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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/05/2024, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5330/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Gabriella Lauretta;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.9.2023, conveniva in Parte_1
giudizio l onde sentire accertare non dovuta la restituzione CP_1
della somma di € 6.288,16, richiesta dall'Istituto con nota del 19 aprile 2023, in quanto indebitamente corrisposta al dante causa a titolo di maggiorazione sociale per gli anni CP_2
01/01/2007 - 31/07/2010 .
In particolare deduceva di non avere mai ricevuto la somma in questione , la prescrizione del diritto e l'insussistenza del credito
CP_1
1 Instauratosi il contraddittorio l' , chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso di cui variamente argomentando deduceva l'infondatezza.
Il ricorso è fondato e va accolto .
Ed invero, l' non fornisce prova idonea del pagamento del CP_1
beneficio in contestazione.
Ed invero, secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, il debitore ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a suo carico e l'esercizio di questo diritto non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr. Cass. 6 giugno 1973, n. 1630) e tali principi trovano applicazione (vedi Cass. 2 novembre 2009, n. 23142) anche in tema di prova della estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi dalla quietanza, un'apposita prescrizione di legge che non è dato rinvenire per i pagamenti eseguiti dall non applicandosi all'Istituto la CP_1
legge di contabilità generale (R.D. n. 2440 del 1923, art. 55) e il relativo regolamento (R.D. n. 827 del 1924, art. 26 e segg.) relativi ai pagamenti eseguiti dallo Stato (cfr. Cass. 13 febbraio
2012; nel medesimo senso la già citata Cass. 23142 del 2009).
(cfr., tra le tante, Cass. n. 3920 del 2018).
Nella specie, privi di idonea rilevanza probatoria sono i documenti depositati dall'ente (data base dei pagamenti ) che CP_1
riportano gli importi in pagamento, la data di disponibilità del pagamento e la dicituta “pagato”, trattandosi di meri atti interni che, peraltro, non danno conto delle modalità del pagamento, della data di effettivo pagamento, dell'ufficio pagatore e delle generalità della persona che ha incassato le somme. 2 Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
- dichiara insussistente l'indebito di € 6.288,16, di cui alla nota qui impugnata;
CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva, cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 7.5.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 19.3.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5330/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, vertente
TRA
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti Parte_1
dall'avv.to Gabriella Lauretta;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1
persona del l. r. p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
OGGETTO: indebito conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.9.2023, conveniva in Parte_1
giudizio l onde sentire accertare non dovuta la restituzione CP_1
della somma di € 6.288,16, richiesta dall'Istituto con nota del 19 aprile 2023, in quanto indebitamente corrisposta al dante causa a titolo di maggiorazione sociale per gli anni CP_2
01/01/2007 - 31/07/2010 .
In particolare deduceva di non avere mai ricevuto la somma in questione , la prescrizione del diritto e l'insussistenza del credito
CP_1
1 Instauratosi il contraddittorio l' , chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso di cui variamente argomentando deduceva l'infondatezza.
Il ricorso è fondato e va accolto .
Ed invero, l' non fornisce prova idonea del pagamento del CP_1
beneficio in contestazione.
Ed invero, secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, il debitore ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a suo carico e l'esercizio di questo diritto non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza (cfr. Cass. 6 giugno 1973, n. 1630) e tali principi trovano applicazione (vedi Cass. 2 novembre 2009, n. 23142) anche in tema di prova della estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi dalla quietanza, un'apposita prescrizione di legge che non è dato rinvenire per i pagamenti eseguiti dall non applicandosi all'Istituto la CP_1
legge di contabilità generale (R.D. n. 2440 del 1923, art. 55) e il relativo regolamento (R.D. n. 827 del 1924, art. 26 e segg.) relativi ai pagamenti eseguiti dallo Stato (cfr. Cass. 13 febbraio
2012; nel medesimo senso la già citata Cass. 23142 del 2009).
(cfr., tra le tante, Cass. n. 3920 del 2018).
Nella specie, privi di idonea rilevanza probatoria sono i documenti depositati dall'ente (data base dei pagamenti ) che CP_1
riportano gli importi in pagamento, la data di disponibilità del pagamento e la dicituta “pagato”, trattandosi di meri atti interni che, peraltro, non danno conto delle modalità del pagamento, della data di effettivo pagamento, dell'ufficio pagatore e delle generalità della persona che ha incassato le somme. 2 Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
- dichiara insussistente l'indebito di € 6.288,16, di cui alla nota qui impugnata;
CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva, cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Torre Annunziata, 7.5.2024
IL GIUDICE
Antonella Paparo
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