Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. XI ^ CIVILE
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 9545 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 18.09.2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla citazione dall'Avv.to Chiara Ravina e digitalmente domiciliata presso il seguente indirizzo pec
Email_1
PARTE OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, via CP_1
Gualtiero Serafino n. 8, presso lo studio dell'Avv.to Iacopo
Vittucci che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 19556/2020 di pagamento della somma di € 12346,40 oltre interessi e spese della procedura, per compensi professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma, CP_1 chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 19556/2020 nei confronti di intimante il pagamento della Parte_1 somma di € 12.346,40 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compenso per le attività professionali svolte nell'ambito del contratto stipulato tra le parti in data
23.12.2019 avente ad oggetto “la pianificazione, il coordinamento, la supervisione e il controllo della manutenzione nel Centro Commerciale Happio sito in Roma via Appia Nuova n. 448/450”.
Avverso detto d.i., notificato in data 12.12.2020, proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 notificato in data 21.01.2021 con il quale, convenendo in giudizio l'intimante, chiedeva: “nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'infondatezza e/o
l'erroneità del decreto ingiuntivo telematico n. 19556/2020 emesso dal Tribunale di Roma – Giudice Dott. Renato
Castaldo nel giudizio R.G. n. 59917/2020 in data 10 dicembre
2020 e notificato via PEC a in data 12 dicembre CP_2
2020 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare e/o annullare il medesimo Decreto Ingiuntivo;
in via 3
riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento del signor ai propri obblighi CP_1 contrattuali e, per l'effetto, accertare e dichiarare che (i) non è tenuta a corrispondere al signor Parte_1 CP_1 le somme esposte nelle Fatture, ai sensi e per gli
[...] effetti dell'art. 1460 cod. civ.; e (ii) condannare il signor al risarcimento dei danni subiti da CP_1 Parte_1 per effetto delle infiltrazioni di acqua che hanno interessato il Centro Commerciale Happio nei giorni 23 e 24 settembre
2020, in misura non inferiore a Euro 32.187,00, ovvero nel maggior importo che emergerà in corso di causa o, in subordine, da determinarsi in via equitativa;
oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 come per legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Parte opposta si costituiva in giudizio e resisteva alla proposta opposizione e alla domanda riconvenzionale, chiedendo: “in via preliminare, accogliere l'istanza ex art.
648 c.p.c. formulata dall'odierno opposto, in quanto
l'opposizione spiegata da non risulta Parte_1 fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
in via principale, accertare e dichiarare infondata l'opposizione proposta da e, per l'effetto, confermare in Parte_1 toto il decreto ingiuntivo n. 19556/2020, emesso dal
Tribunale di Roma a definizione del procedimento monitorio recante R.G. n. 59917/2020 e notificato a parte opponente in data 12/12/2020; nel merito, accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria avanzata dal Dott. CP_1 4
nei confronti di per tutte le ragioni esposte Parte_1 nel presente giudizio e, per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento in favore dell'opposta del credito pari ad € 12.346,40, oltre interessi moratori ex D.lgs n.
231/2002 maturati e maturandi sino al dì del pagamento, compensi e spese legali così come liquidate nel provvedimento monitorio opposto, per i titoli e le causali di cui al procedimento monitorio recante R.G. n. 59917/2020; sempre nel merito, stante l'evidente infondatezza e pretestuosità dell'opposizione spiegata da Parte_1 condannare la medesima per responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. e nella misura che sarà ritenuta in via equitativa e di giustizia ex art.
1226 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali al
15% ai sensi del D.M. n. 55/2014 ed oneri accessori come per legge”.
Il giudizio, dapprima affidato alla diciassettesima sezione di questo Tribunale, la quale tuttavia rilevava la propria incompetenza tabellare, veniva assegnato alla cognizione della undicesima sezione competente per le controversie relative alle prestazioni di opera intellettuale.
La prima udienza veniva differita al 13.10.2021, in modalità cartolare e, instaurato il contraddittorio, il Giudice rilevava che parte opposta si era costituita in giudizio solo in data 08.10.2021, quando l'opponente aveva già inoltrato le note a trattazione scritta. Pertanto, quest'ultimo si trovava nell'impossibilità di replicare alla comparsa di costituzione e 5
risposta e, per tali ragioni, il Giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 14.12.2021.
All'udienza del 14.12.2021, in trattazione scritta, il
Giudice rigettava l'istanza di la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, in ragione della eccezione di inadempimento formulata da parte opponente e concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del
24.05.2022.
All'udienza del 24.05.2022, in trattazione scritta, il
Giudice, ritenuta quanto alle prove articolate da parte opponente l'inammissibilità del capitolo 3, valutativo, dei cap. 4 e 5 negativi, e del capitolo 5, generico;
nonché, quanto alle prove articolate da parte opposta, l'inammissibilità dei capitoli 1 e 11 in quanto documentali e del capitolo 15 in quanto generico, fissava per l'escussione dei due testi di parte opponente l'udienza del 11.04.2023 e per escussione dei due testi di parte opposta l'udienza del 26.09.2023, nonché per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
18.09.2024.
All'udienza dell'11.04.2023, parte opponente dichiarava di rinunciare all'escussione dei due testi e TE
, mentre parte opposta insisteva per l'escussione in Tes_2 prova contraria del solo teste . Veniva Testimone_3 quindi sentito il teste di parte opponente . Testimone_4
All'udienza del 26.09.2023, venivano sentiti i testi di parte opposta e Testimone_5 Testimone_6
All'udienza del 18.09.2024, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni, quindi 6
la causa veniva rimessa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 23.12.2019, le parti stipulavano un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto “la pianificazione, il coordinamento, la supervisione e il controllo della manutenzione nel Centro Commerciale Happio sito in
Roma via Appia Nuova n. 448/450” – con durata pattuita in
24 mesi decorrenti dal 01.01.2020 e scadenza al 31.12.2021, ferma restando la facoltà per ciascuna delle parti “di valutare discrezionalmente di recedere dal presente contratto in ogni momento, comunicando all'altra il recesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 60 giorni” – in forza del quale pattuivano un corrispettivo complessivo pari ad € 36.000,00 oltre maggiorazione, cassa previdenziale e IVA, da corrispondersi all'esito dell'emissione delle fatture mensili dell'importo di €
3.000,00.
Pertanto, a fronte dell'esecuzione delle predette prestazioni, il emetteva fatture mensili, a decorrere CP_1 dal mese di gennaio 2019 e sino al mese di agosto 2020, tutte regolarmente saldate da Parte_1
Tuttavia, la Società ometteva di corrispondere l'importo relativo a n. 3 fatture, rispettivamente fattura n.
25/1 del 29/09/2020; fattura n. 28/1 del 27/10/2020 e fattura n. 29/1 del 27/10/2020, per un totale di € 12.346,40
(IVA inclusa). 7
Inoltre, con lettera raccomandata del 07.10.2020, la
Società comunicava al la volontà di recedere dal CP_1 contratto, a fronte dell'inadempimento contrattuale imputabile a quest'ultimo. Ed invero, la società contestava al il mancato puntuale e diligente coordinamento, CP_1 supervisione e controllo dei lavori di manutenzione, che egli doveva compiere in connessione con la società
[...]
incaricata da tra Parte_2 Parte_1
l'altro, dell'attività di gestione e management del Centro
Commerciale Happio, ivi inclusa l'attività di controllo, pianificazione e coordinamento dei lavori di manutenzione del centro. Nello specifico, la contestava la totale Parte_1 assenza di manutenzioni, circostanza resa evidente dalle diffuse infiltrazioni d'acqua che interessavano il Centro
Commerciale Happio nel mese di settembre 2020, a seguito delle abbondanti precipitazioni intervenute tra il 23 ed il 24 settembre, con conseguenti allagamenti e, in taluni casi, collasso dei controsoffitti di numerosi esercizi commerciali presenti nel centro. La Società opponente specificava che, alla data dell'atto di citazione in opposizione, i danni prodotti dalle succitate infiltrazioni erano oggetto di richieste di ristoro per un importo non inferiore ad € 32.187,00.
Per le suesposte ragioni, si determinava a Parte_1 recedere dal contratto e si rifiutava di corrispondere gli importi esposti nelle fatture, riservandosi ogni diritto ed azione nei confronti del er i danni causati dall'omesso CP_1 diligente espletamento degli obblighi a suo carico. 8
Pertanto, a fronte del perdurante inadempimento della nel pagamento delle summenzionate fatture, il Parte_1 adiva il Tribunale di Roma ed otteneva il decreto CP_1 ingiuntivo n. 19556/2020 nei confronti di Parte_1 intimante il pagamento della somma di € 12.346,40 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compenso per le attività professionali svolte nell'ambito del contratto stipulato tra le parti in data 23.12.2019.
Avverso detto d.i., notificato in data 12.12.2020, proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 notificato in data 21.01.2021.
Parte opponente, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
1. In primo luogo, la Società rifiutava legittimamente di corrispondere le somme esposte nelle fatture, e tanto in applicazione dell'art. 1460 c.c. Ed invero, l'allegato inadempimento legittimerebbe il mancato pagamento del credito vantato ai sensi della disciplina dell'eccezione di inadempimento. Peraltro, il rifiuto di di corrispondere gli importi si fondava Parte_1 appunto sull'art. 1460 c.c., in considerazione dell'inadempimento del agli obblighi CP_1 contrattuali, e non già sul recesso comunicato in data
7.10.2020. Pertanto, il richiamo avversario al termine di preavviso di 60 giorni stabilito dal contratto ai fini della validità del recesso sarebbe irrilevante.
2. Inoltre, mancavano i requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito ai fini dell'emissione del decreto 9
ingiuntivo. Ed invero, parte opposta allegava al ricorso per decreto ingiuntivo il contratto di collaborazione e le fatture emessa dal medesimo documenti che, CP_1 come tali, risultavano inidonei a costituire prova adeguata del diritto vantato. Parte opposta, pertanto, non assolveva l'onere della prova sulla stessa incombente circa il diligente svolgimento della attività professionale espletata.
3. In via riconvenzionale, domandava il risarcimento dei danni subiti a causa dell'allegato inadempimento, da liquidarsi in misura non inferiore ad € 32.187,00, salvo il maggior importo che emergerà in corso di causa o, in subordine, da determinarsi in via equitativa, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002.
Parte opposta, costituitasi in giudizio, specificava:
1. La Società - incaricata da tra Pt_2 Parte_1
l'altro, dell'attività di gestione e management del
Centro Commerciale – di concerto con la stessa deteneva il monopolio del controllo, delle Parte_1 determinazioni e dell'esecuzione delle manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuarsi presso il centro.
Pertanto, residuava in capo al una mera attività CP_1 di consulenza, non implicante un potere decisionale o autonomia di spesa.
2. Comunque, l'opposto, come la stessa , Pt_2 adempievano regolarmente a tutte le obbligazioni inerenti all'incarico affidato. 10
Ed invero, il sottolineava prontamente CP_1 all'opponente la necessità di provvedere con urgenza ad interventi manutentivi, provvedendo a far effettuare i relativi sopralluoghi ed a sottoporre alla committenza i preventivi si spesa.
Del pari, l'opposto coordinava e supervisionava diligentemente le attività manutentive da eseguirsi, anche su impulso della . Pt_2
Ed invero, a riprova di quanto sopra, per effetto della diligente opera del si perveniva alla stipula di un CP_1 contratto tra e per Parte_1 Controparte_3
l'esecuzione di lavori manutentivi straordinari di ripristino per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua piovana.
Di contro, il danno lamentato dall'opponente era da imputarsi: a vizi originari di costruzione della struttura;
all'eccezionale gravosità dei fenomeni meteorologici occorsi;
in ogni caso, alla esclusiva condotta inadempiente della stessa società nei confronti dei fornitori, delle ditte manutentrici e, in generale, dei soggetti con cui intratteneva rapporti commerciali.
Sotto tale ultimo profilo, invero, la pianificazione ed esecuzione degli interventi manutentivi e di sicurezza veniva compromessa dalla stessa opponente, la quale ometteva di provvedere al saldo delle fatture emesse da vari fornitori e ditte appaltatrici delle opere, con conseguente sospensione dei lavori e blocco delle 11
opere manutentive del complesso. Pertanto, tale condotta concorreva a cagionare i danni lamentati.
Difatti, le succitate infiltrazioni, oltre che ricollegabili alla straordinaria eccezionalità dei fenomeni metereologici verificatisi, erano causalmente da attribuire alla condotta dell'opponente che provocava l'abbandono dei cantieri, come confermato dalle comunicazioni interne successive alla verificazione dell'evento dannoso.
Pertanto, parte opposta rilevava la totale infondatezza dell'opposizione nonché dell'eccezione di inadempimento e del relativo recesso contrattuale comunicato con lettera raccomandata del 07.10.2020.
3. In ragione di quanto sopra, parte opposta insisteva per la fondatezza della pretesa monitoria avanzata tramite ricorso al Tribunale di Roma. Difatti, dalla ricostruzione fattuale emergeva che il aveva adempiuto CP_1 correttamente al proprio incarico.
4. Inoltre, parte opposta contestava l'illegittimità del recesso contrattuale operato da nonché Parte_1
l'infondatezza dell'eccezione ex 1460 c.c.
Ed invero, per quanto sopra esposto, alcun inadempimento era imputabile al CP_1
Peraltro, la società ometteva di circostanziare i presunti inadempimenti oggettivi fondanti il recesso e, pertanto, non assolveva l'onere di allegazione sulla stessa gravante. 12
Ad ogni modo, alla luce del diligente adempimento del il recesso con effetti immediati operato CP_1 dall'opponente risultava sprovvisto di giustificazione causale e, pertanto, le pretese avversarie risultavano infondate.
5. Alla luce delle evidenze documentali, nonché della genericità e inconsistenza logica e giuridica dei rilievi avanzati dalle difese di parte opponente, parte opposta chiedeva pertanto la condanna di al Parte_1 risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
6. Inoltre, eccepiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente. Ed infatti, dalla ricostruzione fattuale operata, nonché dalle evidenze documentali in atti, emergeva che l'opposto adempieva diligentemente il proprio incarico, relazionando compiutamente l'opponente e segnalando le necessità manutentive, nonché coordinando e supervisionando le attività da eseguirsi sull'edificio.
Parte opposta, sul punto, ribadiva che i danni al centro commerciale erano causati da una pluralità di fattori, quali l'eccezionale gravosità dei fenomeni metereologici, integrante un caso fortuito oggettivamente imprevedibile e come tale idoneo a recidere il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'asserita condotta inadempiente dell'opposto. Inoltre, ulteriore fattore causativo del danno era integrato dal blocco delle opere manutentive per effetto della 13
condotta della Da ultimo, sussistevano vizi Parte_1 costruttivi reiteratamente segnalati alla società che, parimenti, contribuivano alla causazione dell'evento.
Alle summenzionate difese di parte opposta, parte opponente replicava domandando il rigetto di tutte le domande, eccezioni e deduzioni avversarie e, nello specifico, chiedeva l'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c. prodotte da parte avversaria in quanto contenenti argomentazioni ed asserzioni in replica ai contenuti e agli argomenti dedotti da in sede di atto di citazione e/o di note di Parte_1 trattazione scritta del 14 dicembre 2021. Tali difese, per parte opponente, avrebbero dovuto trovare sede nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, pertanto, violavano le preclusioni processuali stabilite dal succitato articolo 183
c.p.c. e altresì richiamate dal protocollo sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali di parte e dei provvedimenti del giudice nel giudizio di primo grado del Tribunale di Roma, siglato in data 12.12.2017.
Quanto al merito, parte opponente evidenziava che dal compendio documentale prodotto non emergeva alcuna prova circa l'effettivo svolgimento secondo canoni di diligenza e professionalità delle attività oggetto del contratto da parte del e, al contrario, risultava che le attività di CP_1 competenza di quest'ultimo erano gestite da altri.
Inoltre, parte opposta sosteneva di aver compiutamente allegato l'inadempimento del professionista agli obblighi assunti verso la società. Difatti, quanto ai fattori 14
causativi del danno, parte opponente specificava che dal compendio probatorio versato in atti emergeva non solo l'inadempimento del ma altresì il nesso causale tra le CP_1 omissioni imputabili a parte opposta e la causazione del danno lamentato, compiutamente quantificato dalle richieste risarcitorie degli esercenti commerciali per le infiltrazioni subite. Ed invero, dalla documentazione prodotta si evinceva che in presenza di un'accurata manutenzione di competenza del dott. segnatamente, tra gli altri, tramite la pulizia CP_1 del canale e il ripristino delle impermeabilizzazioni – i danni sarebbero stati evitati.
Infine, quanto al mancato pagamento dei fornitori da parte di e del consequenziale blocco delle Parte_1 manutenzioni che, in tesi di parte opposta, avrebbe concorso al verificarsi delle infiltrazioni, parte opponete sosteneva che tali affermazioni risultavano prive di fondamento in quanto le mail prodotte dal sostegno delle proprie affermazioni CP_1 si riferivano a mancati pagamenti da parte di a Parte_1 società che svolgevano attività estranee alle opere di impermeabilizzazione del centro e, per quanto riguarda il credito della quest'ultimo non era ancora CP_3 esigibile alla data di invio della mail in questione, ossia il
13.10.2020, essendo previsto contrattualmente che il pagamento della fattura sarebbe avvenuto entro 90 giorni dalla stessa.
Ciò posto in punto di fatto, in via preliminare si rigetta l'eccezione formulata da parte opponente e volta alla pronuncia di inammissibilità e conseguente inutilizzabilità 15
delle memorie ex art. 183, comma 6, numeri 2 e 3, c.p.c. di parte opposta, in quanto depositate in violazione delle preclusioni processuali stabilite dal succitato art. 183 c.p.c. così come richiamato dal Protocollo sulla sinteticità e chiarezza degli atti processuali del Tribunale di Roma.
Sul punto, occorre premettere che, come è noto, la riforma del 2005 del codice di procedura civile ha interessato, tra gli altri, la diversa ripartizione dei termini per la presentazione delle deduzioni di merito e di quelle istruttorie e ciò allo scopo di realizzare una maggiore concentrazione delle attività processuali. Pertanto, con la novella viene attuata una sovrapposizione delle attività concernenti la delineazione del thema decidendum e attività propriamente istruttorie, tramite la fissazione, ad opera del giudice e su richiesta delle parti, di tre distinti termini per il deposito di altrettante memorie scritte. In quest'ottica, tramite la prima memoria, le parti potranno modificare e precisare le domande, eccezioni e conclusioni già precedentemente formulate;
con la seconda memoria, le parti potranno invece replicare alle modificazioni e precisazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni modificate con la memoria di cui al primo termine, nonché formulare apposite istanze istruttorie. Con la terza memoria, invece, le parti potranno formulare le deduzioni istruttorie che si rendano necessarie in conseguenza delle deduzioni istruttorie formulate con la seconda memoria.
La precisa scansione processuale prevista dall'art. 183
c.p.c. a tutela del principio del contraddittorio preclude, 16
pertanto, alla parte di utilizzare la seconda memoria istruttoria in sostituzione della prima, atteso che il potere di precisazione e modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni deve ritenersi, una volta scaduto il termine per la prima memoria, ormai consumato e quindi non più esercitabile (Cass. civ., Sez. II, 05/04/2022, n. 11033).
Sul punto, tuttavia, occorre operare una distinzione tra eccezioni e mere difese. Invero, nel processo civile, le eccezioni in senso proprio consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, pertanto, tramite le stesse non ci si limita alla semplice negazione dei fatti costitutivi del diritto affermati da parte avversa, bensì vengono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati e non risultanti dagli atti di causa, con conseguente allargamento dell'oggetto del processo e del relativo onere della prova. Esse si differenziano dalle mere difese, che si limitano a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, senza allegazione di fatti nuovi e diversi e, pertanto, rimanendo nei limiti dei fatti affermati da parte avversa, senza l'insorgenza di alcun onere probatorio. Pertanto, le mere difese si differenziano dalle eccezioni in senso proprio, poiché con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese (Sez. 3, Sentenza n. 18096 del
12/09/2005; conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23796 del
01/10/2018; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 14515 del
28/05/2019). 17
Ciò premesso, le mere difese non sono soggette ad alcuna preclusione processuale, salvo la formazione del giudicato interno o - dove in concreto ne ricorrono i presupposti - l'applicazione del principio di non contestazione
(Sez. 5, Sentenza n. 29613 del 29/12/2011) che, a seguito della formulazione del primo comma dell'art. 115 c.p.c., è riferibile non solo ai fatti principali (costitutivi, modificativi, estintivi o impeditivi), ma anche a quelli cc.dd. secondari
(vale a dire, dedotti con funzione probatoria). Invero, la “non contestazione” espunge il fatto da quelli bisognosi di essere provati, soggiacendo inevitabilmente ad un termine decadenziale immediatamente precedente a quello in cui maturano le preclusioni istruttorie. Ed infatti, nel processo civile, il principio di preclusione impone che le parti debbano contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte nella prima difesa utile, entro il termine di determinazione definitiva del thema decidendum.
Pertanto, l'attore è tenuto a contestare i fatti allegati dal convenuto nella comparsa di risposta (o nella prima udienza di trattazione) entro il termine perentorio assegnato per la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., mentre per i fatti allegati solo con tale prima memoria, l'ultimo momento utile per la contestazione è la scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (affinché egli sia posto in condizione di dedurre mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni ex art. 183 co. 6 c.p.c.)(Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18597; Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza. 25/01/2022, n. 2223). Ciò in quanto la 18
controparte deve essere posta nelle condizioni di valutare se il fatto sia o meno, alla luce del comportamento processuale avverso, necessitante di essere provato e, quindi, se occorra o meno articolare mezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni sancite dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
In definitiva, laddove la mera difesa non costituisca contestazione tardiva di un fatto fino a quel momento incontestato, ma si limiti a negare i fatti prospettati da controparte, senza allargare il thema probandum ed il thema decidendum, per essa non operano le preclusioni processuali di cui all'art. 183 c.p.c. e le relative sanzioni processuali.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie l'opposto ha tempestivamente contestato con comparsa di risposta quanto sostenuto da parte opponente nell'atto di citazione e, quanto ai contenuti delle note a trattazione scritta del
14.12.2021, le relative contestazioni sono state tempestivamente espletate nella prima memoria 183 c.p.c..
Orbene, gli ulteriori contenuti di cui alle memorie n. 2 e 3 ex art. 183, comma 6, c.p.c.., che pure sviluppano gli argomenti espressi da parte opponente tramite atto di citazione e note del 14.12.2021, si risolvono in mere difese, inidonee ad ampliare il thema decidendum nonché il thema probandum della controversia e, come tali, non soggiacciono alle prospettate sanzioni dell'inammissibilità e dell'inutilizzabilità.
Ed invero, nel caso di specie l'opposto – in aggiunta a quanto già esposto con comparsa di risposta e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. – tramite le memorie 183, comma
6, n. 2 e 3, c.p.c., replicava a quanto sostenuto da parte 19
opponente con atto di citazione e con note di trattazione scritta del 14.12.2021. Nello specifico, quanto alla memoria n. 2, parte opposta negava che l'incarico oggetto del contratto comprendesse l'obbligo di redigere apposite relazioni in merito alle attività manutentive espletate, come invece prospettato da parte opponente;
inoltre, contestava l'interpretazione proposta da in ordine al Parte_1 contenuto dei documenti offerti in prova, i quali, invece, provavano il diligente espletamento dell'incarico da parte del dott. Quanto alla memoria n. 3, il negava CP_1 CP_1 quanto sostenuto da parte opponente in punto di mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sullo stesso, nonché evidenziava la mancata dimostrazione da parte di del nesso causale tra omissioni imputabili al Parte_1
e i danni verificatisi a seguito degli eventi CP_1 metereologici, peraltro riprendendo quanto già evidenziato con il proprio atto introduttivo.
Pertanto, nel caso di specie parte opposta si è limitata a negare i fatti dedotti dalla opponente e, comunque, a ribadire quanto già esposto in sede di comparsa di risposta, senza peraltro estendere i temi di indagine oggetto del processo e, quindi, senza allargare l'ambito dei fatti da provare.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, non opera alcuna preclusione nella allegazione di detti fatti.
Né tanto meno operano le preclusioni stabilite dal principio di non contestazione, in quanto, nel caso di specie,
l'opposto ha tempestivamente contestato quanto sostenuto 20
da parte opponente, con comparsa di risposta e con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. Infatti, le preclusioni processuali stabilite dall'art. 183 c.p.c. sono dettate al fine di evitare l'ingresso a fatti, primari o secondari, in un momento in cui la parte non possa più articolare mezzi istruttori sul punto e ciò a tutela del principio del contraddittorio.
Ebbene, laddove ciò non si verifichi e la parte sviluppi mere difese inidonee ad ampliare il thema probandum, non sussiste alcuna preclusione, tanto che tali difese non sono precluse, ancorché “nuove”, in appello, poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2,
c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23796 del
01/10/2018; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14515 del
28/05/2019).
Per le suesposte considerazioni, non ricorrono gli estremi per la declaratoria di inammissibilità ed inutilizzabilità dei contenuti assertivi delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3, c.p.c. depositate da parte opposta.
Quanto al merito della controversia, in primo luogo si rigetta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo formulata da parte opponente per carenza dei presupposti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito opposto, nonché per mancanza di adeguata prova scritta. Invero, la Parte_1 evidenziava che le fatture depositate a fondamento del 21
ricorso monitorio, in quanto contestate, non valevano a dimostrare il credito sotteso all'ingiunzione.
Ebbene, tale censura non merita accoglimento in quanto parte opposta, in sede di ricorso monitorio, ha fornito idonea prova scritta del credito azionato mediante la produzione del contratto e, soprattutto, delle fatture. In particolare, dopo aver indicato ed allegato in ricorso l'avvenuta stipula del contratto di collaborazione professionale del 23.12.2019, si producevano, tra le altre, le fatture non saldate poste a fondamento del decreto ingiuntivo richiesto n. 25/1 del 29.09.2020 per € 3.806,40,
n. 28/1 del 27.10.2020 per € 7.320,00, e n. 29/1 del
27.10.2020 per 1.220,00, per un importo complessivo pari ad € 12.346,40.
Sul punto, si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 633 comma 1 n. 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 c. e 2702 c. e che nel successivo art. 634 c.p.c. sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634
c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui possono 22
indubbiamente essere ricomprese anche le fatture dei crediti in contenzioso. In altre parole, la prova scritta richiesta dagli artt. 633 cod. proc. civ. e segg. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, eventualmente anche di formazione unilaterale da parte del creditore, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, da cui, comunque, risulti l'esistenza del diritto fatto valere monitoriamente, costituito, nel caso di specie, dalle fatture allegate al ricorso monitorio (si veda Cass. civ., sez. 3, Ord., data ud. 05.07.2024, dep. 16.09.2024, n. 24846). Pertanto, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo è sufficiente la dimostrazione, anche con le sole fatture, di un credito che risulti certo, liquido ed esigibile. Appare evidente, dunque, che la parte creditrice aveva fornito idonea prova scritta del credito in sede monitoria, mediante la produzione, per l'appunto, del contratto e delle relative fatture.
Tuttavia, tali documenti costituiscono prove idonee per la sola fase monitoria mentre, nell'eventuale giudizio di opposizione, non valgono invece a dimostrare l'esistenza del credito, e pertanto l'opposto è tenuto a dimostrare il proprio diritto con gli ordinari mezzi di prova. Ed invero, le allegate fatture rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo;
tuttavia, il valore probatorio delle stesse in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito, atteso che si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, 23
consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato tra le parti, la fattura – proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene - non può assurgere a prova del contratto, al più può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come gli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. civ., 03.04.2008, n.8549; Cass. Civ., Sez.
III 13.06.2006, n. 13651, Cass. Civ., Sez. III, 3.7.1998, n.
6502; Cass. Civ., Sez. II, 20.09.1999, n. 10160; Cass. Civ.,
Sez. II, 04.03.2003, n. 3188; Cass. Civ., Sez. II,
20.05.2004, n. 9593; Cass. Civ., Sez. III, 12.07.2023, n.
19944).
Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent.
25.07.2011 n. 16199). Nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione 24
del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè
l'esistenza del credito.
Come è noto, infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione (essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di 25
convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore (che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Tutto ciò premesso, quanto al merito della controversia, si tratteranno congiuntamente, per la comunanza di questioni, la domanda formulata da parte opposta in merito alla spettanza delle somme ingiunte e la domanda riconvenzionale di parte opponente volta al riconoscimento del risarcimento dei danni asseritamente provocati dalla condotta inadempiente di parte opposta.
Ebbene, la pretesa creditoria del è fondata e CP_1 merita accoglimento, nei limiti di cui alla motivazione che segue. Al contrario, la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente deve essere rigettata.
Al riguardo, in punto di diritto, preme rilevare come il contratto di opera professionale disciplinato dall'art. 2222 e ss. c.c. non comporti il sorgere di un'obbligazione di risultato, ma di mezzi (secondo una distinzione tipica della tradizione giuridica italiana, ancorché, per alcuni aspetti, ormai superata dalla giurisprudenza più recente, per essere sostituita da quella tra obbligazioni a interesse finale o a 26
risultato finale e quelle a interesse strumentale o a risultato intermedio), in virtù della quale il professionista si impegna a prestare la propria opera con diligenza, prudenza e perizia.
Ne deriva che l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato finale avuto di mira dal cliente, in quanto non governabile e, pertanto, non esigibile dal professionista, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, con riferimento al quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, II co., c.c., commisurato alla natura dell'attività esercitata (Trib. Rieti, sent. n. 315, 04.06.2021) nonché, nel caso in cui la prestazione involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, quello disposto dall'art. 2236 c.c. che, con precipuo riferimento alla colpa per imperizia, attenua la responsabilità del professionista che si configura solo nel caso di dolo o colpa grave.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, vale il principio generale espresso dalla Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 10050 del 29.03.2022, secondo cui in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali, è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista 27
dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente (Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 10050 del 29/03/2022). Pertanto, il professionista, per andare indenne da responsabilità, ha l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni rispettando lo standard di diligenza normativamente imposto, come sopra richiamato (v., tra le tante, Trib. Milano
n. 30 del 07.01.2020) e, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito. La relativa indagine, da svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta, è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Tribunale
Perugia, Sez. II, Sentenza, 14/09/2021, n. 1207).
Ciò premesso e venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre evidenziare che il contratto stipulato tra le parti aveva ad oggetto la prestazione di opera professionale ex artt. 2229 e seguenti c.c. da parte del 28
consistente nella pianificazione, coordinamento, CP_1 supervisione e controllo della manutenzione nel centro commerciale Happio (art. 2 del contratto di collaborazione professionale). Si specificava, inoltre, che l'attività sarebbe stata svolta in autonomia, in assenza di vincoli di subordinazione e, pertanto, senza vincoli di presenza, orario di lavoro, né di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società (art. 3 del contratto). Inoltre, la Società garantiva la piena e integrale autonomia organizzativa nell'esecuzione della prestazione, restando inteso per il consulente l'obbligo di conferire sullo stato di avanzamento dei lavori e delle attività assegnatili direttamente con il legale rappresentante. Il consulente si obbligava altresì a coordinarsi con la società per la Pt_2 migliore esecuzione delle rispettive attività (art. 4 del contratto). Si prevedeva, poi, la durata dell'incarico per ventiquattro mesi, dal 01.01.2020 al 31.12.2021, tacitamente rinnovabile, dopo tale data, per ulteriori dodici mesi, salva disdetta da comunicare per iscritto all'altra parte a mezzo di raccomandata A/R entro 15 giorni dalla suddetta scadenza (art. 5 del contratto).
Quanto al corrispettivo, l'art. 6 del contratto prevedeva il pagamento, al lordo delle ritenute di legge, della complessiva somma di € 36.000,00, oltre maggiorazione cassa previdenziale e IVA, in detrazione ritenuta di acconto, ove applicabile. Tale importo – fisso e invariabile, nonché comprensivo di ogni eventuale spesa o costo sostenuto – sarebbe stato corrisposto dalla Società in seguito 29
all'emissione da parte del consulente di fatture mensili dell'importo di € 3.000,00.
Infine, per quanto di interesse, si prevedeva la facoltà per ciascuna delle parti di recedere discrezionalmente dal contratto in ogni momento, comunicando all'altra tale volontà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno sessanta giorni (art. 7 del contratto).
Ciò premesso, dall'istruttoria documentale e orale del presente giudizio è emersa la prova dell'adempimento diligente del professionista agli obblighi assunti per effetto del contratto di collaborazione stipulato con la Parte_1
Ed invero, la corrispondenza telematica in atti tra i professionisti incaricati della manutenzione del centro, i rapportini controfirmati dal dott. i, nonché le prove orali, segnatamente quella di costituiscono elementi Testimone_6 che dimostrano il corretto adempimento del alle CP_1 prestazioni oggetto dell'obbligazione. Nello specifico, le dichiarazioni di testimone di parte opposta, Testimone_6 provano, unitamene agli altri elementi in atti, l'esecuzione da parte del delle attività affidate. Il teste – titolare della CP_1 ditta incaricata dei lavori di Controparte_3 impermeabilizzazione su vari punti del centro commerciale nonché di altri interventi – risulta attendibile e credibile alla stregua di parametri oggettivi, per aver reso dichiarazioni complete e precise, nonché soggettivi, in quanto professionista disinteressato all'esito della lite e non avente rapporti con le parti tali da inficiarne la credibilità. Pertanto, 30
le rispettive dichiarazioni possono essere poste a fondamento della decisione. Ebbene, il teste dichiarava, per averlo Tes_6 visto personalmente, che nel corso del 2020 e fino al mese di ottobre di tale anno, il prestava la propria attività di CP_1 consulenza, verificando i locali del centro commerciale ed indicando a gli interventi di impermeabilizzazione Parte_1 da eseguire. Specificava altresì che lo stesso indicava CP_1 alla ditta i lavori da svolgere. Inoltre, nello stesso arco temporale, il teste riferiva che il pianificava e CP_1 coordinava gli interventi manutentivi da eseguirsi presso il centro, di concerto con la Nello specifico, il CP_3 teste evidenziava che il dava incarico alla società CP_1 [...] di eseguire attività manutentive inerenti alla CP_3 pulizia delle caditoie a copertura del centro, come meglio specificate nei rapportini di intervento;
nonché inerenti ai lavori di urgenza relativi all'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione, effettuando diversi sopralluoghi.
Ebbene, da tali dichiarazioni emerge l'adempimento diligente delle prestazioni da parte dell'odierno opposto.
Le ulteriori prove testimoniali in atti non smentiscono quanto sopra riferito dal teste in quanto il teste di Tes_6 parte opponente riferiva che l'attività di Testimone_4 manutenzione del centro veniva curata dallo stesso e da
, insieme al della , che pure Testimone_7 Tes_8 Pt_2 erano deputati alle attività manutentive del centro, ma tanto non vale ad escludere l'adempimento del alle CP_1 obbligazioni sullo stesso gravanti, in quanto tali circostanze non risultano idonee a negare il coinvolgimento dell'opposto 31
nell'organizzazione dei lavori di manutenzione, congiuntamente ai professionisti sopra menzionati.
Quanto alla testimonianza del teste Testimone_5 parte opponente ne eccepiva l'inattendibilità a causa dei contenziosi intercorsi e pendenti con la società opponente.
Ed invero, tale qualifica soggettiva indizia per una minore attendibilità del teste e, pertanto, le relative dichiarazioni non verranno utilizzate ai fini della decisione. Sul punto giova rammentare che per consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
A sostegno della diligente esecuzione delle prestazioni da parte opposta, inoltre, depongono i rapportini di intervento del 18.02.2020, del 20.06.2020, del 31.08.2020
e del 23.09.2020 della redatti da CP_3 Tes_6
e controfirmati dal Nello specifico, dalle
[...] CP_1 32
dichiarazioni del di cui si è dato conto sopra, emerge Tes_6 che tali lavori erano stati resi su incarico del Pertanto, CP_1
l'espletamento della relativa attività risulta pienamente provata, deponendo in tal senso la prova documentale costituita dai rapportini firmati dal dott. e quella orale CP_1 di cui alle dichiarazioni del Tes_6
Inoltre, dalla corrispondenza telematica in atti emerge che il abbia preso parte all'attività di pianificazione, CP_1 coordinamento, supervisione e controllo della manutenzione del centro. Depongono in tal senso, tra le altre, la mail del
27.05.2020, inviata da della , in Testimone_9 Pt_2 cui, come da accordi intrapresi con il dott. si CP_1 allegava il preventivo relativo al ripristino delle infiltrazioni che interessavano il centro commerciale;
la mail del
04.06.2020, inviata dal al , della CP_1 Testimone_3 società capogruppo della , tramite la CP_2 Pt_1 quale il primo rappresentava la necessità di effettuare delle impermeabilizzazioni nel centro, al fine di evitare infiltrazioni;
la mail del 15.07.2020 in cui il chiedeva a CP_1 Tes_7
, della società informazioni sull'inizio dei
[...] CP_2 lavori di impermeabilizzazione;
la mail del 9.10.2020 da parte della al Braga, della società la quale Pt_2 CP_2 dà atto delle attività svolte dal n ordine all'esame della CP_1 copertura assicurativa per il guasto alla centrale di pompaggio antincendio del centro;
la mail del 24.09.2020, in cui il dott. della ringraziava il per Tes_8 Pt_2 CP_1 aver supervisionato fino a tarda notte le operazioni di messa in sicurezza del centro in seguito all'evento meteorologico del 33
23 e 24 settembre, attività rientrante nell'ambito del contratto in quanto strettamente connessa alle attività manutentive riguardanti il problema dell'allagamento del centro;
la mail del 28.09.2020 in cui il dà atto Tes_8 dell'intervenuto coordinamento con il circa le CP_1 operazioni manutentive resesi necessarie in seguito del succitato evento atmosferico;
la mail del 2.10.2020 in cui il si relazionava con il in relazione alla verifica CP_1 Pt_3 delle coperture del centro, in vista delle previsioni meteorologiche avverse.
In definitiva, dalle comunicazioni prodotte emerge che il ha coordinato le attività manutentive del centro, CP_1 relazionandosi con gli altri professionisti coinvolti.
Sul punto, sono prive di pregio le allegazioni di parte opponente volte ad evidenziare che dalle mail prodotte emergerebbe, al contrario, che le attività deputate al CP_1 venivano espletate da altri professionisti. Ed invero, dallo stesso contratto di prestazione d'opera stipulato dalle parti emerge che il aveva l'obbligo di coordinarsi con i CP_1 professionisti della , società ugualmente deputata Pt_2 alle attività di controllo, pianificazione e coordinamento dei lavori di manutenzione dello stabile. Tale obbligo di coordinamento, seppure non esplicitato dal contratto, sussisteva anche nei confronti dei professionisti della che si interessavano alle attività manutentive e dei Pt_1 relativi pagamenti ai fornitori, al fine di un'opportuna pianificazione degli interventi. Pertanto, la circostanza per cui nella predetta corrispondenza altri professionisti si 34
interessavano dei lavori, coordinandosi tra loro, risulta coerente con il disegno imprenditoriale voluto dalla la quale incaricava diversi professionisti delle Parte_1 medesime mansioni. Tuttavia, quanto sopra non vale ad indiziare per la mancata esecuzione della prestazione di parte opposta che, al contrario, come dimostrato sulla base del compendio probatorio in atti, pianificava e supervisionava le varie attività manutentive, coordinandosi con gli altri i professionisti, come da obblighi contrattuali.
Parimenti, risultano privi di pregio i rilievi di parte opponente, volti a desumere l'inadempimento del CP_1 dalla circostanza che quest'ultimo non provvedeva ad inviare periodiche relazioni sul lavoro svolto e le attività espletate.
Ed invero, dal testo contrattuale emerge che il avesse CP_1
l'obbligo di conferire sullo stato di avanzamento dei lavori e delle attività assegnatili direttamente con il legale rappresentante (art. 4 del contratto), ma di tale attività è stata data prova attraverso la produzione della corrispondenza telematica tra il ed i professionisti CP_1 della , dalle quali si evince che parte opposta Pt_1 riferiva a questi ultimi le attività svolte e da svolgersi, sempre coordinandosi con le diverse figure professionali deputate alla manutenzione del centro, quali i professionisti della
; nonché dalle dichiarazioni del teste il quale Pt_2 Tes_6 riferiva che il indicava alla le attività da CP_1 Pt_1 eseguire, con ciò desumendosi l'adempimento dell'obbligo sopra menzionato. 35
Infine, parimenti prive di pregio risultano essere le allegazioni di parte opponente volte ad evidenziare che il verificarsi degli eventi avversi, quali allagamenti o guasti, proverebbero l'inadempimento del all'obbligo inerente CP_1 al controllo e alla supervisione delle attività manutentive. Ed invero, come sopra esposto in punto di diritto, nell'esecuzione delle prestazioni intellettuali ex art. 2229 c.c. il risultato non è governabile dal professionista, in quanto dipendente da condizioni ulteriori, estranee alla sua sfera di controllo e, pertanto, in sede di valutazione del relativo adempimento, occorre verificare che egli abbia agito con la diligenza richiesta, indipendentemente dal verificarsi del danno evento che, solo, non prova alcun inadempimento imputabile al professionista, ben potendosi innestare tra gli antecedenti causali causativi del danno diversi fattori che prescindono dalla condotta asseritamente inadempiente del debitore. In tale ottica, spetta al creditore della prestazione professionale dimostrare che sia stato proprio l'inadempimento allegato a provocare il danno, dovendo quindi provare il nesso eziologico tra l'inadempimento e l'evento dannoso. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti rilevato che l'obbligazione del consulente aziendale, la cui attività consiste nel fornire consigli relativi alla gestione dell'impresa, deve considerarsi, quanto agli obiettivi economici dell'imprenditore, come obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il mancato conseguimento di quegli obiettivi non può essere imputato al consulente come inadempimento, con il derivante effetto che tale risultato non 36
può costituire una giusta causa di recesso da parte del committente (Cass. civ., Sez. lavoro, 15/12/2006, n. 26895).
In conclusione, provato l'adempimento del non sono CP_1 integrati i presupposti dell'istituto di autotutela di cui all'art. 1460 c.c. invocato da parte opponente, non sussistendo alcun inadempimento imputabile al professionista;
né tanto meno e per le medesime ragioni, ricorrono gli estremi del recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. (pur applicabile al contratto d'opera, come rilevato da Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 01/10/2008, n. 24367).
Pertanto, il recesso esercitato da parte opponente con lettera raccomandata del 7.10.2020 va ricondotto in quello previsto dalle parti all'art. 7 del contratto di collaborazione professionale che, a sua volta, prevedendo un recesso discrezionale e da esercitarsi in ogni momento, previa comunicazione all'altra parte con un preavviso di almeno 60 giorni, si inquadra nell'istituto del recesso c.d. ad nutum, previsto dall'art. 2237 c.c.
Per le suesposte considerazioni, si accerta il diritto di credito di parte opposta.
Relativamente al quantum debeatur, si rileva che parte opponente non ha contestato la quantificazione del debito, così come riportato nelle fatture. Tuttavia, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, a chi fa valere un diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di 37
opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi, né essendo sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, in quanto, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, occorre che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. Con riferimento al comportamento extraprocessuale, rileva non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice. (Cass. civ., Sez.
II, 02.09.2020, n. 18196; Cass. 14.3.2006 n. 5488; Cass.
23.7.2004 n. 13830; Cass.
8.6.2004 n. 10815; Cass.
1.8.2001 n. 10482; Cass. 20.10.2000 n. 13904; Cass.
8.8.2000 n. 10434).
Orbene, sul punto, risultano provati gli importi di cui alle fatture n. 25/1 del 29.09.2020, avente ad oggetto i compensi relativi al mese di settembre 2020 e portante l'importo complessivo pari ad € 3.806,40, IVA inclusa e n.
29/1 del 27.10.2020, avente ad oggetto i compensi relativi al periodo dal 1.10.2020 al 10.10.2020 e portante l'importo complessivo pari ad € 1.220,00, IVA inclusa. Difatti, tali somme sono riferite al compenso mensile pari ad € 3.000,00 stabilito in contratto (art. 6), rispettivamente per il mese di settembre e per il periodo tra il 01.10.2020 e il 10.10.2020, 38
in tale ultimo caso ridotto in proporzione del tempo effettivamente lavorato, prima della comunicazione del recesso del 07.10.2020.
Tuttavia, non emerge alcuna giustificazione per le somme di cui alla fattura n. 28/1 del 27.10.2020, portante l'importo complessivo pari ad € 7.320,00, IVA inclusa ed avente ad oggetto il “saldo come da contratto”. Ed invero, il dettato contrattuale non prevede la corresponsione dell'importo sulla base di acconti e relativo saldo, né emerge il criterio di calcolo delle somme così individuate. Pertanto, le relative pretese risultano sprovviste di titolo e, quindi, non dovute.
Per le suesposte considerazioni, il credito va rideterminato nella somma di € 5.026,40, IVA e maggiorazione cassa previdenziale incluse, importo risultante dalla somma degli importi di cui alle fatture n. 25/1 del 29.09.2020 e n. 29/1 del 27.10.2020.
In definitiva, si accerta la diligente esecuzione della prestazione da parte del e il consequenziale diritto di CP_1 credito sulla base degli importi sopra stabiliti e, per l'effetto, in revoca decreto opposto, si ridetermina il credito nella somma complessiva di € 5.026,40, IVA e maggiorazione cassa previdenziale incluse, con conseguente condanna di parte opponente alla corresponsione dei relativi importi.
Si condanna altresì parte opponente alla corresponsione degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 sugli importi così calcolati, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del 39
termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Sotto tale profilo, tuttavia, il contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti non prevede alcuna scadenza per il pagamento degli importi dovuti, specificando solo che il corrispettivo “verrà corrisposto dalla SOCIETÀ in seguito all'emissione da parte del CONSULENTE di fatture mensili dell'importo di € 3.000” (art. 6 del contratto).
Pertanto, in assenza di una disciplina specifica sul punto, si applica il disposto dell'art. 4, comma 2, lett. a), del summenzionato D.Lgs. 231/2002, che prevede l'applicazione del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. Pertanto, per la fattura n. 25/1 del 29.09.2020, avente ad oggetto i compensi relativi al mese di settembre
2020 e portante l'importo complessivo pari ad € 3.806,40,
IVA inclusa, gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 sono dovuti dal 30.10.2020 e fino al soddisfo;
per la fattura n.
29/1 del 27.10.2020, avente ad oggetto i compensi relativi al periodo dal 1.10.2020 al 10.10.2020 e portante l'importo complessivo pari ad € 1.220,00, IVA inclusa, gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 sono dovuti dal 27.11.2020
e fino al soddisfo.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente e volta al risarcimento dei danni derivanti dall'asserito inadempimento di parte opposta, questa è infondata e deve essere rigettata.
Invero, per le considerazioni sopra esposte, il ha CP_1 fornito adeguata prova del suo adempimento e, pertanto, 40
alcuna pretesa risarcitoria può essere avanzata nei suoi confronti ai sensi degli articoli 1176 e 1218 c.c. Inoltre, si rammenta che, per quanto su esposto, gravava sulla società opponente la prova circa il nesso di causalità tra la condotta asseritamente inadempiente del professionista ed i danni verificatisi e, una volta raggiunto tale convincimento, sarebbe spettato al professionista provare di aver correttamente adempiuto o, in alternativa, individuare la causa a lui non imputabile determinante l'impossibilità della prestazione. Sul punto, come sopra esposto, emerge dagli atti che il prospettava tempestivamente la necessità CP_1 di procedere ad opere di impermeabilizzazione del centro, al fine di evitare le infiltrazioni che, seppure aggravatesi in occasione degli eventi atmosferici del 23 e 24 settembre
2020, interessavano lo stabile già da tempo precedente. Si veda in tal senso la comunicazione del 04.06.2020, inviata dal dott. al dott. , tramite la quale CP_1 Testimone_3 il primo rappresentava la necessità di effettuare delle impermeabilizzazioni nel centro, al fine di evitare infiltrazioni;
nonché gli esiti del consequenziale sopralluogo effettuato da
; e infine, il sopralluogo con relativo Testimone_4 preventivo effettuato dalla la quale CP_3 evidenziava la presenza di problemi infiltrativi in adiacenza degli esercizi commerciali poi risultati maggiormente attinti dagli effetti del fenomeno meteorologico del 23 e 24 settembre 2020. Inoltre, le dichiarazioni del teste di Tes_6 cui si è dato conto sopra evidenziavano che il dott. CP_1 aveva incaricato la ditta di effettuare i lavori di pulizia delle 41
caditoie a copertura del centro, nonché di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione.
Pertanto, i danni verificatisi non sono imputabili alla negligenza né all'imperizia di parte opposta, bensì, anche a voler ritenere che le infiltrazioni siano causalmente riconducibili alla carenza di manutenzione dello stabile, tale circostanza risulta al più riconducibile alla stessa condotta di parte opponente, la quale ritardava i pagamenti alle ditte incaricate di eseguire i lavori che, per l'effetto, interrompevano le relative attività.
In tale ottica, sono dirimenti le dichiarazioni del teste titolare dell'azienda incaricata delle opere di Testimone_6 impermeabilizzazione del centro, il quale riferiva che tra la fine del mese di luglio ed il mese di agosto 2020 sospendeva l'esecuzione delle opere appaltate a causa dell'inadempimento della , la quale ritardava il Pt_1 pagamento delle relative spettanze. Tale dichiarazione, inoltre, trova riscontro nella mail del della Tes_8 Pt_2 del 13.10.2020 in atti, in cui si elencavano i fornitori deputati alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che sollecitavano il saldo delle fatture scadute, tra i quali figurava per l'appunto la con ciò confermandosi CP_3
l'inadempimento della alle relative obbligazioni. Pt_1
In definitiva, dagli atti emerge che i danni causati dalla mancata adeguata manutenzione dello stabile non siano da addebitare alla condotta del ed invero alcuna CP_1 omissione può essere imputata a quest'ultimo, il quale provvedeva tempestivamente ad individuare il problema 42
infiltrativo, relazionando i diversi professionisti deputati alla manutenzione del centro nonché dando incarico alla
[...]
CP_3
Pertanto, si accerta il diligente adempimento da parte del alle obbligazioni assunte con il contratto di CP_1 prestazione professionale stipulato con la società Parte_1
e, per l'effetto, si respinge la pretesa risarcitoria vantata dalla società con domanda riconvenzionale.
Deve, infine, essere respinta la domanda del CP_1 volta alla condanna della società al risarcimento Pt_1 dei danni ex art. 96 c.p.c.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di
Cassazione, l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. n. 9080 del
2013; Cass. n. 13395 del 2007; Cass. 3388 del 2007; Cass.
Civ. Sez. I, 1722/1982). Sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino 43
elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario.
Ebbene, nel caso di specie parte opposta non ha fornito la prova di tali elementi costitutivi della fattispecie e, segnatamente, del dolo o colpa grave dell'opponente, né della concreta ed effettiva esistenza di un danno.
Ne segue l'inevitabile reiezione della relativa domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore do parte opposta, in ragione dell'accertamento della sussistenza del relativo credito, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in base al valore complessivo della controversia di € 32.187,00 (valore della domanda riconvenzionale, a fronte del valore di € 12.346,40 della domanda monitoria).
Partendo dai parametri minimi previsti per lo scaglione da € 26.001 a € 52.000 dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte opposta compensi nella misura di € 851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, € 903 per la fase istruttoria, € 1.453 per la fase conclusionale, per un importo complessivo pari ad € 3.809.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 9545/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 44
❖ in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Società revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 19556/2020;
❖ accerta il diritto di credito in favore di CP_1 che ridetermina nella somma complessiva di €
5.026,40, IVA e maggiorazione cassa previdenziale incluse, con conseguente condanna di Parte_1 parte opponente, alla corresponsione dei relativi importi, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 da liquidarsi secondo la seguente scansione temporale: per la fattura n. 25/1 del 29.09.2020, avente ad oggetto i compensi relativi al mese di settembre 2020
e portante l'importo complessivo pari ad € 3.806,40,
IVA inclusa, gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 sono dovuti dal 30.10.2020 e fino al soddisfo;
per la fattura n. 29/1 del 27.10.2020, avente ad oggetto i compensi relativi al periodo dal 1.10.2020 al
10.10.2020 e portante l'importo complessivo pari ad €
1.220,00, IVA inclusa, gli interessi moratori ex D.lgs.
n. 231/2002 sono dovuti dal 27.11.2020 e fino al soddisfo;
❖ Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società e, per l'effetto, accerta Parte_1
l'insussistenza del diritto al risarcimento dei danni richiesti;
❖ Rigetta la domanda promossa da parte opposta nei confronti della di risarcimento dei Parte_1 danni ex art. 96 c.p.c.; 45
❖ condanna la a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese del presente giudizio che liquida nella
[...] somma complessiva di € 3.809, di cui € € 851 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva, € 903 per la fase istruttoria, € 1.453 per la fase conclusionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Castello, magistrato ordinario in tirocinio
(D.M. 22.10.2024)