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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 13/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA GIUSEPPE, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6658/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Società_1 E C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agata Di Militello - Via Medici, N. 259 98076 Sant'Agata Di Militello ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 5683084250007178 TARI 2015
- AVVISO DI PRESA n. 5683084250007178 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 29.09.2025 la società Ricorrente_1 sas di Società_1
in persona del legale rappresentante p.t. impugnava l'avviso di presa in carico notificatole in data
13.06.2025 e ne chiedeva l'annullamento per la omessa notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento n. 846 del 23.07.2020; l'avviso di accertamento n. 864 del 28.06.2021 e l'avviso di accertamento n. 863 del 28.06.2021 emessi dalla Resistente_1 spa per conto del Comune di S. Agata di Militello tutti relativi all'imposta TARI anni 2015 e 2016 per l'importo complessivo di €.7.481,45). La società ricorrente eccepiva anche la estinzione del tributo richiesto per maturata prescrizione.
La società convenuta, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto dell'ente impositore, rilevava che l'atto impugnato non costituiva un atto impositivo in senso stretto e, come tale, non era impugnabile. Nel merito della vicenda rilevava che l'atto non era affetto da nullità derivata dal momento che gli atti presupposti erano stati notificati, come da documentazione che allegava.
La Corte, all'esito dell'odierna udienza, decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla questione sollevata da parte resistente circa la dedotta non impugnabilità dell'avviso con il quale il concessionario della riscossione comunica di avere ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, va rilevato che la Corte di Cassazione è pacifica nel sostenere che
“sebbene l'avviso di presa in carico non sia un atto impositivo in senso stretto, può essere impugnato se esso rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria” per il fatto, in tal caso, esso cessa di assumere una funzione meramente informativa e rileva quale provvedimento impositivo avente efficacia potenzialmente lesiva della posizione del contribuente (in tal senso, ex plurimis: Cass. civ., sez. 5, 13775/2019 e 21254/2023).Nel caso di specie, in cui la società ricorrente assume che gli atti sottesi non le sarebbero mai stati notificati, detta idoneità lesiva non può essere in astratto esclusa.
Sul merito della vicenda va detto che la parte convenuta ha prodotto e allegati agli atti del p.t. documenti dai quali risulta che i tre avvisi di accertamento presupposti a quello oggetto di causa sono stati notificati rispettivamente in data 27.'1.2021 e 21.10.2021 (doc. 1- 4) con PEC indirizzata alla società ricorrente
(avviso TARI 2015 n. 845) e tramite messo comunale e raccomandata ricevuta da incaricato (avvisi TARI
2016 n. 863 e 864). Tali atti sono stati portati a conoscenza della contribuente entro il quinquennio dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata e non sono impugnati nei termini.
In applicazione del criterio della soccombenza le spese di causa devono essere poste a carico della ricorrente e quantificate nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.1.500,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA GIUSEPPE, Presidente
PATANIA ELVIRA, Relatore
SAMPERI MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6658/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Società_1 E C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Agata Di Militello - Via Medici, N. 259 98076 Sant'Agata Di Militello ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 5683084250007178 TARI 2015
- AVVISO DI PRESA n. 5683084250007178 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 488/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 29.09.2025 la società Ricorrente_1 sas di Società_1
in persona del legale rappresentante p.t. impugnava l'avviso di presa in carico notificatole in data
13.06.2025 e ne chiedeva l'annullamento per la omessa notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento n. 846 del 23.07.2020; l'avviso di accertamento n. 864 del 28.06.2021 e l'avviso di accertamento n. 863 del 28.06.2021 emessi dalla Resistente_1 spa per conto del Comune di S. Agata di Militello tutti relativi all'imposta TARI anni 2015 e 2016 per l'importo complessivo di €.7.481,45). La società ricorrente eccepiva anche la estinzione del tributo richiesto per maturata prescrizione.
La società convenuta, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto dell'ente impositore, rilevava che l'atto impugnato non costituiva un atto impositivo in senso stretto e, come tale, non era impugnabile. Nel merito della vicenda rilevava che l'atto non era affetto da nullità derivata dal momento che gli atti presupposti erano stati notificati, come da documentazione che allegava.
La Corte, all'esito dell'odierna udienza, decideva come da parte dispositiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla questione sollevata da parte resistente circa la dedotta non impugnabilità dell'avviso con il quale il concessionario della riscossione comunica di avere ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, va rilevato che la Corte di Cassazione è pacifica nel sostenere che
“sebbene l'avviso di presa in carico non sia un atto impositivo in senso stretto, può essere impugnato se esso rappresenta il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria” per il fatto, in tal caso, esso cessa di assumere una funzione meramente informativa e rileva quale provvedimento impositivo avente efficacia potenzialmente lesiva della posizione del contribuente (in tal senso, ex plurimis: Cass. civ., sez. 5, 13775/2019 e 21254/2023).Nel caso di specie, in cui la società ricorrente assume che gli atti sottesi non le sarebbero mai stati notificati, detta idoneità lesiva non può essere in astratto esclusa.
Sul merito della vicenda va detto che la parte convenuta ha prodotto e allegati agli atti del p.t. documenti dai quali risulta che i tre avvisi di accertamento presupposti a quello oggetto di causa sono stati notificati rispettivamente in data 27.'1.2021 e 21.10.2021 (doc. 1- 4) con PEC indirizzata alla società ricorrente
(avviso TARI 2015 n. 845) e tramite messo comunale e raccomandata ricevuta da incaricato (avvisi TARI
2016 n. 863 e 864). Tali atti sono stati portati a conoscenza della contribuente entro il quinquennio dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata e non sono impugnati nei termini.
In applicazione del criterio della soccombenza le spese di causa devono essere poste a carico della ricorrente e quantificate nella misura indicata in parte dispositiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in €.1.500,00 oltre accessori come per legge.