Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 424 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa dagli Avv.ti Prof. Pier Filippo Parte_1
Giuggioli e Luca Pennisi, entrambi del Foro di Milano
Parte appellante
E
non costituito Controparte_1
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha impugnato la sentenza dell'8 novembre 2024 con la quale il Tribunale di Ascoli Parte_1
Piceno, in funzione di giudice del lavoro, aveva annullato il licenziamento intimato da essa Società al ricorrente, condannandola alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed alla rifusione delle spese di lite. L'appellante ha censurato l'errore del primo giudice nel valutare i fatti di causa e nell'interpretare la normativa di riferimento, quindi ha insistito per il rigetto della domanda avanzata in primo grado da parte attrice.
Alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione
E' pervenuta a questa Corte la dichiarazione formulata dalla difesa dell'appellante, inerente alla circostanza che le parti del giudizio nelle more hanno raggiunto un accordo e che non vi è più interesse alla prosecuzione dello stesso.
Parte appellata non risulta costituita, né vi è prova che sia stata ritualmente citata.
Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'improcedibilità del gravame.
La mancata costituzione di parte appellata consente di non provvedere sulle spese di lite
P.Q.M.
La Corte dichiara l'improcedibilità dell'appello; nulla per le spese
Ancona, 14 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente