Articolo 1 della Legge 8 maggio 1989, n. 188
Articolo 2
Versione
28 maggio 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data.
Entrata in vigore il 28 maggio 1989