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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE – La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1479/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Roberto Imbornone
APPELLANTE contro
(c.f.: ), TE CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Bellanca
APPELLATO
, Controparte_2
e (c.f.: CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Venezia
APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 21 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
e la TE ON innanzi al Tribunale di Sciacca, per ivi sentire condannare:
- il con il quale era coniugata in regime di separazione dei beni, al CP_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pari alle somme dallo stesso prelevate, indebitamente e senza autorizzazione, dal conto corrente personale di essa attrice n. 02/00813/03 acceso presso la di sul quale affluivano solo ed ON CP_4 esclusivamente i propri cespiti reddituali;
1 - la al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nella misura pari CP_2 agli importi indebitamente prelevati dal per violazione delle norme di cui agli artt. CP_1
1175, 1176 e 1375 c.c.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto ON della domanda e, in subordine, di essere manlevata da . TE
Eccepiva che l'attrice era coniugata con il e che quest'ultimo era stato delegato CP_1 dalla moglie a operare sul conto, che le operazioni di prelievo erano state eseguite nell'arco di quarantuno mesi dal gennaio 2013 al luglio 2016; pertanto, che nessuna anomalia poteva essere riscontrata dalla Banca, adottando la “diligenza dell'accorto banchiere”.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda, TE eccependo che le somme erano state prelevate per il mantenimento della famiglia, che l'attrice era consapevole dell'esecuzione delle operazioni bancarie e che l'azione era ritorsiva in suo danno, essendosi egli separato giudizialmente dall'attrice.
Il Tribunale di Sciacca adito, istruita la causa con prova documentale, con la sentenza n.
234/2019 pubblicata il 10 giugno 2019, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto in motivazione che il potesse CP_1 operare sul conto corrente in forza della “Firma disgiunta”, come emergeva dal documento prodotto dalla banca convenuta inerente la revoca della delega da parte dell'attrice con data
11.07.2016; conseguentemente, nessuna responsabilità emergeva a carico dei convenuti.
Con atto di citazione notificato l'11 luglio 2019, ha Parte_1 proposto appello, affidato a due motivi, chiedendo “… in riforma integrale della sentenza impugnata:
- Ritenere e dichiarare che il sig. ha indebitamente TE
e illegittimamente prelevato dal conto corrente n. 02/00813/03 della B.C.C. di CP_5
intestato all'attrice, versandole sul proprio conto corrente personale, somme per un
[...] importo complessivo di Euro 67.120,00, oltre tutte le ulteriori somme quali emergeranno dalla documentazione bancaria di cui sin d'ora si chiede l'esibizione e/o deposito in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e, per l'effetto, condannarlo a restituire alla sig.ra Parte_1
tutte le predette somme, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
[...]
- Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del sig. TE per i motivi meglio spiegati in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a
[...] risarcire alla sig.ra tutti i danni subiti da quantificarsi nella Parte_1
2 somma di Euro 11.889,30, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
- Ritenere e dichiarare il grave inadempimento della ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, degli obblighi
[...] derivanti dal contratto di conto corrente n. 02/00813/03 intrattenuto con l'attrice, per violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.;
- Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i ON motivi meglio spiegati in narrativa;
- Conseguentemente, condannare la ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla sig.ra
[...] [...]
tutti i danni subiti a titolo di responsabilità contrattuale ed Parte_1 extracontrattuale da quantificarsi nelle somme indebitamente prelevate dal conto corrente n.
02/00813/03 dal sig. pari a complessivi Euro 67.120,00, TE oltre le ulteriori somme oggetto di prelievi non autorizzati quali dovessero emergere dalla documentazione bancaria di cui sin d'ora si chiede l'esibizione e/o deposito in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, per intero quelle del primo grado, oltre
a quelle del presente giudizio …”.
Con il primo articolato motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda nei confronti del convenuto e sostiene che il Tribunale è incorso nella CP_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.c., essendo dimostrata la illegittimità delle operazioni bancarie per cui è causa, atteso che erano state provate le circostanze:
- che essa appellante, in regime di separazione dei beni con il marito, aveva acceso il c/c n. 02/00813/03, nel quale erano confluite le sue entrate personali;
- che il convenuto aveva prelevato dal suddetto conto l'importo complessivo di €
75.970,00 a mezzo assegni, bonifici e prelevamenti, distraendolo sul proprio conto corrente personale e che tali prelevamenti erano stati pacificamente ammessi dal convenuto;
- che le operazioni erano state eseguite senza la sua autorizzazione e/o consenso e che il convenuto, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 Cpc, aveva dedotto che l'attrice “… pretendeva che il suo conto dovesse rimanere indisturbato …”, da considerare quale confessione giudiziale o quanto meno argomento di prova sulla circostanza che i prelevamenti non erano stati consentiti dall'attrice.
3 L'appellante deduce, inoltre, che il convenuto non aveva fornito alcuna prova dell'asserito utilizzo delle somme per “spese della famiglia”; che nessuna delle parti convenute aveva prodotto la delega a operare sul conto corrente, la cui prova della esistenza non potrebbe desumersi dal documento dell'11.07.2016, dal quale emergerebbe solo un generico “potere di firma disgiunta”, che non può essere scollegato dall'apposito atto di autorizzazione espressa.
Ancora, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui viene data rilevanza al fatto che ella non aveva versato in atti il contratto di apertura del c/c, dal quale la questione del mancato conferimento della delega avrebbe potuto trovare maggiore sostegno probatorio.
Sul punto, afferma che tale produzione era irrilevante, in quanto la delega a operare non è contenuta nel corpo del contratto ma in atto separato;
e che, piuttosto, gravava sul convenuto l'onere della prova del conferimento della delega. CP_1
L'appellante deduce, poi, che comunque l'esistenza della delega non consentiva al convenuto di appropriarsi delle somme, distraendole nel proprio conto;
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere illegittime le operazioni di prelevamento, a maggior ragione per il fatto che il convenuto non aveva dato prova dell'impiego delle somme per le
“spese della famiglia”.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda nei confronti dell' e, in proposito, richiama i profili di doglianza contenuti Controparte_6 nel primo motivo di appello.
Afferma che l'accertamento della illegittimità delle operazioni bancarie effettuate dal convenuto avrebbe dovuto condurre il Tribunale all'accoglimento delle domande CP_1 risarcitorie anche nei confronti della , riconoscendo la Controparte_7 responsabilità contrattuale della stessa. Secondo l'appellante, la banca ha violato i doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonché gli standard di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., in quanto ha consentito al CP_1
l'esecuzione di operazioni bancarie che, per la frequenza e la entità, risultavano palesemente anomale, al contempo omettendo di informare la propria cliente prima di dare corso a quelle operazioni. Sul punto, l'appellante deduce che la delega in realtà non esisteva, altrimenti sarebbe stata prodotta dalla banca, oppure quest'ultima ne avrebbe dedotto lo smarrimento per giustificare la mancata produzione. Ancora, afferma di non avere mai ricevuto gli estratti conto, per cui non era a conoscenza delle illegittime operazioni compiute dal e, CP_1 quindi, non era nelle condizioni di muovere alcuna contestazione in merito.
4 Ulteriormente, l'appellante afferma la sussistenza in capo alla banca della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per la lesione del diritto di credito attuata nella forma della cooperazione colposa del terzo (la Banca) all'atto illecito commesso dal nonché CP_1 per avere omesso di attivarsi in presenza di una situazione da cui scaturiva il relativo obbligo.
Si è costituito , chiedendo, previa ammissione dei TE mezzi istruttori richiesti in primo grado, il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata.
Deduce a sostegno che era titolare di un conto presso la Banca Credem, sul quale la moglie operava con una carta di credito;
che, allo stesso modo, egli operava sul conto corrente per cui è causa, intestato alla moglie;
che entrambi i coniugi erano a conoscenza, tramite gli estratti conto, dei prelievi eseguiti dall'uno sul conto dell'altro; e di aver dato la prova di avere eseguito esborsi nell'esclusivo interesse della moglie.
Contesta il significato attribuito dall'appellante alla frase contenuta nella memoria ex art. 183-1 Cpc, il cui reale senso era “come la Sig.ra potesse pretendere che il suo conto Pt_1 dovesse rimanere intatto”, evidenziando che aveva già espresso tale concetto nella comparsa di costituzione e risposta. Deduce, poi, di avere operato sul conto della moglie in forza di delega, anche se poi smarrita, e che non è verosimile l'affermazione dell'appellante, secondo cui la stessa non era a conoscenza dei movimenti bancari e non aveva ricevuto gli estratti conto.
Ancora, deduce che i prelevamenti venivano utilizzati per le spese rilevantissime di mantenimento della famiglia e delle proprietà, atteso che il nucleo familiare manteneva un tenore di vita assai elevato e ciò non sarebbe potuto accadere senza l'utilizzo congiunto delle risorse di ambedue i coniugi;
che la moglie aveva concesso la delega al marito per operare sul conto, della cui esistenza non può dubitarsi, tant'è che i poteri erano stati revocati con la sottoscrizione del documento dell'11.07.2016; e che egli aveva apposto la sua firma sul contratto stipulato dalla moglie, proprio perché gli era stato conferito quel potere.
Si è costituita la Controparte_8
, eccependo la inammissibilità dell'appello e la
[...] infondatezza nel merito, chiedendo di essere manlevata dal convenuto TE
, nonché insistendo nella ammissione della prova testimoniale non ammessa in
[...] primo grado, sulle circostanze sub A, B, C al n. 7 delle conclusioni.
Deduce, infatti:
- che non può esserle addebitata alcuna responsabilità contrattuale, né extracontrattuale, in quanto l'appellante aveva concesso al marito la delega a operare sul conto, e tale
5 circostanza si evince inconfutabilmente dalla richiesta formalizzata dalla stessa in data 11 luglio 2016, con la quale la delega concessa era stata revocata;
- di avere operato con la diligenza del banchiere accorto, stante che nessuna operazione anomala poteva essere rilevata, in quanto i trentotto assegni erano stati emessi dal mese di gennaio 2013 al mese di luglio 2016, interessando un periodo di quarantuno mesi;
- che il era coniugato con la correntista e delegato da quest'ultima a operare CP_1 sul conto;
- che l'appellante aveva sempre ricevuto gli estratti conto relativi alle operazioni di conto corrente e non aveva mai mosso alcuna contestazione e che è inverosimile la circostanza dalla stessa dedotta di non avere ricevuto detta documentazione;
- che l'appellante, con lettera del 15 novembre 2016, riconoscendo dovuto il saldo negativo del c/c, aveva inviato una proposta transattiva per l'estinzione del debito con la banca;
- che è irrilevante che la delega non sia stata prodotta agli atti del giudizio, in quanto sono presenti elementi sufficienti per ritenere la esistenza della delega poi revocata.
In subordine, la banca appellata ha chiesto, ove venissero accertati profili di responsabilità a proprio carico, di essere manlevata dal convenuto di quanto essa CP_1 sarà eventualmente condannata a pagare all'appellante.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto da , i cui motivi Parte_1 possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, è fondato nei termini che seguono.
Deve ritenersi pacifico che i coniugi erano in regime di separazione dei Controparte_9 beni e che il conto n. 02/00813/03 presso BCC, su cui ha operato il nel periodo in CP_1 contestazione dal gennaio 2013 al luglio 2016, era intestato unicamente alla moglie
[...]
. Parte_1
Non vi è, invece, prova che l'odierna appellante avesse conferito al marito una delega a operare su quel conto, come evidenziato nella sentenza impugnata, laddove viene ritenuto che fosse verosimile la circostanza che l'attrice non avesse formalmente sottoscritto una specifica delega al marito. Il Tribunale, tuttavia, ha concluso in difformità rispetto al presupposto della esistenza della delega, laddove ha affermato:
- che dal documento dell'11 luglio 2016 inerente alla revoca della delega al , Per_1 emergesse il fatto che quest'ultimo poteva operare sul conto in forza di “Firma disgiunta”, come in effetti lo stesso aveva operato;
6 - che gravasse sull'attrice l'onere probatorio di dimostrare l'illegittimità del comportamento del soggetto ritenuto responsabile e di contestare la veridicità del detto documento prodotto dalla banca.
Ritiene la Corte che non possano essere condivise le ragioni espresse dal Tribunale.
Si premette che il suddetto documento con data 11.07.2016 non contiene una delega, ma piuttosto una revoca della delega, della quale non è dato sapere se in effetti fosse stata conferita e l'epoca del suo conferimento. Ciò posto, le allegazioni difensive e probatorie svolte dall'attrice nell'atto introduttivo sono incompatibili con la difesa della banca circa la esistenza di una delega desumibile da quel documento, come si evince dalla produzione sub 4
e 5 in seno all'atto di citazione, documenti con i quali l'odierna appellante ha invitato la a fornire la copia della asserita delega, rimarcando che la ne avesse già omesso CP_2 CP_2 la consegna, nonostante la prima richiesta (doc. 5). Inoltre, la stessa appellante ha contestato nella prima memoria ex art. 183 comma 6 Cpc la esistenza della delega, deducendo che la sottoscrizione del documento dell'11 luglio 2016 fosse l'unica soluzione per porre fine alle operazioni del marito.
Devono ritenersi, pertanto, inefficaci le ripetute operazioni non autorizzate di prelievo di denaro da parte del dal conto intestato alla moglie, mediante assegni intestati a se CP_1 stesso (doc. 6 della produzione attrice), bonifici in proprio favore (del 6.3.2014, 17.11.2014 e
3.6.2015, doc. 3 con la dicitura “girofondi” o “giroconto”) e prelevamenti (produzione banca in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 Cpc). Conseguentemente, sussiste in capo all'appellante il diritto al risarcimento del danno nella misura pari alle perdite subite.
Alla luce di quanto dianzi evidenziato, emerge altresì la responsabilità contrattuale della banca nei confronti della propria cliente, avendo essa consentito al di compiere CP_1 ripetutamente le operazioni di prelievo sul conto della moglie senza alcuna autorizzazione, così venendo meno all'obbligo di diligenza dell'accorto banchiere ex artt. 1176 e 1710 c.c., atteso che non avrebbe dovuto dare esecuzione a quelle disposizioni in mancanza di autorizzazione della correntista.
Peraltro, la eventuale “delega” – comunque non sussistente nel caso concreto – costituisce una convenzione tra correntista e banca e non una procura del correntista al soggetto delegato, con la conseguenza che le disposizioni di quest'ultimo alla banca devono essere assunte nell'interesse del delegante (Cass. n. 13906/2005). Anche sotto tale profilo, pertanto, non troverebbero giustificazione i singoli prelievi da parte del in quanto CP_1 eseguiti di iniziativa propria dello stesso e senza autorizzazione, come emerge dalle
7 allegazioni degli appellati e non essendo, invece, stato dedotto che gli stessi fossero stati autorizzati di volta in volta e che la banca avesse esercitato il dovuto controllo.
Alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto di cui sopra, devono reputarsi irrilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie formulate dagli appellati.
Passando, quindi, alla quantificazione del danno subito dall'appellante, dagli atti di causa si evince che i prelievi non autorizzati eseguiti dal nel periodo in CP_1 contestazione ammontano complessivamente a € 75.970,00, di cui € 61.165,00 a mezzo assegni, € 5.955,00 a mezzo bonifici ed € 8.850,00 a mezzo prelevamenti. Da detta somma vanno detratti i pagamenti da lui effettuati, nello stesso periodo, con denaro proprio nell'interesse della moglie, nella misura di € 14.641,45 come documentati in atti e non contestati dall'odierna appellante, di cui € 3.141,45 a mezzo assegni del 5 luglio 2013 in favore del CO CL (ove la moglie era proprietaria in via esclusiva di due appartamenti) ed € 11.500,00 mediante bonifico del 23 maggio 2013 sul conto intestato alla moglie, al fine di estinguere un mutuo acceso in quel conto.
Pertanto, gli appellati e devono TE CP_2 essere condannati in solido al pagamento dell'importo di € 61.328,55 in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi dalla data della domanda al soddisfo.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello nei termini di cui sopra, deve accogliersi la domanda di rivalsa della banca nei confronti del . Pertanto, il va CP_1 CP_1 condannato alla restituzione in favore della delle somme che quest'ultima CP_2 dovesse sborsare all'appellante in forza della presente sentenza a titolo di sorte capitale e interessi.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto con l'appellante. Sussistono, invece, i presupposti della integrale compensazione delle spese nel rapporto tra gli appellati, avendo gli stessi assunto la medesima posizione sostanziale rispetto alla domanda attrice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 234/2019 pubblicata il 10 aprile 2019,
[...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna gli appellati e la TE [...]
, in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in solido tra loro di € 61.328,55 in favore di , così quantificata la misura del risarcimento del Parte_1
8 danno alla stessa spettante per le operazioni di prelievo non autorizzate eseguite dal marito nel periodo dal gennaio 2013 al luglio 2016, oltre gli interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2) condanna i predetti appellati al pagamento in solido tra loro delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di , che liquida per il primo grado in € Parte_1
8.000,00 di cui € 800,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e
Iva, e per il grado di appello in € 9.000,00 di cui € 1.165,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
3) condanna alla restituzione in favore della TE [...]
Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme che quest'ultima
[...] sarà costretta a sborsare all'appellante in forza della presente sentenza a titolo di sorte capitale e interessi;
4) compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra gli appellati.
Così deciso in Palermo, lì 27 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
9
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1479/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentata Parte_1 CodiceFiscale_1
e difesa dall'Avv. Roberto Imbornone
APPELLANTE contro
(c.f.: ), TE CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Bellanca
APPELLATO
, Controparte_2
e (c.f.: CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Vincenzo Venezia
APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 21 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
e la TE ON innanzi al Tribunale di Sciacca, per ivi sentire condannare:
- il con il quale era coniugata in regime di separazione dei beni, al CP_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pari alle somme dallo stesso prelevate, indebitamente e senza autorizzazione, dal conto corrente personale di essa attrice n. 02/00813/03 acceso presso la di sul quale affluivano solo ed ON CP_4 esclusivamente i propri cespiti reddituali;
1 - la al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nella misura pari CP_2 agli importi indebitamente prelevati dal per violazione delle norme di cui agli artt. CP_1
1175, 1176 e 1375 c.c.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto ON della domanda e, in subordine, di essere manlevata da . TE
Eccepiva che l'attrice era coniugata con il e che quest'ultimo era stato delegato CP_1 dalla moglie a operare sul conto, che le operazioni di prelievo erano state eseguite nell'arco di quarantuno mesi dal gennaio 2013 al luglio 2016; pertanto, che nessuna anomalia poteva essere riscontrata dalla Banca, adottando la “diligenza dell'accorto banchiere”.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda, TE eccependo che le somme erano state prelevate per il mantenimento della famiglia, che l'attrice era consapevole dell'esecuzione delle operazioni bancarie e che l'azione era ritorsiva in suo danno, essendosi egli separato giudizialmente dall'attrice.
Il Tribunale di Sciacca adito, istruita la causa con prova documentale, con la sentenza n.
234/2019 pubblicata il 10 giugno 2019, rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese del giudizio.
Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto in motivazione che il potesse CP_1 operare sul conto corrente in forza della “Firma disgiunta”, come emergeva dal documento prodotto dalla banca convenuta inerente la revoca della delega da parte dell'attrice con data
11.07.2016; conseguentemente, nessuna responsabilità emergeva a carico dei convenuti.
Con atto di citazione notificato l'11 luglio 2019, ha Parte_1 proposto appello, affidato a due motivi, chiedendo “… in riforma integrale della sentenza impugnata:
- Ritenere e dichiarare che il sig. ha indebitamente TE
e illegittimamente prelevato dal conto corrente n. 02/00813/03 della B.C.C. di CP_5
intestato all'attrice, versandole sul proprio conto corrente personale, somme per un
[...] importo complessivo di Euro 67.120,00, oltre tutte le ulteriori somme quali emergeranno dalla documentazione bancaria di cui sin d'ora si chiede l'esibizione e/o deposito in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e, per l'effetto, condannarlo a restituire alla sig.ra Parte_1
tutte le predette somme, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
[...]
- Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. del sig. TE per i motivi meglio spiegati in narrativa e, per l'effetto, condannarlo a
[...] risarcire alla sig.ra tutti i danni subiti da quantificarsi nella Parte_1
2 somma di Euro 11.889,30, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.;
- Ritenere e dichiarare il grave inadempimento della ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, degli obblighi
[...] derivanti dal contratto di conto corrente n. 02/00813/03 intrattenuto con l'attrice, per violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.;
- Ritenere e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i ON motivi meglio spiegati in narrativa;
- Conseguentemente, condannare la ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla sig.ra
[...] [...]
tutti i danni subiti a titolo di responsabilità contrattuale ed Parte_1 extracontrattuale da quantificarsi nelle somme indebitamente prelevate dal conto corrente n.
02/00813/03 dal sig. pari a complessivi Euro 67.120,00, TE oltre le ulteriori somme oggetto di prelievi non autorizzati quali dovessero emergere dalla documentazione bancaria di cui sin d'ora si chiede l'esibizione e/o deposito in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, per intero quelle del primo grado, oltre
a quelle del presente giudizio …”.
Con il primo articolato motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda nei confronti del convenuto e sostiene che il Tribunale è incorso nella CP_1 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.c., essendo dimostrata la illegittimità delle operazioni bancarie per cui è causa, atteso che erano state provate le circostanze:
- che essa appellante, in regime di separazione dei beni con il marito, aveva acceso il c/c n. 02/00813/03, nel quale erano confluite le sue entrate personali;
- che il convenuto aveva prelevato dal suddetto conto l'importo complessivo di €
75.970,00 a mezzo assegni, bonifici e prelevamenti, distraendolo sul proprio conto corrente personale e che tali prelevamenti erano stati pacificamente ammessi dal convenuto;
- che le operazioni erano state eseguite senza la sua autorizzazione e/o consenso e che il convenuto, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 Cpc, aveva dedotto che l'attrice “… pretendeva che il suo conto dovesse rimanere indisturbato …”, da considerare quale confessione giudiziale o quanto meno argomento di prova sulla circostanza che i prelevamenti non erano stati consentiti dall'attrice.
3 L'appellante deduce, inoltre, che il convenuto non aveva fornito alcuna prova dell'asserito utilizzo delle somme per “spese della famiglia”; che nessuna delle parti convenute aveva prodotto la delega a operare sul conto corrente, la cui prova della esistenza non potrebbe desumersi dal documento dell'11.07.2016, dal quale emergerebbe solo un generico “potere di firma disgiunta”, che non può essere scollegato dall'apposito atto di autorizzazione espressa.
Ancora, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui viene data rilevanza al fatto che ella non aveva versato in atti il contratto di apertura del c/c, dal quale la questione del mancato conferimento della delega avrebbe potuto trovare maggiore sostegno probatorio.
Sul punto, afferma che tale produzione era irrilevante, in quanto la delega a operare non è contenuta nel corpo del contratto ma in atto separato;
e che, piuttosto, gravava sul convenuto l'onere della prova del conferimento della delega. CP_1
L'appellante deduce, poi, che comunque l'esistenza della delega non consentiva al convenuto di appropriarsi delle somme, distraendole nel proprio conto;
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto comunque ritenere illegittime le operazioni di prelevamento, a maggior ragione per il fatto che il convenuto non aveva dato prova dell'impiego delle somme per le
“spese della famiglia”.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della domanda nei confronti dell' e, in proposito, richiama i profili di doglianza contenuti Controparte_6 nel primo motivo di appello.
Afferma che l'accertamento della illegittimità delle operazioni bancarie effettuate dal convenuto avrebbe dovuto condurre il Tribunale all'accoglimento delle domande CP_1 risarcitorie anche nei confronti della , riconoscendo la Controparte_7 responsabilità contrattuale della stessa. Secondo l'appellante, la banca ha violato i doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., nonché gli standard di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., in quanto ha consentito al CP_1
l'esecuzione di operazioni bancarie che, per la frequenza e la entità, risultavano palesemente anomale, al contempo omettendo di informare la propria cliente prima di dare corso a quelle operazioni. Sul punto, l'appellante deduce che la delega in realtà non esisteva, altrimenti sarebbe stata prodotta dalla banca, oppure quest'ultima ne avrebbe dedotto lo smarrimento per giustificare la mancata produzione. Ancora, afferma di non avere mai ricevuto gli estratti conto, per cui non era a conoscenza delle illegittime operazioni compiute dal e, CP_1 quindi, non era nelle condizioni di muovere alcuna contestazione in merito.
4 Ulteriormente, l'appellante afferma la sussistenza in capo alla banca della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per la lesione del diritto di credito attuata nella forma della cooperazione colposa del terzo (la Banca) all'atto illecito commesso dal nonché CP_1 per avere omesso di attivarsi in presenza di una situazione da cui scaturiva il relativo obbligo.
Si è costituito , chiedendo, previa ammissione dei TE mezzi istruttori richiesti in primo grado, il rigetto dell'appello e la integrale conferma della sentenza impugnata.
Deduce a sostegno che era titolare di un conto presso la Banca Credem, sul quale la moglie operava con una carta di credito;
che, allo stesso modo, egli operava sul conto corrente per cui è causa, intestato alla moglie;
che entrambi i coniugi erano a conoscenza, tramite gli estratti conto, dei prelievi eseguiti dall'uno sul conto dell'altro; e di aver dato la prova di avere eseguito esborsi nell'esclusivo interesse della moglie.
Contesta il significato attribuito dall'appellante alla frase contenuta nella memoria ex art. 183-1 Cpc, il cui reale senso era “come la Sig.ra potesse pretendere che il suo conto Pt_1 dovesse rimanere intatto”, evidenziando che aveva già espresso tale concetto nella comparsa di costituzione e risposta. Deduce, poi, di avere operato sul conto della moglie in forza di delega, anche se poi smarrita, e che non è verosimile l'affermazione dell'appellante, secondo cui la stessa non era a conoscenza dei movimenti bancari e non aveva ricevuto gli estratti conto.
Ancora, deduce che i prelevamenti venivano utilizzati per le spese rilevantissime di mantenimento della famiglia e delle proprietà, atteso che il nucleo familiare manteneva un tenore di vita assai elevato e ciò non sarebbe potuto accadere senza l'utilizzo congiunto delle risorse di ambedue i coniugi;
che la moglie aveva concesso la delega al marito per operare sul conto, della cui esistenza non può dubitarsi, tant'è che i poteri erano stati revocati con la sottoscrizione del documento dell'11.07.2016; e che egli aveva apposto la sua firma sul contratto stipulato dalla moglie, proprio perché gli era stato conferito quel potere.
Si è costituita la Controparte_8
, eccependo la inammissibilità dell'appello e la
[...] infondatezza nel merito, chiedendo di essere manlevata dal convenuto TE
, nonché insistendo nella ammissione della prova testimoniale non ammessa in
[...] primo grado, sulle circostanze sub A, B, C al n. 7 delle conclusioni.
Deduce, infatti:
- che non può esserle addebitata alcuna responsabilità contrattuale, né extracontrattuale, in quanto l'appellante aveva concesso al marito la delega a operare sul conto, e tale
5 circostanza si evince inconfutabilmente dalla richiesta formalizzata dalla stessa in data 11 luglio 2016, con la quale la delega concessa era stata revocata;
- di avere operato con la diligenza del banchiere accorto, stante che nessuna operazione anomala poteva essere rilevata, in quanto i trentotto assegni erano stati emessi dal mese di gennaio 2013 al mese di luglio 2016, interessando un periodo di quarantuno mesi;
- che il era coniugato con la correntista e delegato da quest'ultima a operare CP_1 sul conto;
- che l'appellante aveva sempre ricevuto gli estratti conto relativi alle operazioni di conto corrente e non aveva mai mosso alcuna contestazione e che è inverosimile la circostanza dalla stessa dedotta di non avere ricevuto detta documentazione;
- che l'appellante, con lettera del 15 novembre 2016, riconoscendo dovuto il saldo negativo del c/c, aveva inviato una proposta transattiva per l'estinzione del debito con la banca;
- che è irrilevante che la delega non sia stata prodotta agli atti del giudizio, in quanto sono presenti elementi sufficienti per ritenere la esistenza della delega poi revocata.
In subordine, la banca appellata ha chiesto, ove venissero accertati profili di responsabilità a proprio carico, di essere manlevata dal convenuto di quanto essa CP_1 sarà eventualmente condannata a pagare all'appellante.
Tutto ciò premesso, l'appello proposto da , i cui motivi Parte_1 possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, è fondato nei termini che seguono.
Deve ritenersi pacifico che i coniugi erano in regime di separazione dei Controparte_9 beni e che il conto n. 02/00813/03 presso BCC, su cui ha operato il nel periodo in CP_1 contestazione dal gennaio 2013 al luglio 2016, era intestato unicamente alla moglie
[...]
. Parte_1
Non vi è, invece, prova che l'odierna appellante avesse conferito al marito una delega a operare su quel conto, come evidenziato nella sentenza impugnata, laddove viene ritenuto che fosse verosimile la circostanza che l'attrice non avesse formalmente sottoscritto una specifica delega al marito. Il Tribunale, tuttavia, ha concluso in difformità rispetto al presupposto della esistenza della delega, laddove ha affermato:
- che dal documento dell'11 luglio 2016 inerente alla revoca della delega al , Per_1 emergesse il fatto che quest'ultimo poteva operare sul conto in forza di “Firma disgiunta”, come in effetti lo stesso aveva operato;
6 - che gravasse sull'attrice l'onere probatorio di dimostrare l'illegittimità del comportamento del soggetto ritenuto responsabile e di contestare la veridicità del detto documento prodotto dalla banca.
Ritiene la Corte che non possano essere condivise le ragioni espresse dal Tribunale.
Si premette che il suddetto documento con data 11.07.2016 non contiene una delega, ma piuttosto una revoca della delega, della quale non è dato sapere se in effetti fosse stata conferita e l'epoca del suo conferimento. Ciò posto, le allegazioni difensive e probatorie svolte dall'attrice nell'atto introduttivo sono incompatibili con la difesa della banca circa la esistenza di una delega desumibile da quel documento, come si evince dalla produzione sub 4
e 5 in seno all'atto di citazione, documenti con i quali l'odierna appellante ha invitato la a fornire la copia della asserita delega, rimarcando che la ne avesse già omesso CP_2 CP_2 la consegna, nonostante la prima richiesta (doc. 5). Inoltre, la stessa appellante ha contestato nella prima memoria ex art. 183 comma 6 Cpc la esistenza della delega, deducendo che la sottoscrizione del documento dell'11 luglio 2016 fosse l'unica soluzione per porre fine alle operazioni del marito.
Devono ritenersi, pertanto, inefficaci le ripetute operazioni non autorizzate di prelievo di denaro da parte del dal conto intestato alla moglie, mediante assegni intestati a se CP_1 stesso (doc. 6 della produzione attrice), bonifici in proprio favore (del 6.3.2014, 17.11.2014 e
3.6.2015, doc. 3 con la dicitura “girofondi” o “giroconto”) e prelevamenti (produzione banca in ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 Cpc). Conseguentemente, sussiste in capo all'appellante il diritto al risarcimento del danno nella misura pari alle perdite subite.
Alla luce di quanto dianzi evidenziato, emerge altresì la responsabilità contrattuale della banca nei confronti della propria cliente, avendo essa consentito al di compiere CP_1 ripetutamente le operazioni di prelievo sul conto della moglie senza alcuna autorizzazione, così venendo meno all'obbligo di diligenza dell'accorto banchiere ex artt. 1176 e 1710 c.c., atteso che non avrebbe dovuto dare esecuzione a quelle disposizioni in mancanza di autorizzazione della correntista.
Peraltro, la eventuale “delega” – comunque non sussistente nel caso concreto – costituisce una convenzione tra correntista e banca e non una procura del correntista al soggetto delegato, con la conseguenza che le disposizioni di quest'ultimo alla banca devono essere assunte nell'interesse del delegante (Cass. n. 13906/2005). Anche sotto tale profilo, pertanto, non troverebbero giustificazione i singoli prelievi da parte del in quanto CP_1 eseguiti di iniziativa propria dello stesso e senza autorizzazione, come emerge dalle
7 allegazioni degli appellati e non essendo, invece, stato dedotto che gli stessi fossero stati autorizzati di volta in volta e che la banca avesse esercitato il dovuto controllo.
Alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto di cui sopra, devono reputarsi irrilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie formulate dagli appellati.
Passando, quindi, alla quantificazione del danno subito dall'appellante, dagli atti di causa si evince che i prelievi non autorizzati eseguiti dal nel periodo in CP_1 contestazione ammontano complessivamente a € 75.970,00, di cui € 61.165,00 a mezzo assegni, € 5.955,00 a mezzo bonifici ed € 8.850,00 a mezzo prelevamenti. Da detta somma vanno detratti i pagamenti da lui effettuati, nello stesso periodo, con denaro proprio nell'interesse della moglie, nella misura di € 14.641,45 come documentati in atti e non contestati dall'odierna appellante, di cui € 3.141,45 a mezzo assegni del 5 luglio 2013 in favore del CO CL (ove la moglie era proprietaria in via esclusiva di due appartamenti) ed € 11.500,00 mediante bonifico del 23 maggio 2013 sul conto intestato alla moglie, al fine di estinguere un mutuo acceso in quel conto.
Pertanto, gli appellati e devono TE CP_2 essere condannati in solido al pagamento dell'importo di € 61.328,55 in favore dell'appellante a titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi dalla data della domanda al soddisfo.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello nei termini di cui sopra, deve accogliersi la domanda di rivalsa della banca nei confronti del . Pertanto, il va CP_1 CP_1 condannato alla restituzione in favore della delle somme che quest'ultima CP_2 dovesse sborsare all'appellante in forza della presente sentenza a titolo di sorte capitale e interessi.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto con l'appellante. Sussistono, invece, i presupposti della integrale compensazione delle spese nel rapporto tra gli appellati, avendo gli stessi assunto la medesima posizione sostanziale rispetto alla domanda attrice.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 234/2019 pubblicata il 10 aprile 2019,
[...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna gli appellati e la TE [...]
, in Controparte_8 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in solido tra loro di € 61.328,55 in favore di , così quantificata la misura del risarcimento del Parte_1
8 danno alla stessa spettante per le operazioni di prelievo non autorizzate eseguite dal marito nel periodo dal gennaio 2013 al luglio 2016, oltre gli interessi dalla data della domanda al soddisfo;
2) condanna i predetti appellati al pagamento in solido tra loro delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di , che liquida per il primo grado in € Parte_1
8.000,00 di cui € 800,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e
Iva, e per il grado di appello in € 9.000,00 di cui € 1.165,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
3) condanna alla restituzione in favore della TE [...]
Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle somme che quest'ultima
[...] sarà costretta a sborsare all'appellante in forza della presente sentenza a titolo di sorte capitale e interessi;
4) compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra gli appellati.
Così deciso in Palermo, lì 27 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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