, valorizzando la richiesta di applicazione dei benefici di cui alla legge n. 154/88
pag. 26/38 contenuta nella denuncia di successione, nonché la richiesta riprodotta su apposito stampato consegnato all' in data 15.4.1993 e CP_10
la successiva trasmissione di una copia di tale richiesta all CP_8
.
[...]
Dalle difese svolte in primo grado da , ribadite in Controparte_1
grado di appello, risulta, poi, che lo stesso abbia omesso di impugnare la sentenza di primo grado sia in quanto, a suo dire, la le Parte_1
aveva revocato l'incarico già dopo che la CTP respingeva l'istanza di sospensiva, sia perché, comunque, un eventuale gravame avverso la sentenza non avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento, essendo la sentenza di primo grado fondata su documentazione inoppugnabile (quale la richiesta di applicazione dei benefici di cui alla legge n. 154/88 sottoscritta dai contribuenti) e considerato che i suoi assistiti non avevano assecondato il suo consiglio di proporre avverso siffatti documenti querela di falso.
Prescindendo, alla luce dei rilievi appresso svolti, dall'esaminare la questione, essenzialmente in fatto, dell'avvenuta revoca dell'incarico professionale, giova, invero, soffermarsi su quella, oggettivamente dirimente ai fini in esame, del verosimile esito dell'impugnazione avverso la sentenza tributaria di primo grado.
Come noto, infatti, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una
pag. 27/38 valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere
l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)” (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024).
Nella specie, è ragionevole ritenere che, se anche il geom. CP_1
avesse proposto tempestivo gravame avverso la sentenza
[...]
tributaria di primo grado, l'esito dell'impugnazione sarebbe stato sfavorevole per gli odierni appellanti.
Infatti, per poter fondatamente sostenere che un'eventuale impugnazione avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, gli istanti avrebbero dovuto fornire la prova che, al contrario di quanto affermato nella sentenza n. 321 del 13.4.2000 della CTP di Napoli, essi non avevano mai sottoscritto alcuna richiesta di applicazione della legge n. 154/88 e che alcuno degli adempimenti previsti da siffatta normativa era stato, nella specie, osservato.
Tale conclusione si impone considerando che, come dinanzi detto, la sentenza della CTP di Napoli dava conto del fatto che, in base alla documentazione depositata in giudizio dall Controparte_8
, risultava che i ricorrenti, in sede di denuncia di successione,
[...]
avevano fatto richiesta di applicazione della legge n. 154/88, che, inoltre, la richiesta, redatta su apposito stampato, veniva consegnata pag. 28/38 all' di Napoli in data 15.4.1993, che la copia della domanda veniva consegnata all . Controparte_8
Per superare quanto affermato dal Giudice tributario di primo grado sarebbe, quindi, stato necessario che gli appellanti fornissero la prova documentale dell'erroneità o, comunque, della non rispondenza al vero di quanto riportato nella suddetta sentenza.
Siffatta prova, tuttavia, non risulta essere stata fornita, non potendo, al detto fine, reputarsi sufficiente la copia che, in risposta ad una richiesta della , l'Agenzia delle Entrate, in data 6.6.2008, trasmetteva Parte_1
alla stessa, della documentazione disponibile afferente alla denuncia di successione di . Parte_5
In particolare, ai fini in esame, non rileva la circostanza che in siffatta documentazione non figuri alcun atto, a firma degli eredi, mediante il quale gli stessi chiedevano la valutazione automatica della rendita ai sensi della legge n. 154/88, essendo tale richiesta contenuta solo nella seconda pagina della denuncia di successione dalla medesima presentata in data 6.3.1993.
Ed invero, per un verso non vi è la prova che quella depositata in giudizio dagli originari attori sia la documentazione integrale che l'Agenzia delle Entrate trasmetteva alla . Parte_1
Sotto altro ed invero dirimente profilo è, poi, chiaro come la valutazione prognostica di verosimile fondatezza dell'appello debba essere operata sulla scorta della medesima documentazione che era stata depositata dinanzi alla CTP di Napoli e che quest'ultima aveva pag. 29/38 ritenuto sufficiente per ritenere infondato il ricorso dei contribuenti. E' di tutta evidenza, infatti, che un'eventuale impugnativa di quella sentenza avrebbe dovuto tenere conto della sola documentazione depositata in giudizio dall' e non, invece, di Controparte_8
documenti acquisiti dai ricorrenti in via stragiudiziale a distanza di anni dalla definizione della causa.
Se, quindi, come appare indubitabile alla luce del tenore della sentenza tributaria di primo grado e della copia della memoria di costituzione, nel giudizio tributario, dell , recante chiaro Controparte_8
riferimento alla richiesta firmata dai contribuenti e, in calce, l'elenco analitico dei documenti prodotti, puntualmente citati dal giudice tributario, i avevano sottoscritto la richiesta ai Persona_3
sensi della legge n. 154/88 e trasmesso la stessa in copia all' CP_10
e se tale richiesta era, poi, pervenuta all ,
[...] Controparte_8
appare condivisibile il rilievo difensivo dell'appellato a mente del quale un'eventuale impugnativa di quella sentenza era destinata ad un inevitabile rigetto.
La sussistenza del nesso causale, tra omessa proposizione dell'appello e danno sofferto dai ricorrenti, avrebbe potuto sostenersi solo qualora gli attori avessero depositato in giudizio la copia della produzione di parte prodotta dall'Ufficio del Registro dinanzi alla CTP e dimostrato che siffatta produzione non conteneva la documentazione richiamata dalla sentenza tributaria di primo grado.
Peraltro, ulteriore indice di infondatezza delle doglianze degli appellanti si trae anche dalla lettura dell'appello tardivo che essi, con il pag. 30/38 ministero di altro difensore, avevano proposto, in data 28.1.2003, avverso la sopra citata sentenza della CTP di Napoli.
Ed invero, dalla lettura della sentenza della CTR di Napoli pronunciata in data 11.2.2004, allegata alla produzione di primo grado degli appellanti, si ricava che questi ultimi avevano impugnato la pronuncia di primo grado della CTP di Napoli lamentando la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza, senza, invece, svolgere alcuna deduzione difensiva tesa a far valere la questione della mancata sottoscrizione della documentazione afferente alla richiesta ex lege n. 154/88.
Il contenuto dell'appello tardivamente proposto avverso la suddetta sentenza tributaria di primo grado corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio relativo alla mancata sussistenza del nesso causale tra lamentato inadempimento e danno, essendo evidente come gli appellanti avrebbero dovuto, nell'impugnare quella pronuncia, non limitarsi ad eccepire la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione, ma svolgere difese anche nel merito ed invocare, quindi,
l'erroneità della sentenza per l'affermata esistenza della documentazione a firma dei contribuenti.
Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata resiste alle critiche degli appellanti, rendendo superfluo esaminare le ulteriori questioni sottese ai sopra citati motivi di appello, tesi a contestare l'affermata revoca dell'incarico da parte della ed Parte_1
a far valere l'inesistenza di una revoca da parte di . Parte_3
pag. 31/38 § 8.
Superflua si rivela, ovviamente, ogni valutazione afferente al profilo del quantum debeatur.
§ 9.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti impugnavano il capo di sentenza che aveva respinto la domanda da essi proposta nei confronti di . Persona_1
Al riguardo, gli istanti deducevano che aveva rivestito, Persona_1
nell'ambito della vicenda relativa all'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, il ruolo di un gestore di affari altrui che gli imponeva di controllare l'operato del difensore. Di conseguenza lo stesso era stato negligente perché, dopo avere messo la in Parte_1
contatto con il geometra , si era disinteressato Controparte_1
dell'affare, senza curarsi di avvisare di ciò la contribuente. Per tale ragione andava ritenuto corresponsabile dei danni Persona_1
prodottisi.
§ 10.
Il motivo è inammissibile, in quanto sottende la proposizione, nei confronti di , di una domanda palesemente nuova rispetto Persona_1
a quella proposta in primo grado.
Invero, mentre nella citazione per chiamata in causa del terzo, notificata in primo grado a , gli odierni appellanti avevano Persona_1
chiesto che fosse accertata la responsabilità extracontrattuale, ai sensi pag. 32/38 dell'art. 2043 c.c., del suddetto , per avere questi incassato Persona_1
la somma di un milione di lire, da essi versata a titolo di compenso a e per la gestione di tutta la pratica, e per avere, quindi, Controparte_1
concorso con la sua condotta omissiva a causare il danno, con il motivo di appello in esame gli istanti invocavano, per la prima volta, la diversa fattispecie della gestione di affari altrui.
Siccome l'accertamento di tale specifica fattispecie esige la verifica del ricorrere di una serie di presupposti delineati dall'art. 2028 c.c., quali l'absentia domini, la spontaneità dell'intervento del gestore, la consapevolezza dell'alienità dell'interesse gestito, l'alienità dell'affare,
l'utiliter coeptum, appare evidente come essa introduca un tema di indagine radicalmente diverso da quello sotteso alla citazione di terzo di primo grado (incentrata, come detto, sull'accertamento dei presupposti di una responsabilità aquiliana).
Ne segue che, essendo preclusa in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la proposizione di domande nuove, il motivo in esame vada, a prescindere da ogni valutazione di merito, dichiarato inammissibile.
§ 11.
Con il quinto motivo gli appellanti censuravano il capo di sentenza concernente la regolamentazione delle spese processuali, deducendo che, anche a prescindere dalla riforma di esso conseguente all'auspicato accoglimento degli altri motivi di gravame, la statuizione era erronea. Infatti, sostenevano gli appellanti, il Giudice aveva applicato lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, pur pag. 33/38 avendo riconosciuto che la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori era pari ad euro 17.480,00. Di conseguenza, a loro avviso, il Tribunale avrebbe dovuto applicare i compensi minimi dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
§ 12.
Il motivo è infondato, dovendosi ritenere corretta la liquidazione delle spese processuali operata dal primo Giudice secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile.
Invero, sia nell'atto di citazione originario, che in quello per chiamata in causa del terzo, notificato dagli attori, rispettivamente, a
[...]
ed a , gli odierni istanti avevano invocato la CP_1 Persona_1
condanna del convenuto e, successivamente, del terzo in solido con
, al risarcimento dei danni da essi subiti, pari alla Controparte_1
somma versata in favore del concessionario per la riscossione e degli ulteriori, non meglio quantificati, danni sofferti, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa. Quindi, ad un petitum determinato nel suo ammontare, quale era quello concernente le somme pagate al concessionario, se ne affiancava uno indeterminato, costituito dagli ulteriori danni da essi in ipotesi sofferti (che, nella parte espositiva dell'atto, erano indicati come quelli relativi al fermo amministrativo delle autovetture, da essi subiti a causa della notifica e dell'iniziale mancato pagamento delle cartelle esattoriali, ed alla mancata concessione di un mutuo bancario per la ristrutturazione dell'attività di famiglia).
pag. 34/38 Alla luce di quanto precede, pertanto, la pretesa risarcitoria azionata dagli attori nei confronti di , poi, come detto, respinta dal Persona_1
primo Giudice, andava qualificata come di valore indeterminabile e tanto in ossequio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Riguardo, poi, alla misura del compenso professionale, determinato dal primo Giudice in euro 17.480,00, alcuna specifica doglianza veniva formulata, per cui, sotto tale profilo, il motivo si rivela finanche inammissibile.
Infine, assolutamente corretta è stata la decisione del Giudice di porre le spese processuali relative al terzo a carico degli attori, considerato pag. 35/38 che la chiamata in causa di era stata effettuata, su Persona_1
autorizzazione del G.I., dagli odierni appellanti e che, come detto, la pretesa risarcitoria da essi avanzata nei confronti del chiamato in causa era risultata infondata.
Né, del resto, sono ravvisabili i presupposti per una compensazione, in parte qua, delle spese processuali, ove si consideri, a parte la chiara infondatezza della domanda risarcitoria, l'oggettiva anomalia dell'iniziativa processuale assunta dagli attori che, pur essendo a conoscenza dei fatti di causa e del ruolo assunto da nella Persona_1
vicenda, omettevano inizialmente di evocarlo in giudizio, salvo, poi, sollecitarne una tardiva chiamata in causa addirittura dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e dopo che lo stesso aveva finanche deposto quale teste.
§ 13.
Venendo al governo delle spese processuali del grado di appello, rileva la Corte che le stesse, nel rapporto tra gli attori originari e
[...]
, debbano seguire la soccombenza degli appellanti, avuto CP_1
riguardo alla riconosciuta infondatezza dell'impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a media complessità, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati pag. 36/38 al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate, oltre che al considerevole impegno professionale profuso.
Alcuna pronuncia sulle spese del grado di appello si impone nel rapporto tra gli appellanti e gli eredi di , non costituitisi Persona_1
dopo la riassunzione della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_4
provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di
, delle spese processuali del giudizio di appello, Controparte_1
che liquida in euro 12.156,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 37/38 Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 38/38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1921/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2305/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, pubblicata in data 7/03/2022, notificata in data 30.03.2022, pendente
TRA
(C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F. ), (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
) e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all'atto di
[...]
appello, dall'avv. Alberto Barbieri (C.F. ); CodiceFiscale_5
APPELLANTI
E (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_6
dall'avv. Luigi Telese (C.F. ), giusta procura in CodiceFiscale_7
atti;
APPELLATA
NONCHÉ
, , e , in CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
qualità di eredi di;
Persona_1
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni:
per gli appellanti: “1).- In via preliminare, previa la declaratoria di ammissibilità e fondatezza del presente atto di appello, si chiede sospendersi l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Ischia n. 2305/2022, pubblicata il 07.03.2022 notificata in data 30.03.22, resa nel giudizio civile recante R.G. n.
95122/2009 e dell'esecuzione, qualora vi si dia inizio luogo nelle more della pendenza del giudizio di appello, riservandosi all'uopo di proporre autonomo ricorso;
2).- In accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di
Ischia n. 2305/2022, pubblicata il 07.03.2022, reiectis contrariis, accertare e dichiarare, per le causali esposte, l'inadempimento contrattuale del Geom. odierno appellato già convenuto Controparte_1
dell'indicato contratto di opera intellettuale e per l'effetto accertare e
pag. 2/38 dichiarare la sua responsabilità per negligenza ed omissione nello svolgimento dell'attività professionale;
3).- In accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Ischia n. 2305/2022, pubblicata il 07.03.2022, reiectis contrariis, accertare e dichiarare che la condotta del Geom.
ha causato agli istanti appellanti i danni come meglio Controparte_1
specificati nell'atto introduttivo e per l'effetto condannare l'odierno convenuto appellato al risarcimento dei danni in favore degli appellanti nella misura pari alla somma dovuta sborsare al Concessionario per
l'adempimento delle cartelle di pagamento notificate e per la cancellazione per iscritta ipoteca legale, oltre interessi legali dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo fino all'effettivo soddisfo;
per
l'effetto condannare il convenuto al risarcimento degli Controparte_1
ulteriori danni subiti dagli istanti in virtù della presente vicenda, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa con interessi e svalutazione monetaria fino al soddisfo;
4) - In accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Sezione
Distaccata di Ischia n. 2305/2022, pubblicata il 07.03.2022, reiectis contrariis, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i fatti come sopra in narrativa, la responsabilità diretta del sig. Persona_1
anche in concorso con il geom. nella causazione dei Controparte_1
danni subiti dagli eredi di come meglio indicati in Parte_5
premessa e per l'effetto condannare l'odierno convenuto in via diretta o in concorso con il geom. al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore degli istanti nella misura pari alla somma esborsata al
Concessionario per l'adempimento delle cartelle di pagamento notificate
pag. 3/38 e per la cancellazione per iscritta ipoteca legale, oltre interessi legali dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannare il convenuto anche in concorso come sopra richiesto al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli istanti in virtù della presente vicenda, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa con interessi e svalutazione monetaria fino al soddisfo;
5)- In accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, voglia la Corte di Appello di Napoli condannare gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado, oltre IVA e
CPA, con attribuzione.”;
per l'appellato, “Si conclude affinché la Corte di Controparte_1
Appello dichiari inammissibile (anche per sua eccessiva prolissità) ed infondato l'appello per le ragioni ed i motivi innanzi indicati, in quanto destituito di alcun fondamento in fatto e diritto;
con la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte. Quindi affinché la Corte voglia disporre la conferma della condanna alle spese e competenze del Primo grado, con l'ulteriore condanna della Parte Appellante in solido alle spese e competenze del presente grado, da liqui-darsi (in continuità con quanto effettuato innanzi al Tribunale) alla luce del DM. n. 55/2014 e ss. modificazioni. Inoltre la Difesa dell'Appellato geom. (sia a CP_6
titolo personale che per il suo Assistito) formula specifica istanza per la cancellazione delle espressioni offensive contenute nell' Atto di Appello.
Infine, il geom. fin da ora formula RISERVA di azione per CP_6
danni per le illazioni svolte in sede d' appello da Controparte in ordine
pag. 4/38 alla sua attività professionale, alle scelte ivi operate (che gli Appellanti dichiarano fatte per negligenza)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 3.3.2009, , in Parte_1
proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, all'epoca minore, , nonché l'altro figlio maggiorenne, Parte_4
, convenivano, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_3
sezione distaccata di Ischia, il geometra esponendo Controparte_1
che: a seguito della morte, senza testamento, di Parte_5
avvenuta l'8.8.1992, essi istanti, rispettivamente moglie e figli del de cuius, con l'ausilio del rag. presentavano, in data Persona_2
6.3.1993, all'Ufficio del Registro di Ischia, la dichiarazione di successione che veniva assunta al n. 48 vol. 337; nel relativo modello
Mod.4 della dichiarazione di successione regolarmente sottoscritto nella prima facciata, a pag. 2 nel quadro relativo ai “documenti allegati alla dichiarazione di successione”, veniva erroneamente trascritta la richiesta di applicazione della legge 154/88; tuttavia, tale richiesta non veniva sottoscritta, né veniva sottoscritta la richiesta di attribuzione del classamento all'Ute di Napoli, senza la quale il beneficio non poteva essere accordato;
sulla scorta di questa presunta presentata richiesta di valutazione automatica ex L. 154/88, della rendita dei beni caduti in successione di , l'Ufficio del Registro d'Ischia, in data Parte_5
11.3.1996, notificava ad essi istanti un avviso di liquidazione dell'imposta scad. 2258/94 dell'importo di lire 16.750.000, così
pag. 5/38 letteralmente motivato “(…) per imposta di successione, ipotecaria, catastale e sulla denunzia di successione in morte di CP_7 Pt_5
+ 8/9/92 Den.48 vol. 337 in applicazione dei richiesti benefici
[...]
della legge 154/88 (….)”; , nell'immediatezza dei Parte_1
termini per ricorrere, si recava all' , per Controparte_8
chiedere chiarimenti sulla vicenda e veniva resa edotta, dall'impiegato
, che la richiesta di annullamento in sede di autotutela era Persona_1
insufficiente, occorrendo proporre ricorso alla CTP di Napoli per fare annullare l'avviso di liquidazione;
, inoltre, consigliava la Persona_1
di rivolgersi ad un professionista esperto in materia, che Parte_1
indicava nella persona del geometra di Casamicciola Controparte_1
Terme, che avrebbe potuto rappresentarla davanti al Giudice
Tributario; lo stesso impiegato si offriva anche di far da Persona_1
tramite con il detto geometra, per cui , osservando Parte_1
pedissequamente le indicazioni dell'impiegato dell'Ufficio, alcuni giorni dopo, senza nessun contatto diretto con il geom. , Controparte_1
neppure conosciuto, sottoscriveva, anche quale rappresentante dei figli minori, come concordato, nel bar di famiglia, unitamente al figlio maggiorenne , sempre e solo innanzi all'impiegato Parte_3
, in calce al ricorso già predisposto e pure firmato e Persona_1
timbrato, il mandato al geom. di rappresentarla e Controparte_1
difenderla, nella procedura avverso l'avviso di liquidazione in parola;
all'atto della sottoscrizione del mandato al geom. , non Controparte_1
autenticato in quel contesto, versava a Parte_1 Persona_1
la somma di un milione di lire, come richiesta dal geometra, venendo assicurata in tale contesto che ne avrebbe curato la Persona_1
pag. 6/38 trasmissione al nominato difensore e che non avrebbe pagato altro;
con ricorso, datato 18.5.1996, alla CTP di Napoli, a firma del geom.
, cui , in proprio e nella qualità di Controparte_1 Parte_6
rappresentante dei figli minori, e avevano conferito Parte_3
rituale mandato a rappresentarli, assisterli e difenderli “nel presente procedimento e nell'eventuale giudizio di appello, eleggendo pure domicilio nel suo studio in Casamicciola Terme alla via Perrone 4”, essi istanti impugnavano l'indicato avviso di liquidazione, eccependo, in via principale, di non aver giammai richiesto l'applicazione dei benefici di cui alla legge 154/88 per non aver sottoscritto e presentato all' la relativa richiesta, chiedendo alla CTP di voler ordinare all' CP_8
il deposito in originale di tale richiesta ex L. 154/88,
[...] CP_8
pur riservandosi di disconoscere ogni firma non di loro provenienza e/o ad essi riferibile;
il ricorso, veniva ritualmente depositato alla CTP di Napoli il 28.6.1996 ed assumeva il n. R.G. Ricorsi 3208/96; essi istanti per anni non avevano avuto più notizia né dell'esito del ricorso, né dello stato della procedura incardinata, non avendo ricevuto informazioni di sorta e/o altro tipo di comunicazione dal nominato loro difensore geom. , peraltro loro domiciliatario, né Controparte_1
dall'impiegato , né ricevevano alcuna notizia dell'avviso di Persona_1
trattazione del ricorso e/o altro, né tantomeno del relativo dispositivo di sentenza, né ritenevano doversi informare più di tanto, sempre
“tenendo mente” all'assicurazione dell'impiegato “che con Persona_1
il ricorso tutto sarebbe andato a posto”; peraltro, solo in data 25.9.2002, si vedevano notificare inattese cartelle di pagamento del Comm. Gov.
Banco di Napoli recanti numeri 071 2002 01119543-18;
pag. 7/38 18/001;18/002 e 18/003 dell'importo di euro 10.268,23 nel cui
“dettaglio degli addebiti” risultava il loro collegamento alla prefata dichiarazione di successione, ritenuta invece ancora sub judice per il presentato ricorso;
da un successivo controllo all'Ufficio e poi alla CTP di Napoli, si appurava che quelle somme erano state iscritte a ruolo, dopo che la sentenza della CTP di Napoli sez. 15 n. 371 del 13.4.2000 depositata il 26.6.2000 e passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine lungo, aveva rigettato il ricorso presentato dal su indicato geom. veniva raggiunto telefonicamente, tramite CP_1
terze persone, l'impiegato il quale dichiarava di non Persona_1
saperne nulla ma che se c'era la cartella di pagamento si doveva pagare;
cambiato difensore e ritenendo che il giudicato si fosse formato per mancata comunicazione al difensore domiciliatario del relativo avviso di trattazione - che solo avrebbe potuto giustificare il silenzio del nominato difensore geom. loro Controparte_1
domiciliatario - veniva presentato su tale motivo – avverso la detta sentenza della CTP di Napoli n. 371/15/00 – ricorso in appello che, depositato il 28.1.2003 alla CTR di Napoli, veniva assunto al RG.
1051/03; dalla motivazione della sentenza della CTR di Napoli n.
5.3.2004 dell'11.2.2004 depositata in Cancelleria il 19.2.2004, la cui copia integrale veniva rilasciata in data 28.10.2004, gli odierni appellanti apprendevano che “(…) l'avviso di trattazione della controversia innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli è stata correttamente notificata agli aventi diritto presso lo studio del professionista al quale era stato conferito regolare mandato. In conseguenza di quanto precede, pertanto, l'interposto gravame va
pag. 8/38 senz'altro rigettato”; poiché gli odierni appellanti non avevano mai firmato alcuna richiesta di “L. 154/88” all' e la relativa CP_10
scoperta avrebbe potuto quantomeno aprire “lo scenario” per una pur
“difficile” revocazione della sentenza della CTP passata in giudicato, iniziava una febbrile ricerca della mai firmata richiesta che aveva innescato “il meccanismo” dell'avviso di liquidazione e della successiva cartella di pagamento e, in data 13.7.2005, finanche di un'iscrizione di ipoteca immobiliare prot. 140617/071 a favore della Controparte_11
poiché le richieste verbali agli Uffici venivano sistematicamente disattese, in data 7.6.2005, veniva presentata da Parte_1
formale istanza all'UTE di copia dell'asserita richiesta 154/88, che, sebbene reiterata, dava esiti negativi come risultato dal certificato di irreperibilità dell'Agenzia del Territorio prot. 4843/08 del 15.4.2008; con istanza depositata il 5.3.2008, successivo prot. 2008003682,
richiedeva all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Ischia Parte_1
il rilascio della copia conforme all'originale, della d.s. n. 48 vol. 337, che le veniva rimessa per copia conforme solo in data 6.6.2008 unitamente alla fotocopia della “contestata” richiesta all' CP_10
dell'attribuzione di rendita ex L. 154/88, agli atti dell'Ufficio, e sulla cui base era stato rigettato il ricorso presentato e curato dal geom.
[...]
, dalla quale risultava che la medesima richiesta di “154/88” CP_1
non era stata sottoscritta da nessun erede di;
essi, Parte_5
dopo aver subito per tale iscrizione ipotecaria il rigetto di una richiesta di mutuo dell'importo di euro 80.000,00, nonché una procedura di fermo amministrativo sia sull'autovettura Nisan Micra tg. BX208KS di proprietà dell'istante sia sull'autovettura Renault Parte_4
pag. 9/38 Clio 1.11 3P tg. BA344XM di proprietà dell'istante , Parte_1
per il tramite di quest'ultima, e per evitare l'epilogo nefasto delle procedure esecutive in corso, provvedevano a pagare ad Controparte_12
la complessiva somma di euro 16.533,34, comprensiva dei tributi,
[...]
compensi, interessi di mora, diritti esecutivi ed altro, iscritta a ruolo per tale dichiarazione di successione definitasi con quel passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Napoli non impugnata dal geom.
. Controparte_1
Sulla scorta di tali premesse, gli attori dinanzi indicati rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale del geom. Controparte_1
odierno convenuto dell'indicato contratto di opera intellettuale e per
l'effetto accertare e dichiarare la sua responsabilità per negligenza ed omissione nello svolgimento dell'attività professionale di cui in narrativa;
2) Accertare e dichiarare che la condotta del geom.
[...]
ha causato agli istanti i danni come su meglio specificati e per CP_1
l'effetto condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni in favore degli istanti nella misura pari alla somma dovuta sborsare al
Concessionario per l'adempimento delle cartelle di pagamento notificate
e per la cancellazione dell'iscritta ipoteca legale oltre interessi nella misura legale dalla data di pagamento fino all'effettivo soddisfo;
per
l'effetto condannare il convenuto risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli istanti in virtù della presente vicenda, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa con interessi e svalutazione monetaria fino al soddisfo;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e
pag. 10/38 compensi del giudizio, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, geom.
, che, resistendo all'avversa domanda, ne contestava la Controparte_1
fondatezza, sostenendo di avere adempiuto correttamente al mandato e che, essendogli stato revocato da l'incarico Parte_1
professionale, non aveva potuto procedere alla proposizione dell'appello dinanzi alla CTR.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ed escussi i testi intimati dalle parti veniva, poi, autorizzata dal G.I. la chiamata in causa, ad opera degli attori, di quale terzo in ipotesi coinvolto Persona_1
nell'incarico professionale posto a fondamento della domanda.
Notificato l'atto di citazione, ad istanza degli attori, costituitosi il terzo, rinnovata l'istruttoria orale, all'esito del giudizio il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “1) Dichiara la proposta domanda inammissibile per difetto di interesse ad agire e comunque infondata nel merito per cui in ogni caso la rigetta;
2) Dichiara la carenza di legittimazione passiva del chiamato
3) Condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione Persona_1
delle spese di lite sia a favore della parte convenuta, sia a favore della parte chiamata e liquida in favore di ciascuna di dette parti, avuto riguardo al valore indeterminabile della lite, alla difficoltà della controversia in complessivi € 17.480 per ciascuna delle parti (€.
2.439 fase studio;
€ 1.550 fase introduttiva;
€ 5.400 fase istruttoria;
€ 4.050 per 1^ fase decisionale;
€ 4.050) oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed
pag. 11/38 I.V.A. come per legge con attribuzione all'Avv. Luigi Telese procuratore del ed € 17.480 (€.
2.439 fase studio;
€ 1.550 fase Controparte_1
introduttiva; € 5.400 fase istruttoria;
€ 4.050 per 1^ fase decisionale;
€
4.050) oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge nella misura del 50% a favore dell'Avv. Luigi Molaro dichiaratosi antistatario quale primo difensore del e del 50% a favore dell'Avv. Persona_1
Giovanni Regine, subentrato in corso di causa quale procuratore del
senza l'attribuzione non avendone fatto specifica richiesta.”. Persona_1
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, notificata ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. in data 30/03/2022, Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
proponevano appello, mediante atto tempestivamente notificato in data 29/04/2022, con il quale ne invocavano l'integrale riforma, sollecitando l'accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Si costituivano, con comparse separate, e , Controparte_1 Persona_1
resistendo, ciascuno per quanto di ragione, al gravame e sollecitandone il rigetto.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, in accoglimento della richiesta formulata dagli appellanti, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del capo di sentenza che ne disponeva la condanna, nei confronti delle controparti, alla rifusione delle spese processuali e la causa era rinviata per la precisazione delle pag. 12/38 conclusioni all'udienza del 25.10.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
A seguito della dichiarazione, resa dal difensore costituito, della morte di , intervenuta il 23.09.2019, questa Corte, con ordinanza Persona_1
ritualmente comunicata alle parti in data 25.10.2024, dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 300 c.p.c..
Con ricorso tempestivamente depositato in data 10.11.2024, CP_1
nel riassumere il giudizio, chiedeva la fissazione dell'udienza
[...]
per la relativa prosecuzione.
Notificato il ricorso unitamente al provvedimento adottato da questa
Corte in data 16.11.2024, con il quale si disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio con la concessione del termine per il deposito di note scritte, mentre gli originari appellanti depositavano note, con le quali ribadivano le proprie originarie difese, , e , Pt_4 CP_3 CP_4 CP_5
eredi dell'originario appellato , pur avendo ricevuto rituale Persona_1
notifica, omettevano di costituirsi, per cui, con ordinanza depositata il
31.3.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
Accordati, con la stessa ordinanza, alle parti, ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.p.c., i termini ridotti (di giorni 35+20) per il deposito degli scritti difensivi finali, prodotte dalle parti le conclusionali e le repliche, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
pag. 13/38 Il Giudice di primo grado riteneva la domanda “completamente infondata ed inammissibile”.
Tale conclusione era motivata rilevando che “È risultato in atti in maniera incontrovertibile che la ha firmato la Parte_1
denunzia di successione che è stata recepita dall'Ufficio del Registro al n.
48 vol. 337 e registrata in data 8/3/1993; che i benefici di cui alla Legge
154/88 sono stati richiesti nel corpo stesso della denunzia di successione controfirmata dalla;
che in data 15/4/1993 è stata Parte_1
formulata richiesta su apposito modello, all dalla coerede CP_10
, che ha acquisito n. prot. 12404 in pari data. Tale Parte_1
richiesta in data 17/4/1993 è stata recapitata personalmente a persona incaricata all' che l'ha acquisita agli atti col prot. N. Controparte_8
20, rilasciando ricevuta del mod. 8 dell' di e da Controparte_8 CP_8
ultimo in data 9/10/1995 l di Napoli ha notificato via posta all' la richiesta fatta dagli odierni attori in data Controparte_8
15/4/1993-- completata con i dati censuari e reddituali e che tali dati censuari e reddituali hanno formato il fondamento della pretesa tributaria opposta innanzi alla Commissione Tributaria ed oggetto, poi del presente giudizio di cognizione afferente ad asserita colpa professionale”.
A conforto di quanto appena riportato, il Giudice richiamava “l'atto di costituzione in giudizio dell' dell'8 luglio Controparte_8
1996, acquisito agli atti della Commissione Tributaria provinciale di
Napoli in data 15 luglio 1996 nonché gli atti versati nella produzione di parte convenuta nel presente giudizio”. Controparte_1
pag. 14/38 Ad avviso del Giudice, poi, dall'espletata istruttoria era emerso che l'attrice era stata costantemente informata dell'andamento della causa e che, quindi, era venuta a conoscenza sia del rigetto della sospensiva sia del rigetto della domanda in primo grado.
Richiamando, inoltre, il contenuto dell'ordinanza resa dal precedente
G.I. in data 13/6/2019, con cui la causa era stata rimessa sul ruolo ai sensi dell'art. 101 c.p.c. 2° c.p.v. per consentire alle parti di contraddire in merito al profilo della sussistenza del danno, il Giudicante osservava ulteriormente che “anche nel caso di accoglimento del ricorso, la somma dovuta all'erario avrebbe dovuto essere pagata degli attori, anche perché, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori stessi, dalle emergenze documentali e processuali si è accertata la definitiva ed innegabile debenza da parte degli attori della somma di cui all'avviso di liquidazione vanamente impugnato in sede tributaria. I caratteri della irrevocabilità della debenza sono diretta conseguenza del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado della Commissione Tributaria
Provinciale esibita dagli attori, confermata dalla sentenza della commissione Tributaria regionale pure esibita dagli attori”.
Sulla scorta di tale affermazione, il primo Giudice riteneva, pertanto, la totale insussistenza dell'interesse ad agire degli attori.
§ 4.
Ciò premesso, gli appellanti impugnavano la sentenza attraverso la formulazione di cinque motivi.
pag. 15/38 Con il primo, secondo e quarto motivo gli stessi censuravano la parte della decisione con cui era stata rigettata la domanda da essi proposta nei confronti di . Controparte_1
In particolare, con il primo motivo gli istanti deducevano che la sentenza era affetta dal vizio di omessa pronuncia, per avere il Giudice ritenuto provata la revoca dell'incarico professionale, oltre che ad opera della , anche di , sebbene questi non Parte_1 Parte_3
risultasse avere avuto contatti con il proprio difensore e nonostante alcuna dimostrazione di una revoca dell'incarico, da parte sua, fosse stata acquisita.
Pertanto, secondo gli istanti, quantomeno rispetto alla domanda proposta dal , all'epoca dei fatti già maggiorenne, il Giudice Pt_3
sarebbe dovuto pervenire ad una pronuncia di accoglimento.
§ 5.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnavano la sentenza per avere il primo Giudice, attraverso un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ritenuto provata la revoca, da parte della
, dell'incarico professionale al geom. . Parte_1 Controparte_1
Deducevano, al riguardo, che la tesi difensiva del convenuto, di non essersi più interessato della vicenda e dell'appello avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli, in ragione della revoca dell'incarico ad opera della , era, anzitutto, contraria alla comune Parte_1
esperienza. Infatti, in base a quanto normalmente accade, era verosimile che essi istanti non si erano curati di avere notizie pag. 16/38 sull'andamento del procedimento in quanto rassicurati dalla presenza del loro difensore e di , che li aveva messi in contatto con il Persona_1
geom. . Controparte_1
Peraltro, l'assunto del convenuto geometra, secondo cui la revoca dell'incarico gli era stata comunicata presso il suo studio professionale, era inverosimile, sia in quanto la e avevano Parte_1 Persona_1
negato di esservi andati, sia perché, se realmente ciò fosse accaduto, il professionista si sarebbe premurato di formalizzarla in un documento scritto.
Inoltre, il Giudice non aveva considerato che aveva Persona_1
sempre negato di aver ricevuto da la comunicazione Controparte_1
dell'udienza di merito, nonché la comunicazione del dispositivo della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Napoli da trasmettere a . Parte_1
Nel ritenere raggiunta la prova della revoca dell'incarico, il Giudice mostrava di non avere apprezzato prudentemente le risultanze istruttorie.
Invero, la testimonianza resa da , prima che questi fosse Persona_1
citato come terzo chiamato, sconfessava l'assunto di , Controparte_1
secondo cui la revoca orale interveniva presso lo studio del geometra.
Infatti, riferiva che, dopo avere consegnato, a Persona_1 [...]
, il ricorso firmato dai ed il compenso CP_1 Persona_3
pattuito di un milione di lire, si era disinteressato della vicenda.
pag. 17/38 Di conseguenza doveva ritenersi poco credibile il teste RC
, collaboratore del geom. , laddove Testimone_1 Controparte_1
riferiva di avere accompagnato, unitamente a , il suddetto Persona_1
geometra, presso l'esercizio commerciale di cui era titolare la
, sito in Sant'Angelo d'Ischia, in una circostanza in cui lo Parte_1
stesso comunicava alla il rigetto del ricorso da Persona_1 Parte_1
parte della CTP di Napoli e la necessità di proporre appello e la stessa dichiarava che non era sua intenzione proporre appello e Parte_1
che si sarebbe rivolta ad altri professionisti per il prosieguo della pratica.
Secondo gli appellanti, inoltre, anche il teste , ex Testimone_2
impiegato dell'Agenzia delle Entrate, era scarsamente credibile, per avere riferito circostanze inverosimili e smentite da ulteriori risultanze, quali, in specie, che la era stata avvertita del Parte_1
rigetto della sospensiva, che prima della discussione del ricorso la si fosse recata in Ufficio con l'avv. Leonardo Iacono, il quale, Parte_1
invece, come dichiarato dal teste geom. , veniva Testimone_3
contattato solo a seguito della notifica delle cartelle esattoriali nel
2002, quando già s'era formato il giudicato.
Tra l'altro, la deposizione resa dal teste era contraddetta Tes_2
anche da quella rilasciata dal teste dell' Testimone_4 [...]
, il quale aveva riferito che la , dopo essersi Controparte_8 Parte_1
recata presso l'ufficio nei primi mesi del 1996, successivamente non si era più vista.
pag. 18/38 Del pari inattendibile era, ancora, il teste , secondo il Testimone_5
quale la , nel corso di una conversazione telefonica avuta con Parte_1
il geom. aveva revocato allo stesso l'incarico, dicendogli di non CP_1
occuparsi più della vicenda.
In definitiva, secondo gli appellanti, la prova della presunta revoca dell'incarico, oltre a non essere stata raggiunta, era smentita dalla stessa condotta tenuta dalla e dalla mancanza di atti scritti Parte_1
che, ragionevolmente, in caso di interruzione del rapporto professionale, il allo scopo di evitare possibili contestazioni, si CP_1
sarebbe premurato di farsi rilasciare dalla sua assistita, specie considerando che esso, per sua ammissione, aveva ricevuto l'avviso di trattazione ed il dispositivo della sentenza.
D'altra parte, se realmente la fosse stata informata dal Parte_1 CP_1
circa il rigetto del ricorso tributario, ella, ove avesse realmente revocato l'incarico, si sarebbe immediatamente attivata per proporre tempestivo appello. Tanto, invero, appariva coerente con la condotta dalla stessa tenuta dopo la notifica della cartella esattoriale, consistita nel tentare di recuperare la documentazione inerente alla richiesta, per il beneficio ex L. 154/88, mai sottoscritta.
Inoltre, la sentenza aveva anche omesso di valorizzare la debolezza della difesa spiegata da , in quanto anche ad Controparte_1
ammettere che questi avesse redatto il ricorso senza prima avere esaminato la documentazione e confidando sulle rassicurazioni di che agli atti non risultava alcuna richiesta di applicazione Persona_1
dei benefici ex l. 154/88, il professionista, una volta letta la memoria di pag. 19/38 costituzione dell'Ufficio, avrebbe dovuto acquisire quella prova, poi rinvenuta dalla , e porla a fondamento dell'appello che Parte_1
avrebbe avuto esito sicuramente favorevole.
Sussisteva, quindi, l'inadempimento del professionista, atteso che questi, dopo che in data 18.5.1996 aveva assunto la rappresentanza e la difesa di essi appellanti nel procedimento avverso l'avviso di liquidazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sebbene vi fosse obbligato in forza di rituale procura, oltre ad avere omesso di fornire ogni utile informazione ai suoi assistiti, ometteva di proporre appello avverso la sentenza di rigetto emessa in primo grado, così causando, con il passaggio in giudicato della stessa, la successiva iscrizione a ruolo delle somme poste a base delle cartelle di pagamento notificate.
Invero, opinavano gli istanti, se l'appello fosse stato proposto l'esito del gravame sarebbe stato favorevole ad essi istanti, in quanto, come comprovato dalla copia ottenuta dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Ischia, la richiesta di attribuzione della rendita all non risultava sottoscritta da nessuno degli istanti, né il beneficio era accordabile sulla base di una istanza non sottoscritta. In ragione di tanto, l non doveva attribuire la rendita e così l non Controparte_8
poteva emettere l'avviso di liquidazione impugnato (proprio per la non debenza del beneficio), ma procedere eventualmente all'accertamento, che era già scaduto all'epoca della notifica dell'avviso di liquidazione.
A conforto delle proprie ragioni, gli appellanti deducevano che, nella sentenza passata in giudicato, la CTP di Napoli aveva ritenuto che la pag. 20/38 richiesta di attribuzione della rendita all' fosse valida e perfetta, mentre, invece, siccome la stessa non era mai stata sottoscritta, la richiesta di attribuzione della rendita, costituente uno degli atti- cardine per accedere al beneficio della valutazione automatica, doveva considerarsi assente.
§ 6.
Con il quarto motivo, gli appellanti, reiterando argomentazioni già sottese al secondo motivo, ribadivano che la sentenza di primo grado era basata su affermazioni sconfessate dalle risultanze in atti.
Ed invero, la firma della denunzia di successione di , Parte_5
contenuta solo nel frontespizio di tale documento, non poteva estendersi alla richiesta, riportata a pag. 2 dello stesso, del beneficio della valutazione automatica della rendita. Inoltre, l'apposito modulo per l'UTE di Napoli era privo di firma e risultava carente la prova della relativa presentazione all'Ufficio di tale modulo non sottoscritto.
Infine, la sentenza doveva ritenersi erronea anche laddove, recependo acriticamente il contenuto dell'ordinanza resa da precedente G.I. in data 13.6.2019, aveva sostenuto esservi una carenza di interesse ad agire degli attori, sul presupposto che, anche in ipotesi di accoglimento dell'appello, comunque, l'imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Secondo gli appellanti tali affermazioni erano frutto di una non corretta interpretazione della normativa tributaria che disciplinava la fattispecie sottesa all'avviso di liquidazione.
pag. 21/38 Al riguardo, deducevano che, nella specie, il procedimento delineato dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 1988, n. 154, in materia di attribuzione della rendita catastale ad immobili non ancora iscritti in catasto, era particolarmente complesso. In particolare, secondo la versione di tale norma ratione temporis vigente, per usufruire dell'applicazione dell'art. 12 L. n. 154/88, oltre a dichiarare espressamente in atto di volersi avvalere di questa disposizione di legge, il contribuente doveva presentare al competente ufficio dell'Agenzia del Territorio la domanda di voltura con allegata l'istanza di attribuzione della rendita catastale, depositare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico (o di registrazione del contratto preliminare ovvero di presentazione della dichiarazione di successione), presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda. Peraltro, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, poi recepito con la Circolare n. 25/E del 2009 dell'Agenzia delle
Entrate, il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per richiedere il pagamento delle imposte era di tre anni, oltre il quale l'AE non poteva più richiedere il pagamento delle imposte. Nel caso in cui il contribuente riteneva di non avvalersi dell'istanza ovvero non riusciva a rispettare il termine di sessanta giorni per produrla all'Ufficio del registro, la legge precludeva ogni possibilità di avvalersi tardivamente del disposto della norma. Lo stesso valeva nel caso in cui si fosse verificato il mancato rispetto della procedura.
pag. 22/38 Quindi, deducevano gli istanti, la decisione del contribuente di non avvalersi del disposto dell'art. 12 legge 154/88 o il mancato rispetto dell'iter per la presentazione dell'istanza, legittimava il fisco all'accertamento di valore senza alcuna limitazione, ma sempre entro 2 anni dal pagamento dell'imposta principale.
Tanto osservato in termini generali, gli appellanti deducevano che, nel caso di specie, “a) in data 8.9.1992 decedeva il b) in Parte_5
data 6.3.1993, nei termini, veniva presentata la dichiarazione di successione del defunto da .. nella quale erano Parte_6
indicati fabbricati di nuova costruzione privi di rendita e dichiarati con rendita presunta per i quali nella dichiarazione stessa veniva chiesta
l'applicazione della legge 154/88, però non controfirmata .. peraltro non veniva osservata correttamente ovvero rispettata la procedura indicata dalla norma perché la contestuale richiesta per l'attribuzione della rendita all' asseritamente del 15 aprile 1993, non veniva CP_10
sottoscritta né dalla né dagli altri eredi del , Parte_1 Pt_3
tanto determinando l'inesistenza della istanza di attribuzione di rendita, nonostante la sua presentazione senza firma all' e CP_10
nonostante il timbro tondo dell'Ufficio Erariale 15.4.1993 e la Pt_7
stampigliatura dell prot. n. 12404 del 15.4.1993 e nonostante il deposito successivo, nei termini di rito, all' , Controparte_8
trattandosi di istanza inesistente in quanto non firmata .. in seguito
(n.d.r.: ad) avviso di liquidazione dell'imposta principale sui valori presunti dichiarati dalla del 2 marzo 1994 notificata Parte_1
il 18 marzo 1994, per la dichiarazione di successione di Pt_3
pag. 23/38 presentata il 6.3.1993, nei termini, ovvero nei sessanta giorni Pt_5
successivi, gli eredi di provvedevano a pagare Parte_5
l'importo complessivo richiesto di vecchie lire 23.431.000 calcolate sul valore dei beni come dichiarati con rendita presunta .. non essendo stata rispettata la procedura della L. 154/88, ovvero non essendo sufficiente la dichiarazione non controfirmata contenuta nella seconda pagina della dichiarazione di successione di voler sentire applicare la legge 154/88 per i fabbricati dichiarati con rendita presunta, in quanto insieme alla domanda di voltura all' di Napoli risulterà agli atti presentata la specifica istanza di attribuzione di rendita catastale priva di sottoscrizione, e quindi tamquam non esset, tale istanza di attribuzione inesistente precludeva all'Ufficio di attendere l'attribuzione da parte dell'Ute della rendita catastale per la verifica se i valori dichiarati in successione risultassero inferiori alle rendite definitivamente attribuita e quindi in tal caso liquidare la maggiore imposta corrispondente alla differenza, con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di notificazione della precedente liquidazione e senza applicazione di sanzioni, ex art. art. 34, comma 6, d.lgs. n. 346/90", come invece avverrà illegittimamente nel caso in esame .. il mancato rispetto dell'iter formale/burocratico per la presentazione dell'istanza di attribuzione di rendita non sottoscritta, travolgendo la dichiarazione in successione di sentirsi applicata la L.
154/1988 per i fabbricati dichiarati con rendita presunta, legittimava il fisco solo all'accertamento di valore dei fabbricati dichiarati con rendita presunta .. entro i 2 anni dal pagamento dell'imposta principale, che non intervenendo, rendeva congrui i valori dichiarati in successione con
pag. 24/38 rendita presunta, e quindi nulla più dovuto a titolo di imposta complementare”.
Poste tali premesse, gli istanti deducevano che il successivo avviso di liquidazione dell'imposta, notificato l'11.3.1996 dall
[...]
, era illegittimo e, per tale ragione, il ricorso che era Controparte_13
stato predisposto in primo grado dal geom. risultava Controparte_1
pienamente fondato. Pertanto, se il citato difensore avesse diligentemente impugnato con appello la sentenza di rigetto della CTP, avrebbe potuto chiarire la vicenda della richiesta non sottoscritta per l'attribuzione della rendita all' di Napoli ed il gravame avrebbe avuto esito positivo “in quanto la richiesta di attribuzione della rendita all' non era completa perché la relativa istanza non risultava sottoscritta da nessuno dei ricorrenti, né il beneficio era accordabile sulla base di una istanza non sottoscritta, non essendo sufficiente la richiesta nella sola dichiarazione di successione come disposto dall'art.
12 l.cit.”. Del resto, “una volta accertata la mancata sottoscrizione della istanza di attribuzione della rendita, l non doveva attribuire la rendita e così l non poteva emettere l'avviso Controparte_8
di liquidazione impugnato ( proprio per la non debenza del beneficio), ma procedere ove mai all'accertamento di valore ordinario, nel biennio dal pagamento dell'imposta principale avvenuta il 10.5.1994, peraltro elasso infruttuosamente, rendendo così definitivi i valori dei beni immobili indicati nella dichiarazione di successione, e determinando
l'insussistenza di liquidazione di somme ulteriori a carico degli eredi del che avevano regolarmente pagato l'imposta principale Parte_5
pag. 25/38 .. sicché, a causa della mancata impugnazione della sentenza della CTP di
Napoli n. 371/15/2000, le somme illegittimamente liquidate dall' , CP_8
e non dovute, (n.d.r.: venivano) iscritte a ruolo e successivamente pagate ingiustamente dalla parte attrice per evitare l'esecuzione ed ulteriori danni”.
§ 7.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
In fatto è provato che, in data 18.5.1996, gli odierni istanti avevano rilasciato a procura, estesa anche al grado di appello, Controparte_1
per impugnare, dinanzi alla CTP di Napoli, l'avviso di liquidazione dell'imposta, di cui alla denuncia di successione di , Parte_5
ad essi notificato, in data 11.3.1996, dall di . Controparte_8 CP_8
Emerge, altresì, dagli atti che, in esecuzione di tale incarico professionale, il geom. predisponeva, per conto dei suoi assistiti, CP_1
un ricorso, depositato in data 28.6.1996, con il quale, nel chiedere alla
CTP di procedere all'annullamento dell'avviso di liquidazione predetto, sosteneva che tale avviso era illegittimo essenzialmente perché i contribuenti non avevano mai sottoscritto alcuna richiesta di valutazione automatica della rendita, ai sensi della L. 154/88, tanto da preannunciare la volontà di disconoscere qualunque atto ad essi apparentemente riferibile.
E', altresì, provato per tabulas che, nondimeno, la CTP di Napoli, con sentenza n. 321 del 13.4.2000, respingeva il ricorso, valorizzando la richiesta di applicazione dei benefici di cui alla legge n. 154/88
pag. 26/38 contenuta nella denuncia di successione, nonché la richiesta riprodotta su apposito stampato consegnato all' in data 15.4.1993 e CP_10
la successiva trasmissione di una copia di tale richiesta all CP_8
.
[...]
Dalle difese svolte in primo grado da , ribadite in Controparte_1
grado di appello, risulta, poi, che lo stesso abbia omesso di impugnare la sentenza di primo grado sia in quanto, a suo dire, la le Parte_1
aveva revocato l'incarico già dopo che la CTP respingeva l'istanza di sospensiva, sia perché, comunque, un eventuale gravame avverso la sentenza non avrebbe avuto ragionevole probabilità di accoglimento, essendo la sentenza di primo grado fondata su documentazione inoppugnabile (quale la richiesta di applicazione dei benefici di cui alla legge n. 154/88 sottoscritta dai contribuenti) e considerato che i suoi assistiti non avevano assecondato il suo consiglio di proporre avverso siffatti documenti querela di falso.
Prescindendo, alla luce dei rilievi appresso svolti, dall'esaminare la questione, essenzialmente in fatto, dell'avvenuta revoca dell'incarico professionale, giova, invero, soffermarsi su quella, oggettivamente dirimente ai fini in esame, del verosimile esito dell'impugnazione avverso la sentenza tributaria di primo grado.
Come noto, infatti, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una
pag. 27/38 valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere
l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)” (cfr. ex multis,
Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024).
Nella specie, è ragionevole ritenere che, se anche il geom. CP_1
avesse proposto tempestivo gravame avverso la sentenza
[...]
tributaria di primo grado, l'esito dell'impugnazione sarebbe stato sfavorevole per gli odierni appellanti.
Infatti, per poter fondatamente sostenere che un'eventuale impugnazione avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, gli istanti avrebbero dovuto fornire la prova che, al contrario di quanto affermato nella sentenza n. 321 del 13.4.2000 della CTP di Napoli, essi non avevano mai sottoscritto alcuna richiesta di applicazione della legge n. 154/88 e che alcuno degli adempimenti previsti da siffatta normativa era stato, nella specie, osservato.
Tale conclusione si impone considerando che, come dinanzi detto, la sentenza della CTP di Napoli dava conto del fatto che, in base alla documentazione depositata in giudizio dall Controparte_8
, risultava che i ricorrenti, in sede di denuncia di successione,
[...]
avevano fatto richiesta di applicazione della legge n. 154/88, che, inoltre, la richiesta, redatta su apposito stampato, veniva consegnata pag. 28/38 all' di Napoli in data 15.4.1993, che la copia della domanda veniva consegnata all . Controparte_8
Per superare quanto affermato dal Giudice tributario di primo grado sarebbe, quindi, stato necessario che gli appellanti fornissero la prova documentale dell'erroneità o, comunque, della non rispondenza al vero di quanto riportato nella suddetta sentenza.
Siffatta prova, tuttavia, non risulta essere stata fornita, non potendo, al detto fine, reputarsi sufficiente la copia che, in risposta ad una richiesta della , l'Agenzia delle Entrate, in data 6.6.2008, trasmetteva Parte_1
alla stessa, della documentazione disponibile afferente alla denuncia di successione di . Parte_5
In particolare, ai fini in esame, non rileva la circostanza che in siffatta documentazione non figuri alcun atto, a firma degli eredi, mediante il quale gli stessi chiedevano la valutazione automatica della rendita ai sensi della legge n. 154/88, essendo tale richiesta contenuta solo nella seconda pagina della denuncia di successione dalla medesima presentata in data 6.3.1993.
Ed invero, per un verso non vi è la prova che quella depositata in giudizio dagli originari attori sia la documentazione integrale che l'Agenzia delle Entrate trasmetteva alla . Parte_1
Sotto altro ed invero dirimente profilo è, poi, chiaro come la valutazione prognostica di verosimile fondatezza dell'appello debba essere operata sulla scorta della medesima documentazione che era stata depositata dinanzi alla CTP di Napoli e che quest'ultima aveva pag. 29/38 ritenuto sufficiente per ritenere infondato il ricorso dei contribuenti. E' di tutta evidenza, infatti, che un'eventuale impugnativa di quella sentenza avrebbe dovuto tenere conto della sola documentazione depositata in giudizio dall' e non, invece, di Controparte_8
documenti acquisiti dai ricorrenti in via stragiudiziale a distanza di anni dalla definizione della causa.
Se, quindi, come appare indubitabile alla luce del tenore della sentenza tributaria di primo grado e della copia della memoria di costituzione, nel giudizio tributario, dell , recante chiaro Controparte_8
riferimento alla richiesta firmata dai contribuenti e, in calce, l'elenco analitico dei documenti prodotti, puntualmente citati dal giudice tributario, i avevano sottoscritto la richiesta ai Persona_3
sensi della legge n. 154/88 e trasmesso la stessa in copia all' CP_10
e se tale richiesta era, poi, pervenuta all ,
[...] Controparte_8
appare condivisibile il rilievo difensivo dell'appellato a mente del quale un'eventuale impugnativa di quella sentenza era destinata ad un inevitabile rigetto.
La sussistenza del nesso causale, tra omessa proposizione dell'appello e danno sofferto dai ricorrenti, avrebbe potuto sostenersi solo qualora gli attori avessero depositato in giudizio la copia della produzione di parte prodotta dall'Ufficio del Registro dinanzi alla CTP e dimostrato che siffatta produzione non conteneva la documentazione richiamata dalla sentenza tributaria di primo grado.
Peraltro, ulteriore indice di infondatezza delle doglianze degli appellanti si trae anche dalla lettura dell'appello tardivo che essi, con il pag. 30/38 ministero di altro difensore, avevano proposto, in data 28.1.2003, avverso la sopra citata sentenza della CTP di Napoli.
Ed invero, dalla lettura della sentenza della CTR di Napoli pronunciata in data 11.2.2004, allegata alla produzione di primo grado degli appellanti, si ricava che questi ultimi avevano impugnato la pronuncia di primo grado della CTP di Napoli lamentando la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza, senza, invece, svolgere alcuna deduzione difensiva tesa a far valere la questione della mancata sottoscrizione della documentazione afferente alla richiesta ex lege n. 154/88.
Il contenuto dell'appello tardivamente proposto avverso la suddetta sentenza tributaria di primo grado corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio relativo alla mancata sussistenza del nesso causale tra lamentato inadempimento e danno, essendo evidente come gli appellanti avrebbero dovuto, nell'impugnare quella pronuncia, non limitarsi ad eccepire la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione, ma svolgere difese anche nel merito ed invocare, quindi,
l'erroneità della sentenza per l'affermata esistenza della documentazione a firma dei contribuenti.
Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata resiste alle critiche degli appellanti, rendendo superfluo esaminare le ulteriori questioni sottese ai sopra citati motivi di appello, tesi a contestare l'affermata revoca dell'incarico da parte della ed Parte_1
a far valere l'inesistenza di una revoca da parte di . Parte_3
pag. 31/38 § 8.
Superflua si rivela, ovviamente, ogni valutazione afferente al profilo del quantum debeatur.
§ 9.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti impugnavano il capo di sentenza che aveva respinto la domanda da essi proposta nei confronti di . Persona_1
Al riguardo, gli istanti deducevano che aveva rivestito, Persona_1
nell'ambito della vicenda relativa all'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta, il ruolo di un gestore di affari altrui che gli imponeva di controllare l'operato del difensore. Di conseguenza lo stesso era stato negligente perché, dopo avere messo la in Parte_1
contatto con il geometra , si era disinteressato Controparte_1
dell'affare, senza curarsi di avvisare di ciò la contribuente. Per tale ragione andava ritenuto corresponsabile dei danni Persona_1
prodottisi.
§ 10.
Il motivo è inammissibile, in quanto sottende la proposizione, nei confronti di , di una domanda palesemente nuova rispetto Persona_1
a quella proposta in primo grado.
Invero, mentre nella citazione per chiamata in causa del terzo, notificata in primo grado a , gli odierni appellanti avevano Persona_1
chiesto che fosse accertata la responsabilità extracontrattuale, ai sensi pag. 32/38 dell'art. 2043 c.c., del suddetto , per avere questi incassato Persona_1
la somma di un milione di lire, da essi versata a titolo di compenso a e per la gestione di tutta la pratica, e per avere, quindi, Controparte_1
concorso con la sua condotta omissiva a causare il danno, con il motivo di appello in esame gli istanti invocavano, per la prima volta, la diversa fattispecie della gestione di affari altrui.
Siccome l'accertamento di tale specifica fattispecie esige la verifica del ricorrere di una serie di presupposti delineati dall'art. 2028 c.c., quali l'absentia domini, la spontaneità dell'intervento del gestore, la consapevolezza dell'alienità dell'interesse gestito, l'alienità dell'affare,
l'utiliter coeptum, appare evidente come essa introduca un tema di indagine radicalmente diverso da quello sotteso alla citazione di terzo di primo grado (incentrata, come detto, sull'accertamento dei presupposti di una responsabilità aquiliana).
Ne segue che, essendo preclusa in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la proposizione di domande nuove, il motivo in esame vada, a prescindere da ogni valutazione di merito, dichiarato inammissibile.
§ 11.
Con il quinto motivo gli appellanti censuravano il capo di sentenza concernente la regolamentazione delle spese processuali, deducendo che, anche a prescindere dalla riforma di esso conseguente all'auspicato accoglimento degli altri motivi di gravame, la statuizione era erronea. Infatti, sostenevano gli appellanti, il Giudice aveva applicato lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, pur pag. 33/38 avendo riconosciuto che la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori era pari ad euro 17.480,00. Di conseguenza, a loro avviso, il Tribunale avrebbe dovuto applicare i compensi minimi dello scaglione relativo alle cause da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
§ 12.
Il motivo è infondato, dovendosi ritenere corretta la liquidazione delle spese processuali operata dal primo Giudice secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile.
Invero, sia nell'atto di citazione originario, che in quello per chiamata in causa del terzo, notificato dagli attori, rispettivamente, a
[...]
ed a , gli odierni istanti avevano invocato la CP_1 Persona_1
condanna del convenuto e, successivamente, del terzo in solido con
, al risarcimento dei danni da essi subiti, pari alla Controparte_1
somma versata in favore del concessionario per la riscossione e degli ulteriori, non meglio quantificati, danni sofferti, oltre al danno morale da liquidarsi in via equitativa. Quindi, ad un petitum determinato nel suo ammontare, quale era quello concernente le somme pagate al concessionario, se ne affiancava uno indeterminato, costituito dagli ulteriori danni da essi in ipotesi sofferti (che, nella parte espositiva dell'atto, erano indicati come quelli relativi al fermo amministrativo delle autovetture, da essi subiti a causa della notifica e dell'iniziale mancato pagamento delle cartelle esattoriali, ed alla mancata concessione di un mutuo bancario per la ristrutturazione dell'attività di famiglia).
pag. 34/38 Alla luce di quanto precede, pertanto, la pretesa risarcitoria azionata dagli attori nei confronti di , poi, come detto, respinta dal Persona_1
primo Giudice, andava qualificata come di valore indeterminabile e tanto in ossequio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Riguardo, poi, alla misura del compenso professionale, determinato dal primo Giudice in euro 17.480,00, alcuna specifica doglianza veniva formulata, per cui, sotto tale profilo, il motivo si rivela finanche inammissibile.
Infine, assolutamente corretta è stata la decisione del Giudice di porre le spese processuali relative al terzo a carico degli attori, considerato pag. 35/38 che la chiamata in causa di era stata effettuata, su Persona_1
autorizzazione del G.I., dagli odierni appellanti e che, come detto, la pretesa risarcitoria da essi avanzata nei confronti del chiamato in causa era risultata infondata.
Né, del resto, sono ravvisabili i presupposti per una compensazione, in parte qua, delle spese processuali, ove si consideri, a parte la chiara infondatezza della domanda risarcitoria, l'oggettiva anomalia dell'iniziativa processuale assunta dagli attori che, pur essendo a conoscenza dei fatti di causa e del ruolo assunto da nella Persona_1
vicenda, omettevano inizialmente di evocarlo in giudizio, salvo, poi, sollecitarne una tardiva chiamata in causa addirittura dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e dopo che lo stesso aveva finanche deposto quale teste.
§ 13.
Venendo al governo delle spese processuali del grado di appello, rileva la Corte che le stesse, nel rapporto tra gli attori originari e
[...]
, debbano seguire la soccombenza degli appellanti, avuto CP_1
riguardo alla riconosciuta infondatezza dell'impugnazione.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile a media complessità, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati pag. 36/38 al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate, oltre che al considerevole impegno professionale profuso.
Alcuna pronuncia sulle spese del grado di appello si impone nel rapporto tra gli appellanti e gli eredi di , non costituitisi Persona_1
dopo la riassunzione della causa.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Parte_4
provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di
, delle spese processuali del giudizio di appello, Controparte_1
che liquida in euro 12.156,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 37/38 Così deciso nella camera di consiglio, in data 30/05/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 38/38