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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 8/2025
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. GIULIO ADILARDI - Presidente rel.
2) dott. RICCARDO DIES - Giudice
3) dott. GIULIA PAOLI - Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta dai coniugi nata a [...] il [...], residente in 38060 Parte_1
ED (TN), Fraz. Noarna, in via Dante n. 14 (C.F. ), CodiceFiscale_1
cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Saiani, presso il cui studio in
Rovereto (TN), via Matteo del Ben n. 3/b, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], residente in 38060 Controparte_1
ED (TN) Fraz. Noarna, in via Dante n. 14, (C.F. ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Pompeati Marchetti, presso il cui studio in Trento (TN) Via Manci n. 67 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Sede
OGGETTO. Separazione giudiziale
- rilevato che in data 21.03.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di conversione del rito con precisazione delle conclusioni congiunte;
- all'udienza del 03/04/2025 le parti hanno chiesto la conversione del rito in consensuale e hanno espressamente confermato le condizioni congiunte di cui all'istanza del 21.03.2025;
- vista la conforme richiesta del P.M.;
- disposta la trasformazione del rito;
- ritenuto che le disposizioni prescritte dalla legge sono state osservate e che nulla si oppone alla pronuncia di separazione di cui trattasi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 cpc, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita a Nogaredo (TN), fraz. Noarna, in via Dante n. 14 - e tavolarmente contraddistinta dalle P.M. 2, in p. ed. 39/1 e dalla P.M. 1 della p.
ed. 39/3, entrambe in C.C. Noarna - viene assegnata alla signora Pt_1
Pag. 2 di 6 che vi rimarrà a vivere con il figlio che rimarrà presso la Pt_1 Persona_1
madre collocato, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica del predetto, con ordine al signor di lasciare la predetta Controparte_1
abitazione entro il giorno 4 aprile 2025; gli arredi ed i corredi della casa coniugale resteranno nella disponibilità esclusiva della signora Parte_1
con autorizzazione del signor di prelevare i meri effetti personali;
Controparte_1
2. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_1
si dà atto che i genitori prestano sin da ora il consenso all'iscrizione del figlio alla scuola secondaria presso l'Istituto Arcivescovile di Rovereto Per_1
(percorso Clil potenziato), nonchè a tutte le attività extrascolatiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gite / stage / camp linguistici, ecc.) organizzate dal medesimo Istituto;
si dà atto che i genitori prestano sin da ora il consenso all'iscrizione del figlio alle colonie estive già frequentate dal minore in Per_1
costanza di matrimonio;
3. sarà facoltà della signora chiedere l'immediata modifica del Parte_1
regime di cui al punto 2, in caso di esito positivo di un test antidroga basato sull'analisi completa del capello del signor che quest'ultimo si Controparte_1
obbliga ad eseguire - per una volta ed entro il 31 dicembre 2025 - entro 10
giorni dalla richiesta della signora a tale scopo il signor Parte_1 CP_1
si obbliga a trasmettere alla moglie il risultato di un tale test entro 20
[...]
giorni dalla sua esecuzione;
4. il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimane Per_1
alternati, da venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola/attività
extrascolastiche/ricreativa fino alla domenica sera alle ore 18.30 (ore 21 nel periodo estivo di sospensione della frequenza scolastica), nonché un
Pag. 3 di 6 pernottamento infrasettimanale, individuato nella giornata di martedì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola la mattina seguente (e, durante il periodo di sospensione estiva dell'attività scolastica, con riaccompagno alle ore
7.30 presso la residenza materna); nelle giornate di martedì durante il periodo di sospensione estiva dell'attività scolastica il padre ritirerà dalla lezione di Per_1
atletica ad ore 18.00 ed, in caso di maltempo con cancellazione della relativa attività, il signor potrà prelevare il minore direttamente al termine Controparte_1
della colonia estiva;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio la notte della Vigilia ad anni Per_1
alterni (dalle ore 18.00), mentre sempre nel giorno di S. FA (dalle ore
10.00 del 26 dicembre fino alle ore 10.00 del 27 dicembre); il minore trascorrerà
invece il Natale sempre con la mamma (dalle ore 10.00 dello stesso giorno e fino alle ore 10.00 del 26 dicembre), mentre il resto delle vacanze natalizie verrà diviso a metà tra i genitori;
il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua a metà con ciascun genitore, con alternanza annuale del giorno di Pasqua;
il minore trascorrerà i giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8
dicembre, ad anni alterni con ciascun genitore;
le altre festività / ricorrenze seguiranno invece il normale calendario di visita di cui al punto 4;
6. il padre avrà inoltre la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive per un periodo di 3 settimane, di cui 2 consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno ed analogo periodo spetterà alla madre;
si dà atto che le parti concordano che allorquando si Per_1
trovi in vacanza con un genitore, l'altro potrà contattare il minore al telefono cellulare dell'altro genitore ad ore 19.00 a giorni alterni;
7. il signor dovrà versare alla signora tramite Controparte_1 Parte_1
Pag. 4 di 6 bonifico bancario, anticipatamente ed entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio e sino alla Per_1
comprovata autonomia reddituale/patrimoniale del figlio, la somma mensile di
Euro 400,00, che sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT nazionali;
un tanto con decorrenza dal 1 aprile 2025;
8. tutte le spese straordinarie (per la definizione delle quali si rimanda al protocollo del CNF 2017 debitamente sottoscritto tra le parti e allegato all'istanza congiunta di conversione del rito di data 21.3.2025 che qui si intende espressamente richiamato) che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio saranno sostenute nella misura del 60% dal padre e del restante Per_1
40% dalla madre.
I costi d'iscrizione alla scuola dell'Istituto Arcivescovile di Rovereto (percorso
Clil potenziato) saranno invece sostenute dai genitori al 50 %.
9. la signora avrà diritto di fruire in via esclusiva di tutti i contributi / Parte_1
assegni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegno unico, assegno provinciale, ecc) / provvidenze di qualsiasi natura (anche sotto forma di bonus /
incentivi una tantum) previsti a favore del figlio e/o del nucleo familiare presso il quale lo stesso risiede;
10. le eventuali detrazione legate al figlio saranno godute a favore del signor CP_1
per il 60% e della signora per il 40%; Pt_1
11. il signor s'impegna a rimontare, entro e non oltre il 1 maggio Controparte_1
2025, la tettoia posta a riparo della terrazza della casa coniugale;
12. la signora trasferirà al signor e con spese ed Parte_1 Controparte_1
imposte di passaggio a carico di quest'ultimo, la proprietà del camper alla medesima intestato entro il 31 maggio 2025 e solo a condizione che il marito
Pag. 5 di 6 abbia adempiuto all'impegno di cui al punto 11; i costi legati al finanziamento acceso per l'acquisto del predetto veicolo rimarranno totalmente a carico del signor Controparte_1
13. i coniugi si impegnano a prestare reciprocamente il consenso all'espatrio proprio e del minore;
14. spese di lite interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella Camera di Consiglio del 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
N. R.G. 8/2025
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati:
1) dott. GIULIO ADILARDI - Presidente rel.
2) dott. RICCARDO DIES - Giudice
3) dott. GIULIA PAOLI - Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta dai coniugi nata a [...] il [...], residente in 38060 Parte_1
ED (TN), Fraz. Noarna, in via Dante n. 14 (C.F. ), CodiceFiscale_1
cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Saiani, presso il cui studio in
Rovereto (TN), via Matteo del Ben n. 3/b, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], residente in 38060 Controparte_1
ED (TN) Fraz. Noarna, in via Dante n. 14, (C.F. ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Pompeati Marchetti, presso il cui studio in Trento (TN) Via Manci n. 67 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Sede
OGGETTO. Separazione giudiziale
- rilevato che in data 21.03.2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di conversione del rito con precisazione delle conclusioni congiunte;
- all'udienza del 03/04/2025 le parti hanno chiesto la conversione del rito in consensuale e hanno espressamente confermato le condizioni congiunte di cui all'istanza del 21.03.2025;
- vista la conforme richiesta del P.M.;
- disposta la trasformazione del rito;
- ritenuto che le disposizioni prescritte dalla legge sono state osservate e che nulla si oppone alla pronuncia di separazione di cui trattasi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis 51 cpc, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. la casa coniugale sita a Nogaredo (TN), fraz. Noarna, in via Dante n. 14 - e tavolarmente contraddistinta dalle P.M. 2, in p. ed. 39/1 e dalla P.M. 1 della p.
ed. 39/3, entrambe in C.C. Noarna - viene assegnata alla signora Pt_1
Pag. 2 di 6 che vi rimarrà a vivere con il figlio che rimarrà presso la Pt_1 Persona_1
madre collocato, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica del predetto, con ordine al signor di lasciare la predetta Controparte_1
abitazione entro il giorno 4 aprile 2025; gli arredi ed i corredi della casa coniugale resteranno nella disponibilità esclusiva della signora Parte_1
con autorizzazione del signor di prelevare i meri effetti personali;
Controparte_1
2. il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Persona_1
si dà atto che i genitori prestano sin da ora il consenso all'iscrizione del figlio alla scuola secondaria presso l'Istituto Arcivescovile di Rovereto Per_1
(percorso Clil potenziato), nonchè a tutte le attività extrascolatiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo, gite / stage / camp linguistici, ecc.) organizzate dal medesimo Istituto;
si dà atto che i genitori prestano sin da ora il consenso all'iscrizione del figlio alle colonie estive già frequentate dal minore in Per_1
costanza di matrimonio;
3. sarà facoltà della signora chiedere l'immediata modifica del Parte_1
regime di cui al punto 2, in caso di esito positivo di un test antidroga basato sull'analisi completa del capello del signor che quest'ultimo si Controparte_1
obbliga ad eseguire - per una volta ed entro il 31 dicembre 2025 - entro 10
giorni dalla richiesta della signora a tale scopo il signor Parte_1 CP_1
si obbliga a trasmettere alla moglie il risultato di un tale test entro 20
[...]
giorni dalla sua esecuzione;
4. il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimane Per_1
alternati, da venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola/attività
extrascolastiche/ricreativa fino alla domenica sera alle ore 18.30 (ore 21 nel periodo estivo di sospensione della frequenza scolastica), nonché un
Pag. 3 di 6 pernottamento infrasettimanale, individuato nella giornata di martedì dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola la mattina seguente (e, durante il periodo di sospensione estiva dell'attività scolastica, con riaccompagno alle ore
7.30 presso la residenza materna); nelle giornate di martedì durante il periodo di sospensione estiva dell'attività scolastica il padre ritirerà dalla lezione di Per_1
atletica ad ore 18.00 ed, in caso di maltempo con cancellazione della relativa attività, il signor potrà prelevare il minore direttamente al termine Controparte_1
della colonia estiva;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio la notte della Vigilia ad anni Per_1
alterni (dalle ore 18.00), mentre sempre nel giorno di S. FA (dalle ore
10.00 del 26 dicembre fino alle ore 10.00 del 27 dicembre); il minore trascorrerà
invece il Natale sempre con la mamma (dalle ore 10.00 dello stesso giorno e fino alle ore 10.00 del 26 dicembre), mentre il resto delle vacanze natalizie verrà diviso a metà tra i genitori;
il minore trascorrerà le vacanze di Pasqua a metà con ciascun genitore, con alternanza annuale del giorno di Pasqua;
il minore trascorrerà i giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8
dicembre, ad anni alterni con ciascun genitore;
le altre festività / ricorrenze seguiranno invece il normale calendario di visita di cui al punto 4;
6. il padre avrà inoltre la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio minore durante le vacanze estive per un periodo di 3 settimane, di cui 2 consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno ed analogo periodo spetterà alla madre;
si dà atto che le parti concordano che allorquando si Per_1
trovi in vacanza con un genitore, l'altro potrà contattare il minore al telefono cellulare dell'altro genitore ad ore 19.00 a giorni alterni;
7. il signor dovrà versare alla signora tramite Controparte_1 Parte_1
Pag. 4 di 6 bonifico bancario, anticipatamente ed entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del figlio e sino alla Per_1
comprovata autonomia reddituale/patrimoniale del figlio, la somma mensile di
Euro 400,00, che sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT nazionali;
un tanto con decorrenza dal 1 aprile 2025;
8. tutte le spese straordinarie (per la definizione delle quali si rimanda al protocollo del CNF 2017 debitamente sottoscritto tra le parti e allegato all'istanza congiunta di conversione del rito di data 21.3.2025 che qui si intende espressamente richiamato) che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio saranno sostenute nella misura del 60% dal padre e del restante Per_1
40% dalla madre.
I costi d'iscrizione alla scuola dell'Istituto Arcivescovile di Rovereto (percorso
Clil potenziato) saranno invece sostenute dai genitori al 50 %.
9. la signora avrà diritto di fruire in via esclusiva di tutti i contributi / Parte_1
assegni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegno unico, assegno provinciale, ecc) / provvidenze di qualsiasi natura (anche sotto forma di bonus /
incentivi una tantum) previsti a favore del figlio e/o del nucleo familiare presso il quale lo stesso risiede;
10. le eventuali detrazione legate al figlio saranno godute a favore del signor CP_1
per il 60% e della signora per il 40%; Pt_1
11. il signor s'impegna a rimontare, entro e non oltre il 1 maggio Controparte_1
2025, la tettoia posta a riparo della terrazza della casa coniugale;
12. la signora trasferirà al signor e con spese ed Parte_1 Controparte_1
imposte di passaggio a carico di quest'ultimo, la proprietà del camper alla medesima intestato entro il 31 maggio 2025 e solo a condizione che il marito
Pag. 5 di 6 abbia adempiuto all'impegno di cui al punto 11; i costi legati al finanziamento acceso per l'acquisto del predetto veicolo rimarranno totalmente a carico del signor Controparte_1
13. i coniugi si impegnano a prestare reciprocamente il consenso all'espatrio proprio e del minore;
14. spese di lite interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto nella Camera di Consiglio del 23.5.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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