Decreto presidenziale 9 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Decreto decisorio 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 12/02/2021, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2021
N. 00061/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2021, proposto da
Thetis Acquacoltura S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria Santa Lucia, 1;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini, Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Perini in Chioggia, corso del Popolo;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Il, Regione Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento
- del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica disposto dal Comune di Chioggia con atto 027008.AOO Registro ufficiale U.0054070 del 26.11.2020 e del presupposto parere della competente Soprintendenza prot. 15977 del 30.3.2020;
- del diniego di sanatoria edilizia disposto dal Comune di Chioggia con atto 027008.AOO Registro ufficiale U.0054070 in data 1.12.2020,
nonché, ove occorra, delle previsioni di Piano Regolatore Generale ivi richiamate, nella parte in cui precluderebbero nell'area in disponibilità della ricorrente l'esecuzione di un intervento edilizio diretto e lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;
- dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi n. 289 del 16.12.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
L’istanza cautelare non merita accoglimento per difetto del fumus boni iuris in quanto, a un sommario esame tipico della presente fase di giudizio, il ricorso appare infondato per le considerazioni di seguito esposte:
- la ricorrente ha di fatto realizzato un impianto ittico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di qualsiasi titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica;
- dagli artt. 146 e 167 del d.lg. n. 42/2004 si desume che l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento; la regola generale del sistema è quella della non sanabilità ex post degli abusi (il trasgressore, infatti, è "sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese", "fatto salvo quanto previsto al comma 4"); l’intenzione del legislatore è quella di escludere, in linea di principio, qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto”;
- la surriferita regola generale soffre poche tassative eccezioni, tutte relative a interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato. In particolare l’art. 167, comma 4, del d.lg. n. 42/2004 prevede che sono suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica solo tre tipologie di interventi: a) gli interventi, realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano creato superfici utili o volumi; b) l’utilizzo di materiali difformi da quelli indicati nell’autorizzazione paesaggistica rilasciata; c) i lavori configurabili come manutenzione, ordinaria o straordinaria, ai sensi del D.P.R. 380/2001. Tali ipotesi derogatorie non ricorrono nel caso di specie, in quanto gli interventi realizzati dalla ricorrente (serre fisse, vasche, baracca, box prefabbricato, marciapiede, etc,) esulano dal concetto di manutenzione ordinaria o straordinaria, configurando un nuovo intervento edilizio, non attengono all’utilizzazione di materiali difformi da quelli autorizzati e comportano pacificamente la creazione di nuovi “volumi”, per i quali l’art 167, d.lgs. n. 42 del 2004 impone la previa autorizzazione paesaggistica e il correlativo divieto di sanatoria;
- i provvedimenti impugnati (diniego di compatibilità paesaggistica, diniego di sanatoria edilizia e ordine di ripristino dello stato dei luoghi) appaiono sufficientemente motivati e sorretti da una congrua istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO