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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 558/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 2 PAVIA presso lo studio dell'avv. FUARDO LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 00198 ROMA presso lo studio dell'avv. GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 14 APPELLATA avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia alla Giustizia della Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della Sentenza
n. 85/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 11/01/2024, respingere le domande attoree.
Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, di primo e secondo grado, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari e dei diritti previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A..
Per PER Controparte_1 Controparte_1
“ si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: dichiarare l'inammissibilità ovvero rigettare, comunque, il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e per essa ha convenuto in giudizio, avanti al Controparte_1 CP_1
Tribunale di Pavia, chiedendo di dichiarare ed accertare che egli ha Parte_1
accettato tacitamente l'eredità del padre e che, per tale ragione, è divenuto proprietario degli immobili siti nel Comune di TA VE (PV), Via Vittorio Emanuele n. 33, identificati al catasto fabbricati al Foglio 17, particella 706, sub. 1 e 2.
A supporto della propria domanda la ricorrente deduceva che: aveva acquistato pro soluto da AS TI S.r.l. un portafoglio di crediti pecuniari deteriorati originariamente di titolarità di istituti di credito appartenenti al Gruppo Intesa San Paolo;
entrambe le cessioni erano state oggetto di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale;
pagina 2 di 14 nell'ambito di tali crediti era ricompreso quello in capo al sig. derivante Parte_1
da contratto di mutuo fondiario per atto a rogito notaio dott. di Voghera Persona_1
(PV), del 21 settembre 1998, rep. 84299, racc. 15090, a garanzia del quale era intervenuto, quale garante, il sig. come terzo datore di ipoteca, su beni Persona_2
immobili siti in TA VE via Vittorio Emanuele 33 e segnatamente, abitazione
(A/7), di vani 3,5, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 2; nonché autorimessa (C/6), di mq 29, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 1; sig.
era deceduto in data 19 ottobre 1999; il chiamato all'eredità, in qualità Persona_2
di unico erede legittimo del sig. era il figlio sig. nato Persona_2 Parte_1
TA VE (PV) il 27 aprile 1946 ; malgrado instaurazione di procedimento presso il Tribunale di Pavia rubricato al n. 5063/2016 di RG per la fissazione di termine per l'accettazione di eredità, il sig. non aveva dichiarato l'accettazione entro Parte_1
il termine assegnato;
instaurato il procedimento per la nomina di curatore di eredità giacente, la richiesta era stata rigettata in quanto il termine per l'accettazione si prescriveva in 10 anni;
aveva proposto quindi un ricorso ex art. 702 bis cpc (cfr. doc.
14) per far accertare e dichiarare la devoluzione dell'eredità del sig. in Persona_2
favore dello Stato italiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettare da parte dei resistenti ex art. 480 c.c.; la domanda era stata rigettata sussistendo i presupposti per l'accettazione tacita , non dichiarata tuttavia dal Giudice, in assenza di domanda;
segnatamente, erano provati la presentazione della dichiarazione di successione, la voltura catastale e il pagamento dei tributi.
Si costituiva il sig. eccependo il difetto di prova dell'attuale titolarità del Parte_1
potere di rappresentanza in capo alla ricorrente nonché che nell'elenco dei crediti dati in gestione vi fosse quello del sig. nel merito eccepiva altresì la carenza di interesse Pt_1
ad agire e materia del contendere.
pagina 3 di 14 Il Tribunale di Pavia, con la sentenza 85/2024 pubblicata in data 11/1/2024, ha così disposto:
“ Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte ricorrente
[...]
(c.f. ) e, per l'effetto: Controparte_1 P.IVA_1
a) accerta e dichiara che il sig. nato il [...] in [...]_1
(cod. fisc. ) è erede puro e semplice del sig. CodiceFiscale_2 Persona_2
nato in [...] il [...] (cod. fisc. ), ed ivi CodiceFiscale_3
deceduto in data 19 ottobre 1999;
b) dichiara, per l'effetto, che il sig. è divenuto proprietario in via Parte_1
esclusiva - dei seguenti beni immobili: in Comune di TA VE (PV), Via Vittorio
Ema-nuele n. 33: − abitazione (A/7), di vani 3,5, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 2; − autorimessa (C/6), di mq 29, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 1;
c) ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza;
- II) Condanna altresì il resistente a rimborsare a parte ricorrente Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese ed € 4358 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge nonché a rimborsare alla medesima parte ricorrente gli oneri di trascrizione e le spese sostenute per Controparte_1
la fase di mediazione”.
In estrema sintesi il Tribunale ha, preliminarmente, rigettato l'eccezione di difetto di procura formulata dalla resistente, nonché l'ulteriore eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla SPV e nel merito ha accolto la domanda, accertando che il sig. avesse compiuto “ atti che, da un lato, dimostrano in modo non equivoco Parte_1
pagina 4 di 14 la volontà di accettazione dell'eredità e che, dall'altro, non avrebbe avuto diritto di compiere se non quale proprietario ed erede”.
Ha, conseguentemente, accertato che il sig. risulta essere erede puro e Parte_1
semplice di e quindi esclusivo proprietario delle unità immobiliari, siti in Persona_2
TA VE via Vittorio Emanuele 33 e segnatamente, abitazione (A/7), di vani 3,5, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 2; nonché autorimessa (C/6), di mq
29, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 1.
Da ultimo ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande avanzate in primo grado da controparte.
Cont Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17 settembre 2024, il Consigliere Istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 cpc ha fissato davanti a sé udienza del 07.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per le repliche;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 07.01.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione del disposto dell'art. 127 ter, comma
4, cpc, ricorrendone i presupposti.
Esaminati gli scritti difensivi e le note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa giunge ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha interposto appello, affidando il gravame a tre motivi di censura. Parte_1
pagina 5 di 14 Con il primo motivo denuncia la carenza del potere di rappresentanza.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha così statuito:“L'eccezione preliminare di difetto di procura formulata dalla resistente risulta infondata. E' stato prodotto, infatti, atto di formazione pubblica, ovvero la procura
Repertorio n. 13.562 Raccolta n.
8.155 del 18.11.2022 a rogito notaio Persona_3
di Milano con cui la , interveniente non in proprio ma quale procuratrice
[...] CP_2
della stessa titolare del credito in forza, a sua volta di procura speciale CP_1
redatta il giorno 11 novembre 2022 redatta per scrittura privata autenticata del Notaio
di Milano, rep. 34441 racc. 15291, registrata a Milano DP I il 14 Persona_4
novembre 2022 al n. 92595 Serie 1T, allegata alla citata procura 13562/8155 cit, conferiva alla “procura ad agire in suo nome e per suo conto, in relazione a tutti CP_1
gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e dei quali la Società " CP_1
è o sarà titolare.” (doc. 1 parte attrice)
[...]
Conseguentemente la , tramite la citata procura rilasciata da , a sua volta CP_1 CP_2
Cont procuratrice della titolare , risulta legittimata ad agire in giudizio in relazione ai Cont crediti di cui la stessa risulti titolare quale cessionaria , come descritti in via generale in premessa e dettagliati nell'allegato elenco”.
L'appellante ritiene erronea la statuizione in quanto, a suo dire, che ha conferito CP_1
la procura alle liti ai difensori di primo grado della parte istante, risulterebbe carente di
“rappresentanza di SPV” (app. avv., pp. 3-4) in quanto Controparte_3
le avrebbe conferito la procura ad agire nella sua “qualità di
[...]
procuratore speciale di in forza di distinta procura (ivi, p. 4) la Controparte_1
quale, a suo dire, sarebbe stata “illeggibile” e, quindi, non risultava possibile individuare la posizione di tra quelle indicate nell'elenco delle pratiche relativamente Parte_1
Cont alle quali era stata designata procuratrice di (ivi). CP_3
pagina 6 di 14 Lamenta nello specifico che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante tale circostanza, per il fatto che non aveva contestato il credito, così violando gli artt. 1387, 1388, 1389, 1392,
1393 c.c. e conseguentemente l'art. 83 c.p.c.
Afferma, invece, che esaminando detto allegato non si riesce ad individuare la posizione debitoria del con la conseguenza che manca in capo all'appellata il potere di agire Pt_1
e di conferire la procura alle liti.
Il motivo è infondato.
E' documentato in atti che per l'attività di recupero del credito nei confronti del Pt_1
avesse conferito incarico a Controparte_1 Controparte_3
quale in virtù di procura conferita con atto a rogito del notaio
[...] Parte_2
dott.ssa di Milano, dell'11 novembre 2022, rep. 34441, racc. 15291 Persona_5
(doc. 1 fascicolo grado precedente, all. A, ).
a sua volta, ha conferito procura a Controparte_3 CP_1
con atto a rogito del notaio di Milano in data 18/11/2022, rep. 13562, racc. Per_3
8155 (sempre doc. 1 fascicolo grado precedente).
Ne discende che, considerata la titolarità – accertata con la ordinanza ex art. 702 ter cpc del 31/1/23 del Tribunale di Pavia (doc. 17 fasc. grado precedente), che ha prodotto gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., in quanto non appellata - in capo a Controparte_1
del credito ex AS TI (ed ex ) verso il sig. la
[...] CP_4 Parte_1
procura conferita da a e Controparte_1 Controparte_3
la procura conferita da questa non potevano non riguardare anche il CP_1
recupero del credito in esame, a prescindere dalla lamentata, scarsa leggibilità dell'elenco dei crediti di cui all'Allegato A alla procura sopra citata.
Con il secondo motivo, denuncia: “MANCANZA DI INTERESSE AD AGIRE”.
pagina 7 di 14 Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'interesse di ad “una pronuncia che accerti la qualifica di Controparte_1 Pt_1
quale erede del sig. . e la declaratoria di proprietà esclusiva del
[...] Persona_6
complesso immobiliare sito in TA VE”.
Afferma, invece, che l'azione proposta dalla controparte e l'accertamento della sua qualità di erede fossero inutili, atteso che aveva accettato l'eredità, di cui l'immobile in questione faceva parte, versando negli anni la TASI, la TARI e l'IMU, con la conseguenza che, mancando l'interesse ad agire, il Tribunale avesse fatto erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c.
Il motivo è infondato in quanto, non essendo mai intervenuta, come osservato dal
Tribunale, alcuna accettazione espressa di eredità da parte del sig. in sede Pt_1
stragiudiziale né, in corso di giudizio, è stato formulato alcun esplicito riconoscimento di fondatezza della pretesa attorea”, parte ricorrente aveva la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della proprietà – in capo al sig. - Parte_1
degli immobili del de cuius ai fini della continuità delle trascrizioni e della successiva espropriazione, oltre che della ricorrenza dei presupposti ex art. 476 cpc.
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha affermato:
“sussiste , sul piano processuale, un interesse della ricorrente al conseguimento di una pronuncia che accerti la qualifica di quale erede del sig. Parte_1 Persona_2
; soltanto attraverso il provvedimento giurisdizionale infatti , in assenza di ulteriore atto, è possibile la produzione degli effetti giuridici conseguenti alla qualifica di erede , tra cui la declaratoria di proprietà esclusiva del complesso immobiliare sito in TA
VE;a fortiori, sul punto, la ricorrente ha dimostrato la titolarità di un diritto di credito e quindi la necessità di soddisfare lo stesso sul patrimonio del resistente. A riguardo sotto ulteriore e connesso profilo, non può in alcun modo fondarsi il difetto di interesse ad agire sulla base di cessazione della materia del contendere: sul punto, pagina 8 di 14 infatti, benchè le contestazioni, anche nel merito (su cui amplius infra), risultino meramente generiche e apodittiche, non è intervenuta alcuna accettazione espressa di eredità da parte del sig. in sede stragiudiziale né, in corso di giudizio, è stato Pt_1
formulato alcun esplicito riconoscimento di fondatezza della pretesa attorea
Nel merito, in via generale e in punto di diritto , ai sensi dell'art. 476 “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
” inoltre ai sensi dell'art. 485 c.c. “il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'.
Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice. “
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. 21/10/2014 n. 22317; Cass.
11-5-2009 n. 10796; Csss. 28-2-2007 n. 4783)”.in termini con giurisprudenza citata
Cass. 08.06.2015), n.11823; nello stesso senso Cass. 06.03.2018 , n. 5247)
In particolare, con riferimento al possesso dei beni ereditari è stato sottolineato che “ il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cod. civ. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge pagina 9 di 14 non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene… con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario Cass. 14.5.1994, n. 4707; Cass. 5.5.2008, n. 11018; Cass. 5.4.1977, n. 1301).
E spiega ancora che sia gli artt. 959 e 960 cod. civ. del 1865 sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485), nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari "al momento dell'apertura della successione", danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso (cfr. Cass. 24.2.1984,
n. 1317, ove si soggiunge che, di conseguenza, nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, il chiamato perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità) e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari)” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 14.2.2019 n. 4456 ; Cass. 23.7.2020 n. 15690)
Sotto ulteriore e connesso profilo è stato specificato che il mantenimento della residenza anagrafica in immobile del de cuius costituisce elemento presuntivo di accettazione di eredità (Cass. 22.1.2020 n. 1438); analogamente, è stato argomentato che “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. 10796/ 2019; Cass. 22317/ 2014;
Cass. 11478/ 2021)” in termini con giurisprudenza citata Cass. 14.4.2022 n. 12259)
Tanto premesso in punto di diritto , nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha
pagina 10 di 14 puntualmente dedotto il rapporto di parentela tra il sig. , figlio, e il sig. Parte_1
padre, il decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 19.10.1999 nonché la Persona_2
circostanza che il primo fosse unico chiamato all'eredità circostanze non sono state Per_7
in alcun modo contestate dal resistente, né nel presente giudizio né nel procedimento instaurato presso il Tribunale di Pavia per l'assegnazione di un termine per
l'accettazione ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. R.G.V.G. 5063/2016 (cfr doc. 8 memoria di costituzione); il decesso e il rapporto parentale sono stati altresì accertati dall'autorità giudiziaria in plurimi procedimenti e segnatamente il citato R.G.V.G. 5063/2016, il procedimento RG n. 2279/2022 per apertura di eredità giacente (cfr decreto di rigetto
5475/2022 doc. 12 ) nonché r.g. 4086/2022 R.G. (cfr ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. 272
/2023 prodotto sub doc. 16)
Premessa la prova del rapporto di parentela e della chiamata all'eredità, la resistente ha puntualmente dedotto e comprovato che il sig. presentava regolare Parte_1
denuncia di successione a seguito del decesso del genitore, curava la voltura catastale dei beni immobili e pagava annualmente i tributi relativi ai beni immobili di cui è causa
(cfr doc. 13 e doc.17); inoltre , come puntualmente dedotto dall Controparte_5
nella propria costituzione nel procedimento r.g. 4086/2022 nell'atto di rinnovazione dell'ipoteca è espressamente indicato che “a seguito del decesso del signor
[...]
il signor acquisiva l'intero diritto di piena proprietà dei beni Per_2 Parte_1
di cui all'unità negoziale 1 in forza di certificato di denunciata successione trascritto c/o la ccrrii di Voghera in data 18/07/2000 ai nn.5230/3926(cfr doc. 15 e doc.16)
In ragione di quanto esposto, il sig. ha compiuto atti che, da un lato, Parte_1
dimostrano in modo non equivoco la volontà di accettazione dell'eredità e che, dall'altro, non avrebbe avuto diritto di compiere se non quale proprietario ed erede.
Analogamente alla delazione legittima, tali circostanze fattuali, dimostrate da significativa rilevante documentazione anche di provenienza pubblica e versata in altri
pagina 11 di 14 procedimenti (cfr ad esempio ispezioni ipocatastali o schede calcolo IMU doc. 13 e doc.
16) non risultano in alcun modo contestate dal resistente.
A fortiori, infine, la sussistenza dei presupposti pe l'accettazione tacita è stata accertata, sia pure in via incidentale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. passata in giudicato ove era argomentato che “Tutti i predetti comportamenti non possono che ritenersi quale accettazione tacita dell'eredità; se è vero, infatti, che la mera denuncia di successione ha rilievo solo fiscale e non comporta accettazione tacita, la variazione catastale e il pagamento dei tributi costituiscono atti che indicano in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità.” (in termini ordinanza 702 ter c.p.c. 272/2023 del
31.1.2023 prodotta sub doc. 17) Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte ricorrente risulta quindi fondata, sussistendo i presupposti ex 476 c.c. , avendo il medesimo resistente compiuto plurimi atti da cui è possibile evincere l'accettazione tacita: voltura catastale, pagamento dei tributi , dichiarazione di successione. La domanda risulta quindi fondata;
il sig. risulta essere erede puro e Parte_1
semplice di e quindi esclusivo proprietario delle unità immobiliari, siti Persona_2
in TA VE…”.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia: l'ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE
DI LITE.
Lamenta che il Tribunale lo abbia condannato al pagamento delle spese di lite e non abbia invece disposto la compensazione integrale delle stesse.
Ritiene la Corte il motivo infondato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. e posto, quindi, le spese di lite a carico del soccombente.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 12 di 14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed in Parte_1
favore di Controparte_1
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile- complessità media), dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 in complessivi euro 8.470,00 di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro
1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale, esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Pavia n. 85/2024 pubblicata in data 11/1/2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 8.470,00 oltre rimborso spese
[...]
generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Caterina Chiulli
pagina 13 di 14 pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Maria Caterina Chiulli Presidente dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 558/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA DELLA VITTORIA N. 2 PAVIA presso lo studio dell'avv. FUARDO LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 15 00198 ROMA presso lo studio dell'avv. GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 14 APPELLATA avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Piaccia alla Giustizia della Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della Sentenza
n. 85/2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 11/01/2024, respingere le domande attoree.
Con favore di spese, competenze ed accessori di legge, di primo e secondo grado, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari e dei diritti previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A..
Per PER Controparte_1 Controparte_1
“ si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia: dichiarare l'inammissibilità ovvero rigettare, comunque, il gravame avversario ed ogni domanda ed istanza avversaria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e per essa ha convenuto in giudizio, avanti al Controparte_1 CP_1
Tribunale di Pavia, chiedendo di dichiarare ed accertare che egli ha Parte_1
accettato tacitamente l'eredità del padre e che, per tale ragione, è divenuto proprietario degli immobili siti nel Comune di TA VE (PV), Via Vittorio Emanuele n. 33, identificati al catasto fabbricati al Foglio 17, particella 706, sub. 1 e 2.
A supporto della propria domanda la ricorrente deduceva che: aveva acquistato pro soluto da AS TI S.r.l. un portafoglio di crediti pecuniari deteriorati originariamente di titolarità di istituti di credito appartenenti al Gruppo Intesa San Paolo;
entrambe le cessioni erano state oggetto di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale;
pagina 2 di 14 nell'ambito di tali crediti era ricompreso quello in capo al sig. derivante Parte_1
da contratto di mutuo fondiario per atto a rogito notaio dott. di Voghera Persona_1
(PV), del 21 settembre 1998, rep. 84299, racc. 15090, a garanzia del quale era intervenuto, quale garante, il sig. come terzo datore di ipoteca, su beni Persona_2
immobili siti in TA VE via Vittorio Emanuele 33 e segnatamente, abitazione
(A/7), di vani 3,5, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 2; nonché autorimessa (C/6), di mq 29, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 1; sig.
era deceduto in data 19 ottobre 1999; il chiamato all'eredità, in qualità Persona_2
di unico erede legittimo del sig. era il figlio sig. nato Persona_2 Parte_1
TA VE (PV) il 27 aprile 1946 ; malgrado instaurazione di procedimento presso il Tribunale di Pavia rubricato al n. 5063/2016 di RG per la fissazione di termine per l'accettazione di eredità, il sig. non aveva dichiarato l'accettazione entro Parte_1
il termine assegnato;
instaurato il procedimento per la nomina di curatore di eredità giacente, la richiesta era stata rigettata in quanto il termine per l'accettazione si prescriveva in 10 anni;
aveva proposto quindi un ricorso ex art. 702 bis cpc (cfr. doc.
14) per far accertare e dichiarare la devoluzione dell'eredità del sig. in Persona_2
favore dello Stato italiano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c., per intervenuta prescrizione del diritto di accettare da parte dei resistenti ex art. 480 c.c.; la domanda era stata rigettata sussistendo i presupposti per l'accettazione tacita , non dichiarata tuttavia dal Giudice, in assenza di domanda;
segnatamente, erano provati la presentazione della dichiarazione di successione, la voltura catastale e il pagamento dei tributi.
Si costituiva il sig. eccependo il difetto di prova dell'attuale titolarità del Parte_1
potere di rappresentanza in capo alla ricorrente nonché che nell'elenco dei crediti dati in gestione vi fosse quello del sig. nel merito eccepiva altresì la carenza di interesse Pt_1
ad agire e materia del contendere.
pagina 3 di 14 Il Tribunale di Pavia, con la sentenza 85/2024 pubblicata in data 11/1/2024, ha così disposto:
“ Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di parte ricorrente
[...]
(c.f. ) e, per l'effetto: Controparte_1 P.IVA_1
a) accerta e dichiara che il sig. nato il [...] in [...]_1
(cod. fisc. ) è erede puro e semplice del sig. CodiceFiscale_2 Persona_2
nato in [...] il [...] (cod. fisc. ), ed ivi CodiceFiscale_3
deceduto in data 19 ottobre 1999;
b) dichiara, per l'effetto, che il sig. è divenuto proprietario in via Parte_1
esclusiva - dei seguenti beni immobili: in Comune di TA VE (PV), Via Vittorio
Ema-nuele n. 33: − abitazione (A/7), di vani 3,5, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 2; − autorimessa (C/6), di mq 29, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 1;
c) ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza;
- II) Condanna altresì il resistente a rimborsare a parte ricorrente Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 545 per spese ed € 4358 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge nonché a rimborsare alla medesima parte ricorrente gli oneri di trascrizione e le spese sostenute per Controparte_1
la fase di mediazione”.
In estrema sintesi il Tribunale ha, preliminarmente, rigettato l'eccezione di difetto di procura formulata dalla resistente, nonché l'ulteriore eccezione di difetto di interesse ad agire in capo alla SPV e nel merito ha accolto la domanda, accertando che il sig. avesse compiuto “ atti che, da un lato, dimostrano in modo non equivoco Parte_1
pagina 4 di 14 la volontà di accettazione dell'eredità e che, dall'altro, non avrebbe avuto diritto di compiere se non quale proprietario ed erede”.
Ha, conseguentemente, accertato che il sig. risulta essere erede puro e Parte_1
semplice di e quindi esclusivo proprietario delle unità immobiliari, siti in Persona_2
TA VE via Vittorio Emanuele 33 e segnatamente, abitazione (A/7), di vani 3,5, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 2; nonché autorimessa (C/6), di mq
29, censita al N.C.E.U., al Foglio 17, particella 706, sub. 1.
Da ultimo ha condannato al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande avanzate in primo grado da controparte.
Cont Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 17 settembre 2024, il Consigliere Istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 cpc ha fissato davanti a sé udienza del 07.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per le repliche;
ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 07.01.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione del disposto dell'art. 127 ter, comma
4, cpc, ricorrendone i presupposti.
Esaminati gli scritti difensivi e le note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa giunge ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha interposto appello, affidando il gravame a tre motivi di censura. Parte_1
pagina 5 di 14 Con il primo motivo denuncia la carenza del potere di rappresentanza.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha così statuito:“L'eccezione preliminare di difetto di procura formulata dalla resistente risulta infondata. E' stato prodotto, infatti, atto di formazione pubblica, ovvero la procura
Repertorio n. 13.562 Raccolta n.
8.155 del 18.11.2022 a rogito notaio Persona_3
di Milano con cui la , interveniente non in proprio ma quale procuratrice
[...] CP_2
della stessa titolare del credito in forza, a sua volta di procura speciale CP_1
redatta il giorno 11 novembre 2022 redatta per scrittura privata autenticata del Notaio
di Milano, rep. 34441 racc. 15291, registrata a Milano DP I il 14 Persona_4
novembre 2022 al n. 92595 Serie 1T, allegata alla citata procura 13562/8155 cit, conferiva alla “procura ad agire in suo nome e per suo conto, in relazione a tutti CP_1
gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e dei quali la Società " CP_1
è o sarà titolare.” (doc. 1 parte attrice)
[...]
Conseguentemente la , tramite la citata procura rilasciata da , a sua volta CP_1 CP_2
Cont procuratrice della titolare , risulta legittimata ad agire in giudizio in relazione ai Cont crediti di cui la stessa risulti titolare quale cessionaria , come descritti in via generale in premessa e dettagliati nell'allegato elenco”.
L'appellante ritiene erronea la statuizione in quanto, a suo dire, che ha conferito CP_1
la procura alle liti ai difensori di primo grado della parte istante, risulterebbe carente di
“rappresentanza di SPV” (app. avv., pp. 3-4) in quanto Controparte_3
le avrebbe conferito la procura ad agire nella sua “qualità di
[...]
procuratore speciale di in forza di distinta procura (ivi, p. 4) la Controparte_1
quale, a suo dire, sarebbe stata “illeggibile” e, quindi, non risultava possibile individuare la posizione di tra quelle indicate nell'elenco delle pratiche relativamente Parte_1
Cont alle quali era stata designata procuratrice di (ivi). CP_3
pagina 6 di 14 Lamenta nello specifico che il Tribunale abbia ritenuto irrilevante tale circostanza, per il fatto che non aveva contestato il credito, così violando gli artt. 1387, 1388, 1389, 1392,
1393 c.c. e conseguentemente l'art. 83 c.p.c.
Afferma, invece, che esaminando detto allegato non si riesce ad individuare la posizione debitoria del con la conseguenza che manca in capo all'appellata il potere di agire Pt_1
e di conferire la procura alle liti.
Il motivo è infondato.
E' documentato in atti che per l'attività di recupero del credito nei confronti del Pt_1
avesse conferito incarico a Controparte_1 Controparte_3
quale in virtù di procura conferita con atto a rogito del notaio
[...] Parte_2
dott.ssa di Milano, dell'11 novembre 2022, rep. 34441, racc. 15291 Persona_5
(doc. 1 fascicolo grado precedente, all. A, ).
a sua volta, ha conferito procura a Controparte_3 CP_1
con atto a rogito del notaio di Milano in data 18/11/2022, rep. 13562, racc. Per_3
8155 (sempre doc. 1 fascicolo grado precedente).
Ne discende che, considerata la titolarità – accertata con la ordinanza ex art. 702 ter cpc del 31/1/23 del Tribunale di Pavia (doc. 17 fasc. grado precedente), che ha prodotto gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., in quanto non appellata - in capo a Controparte_1
del credito ex AS TI (ed ex ) verso il sig. la
[...] CP_4 Parte_1
procura conferita da a e Controparte_1 Controparte_3
la procura conferita da questa non potevano non riguardare anche il CP_1
recupero del credito in esame, a prescindere dalla lamentata, scarsa leggibilità dell'elenco dei crediti di cui all'Allegato A alla procura sopra citata.
Con il secondo motivo, denuncia: “MANCANZA DI INTERESSE AD AGIRE”.
pagina 7 di 14 Censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto l'interesse di ad “una pronuncia che accerti la qualifica di Controparte_1 Pt_1
quale erede del sig. . e la declaratoria di proprietà esclusiva del
[...] Persona_6
complesso immobiliare sito in TA VE”.
Afferma, invece, che l'azione proposta dalla controparte e l'accertamento della sua qualità di erede fossero inutili, atteso che aveva accettato l'eredità, di cui l'immobile in questione faceva parte, versando negli anni la TASI, la TARI e l'IMU, con la conseguenza che, mancando l'interesse ad agire, il Tribunale avesse fatto erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c.
Il motivo è infondato in quanto, non essendo mai intervenuta, come osservato dal
Tribunale, alcuna accettazione espressa di eredità da parte del sig. in sede Pt_1
stragiudiziale né, in corso di giudizio, è stato formulato alcun esplicito riconoscimento di fondatezza della pretesa attorea”, parte ricorrente aveva la necessità di ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento della proprietà – in capo al sig. - Parte_1
degli immobili del de cuius ai fini della continuità delle trascrizioni e della successiva espropriazione, oltre che della ricorrenza dei presupposti ex art. 476 cpc.
Va, quindi, condivisa la valutazione del Tribunale nella parte in cui ha affermato:
“sussiste , sul piano processuale, un interesse della ricorrente al conseguimento di una pronuncia che accerti la qualifica di quale erede del sig. Parte_1 Persona_2
; soltanto attraverso il provvedimento giurisdizionale infatti , in assenza di ulteriore atto, è possibile la produzione degli effetti giuridici conseguenti alla qualifica di erede , tra cui la declaratoria di proprietà esclusiva del complesso immobiliare sito in TA
VE;a fortiori, sul punto, la ricorrente ha dimostrato la titolarità di un diritto di credito e quindi la necessità di soddisfare lo stesso sul patrimonio del resistente. A riguardo sotto ulteriore e connesso profilo, non può in alcun modo fondarsi il difetto di interesse ad agire sulla base di cessazione della materia del contendere: sul punto, pagina 8 di 14 infatti, benchè le contestazioni, anche nel merito (su cui amplius infra), risultino meramente generiche e apodittiche, non è intervenuta alcuna accettazione espressa di eredità da parte del sig. in sede stragiudiziale né, in corso di giudizio, è stato Pt_1
formulato alcun esplicito riconoscimento di fondatezza della pretesa attorea
Nel merito, in via generale e in punto di diritto , ai sensi dell'art. 476 “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
” inoltre ai sensi dell'art. 485 c.c. “il chiamato all'eredita', quando a qualsiasi titolo e' nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredita'.
Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e' stato in grado di completarlo, puo' ottenere dal tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che
l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredita' e' considerato erede puro e semplice. “
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (Cass. 21/10/2014 n. 22317; Cass.
11-5-2009 n. 10796; Csss. 28-2-2007 n. 4783)”.in termini con giurisprudenza citata
Cass. 08.06.2015), n.11823; nello stesso senso Cass. 06.03.2018 , n. 5247)
In particolare, con riferimento al possesso dei beni ereditari è stato sottolineato che “ il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cod. civ. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge pagina 9 di 14 non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene… con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario Cass. 14.5.1994, n. 4707; Cass. 5.5.2008, n. 11018; Cass. 5.4.1977, n. 1301).
E spiega ancora che sia gli artt. 959 e 960 cod. civ. del 1865 sia la corrispondente norma del codice civile vigente (art. 485), nel riferirsi all'erede o al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari "al momento dell'apertura della successione", danno rilevanza alla sussistenza ma non alla durata del possesso (cfr. Cass. 24.2.1984,
n. 1317, ove si soggiunge che, di conseguenza, nessun effetto negativo dell'attribuzione di quel titolo può derivare dalla circostanza che, dopo aver posseduto anche per un solo giorno i beni ereditari, il chiamato perda tale possesso, rimanendo sempre a carico del predetto il compimento in tre mesi dell'inventario (o la rinunzia all'eredità) e così, in caso di inottemperanza, l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice con la correlativa possibilità di trasmettere in via successoria i beni ereditari)” (in termini con giurisprudenza citata Cass. 14.2.2019 n. 4456 ; Cass. 23.7.2020 n. 15690)
Sotto ulteriore e connesso profilo è stato specificato che il mantenimento della residenza anagrafica in immobile del de cuius costituisce elemento presuntivo di accettazione di eredità (Cass. 22.1.2020 n. 1438); analogamente, è stato argomentato che “a differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed atto idoneo ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. 10796/ 2019; Cass. 22317/ 2014;
Cass. 11478/ 2021)” in termini con giurisprudenza citata Cass. 14.4.2022 n. 12259)
Tanto premesso in punto di diritto , nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha
pagina 10 di 14 puntualmente dedotto il rapporto di parentela tra il sig. , figlio, e il sig. Parte_1
padre, il decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 19.10.1999 nonché la Persona_2
circostanza che il primo fosse unico chiamato all'eredità circostanze non sono state Per_7
in alcun modo contestate dal resistente, né nel presente giudizio né nel procedimento instaurato presso il Tribunale di Pavia per l'assegnazione di un termine per
l'accettazione ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. R.G.V.G. 5063/2016 (cfr doc. 8 memoria di costituzione); il decesso e il rapporto parentale sono stati altresì accertati dall'autorità giudiziaria in plurimi procedimenti e segnatamente il citato R.G.V.G. 5063/2016, il procedimento RG n. 2279/2022 per apertura di eredità giacente (cfr decreto di rigetto
5475/2022 doc. 12 ) nonché r.g. 4086/2022 R.G. (cfr ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. 272
/2023 prodotto sub doc. 16)
Premessa la prova del rapporto di parentela e della chiamata all'eredità, la resistente ha puntualmente dedotto e comprovato che il sig. presentava regolare Parte_1
denuncia di successione a seguito del decesso del genitore, curava la voltura catastale dei beni immobili e pagava annualmente i tributi relativi ai beni immobili di cui è causa
(cfr doc. 13 e doc.17); inoltre , come puntualmente dedotto dall Controparte_5
nella propria costituzione nel procedimento r.g. 4086/2022 nell'atto di rinnovazione dell'ipoteca è espressamente indicato che “a seguito del decesso del signor
[...]
il signor acquisiva l'intero diritto di piena proprietà dei beni Per_2 Parte_1
di cui all'unità negoziale 1 in forza di certificato di denunciata successione trascritto c/o la ccrrii di Voghera in data 18/07/2000 ai nn.5230/3926(cfr doc. 15 e doc.16)
In ragione di quanto esposto, il sig. ha compiuto atti che, da un lato, Parte_1
dimostrano in modo non equivoco la volontà di accettazione dell'eredità e che, dall'altro, non avrebbe avuto diritto di compiere se non quale proprietario ed erede.
Analogamente alla delazione legittima, tali circostanze fattuali, dimostrate da significativa rilevante documentazione anche di provenienza pubblica e versata in altri
pagina 11 di 14 procedimenti (cfr ad esempio ispezioni ipocatastali o schede calcolo IMU doc. 13 e doc.
16) non risultano in alcun modo contestate dal resistente.
A fortiori, infine, la sussistenza dei presupposti pe l'accettazione tacita è stata accertata, sia pure in via incidentale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. passata in giudicato ove era argomentato che “Tutti i predetti comportamenti non possono che ritenersi quale accettazione tacita dell'eredità; se è vero, infatti, che la mera denuncia di successione ha rilievo solo fiscale e non comporta accettazione tacita, la variazione catastale e il pagamento dei tributi costituiscono atti che indicano in modo inequivoco la volontà di accettare l'eredità.” (in termini ordinanza 702 ter c.p.c. 272/2023 del
31.1.2023 prodotta sub doc. 17) Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte ricorrente risulta quindi fondata, sussistendo i presupposti ex 476 c.c. , avendo il medesimo resistente compiuto plurimi atti da cui è possibile evincere l'accettazione tacita: voltura catastale, pagamento dei tributi , dichiarazione di successione. La domanda risulta quindi fondata;
il sig. risulta essere erede puro e Parte_1
semplice di e quindi esclusivo proprietario delle unità immobiliari, siti Persona_2
in TA VE…”.
Con il terzo motivo, l'appellante denuncia: l'ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE
DI LITE.
Lamenta che il Tribunale lo abbia condannato al pagamento delle spese di lite e non abbia invece disposto la compensazione integrale delle stesse.
Ritiene la Corte il motivo infondato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. e posto, quindi, le spese di lite a carico del soccombente.
Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
pagina 12 di 14 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di ed in Parte_1
favore di Controparte_1
Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile- complessità media), dell'attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n.
147/2022 in complessivi euro 8.470,00 di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro
1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale, esclusa la fase di trattazione non celebratasi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Pavia n. 85/2024 pubblicata in data 11/1/2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 8.470,00 oltre rimborso spese
[...]
generali, Iva e c.p.a. come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Caterina Chiulli
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