Articolo 63 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 62Articolo 64
Versione
15 marzo 1969
Art. 63.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente