Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 154 del 2025, proposto da
--OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Donato Pianoforte, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento dirigenziale di disdetta dell’atto di obbligazione per l’assegnazione della rivendita ordinaria -OMISSIS- e della relativa chiusura emessa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli- sezione operativa territoriale di Potenza, sede -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 18 marzo 2025;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 18.03.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, il Consigliere avv. ET AP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-OMISSIS-, con ricorso notificato il 15 maggio 2025 e depositato il successivo 17 di maggio, è insorto avverso l’atto in epigrafe, di disdetta dell’atto di obbligazione per l’assegnazione della rivendita di generi di monopolio ordinaria -OMISSIS- e della relativa chiusura.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- il deducente è stato titolare della rivendita ordinaria n.-OMISSIS-- dal 2021 nonché assegnatario della locale ricevitoria del lotto;
- il 19 giugno 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche solo “ADM”) ha revocato la concessione della ricevitoria a causa di omessi versamenti dei proventi del gioco per un totale di € 200037,70, ritenendo concretatasi una grave irregolarità nella gestione che ha leso il vincolo fiduciario con l'Amministrazione;
- il successivo 30 luglio 2024 l'ADM ha comunicato l'avvio del procedimento per dichiarare la decadenza anche dalla rivendita di tabacchi, per il ritenuto venir meno dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 6, comma 1, n. 9, della legge n. 1293 del 1957;
- il Tribunale civile -OMISSIS-, a seguito di ricorso depositato in data 9 settembre 2024 dal ricorrente ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 14 del 2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”) con ordinanza dell’11 ottobre 2024 ha tra l’altro sospeso la procedura di decadenza della titolarità della rivendita -OMISSIS- fino al 6 marzo 2025, allorquando lo stesso Tribunale ha dichiarato estinto il sotteso procedimento di proroga;
- è seguito il provvedimento qui avversato.
1.2. In diritto, il ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo così rubricato: «Violazione e falsa applicazione della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 (artt. 6, 13 e 18) e del d.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 (art. 28) - Violazione dell'art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.
2. L’Amministrazione intimata, ritualmente comparsa in lite, ha concluso per l’infondatezza del ricorso nel merito.
3. All’esito della camera di consiglio svoltasi l’11 giugno 2025, con ordinanza -OMISSIS- l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di sufficiente fumus boni iuris .
4. Le parti non hanno successivamente svolto attività difensive.
5. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi e l’affare è transitato in decisione.
6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Il deducente lamenta in buona sostanza che l'Amministrazione abbia erroneamente considerato la decadenza dalla rivendita di generi di monopolio come una conseguenza automatica e vincolata della revoca della ricevitoria del lotto. Si sarebbe dovuto invece svolgere una valutazione autonoma e discrezionale, non essendo la condotta di cui è questione (l’omesso versamento proventi del lotto) direttamente riferibile alla gestione dei generi di monopolio. In tal senso, per un verso differente sarebbe la disciplina di riferimento e, per altro verso, non sarebbero state contestate irregolarità specifiche nella gestione della rivendita di tabacchi.
6.2. Le censure, delibate congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono sprovviste di giuridico pregio.
6.2.1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, n. 9, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio), non può gestire un magazzino chi
sia stato rimosso dalla qualifica di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione. Il successivo art. 13 dispone poi che il magazziniere decada dalla gestione quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6. L’art. 18 rende applicabile anche alle rivendite, come nel caso di specie, quanto previsto dal ripetuto articolo 6. Infine, il regolamento di esecuzione della suddetta legge, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, parimenti prevede, fra le cause di cessazione della gestione, la decadenza dalla concessione (art. 93).
6.2.2. Come chiarito da condivisibile giurisprudenza in similare questione, la decadenza dalla titolarità della rivendita ordinaria dei generi di monopolio disposta ai sensi degli artt. 6, 13, 18, della legge n. 1293 del 1957, si pone quale atto dovuto e conseguenziale rispetto all’atto presupposto e necessario rappresentato, fra le altre ipotesi espressamente previste dalla legge, dall’essere stata emanata la decadenza da altra concessione dello Stato, in cui rientra a pieno titolo quella avente ad oggetto la ricevitoria del gioco del lotto. Il potere esercitato dall’Amministrazione ha natura vincolata e ha a oggetto l’accertamento del solo presupposto di fatto rappresentato dalla sussistenza, o meno, della condizione soggettiva prevista dalla legge, venuta meno la quale l’Amministrazione medesima è tenuta a dichiarare la decadenza dal titolo concessorio senza potere effettuare quella ponderazione di interessi che è tipica della discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, sez. VII, 4 maggio 2023, n. 4532; id ., sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4313 e 20 maggio 2020, n. 3195).
6.2.2.1. Peraltro, scevro da mende è il percorso argomentativo dell’atto qui in contestazione anche laddove fa valere il venire meno del rapporto di fiducia con l’amministrazione, a seguito della decadenza dalla concessione del gioco del lotto, ciò costituendo causa idonea a recidere il rapporto di fiducia anche rispetto ad altri rapporti concessori in essere, con conseguente caducazione anche dei suddetti titoli.
7. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, e per essa dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria per legge, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, coll'intervento dei magistrati:
FA AN, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
ET AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET AP | FA AN |
IL SEGRETARIO