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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4070/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 4070/2022 trattenuto in decisione all'udienza dell'8 febbraio 2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliato in Roma, via C. Morin 45, presso lo C.F._1
v. Cristiana ARDITI di CASTELVETERE, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E nata ad [...] il [...] Controparte_1 nte domiciliata in Roma, via Ciro Menotti 4, presso C.F._2
l ri, avv. Franca FAIOLA e avv. Leonino ILARIO, che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA in RIASSUNZIONE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di IO con ordinanza n° 12784/2022, pubblicata il 21 aprile 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n° 1980/19 il Tribunale di Roma - dopo aver dichiarato, con sentenza non definitiva n° 17410/16, cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il
29 settembre 1990 tra e (la cui separazione Parte_1 Controparte_1
giudiziale era stata pronunciata con sentenza del 2009) – aveva determinato in complessivi euro 400,00 mensili l'assegno divorzile dovuto alla dal CP_1 Pt_1
nonché in euro 1.000,00 mensili il contributo dovuto dal per il Pt_1
mantenimento del loro figlio . Persona_1
Con sentenza n° 5705/2020 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza n° 1980/19, determinava nella minor somma di euro 800,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia di primo grado, il contributo al mantenimento del figlio
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) dovuto da , Parte_1
mantenendo fermo l'importo di euro 400,00 mensili dell'assegno divorzile con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. A fondamento della decisione la Corte aveva affermato che persisteva tra gli ex coniugi una condizioni di squilibrio economico poiché il svolgeva la professione di medico di base, Pt_1
con un reddito mensile nel 2018 di euro 5.500,00 mensili, ed era proprietario esclusivo di un immobile in provincia di Avellino e comproprietario della casa familiare;
la invece aveva dedotto di lavorare part-time come infermiera presso il CP_1
Policlinico Gemelli, con retribuzione ridotta (di cui non aveva fornito alcun riscontro) ed era comproprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, per il quale aveva dovuto versare le rate di mutuo anche per la quota spettante al fino alla sua Pt_1
estinzione, avvenuta nel 2013.
2 Con ordinanza n° 12784/2022, pubblicata il 21 aprile 2022, la Corte di IO ha accolto il ricorso proposto da e cassato la sentenza n° 5705/2020 Parte_1
della Corte di Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa per l'applicazione del principio da essa enunciato in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con ricorso depositato il 15 luglio 2022 ha riassunto dinanzi a questa Parte_1
Corte il giudizio, chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di
IO con l'ordinanza di rinvio, venissero accolti i motivi di appello da esso proposti e fosse revocato, con decorrenza dalla data di dichiarazione di divorzio, l'assegno divorzile riconosciuto in favore della , che chiedeva fosse condannata a CP_1
restituirgli quanto indebitamente percepito a tale titolo.
Con distinto ricorso in riassunzione depositato il 18 luglio 2022 Controparte_1
ha anch'essa riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta da e la conferma del suo diritto a Parte_1
percepire l'assegno divorzile.
Con decreto presidenziale del 26 luglio 2022, depositato il 28 luglio 2022, è stata disposta la riunione dei due distinti ricorsi, assegnati i termini per il deposito di memorie, documenti e repliche e fissata al 21 settembre 2023 l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con atto del 20 febbraio 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Con decreto presidenziale del 29 dicembre 2023, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza dell'8 febbraio 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va innanzitutto sottolineato che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 12784/22 con cui la Corte di IO ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza n°
5705/2020 della sezione persone e famiglia della Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza.
Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n°
636/19 e Cass. n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la Corte di IO, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di IO (così le citate
Cass. n° 15952/06 e Cass. n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla
Suprema Corte di IO con l'indicata ordinanza n° 12784/22 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del presente principio di diritto:
<<…l'assegno di divorzio deve quindi essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente
4 più debole, in funzione perequativo – compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni di famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021) … >> (così testualmente a pag. 8 e 9 della motivazione della citata ordinanza n° 12784/22). Ha quindi osservato il Supremo collegio che nel caso di specie il giudice del merito non aveva effettivamente verificato che sussistessero o meno i presupposti per il riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile CP_1
poiché, una volta accertata l'autosufficienza di entrambi i coniugi e l'esistenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi, non aveva verificato se <<… tale divario fosse o meno dipeso dalla rinuncia, da parte della ex moglie, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, implicanti un sacrificio economico a favore dell'altro coniuge, meritevole di un intervento, “compensativo – perequativo”…>> (così testualmente ancora a pag. 9 della motivazione dell'indicata ordinanza n° 12784/22) e in particolare non aveva considerato che <<… non risultava decisivo il solo dato del pagamento da parte della sola , dopo la separazione personale dei coniugi, degli ultimi anni di rateizzazione CP_1
del mutuo acceso sul predetto immobile…>> (così sempre l'indicata ordinanza n° 12784/22, a pag. 9 della motivazione).
Ciò precisato, nel merito, l'appello originariamente proposto da Pt_1
avverso la sentenza n° 1980/19 del Tribunale di Roma – limitatamente alla
[...]
pronuncia che ha riconosciuto in favore di l'assegno divorzile Controparte_1
(essendo ormai passata in giudicato la statuizione relativa al mantenimento del figlio per come modificata dalla Corte di Appello di Roma, pronuncia che non Persona_1
è mai stata oggetto di ricorso per cassazione) - è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. con l'atto di citazione in riassunzione – Parte_2
con cui si richiama ai motivi di appello originariamente proposti – che erroneamente il
Tribunale di Roma ha riconosciuto in favore della ex coniuge, , Controparte_1
l'assegno divorzile. Specifica in particolare l'odierno appellante che il Tribunale di Roma aveva riconosciuto tale beneficio nonostante la non avesse fornito alcuna CP_1
prova a sostegno della sua richiesta, non avendo ella articolato mezzi di prova al riguardo.
Contesta tale motivo la , che insiste nelle proprie conclusioni così come CP_1
5 precisate nei diversi gradi di giudizio, chiedendo che sia riconosciuto il suo diritto a ottenere l'assegno divorzile. Il motivo di impugnazione proposto da Parte_1
con riferimento alla mancanza dei presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in favore della ex coniuge non ha pregio. Risulta infatti dall'esame della documentazione prodotta dalle parti nei precedenti gradi di giudizio che il , medico di base del Servizio Pt_1
sanitario nazionale, ha documentato di percepire – sulla base delle dichiarazioni fiscali, delle buste paga, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e degli estratti di conto corrente bancari, redditi netti da lavoro pari a circa euro 40.000,00 nell'anno 2013, pari a circa euro 66.000,00 nell'anno 2014, pari a circa euro 64.000,00 nell'anno 2016, pari a circa euro 67.800,00 nell'anno 2017 e nel 2018 ha dimostrato di aver percepito circa 5.500,00 euro al mese per dodici mensilità; ha altresì dimostrato di sostenere esborsi per euro 200,00
– 300,00 mensili per la locazione dell'unico studio dove attualmente svolge la sua attività;
è inoltre comproprietario al 50 % della casa familiare unitamente ad CP_1
e proprietario esclusivo di un immobile ubicato nel comune di Aquilonia;
[...]
infine la sua attuale coniuge – infermiera che nel 2016, in sede di udienza presidenziale, ha riferito essere disoccupata – è proprietaria di un immobile, sito a Roma, che ha acquistato nel 2007.
, tecnico di fisiopatologia respiratoria, ha a sua volta Controparte_1
documentato tramite le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto, di aver percepito redditi netti da lavoro dipendente pari a euro 24.000,00 all'anno per gli anni 2013, 2014 e 2015 ed euro 25.000,00 all'anno negli anni più recenti;
ha dedotto di lavorare presso il Policlinico
Gemelli che ha in gestione la clinica BU (che nel periodo della pandemia da Covid
19 era stata addetta al trattamento dei pazienti affetti da tale patologia) con orario part- time e retribuzione ridotta, circostanza quest'ultima di cui non ha però fornito alcun riscontro probatorio;
ella risulta poi comproprietaria al 50 % unitamente al Pt_1
della casa familiare al cui acquisto ha contribuito versando il corrispettivo (200.000,00 euro secondo il suo assunto, 180.000,00 secondo quanto dichiarato dal in sede di Pt_1
interrogatorio formale) ricavato dalla vendita di un appartamento di sua proprietà sempre ubicato in Roma (in precedenza adibito a casa familiare) mentre la residua somma necessaria per l'acquisto di tale bene, ottenuta mediante la stipula di un contratto di mutuo
6 cointestato ai due coniugi, sarebbe stata interamente restituita dalla a partire CP_1
dalla data della loro separazione.
Può inoltre desumersi dall'esame dell'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio che nei primi anni di matrimonio è stata la a mantenere la CP_1
famiglia: e infatti in sede di interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 4 ottobre 2017 dinanzi al Tribunale di Roma, il ha dichiarato di essersi laureato in medicina Pt_1
nel 1991 (si ricorda che i due coniugi – si sono sposati il 29 Pt_1 CP_1
settembre 1990); del tutto evidente dunque che all'epoca egli non lavorava e non ha potuto lavorare quantomeno fino al momento in cui ha conseguito l'abilitazione; egli poi ha dovuto conseguire il diploma di specializzazione in medicina generale, dato che, come ancora oggi, ha esercitato ed esercita l'attività di medico di base;
risulta dunque del tutto evidente che il peso di mantenere economicamente la famiglia – ingranditasi con l'arrivo del figlio (nato a [...] il [...]) - all'epoca gravava quasi in via Persona_2
esclusiva sulla . Emerge altresì dall'esame delle dichiarazioni rese ancora dal CP_1
sempre nel corso dell'interrogatorio formale reso dinanzi al Tribunale che Pt_1
quest'ultimo ha affermato di essersi trasferito a Rimini nel settembre 2017 – avendo egli dichiarato di essersi ivi trasferito circa un mese prima – e di svolgere la sua attività di medico di base in un unico studio ubicato in tale città, avendo chiuso i tre studi medici in cui in precedenza operava, indice questo del notevole volume di attività svolta dall'odierno ricorrente;
il , sempre nel corso dell'interrogatorio formale reso il 4 ottobre Pt_1
2017 ha riconosciuto che la – che in quegli anni era iscritta all'università – CP_1
aveva abbandonato gli studi perché, a suo dire <<… non voleva più farla forse perché non riusciva
a conciliare lavoro e studio …>> (così testualmente la risposta data dal al capitolo Pt_1
n° 4 dell'interrogatorio deferitogli dalla ). Osserva dunque questo collegio CP_1
che, sulla base di quanto sin qui illustrato, risulta del tutto evidente il contributo fornito dall'odierna resistente a sostegno non solo della famiglia ma anche della carriera lavorativa del che, grazie a ciò, ha potuto ultimare serenamente i suoi studi in medicina, Pt_1
conseguire la specializzazione, l'abilitazione alla professione e infine aprire addirittura tre studi medici: tutto ciò partendo da semplici sostituzioni fatte in provincia di Avellino e poco dopo la nascita del figlio;
non vi è perciò dubbio che spetti alla Persona_2
7 , in via compensativo-perequativa, l'assegno divorzile e che questo vada CP_1
quantificato in complessivi euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT così come esattamente riconosciuto dal Tribunale di Roma nell'impugnata sentenza n° 1980/19. È infatti noto che secondo il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di
IO – che ha oramai abbandonato il parametro del tenore di vita e ha diversamente individuato il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la sussistenza dei presupposti per ottenere l'assegno – all'assegno divorzile va riconosciuta una funzione non soltanto assistenziale (in ipotesi in cui la situazione economico patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica) <<… ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo – perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico – patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica …>> (così testualmente l'ordinanza n° 12784/22 con cui è stato rimesso a questo giudice il presente procedimento). Ha in proposito osservato la Suprema
Corte che l'assegno divorzile è dovuto <<… o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo – perequativa …>> (così testualmente Cass. n° 24250/21) e ciò in particolare nei rapporti matrimoniali di lunga durata come è quello nel caso in esame, che ha avuto la durata di circa diciassette – diciotto anni. Va dunque confermata sul punto l'impugnata decisione del Tribunale di Roma che, del tutto correttamente ha riconosciuto in favore della l'assegno di divorzio da lei richiesto, quantificandolo in complessivi euro CP_1
400,00 mensili, poiché persiste tutt'ora la condizione di squilibrio che aveva tratto origine dal sostegno dato dalla medesima al per la sua formazione CP_1 Pt_1
professionale, situazione di squilibrio che aveva giustificato il sostegno economico riconosciuto alla odierna resistente fin dalla sua separazione dal;
la decorrenza Pt_1
di tale assegno va invece individuata al momento del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, momento che, come noto, costituisce il presupposto della regolamentazione divorzile (cfr. tra le molteplici Cass. n°
8 19330/20). In ragione di ciò va altresì accolta in parte la domanda di restituzione di somme avanzata dal , ove risultasse dimostrato che quest'ultimo abbia in concreto Pt_1
versato somme in eccedenza a titolo di assegno divorzile a decorrere dall'indicata data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sullo status. In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto da avverso Parte_1
l'impugnata sentenza n° 1980/19 del Tribunale di Roma, prima sezione civile, depositata il 28 gennaio 2019.
Considerato l'esito complessivo della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando in sede di rinvio, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: dispone che l'assegno divorzile attribuito ad nella misura di euro Controparte_1
400,00 mensili oltre adeguamento ISTAT decorra dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio e , per l'effetto, condanna la medesima alla restituzione delle somme eventualmente a lei in Controparte_1
concreto corrisposte a suddetto titolo in eccedenza rispetto a quanto stabilito nella sentenza di primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza n° 1980/19 del Tribunale di Roma, prima sezione civile, depositata il 28 gennaio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 14 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 4070/2022 trattenuto in decisione all'udienza dell'8 febbraio 2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nato a [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliato in Roma, via C. Morin 45, presso lo C.F._1
v. Cristiana ARDITI di CASTELVETERE, che lo rappresenta e difende per delega allegata in calce al ricorso in riassunzione
APPELLANTE in RIASSUNZIONE
E nata ad [...] il [...] Controparte_1 nte domiciliata in Roma, via Ciro Menotti 4, presso C.F._2
l ri, avv. Franca FAIOLA e avv. Leonino ILARIO, che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA in RIASSUNZIONE
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: giudizio di riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di IO con ordinanza n° 12784/2022, pubblicata il 21 aprile 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n° 1980/19 il Tribunale di Roma - dopo aver dichiarato, con sentenza non definitiva n° 17410/16, cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il
29 settembre 1990 tra e (la cui separazione Parte_1 Controparte_1
giudiziale era stata pronunciata con sentenza del 2009) – aveva determinato in complessivi euro 400,00 mensili l'assegno divorzile dovuto alla dal CP_1 Pt_1
nonché in euro 1.000,00 mensili il contributo dovuto dal per il Pt_1
mantenimento del loro figlio . Persona_1
Con sentenza n° 5705/2020 la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza n° 1980/19, determinava nella minor somma di euro 800,00 mensili, con decorrenza dalla pronuncia di primo grado, il contributo al mantenimento del figlio
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) dovuto da , Parte_1
mantenendo fermo l'importo di euro 400,00 mensili dell'assegno divorzile con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. A fondamento della decisione la Corte aveva affermato che persisteva tra gli ex coniugi una condizioni di squilibrio economico poiché il svolgeva la professione di medico di base, Pt_1
con un reddito mensile nel 2018 di euro 5.500,00 mensili, ed era proprietario esclusivo di un immobile in provincia di Avellino e comproprietario della casa familiare;
la invece aveva dedotto di lavorare part-time come infermiera presso il CP_1
Policlinico Gemelli, con retribuzione ridotta (di cui non aveva fornito alcun riscontro) ed era comproprietaria dell'immobile adibito a casa familiare, per il quale aveva dovuto versare le rate di mutuo anche per la quota spettante al fino alla sua Pt_1
estinzione, avvenuta nel 2013.
2 Con ordinanza n° 12784/2022, pubblicata il 21 aprile 2022, la Corte di IO ha accolto il ricorso proposto da e cassato la sentenza n° 5705/2020 Parte_1
della Corte di Appello di Roma, cui ha rimesso il giudizio per un nuovo esame della causa per l'applicazione del principio da essa enunciato in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile.
Con ricorso depositato il 15 luglio 2022 ha riassunto dinanzi a questa Parte_1
Corte il giudizio, chiedendo che, in applicazione di quanto affermato dalla Corte di
IO con l'ordinanza di rinvio, venissero accolti i motivi di appello da esso proposti e fosse revocato, con decorrenza dalla data di dichiarazione di divorzio, l'assegno divorzile riconosciuto in favore della , che chiedeva fosse condannata a CP_1
restituirgli quanto indebitamente percepito a tale titolo.
Con distinto ricorso in riassunzione depositato il 18 luglio 2022 Controparte_1
ha anch'essa riassunto dinanzi a questa Corte il giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta da e la conferma del suo diritto a Parte_1
percepire l'assegno divorzile.
Con decreto presidenziale del 26 luglio 2022, depositato il 28 luglio 2022, è stata disposta la riunione dei due distinti ricorsi, assegnati i termini per il deposito di memorie, documenti e repliche e fissata al 21 settembre 2023 l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con atto del 20 febbraio 2024 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Con decreto presidenziale del 29 dicembre 2023, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza dell'8 febbraio 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va innanzitutto sottolineato che il presente giudizio è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. nei limiti e in relazione alla portata dell'ordinanza n° 12784/22 con cui la Corte di IO ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza n°
5705/2020 della sezione persone e famiglia della Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per l'applicazione del principio di diritto affermato nell'indicata ordinanza.
Va quindi in proposito specificato che, come noto, la sentenza di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo in ordine ai principi di diritto affermati ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Di conseguenza i limiti del giudizio di rinvio non sono solo quelli che derivano dal divieto di ampliare il thema decidedum, prendendo nuove conclusioni, ma anche quelli inerenti alle preclusioni che discendono dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, di modo che neppure le questioni conoscibili d'ufficio che non siano state rilevate dalla Suprema Corte possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, nel caso in cui il loro esame tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (così per tutte Cass. n° 15952/06, Cass. n°
636/19 e Cass. n° 14075/02). La costante giurisprudenza di legittimità ha in proposito specificato che la Corte di IO, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta ma agli effetti della concreta decisione della lite, con la conseguenza che il giudice del rinvio è altresì vincolato al rispetto delle preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di IO (così le citate
Cass. n° 15952/06 e Cass. n° 14075/02).
Ciò precisato, sottolinea ancora questo collegio che il rinvio è stato disposto dalla
Suprema Corte di IO con l'indicata ordinanza n° 12784/22 ed è stato assunto in decisione ai sensi dell'art. 392 c.p.c. per l'applicazione del presente principio di diritto:
<<…l'assegno di divorzio deve quindi essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente
4 più debole, in funzione perequativo – compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni di famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021) … >> (così testualmente a pag. 8 e 9 della motivazione della citata ordinanza n° 12784/22). Ha quindi osservato il Supremo collegio che nel caso di specie il giudice del merito non aveva effettivamente verificato che sussistessero o meno i presupposti per il riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile CP_1
poiché, una volta accertata l'autosufficienza di entrambi i coniugi e l'esistenza di uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi, non aveva verificato se <<… tale divario fosse o meno dipeso dalla rinuncia, da parte della ex moglie, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, implicanti un sacrificio economico a favore dell'altro coniuge, meritevole di un intervento, “compensativo – perequativo”…>> (così testualmente ancora a pag. 9 della motivazione dell'indicata ordinanza n° 12784/22) e in particolare non aveva considerato che <<… non risultava decisivo il solo dato del pagamento da parte della sola , dopo la separazione personale dei coniugi, degli ultimi anni di rateizzazione CP_1
del mutuo acceso sul predetto immobile…>> (così sempre l'indicata ordinanza n° 12784/22, a pag. 9 della motivazione).
Ciò precisato, nel merito, l'appello originariamente proposto da Pt_1
avverso la sentenza n° 1980/19 del Tribunale di Roma – limitatamente alla
[...]
pronuncia che ha riconosciuto in favore di l'assegno divorzile Controparte_1
(essendo ormai passata in giudicato la statuizione relativa al mantenimento del figlio per come modificata dalla Corte di Appello di Roma, pronuncia che non Persona_1
è mai stata oggetto di ricorso per cassazione) - è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. con l'atto di citazione in riassunzione – Parte_2
con cui si richiama ai motivi di appello originariamente proposti – che erroneamente il
Tribunale di Roma ha riconosciuto in favore della ex coniuge, , Controparte_1
l'assegno divorzile. Specifica in particolare l'odierno appellante che il Tribunale di Roma aveva riconosciuto tale beneficio nonostante la non avesse fornito alcuna CP_1
prova a sostegno della sua richiesta, non avendo ella articolato mezzi di prova al riguardo.
Contesta tale motivo la , che insiste nelle proprie conclusioni così come CP_1
5 precisate nei diversi gradi di giudizio, chiedendo che sia riconosciuto il suo diritto a ottenere l'assegno divorzile. Il motivo di impugnazione proposto da Parte_1
con riferimento alla mancanza dei presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in favore della ex coniuge non ha pregio. Risulta infatti dall'esame della documentazione prodotta dalle parti nei precedenti gradi di giudizio che il , medico di base del Servizio Pt_1
sanitario nazionale, ha documentato di percepire – sulla base delle dichiarazioni fiscali, delle buste paga, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e degli estratti di conto corrente bancari, redditi netti da lavoro pari a circa euro 40.000,00 nell'anno 2013, pari a circa euro 66.000,00 nell'anno 2014, pari a circa euro 64.000,00 nell'anno 2016, pari a circa euro 67.800,00 nell'anno 2017 e nel 2018 ha dimostrato di aver percepito circa 5.500,00 euro al mese per dodici mensilità; ha altresì dimostrato di sostenere esborsi per euro 200,00
– 300,00 mensili per la locazione dell'unico studio dove attualmente svolge la sua attività;
è inoltre comproprietario al 50 % della casa familiare unitamente ad CP_1
e proprietario esclusivo di un immobile ubicato nel comune di Aquilonia;
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infine la sua attuale coniuge – infermiera che nel 2016, in sede di udienza presidenziale, ha riferito essere disoccupata – è proprietaria di un immobile, sito a Roma, che ha acquistato nel 2007.
, tecnico di fisiopatologia respiratoria, ha a sua volta Controparte_1
documentato tramite le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto, di aver percepito redditi netti da lavoro dipendente pari a euro 24.000,00 all'anno per gli anni 2013, 2014 e 2015 ed euro 25.000,00 all'anno negli anni più recenti;
ha dedotto di lavorare presso il Policlinico
Gemelli che ha in gestione la clinica BU (che nel periodo della pandemia da Covid
19 era stata addetta al trattamento dei pazienti affetti da tale patologia) con orario part- time e retribuzione ridotta, circostanza quest'ultima di cui non ha però fornito alcun riscontro probatorio;
ella risulta poi comproprietaria al 50 % unitamente al Pt_1
della casa familiare al cui acquisto ha contribuito versando il corrispettivo (200.000,00 euro secondo il suo assunto, 180.000,00 secondo quanto dichiarato dal in sede di Pt_1
interrogatorio formale) ricavato dalla vendita di un appartamento di sua proprietà sempre ubicato in Roma (in precedenza adibito a casa familiare) mentre la residua somma necessaria per l'acquisto di tale bene, ottenuta mediante la stipula di un contratto di mutuo
6 cointestato ai due coniugi, sarebbe stata interamente restituita dalla a partire CP_1
dalla data della loro separazione.
Può inoltre desumersi dall'esame dell'istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio che nei primi anni di matrimonio è stata la a mantenere la CP_1
famiglia: e infatti in sede di interrogatorio formale svoltosi all'udienza del 4 ottobre 2017 dinanzi al Tribunale di Roma, il ha dichiarato di essersi laureato in medicina Pt_1
nel 1991 (si ricorda che i due coniugi – si sono sposati il 29 Pt_1 CP_1
settembre 1990); del tutto evidente dunque che all'epoca egli non lavorava e non ha potuto lavorare quantomeno fino al momento in cui ha conseguito l'abilitazione; egli poi ha dovuto conseguire il diploma di specializzazione in medicina generale, dato che, come ancora oggi, ha esercitato ed esercita l'attività di medico di base;
risulta dunque del tutto evidente che il peso di mantenere economicamente la famiglia – ingranditasi con l'arrivo del figlio (nato a [...] il [...]) - all'epoca gravava quasi in via Persona_2
esclusiva sulla . Emerge altresì dall'esame delle dichiarazioni rese ancora dal CP_1
sempre nel corso dell'interrogatorio formale reso dinanzi al Tribunale che Pt_1
quest'ultimo ha affermato di essersi trasferito a Rimini nel settembre 2017 – avendo egli dichiarato di essersi ivi trasferito circa un mese prima – e di svolgere la sua attività di medico di base in un unico studio ubicato in tale città, avendo chiuso i tre studi medici in cui in precedenza operava, indice questo del notevole volume di attività svolta dall'odierno ricorrente;
il , sempre nel corso dell'interrogatorio formale reso il 4 ottobre Pt_1
2017 ha riconosciuto che la – che in quegli anni era iscritta all'università – CP_1
aveva abbandonato gli studi perché, a suo dire <<… non voleva più farla forse perché non riusciva
a conciliare lavoro e studio …>> (così testualmente la risposta data dal al capitolo Pt_1
n° 4 dell'interrogatorio deferitogli dalla ). Osserva dunque questo collegio CP_1
che, sulla base di quanto sin qui illustrato, risulta del tutto evidente il contributo fornito dall'odierna resistente a sostegno non solo della famiglia ma anche della carriera lavorativa del che, grazie a ciò, ha potuto ultimare serenamente i suoi studi in medicina, Pt_1
conseguire la specializzazione, l'abilitazione alla professione e infine aprire addirittura tre studi medici: tutto ciò partendo da semplici sostituzioni fatte in provincia di Avellino e poco dopo la nascita del figlio;
non vi è perciò dubbio che spetti alla Persona_2
7 , in via compensativo-perequativa, l'assegno divorzile e che questo vada CP_1
quantificato in complessivi euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT così come esattamente riconosciuto dal Tribunale di Roma nell'impugnata sentenza n° 1980/19. È infatti noto che secondo il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di
IO – che ha oramai abbandonato il parametro del tenore di vita e ha diversamente individuato il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la sussistenza dei presupposti per ottenere l'assegno – all'assegno divorzile va riconosciuta una funzione non soltanto assistenziale (in ipotesi in cui la situazione economico patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica) <<… ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo – perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico – patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica …>> (così testualmente l'ordinanza n° 12784/22 con cui è stato rimesso a questo giudice il presente procedimento). Ha in proposito osservato la Suprema
Corte che l'assegno divorzile è dovuto <<… o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo – perequativa …>> (così testualmente Cass. n° 24250/21) e ciò in particolare nei rapporti matrimoniali di lunga durata come è quello nel caso in esame, che ha avuto la durata di circa diciassette – diciotto anni. Va dunque confermata sul punto l'impugnata decisione del Tribunale di Roma che, del tutto correttamente ha riconosciuto in favore della l'assegno di divorzio da lei richiesto, quantificandolo in complessivi euro CP_1
400,00 mensili, poiché persiste tutt'ora la condizione di squilibrio che aveva tratto origine dal sostegno dato dalla medesima al per la sua formazione CP_1 Pt_1
professionale, situazione di squilibrio che aveva giustificato il sostegno economico riconosciuto alla odierna resistente fin dalla sua separazione dal;
la decorrenza Pt_1
di tale assegno va invece individuata al momento del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, momento che, come noto, costituisce il presupposto della regolamentazione divorzile (cfr. tra le molteplici Cass. n°
8 19330/20). In ragione di ciò va altresì accolta in parte la domanda di restituzione di somme avanzata dal , ove risultasse dimostrato che quest'ultimo abbia in concreto Pt_1
versato somme in eccedenza a titolo di assegno divorzile a decorrere dall'indicata data del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sullo status. In tal senso ed entro tali limiti va dunque accolto l'appello proposto da avverso Parte_1
l'impugnata sentenza n° 1980/19 del Tribunale di Roma, prima sezione civile, depositata il 28 gennaio 2019.
Considerato l'esito complessivo della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando in sede di rinvio, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: dispone che l'assegno divorzile attribuito ad nella misura di euro Controparte_1
400,00 mensili oltre adeguamento ISTAT decorra dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio e , per l'effetto, condanna la medesima alla restituzione delle somme eventualmente a lei in Controparte_1
concreto corrisposte a suddetto titolo in eccedenza rispetto a quanto stabilito nella sentenza di primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza n° 1980/19 del Tribunale di Roma, prima sezione civile, depositata il 28 gennaio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 14 novembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
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