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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 4520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4520 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16590 / 2018 R.G., promossa
DA nata a [...] l' 08/03/1984 C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Papa Enza Anna, giusta procura in atti C.F._1
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 16/06/1982 C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Indelicato Agata, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 19/10/2018 adiva il Tribunale chiedendo Parte_1 la separazione con addebito dal marito;
l'affidamento esclusivo delle Controparte_1 figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), al tempo entrambe Persona_1 Per_2 minorenni, con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
un assegno di mantenimento per sé (pari ad euro 350,00 mensili) e un assegno di mantenimento (pari ad euro
1 700,00 mensili) per le figlie;
chiedeva inoltre che il resistente fosse condannato a corrispondere il
50% delle rate (correnti e pregresse) del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1 separazione ma contestava la fondatezza della domanda di addebito;
chiedeva l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre, e il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie;
chiedeva altresì che la ricorrente fosse condannata alla restituzione dell'automobile SMART di sua proprietà.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante prova testimoniale.
All'udienza del 16/09/2024 le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che il coniuge, tre mesi prima del deposito del ricorso, aveva abbandonato definitivamente l'abitazione familiare per iniziare una convivenza more uxorio con una donna di nome , con la quale intratteneva Persona_3 una relazione extraconiugale già dal mese di aprile 2017.
Con riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore
2 convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020).
Nella specie, è provata la violazione dell'obbligo di coabitazione e di fedeltà da parte di
[...]
, che si è volontariamente sottratto all'interrogatorio formale dedotto dalla ricorrente CP_1 in merito alle ragioni dell'abbandono della casa familiare e all'esistenza della relazione con già dall'aprile 2017. Persona_3
Ulteriore riscontro alle deduzioni della ricorrente è dato dalla testimonianza di ES
(padre di , il quale ha dichiarato che, abitando di fronte
[...] Parte_1 all'abitazione della figlia, già dal mese di aprile 2017, aveva constatato che il genero spesso non rincasava di notte;
la circostanza era stata confermata da sua figlia che, in un primo momento, aveva tentato di “coprire” il marito, nascondendo al padre la verità; il teste ha dichiarato di aver scoperto la relazione extraconiugale del genero perché in diverse occasioni aveva visto l'auto di quest'ultimo parcheggiata di fronte al civico n. 174 di via Palermo (domicilio di Persona_3
); in una occasione il resistente aveva chiamato il suocero chiedendogli aiuto perché
[...]
l'auto era rimasta bloccata proprio in via Palermo 174; in quell'occasione il gli aveva CP_1 detto di vivere lì presso “un amico”; successivamente si era recato presso Testimone_1
l'abitazione della madre del , per chiedere a quest'ultimo (che già aveva abbandonato la CP_1 casa familiare) un contributo economico per le bambine e in quell'occasione il gli aveva CP_1 presentato come propria moglie;
il teste ha dichiarato che, nel corso di una Persona_3 discussione, lo stesso gli aveva confessato che la relazione con Controparte_1 Persona_3
durava dall'aprile 2017.
[...]
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale (oltre che di coabitazione) rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra tali condotte e crisi coniugale, nel senso che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 17-01-2017, n. 977; cfr. anche, tra le tante, Cass. 14/8/2015, n. 16859; Cass. 17/6/2013 n. 16270; Cass. 14/2/2012 n. 2059, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e numerose altre in termini).
3 Nel caso di specie, risulta provata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e poiché il resistente non ha dimostrato la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto antecedente rispetto alla violazione da parte sua di tali primari obblighi matrimoniali e, quindi, neppure della mancanza di nesso causale tra la violazione di tali doveri e la crisi del loro rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 25618/2007), la separazione va a lui addebitata.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minore non sussistendo, allo stato, Per_2 ragioni per derogare al regime ordinario di affidamento dei minori (che può essere modificato solo quando tale regime appaia pregiudizievole per i figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico – fisico: cfr. Cass., n. 27/2017).
La figlia va collocata in via prevalente presso la madre, con la quale già convive.
La casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) va conseguentemente assegnata alla ricorrente.
In ordine alla determinazione degli incontri con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene che la figlia, ormai prossima alla maggiore età, possa determinarsi autonomamente in ordine a tempi e modalità di permanenza presso il padre.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento della figlia ormai Persona_1 maggiorenne;
è incontestato che la figlia (che ha da poco superato la maggiore età), conviva con la madre e non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Sussiste l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia minore e della figlia CP_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
alla luce della documentazione in atti, si ritiene congruo porre a carico del un assegno mensile di euro 400,00 (nell'entità CP_1 rivalutata rispetto al titolo originario costituita dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'entità della contribuzione (in conformità a quanto statuito con l'ordinanza presidenziale) è determinata tenuto conto delle necessità delle figlie e della capacità reddituale del resistente, che ha dichiarato di essere impiegato come operatore ecologico, con retribuzione pari a 1.300/1.400 euro mensili, ed è comproprietario della casa familiare.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno periodico quale contributo del coniuge al proprio mantenimento.
Con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. il Presidente ha posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge con un assegno di euro 200,00, con finalità integrative del reddito, onde consentirle di mantenere il pregresso tenore di vita.
Tale contributo era stato riconosciuto con lo scopo di integrare la ridotta capacità reddituale della ricorrente (che svolgeva lavori saltuari come collaboratrice domestica) nell'imminenza della crisi coniugale, cioè in una fase in cui non sarebbe stata imputabile alla un'ipotetica inerzia Parte_1 nello svolgimento di più redditizia attività lavorativa, anche in considerazione dei compiti di cura
4 nei confronti delle due figlie minori, di cui era collocataria (cfr. decreto della Corte d'Appello n.
2855/20 del 26.10.2020, emesso a seguito di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.) .
Tale situazione appare oggi mutata, in considerazione del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza e dell'età raggiunta dalla due figlie (una delle quali maggiorenne), con conseguente riduzione dei carichi di cura gravanti sulla ricorrente;
la ricorrente inoltre è di giovane età ed intatta capacità lavorativa e gode dell'assegnazione della casa familiare (in comproprietà con il coniuge).
Il Collegio ritiene dunque che debba cessare l'obbligo di contributo al mantenimento della ricorrente, già posto a carico del resistente in via provvisoria, con decorrenza dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto disposto dal Presidente con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
La ricorrente ha formulato domande aventi ad oggetto il pagamento dei ratei di mutuo correnti e pregressi e il resistente ha chiesto la restituzione dell'automobile “Smart”; tali domande vanno dichiarate inammissibili, essendo esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e come tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n.
266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
Avuto riguardo alla prevalente soccombenza, le spese del giudizio, liquidate in euro 4.000,00 per il presente giudizio ed euro 2.500,00 per il reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello, vanno poste a carico del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 16590 /2018, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito a carico di;
CP_1 Controparte_1
DISPONE che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocazione presso la madre.
RIMETTE al gradimento della figlia gli incontri con il padre.
ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare.
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1
e della figlia maggiorenne non autosufficiente, versando entro il giorno Per_2 Persona_1
5 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 400,00, con rivalutazione come in parte motiva, oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, con decorrenza dalla sentenza, valendo, per pregresso, quanto disposto in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande.
CONDANNA al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 4.000,00 per il presente giudizio ed euro 2.500,00 per il reclamo celebratosi dinnanzi alla Corte d'Appello.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 05/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16590 / 2018 R.G., promossa
DA nata a [...] l' 08/03/1984 C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Papa Enza Anna, giusta procura in atti C.F._1
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 16/06/1982 C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Indelicato Agata, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 19/10/2018 adiva il Tribunale chiedendo Parte_1 la separazione con addebito dal marito;
l'affidamento esclusivo delle Controparte_1 figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), al tempo entrambe Persona_1 Per_2 minorenni, con collocamento presso di sé; l'assegnazione della casa familiare;
un assegno di mantenimento per sé (pari ad euro 350,00 mensili) e un assegno di mantenimento (pari ad euro
1 700,00 mensili) per le figlie;
chiedeva inoltre che il resistente fosse condannato a corrispondere il
50% delle rate (correnti e pregresse) del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale non si opponeva alla Controparte_1 separazione ma contestava la fondatezza della domanda di addebito;
chiedeva l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento presso la madre, e il rigetto della domanda di mantenimento per la moglie;
chiedeva altresì che la ricorrente fosse condannata alla restituzione dell'automobile SMART di sua proprietà.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante prova testimoniale.
All'udienza del 16/09/2024 le parti hanno precisato le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito per violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che il coniuge, tre mesi prima del deposito del ricorso, aveva abbandonato definitivamente l'abitazione familiare per iniziare una convivenza more uxorio con una donna di nome , con la quale intratteneva Persona_3 una relazione extraconiugale già dal mese di aprile 2017.
Con riguardo alla domanda di addebito, va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore
2 convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020).
Nella specie, è provata la violazione dell'obbligo di coabitazione e di fedeltà da parte di
[...]
, che si è volontariamente sottratto all'interrogatorio formale dedotto dalla ricorrente CP_1 in merito alle ragioni dell'abbandono della casa familiare e all'esistenza della relazione con già dall'aprile 2017. Persona_3
Ulteriore riscontro alle deduzioni della ricorrente è dato dalla testimonianza di ES
(padre di , il quale ha dichiarato che, abitando di fronte
[...] Parte_1 all'abitazione della figlia, già dal mese di aprile 2017, aveva constatato che il genero spesso non rincasava di notte;
la circostanza era stata confermata da sua figlia che, in un primo momento, aveva tentato di “coprire” il marito, nascondendo al padre la verità; il teste ha dichiarato di aver scoperto la relazione extraconiugale del genero perché in diverse occasioni aveva visto l'auto di quest'ultimo parcheggiata di fronte al civico n. 174 di via Palermo (domicilio di Persona_3
); in una occasione il resistente aveva chiamato il suocero chiedendogli aiuto perché
[...]
l'auto era rimasta bloccata proprio in via Palermo 174; in quell'occasione il gli aveva CP_1 detto di vivere lì presso “un amico”; successivamente si era recato presso Testimone_1
l'abitazione della madre del , per chiedere a quest'ultimo (che già aveva abbandonato la CP_1 casa familiare) un contributo economico per le bambine e in quell'occasione il gli aveva CP_1 presentato come propria moglie;
il teste ha dichiarato che, nel corso di una Persona_3 discussione, lo stesso gli aveva confessato che la relazione con Controparte_1 Persona_3
durava dall'aprile 2017.
[...]
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale (oltre che di coabitazione) rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra tali condotte e crisi coniugale, nel senso che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. 17-01-2017, n. 977; cfr. anche, tra le tante, Cass. 14/8/2015, n. 16859; Cass. 17/6/2013 n. 16270; Cass. 14/2/2012 n. 2059, secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale fa presumere la intollerabilità dell'ulteriore convivenza, e numerose altre in termini).
3 Nel caso di specie, risulta provata la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e poiché il resistente non ha dimostrato la preesistenza di una crisi coniugale già irrimediabilmente in atto antecedente rispetto alla violazione da parte sua di tali primari obblighi matrimoniali e, quindi, neppure della mancanza di nesso causale tra la violazione di tali doveri e la crisi del loro rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 25618/2007), la separazione va a lui addebitata.
Va disposto l'affidamento condiviso della figlia minore non sussistendo, allo stato, Per_2 ragioni per derogare al regime ordinario di affidamento dei minori (che può essere modificato solo quando tale regime appaia pregiudizievole per i figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico – fisico: cfr. Cass., n. 27/2017).
La figlia va collocata in via prevalente presso la madre, con la quale già convive.
La casa familiare (in comproprietà tra i coniugi) va conseguentemente assegnata alla ricorrente.
In ordine alla determinazione degli incontri con il genitore non collocatario, il Collegio ritiene che la figlia, ormai prossima alla maggiore età, possa determinarsi autonomamente in ordine a tempi e modalità di permanenza presso il padre.
Nulla va disposto in ordine all'affidamento e collocamento della figlia ormai Persona_1 maggiorenne;
è incontestato che la figlia (che ha da poco superato la maggiore età), conviva con la madre e non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Sussiste l'obbligo del di contribuire al mantenimento della figlia minore e della figlia CP_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente;
alla luce della documentazione in atti, si ritiene congruo porre a carico del un assegno mensile di euro 400,00 (nell'entità CP_1 rivalutata rispetto al titolo originario costituita dall'ordinanza ex art. 708 c.p.c.), oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'entità della contribuzione (in conformità a quanto statuito con l'ordinanza presidenziale) è determinata tenuto conto delle necessità delle figlie e della capacità reddituale del resistente, che ha dichiarato di essere impiegato come operatore ecologico, con retribuzione pari a 1.300/1.400 euro mensili, ed è comproprietario della casa familiare.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno periodico quale contributo del coniuge al proprio mantenimento.
Con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. il Presidente ha posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della coniuge con un assegno di euro 200,00, con finalità integrative del reddito, onde consentirle di mantenere il pregresso tenore di vita.
Tale contributo era stato riconosciuto con lo scopo di integrare la ridotta capacità reddituale della ricorrente (che svolgeva lavori saltuari come collaboratrice domestica) nell'imminenza della crisi coniugale, cioè in una fase in cui non sarebbe stata imputabile alla un'ipotetica inerzia Parte_1 nello svolgimento di più redditizia attività lavorativa, anche in considerazione dei compiti di cura
4 nei confronti delle due figlie minori, di cui era collocataria (cfr. decreto della Corte d'Appello n.
2855/20 del 26.10.2020, emesso a seguito di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.) .
Tale situazione appare oggi mutata, in considerazione del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza e dell'età raggiunta dalla due figlie (una delle quali maggiorenne), con conseguente riduzione dei carichi di cura gravanti sulla ricorrente;
la ricorrente inoltre è di giovane età ed intatta capacità lavorativa e gode dell'assegnazione della casa familiare (in comproprietà con il coniuge).
Il Collegio ritiene dunque che debba cessare l'obbligo di contributo al mantenimento della ricorrente, già posto a carico del resistente in via provvisoria, con decorrenza dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto disposto dal Presidente con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
La ricorrente ha formulato domande aventi ad oggetto il pagamento dei ratei di mutuo correnti e pregressi e il resistente ha chiesto la restituzione dell'automobile “Smart”; tali domande vanno dichiarate inammissibili, essendo esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione o di divorzio, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e come tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n.
266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
Avuto riguardo alla prevalente soccombenza, le spese del giudizio, liquidate in euro 4.000,00 per il presente giudizio ed euro 2.500,00 per il reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello, vanno poste a carico del resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 16590 /2018, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, con addebito a carico di;
CP_1 Controparte_1
DISPONE che la figlia minore sia affidata ad entrambi i genitori, con Persona_4 collocazione presso la madre.
RIMETTE al gradimento della figlia gli incontri con il padre.
ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare.
PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore Controparte_1
e della figlia maggiorenne non autosufficiente, versando entro il giorno Per_2 Persona_1
5 5 di ogni mese, un assegno alla moglie di € 400,00, con rivalutazione come in parte motiva, oltre al 50% delle spese straordinarie da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente, con decorrenza dalla sentenza, valendo, per pregresso, quanto disposto in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
DICHIARA inammissibili le ulteriori domande.
CONDANNA al pagamento, in favore dell'erario, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in euro 4.000,00 per il presente giudizio ed euro 2.500,00 per il reclamo celebratosi dinnanzi alla Corte d'Appello.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 05/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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