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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944 /2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nell'interesse dei figli minori, Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SENESE ANDREA Persona_1 Persona_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, Lungarno Buozzi n. 13, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIZZA Parte_2 C.F._2
PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2
del predetto difensore, piazza d'Ancona n. 5, Pisa con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 29 maggio 2025 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice per come integrata in sede di udienza.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 14 giugno 2024, allegava di aver contratto Parte_1 il 25 gennaio 2009 in Pisa matrimonio concordatario con dall'unione col quale Parte_2 nascevano due figli, , l'8 ottobre 2009 e , il 29 luglio 2013. Per_1 Per_2 Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, in ragione delle condotte assunte dal coniuge ora qua resistente, che - così deduceva la ricorrente - aveva intrattenuto relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio, per poi abbandonare la casa coniugale, disinteressandosi anche della gestione dei due figli minori. Così deducendo, domandava pronunciarsi la separazione personale con addebito della stessa al marito, instando, in punto di condizioni accessorie, per ottenere l'affido esclusivo dei minori a sé, il collocamento prevalente degli stessi del pari presso di sé nella casa coniugale della quale chiedeva l'assegnazione con, a seguire, una regolamentazione del diritto di visita del padre ai ragazzi e con, altresì, la previsione dell'onere per lo stesso padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo la somma di almeno € 400,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, oltre al
60% delle spese straordinarie;
domandava, poi, anche un assegno per il proprio (di lei ricorrente) mantenimento di € 150,00 mensili, più Istat e contestualmente e, anzì, preliminarmente, domandava, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., una pronuncia in via indifferibile in punto di disciplina delle frequentazioni padre/figli nonché in punto di mantenimento e, più in generale, in punto di statuizioni economiche.
Sulle istanze articolate ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. veniva disposta l'apertura di un subprocedimento, recante il n. r.g. 1944-1/24, in seno al quale le parti si accordavano (e il sub- procedimento veniva chiuso), sulla proposta del Giudice, nel senso di prevedere provvisoriamente l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre ai figli e, quindi, prevedendo un contributo di mantenimento a carico del padre e in favore dei figli pari ad € 400,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico.
In data 3 ottobre 2024, si costituiva in giudizio contestando allegazioni e Parte_2
richieste di cui al ricorso introduttivo, rilevando come fossero stati, per vero, gli atteggiamenti e i comportamenti della moglie a determinare l'insorgere della crisi coniugale e la cessazione della convivenza tra loro;
chiedeva, quindi, lui, che la separazione fosse ritenuta addebitabile alla signora., nonché, in punto di condizioni accessorie, l'assegnazione della casa coniugale alla coniuge, per ivi continuarvi ad abitare unitamente ai figli minori, l'affido condiviso dei ragazzi, la regolamentazione del proprio (di lui padre ora qua resistente) diritto di visita ai figli e la previsione dell'onere per sé di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 300,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e in aggiunta al 50% dell'assegno unico, con una ripartizione, a metà tra loro, marito e moglie, delle rate del mutuo insistente sulla casa coniugale, di proprietà di entrambi.
All'esito dell'udienza di comparizione, veniva prevista l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, individuata, altresì, quale genitore prevalentemente collocatario dei figli minori e disposta l'audizione degli stessi. Nelle more, su istanza di parte resistente, si rendeva necessaria l'apertura di ulteriori due subprocedimenti (r.g. 1944-2/24 e r.g. 1944-3/24), aventi ad oggetto, l'uno, la richiesta di ammonimento della coniuge e la di lei condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per i comportamenti dalla stessa assunti incidenti sull'esercizio e l'attuazione in concreto della bigenitorialità; il secondo avente ad oggetto la domanda di modifica dei provvedimenti resi in punto di frequentazioni padre/figli.
Si dava, allora, corso all'audizione dei ragazzi, e poi resa, col n. 138/2025, pronuncia non definitiva sullo status, alla quale seguiva ordinanza di remissione della causa sul ruolo, in seno alla quale veniva formulata proposta conciliativa e fissata udienza per la verifica al 29 maggio 2025, allorquando, le parti dichiaravano di accettare la proposta formulata, seppure con talune precisazioni riportate a verbale, concludendo congiuntamente in conformità alla proposta come precisata, rinunciando a termini per scritti conclusionali.
Il giudice presidente relatore, a questo punto, riservava di riferire al collegio, dichiarando, contestualmente, la chiusura dei subprocedimenti aperti.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 138/2025 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Movendo dal rilievo che considerato il passaggio alla fase contenziosa del procedimento, la definizione dello stesso va assunta in ogni caso con sentenza, per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – di cui alla proposta conciliativa del Giudice per come integrata all'udienza del 29 maggio 2025 – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, e Per_1
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2
in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 138/2025, pubblicata il 6 febbraio 2025, di separazione personale tra le parti e – uniti in matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario il 25 gennaio 2009 in Pisa;
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Pisa al n. 4, parte II, serie A, anno 2009, ufficio 1 -
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE che i figli minori, e , siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata.
DISPONE che il padre potrà stare con i figli per due giorni infrasettimanali (indicativamente nelle giornate del martedì e del giovedì), dalle ore 17,00 sino alle ore 22,00, quando li porterà a casa della mamma dopo averli fatti cenare con sé, oltre a weekend alternati, dal venerdì, dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 22,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Le principali festività civili e religiose seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori e, in particolare, i figli trascorreranno con l'un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo
Stefano, e viceversa l'anno successivo, così come trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro il giorno di Pasquetta.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra loro parti entro il 31.05 di ogni anno.
Si fanno salvi ulteriori accordi tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della figlia minore, previa comunicazione tra i genitori stessi.
Le parti dichiarano di essere d'accordo, rilasciandosi reciproco assenso, in ordine alla possibilità per ciascun genitore di poter lasciare i ragazzi soli in casa, ove i genitori impegnati in attività lavorative o di altro genere.
Le parti si impegnano, altresì, ad un'interpretazione elastica e di buon senso del provvedimento in relazione alle frequentazione padre-figli, nel senso che le parti si impegnano a collaborare e venirsi incontro in caso di necessità a che il giorno di frequentazione padre-figlio e/o il giorno di permanenza dei figli presso la mamma, debba essere diverso rispetto a quello previsto nella proposta del Giudice
(si accordano, cioè, a prestare il consenso ad eventuali cambi di giorno, ove possibile con un termine di preavviso).
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'obbligo di Parte_2 corrispondere la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), più Istat, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1 DISPONE, altresì, che il padre, contribuirà nella misura del 50% alle spese Parte_2
straordinarie, intendendosi per tali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive
(iscrizione e attrezzatura) e le spese scolastiche, salvi diversi accordi tra le parti.
Ove trattasi di spese straordinarie superiori ai 100,00 euro, le stesse dovranno essere preventivamente concordate tra le parti medesime
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata.
Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di
10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
DISPONE che l'assegno unico ed universale relativo ai figli, così come le detrazioni fiscali, saranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sul resto, dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito;
- le parti prestano il consenso a sottoporsi ad un percorso di supporto alla genitorialità, da svolgersi presso il Servizio sociale territorialmente competente. La sig.ra dichiara di avere già Parte_1
iniziato il percorso mentre il sig. ha ricevuto in data di oggi la comunicazione del primo Pt_2
appuntamento, che si terrà il 13 giugno 2025, ore 9,30;
- le parti si impegnano a creare, entro la settimana corrente, un gruppo whatsapp “famiglia”, per il tramite del quale ciascuna di loro parti potrà essere messa al corrente degli impegni dei ragazzi, ragazzi che, a propria volta, scriveranno sulla chat eventuali loro impegni e/o programmi e/o desideri rispetto alle frequentazioni col padre e/o rispetto alla permanenza presso la casa materna;
- la sig.ra, su richiesta del si impegna a riprendere una volta al mese, nella giornata di Pt_2 domenica o un altro giorno, i figli presso l'abitazione del padre quando gli stessi avranno cenato presso di lui. Precisa di impegnarsi in tal senso considerate però tutte le circostanze del caso.
Il Tribunale prende, altresì, atto che
- le parti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore domanda;
- le parti si accordano a provvedere, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione delle lenti a contatto della figlia , accordandosi nel senso di prelevare le somme dovute dal libretto Per_1
intestato alla minore stessa, con impegno di entrambe le parti a “rimettere” nell'anzidetto libretto le somme prelevate, ognuno per la parte di sua spettanza, pari al 50%, nei tempi in cui ognuna di esse parti potrà. Le parti si impegnano ad andare insieme presso l'ufficio postale di giacenza del libretto.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 3.06.2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944 /2024 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nell'interesse dei figli minori, Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SENESE ANDREA Persona_1 Persona_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, Lungarno Buozzi n. 13, Pisa
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIZZA Parte_2 C.F._2
PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_2
del predetto difensore, piazza d'Ancona n. 5, Pisa con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso congiuntamente all'udienza del 29 maggio 2025 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice per come integrata in sede di udienza.
Il PM nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che reca in calce la data del 14 giugno 2024, allegava di aver contratto Parte_1 il 25 gennaio 2009 in Pisa matrimonio concordatario con dall'unione col quale Parte_2 nascevano due figli, , l'8 ottobre 2009 e , il 29 luglio 2013. Per_1 Per_2 Allegava il venir meno dell'unione materiale e spirituale tra loro coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale, in ragione delle condotte assunte dal coniuge ora qua resistente, che - così deduceva la ricorrente - aveva intrattenuto relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio, per poi abbandonare la casa coniugale, disinteressandosi anche della gestione dei due figli minori. Così deducendo, domandava pronunciarsi la separazione personale con addebito della stessa al marito, instando, in punto di condizioni accessorie, per ottenere l'affido esclusivo dei minori a sé, il collocamento prevalente degli stessi del pari presso di sé nella casa coniugale della quale chiedeva l'assegnazione con, a seguire, una regolamentazione del diritto di visita del padre ai ragazzi e con, altresì, la previsione dell'onere per lo stesso padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli corrispondendo la somma di almeno € 400,00 mensili per ciascun figlio, più Istat, oltre al
60% delle spese straordinarie;
domandava, poi, anche un assegno per il proprio (di lei ricorrente) mantenimento di € 150,00 mensili, più Istat e contestualmente e, anzì, preliminarmente, domandava, ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c., una pronuncia in via indifferibile in punto di disciplina delle frequentazioni padre/figli nonché in punto di mantenimento e, più in generale, in punto di statuizioni economiche.
Sulle istanze articolate ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. veniva disposta l'apertura di un subprocedimento, recante il n. r.g. 1944-1/24, in seno al quale le parti si accordavano (e il sub- procedimento veniva chiuso), sulla proposta del Giudice, nel senso di prevedere provvisoriamente l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre ai figli e, quindi, prevedendo un contributo di mantenimento a carico del padre e in favore dei figli pari ad € 400,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico.
In data 3 ottobre 2024, si costituiva in giudizio contestando allegazioni e Parte_2
richieste di cui al ricorso introduttivo, rilevando come fossero stati, per vero, gli atteggiamenti e i comportamenti della moglie a determinare l'insorgere della crisi coniugale e la cessazione della convivenza tra loro;
chiedeva, quindi, lui, che la separazione fosse ritenuta addebitabile alla signora., nonché, in punto di condizioni accessorie, l'assegnazione della casa coniugale alla coniuge, per ivi continuarvi ad abitare unitamente ai figli minori, l'affido condiviso dei ragazzi, la regolamentazione del proprio (di lui padre ora qua resistente) diritto di visita ai figli e la previsione dell'onere per sé di contribuire al mantenimento dei figli con la somma mensile di € 300,00, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e in aggiunta al 50% dell'assegno unico, con una ripartizione, a metà tra loro, marito e moglie, delle rate del mutuo insistente sulla casa coniugale, di proprietà di entrambi.
All'esito dell'udienza di comparizione, veniva prevista l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, individuata, altresì, quale genitore prevalentemente collocatario dei figli minori e disposta l'audizione degli stessi. Nelle more, su istanza di parte resistente, si rendeva necessaria l'apertura di ulteriori due subprocedimenti (r.g. 1944-2/24 e r.g. 1944-3/24), aventi ad oggetto, l'uno, la richiesta di ammonimento della coniuge e la di lei condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per i comportamenti dalla stessa assunti incidenti sull'esercizio e l'attuazione in concreto della bigenitorialità; il secondo avente ad oggetto la domanda di modifica dei provvedimenti resi in punto di frequentazioni padre/figli.
Si dava, allora, corso all'audizione dei ragazzi, e poi resa, col n. 138/2025, pronuncia non definitiva sullo status, alla quale seguiva ordinanza di remissione della causa sul ruolo, in seno alla quale veniva formulata proposta conciliativa e fissata udienza per la verifica al 29 maggio 2025, allorquando, le parti dichiaravano di accettare la proposta formulata, seppure con talune precisazioni riportate a verbale, concludendo congiuntamente in conformità alla proposta come precisata, rinunciando a termini per scritti conclusionali.
Il giudice presidente relatore, a questo punto, riservava di riferire al collegio, dichiarando, contestualmente, la chiusura dei subprocedimenti aperti.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di separazione personale dei coniugi, richiamando al fine quanto previsto
(nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 138/2025 dal Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Movendo dal rilievo che considerato il passaggio alla fase contenziosa del procedimento, la definizione dello stesso va assunta in ogni caso con sentenza, per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – di cui alla proposta conciliativa del Giudice per come integrata all'udienza del 29 maggio 2025 – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né in contrasto con l'interesse dei figli ancora minorenni;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori, e Per_1
, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni Per_2
in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 138/2025, pubblicata il 6 febbraio 2025, di separazione personale tra le parti e – uniti in matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario il 25 gennaio 2009 in Pisa;
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Pisa al n. 4, parte II, serie A, anno 2009, ufficio 1 -
In punto di statuizioni accessorie,
DISPONE che i figli minori, e , siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale a lei assegnata.
DISPONE che il padre potrà stare con i figli per due giorni infrasettimanali (indicativamente nelle giornate del martedì e del giovedì), dalle ore 17,00 sino alle ore 22,00, quando li porterà a casa della mamma dopo averli fatti cenare con sé, oltre a weekend alternati, dal venerdì, dall'uscita da scuola, sino alla domenica sera alle ore 22,00, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Le principali festività civili e religiose seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori e, in particolare, i figli trascorreranno con l'un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo
Stefano, e viceversa l'anno successivo, così come trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua
e con l'altro il giorno di Pasquetta.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra loro parti entro il 31.05 di ogni anno.
Si fanno salvi ulteriori accordi tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della figlia minore, previa comunicazione tra i genitori stessi.
Le parti dichiarano di essere d'accordo, rilasciandosi reciproco assenso, in ordine alla possibilità per ciascun genitore di poter lasciare i ragazzi soli in casa, ove i genitori impegnati in attività lavorative o di altro genere.
Le parti si impegnano, altresì, ad un'interpretazione elastica e di buon senso del provvedimento in relazione alle frequentazione padre-figli, nel senso che le parti si impegnano a collaborare e venirsi incontro in caso di necessità a che il giorno di frequentazione padre-figlio e/o il giorno di permanenza dei figli presso la mamma, debba essere diverso rispetto a quello previsto nella proposta del Giudice
(si accordano, cioè, a prestare il consenso ad eventuali cambi di giorno, ove possibile con un termine di preavviso).
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'obbligo di Parte_2 corrispondere la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), più Istat, da corrispondersi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1 DISPONE, altresì, che il padre, contribuirà nella misura del 50% alle spese Parte_2
straordinarie, intendendosi per tali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive
(iscrizione e attrezzatura) e le spese scolastiche, salvi diversi accordi tra le parti.
Ove trattasi di spese straordinarie superiori ai 100,00 euro, le stesse dovranno essere preventivamente concordate tra le parti medesime
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata.
Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di
10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
DISPONE che l'assegno unico ed universale relativo ai figli, così come le detrazioni fiscali, saranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Sul resto, dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- le parti rinunciano alle reciproche domande di addebito;
- le parti prestano il consenso a sottoporsi ad un percorso di supporto alla genitorialità, da svolgersi presso il Servizio sociale territorialmente competente. La sig.ra dichiara di avere già Parte_1
iniziato il percorso mentre il sig. ha ricevuto in data di oggi la comunicazione del primo Pt_2
appuntamento, che si terrà il 13 giugno 2025, ore 9,30;
- le parti si impegnano a creare, entro la settimana corrente, un gruppo whatsapp “famiglia”, per il tramite del quale ciascuna di loro parti potrà essere messa al corrente degli impegni dei ragazzi, ragazzi che, a propria volta, scriveranno sulla chat eventuali loro impegni e/o programmi e/o desideri rispetto alle frequentazioni col padre e/o rispetto alla permanenza presso la casa materna;
- la sig.ra, su richiesta del si impegna a riprendere una volta al mese, nella giornata di Pt_2 domenica o un altro giorno, i figli presso l'abitazione del padre quando gli stessi avranno cenato presso di lui. Precisa di impegnarsi in tal senso considerate però tutte le circostanze del caso.
Il Tribunale prende, altresì, atto che
- le parti rinunciano reciprocamente ad ogni ulteriore domanda;
- le parti si accordano a provvedere, nel più breve tempo possibile, alla sostituzione delle lenti a contatto della figlia , accordandosi nel senso di prelevare le somme dovute dal libretto Per_1
intestato alla minore stessa, con impegno di entrambe le parti a “rimettere” nell'anzidetto libretto le somme prelevate, ognuno per la parte di sua spettanza, pari al 50%, nei tempi in cui ognuna di esse parti potrà. Le parti si impegnano ad andare insieme presso l'ufficio postale di giacenza del libretto.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 3.06.2025.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina