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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17721 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 17/11/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 33772 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F.: ), corrente in Roma, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Renato Fucini n.47, presso lo studio dell'Avv. Stefano
IO (fax 06.37512071 - PEC: ) che lo Email_1 rappresenta e difende per delega posta in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida - intimanteContro:
[...]
(in precedenza Controparte_2 Controparte_3
(P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Ignazio Nardacci attore
e
(in precedenza Controparte_2 [...]
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma presso la sede sociale in Viale Giuseppe Mazzini n.142 e, contrattualmente, in Roma presso
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l'immobile locato in Via Manlio Gelsomini n.28, int.2 convenuta
OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER– 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione notificato il 04.06.2025, la ha Parte_1 convenuto in giudizio (R.G. 28353/2025) la per ivi sentire Controparte_2 emettere, nei suoi confronti, un provvedimento di convalida di sfratto per morosità dall'immobile sito in Roma, alla Via Manlio Gelsomini n.28, int.2, composto di salone, ingresso, soggiorno, quattro camere, cucina e tripli servizi, condotto in locazione, ad uso diverso da abitazione, dalla di Controparte_2 [...] (in precedenza di in CP_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_2 virtù del contratto di locazione stipulato in data 12.11.2013, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma in data 27.12.2013 al n.30562 -3. A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…2. Il canone mensile di locazione, a seguito degli aggiornamenti previsti nel contratto, attualmente ammonta ad €. 3.936,85;
3. L'intimante, in relazione a tale rapporto, ha dedotto che, come da estratto conto depositato (v.all.2) risultava a carico della conduttrice, a far data al 01.04.2025, la seguente morosità:a) €. 2.000,00 relativamente al canone del mese di dicembre 2022 (€. 3.573,35), per il quale ha versato solo l'acconto di
€. 1.573,35,
b) €. 3.500,00 relativamente al canone del mese di agosto 2023 (€. 3.881,38), per il quale ha versato solo l'acconto di €. 381,38;
c) €. 15.525,52 per mancato versamento dei canoni dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 (€. 3.881,38 x 4)
d) €. 23.410,50 per il mancato versamento dei canoni dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 (€. 3.901,75 x 6)
e) €. 19.684,25 per il mancato versamento dei canoni dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 (3.936,85 x 5).
f) €. 4.558,57 per il mancato versamento della quota pari al 50% delle spese di registrazione annuale del contratto di locazione
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g) €. 171,24 omesso parziale va morosa, ad oggi, della complessiva somma di
€. 68.850,08…>>.
Si è costituita in giudizio la proponendo opposizione alla Controparte_2 convalida di sfratto sulla base dell'avvenuto versamento dell'importo di €. 5.500,00 (a fronte della morosità intimata di €. 68.850,08), a titolo di “saldi canone di locazione”, allegando n.2 reversali di bonifici bancari riferiti a canoni di locazione di dicembre 2022 e agosto 2023.
Il Giudice ha ordinato al conduttore Controparte_2
e C. di rilasciare al locatore
[...] Parte_1 l'immobile sito in Roma alla Via Manlio Gelsomini n.28, int.2, con riserva delle eccezioni della parte convenuta, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 15.09.2025.
Con memoria dell'8/10/2025 ha dedotto che: Parte_1
<<…Sul grave inadempimento della conduttrice CP_
o G.U., seppure nella sommarietà della fase cautelare, ha già dato atto del riconoscimento della ingente morosità intimata da parte della conduttrice la quale, senza neppure negare la gravità del proprio inadempimento, si è limitata ad opporre la circostanza della mancata indicazione nell'estratto conto depositato dalla intimante dell'avvenuto versamento dell'importo di €. 5.500,00 a saldo dei canoni di locazione di dicembre 2022 e di agosto 2023.
Appare evidente che il pagamento di tale minimo importo (rispetto alla morosità intimata che oltretutto nel frattempo è ulteriormente aumentata) non può impedire l'auspicata pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice.
Quanto dedotto da controparte in merito alla presunta genericità dei conteggi presenti nell'estratto conto depositato, al mancato riferimento al titolo di esigibilità e all'insussistenza del proprio grave inadempimento nella vicenda che ci occupa appare certamente infondato.
In primo luogo la gravità dell'inadempimento de quo si evidenzia in riferimento a quanto convenuto tra le parti nell'articolo 15) del contratto di locazione secondo il quale il mancato adempimento dei patti essenziali del contratto, tra cui quello del puntuale pagamento dei canoni (art.2),
“comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno”.
In secondo luogo, la domanda di risoluzione per inadempimento della Società conduttrice va accolta atteso che parte attrice ha assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato.
Per contro, la conduttrice non ha negato i mancati pagamenti lamentati dalla locatrice che, in considerazione della loro entità e concernendo la principale obbligazione del conduttore, non possono non essere considerati gravi.
La morosità attuale infatti, come da estratto conto aggiornato (v.all.3) allegato al presente atto, ammonta ad €. 92.106,53 con riferimento al corrente mese di ottobre 2025. Da tale somma occorre tuttavia detrarre l'importo di €. 3.502,00
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relativo al canone di marzo 2015 ormai prescritto e l'importo di €. 5.500,00 asseritamente pagato dalla conduttrice come indicato in comparsa di costituzione e che, certamente a causa della “confusione” creata con i continui insoluti dalla conduttrice stessa, è sfuggita alla contabilità dell'intimante. Di conseguenza ad oggi la conduttrice risulta morosa dell'importo complessivo di Euro 83.104,53 (euro ottantatremilacentoquattro/53), oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
La conduttrice era tenuta ai sensi dell'art. 6) del contratto di locazione a corrispondere il canone mensile anticipatamente e, comunque, non oltre il giorno 5 di ogni mese, per cui appare indiscutibile la sussistenza e l'assoluta importanza dell'inadempimento. In definitiva, la domanda di risoluzione per inadempimento va accolta e va confermata l'ordinanza di rilascio del 14.07.2025.
Quanto sopra esposto giustifica la richiesta di condanna della convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti e pari all'attualità, come sopra indicato, ad Euro 83.104,53, oltre quelli a scadere fino al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo…>>.
Tutto ciò premesso, la ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
<<…Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, per tutti i motivi suesposti e/o per ogni altro ritenuto equo e di giustizia, contrariis reiectis, così provvedere:
- preliminarmente, confermare l'ordinanza provvisoriamente esecutiva emessa in data 14.07.2025con la quale veniva ordinato alla conduttrice CP_2 C. di rilasciare alla locatrice
[...] Controparte_2 Parte_1 come sopra generalizzati, l'immobile sito in Roma alla Via
[...] Manlio Gelsomini n.28, int.2, composto di salone, ingresso, soggiorno, quattro camere, cucina e tripli servizi, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 518, part. 206, sub. 505, Z/C 2, Cat. A/2, Cl 4, R.C. 3.460,26;
- nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento della conduttrice nel pagamento del canone di locazione pattuito contrattualmente e, per l'effetto, dichiarare risolto alla data dell'intimazione di sfratto per morosità, il contratto di locazione in vigore inter partes;
conseguentemente ordinare l'immediato rilascio, libero da persone e cose, dell'immobile sopra descritto sito in Roma, Via Manlio Gelsomini n.28, int.2
- Condannare la conduttrice al Controparte_2 pagamento della somma di € 83.104,53, di cui risulta morosa ad oggi la conduttrice, così come individuata in narrativa, oltre a pagamento dei canoni di € 3.936,85 cadauno per tutti i mesi sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro dovuta dalla convenuta per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza di rilascio, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento…>>.
Con memoria del 16/11/2025 ha Controparte_2 precisato quanto segue:
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<<…Improcedibilità della domanda dell'intimante
Il presente procedimento, a seguito di mutamento del rito, è assoggettato a due ordini di presupposti, entrambi indefettibili:
1. corresponsione del contributo unificato, nella propria interezza,
2. previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Allo stato attuale, nessuno dei due presupposti è stato onorato da controparte.
1. Infatti, così come precisato dal in tema di Controparte_5 contributo unificato conclusasi la fase sommaria, la parte che, per prima, si costituisce in giudizio a seguito del mutamento del rito, è tenuta a versare l'intero importo del contributo unificato in riferimento al valore della pretesa. Nel caso di specie, il formale atto di costituzione è rappresentato dalle memorie integrative degli atti introduttivi: ne deriva che la Parte_1 si è costituita, nel presente procedimento a cognizione ordinaria, in data 08/10/2025 – viepiù, la non ha spiegato alcuna domanda CP_2 riconvenzionale, limitandosi a svolgere opposizione alla domanda e conseguente richiesta di rigetto – e, pertanto, tale onere contributivo è ad esclusivo carico dell'intimante il quale, sebbene ne fosse consapevole anche in forza di annotazione della Cancelleria, ad oggi non vi ha ottemperato;
ciononostante, a fronte di tale omissione, richiede l'emissione di una statuizione di condanna dell'intimato.
La totale omissione del pagamento (è questo il caso di specie), è normativamente sanzionata con la mancata iscrizione a ruolo del procedimento: in conseguenza, la domanda dell'intimante appare, allo stato, almeno improcedibile.
2. Ancora, si rileva come l'Ill.mo Giudicante adito, con medesimo provvedimento del 14/07/25, abbia concesso apposito termine (“almeno venti giorni prima dell'udienza”) per depositare documentazione attestante
“l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione”, essendo tale incombente condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
Alla luce del tenore letterale del provvedimento, pertanto, il procedimento di mediazione (che poteva essere introdotto già a far data dal 15/07/2025) doveva essere concluso, con qualsivoglia esito, entro 20 giorni prima della data dell'odierna udienza (pertanto, entro il 28/10/25): tuttavia, entro il detto termine, non è neanche iniziato, nonostante siano trascorsi più di 4 mesi dal mutamento del rito. Ad oggi, infatti, non ha avuto luogo nemmeno il “primo incontro” dinanzi al mediatore, nessun relativo avviso di convocazione è stato notificato all'intimata e, quindi, ogni deposito di eventuali domande di mediazione medio tempore introdotte (o di eventuali ricevute di notifica di convocazione) deve ritenersi tardivo: se ne chiede, preventivamente ed in ogni caso, l'espunzione dagli atti di giudizio, opponendosi ad eventuali istanze avversarie di proroga del termine (poiché spirato) o di rimessione in termini.
Tale omissione, peraltro, oltre a far venire meno ogni principio di economia processuale, vanifica l'istituto stesso della mediazione. Lo scrivente difensore
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insta, pertanto, per la declaratoria di improcedibilità della domanda avversaria.
Onere di assolvere alla condizione di procedibilità
Ulteriore aspetto, che, in ogni caso, commisura e qualifica il reale interesse di controparte alla domanda giudiziale svolta, riguarda l'onere di introdurre il procedimento di mediazione, il quale, sulla scorta di pacifica giurisprudenza, è a carico della parte opposta, in virtù della propria qualità di attore sostanziale nel relativo procedimento di opposizione.
A tale fattispecie monitoria può essere del tutto assimilata, in via analogica, quella che ci occupa: trattasi, infatti, di fattispecie a cognizione sommaria con eventuale – e differito – contraddittorio a cognizione ordinaria. Pertanto, a sommesso parere dello scrivente difensore, ne discende anche la Revoca/caducazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio
All'eventuale pronuncia della declaratoria di improcedibilità della domanda spiegata da parte locatrice, si ritiene conseguente la revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile.
Da ciò discende che “l'ordinanza di rilascio, non confermata dalla pronuncia definitiva, avendo mero carattere di provvisorietà, resta logicamente travolta per effetto dell'estinzione del processo, cosicché il provvedimento soggiace agli effetti indicati dall'art. 310 c.p.c. e "gli atti compiuti" divengono "inefficaci”: indi, una dichiarazione di improcedibilità della domanda ha, quale naturale e finale conseguenza, la revoca dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., per la quale il sottoscritto difensore insta.
Del resto, la stessa opposta è consapevole della caducità della predetta ordinanza di rilascio, ammettendone la necessità di conferma in una statuizione definitiva (cfr. conclusioni avversarie: “confermare l'ordinanza provvisoriamente esecutiva”).
Pronunzia di risoluzione del contratto di locazione
Si precisa, da ultimo, che, allo stato attuale, non può emettersi stauizione in merito alla risoluzione contratto di locazione, poiché il medesimo è già risolto, dal giorno 12/11/2025, in virtù di disdetta, per finita locazione, ritualmente notificata dal locatore (cfr. comparsa di cost.ne, doc. 03); si chiede, pertanto, il rigetto della relativa domanda, almeno per cessata materia del contendere o per ogni ulteriore rilevabile ragione di legge o di diritto.
Per tutti i premessi motivi il sottoscritto avvocato si riporta alle già ritualmente rassegnate conclusioni instando, altresì:
- per la declaratoria di improcedibilità della domanda dell'intimante (il quale, oltre a non aver esperito la mediazione, non espone neanche le relative ragioni impeditive) stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione nonché
- per la conseguente caducazione/revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio e di ogni ulteriore provvedimento provvisorio medio tempore emesso.
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Con vittoria di spese e compensi di giudizio…>>.
All'udienza del 11/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
III. La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice è ammissibile, procedibile (essendo compulsata attivata la mediazione) e meritevole di accoglimento.
In limine litis, appare opportuno premettere che l'intimazione di sfratto per morosità rappresenta l'esercizio, in forme speciali, di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un'azione di condanna del conduttore al rilascio. Ne deriva che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione;
così come nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi implicita l'istanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto.
Ciò posto, nella specie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio è indicata quale locatrice Parte_1 dell'immobile sito in Roma alla via Manlio Gelsomini n.28, int.2 concesso in locazione per uso diverso al conduttore Controparte_2
[...]
In secondo luogo, la documentazione allegata all'atto introduttivo comprova l'esistenza di un contratto di locazione ad uso non abitativo registrato in data 12.11.2013.
In termini generali, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
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difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533).
Avuto riguardo al merito, va osservato che nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, il metro di valutazione della gravità dell'inadempimento da parte del conduttore all'obbligazione del pagamento del canone non può essere rinvenuto nell'art. 5 della legge n. 392/78. La Corte di Cassazione si è, infatti, pronunciata nel senso dell'inapplicabilità della norma citata alle locazioni ad uso diverso, sul duplice presupposto della collocazione della disposizione di cui all'art. 5 nell'ambito del regolamento delle locazioni ad uso abitativo e della mancata inclusione della norma predetta nel novero di quelle (ex art. da 7 a 11) la cui vigenza è espressamente estesa all'altro settore attinente alle locazioni di immobili per uso non abitativo (v. Cass. Civ. Sez. Un. 1990 n. 12210).
Poiché, nella specie, si verte in materia di locazione di immobile ad uso diverso, la questione all'esame di questo giudice va risolta attraverso l'applicazione dei criteri generali che presiedono alla disciplina dei contratti in tema di risoluzione per inadempimento e, in particolare, dell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incida su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo. Secondo la giurisprudenza, infatti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento (che nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive deve essere verificata anche di ufficio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda) va operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Orbene spettando al Giudice il giudizio sulla gravità e sulla colpevolezza dell'inadempimento del debitore conduttore, nella specie, ritiene il Tribunale che il mancato pagamento dei canoni per un totale pari ad € 68.850,08 cui va aggiunta l'ulteriore morosità accumulata successivamente alla notificazione dell'atto di intimazione di sfratto, per i mesi, possa considerarsi un inadempimento grave, sia in ragione dell'entità della mora sia, soprattutto, con riferimento alla condotta delle parti.
Invero, in materia di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, la valutazione del giudice di merito sull'importanza dell'inadempimento costituito dal mancato o
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ritardato pagamento del canone deve essere unitaria, e cioè relativa a tutto il comportamento del debitore, desunto dalla persistenza della mora o di precedenti ritardi nel pagamento del canone di locazione;
l'apprezzamento dell'entità obiettiva della mora denunciata deve farsi in relazione oltre che all'economia complessiva del contratto, all'interesse del locatore al puntuale pagamento dei canoni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento o il ritardo possa essere stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione immobiliare di cui si discute.
A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero di persone e sgombro di cose, con conferma dell'ordine di rilascio già disposto con ordinanza del 14/7/2025.
Non avendo, inoltre, il conduttore contestato l'eccepito inadempimento in relazione alla dedotta morosità e non avendo dimostrato il versamento dei canoni intimati e di quelli successivamente scaduti, va condannato a pagare la somma capitale e gli interessi nella misura legale sui canoni scaduti ed a scadere e sulla quota parte delle spese di registrazione come da dispositivo.
In tali principali e preminenti valutazioni resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni subordinate, anche logicamente. Per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida” v., da ultimo, S.U. Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008.
IV. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo con applicazione del D.M. 10.3.2014 n. 55 e succ. modif..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/9/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum) di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.14 7 del 2022.
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione
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disattesa, così provvede:
1. 1) accoglie, per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
a) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti, per grave inadempimento colpevole di parte convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., avente ad oggetto l'immobile Controparte_2 sito in Roma, alla via Manlio Gelsomini n.28;
b) conferma l'ordine contenuto nel provvedimento del 14.7.2025, a carico di parte convenuta, di rilasciare, in favore di parte attrice, l'immobile di cui al capo 1a) libero da persone e sgombero da cose;
2) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la società convenuta al pagamento, in favore della parte attrice:
a) della somma di €. 83.104,53 a titolo di canoni insoluti scaduti intimati e maturati sino ad ottobre 2025 (euro 92.106,53 a titolo di canoni al mese di ottobre 2025 detratto l'importo di €. 3.502,00 relativo al canone di marzo
2015 prescritto e la somma di €. 5.500,00 corrisposto dalla conduttrice), oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza ex art. 1282
c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo, oltre al pagamento degli ulteriori canoni maturati scaduti e a scadere a far tempo da novembre 2025 (pari ad euro
3.936,85 mensili) fino all'effettivo rilascio, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. nonché
b) della somma di €. 4.558,57 a titolo di mancato versamento della quota pari al
50% delle spese di registrazione annuale del contratto di locazione, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
3) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte attrice, liquidate d'ufficio, in assenza di nota, in €. 406,50 per esborsi e spese vive, oltre €. 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Roma, così deciso ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 17/11/2025.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 17/11/2025, tenuta con trattazione scritta, lette le note conclusive e le precisazioni delle conclusioni ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 33772 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F.: ), corrente in Roma, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore dott. elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma, Via Renato Fucini n.47, presso lo studio dell'Avv. Stefano
IO (fax 06.37512071 - PEC: ) che lo Email_1 rappresenta e difende per delega posta in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida - intimanteContro:
[...]
(in precedenza Controparte_2 Controparte_3
(P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Ignazio Nardacci attore
e
(in precedenza Controparte_2 [...]
(P.IVA: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma presso la sede sociale in Viale Giuseppe Mazzini n.142 e, contrattualmente, in Roma presso
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l'immobile locato in Via Manlio Gelsomini n.28, int.2 convenuta
OGGETTO: Azione di risoluzione del contratto ed altro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- ARTT. 132 E 127 TER– 429 C.P.C. – I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione notificato il 04.06.2025, la ha Parte_1 convenuto in giudizio (R.G. 28353/2025) la per ivi sentire Controparte_2 emettere, nei suoi confronti, un provvedimento di convalida di sfratto per morosità dall'immobile sito in Roma, alla Via Manlio Gelsomini n.28, int.2, composto di salone, ingresso, soggiorno, quattro camere, cucina e tripli servizi, condotto in locazione, ad uso diverso da abitazione, dalla di Controparte_2 [...] (in precedenza di in CP_2 Controparte_2 Controparte_3 CP_2 virtù del contratto di locazione stipulato in data 12.11.2013, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma in data 27.12.2013 al n.30562 -3. A tal fine ha esposto e dedotto che:
<<…2. Il canone mensile di locazione, a seguito degli aggiornamenti previsti nel contratto, attualmente ammonta ad €. 3.936,85;
3. L'intimante, in relazione a tale rapporto, ha dedotto che, come da estratto conto depositato (v.all.2) risultava a carico della conduttrice, a far data al 01.04.2025, la seguente morosità:a) €. 2.000,00 relativamente al canone del mese di dicembre 2022 (€. 3.573,35), per il quale ha versato solo l'acconto di
€. 1.573,35,
b) €. 3.500,00 relativamente al canone del mese di agosto 2023 (€. 3.881,38), per il quale ha versato solo l'acconto di €. 381,38;
c) €. 15.525,52 per mancato versamento dei canoni dei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023 (€. 3.881,38 x 4)
d) €. 23.410,50 per il mancato versamento dei canoni dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 (€. 3.901,75 x 6)
e) €. 19.684,25 per il mancato versamento dei canoni dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025 (3.936,85 x 5).
f) €. 4.558,57 per il mancato versamento della quota pari al 50% delle spese di registrazione annuale del contratto di locazione
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g) €. 171,24 omesso parziale va morosa, ad oggi, della complessiva somma di
€. 68.850,08…>>.
Si è costituita in giudizio la proponendo opposizione alla Controparte_2 convalida di sfratto sulla base dell'avvenuto versamento dell'importo di €. 5.500,00 (a fronte della morosità intimata di €. 68.850,08), a titolo di “saldi canone di locazione”, allegando n.2 reversali di bonifici bancari riferiti a canoni di locazione di dicembre 2022 e agosto 2023.
Il Giudice ha ordinato al conduttore Controparte_2
e C. di rilasciare al locatore
[...] Parte_1 l'immobile sito in Roma alla Via Manlio Gelsomini n.28, int.2, con riserva delle eccezioni della parte convenuta, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 15.09.2025.
Con memoria dell'8/10/2025 ha dedotto che: Parte_1
<<…Sul grave inadempimento della conduttrice CP_
o G.U., seppure nella sommarietà della fase cautelare, ha già dato atto del riconoscimento della ingente morosità intimata da parte della conduttrice la quale, senza neppure negare la gravità del proprio inadempimento, si è limitata ad opporre la circostanza della mancata indicazione nell'estratto conto depositato dalla intimante dell'avvenuto versamento dell'importo di €. 5.500,00 a saldo dei canoni di locazione di dicembre 2022 e di agosto 2023.
Appare evidente che il pagamento di tale minimo importo (rispetto alla morosità intimata che oltretutto nel frattempo è ulteriormente aumentata) non può impedire l'auspicata pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice.
Quanto dedotto da controparte in merito alla presunta genericità dei conteggi presenti nell'estratto conto depositato, al mancato riferimento al titolo di esigibilità e all'insussistenza del proprio grave inadempimento nella vicenda che ci occupa appare certamente infondato.
In primo luogo la gravità dell'inadempimento de quo si evidenzia in riferimento a quanto convenuto tra le parti nell'articolo 15) del contratto di locazione secondo il quale il mancato adempimento dei patti essenziali del contratto, tra cui quello del puntuale pagamento dei canoni (art.2),
“comporterà la risoluzione immediata del contratto senza bisogno di costituzione in mora e con obbligo di risarcimento del danno”.
In secondo luogo, la domanda di risoluzione per inadempimento della Società conduttrice va accolta atteso che parte attrice ha assolto agli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697 c.c., producendo in giudizio il contratto stipulato.
Per contro, la conduttrice non ha negato i mancati pagamenti lamentati dalla locatrice che, in considerazione della loro entità e concernendo la principale obbligazione del conduttore, non possono non essere considerati gravi.
La morosità attuale infatti, come da estratto conto aggiornato (v.all.3) allegato al presente atto, ammonta ad €. 92.106,53 con riferimento al corrente mese di ottobre 2025. Da tale somma occorre tuttavia detrarre l'importo di €. 3.502,00
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relativo al canone di marzo 2015 ormai prescritto e l'importo di €. 5.500,00 asseritamente pagato dalla conduttrice come indicato in comparsa di costituzione e che, certamente a causa della “confusione” creata con i continui insoluti dalla conduttrice stessa, è sfuggita alla contabilità dell'intimante. Di conseguenza ad oggi la conduttrice risulta morosa dell'importo complessivo di Euro 83.104,53 (euro ottantatremilacentoquattro/53), oltre interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
La conduttrice era tenuta ai sensi dell'art. 6) del contratto di locazione a corrispondere il canone mensile anticipatamente e, comunque, non oltre il giorno 5 di ogni mese, per cui appare indiscutibile la sussistenza e l'assoluta importanza dell'inadempimento. In definitiva, la domanda di risoluzione per inadempimento va accolta e va confermata l'ordinanza di rilascio del 14.07.2025.
Quanto sopra esposto giustifica la richiesta di condanna della convenuta al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti e pari all'attualità, come sopra indicato, ad Euro 83.104,53, oltre quelli a scadere fino al rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo…>>.
Tutto ciò premesso, la ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni:
<<…Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, per tutti i motivi suesposti e/o per ogni altro ritenuto equo e di giustizia, contrariis reiectis, così provvedere:
- preliminarmente, confermare l'ordinanza provvisoriamente esecutiva emessa in data 14.07.2025con la quale veniva ordinato alla conduttrice CP_2 C. di rilasciare alla locatrice
[...] Controparte_2 Parte_1 come sopra generalizzati, l'immobile sito in Roma alla Via
[...] Manlio Gelsomini n.28, int.2, composto di salone, ingresso, soggiorno, quattro camere, cucina e tripli servizi, censito al NCEU del Comune di Roma al foglio 518, part. 206, sub. 505, Z/C 2, Cat. A/2, Cl 4, R.C. 3.460,26;
- nel merito, accertare e dichiarare il grave inadempimento della conduttrice nel pagamento del canone di locazione pattuito contrattualmente e, per l'effetto, dichiarare risolto alla data dell'intimazione di sfratto per morosità, il contratto di locazione in vigore inter partes;
conseguentemente ordinare l'immediato rilascio, libero da persone e cose, dell'immobile sopra descritto sito in Roma, Via Manlio Gelsomini n.28, int.2
- Condannare la conduttrice al Controparte_2 pagamento della somma di € 83.104,53, di cui risulta morosa ad oggi la conduttrice, così come individuata in narrativa, oltre a pagamento dei canoni di € 3.936,85 cadauno per tutti i mesi sino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
- Fissare ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro dovuta dalla convenuta per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza di rilascio, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento…>>.
Con memoria del 16/11/2025 ha Controparte_2 precisato quanto segue:
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<<…Improcedibilità della domanda dell'intimante
Il presente procedimento, a seguito di mutamento del rito, è assoggettato a due ordini di presupposti, entrambi indefettibili:
1. corresponsione del contributo unificato, nella propria interezza,
2. previo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Allo stato attuale, nessuno dei due presupposti è stato onorato da controparte.
1. Infatti, così come precisato dal in tema di Controparte_5 contributo unificato conclusasi la fase sommaria, la parte che, per prima, si costituisce in giudizio a seguito del mutamento del rito, è tenuta a versare l'intero importo del contributo unificato in riferimento al valore della pretesa. Nel caso di specie, il formale atto di costituzione è rappresentato dalle memorie integrative degli atti introduttivi: ne deriva che la Parte_1 si è costituita, nel presente procedimento a cognizione ordinaria, in data 08/10/2025 – viepiù, la non ha spiegato alcuna domanda CP_2 riconvenzionale, limitandosi a svolgere opposizione alla domanda e conseguente richiesta di rigetto – e, pertanto, tale onere contributivo è ad esclusivo carico dell'intimante il quale, sebbene ne fosse consapevole anche in forza di annotazione della Cancelleria, ad oggi non vi ha ottemperato;
ciononostante, a fronte di tale omissione, richiede l'emissione di una statuizione di condanna dell'intimato.
La totale omissione del pagamento (è questo il caso di specie), è normativamente sanzionata con la mancata iscrizione a ruolo del procedimento: in conseguenza, la domanda dell'intimante appare, allo stato, almeno improcedibile.
2. Ancora, si rileva come l'Ill.mo Giudicante adito, con medesimo provvedimento del 14/07/25, abbia concesso apposito termine (“almeno venti giorni prima dell'udienza”) per depositare documentazione attestante
“l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione”, essendo tale incombente condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
Alla luce del tenore letterale del provvedimento, pertanto, il procedimento di mediazione (che poteva essere introdotto già a far data dal 15/07/2025) doveva essere concluso, con qualsivoglia esito, entro 20 giorni prima della data dell'odierna udienza (pertanto, entro il 28/10/25): tuttavia, entro il detto termine, non è neanche iniziato, nonostante siano trascorsi più di 4 mesi dal mutamento del rito. Ad oggi, infatti, non ha avuto luogo nemmeno il “primo incontro” dinanzi al mediatore, nessun relativo avviso di convocazione è stato notificato all'intimata e, quindi, ogni deposito di eventuali domande di mediazione medio tempore introdotte (o di eventuali ricevute di notifica di convocazione) deve ritenersi tardivo: se ne chiede, preventivamente ed in ogni caso, l'espunzione dagli atti di giudizio, opponendosi ad eventuali istanze avversarie di proroga del termine (poiché spirato) o di rimessione in termini.
Tale omissione, peraltro, oltre a far venire meno ogni principio di economia processuale, vanifica l'istituto stesso della mediazione. Lo scrivente difensore
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insta, pertanto, per la declaratoria di improcedibilità della domanda avversaria.
Onere di assolvere alla condizione di procedibilità
Ulteriore aspetto, che, in ogni caso, commisura e qualifica il reale interesse di controparte alla domanda giudiziale svolta, riguarda l'onere di introdurre il procedimento di mediazione, il quale, sulla scorta di pacifica giurisprudenza, è a carico della parte opposta, in virtù della propria qualità di attore sostanziale nel relativo procedimento di opposizione.
A tale fattispecie monitoria può essere del tutto assimilata, in via analogica, quella che ci occupa: trattasi, infatti, di fattispecie a cognizione sommaria con eventuale – e differito – contraddittorio a cognizione ordinaria. Pertanto, a sommesso parere dello scrivente difensore, ne discende anche la Revoca/caducazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio
All'eventuale pronuncia della declaratoria di improcedibilità della domanda spiegata da parte locatrice, si ritiene conseguente la revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile.
Da ciò discende che “l'ordinanza di rilascio, non confermata dalla pronuncia definitiva, avendo mero carattere di provvisorietà, resta logicamente travolta per effetto dell'estinzione del processo, cosicché il provvedimento soggiace agli effetti indicati dall'art. 310 c.p.c. e "gli atti compiuti" divengono "inefficaci”: indi, una dichiarazione di improcedibilità della domanda ha, quale naturale e finale conseguenza, la revoca dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., per la quale il sottoscritto difensore insta.
Del resto, la stessa opposta è consapevole della caducità della predetta ordinanza di rilascio, ammettendone la necessità di conferma in una statuizione definitiva (cfr. conclusioni avversarie: “confermare l'ordinanza provvisoriamente esecutiva”).
Pronunzia di risoluzione del contratto di locazione
Si precisa, da ultimo, che, allo stato attuale, non può emettersi stauizione in merito alla risoluzione contratto di locazione, poiché il medesimo è già risolto, dal giorno 12/11/2025, in virtù di disdetta, per finita locazione, ritualmente notificata dal locatore (cfr. comparsa di cost.ne, doc. 03); si chiede, pertanto, il rigetto della relativa domanda, almeno per cessata materia del contendere o per ogni ulteriore rilevabile ragione di legge o di diritto.
Per tutti i premessi motivi il sottoscritto avvocato si riporta alle già ritualmente rassegnate conclusioni instando, altresì:
- per la declaratoria di improcedibilità della domanda dell'intimante (il quale, oltre a non aver esperito la mediazione, non espone neanche le relative ragioni impeditive) stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione nonché
- per la conseguente caducazione/revoca dell'ordinanza provvisoria di rilascio e di ogni ulteriore provvedimento provvisorio medio tempore emesso.
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Con vittoria di spese e compensi di giudizio…>>.
All'udienza del 11/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
III. La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice è ammissibile, procedibile (essendo compulsata attivata la mediazione) e meritevole di accoglimento.
In limine litis, appare opportuno premettere che l'intimazione di sfratto per morosità rappresenta l'esercizio, in forme speciali, di un'azione costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento, congiuntamente ad un'azione di condanna del conduttore al rilascio. Ne deriva che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore è implicitamente contenuta e, quindi, tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria, susseguito alla trasformazione dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di risoluzione;
così come nella domanda di convalida di sfratto per morosità ed in quella conseguente di risoluzione del rapporto di locazione per inadempimento del conduttore deve ritenersi implicita l'istanza di rilascio dell'immobile oggetto del contratto.
Ciò posto, nella specie, risulta, senz'altro, dimostrata, per tabulas, la legittimazione attiva della parte attrice in quanto dal contratto di locazione prodotto in giudizio è indicata quale locatrice Parte_1 dell'immobile sito in Roma alla via Manlio Gelsomini n.28, int.2 concesso in locazione per uso diverso al conduttore Controparte_2
[...]
In secondo luogo, la documentazione allegata all'atto introduttivo comprova l'esistenza di un contratto di locazione ad uso non abitativo registrato in data 12.11.2013.
In termini generali, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità oggettiva ed a lui non imputabile della prestazione.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
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difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n.13533).
Avuto riguardo al merito, va osservato che nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo, il metro di valutazione della gravità dell'inadempimento da parte del conduttore all'obbligazione del pagamento del canone non può essere rinvenuto nell'art. 5 della legge n. 392/78. La Corte di Cassazione si è, infatti, pronunciata nel senso dell'inapplicabilità della norma citata alle locazioni ad uso diverso, sul duplice presupposto della collocazione della disposizione di cui all'art. 5 nell'ambito del regolamento delle locazioni ad uso abitativo e della mancata inclusione della norma predetta nel novero di quelle (ex art. da 7 a 11) la cui vigenza è espressamente estesa all'altro settore attinente alle locazioni di immobili per uso non abitativo (v. Cass. Civ. Sez. Un. 1990 n. 12210).
Poiché, nella specie, si verte in materia di locazione di immobile ad uso diverso, la questione all'esame di questo giudice va risolta attraverso l'applicazione dei criteri generali che presiedono alla disciplina dei contratti in tema di risoluzione per inadempimento e, in particolare, dell'art. 1455 c.c. che richiede, ai fini della pronuncia risolutoria, un inadempimento di non scarsa importanza di una delle parti, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Ne deriva che, in caso di morosità per mancato pagamento del canone, non può reputarsi automaticamente sussistente la gravità sol perché l'inadempimento incida su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto, dovendosi invece accertare la gravità in concreto, cioè l'idoneità della mora a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a sopprimere l'interesse del locatore alla prosecuzione del medesimo. Secondo la giurisprudenza, infatti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento (che nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive deve essere verificata anche di ufficio, trattandosi di elemento costitutivo della domanda) va operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi, in primo luogo, un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata.
Orbene spettando al Giudice il giudizio sulla gravità e sulla colpevolezza dell'inadempimento del debitore conduttore, nella specie, ritiene il Tribunale che il mancato pagamento dei canoni per un totale pari ad € 68.850,08 cui va aggiunta l'ulteriore morosità accumulata successivamente alla notificazione dell'atto di intimazione di sfratto, per i mesi, possa considerarsi un inadempimento grave, sia in ragione dell'entità della mora sia, soprattutto, con riferimento alla condotta delle parti.
Invero, in materia di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, la valutazione del giudice di merito sull'importanza dell'inadempimento costituito dal mancato o
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ritardato pagamento del canone deve essere unitaria, e cioè relativa a tutto il comportamento del debitore, desunto dalla persistenza della mora o di precedenti ritardi nel pagamento del canone di locazione;
l'apprezzamento dell'entità obiettiva della mora denunciata deve farsi in relazione oltre che all'economia complessiva del contratto, all'interesse del locatore al puntuale pagamento dei canoni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, escluso che l'inadempimento o il ritardo possa essere stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, dev'essere accolta la domanda attorea e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione immobiliare di cui si discute.
A siffatta pronuncia segue la condanna del conduttore alla restituzione, in favore del locatore, dell'immobile locato, libero di persone e sgombro di cose, con conferma dell'ordine di rilascio già disposto con ordinanza del 14/7/2025.
Non avendo, inoltre, il conduttore contestato l'eccepito inadempimento in relazione alla dedotta morosità e non avendo dimostrato il versamento dei canoni intimati e di quelli successivamente scaduti, va condannato a pagare la somma capitale e gli interessi nella misura legale sui canoni scaduti ed a scadere e sulla quota parte delle spese di registrazione come da dispositivo.
In tali principali e preminenti valutazioni resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre questioni subordinate, anche logicamente. Per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida” v., da ultimo, S.U. Civili 29523/08 e S.U. Civili 24882/2008.
IV. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della parte convenuta e si liquidano come da dispositivo con applicazione del D.M. 10.3.2014 n. 55 e succ. modif..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spese, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/9/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum) di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.14 7 del 2022.
La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario farne espressa menzione.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione
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disattesa, così provvede:
1. 1) accoglie, per le ragioni di cui in motivazione la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
a) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti, per grave inadempimento colpevole di parte convenuta
[...]
in persona del l.r.p.t., avente ad oggetto l'immobile Controparte_2 sito in Roma, alla via Manlio Gelsomini n.28;
b) conferma l'ordine contenuto nel provvedimento del 14.7.2025, a carico di parte convenuta, di rilasciare, in favore di parte attrice, l'immobile di cui al capo 1a) libero da persone e sgombero da cose;
2) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la società convenuta al pagamento, in favore della parte attrice:
a) della somma di €. 83.104,53 a titolo di canoni insoluti scaduti intimati e maturati sino ad ottobre 2025 (euro 92.106,53 a titolo di canoni al mese di ottobre 2025 detratto l'importo di €. 3.502,00 relativo al canone di marzo
2015 prescritto e la somma di €. 5.500,00 corrisposto dalla conduttrice), oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza ex art. 1282
c.c. dalla costituzione in mora al soddisfo, oltre al pagamento degli ulteriori canoni maturati scaduti e a scadere a far tempo da novembre 2025 (pari ad euro
3.936,85 mensili) fino all'effettivo rilascio, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza ex art. 1282 comma 2 c.c. nonché
b) della somma di €. 4.558,57 a titolo di mancato versamento della quota pari al
50% delle spese di registrazione annuale del contratto di locazione, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo;
3) condanna, per le ragioni di cui in motivazione, la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte attrice, liquidate d'ufficio, in assenza di nota, in €. 406,50 per esborsi e spese vive, oltre €. 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge.
Roma, così deciso ex art. 127 ter c.p.c. all'esito dell'udienza del 17/11/2025.
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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