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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 293/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova - Piazza Dante 7 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 981/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U5020230003018826 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 12036 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 775/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE:
Voglia l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
Annullare la sentenza impugnata, confermando l'atto di invito al pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni,
Condannare controparte alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spesa. Ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, ai sensi degli articoli 11,14 e 158 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 270,00.
CONCLUSIONI APPELLATO:
Piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, ogni contraria deduzione e domanda respinte, per i motivi così come sopra esposti e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti: -
Confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria del primo grado di Genova Sez. 1^ nr. 981/2024 dello 07/11/2024 depositata il 07/11/2024 non notificata;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza e infondatezza dei presupposti per il versamento integrativo del contributo unificato tributario e delle relative sanzioni, e per l'effetto - Annullare gli atti impugnati nr. U50
2023 000301882 6 di richiesta di integrazione del contributo unificato tributario e di irrogazione delle sanzioni nr. 12036 2024 perché infondati e/o illegittimi e/o come meglio 13 visto e ritenuto. - Altresì condannare parte appellante alle spese di lite di questo grado di giudizio nonché, se ritenuto, anche a quelle ex artt. 96, 3 e
4 comma cpc e 15, comma 2-bis D. lgs. n. 546 del 1992, sulla cui applicazione e valutazione ci si rimette alla decisione di questa Corte adita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Successione degli eventi: il signor Resistente_1, per l'immobile detenuto a fini commerciali in Luogo_1, Indirizzo_1, regolarizzava la propria posizione ai fini TARI per le annualità 2018/2019/2020 e 2021 usufruendo del c.d. “ravvedimento lungo”; all'esito, il contribuente provvedeva a versare gli importi in autoliquidazione;
Nelle more, ovvero tra la data dell'avvenuto ravvedimento, gli avvenuti versamenti ed i riscontri del comune di Genova, venivano notificati quattro avvisi: nr. 26810/2023 annualità 2017, nr.
20805/2023 annualità 2018, nr. 20806/2023 annualità 2019, nr. 20807/2023 annualità 2020.
Successivamente, veniva notificato anche atto di irrogazione sanzioni.
Con ricorso / reclamo del primo grado, il contribuente notificava impugnazione degli atti predetti, in quanto successivi al perfezionamento della procedura di autoliquidazione e tra l'altro –sostiene- portanti importi minori di quelli così versati;
gli avvisi di accertamento contenevano anche l'annualità 2017, che era – sosteneva il contribuente- ormai prescritta;
Nelle more e con un primo provvedimento in autotutela comunicato a mezzo pec del 16/10/2023, e seconda mail inviata allo studio del commercialista del ricorrente prima della scadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo del ricorso, ma oltre i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di mediazione, venivano annullati dal Comune gli avvisi relativi alle annualità 2018/ 2019 /2020, ma non quello relativo all'annualità
2017 che restava in essere;
Visto il silenzio del Comune e nel rispetto del termine dei 30 giorni, il ricorrente provvedeva ad iscrivere a ruolo il ricorso esclusivamente avverso gli atti relativi alla sola annualità 2017 rimasta in essere, come precisato nella nota NIR (nota iscrizione a ruolo). Ne chiedeva l'annullamento.
Nelle more, la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, notificava gli atti per cui si discute (maggiore CUT dovuto e relative sanzioni, sostenendo la pretesa del pagamento CUT anche per le altre annualità, riportate nel ricorso / reclamo con cui venivano impugnate, ancorché non effettivamente
(secondo il contribuente) impugnate perché annullate in autotutela dal comune di Genova;
Il contribuente afferma che a seguito di contatti per le vie brevi con la Segreteria della Corte, provvedeva a depositare nel fascicolo del ricorso rgr 842/2023 , benchè atto non previsto dal processo tributario, nota con la quale specificava ulteriormente il perimentro del ricorso iscritto a ruolo, ovvero solo l'annualità 2017 ed il relativo ed unico avviso, essendo gli altri tre annullati in autotutela dal Comune.
Successivamente il Comune provvedeva all'annullamento anche dell'avviso relativo alla annualità 2017 con la conseguenza che il contribuente depositò nel ricorso rgr 842/2023, istanza per la declaratoria della cessata materia del contendere, recepita in sent.808/2024.
A seguito della iscrizione a ruolo del ricorso avverso l'invito al pagamento del maggior CUT, l'Ufficio si costituiva, insistendo per la correttezza delle richiesta di integrazione del CUT, atteso che il riferimento doveva essere fatto agli atti che figurano impugnati nl ricorso (quattro), non rilevando le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di ricorsi cumulativi.
La Corte di primo grado con la sentenza oggi impugnata accoglieva il ricorso, sul presupposto che –pur sussistendo la normativa richiamata dall'Ufficio in tema di ricorsi cumulativi- nella fattispecie doveva riconoscersi che nel ricorso RG 842/2023 era oggetto dell'impugnazione la sola annualità 2017, stante l'inesistenza giuridica degli atti delle altre annualità indicate nell'originario ricorso prima della caducazione dei loro effetti. Compensava le spese.
Successivamente, l'Ufficio iscrive appello presso questa Corte rinnovando le proprie tesi che ritiene ingiustamente valutate dalla Corte di Primo Grado.
Il contribuente si costituisce e a sua volta insiste come in primo grado formulando identiche tesi difensive,
e chiede conferma della prima sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti, è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato.
Le vicende in fatto succedutesi sono indicate in parte narrativa.
-A) Dalla successione degli eventi si desume che il ricorso introduttivo TARI è stato depositato in segreteria
CGT1° GE nel testo che chiedeva l'annullamento di 4 avvisi (2017,2018,2019, 2020). Con nota (ancorché irrituale) il contribuente precisava che il ricorso doveva intendersi come limitato all'annualità 2017, atteso l'annullamento in autotutela da parte del Comune per le altre annualità. Pertanto, il CUT venne corrisposto sulla base del valore del solo atto relativo al 2017.
Successivamente anche l'avviso per il 2017 è stato annullato dal Comune, e a seguito di ciò la causa è stata poi definita con sentenza che ha dichiarato -su domanda del contribuente- cessata la materia del contendere.
L'Ufficio di segreteria della Corte adita sostiene che il C.U. andasse corrisposto relativamente all'impugnazione delle 4 annualità e conseguente valore;
la tesi non è stata condivisa dai primi giudici, che hanno dato rilievo (in relazione all'art. 14 comma 3 bis del T.U.S.G.) al fatto che dovevasi considerare solo il valore dell'avviso realmente impugnato, a seguito delle precisazioni formulate dal contribuente, che delimitava il petitum (limitandolo).
-B) La Corte osserva che di regola sono ammissibili (art. 183 cpc ) solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum
(se non nel senso -come è nella fattispecie- di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere)(conforme, Cass. SS UU. sentenza 15 giugno 2015 n.
12310, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16155 del 2010 ); resta il fatto che nella fattispecie la variazione del petitum
-ferma la causa petendi- è stata effettuata irritualmente, ancorché -sostiene il contribuente- su input della stessa segreteria della Corte. Va però osservato che il comportamento del contribuente è assimilabile di fatto alla "emendatio" del petitum, nella specie ridotto, che è stata effettuata contestualmente all'iscrizione a ruolo, e tra l'altro ampiamente motivata dall'annullamento in autotutela di tre delle quatro annualità originariamente in contestazione;
annullamento che -come correttamente riportato dal primo giudice- comporta la inesistenza giuridica degli atti delle annualità 2018,2019,2020.
Il Collegio è dell'avviso che debbe essere conferita priorità alla effettiva volontà manifestata -ancorché irritualmente- dal contribuente, che ha limitato la domanda alla annualità 2017, trovandosi nella situazione di carenza di interesse ad agire per quanto riguarda le altre annualità, per le quali è intervenuta l'autotutela da parte del Comune.
-C) Tanto ritenuto e considerato, la Corte è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato. La prima sentenza relativa all'avviso e alle correlate sanzioni va confermata, con motivazione integrata;
quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione del grado, in considerazione della assenza di precedenti specifici e della effettiva controvertibilità della questione.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 293/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova - Piazza Dante 7 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 981/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U5020230003018826 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 12036 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 775/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE:
Voglia l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
Annullare la sentenza impugnata, confermando l'atto di invito al pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni,
Condannare controparte alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spesa. Ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, ai sensi degli articoli 11,14 e 158 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 270,00.
CONCLUSIONI APPELLATO:
Piaccia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, ogni contraria deduzione e domanda respinte, per i motivi così come sopra esposti e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti: -
Confermare integralmente l'impugnata sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria del primo grado di Genova Sez. 1^ nr. 981/2024 dello 07/11/2024 depositata il 07/11/2024 non notificata;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza e infondatezza dei presupposti per il versamento integrativo del contributo unificato tributario e delle relative sanzioni, e per l'effetto - Annullare gli atti impugnati nr. U50
2023 000301882 6 di richiesta di integrazione del contributo unificato tributario e di irrogazione delle sanzioni nr. 12036 2024 perché infondati e/o illegittimi e/o come meglio 13 visto e ritenuto. - Altresì condannare parte appellante alle spese di lite di questo grado di giudizio nonché, se ritenuto, anche a quelle ex artt. 96, 3 e
4 comma cpc e 15, comma 2-bis D. lgs. n. 546 del 1992, sulla cui applicazione e valutazione ci si rimette alla decisione di questa Corte adita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Successione degli eventi: il signor Resistente_1, per l'immobile detenuto a fini commerciali in Luogo_1, Indirizzo_1, regolarizzava la propria posizione ai fini TARI per le annualità 2018/2019/2020 e 2021 usufruendo del c.d. “ravvedimento lungo”; all'esito, il contribuente provvedeva a versare gli importi in autoliquidazione;
Nelle more, ovvero tra la data dell'avvenuto ravvedimento, gli avvenuti versamenti ed i riscontri del comune di Genova, venivano notificati quattro avvisi: nr. 26810/2023 annualità 2017, nr.
20805/2023 annualità 2018, nr. 20806/2023 annualità 2019, nr. 20807/2023 annualità 2020.
Successivamente, veniva notificato anche atto di irrogazione sanzioni.
Con ricorso / reclamo del primo grado, il contribuente notificava impugnazione degli atti predetti, in quanto successivi al perfezionamento della procedura di autoliquidazione e tra l'altro –sostiene- portanti importi minori di quelli così versati;
gli avvisi di accertamento contenevano anche l'annualità 2017, che era – sosteneva il contribuente- ormai prescritta;
Nelle more e con un primo provvedimento in autotutela comunicato a mezzo pec del 16/10/2023, e seconda mail inviata allo studio del commercialista del ricorrente prima della scadenza dei termini per l'iscrizione a ruolo del ricorso, ma oltre i 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di mediazione, venivano annullati dal Comune gli avvisi relativi alle annualità 2018/ 2019 /2020, ma non quello relativo all'annualità
2017 che restava in essere;
Visto il silenzio del Comune e nel rispetto del termine dei 30 giorni, il ricorrente provvedeva ad iscrivere a ruolo il ricorso esclusivamente avverso gli atti relativi alla sola annualità 2017 rimasta in essere, come precisato nella nota NIR (nota iscrizione a ruolo). Ne chiedeva l'annullamento.
Nelle more, la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, notificava gli atti per cui si discute (maggiore CUT dovuto e relative sanzioni, sostenendo la pretesa del pagamento CUT anche per le altre annualità, riportate nel ricorso / reclamo con cui venivano impugnate, ancorché non effettivamente
(secondo il contribuente) impugnate perché annullate in autotutela dal comune di Genova;
Il contribuente afferma che a seguito di contatti per le vie brevi con la Segreteria della Corte, provvedeva a depositare nel fascicolo del ricorso rgr 842/2023 , benchè atto non previsto dal processo tributario, nota con la quale specificava ulteriormente il perimentro del ricorso iscritto a ruolo, ovvero solo l'annualità 2017 ed il relativo ed unico avviso, essendo gli altri tre annullati in autotutela dal Comune.
Successivamente il Comune provvedeva all'annullamento anche dell'avviso relativo alla annualità 2017 con la conseguenza che il contribuente depositò nel ricorso rgr 842/2023, istanza per la declaratoria della cessata materia del contendere, recepita in sent.808/2024.
A seguito della iscrizione a ruolo del ricorso avverso l'invito al pagamento del maggior CUT, l'Ufficio si costituiva, insistendo per la correttezza delle richiesta di integrazione del CUT, atteso che il riferimento doveva essere fatto agli atti che figurano impugnati nl ricorso (quattro), non rilevando le vicende del procedimento o la sua estinzione per ogni tipo di causa. Richiamava giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di ricorsi cumulativi.
La Corte di primo grado con la sentenza oggi impugnata accoglieva il ricorso, sul presupposto che –pur sussistendo la normativa richiamata dall'Ufficio in tema di ricorsi cumulativi- nella fattispecie doveva riconoscersi che nel ricorso RG 842/2023 era oggetto dell'impugnazione la sola annualità 2017, stante l'inesistenza giuridica degli atti delle altre annualità indicate nell'originario ricorso prima della caducazione dei loro effetti. Compensava le spese.
Successivamente, l'Ufficio iscrive appello presso questa Corte rinnovando le proprie tesi che ritiene ingiustamente valutate dalla Corte di Primo Grado.
Il contribuente si costituisce e a sua volta insiste come in primo grado formulando identiche tesi difensive,
e chiede conferma della prima sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti, è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato.
Le vicende in fatto succedutesi sono indicate in parte narrativa.
-A) Dalla successione degli eventi si desume che il ricorso introduttivo TARI è stato depositato in segreteria
CGT1° GE nel testo che chiedeva l'annullamento di 4 avvisi (2017,2018,2019, 2020). Con nota (ancorché irrituale) il contribuente precisava che il ricorso doveva intendersi come limitato all'annualità 2017, atteso l'annullamento in autotutela da parte del Comune per le altre annualità. Pertanto, il CUT venne corrisposto sulla base del valore del solo atto relativo al 2017.
Successivamente anche l'avviso per il 2017 è stato annullato dal Comune, e a seguito di ciò la causa è stata poi definita con sentenza che ha dichiarato -su domanda del contribuente- cessata la materia del contendere.
L'Ufficio di segreteria della Corte adita sostiene che il C.U. andasse corrisposto relativamente all'impugnazione delle 4 annualità e conseguente valore;
la tesi non è stata condivisa dai primi giudici, che hanno dato rilievo (in relazione all'art. 14 comma 3 bis del T.U.S.G.) al fatto che dovevasi considerare solo il valore dell'avviso realmente impugnato, a seguito delle precisazioni formulate dal contribuente, che delimitava il petitum (limitandolo).
-B) La Corte osserva che di regola sono ammissibili (art. 183 cpc ) solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum
(se non nel senso -come è nella fattispecie- di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere)(conforme, Cass. SS UU. sentenza 15 giugno 2015 n.
12310, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16155 del 2010 ); resta il fatto che nella fattispecie la variazione del petitum
-ferma la causa petendi- è stata effettuata irritualmente, ancorché -sostiene il contribuente- su input della stessa segreteria della Corte. Va però osservato che il comportamento del contribuente è assimilabile di fatto alla "emendatio" del petitum, nella specie ridotto, che è stata effettuata contestualmente all'iscrizione a ruolo, e tra l'altro ampiamente motivata dall'annullamento in autotutela di tre delle quatro annualità originariamente in contestazione;
annullamento che -come correttamente riportato dal primo giudice- comporta la inesistenza giuridica degli atti delle annualità 2018,2019,2020.
Il Collegio è dell'avviso che debbe essere conferita priorità alla effettiva volontà manifestata -ancorché irritualmente- dal contribuente, che ha limitato la domanda alla annualità 2017, trovandosi nella situazione di carenza di interesse ad agire per quanto riguarda le altre annualità, per le quali è intervenuta l'autotutela da parte del Comune.
-C) Tanto ritenuto e considerato, la Corte è dell'avviso che l'appello dell'Ufficio non sia fondato. La prima sentenza relativa all'avviso e alle correlate sanzioni va confermata, con motivazione integrata;
quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la compensazione del grado, in considerazione della assenza di precedenti specifici e della effettiva controvertibilità della questione.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.