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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE seconda sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2863/2024 promossa da
Parte_1
ricorrente contro
CP_1
convenuto
Oggi 13 gennaio 2025, alle ore 9.10, innanzi al giudice istruttore dott.ssa Annalisa Barzazi, sono comparsi:
per la ricorrente, l'avv. Danilo Della Rosa, in sostituzione delle avv. Laura e Francesca Della
Rosa; per il convenuto, nessuno compare.
Il giudice dà atto che la parte ricorrente ha depositato prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, perfezionatasi a mezzo del servizio postale il
28.11.2024; verificata la regolarità della notifica nel rispetto del termine minimo di comparizione, dichiara la contumacia del convenuto.
L'avv. Della Rosa si riporta al ricorso.
Il giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Della Rosa precisa le conclusioni come da ricorso, al quale si richiama integralmente ai fini della discussione, rappresentando di aver depositato la nota spese.
Il giudice dà lettura della sentenza che segue, parte integrante del presente verbale che, sottoscritto dal giudice con la firma digitale, viene depositato telematicamente.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 1 di 5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 447 bis, 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2863/2024, promossa con ricorso depositato l'8.11.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza in data 28.11.2024, a mezzo del servizio postale
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, per procura unita Parte_2 C.F._1
mediante strumenti informatici al ricorso, dalle avv. Francesca Della Rosa e Laura Della Rosa,
domiciliatarie;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), residente a [...]; CP_1 C.F._2
convenuto contumace in punto: comodato immobiliare.
pagina 2 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso all'intestato Tribunale, depositato l'8.11.2024, ha esposto di Parte_2
aver concesso in comodato, per uso abitativo, al sig. , con contratto sottoscritto a Udine CP_1
l'8.4.2016 e registrato il successivo 11.4.2016, l'immobile del quale era usufruttuaria, sito nello stabile di Udine, Via Sacile n. 33, secondo piano, lato sinistro dell'edificio. Il predetto contratto era a tempo indeterminato, con obbligo di rilascio al compimento del sesto mese successivo alla richiesta scritta di restituzione da parte della comodante e previsione dell'obbligo di corrispondere un'indennità di €
450,00 mensili per ogni mese successivo di occupazione senza titolo. La ricorrente ha esposto di aver richiesto la restituzione dell'immobile con raccomandata del 29.11.2022 inviata alla residenza del sig.
presso l'immobile in comodato, resa per compiuta giacenza;
altra copia della richiesta di CP_1
restituzione era stata inviata al comodatario presso la residenza del padre sig. in Reana Persona_1
del Rojale ed ivi ricevuta in data 1.12.2022. Il termine semestrale di preavviso era pertanto compiuto dalla fine del mese di maggio 2023, ma il comodatario non aveva rilasciato l'immobile, presso il quale risultava ancora residente, nonostante le rassicurazioni verbali. La ricorrente ha concluso per la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile, libero da ogni cosa e persona anche interposta, al pagamento della somma di € 450,00 mensili a decorrere dal giugno 2023 sino all'effettivo rilascio,
aumentata per gli interessi moratori maturati e maturandi al tasso legale previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. da ciascuna scadenza al saldo, con vittoria di spese.
1.1. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati notificati al convenuto sig. a mezzo del servizio postale, in data 28.11.2024; verificata la regolarità della notifica, CP_1
perfezionatasi nel rispetto del termine minimo di comparizione, il convenuto è stato dichiarato contumace.
pagina 3 di 5 1.2. All'odierna udienza la parte ricorrente, sola comparsa, è stata autorizzata a precisare le conclusioni, per le quali si è richiamata al ricorso, nonché a discutere la causa. Il giudice ha pronunciato la presente sentenza, letta in udienza.
2. Le domande della ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
2.1 E' stato prodotto il contratto di comodato, stipulato dalle parti in causa in forma scritta e registrato in data 11.4.2016, nel quale non è stata prevista la durata ed è stato pattuito, in deroga all'art. 1810 c.c., un termine di preavviso semestrale in favore del comodatario, a fronte della richiesta di restituzione della comodante. Tale richiesta è stata inoltrata a mezzo del servizio postale in data
28.11.2022, con raccomandata depositata presso l'ufficio postale in data 1.12.2022, con avviso al destinatario in pari data e poi restituita per compiuta giacenza;
altra copia della richiesta di restituzione
è stata inoltrata al convenuto presso l'abitazione del padre e ivi recapitata in data 1.12.2022. Il
convenuto, ritualmente evocato, si è disinteressato del presente procedimento rinunciando a far valere nello stesso alcuna difesa.
2.2 Deve pertanto accertarsi che il comodato è cessato in data 1.6.2023, allo spirare del termine semestrale di preavviso;
il convenuto deve essere condannato al rilascio dell'immobile nella disponibilità della ricorrente, libero da cose e persone, anche interposte, senza fissazione di alcun ulteriore termine in suo favore, tenuto conto dell'ampia dilazione di cui ha già fruito.
2.3 Merita altresì accoglimento la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'importo mensile di € 450,00 -pattuito per il protrarsi della detenzione dopo la cessazione del contratto- a decorrere dall'1.6.2023 e sino all'effettiva restituzione, importo da aumentare per gli interessi legali da ciascuna scadenza sino al saldo.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa,
assunti ai valori minimi, attesa la semplicità della stessa e la contumacia del convenuto, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta alcuna attività di assunzione di prove costituende.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) accertati la cessazione del contratto di comodato e l'inadempimento del convenuto all'obbligo di restituzione, condanna il convenuto sig. all'immediato rilascio nella CP_1
disponibilità della ricorrente sig.ra dell'unità immobiliare censita nel Catasto Parte_2
Fabbricati del Comune di Udine al Fg. 21, mapp. 823, sub. 8, sita nel fabbricato ubicato a Udine, in Via
Sacile n. 33, al piano secondo a sinistra, libera da cose e persone, anche interposte;
B) condanna il convenuto sig. a pagare alla ricorrente sig.ra CP_1 Parte_1
l'importo di € 450,00 per ciascun mese decorrente dall'1.6.2023 sino alla data di effettivo rilascio,
importo da aumentare per gli interessi moratori al tasso legale, dalle singole scadenze sino al saldo;
C) condanna il convenuto sig. a rifondere alla ricorrente sig.ra CP_1 Pt_1
le spese processuali, che liquida in € 294,80 per esborsi e in € 1.700,00 per compenso, oltre al
[...]
rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 13.1.2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 5 di 5
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2863/2024 promossa da
Parte_1
ricorrente contro
CP_1
convenuto
Oggi 13 gennaio 2025, alle ore 9.10, innanzi al giudice istruttore dott.ssa Annalisa Barzazi, sono comparsi:
per la ricorrente, l'avv. Danilo Della Rosa, in sostituzione delle avv. Laura e Francesca Della
Rosa; per il convenuto, nessuno compare.
Il giudice dà atto che la parte ricorrente ha depositato prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto, perfezionatasi a mezzo del servizio postale il
28.11.2024; verificata la regolarità della notifica nel rispetto del termine minimo di comparizione, dichiara la contumacia del convenuto.
L'avv. Della Rosa si riporta al ricorso.
Il giudice invita la parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Della Rosa precisa le conclusioni come da ricorso, al quale si richiama integralmente ai fini della discussione, rappresentando di aver depositato la nota spese.
Il giudice dà lettura della sentenza che segue, parte integrante del presente verbale che, sottoscritto dal giudice con la firma digitale, viene depositato telematicamente.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 1 di 5 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi degli artt. 447 bis, 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2863/2024, promossa con ricorso depositato l'8.11.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza in data 28.11.2024, a mezzo del servizio postale
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, per procura unita Parte_2 C.F._1
mediante strumenti informatici al ricorso, dalle avv. Francesca Della Rosa e Laura Della Rosa,
domiciliatarie;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), residente a [...]; CP_1 C.F._2
convenuto contumace in punto: comodato immobiliare.
pagina 2 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso all'intestato Tribunale, depositato l'8.11.2024, ha esposto di Parte_2
aver concesso in comodato, per uso abitativo, al sig. , con contratto sottoscritto a Udine CP_1
l'8.4.2016 e registrato il successivo 11.4.2016, l'immobile del quale era usufruttuaria, sito nello stabile di Udine, Via Sacile n. 33, secondo piano, lato sinistro dell'edificio. Il predetto contratto era a tempo indeterminato, con obbligo di rilascio al compimento del sesto mese successivo alla richiesta scritta di restituzione da parte della comodante e previsione dell'obbligo di corrispondere un'indennità di €
450,00 mensili per ogni mese successivo di occupazione senza titolo. La ricorrente ha esposto di aver richiesto la restituzione dell'immobile con raccomandata del 29.11.2022 inviata alla residenza del sig.
presso l'immobile in comodato, resa per compiuta giacenza;
altra copia della richiesta di CP_1
restituzione era stata inviata al comodatario presso la residenza del padre sig. in Reana Persona_1
del Rojale ed ivi ricevuta in data 1.12.2022. Il termine semestrale di preavviso era pertanto compiuto dalla fine del mese di maggio 2023, ma il comodatario non aveva rilasciato l'immobile, presso il quale risultava ancora residente, nonostante le rassicurazioni verbali. La ricorrente ha concluso per la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile, libero da ogni cosa e persona anche interposta, al pagamento della somma di € 450,00 mensili a decorrere dal giugno 2023 sino all'effettivo rilascio,
aumentata per gli interessi moratori maturati e maturandi al tasso legale previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. da ciascuna scadenza al saldo, con vittoria di spese.
1.1. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'odierna udienza sono stati notificati al convenuto sig. a mezzo del servizio postale, in data 28.11.2024; verificata la regolarità della notifica, CP_1
perfezionatasi nel rispetto del termine minimo di comparizione, il convenuto è stato dichiarato contumace.
pagina 3 di 5 1.2. All'odierna udienza la parte ricorrente, sola comparsa, è stata autorizzata a precisare le conclusioni, per le quali si è richiamata al ricorso, nonché a discutere la causa. Il giudice ha pronunciato la presente sentenza, letta in udienza.
2. Le domande della ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
2.1 E' stato prodotto il contratto di comodato, stipulato dalle parti in causa in forma scritta e registrato in data 11.4.2016, nel quale non è stata prevista la durata ed è stato pattuito, in deroga all'art. 1810 c.c., un termine di preavviso semestrale in favore del comodatario, a fronte della richiesta di restituzione della comodante. Tale richiesta è stata inoltrata a mezzo del servizio postale in data
28.11.2022, con raccomandata depositata presso l'ufficio postale in data 1.12.2022, con avviso al destinatario in pari data e poi restituita per compiuta giacenza;
altra copia della richiesta di restituzione
è stata inoltrata al convenuto presso l'abitazione del padre e ivi recapitata in data 1.12.2022. Il
convenuto, ritualmente evocato, si è disinteressato del presente procedimento rinunciando a far valere nello stesso alcuna difesa.
2.2 Deve pertanto accertarsi che il comodato è cessato in data 1.6.2023, allo spirare del termine semestrale di preavviso;
il convenuto deve essere condannato al rilascio dell'immobile nella disponibilità della ricorrente, libero da cose e persone, anche interposte, senza fissazione di alcun ulteriore termine in suo favore, tenuto conto dell'ampia dilazione di cui ha già fruito.
2.3 Merita altresì accoglimento la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'importo mensile di € 450,00 -pattuito per il protrarsi della detenzione dopo la cessazione del contratto- a decorrere dall'1.6.2023 e sino all'effettiva restituzione, importo da aumentare per gli interessi legali da ciascuna scadenza sino al saldo.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa,
assunti ai valori minimi, attesa la semplicità della stessa e la contumacia del convenuto, per le fasi studio, introduttiva e decisionale, non essendosi svolta alcuna attività di assunzione di prove costituende.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) accertati la cessazione del contratto di comodato e l'inadempimento del convenuto all'obbligo di restituzione, condanna il convenuto sig. all'immediato rilascio nella CP_1
disponibilità della ricorrente sig.ra dell'unità immobiliare censita nel Catasto Parte_2
Fabbricati del Comune di Udine al Fg. 21, mapp. 823, sub. 8, sita nel fabbricato ubicato a Udine, in Via
Sacile n. 33, al piano secondo a sinistra, libera da cose e persone, anche interposte;
B) condanna il convenuto sig. a pagare alla ricorrente sig.ra CP_1 Parte_1
l'importo di € 450,00 per ciascun mese decorrente dall'1.6.2023 sino alla data di effettivo rilascio,
importo da aumentare per gli interessi moratori al tasso legale, dalle singole scadenze sino al saldo;
C) condanna il convenuto sig. a rifondere alla ricorrente sig.ra CP_1 Pt_1
le spese processuali, che liquida in € 294,80 per esborsi e in € 1.700,00 per compenso, oltre al
[...]
rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 13.1.2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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