Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/06/2025, n. 10679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10679 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10679/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10758 del 2023, proposto da
NA ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Galano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana n. 30;
contro
Comune di Valmontone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giampaolo Delli Cicchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
dell'Ordinanza n. 30, del 24 marzo 2023, notificata in data 12 maggio 2023, con la quale il Comune di Valmontone ha ingiunto all'Ing. ER la demolizione, entro 90 giorni, delle opere realizzate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valmontone;
Vista la memoria del 18 aprile 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’odierno ricorso l’Ing. NA ER è insorto avverso l’ordinanza i cui estremi sono indicati in epigrafe, con la quale il Comune di Valmontone gli aveva ingiunto la demolizione di opere abusive realizzate nell’immobile di proprietà;
- il Comune si è costituito in giudizio (con atto del 30 agosto 2023), depositando in data 8 settembre 2023 memoria difensiva con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del gravame;
- il ricorrente ha depositato documentazione (in data 16 aprile 2025), nonché memoria illustrativa (cfr. deposito del 18 aprile 2025) con cui ha manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, in ragione della circostanza che “ Medio tempore – in attesa della fissazione della udienza di merito – il ricorrente ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire, ai sensi degli articoli 34 e 36 del T.U., e ricevuto, in data 16 aprile 2025, la comunicazione di richiesta degli oneri concessori ”;
- all’udienza pubblica del 27 maggio 2025 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione resa dal ricorrente con la memoria depositata in data 18 aprile 2025 e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, giusta il disposto dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;
- le spese processuali possono essere compensate tenuto conto dell’esito in rito del presente contenzioso, unitamente alla circostanza che il resistente Comune non ha manifestato espressa opposizione alla compensazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO