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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2478/2024 R.G. sul ricorso depositato il 15/05/2024 proposto da (difeso dalle avv. te Parte_1
Mariarosaria Minniti e Maria Laura Timone) nei confronti di Controparte_1
(difeso dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede:
“ Accoglie parzialmente la domanda e condanna l' al pagamento alla parte ricorrente della CP_1
somma complessiva di 378,27 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo .
Rigetta nel resto.
CP_ Compensa due terzi le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 360,00 Euro. per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto .”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in parte motiva, l'irripetibilità dell'indebito ritenuto sussistente dall' con le comunicazioni del 13 febbraio 2023 e del 14 maggio 2023 e, CP_1 per l'effetto, accertare e dichiarare che la somma di € 2.591,95 (indicata a titolo di indebito nella nota del 13/2/2023) e/o di € 2.955,00 (indicata nella nota del 14/5/2023), ovvero quella maggiore o minore somma che emergerà in giudizio, non sono in alcun modo dovute;
- conseguentemente, condannare l' all'immediata restituzione dell'importo di € 2.591,95, così CP_1 come trattenuto nel cedolino paga di marzo 2023, oltre interessi e/o rivalutazione, e di € 363,04 (€
90,61 x 4 mensilità) trattenute nelle mensilità da febbraio a maggio 2024 della pensione, ed a tutte le ulteriori somme che verranno trattenute sulle mensilità successive alla presentazione del ricorso, oltre interessi e/o rivalutazione, ovvero condannare l' alla immediata restituzione della CP_1
maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche a mezzo CTU, oltre interessi e/o rivalutazione;
- in via subordinata, condannare l' al ristoro dei danni subiti dal sig. Controparte_2 Pt_1
per le ragioni esposte al punto 3 del ricorso, riconoscendo allo stesso, a titolo di danno, la somma di
€ 2.591,95, oltre interessi e/o rivalutazione, o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva il resistente come in epigrafe contestando la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente accolto .
INDEBITO
Parte ricorrente adduce in via principale l'irripetibilità dell'indebito oggetto delle comunicazioni del 13 febbraio 2023 e del 14 maggio 2023 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la somma di €
2.591,95 (indicata a titolo di indebito nella nota del 13/2/2023) e/o di € 2.955,00 (indicata nella nota del 14/5/2023), ovvero quella maggiore o minore somma che emergerà in giudizio, non sono in alcun modo dovute.
Orbene la prima somma concerne un recupero indicato nel provvedimento di accoglimento della domanda di pensione VO ART indicato come < 369 - Recupero indebito numero 00017550744>. la seconda somma dalla comunicazione risulta su per recupero di ratei successivi alla CP_3
decorrenza della VO ART periodo 1.1.2023 – 31.3.2023
2 Ciò posto va rilevato che il motivo del difetto di motivazione è inammissibile perché non si tratta di atti soggetti alla disciplina legge 241/90 .
L'accertamento ammissibile è sul rapporto e sul piano sostanziale , ossia in questo caso per accertare la non dovutezza e irripetibilità delle somme , indipendentemente da irregolarità formali dell'atto non trattandosi di giudizio impugnatorio né rilevano i vizi della motivazione .
CP_ L'onere di chiarire le causali dell'indebito spetta all'
Parte ricorrente ha onere invece di provare il diritto alle somme percepite
CP_ Orbene l' ha chiarito che si era creata una situazione in cui per un breve periodo si erano sovrapposti la pensione di vecchiaia Voart con decorrenza 1.1.2023 con la precedente erogazione
Contr di assegno IO , già in godimento prima della decorrenza della pensione VO ART , che era CP_ stato eliminato ma, a dire dell' ,percepito per le prime tre mensilità del 2023 . CP_ L sostiene infatti Il ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia, categoria VOART numero
33024987, liquidata in data 13 febbraio 2023 con decorrenza 1 gennaio 2023, per trasformazione dell'assegno di invalidità categoria IOART n.34022269 di cui era già titolare parte ricorrente.
L'eliminazione dell'assegno ordinario d'invalidità è avvenuta in pari data con effetto dalla prima rata utile di aprile 2023 (il 13 febbraio la rata di marzo era già stata estratta) e quanto percepito da gennaio a marzo 2023, pari ad € 2.955,00 al lordo dell'Irpef, è stato parzialmente compensato, in misura pari ad € 2.591,95, con gli arretrati sulla pensione di vecchiaia calcolati fino alla rata di febbraio 2023. La rata di marzo è stata riscossa sia con n. certificato 34022269 sia con n.
33024987.
Si evidenzia che il mancato recupero sul conguaglio a credito di quanto già percepito a titolo di assegno di invalidità avrebbe implicato una duplicazione di pagamento anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2023.
La differenza a debito, pari ad € 363,05, è stata recuperata mediante trattenute su pensione da febbraio a maggio 2024. >
Orbene dal raffronto dei due importi ossia di 2.955,00 per IO ART( 1.1.2023 – 31.3. 2023 ) e di
2591,95 arretrati pensione VOART in sostanza residua un debito di 363,05 euro( comunicato da
CP_ parte dell' ) , che l' dice nelle more recuperato CP_1
CP_ Sul punto però parte ricorrente ha contestato la ricostruzione operata dall' sia negando la percezione delle somme per sia per la mancanza di dolo operando il legittimo CP_3
affidamento delle somme per cui non erano ripetibili
3 CP_ Parte ricorrente lamenta che oggi viene pretesa dall' come indebito una somma pari a €
5.546,95 (ovvero € 2.591,95 ed € 2.955,00).
Ad avviso del decidente la tesi della parte ricorrente è solo in parte fondata .
CP_ Non è vero che l' parla di indebito di 5546,95 ma più precisamente un solo indebito di 2955
,00 a lordo Irpef maturato su mentre riconosce l' altra somma come arretrati( quindi CP_3
crediti riconosciuti in capo al ricorrente dalla prima comunicazione di accoglimento della pensione ) dovuti anche se non erogati perché da recuperare
La parte ricorrente erroneamente parla quindi di due indebiti
Parte ricorrente afferma dapprima pure che l'assegno IOART percepito per le tre mensilità fosse stato percepito ed era comunque inferiore;
dall'altro sostiene < Non vi è prova alcuna che il sig. abbia percepito l'assegno di invalidità per le mensilità in questione, circostanza che si Pt_1
contesta espressamente, né tantomeno viene dedotto il quantum ricevuto al fine di verificare la corrispondenza con quanto trattenuto;
>. CP_ L però offre in dettaglio estremi del pagamento indicando l'ufficio pagatore CP_4
Parte ricorrente non prova in contrario che presso l' non sia stato versata la somma di IO CP_4
Contr
.
Peraltro nel ricorso amministrativo non aveva messo in dubbio la percezione delle mensilità IO
ART.
La documentazione che attesta il pagamento proviene dall'inps quale ente pubblico e fa fede fino a prova contraria che però non è offerta da parte del ricorrente .
Orbene sul pagamento quindi dell' per le tre mensilità ritiene il decidente che il pagamento CP_3
sia circostanza avvenuta e non smentita con elementi contrari .
Risulta invece pacifico che le mensilità di gennaio e febbraio 2023 della pensione non risultano CP_ percepite e quindi sono state trattenute dall'
Tuttavia vi è il fatto che l'assegno è stato percepito per tre mesi e tale percezione di CP_3
somme è indebita perché non potevano essere cumulate nello stesso periodo le due prestazioni .
Vi è il fatto che ancora la pensione- richiesta il 13. dicembre 2022 - non era stata ancora liquidata per cui le somme erogate di assegno e l'impossibilità di cumulo era percepibile dall'interessato CP_ beneficiario e nessun legittimo affidamento poteva aver maturato né l poteva interrompere dell'assegno in assenza di liquidazione della pensione che ha richiesto i termini del procedimento
4 amministrativo per verificare il diverso titolo sovrapponendosi per pochi mesi , ed il recupero è stato estremamente veloce ben prima di un anno quindi tempestivo
In ogni caso l'art 52 Legge 88/1989 non è applicabile all'assegno IO ART non trattandosi di pensione ( sulla non applicazione alla prestazione non pensionistica v. anche di recente Cass
Sez. L, Ordinanza n. 3545 del 2025 ).
.
Va tuttavia ribadito il principio che il recupero delle somme indebite deve farsi al netto delle trattenute e non al lordo poiché va restituita solo la somma effettivamente percepita( in termini
Cass n.2653/22 .
CP_ Dallo stesso estratto di pagamenti depositato dall' i tre mesi di pagati ammontano a CP_3
complessivi 2581,08 euro e non 2955,00 euro , per cui il raffronto va fatto con i crediti di pensione maturati per i due mesi del 2023 e non ancora liquidati pari 2.595,74.
A questo punto dal confronto tra 2595,74 maturati come credito e 2581,08 euro come indebito calcolato al netto, residua la somma di 14,66 euro in favore del ricorrente , per cui la trattenuta di 363,61 non era legittima ed il ricorrente ha diritto al pagamento di 14,66 euro oltre la restituzione di 363,61 trattenuti , per un totale di 378,27 euro oltre accessori dovuti
Risarcimento del danno
In via subordinata chiede il risarcimento del danno.
La domanda è priva di allegazioni specifiche di quale sia il danno da liquidare oltre le somme accertate per cui non può essere accolta la domanda.
SPESE
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente per la parziale fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore accolto e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 9.4.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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