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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1310/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1310/2018 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Maria Costanza Giovagnotti;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Ceveriano Calderon Cerna;
Convenuto
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 20/01/2025.
Conclusioni per il convenuto: come da note scritte del 22/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Il agiva nei confronti di allegando, in sintesi, che Parte_1 Controparte_1 la società fallita, allorquando era ancora in bonis, aveva estinto un proprio debito di € 13.538,38 nei confronti della ditta individuale , mediante la consegna di due assegni, in Controparte_1 data 02/09/2014, e dunque nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il
27/02/2015. Chiedeva quindi la revoca del pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 2 L. Fall., sussistendo la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario del pagamento, e la condanna del convenuto alla restituzione della somma.
Si costituiva il convenuto, eccependo la decadenza dall'azione ex art. 69 bis L. Fall. e contestando nel merito sia l'avvenuto pagamento, eseguito non dalla società fallita bensì da una 1 terza società, tale Archiet Costruzioni S.r.l., sia la conoscenza dello stato di insolvenza.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione di decadenza
Il convenuto ha eccepito la decadenza dell'attrice dall'azione revocatoria per decorso del termine triennale, ai sensi dell'art. 69 bis L. Fall.
L'eccezione è inammissibile.
Posto che la preclusione posta dall'art. 69 bis L. all'esercizio dell'azione revocatoria dopo Pt_2 tre anni dalla dichiarazione di fallimento ha natura decadenziale (cfr. Cass. Civ., n. 4777/2023), trova applicazione l'art. 2969 c.c., secondo cui la decadenza non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere oggetto di un'eccezione di parte, e dunque costituisce un'eccezione in senso stretto.
Nel caso di specie, il convenuto si è costituito solo in occasione della prima udienza, e dunque oltre il termine di preclusione posto dagli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c. per il sollevamento di eccezioni in senso stretto, con conseguente decadenza dall'eccezione e inammissibilità della stessa.
3. Sulla revocabilità del pagamento
Nel merito, è pacifico il fatto che la società fosse debitrice nei confronti della Parte_1 ditta individuale , ed è altrettanto pacifico che tale debito sia stato estinto Controparte_1 mediante la consegna in data 02/09/2014, di due assegni dell'importo complessivo di €
13.538,38.
Il convenuto ha dedotto che tale pagamento sarebbe avvenuto non da parte di Parte_1 ma da parte di un terzo, ossia della società Archiet Costruzioni S.r.l., che avrebbe sottoscritto come traente gli assegni consegnati al CP_1
La questione è dunque se il pagamento del debito della società insolvente eseguito da un terzo sia comunque assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67 L. Fall.
Sul punto occorre una precisazione in punto di fatto.
La parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha affermato che il pagamento è avvenuto
“mediante la consegna, al difensore della ditta nel procedimento prefallimentare, di un assegno circolare CP_1
(n°6301295798, emesso il 1°settembre 2014 per € 6.245,22) e di un assegno bancario (n°0511739275-08,
2 con data 2 ottobre 2014, per € 7.293,16), per i quali il detto difensore ha rilasciato ricevuta in data 2 settembre 2014”1.
La parte convenuta non ha specificamente contestato tale fatto, per cui deve ritenersi pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'estinzione del debito della società sia avvenuto Parte_1 mediante la consegna, da parte sua e in favore del in sede prefallimentare, dei suddetti CP_1 assegni, ancorché emessi da un terzo soggetto.
Il dato, del resto, trova una conferma nella dichiarazione della stessa parte convenuta, che in sede prefallimentare ha espressamente attestato come “nelle more, la società debitrice ha fatto luogo al pagamento integrale del proprio debito, nei confronti del ricorrente”2.
Alla luce di tale svolgimento dei fatti, trova applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore - come tale revocabile nel corso di tutti i necessari presupposti - l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno che altro soggetto abbia tratto e legittimamente consegnato e trasferito al predetto debitore, successivamente dichiarato insolvente” (così, in fattispecie analoga, Cass. Civ., 15082/2018; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 13611/2016).
Invero, nel caso di specie gli assegni, pur essendo tratti dalla società terza Archiet Costruzioni
S.r.l., sono entrati nella materiale disponibilità di che li ha poi consegnati al Parte_1 in pagamento del proprio debito. Ne deriva, in base al principio sopra citato, che il CP_1 pagamento effettuato da deve ritenersi imputabile direttamente a quest'ultima e Parte_1 non al terzo.
Sussiste dunque il pagamento del debito liquido ed esigibile previsto dall'art. 67, comma 2, L.
Fall., e parimenti sussiste l'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione, constando la prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
Tale prova è insita nel fatto stesso della proposizione, da parte del del ricorso per la CP_1 declaratoria del fallimento della società nella quale si allegava esplicitamente Parte_1 che “da quanto esposto, risulta evidente lo stato di decozione e di insolvenza in cui versa la società debitrice, non essendo la stessa in grado di adempiere alle proprie obbligazioni”3.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L. Fall. per la revoca del pagamento di € 13.538,38 eseguito dalla società fallita in favore di Parte_1 CP_1 in data 02/09/2014, ossia nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, CP_1 avvenuta il 27/02/2015.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, deve essere accolta la domanda di revoca proposta dal fallimento attore, con condanna del convenuto alla restituzione del pagamento ricevuto, ossia di € 13.538,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, con conseguente applicazione dei corrispondenti parametri ex DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., revoca il pagamento eseguito dalla società in favore della ditta individuale in data 02/09/2014 e, Parte_1 Controparte_1 conseguentemente, condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, di €
13.538,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 264,00 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 2 della citazione 2 Cfr. doc. 5 di parte attrice 3 Cfr. doc. 3 di parte attrice 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1310/2018 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Maria Costanza Giovagnotti;
Attore
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Ceveriano Calderon Cerna;
Convenuto
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 20/01/2025.
Conclusioni per il convenuto: come da note scritte del 22/01/2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
Il agiva nei confronti di allegando, in sintesi, che Parte_1 Controparte_1 la società fallita, allorquando era ancora in bonis, aveva estinto un proprio debito di € 13.538,38 nei confronti della ditta individuale , mediante la consegna di due assegni, in Controparte_1 data 02/09/2014, e dunque nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il
27/02/2015. Chiedeva quindi la revoca del pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 2 L. Fall., sussistendo la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario del pagamento, e la condanna del convenuto alla restituzione della somma.
Si costituiva il convenuto, eccependo la decadenza dall'azione ex art. 69 bis L. Fall. e contestando nel merito sia l'avvenuto pagamento, eseguito non dalla società fallita bensì da una 1 terza società, tale Archiet Costruzioni S.r.l., sia la conoscenza dello stato di insolvenza.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sull'eccezione di decadenza
Il convenuto ha eccepito la decadenza dell'attrice dall'azione revocatoria per decorso del termine triennale, ai sensi dell'art. 69 bis L. Fall.
L'eccezione è inammissibile.
Posto che la preclusione posta dall'art. 69 bis L. all'esercizio dell'azione revocatoria dopo Pt_2 tre anni dalla dichiarazione di fallimento ha natura decadenziale (cfr. Cass. Civ., n. 4777/2023), trova applicazione l'art. 2969 c.c., secondo cui la decadenza non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere oggetto di un'eccezione di parte, e dunque costituisce un'eccezione in senso stretto.
Nel caso di specie, il convenuto si è costituito solo in occasione della prima udienza, e dunque oltre il termine di preclusione posto dagli artt. 166 e 167, comma 2, c.p.c. per il sollevamento di eccezioni in senso stretto, con conseguente decadenza dall'eccezione e inammissibilità della stessa.
3. Sulla revocabilità del pagamento
Nel merito, è pacifico il fatto che la società fosse debitrice nei confronti della Parte_1 ditta individuale , ed è altrettanto pacifico che tale debito sia stato estinto Controparte_1 mediante la consegna in data 02/09/2014, di due assegni dell'importo complessivo di €
13.538,38.
Il convenuto ha dedotto che tale pagamento sarebbe avvenuto non da parte di Parte_1 ma da parte di un terzo, ossia della società Archiet Costruzioni S.r.l., che avrebbe sottoscritto come traente gli assegni consegnati al CP_1
La questione è dunque se il pagamento del debito della società insolvente eseguito da un terzo sia comunque assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67 L. Fall.
Sul punto occorre una precisazione in punto di fatto.
La parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha affermato che il pagamento è avvenuto
“mediante la consegna, al difensore della ditta nel procedimento prefallimentare, di un assegno circolare CP_1
(n°6301295798, emesso il 1°settembre 2014 per € 6.245,22) e di un assegno bancario (n°0511739275-08,
2 con data 2 ottobre 2014, per € 7.293,16), per i quali il detto difensore ha rilasciato ricevuta in data 2 settembre 2014”1.
La parte convenuta non ha specificamente contestato tale fatto, per cui deve ritenersi pacifico, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che l'estinzione del debito della società sia avvenuto Parte_1 mediante la consegna, da parte sua e in favore del in sede prefallimentare, dei suddetti CP_1 assegni, ancorché emessi da un terzo soggetto.
Il dato, del resto, trova una conferma nella dichiarazione della stessa parte convenuta, che in sede prefallimentare ha espressamente attestato come “nelle more, la società debitrice ha fatto luogo al pagamento integrale del proprio debito, nei confronti del ricorrente”2.
Alla luce di tale svolgimento dei fatti, trova applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “non costituisce pagamento del terzo ma adempimento diretto del debitore - come tale revocabile nel corso di tutti i necessari presupposti - l'invio, fatto da quest'ultimo al proprio creditore, di un assegno che altro soggetto abbia tratto e legittimamente consegnato e trasferito al predetto debitore, successivamente dichiarato insolvente” (così, in fattispecie analoga, Cass. Civ., 15082/2018; nel medesimo senso Cass. Civ., n. 13611/2016).
Invero, nel caso di specie gli assegni, pur essendo tratti dalla società terza Archiet Costruzioni
S.r.l., sono entrati nella materiale disponibilità di che li ha poi consegnati al Parte_1 in pagamento del proprio debito. Ne deriva, in base al principio sopra citato, che il CP_1 pagamento effettuato da deve ritenersi imputabile direttamente a quest'ultima e Parte_1 non al terzo.
Sussiste dunque il pagamento del debito liquido ed esigibile previsto dall'art. 67, comma 2, L.
Fall., e parimenti sussiste l'elemento soggettivo richiesto dalla disposizione, constando la prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
Tale prova è insita nel fatto stesso della proposizione, da parte del del ricorso per la CP_1 declaratoria del fallimento della società nella quale si allegava esplicitamente Parte_1 che “da quanto esposto, risulta evidente lo stato di decozione e di insolvenza in cui versa la società debitrice, non essendo la stessa in grado di adempiere alle proprie obbligazioni”3.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L. Fall. per la revoca del pagamento di € 13.538,38 eseguito dalla società fallita in favore di Parte_1 CP_1 in data 02/09/2014, ossia nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento, CP_1 avvenuta il 27/02/2015.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, deve essere accolta la domanda di revoca proposta dal fallimento attore, con condanna del convenuto alla restituzione del pagamento ricevuto, ossia di € 13.538,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00, con conseguente applicazione dei corrispondenti parametri ex DM 55/2014, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Ai sensi dell'art. 67, comma 2, L. Fall., revoca il pagamento eseguito dalla società in favore della ditta individuale in data 02/09/2014 e, Parte_1 Controparte_1 conseguentemente, condanna il convenuto alla restituzione, in favore dell'attore, di €
13.538,38 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 264,00 per contributo unificato e bollo.
Perugia, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 2 della citazione 2 Cfr. doc. 5 di parte attrice 3 Cfr. doc. 3 di parte attrice 3