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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2024, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3108/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3108/2021 promossa in grado d'appello
DA
di LA (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in PIAZZA GIULIO CESARE, 14 20145 NO presso lo studio dell'avv. FERRIERI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. C.F._2 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
, (C.F. , C.F._6 Parte_5 C.F._7 Pt_6
(C:F: ), (C.F.
[...] C.F._8 Parte_7
, (cf. ), C.F._9 Parte_8 C.F._10
pagina 1 di 11 (C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._11 Parte_10
e (C.F. ), tutti elettivamente C.F._12 Parte_11 C.F._13
domiciliati in VIALE REGINA MARGHERITA, 39 20122 NO presso lo studio dell'avv.
BRONDONI FEDERICA, che lI rappresenta e difende, come da delega in atti, unitamente agli avv.ti
GIAMBRONE GABRIELE ( ), GRAVANTE ALESSANDRO C.F._14
( ), TE LO ), tutti del Foro di LA C.F._15 C.F._16
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ), residente in [...], Corso XXII Marzo n. 39 CP_4 C.F._17
(C.F. ), residente in [...] Controparte_5 C.F._18
APPELLATI CONTUMACI sulle seguenti conclusioni:
Per in LA Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti conclusioni, così come rassegnate e di seguito ulteriormente precisate: nel merito:
- accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello e per l'effetto riformare parzialmente la gravata sentenza n. 7754/2021 (pubblicata il 24/09/2021 RG n. 27449/2019) resa inter partes dal Tribunale di
LA, nella parte in cui annulla la delibera dell'assemblea del condominio Corso Ventidue Marzo n.
39 a LA in data 15.10.2018;
- respingere tutte le domande proposte dagli attori/appellati contro il , al C.so Controparte_6
Ventidue Marzo n.39;
- condannare gli attori/appellati alla rifusione integrale delle spese legali dei due gradi di giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, come per legge.
Per Controparte_1 Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
In via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
. Parte_12
pagina 2 di 11 Nel merito: rigettare l'appello promosso dal , in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
dedotti in narrativa, con conferma della sentenza impugnata, ad eccezione che per le parti di esso oggetto di appello incidentale.
In via di appello incidentale: per i motivi di appello incidentale riportati sopra, modificare e/o riformare l'impugnato provvedimento e:
1) dichiarare nulla/annullabile o comunque invalida la delibera assunta dall'assemblea del
appellante in data 15 ottobre 2018, in relazione al punto n. 3 dell'o.d.g. Parte_1
2) dichiarare tenuto e condannare il appellante alla rifusione, in misura integrale, delle Parte_1
spese di lite del giudizio di primo grado.
Confermare, per il resto, la sentenza emessa dal Tribunale di LA.
Con vittoria dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 29 ottobre 2021 il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, società Parte_13 CP_7
, rappresentata dalla sua legale rappresentante, dott.ssa , appellava la sentenza n.
[...] CP_8
7754/2021 del 24 settembre 2021, pubblicata il medesimo giorno, con la quale il Tribunale di
LA, definendo la causa n. 27449/2019 di Rg. ed in parziale accoglimento delle domande propostevi dai condòmini , Controparte_1 Parte_9 Pt_10
[...] Parte_11 CP_2 Controparte_3
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e aveva Parte_8 CP_4 Controparte_5 annullato la delibera resa dall'assemblea condominiale tenutasi il 15.10.2018 in relazione al punto
1 dell'ordine del giorno, avente quale oggetto l'approvazione del rendiconto relativo agli anni dal
2013 al 2016, con condanna di esso al rimborso del 50% delle spese e competenze di Parte_1
lite in favore delle controparti.
1.2 Nel giudizio così radicato si costituivano i signori Controparte_1 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 CP_2 [...]
Controparte_3 Parte_2 Pt_3
pagina 3 di 11 , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, con comparsa di risposta Parte_7 Parte_8
del 1 febbraio 2022, resistendo al gravame e, nel contempo, proponendo appello incidentale, vòlto ad ottenere la parziale riforma della decisione impugnata, laddove il primo decidente aveva disatteso la loro seconda domanda, tesa ad ottenere l'annullamento anche della delibera assunta, nel corso della medesima assemblea, al punto 3 dell'O.d.G., riguardante l'approvazione della transazione di una causa fra il e altri condòmini (signori e a Parte_1 CP_9 CP_10 seguito di un'infiltrazione d'acqua verificatasi nel 2016.
1.3 Restavano, invece, contumaci i signori e non costituitisi CP_4 Controparte_5 nonostante regolare evocazione in giudizio da parte dell'appellante.
1.4 Ad esito della prima udienza del 22 febbraio 2022, riservata alla piena cognizione propria della fase decisoria la valutazione delle istanze istruttorie, la Corte fissava la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 novembre 2022, in cui la causa veniva introitata, con concessione alle parti dei termini ordinari per lo scambio degli atti conclusivi, scaduti i quali il Collegio con ordinanza del 25 luglio 2023 ne disponeva la rimessione sul ruolo al fine dell'integrazione dell'instaurazione del contraddittorio sull'appello incidentale nei confronti dei due contumaci, con rinvio del processo al 16 gennaio 2024.
1.5 Alla predetta udienza del 16 gennaio 2024, veniva disposto altro rinvio al 9 luglio 2024 per il rinnovo della notifica ai contumaci a cure degli appellati, non risultando prova del completamento dell'iter della relativa formalità, medio tempore tentata.
1.6 Alla predetta udienza del 9 luglio 2024, previa sostituzione del relatore con decreto presidenziale del 2 luglio 2024 atteso il prossimo pensionamento del primo designato, verificata la regolare notifica dell'appello incidentale e dei verbali di causa ai contumaci mediante atto n. 764/2024 cron. dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep di LA, regolarmente perfezionatosi, quanto al signor il 2.2.2024 e, quanto al signor il 20.2.2024, la causa, tenuta in presenza, su CP_4 CP_5
istanza dei rispettivi procuratori, veniva trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini ex art. 190 cpc, cui le parti rappresentate rinunciavano espressamente.
2.1 Con il primo motivo il si duole della violazione e falsa applicazione da parte del Parte_1
Tribunale dell'art. 1130 bis cpc e della contraddittorietà della decisione per quanto attiene il punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 15.10.2018 oggetto di lite;
ciò, perchè quanto portato in pagina 4 di 11 approvazione avanti ai Condòmini non era un rendiconto ai sensi della citata norma, ma una ricostruzione dell'attivo e del passivo come rinvenuto in una bozza di bilancio del 2016 redatta dal precedente amministratore, signor , e previo riscontro fattuale effettuato dal nuovo Per_1
amministratore partendo dai dati reperiti in una contabilità parziale.
2.2 Pertanto, aggiunge l'appellante, il documento posto all'approvazione assembleare era soltanto un riepilogo, tanto che l'amministratore aveva reso edotti i presenti alla riunione, come riportato nel relativo verbale, che il consuntivo della gestione era stato spedito a tutti i condòmini insieme Per_1
alla convocazione di precedente assemblea (del 28-29 giugno 2018), con esposta una situazione contabile di € 187.652,93, di cui proprio per l'assenza di documentazione era impossibile verificare la correttezza contabile, per cui il medesimo aveva proposto di votare la sistemazione dell'effettivo debito, in tale momento riconosciuto, nei confronti dei fornitori condominiali. E, a questo punto,
l'amministratore aveva chiesto all'assemblea di non approvare il consuntivo, ma una richiesta di conguaglio pari alla situazione debitoria in essere, fino alla concorrenza dell'esposizione riscontrata in concreto.
2.3 Era, quindi, pacifico, prosegue il qui procedente, che i documenti alla base della delibera oggetto di impugnazione non avrebbero potuto avere in nessun caso il valore di un rendiconto civilistico, con la conseguenza che il Giudice a quo è incorso in un macroscopico errore, pur avendo riconosciuto che non si trattava di una delibera di approvazione di un rendiconto, laddove, a pag. 5 della decisione, ha rimarcato che “nel caso de quo è pacifico che l'amministratore abbia avvertito che non era in possesso del carteggio contabile relativo alla gestione 2013/2016 (precedente Per_1
amministratore) per mancato regolare passaggio di consegne ed è documentalmente provato, ma non contestato, che l'amministratore nel corso dell'assemblea impugnata non ha chiesto di approvare il consuntivo ma di approvare una richiesta di conguaglio pari alla situazione debitoria accertata fino alla concorrenza del debito”; da tali premesse, secondo l'attore, è illogica e contraddittoria la conclusione cui è giunto il primo decidente, laddove ha basato il proprio convincimento sul presupposto che la delibera fosse nulla perché “non vi è rendiconto contabile né riepilogo finanziario”, con “conseguente violazione dell'art. 1130 bis c.c.”, quando avrebbe dovuto coerentemente accogliere le tesi del basate anche sull'impossibilità di conteggiare Parte_1
fatture e pagamenti che non sono a disposizione per via di un passaggio di consegne lacunoso, così che l'amministratore non avrebbe potuto portare in approvazione un rendiconto avente tutti i crismi di legge. pagina 5 di 11 2.4 D'altra parte, prosegue l'appellante (secondo motivo), il Tribunale è incorso in errore nella valutazione dei riscontri probatori in atti, laddove ha rilevato la mancanza di prova delle attività dell'amministratore, dimostrate, per contro, dai documenti 3, 3a, 4 del proprio fascicolo di primo grado, in cui vi è il bilancio oggetto di causa, redatto dal precedente amministratore , sul Per_1
quale quello attuale ha svolto riscontri fattuali sui fornitori, sostanzialmente confermandoli ed in relazione ai quali ha chiesto ai condòmini di verificarne la correttezza;
quanto sopra, senza avere ricevuto alcuna contestazione, tanto meno da parte degli odierni appellati, per cui i dati contabili sono da intendersi ormai pacifici, avendo quest'ultimi concentrato le proprie lamentele genericamente sull'affermata carenza e poca chiarezza di un rendiconto (che tale non è) e non perché l'amministratore non avesse fornito quanto necessario per compiere le opportune valutazioni.
2.5 Con il terzo motivo il segnala che, in una situazione similare, anzi sovrapponibile, tra Parte_1
le stesse parti (impugnazione della diversa delibera assembleare assunta dai condòmini il
28.3.2018, riguardante la richiesta di approvazione di un conguaglio per spese straordinarie), il medesimo Tribunale di LA con sentenza n. 1386/2021 pubblicata il 15.2.2021 e passata in giudicato, definendo la causa n. 41052/19 di Rg., aveva respinto l'avversaria pretesa ivi azionata, vòlta a contestare l'operato dell'amministratore, criticato per carenza di informativa sull'operazione contabile, con possibile valenza di tale decisione anche relativamente al caso di specie.
2.6 Con il quarto motivo l'appellante si duole della liquidazione a proprio carico, sia pur dimidiate, delle spese di lite, al cui intero pagamento, ad esito dell'auspicata parziale riforma della sentenza gravata, confida verranno condannati gli appellati per entrambi i gradi di giudizio.
3.1 L'appello è fondato e merita accoglimento.
3.2 Osserva, a tale fine, la Corte che, in effetti, quanto portato all'attenzione ed alla approvazione dei condòmini nel corso dell'assemblea del 15 ottobre 2018, all'interno di quanto posto ad oggetto di discussione nel punto 1 dell'ordine del giorno, come ampiamente chiarito dall'amministratore e riportato nel relativo verbale, prodotto in atti in prime cure dagli appellati (doc. 1), non era un consuntivo con i crismi di cui all'art. 1130 bis cc relativamente alle gestioni ordinarie dal 1.1.2013 al 31.12.2016, quanto la richiesta di un mero conguaglio commisurato alla situazione debitoria del riscontrata alla luce dei conteggi consegnati dal precedente amministratore (prodotti in CP_11
primo grado dagli stessi odierni resistenti, doc. 3), pur ampiamente e pacificamente lacunosi quanto pagina 6 di 11 a documentazione di sostegno (v. doc. 1 dell'appellante).
3.3 Pertanto, l'assemblea ha consapevolmente assunto una delibera conseguente all'analisi dei prospetti riepilogativi dei costi relativi a detti anni;
e, come riportato nel menzionato verbale, la maggioranza dei presenti (pari a 593,060 millesimi, assenti i qui convenuti), analizzata la situazione, ha approvato quanto proposto, nel rispetto del quorum di legge, senza che possano avere alcuna incidenza ai fini di causa le questioni poste dagli appellati in prime cure, inerenti la prospettata violazione degli oneri di redazione del consuntivo come delineati dalla normativa in vigore, consuntivo che, come detto, non è stato affatto approvato in seno all'assemblea in discussione.
3.4 Quanto ritenuto dal Tribunale, pertanto, muove da un presupposto difforme da quanto i condòmini hanno deliberato (un mero conguaglio di spese e non un rendiconto ex art. 1130 bis cc), con conseguente erronea decisione sul punto della controversia;
ciò, anche tenuti in considerazione i consolidati princìpi in materia espressi dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, per i quali il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale, ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi, invece, estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito, per cui esulano dall'ambito del sindacato giudiziale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi condominiali (ex multis, cfr. Cassazione Civile, Sez. 6-2, ordinanze n. 5061 del 25.2.2020 e n. 20135 del 17.8.2017).
3.5 Non appaiono, poi, rilevanti in questa sede le doglianze dagli appellati mosse all'operato dell'amministratore, a tacere che i medesimi nemmeno hanno idoneamente comprovato la lesione del loro diritto all'informativa sull'oggetto dell'assemblea per la parte in discussione, peraltro loro ben noto quanto meno a fare data da quella precedente del 29.6.2018 (v. doc. 3 e 3a del fascicolo di primo grado dell'appellante), nel cui verbale (doc. 4, stesso fascicolo) emerge come in tale occasione i presenti non avevano potuto deliberare per mancanza di quorum quanto al punto 3 dell'ordine del giorno di detta riunione, riguardante proprio le stesse spese 2013-2106 per cui è causa;
ed a conferma di tale consapevolezza si rinviene in atti il carteggio prodotto dagli stessi appellati, comprensivo della corrispondenza antecedentemente intercorsa con l'amministratore (v. doc. 3 già richiamato).
pagina 7 di 11 3.6 Pertanto, la domanda di nullità/annullamento della delibera assembleare del 15 ottobre 2018, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, proposta dai signori Controparte_1 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 CP_2 [...]
Controparte_3 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e Parte_7 Parte_8 CP_4
si sarebbe dovuta de plano rigettare da parte del Tribunale. Controparte_5
4.1 Quanto all'appello incidentale proposto dagli appellati costituitisi in giudizio, il Collegio ritiene che il Giudice a quo ne abbia correttamente disatteso le pretese, con ampia, congrua e qui condivisa motivazione del proprio convincimento.
4.2 Vale, al riguardo, rammentare che, come già evidenziato dal primo decidente, ai fini della validità della delibera di un'assemblea condominiale non è necessaria una analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti, occorrendo, più semplicemente, che siano preventivamente resi noti ai condòmini i termini delle varie questioni da affrontare, senza necessità che vi venga prefigurato l'articolarsi della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da trattare (v.: Cassazione Civile, Sez. 2, sentenze n.
13047 del 10.6.2014 e n. 21449 del 19.10.2010).
4.3 Orbene: nella fattispecie emerge, da un'attenta lettura della convocazione ed, in particolare, dell'argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno, come fosse indicato chiaramente e compiutamente quale sarebbe stato il tema su cui l'assemblea avrebbe dovuto deliberare, con la conseguenza che i condòmini avrebbero potuto chiedere all'amministratore, anche prima della assemblea stessa, eventuali maggiori informazioni sulla transazione da approvare.
4.4 Del resto, dall'esame del relativo verbale emerge la specifica ed univoca volontà dei condòmini presenti di transigere;
va, a questo punto, rammentato che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità con riferimento alle norme di legge e del regolamento condominiale (ex multis, cfr.: Cassazione Civile,
Sez. 2, ordinanza n. 15320 del 13 maggio 2022; Cassazione Civile, Sez. 6-2, ordinanze n. 20135 del
17 agosto 2017 e n. 5061 del 25.2.2020), oltre che alla verifica di eventuale eccesso di potere, ravvisabile solo quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere:
pagina 8 di 11 si tratta, quindi, di stabilire se la delibera in questione fosse o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante.
4.5 Tenuto conto dei surriferiti principi, emerge evidente l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale, laddove ha approvato di transigere una lite che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più negative ( v. doc. 7 del fascicolo di prime cure dell'appellante); ciò, a prescindere dalla fase processuale in cui al momento il relativo procedimento si trovava, posto che anche evitare l'instaurarsi di una causa di merito dopo la CTU redatta nella fase di ATP ex artt. 696
e/o 696 bis cpc risulta una scelta oculata;
quanto sopra, ancor più alla luce del minimo importo concordato da versare al danneggiato a chiusura del contenzioso (€ 1.000) e della contenuta preventivata spesa deliberata per il compenso al legale incaricato per la definizione di detto accordo;
trattasi, comunque, di questioni sulle quali durante la riunione la dott.ssa ha fornito, CP_7
di fronte alle domande poste al riguardo da alcuni dei presenti, esaurienti e ben argomentati chiarimenti, come si legge nel relativo verbale.
4.6 Da ciò, consegue il legittimo e consapevole esercizio del potere discrezionale da parte dell'assemblea, con conseguente validità della delibera impugnata anche nel punto in discussione.
5.1 Quanto sopra, assorbente ogni altra domanda, istanza e questione di causa, porta a concludere che, in accoglimento dell'appello proposto dal ed Parte_14
in parziale in riforma della sentenza n. 7754/2021 del 24 settembre 2021 del Tribunale di LA, vada rigettata l'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dagli odierni appellati avverso la delibera assunta, a maggioranza, al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del
15.10.2018, e che, nel contempo, vada rigettato l'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dagli appellati costituitisi nella presente fase di giudizio.
5.2 Consideratane la soccombenza, gli appellati, in solido fra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado in favore dell'appellante liquidate, come in Parte_1
dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018, per il primo grado, e previo adeguamento con il D.M. 147/2022 per il secondo;
ciò, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, come dichiarato dalle parti, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in sostanza, senza si sia tenuta l'attività istruttoria e con fase di trattazione limitata, così che se ne giustifica la quantificazione rapportata a valori minimi, mentre per le altre fasi possono applicarsi i parametri medi).
pagina 9 di 11 5.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellati costituitisi in giudizio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R.
30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge
24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello incidentale dai medesimi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n.
7754/2021 del 24 settembre 2021 del Tribunale di LA, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_14
ed in parziale riforma della sentenza sopra menzionata, rigetta la domanda di nullità/annullamento della delibera assembleare del 15 ottobre 2018, al punto 1 dell'ordine del giorno, proposta dai signori Controparte_1 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 CP_2 Controparte_3
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, e Parte_8 CP_4 Controparte_5
2) rigetta l'appello incidentale proposto dai signori Controparte_1 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 CP_2 CP_3
[...] Controparte_3 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, avverso la medesima Parte_7 Parte_8
sentenza;
3) condanna gli appellati, signori Controparte_1 Parte_9
Parte_10 Parte_11 CP_2 [...]
, , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e
[...] Parte_8 CP_4 Controparte_5
in solido fra loro, alla rifusione in favore dall'appellante delle spese processuali del Parte_1
processo di primo grado, che liquida in complessivi € 9.275,00 (di cui € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.349,00 per la fase introduttiva, € 2.492,00 per la fase di trattazione ed € 3.409,00 per la pagina 10 di 11 fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
4) condanna gli appellati, signori Controparte_1 Parte_9
Parte_10 Parte_11 CP_2 [...]
, , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e
[...] Parte_8 CP_4 Controparte_5 in solido fra loro, alla rifusione in favore dall'appellante delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 11.117,00 (di cui € 804,00 per anticipazioni, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellati costituitisi nella presente fase di giudizio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello incidentale dai medesimi proposto.
LA, 15 luglio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dr. Roberto Aponte Presidente dr. Antonio Corte Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3108/2021 promossa in grado d'appello
DA
di LA (C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1 in PIAZZA GIULIO CESARE, 14 20145 NO presso lo studio dell'avv. FERRIERI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, (C.F. C.F._2 Controparte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_2 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._5 Parte_4
, (C.F. , C.F._6 Parte_5 C.F._7 Pt_6
(C:F: ), (C.F.
[...] C.F._8 Parte_7
, (cf. ), C.F._9 Parte_8 C.F._10
pagina 1 di 11 (C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._11 Parte_10
e (C.F. ), tutti elettivamente C.F._12 Parte_11 C.F._13
domiciliati in VIALE REGINA MARGHERITA, 39 20122 NO presso lo studio dell'avv.
BRONDONI FEDERICA, che lI rappresenta e difende, come da delega in atti, unitamente agli avv.ti
GIAMBRONE GABRIELE ( ), GRAVANTE ALESSANDRO C.F._14
( ), TE LO ), tutti del Foro di LA C.F._15 C.F._16
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ), residente in [...], Corso XXII Marzo n. 39 CP_4 C.F._17
(C.F. ), residente in [...] Controparte_5 C.F._18
APPELLATI CONTUMACI sulle seguenti conclusioni:
Per in LA Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere le seguenti conclusioni, così come rassegnate e di seguito ulteriormente precisate: nel merito:
- accertare e dichiarare la fondatezza dell'appello e per l'effetto riformare parzialmente la gravata sentenza n. 7754/2021 (pubblicata il 24/09/2021 RG n. 27449/2019) resa inter partes dal Tribunale di
LA, nella parte in cui annulla la delibera dell'assemblea del condominio Corso Ventidue Marzo n.
39 a LA in data 15.10.2018;
- respingere tutte le domande proposte dagli attori/appellati contro il , al C.so Controparte_6
Ventidue Marzo n.39;
- condannare gli attori/appellati alla rifusione integrale delle spese legali dei due gradi di giudizio;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, come per legge.
Per Controparte_1 Parte_9 Parte_10 Pt_11
,
[...] CP_2 Controparte_3 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
In via preliminare: per i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
. Parte_12
pagina 2 di 11 Nel merito: rigettare l'appello promosso dal , in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
dedotti in narrativa, con conferma della sentenza impugnata, ad eccezione che per le parti di esso oggetto di appello incidentale.
In via di appello incidentale: per i motivi di appello incidentale riportati sopra, modificare e/o riformare l'impugnato provvedimento e:
1) dichiarare nulla/annullabile o comunque invalida la delibera assunta dall'assemblea del
appellante in data 15 ottobre 2018, in relazione al punto n. 3 dell'o.d.g. Parte_1
2) dichiarare tenuto e condannare il appellante alla rifusione, in misura integrale, delle Parte_1
spese di lite del giudizio di primo grado.
Confermare, per il resto, la sentenza emessa dal Tribunale di LA.
Con vittoria dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 29 ottobre 2021 il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, società Parte_13 CP_7
, rappresentata dalla sua legale rappresentante, dott.ssa , appellava la sentenza n.
[...] CP_8
7754/2021 del 24 settembre 2021, pubblicata il medesimo giorno, con la quale il Tribunale di
LA, definendo la causa n. 27449/2019 di Rg. ed in parziale accoglimento delle domande propostevi dai condòmini , Controparte_1 Parte_9 Pt_10
[...] Parte_11 CP_2 Controparte_3
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e aveva Parte_8 CP_4 Controparte_5 annullato la delibera resa dall'assemblea condominiale tenutasi il 15.10.2018 in relazione al punto
1 dell'ordine del giorno, avente quale oggetto l'approvazione del rendiconto relativo agli anni dal
2013 al 2016, con condanna di esso al rimborso del 50% delle spese e competenze di Parte_1
lite in favore delle controparti.
1.2 Nel giudizio così radicato si costituivano i signori Controparte_1 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 CP_2 [...]
Controparte_3 Parte_2 Pt_3
pagina 3 di 11 , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, con comparsa di risposta Parte_7 Parte_8
del 1 febbraio 2022, resistendo al gravame e, nel contempo, proponendo appello incidentale, vòlto ad ottenere la parziale riforma della decisione impugnata, laddove il primo decidente aveva disatteso la loro seconda domanda, tesa ad ottenere l'annullamento anche della delibera assunta, nel corso della medesima assemblea, al punto 3 dell'O.d.G., riguardante l'approvazione della transazione di una causa fra il e altri condòmini (signori e a Parte_1 CP_9 CP_10 seguito di un'infiltrazione d'acqua verificatasi nel 2016.
1.3 Restavano, invece, contumaci i signori e non costituitisi CP_4 Controparte_5 nonostante regolare evocazione in giudizio da parte dell'appellante.
1.4 Ad esito della prima udienza del 22 febbraio 2022, riservata alla piena cognizione propria della fase decisoria la valutazione delle istanze istruttorie, la Corte fissava la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 novembre 2022, in cui la causa veniva introitata, con concessione alle parti dei termini ordinari per lo scambio degli atti conclusivi, scaduti i quali il Collegio con ordinanza del 25 luglio 2023 ne disponeva la rimessione sul ruolo al fine dell'integrazione dell'instaurazione del contraddittorio sull'appello incidentale nei confronti dei due contumaci, con rinvio del processo al 16 gennaio 2024.
1.5 Alla predetta udienza del 16 gennaio 2024, veniva disposto altro rinvio al 9 luglio 2024 per il rinnovo della notifica ai contumaci a cure degli appellati, non risultando prova del completamento dell'iter della relativa formalità, medio tempore tentata.
1.6 Alla predetta udienza del 9 luglio 2024, previa sostituzione del relatore con decreto presidenziale del 2 luglio 2024 atteso il prossimo pensionamento del primo designato, verificata la regolare notifica dell'appello incidentale e dei verbali di causa ai contumaci mediante atto n. 764/2024 cron. dell'Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep di LA, regolarmente perfezionatosi, quanto al signor il 2.2.2024 e, quanto al signor il 20.2.2024, la causa, tenuta in presenza, su CP_4 CP_5
istanza dei rispettivi procuratori, veniva trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini ex art. 190 cpc, cui le parti rappresentate rinunciavano espressamente.
2.1 Con il primo motivo il si duole della violazione e falsa applicazione da parte del Parte_1
Tribunale dell'art. 1130 bis cpc e della contraddittorietà della decisione per quanto attiene il punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 15.10.2018 oggetto di lite;
ciò, perchè quanto portato in pagina 4 di 11 approvazione avanti ai Condòmini non era un rendiconto ai sensi della citata norma, ma una ricostruzione dell'attivo e del passivo come rinvenuto in una bozza di bilancio del 2016 redatta dal precedente amministratore, signor , e previo riscontro fattuale effettuato dal nuovo Per_1
amministratore partendo dai dati reperiti in una contabilità parziale.
2.2 Pertanto, aggiunge l'appellante, il documento posto all'approvazione assembleare era soltanto un riepilogo, tanto che l'amministratore aveva reso edotti i presenti alla riunione, come riportato nel relativo verbale, che il consuntivo della gestione era stato spedito a tutti i condòmini insieme Per_1
alla convocazione di precedente assemblea (del 28-29 giugno 2018), con esposta una situazione contabile di € 187.652,93, di cui proprio per l'assenza di documentazione era impossibile verificare la correttezza contabile, per cui il medesimo aveva proposto di votare la sistemazione dell'effettivo debito, in tale momento riconosciuto, nei confronti dei fornitori condominiali. E, a questo punto,
l'amministratore aveva chiesto all'assemblea di non approvare il consuntivo, ma una richiesta di conguaglio pari alla situazione debitoria in essere, fino alla concorrenza dell'esposizione riscontrata in concreto.
2.3 Era, quindi, pacifico, prosegue il qui procedente, che i documenti alla base della delibera oggetto di impugnazione non avrebbero potuto avere in nessun caso il valore di un rendiconto civilistico, con la conseguenza che il Giudice a quo è incorso in un macroscopico errore, pur avendo riconosciuto che non si trattava di una delibera di approvazione di un rendiconto, laddove, a pag. 5 della decisione, ha rimarcato che “nel caso de quo è pacifico che l'amministratore abbia avvertito che non era in possesso del carteggio contabile relativo alla gestione 2013/2016 (precedente Per_1
amministratore) per mancato regolare passaggio di consegne ed è documentalmente provato, ma non contestato, che l'amministratore nel corso dell'assemblea impugnata non ha chiesto di approvare il consuntivo ma di approvare una richiesta di conguaglio pari alla situazione debitoria accertata fino alla concorrenza del debito”; da tali premesse, secondo l'attore, è illogica e contraddittoria la conclusione cui è giunto il primo decidente, laddove ha basato il proprio convincimento sul presupposto che la delibera fosse nulla perché “non vi è rendiconto contabile né riepilogo finanziario”, con “conseguente violazione dell'art. 1130 bis c.c.”, quando avrebbe dovuto coerentemente accogliere le tesi del basate anche sull'impossibilità di conteggiare Parte_1
fatture e pagamenti che non sono a disposizione per via di un passaggio di consegne lacunoso, così che l'amministratore non avrebbe potuto portare in approvazione un rendiconto avente tutti i crismi di legge. pagina 5 di 11 2.4 D'altra parte, prosegue l'appellante (secondo motivo), il Tribunale è incorso in errore nella valutazione dei riscontri probatori in atti, laddove ha rilevato la mancanza di prova delle attività dell'amministratore, dimostrate, per contro, dai documenti 3, 3a, 4 del proprio fascicolo di primo grado, in cui vi è il bilancio oggetto di causa, redatto dal precedente amministratore , sul Per_1
quale quello attuale ha svolto riscontri fattuali sui fornitori, sostanzialmente confermandoli ed in relazione ai quali ha chiesto ai condòmini di verificarne la correttezza;
quanto sopra, senza avere ricevuto alcuna contestazione, tanto meno da parte degli odierni appellati, per cui i dati contabili sono da intendersi ormai pacifici, avendo quest'ultimi concentrato le proprie lamentele genericamente sull'affermata carenza e poca chiarezza di un rendiconto (che tale non è) e non perché l'amministratore non avesse fornito quanto necessario per compiere le opportune valutazioni.
2.5 Con il terzo motivo il segnala che, in una situazione similare, anzi sovrapponibile, tra Parte_1
le stesse parti (impugnazione della diversa delibera assembleare assunta dai condòmini il
28.3.2018, riguardante la richiesta di approvazione di un conguaglio per spese straordinarie), il medesimo Tribunale di LA con sentenza n. 1386/2021 pubblicata il 15.2.2021 e passata in giudicato, definendo la causa n. 41052/19 di Rg., aveva respinto l'avversaria pretesa ivi azionata, vòlta a contestare l'operato dell'amministratore, criticato per carenza di informativa sull'operazione contabile, con possibile valenza di tale decisione anche relativamente al caso di specie.
2.6 Con il quarto motivo l'appellante si duole della liquidazione a proprio carico, sia pur dimidiate, delle spese di lite, al cui intero pagamento, ad esito dell'auspicata parziale riforma della sentenza gravata, confida verranno condannati gli appellati per entrambi i gradi di giudizio.
3.1 L'appello è fondato e merita accoglimento.
3.2 Osserva, a tale fine, la Corte che, in effetti, quanto portato all'attenzione ed alla approvazione dei condòmini nel corso dell'assemblea del 15 ottobre 2018, all'interno di quanto posto ad oggetto di discussione nel punto 1 dell'ordine del giorno, come ampiamente chiarito dall'amministratore e riportato nel relativo verbale, prodotto in atti in prime cure dagli appellati (doc. 1), non era un consuntivo con i crismi di cui all'art. 1130 bis cc relativamente alle gestioni ordinarie dal 1.1.2013 al 31.12.2016, quanto la richiesta di un mero conguaglio commisurato alla situazione debitoria del riscontrata alla luce dei conteggi consegnati dal precedente amministratore (prodotti in CP_11
primo grado dagli stessi odierni resistenti, doc. 3), pur ampiamente e pacificamente lacunosi quanto pagina 6 di 11 a documentazione di sostegno (v. doc. 1 dell'appellante).
3.3 Pertanto, l'assemblea ha consapevolmente assunto una delibera conseguente all'analisi dei prospetti riepilogativi dei costi relativi a detti anni;
e, come riportato nel menzionato verbale, la maggioranza dei presenti (pari a 593,060 millesimi, assenti i qui convenuti), analizzata la situazione, ha approvato quanto proposto, nel rispetto del quorum di legge, senza che possano avere alcuna incidenza ai fini di causa le questioni poste dagli appellati in prime cure, inerenti la prospettata violazione degli oneri di redazione del consuntivo come delineati dalla normativa in vigore, consuntivo che, come detto, non è stato affatto approvato in seno all'assemblea in discussione.
3.4 Quanto ritenuto dal Tribunale, pertanto, muove da un presupposto difforme da quanto i condòmini hanno deliberato (un mero conguaglio di spese e non un rendiconto ex art. 1130 bis cc), con conseguente erronea decisione sul punto della controversia;
ciò, anche tenuti in considerazione i consolidati princìpi in materia espressi dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità, per i quali il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale, ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi, invece, estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito, per cui esulano dall'ambito del sindacato giudiziale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi condominiali (ex multis, cfr. Cassazione Civile, Sez. 6-2, ordinanze n. 5061 del 25.2.2020 e n. 20135 del 17.8.2017).
3.5 Non appaiono, poi, rilevanti in questa sede le doglianze dagli appellati mosse all'operato dell'amministratore, a tacere che i medesimi nemmeno hanno idoneamente comprovato la lesione del loro diritto all'informativa sull'oggetto dell'assemblea per la parte in discussione, peraltro loro ben noto quanto meno a fare data da quella precedente del 29.6.2018 (v. doc. 3 e 3a del fascicolo di primo grado dell'appellante), nel cui verbale (doc. 4, stesso fascicolo) emerge come in tale occasione i presenti non avevano potuto deliberare per mancanza di quorum quanto al punto 3 dell'ordine del giorno di detta riunione, riguardante proprio le stesse spese 2013-2106 per cui è causa;
ed a conferma di tale consapevolezza si rinviene in atti il carteggio prodotto dagli stessi appellati, comprensivo della corrispondenza antecedentemente intercorsa con l'amministratore (v. doc. 3 già richiamato).
pagina 7 di 11 3.6 Pertanto, la domanda di nullità/annullamento della delibera assembleare del 15 ottobre 2018, di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, proposta dai signori Controparte_1 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 CP_2 [...]
Controparte_3 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , e Parte_7 Parte_8 CP_4
si sarebbe dovuta de plano rigettare da parte del Tribunale. Controparte_5
4.1 Quanto all'appello incidentale proposto dagli appellati costituitisi in giudizio, il Collegio ritiene che il Giudice a quo ne abbia correttamente disatteso le pretese, con ampia, congrua e qui condivisa motivazione del proprio convincimento.
4.2 Vale, al riguardo, rammentare che, come già evidenziato dal primo decidente, ai fini della validità della delibera di un'assemblea condominiale non è necessaria una analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare e dei possibili sviluppi della discussione in ordine ai vari punti, occorrendo, più semplicemente, che siano preventivamente resi noti ai condòmini i termini delle varie questioni da affrontare, senza necessità che vi venga prefigurato l'articolarsi della discussione ed il risultato dell'esame dei singoli punti da trattare (v.: Cassazione Civile, Sez. 2, sentenze n.
13047 del 10.6.2014 e n. 21449 del 19.10.2010).
4.3 Orbene: nella fattispecie emerge, da un'attenta lettura della convocazione ed, in particolare, dell'argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno, come fosse indicato chiaramente e compiutamente quale sarebbe stato il tema su cui l'assemblea avrebbe dovuto deliberare, con la conseguenza che i condòmini avrebbero potuto chiedere all'amministratore, anche prima della assemblea stessa, eventuali maggiori informazioni sulla transazione da approvare.
4.4 Del resto, dall'esame del relativo verbale emerge la specifica ed univoca volontà dei condòmini presenti di transigere;
va, a questo punto, rammentato che il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere dell'assemblea di condominio non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità con riferimento alle norme di legge e del regolamento condominiale (ex multis, cfr.: Cassazione Civile,
Sez. 2, ordinanza n. 15320 del 13 maggio 2022; Cassazione Civile, Sez. 6-2, ordinanze n. 20135 del
17 agosto 2017 e n. 5061 del 25.2.2020), oltre che alla verifica di eventuale eccesso di potere, ravvisabile solo quando la causa della deliberazione sia falsamente deviata dal suo modo di essere:
pagina 8 di 11 si tratta, quindi, di stabilire se la delibera in questione fosse o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'assemblea deliberante.
4.5 Tenuto conto dei surriferiti principi, emerge evidente l'opportunità della scelta operata dall'assemblea condominiale, laddove ha approvato di transigere una lite che avrebbe potuto portare a conseguenze ben più negative ( v. doc. 7 del fascicolo di prime cure dell'appellante); ciò, a prescindere dalla fase processuale in cui al momento il relativo procedimento si trovava, posto che anche evitare l'instaurarsi di una causa di merito dopo la CTU redatta nella fase di ATP ex artt. 696
e/o 696 bis cpc risulta una scelta oculata;
quanto sopra, ancor più alla luce del minimo importo concordato da versare al danneggiato a chiusura del contenzioso (€ 1.000) e della contenuta preventivata spesa deliberata per il compenso al legale incaricato per la definizione di detto accordo;
trattasi, comunque, di questioni sulle quali durante la riunione la dott.ssa ha fornito, CP_7
di fronte alle domande poste al riguardo da alcuni dei presenti, esaurienti e ben argomentati chiarimenti, come si legge nel relativo verbale.
4.6 Da ciò, consegue il legittimo e consapevole esercizio del potere discrezionale da parte dell'assemblea, con conseguente validità della delibera impugnata anche nel punto in discussione.
5.1 Quanto sopra, assorbente ogni altra domanda, istanza e questione di causa, porta a concludere che, in accoglimento dell'appello proposto dal ed Parte_14
in parziale in riforma della sentenza n. 7754/2021 del 24 settembre 2021 del Tribunale di LA, vada rigettata l'impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta dagli odierni appellati avverso la delibera assunta, a maggioranza, al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del
15.10.2018, e che, nel contempo, vada rigettato l'appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dagli appellati costituitisi nella presente fase di giudizio.
5.2 Consideratane la soccombenza, gli appellati, in solido fra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado in favore dell'appellante liquidate, come in Parte_1
dispositivo, secondo quanto previsto dal d.m. n.55/2014, come integrato dal DM 37/2018, per il primo grado, e previo adeguamento con il D.M. 147/2022 per il secondo;
ciò, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, come dichiarato dalle parti, alla sua natura e all'attività difensiva effettivamente svolta (in sostanza, senza si sia tenuta l'attività istruttoria e con fase di trattazione limitata, così che se ne giustifica la quantificazione rapportata a valori minimi, mentre per le altre fasi possono applicarsi i parametri medi).
pagina 9 di 11 5.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte degli appellati costituitisi in giudizio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R.
30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge
24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello incidentale dai medesimi proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di LA, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la sentenza n.
7754/2021 del 24 settembre 2021 del Tribunale di LA, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto dal Parte_14
ed in parziale riforma della sentenza sopra menzionata, rigetta la domanda di nullità/annullamento della delibera assembleare del 15 ottobre 2018, al punto 1 dell'ordine del giorno, proposta dai signori Controparte_1 Parte_9 Parte_10
, Parte_11 CP_2 Controparte_3
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, e Parte_8 CP_4 Controparte_5
2) rigetta l'appello incidentale proposto dai signori Controparte_1 Parte_9
[...] Parte_10 Parte_11 CP_2 CP_3
[...] Controparte_3 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, avverso la medesima Parte_7 Parte_8
sentenza;
3) condanna gli appellati, signori Controparte_1 Parte_9
Parte_10 Parte_11 CP_2 [...]
, , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e
[...] Parte_8 CP_4 Controparte_5
in solido fra loro, alla rifusione in favore dall'appellante delle spese processuali del Parte_1
processo di primo grado, che liquida in complessivi € 9.275,00 (di cui € 2.025,00 per la fase di studio, € 1.349,00 per la fase introduttiva, € 2.492,00 per la fase di trattazione ed € 3.409,00 per la pagina 10 di 11 fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
4) condanna gli appellati, signori Controparte_1 Parte_9
Parte_10 Parte_11 CP_2 [...]
, , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e
[...] Parte_8 CP_4 Controparte_5 in solido fra loro, alla rifusione in favore dall'appellante delle spese processuali del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 11.117,00 (di cui € 804,00 per anticipazioni, € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 4.287,00 per la fase decisoria), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli altri oneri e contributi come per Legge;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellati costituitisi nella presente fase di giudizio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228, in ragione del rigetto dell'appello incidentale dai medesimi proposto.
LA, 15 luglio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dr. Roberto Aponte
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 11 di 11