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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/10/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1466/2019 r.g.a.c. n. 1493/2019 r.g.a.c. riuniti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 1466/2019 e 1493/19 del R.G.A.C., trattenute in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
p.iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Marrocco e Vincenzo Castaldo e domiciliata ex lege presso il relativo domicilio digitale, giusta procura in atti,
-opponente-
E
p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Bacco e Alessandro Paletta e domiciliata ex lege presso il relativo domicilio digitale, giuste procure in atti,
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 154/2019 del 25.1.2019
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note sostitutive di udienza del 23.1.2025 pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società otteneva dal Tribunale di Latina Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 154/2019, con il quale veniva ingiunto alla società il Parte_1 pagamento della somma di € 16.432,54 oltre interessi e spese, in forza di otto fatture emesse nell'anno 2014 relative al servizio di trasporto di legname dalla sede di Ardea dell'ingiunta presso la società Distillerie Bonollo spa sita in Anagni.
La società proponeva tempestiva e rituale opposizione eccependo: l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Velletri, quale foro del debitore ex artt. 19 e 20 c.p.c.; l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2951 c.c., trattandosi di diritti derivanti da contratto di trasporto;
la carenza di legittimazione attiva in capo a non avendo mai CP_1 intrattenuto rapporti contrattuali con la stessa, bensì con altra società ( dichiarata Controparte_2 fallita nel 2018), alla quale si riferivano i trasporti effettuati nell'anno 2014.
La convenuta opposta si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni, Controparte_1 sostenendo la competenza del Tribunale di Latina ex art. 20 c.p.c., l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e la prova del rapporto tramite fatture, documenti di trasporto e richiesta di testimonianze.
Venivano ammessi i testi indicati da parte opposta e dunque escussi i testi , dipendente Testimone_1 della in qualità di autista dal 2010/2011 e , padre del legale Controparte_1 Testimone_2 rappresentante della convenuta e responsabile tecnico della società.
Il primo dichiarava di aver effettuato trasporti di legname dalla società alla società Parte_1 Bonollo spa, mentre il secondo confermava la gestione dei trasporti e la sottoscrizione delle bolle di consegna.
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. Sull'incompetenza territoriale
L'eccezione sollevata dalla società non può essere accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Ai sensi dell'art. 19 c.p.c. il foro della persona giuridica è quello della sede legale della società; tuttavia, l'art. 20 c.p.c. prevede, quale foro concorrente, quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere adempiuta.
Nel caso di obbligazioni pecuniarie, l'art. 1182, co. 3, c.c. individua il luogo di adempimento nel domicilio del creditore, purché il credito sia liquido ed esigibile e ogniqualvolta la pretesa sia determinata nei suoi elementi essenziali.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la fattura, in quanto documento unilaterale, non basta da sola a fondare la competenza (cfr. Cass. SS.UU., 13.09.2016, n. 17989) ma nel caso di specie il credito risulta supportato da un compendio documentale (fatture e DDT) non contestato per anni e corroborato dalle deposizioni testimoniali. Ciò consente di qualificare il credito come liquido ed esigibile, radicando, dunque, la competenza presso il domicilio del creditore, ovvero presso il Tribunale di Latina.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.
pagina 2 di 4
3. Sulla legittimazione attiva
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente va rigettata.
Il decreto ingiuntivo si fonda su fatture intestate a e su documenti di trasporto Controparte_1 emessi dalla medesima. Secondo costante giurisprudenza, la legittimazione attiva spetta a chi deduce di essere titolare del diritto di credito e ne fornisce prova documentale;
incombe invece sul debitore opponente l'onere di dimostrare i fatti impeditivi o estintivi (cfr. Cass. civile sez. II, 10/10/2022, n. 29406).
La società ha sostenuto, inoltre, che i trasporti fossero stati effettuati da altra società Parte_1 ovvero la allegando che i registri IVA del 2014 della odierna opposta Controparte_2 documentano falsamente le prestazioni di cui al monitorio, essendo state invece rese dal
[...] Tuttavia, la dedotta finzione contabile (non provata siccome contestata) di per sè non CP_2 esclude in modo univoco l'esecuzione di trasporti effettuati da parte di (cfr. in ogni CP_1 caso l'art.1180 c.c.)
I testi escussi, pur legati da rapporti di dipendenza o parentela con la società opposta, hanno confermato con coerenza lo svolgimento dei trasporti da parte di trovando riscontro nella Controparte_1 documentazione prodotta. Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tali deposizioni, valutate con prudente apprezzamento e unitamente agli altri elementi istruttori, consentono di ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve essere respinta.
4. Sulla prescrizione
Merita invece accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
L'art. 2951 c.c. infatti stabilisce che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno”. La ratio è assicurare celerità e certezza nei rapporti commerciali di trasporto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prescrizione breve decorre dall'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'emissione della fattura Quando una norma prevede un termine di prescrizione diverso da quello ordinario di dieci anni (ex art. 2946 c.c.), tale termine speciale trova applicazione per specialità ex art. 14 preleggi.
Nel caso in esame, le prestazioni di trasporto risalgono al 2014 (vedi DDT prodotti) mentre il ricorso monitorio è stato presentato nel gennaio 2019, ben oltre il termine annuale previsto dalla norma.
Non può attribuirsi efficacia interruttiva alla PEC di messa in mora del 2018, poiché intervenuta quando il diritto era già ampiamente prescritto. È principio consolidato che, una volta maturata la prescrizione, essa non può essere interrotta da atti successivi. Un atto interruttivo della prescrizione, compiuto dopo che la prescrizione si è già maturata, è privo di effetti. Una volta che il termine prescrizionale si è compiuto, il diritto si estingue e non può essere più esercitato, né può essere
“riattivato” da un atto successivo.
Questo principio è conforme all'interpretazione degli artt. 2934 e 2943 c.c., secondo cui la prescrizione estingue il diritto e gli atti interruttivi sono efficaci solo se compiuti prima della maturazione del termine prescrizionale.
Ne consegue che il credito azionato era prescritto al momento del deposito del ricorso monitorio e, per tale ragione il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
pagina 3 di 4 Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta con condanna dell'opposta alla rifusione del 50% delle spese di lite per il rigetto delle ragioni di opposizione diverse dalla prescrizione e va quantificato in euro 2.500,00, secondo i valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 154/19 emesso da questo tribunale;
- condanna la società opposta al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
Il Giudice
Latina, 04/10/2025 Dott. Gaetano Negro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione CIVILE
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili di primo grado riunite iscritte al n. 1466/2019 e 1493/19 del R.G.A.C., trattenute in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
p.iva , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Marrocco e Vincenzo Castaldo e domiciliata ex lege presso il relativo domicilio digitale, giusta procura in atti,
-opponente-
E
p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Bacco e Alessandro Paletta e domiciliata ex lege presso il relativo domicilio digitale, giuste procure in atti,
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 154/2019 del 25.1.2019
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note sostitutive di udienza del 23.1.2025 pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società otteneva dal Tribunale di Latina Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 154/2019, con il quale veniva ingiunto alla società il Parte_1 pagamento della somma di € 16.432,54 oltre interessi e spese, in forza di otto fatture emesse nell'anno 2014 relative al servizio di trasporto di legname dalla sede di Ardea dell'ingiunta presso la società Distillerie Bonollo spa sita in Anagni.
La società proponeva tempestiva e rituale opposizione eccependo: l'incompetenza Parte_1 territoriale del Tribunale di Latina in favore del Tribunale di Velletri, quale foro del debitore ex artt. 19 e 20 c.p.c.; l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2951 c.c., trattandosi di diritti derivanti da contratto di trasporto;
la carenza di legittimazione attiva in capo a non avendo mai CP_1 intrattenuto rapporti contrattuali con la stessa, bensì con altra società ( dichiarata Controparte_2 fallita nel 2018), alla quale si riferivano i trasporti effettuati nell'anno 2014.
La convenuta opposta si costituiva in giudizio contestando tutte le eccezioni, Controparte_1 sostenendo la competenza del Tribunale di Latina ex art. 20 c.p.c., l'applicabilità della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e la prova del rapporto tramite fatture, documenti di trasporto e richiesta di testimonianze.
Venivano ammessi i testi indicati da parte opposta e dunque escussi i testi , dipendente Testimone_1 della in qualità di autista dal 2010/2011 e , padre del legale Controparte_1 Testimone_2 rappresentante della convenuta e responsabile tecnico della società.
Il primo dichiarava di aver effettuato trasporti di legname dalla società alla società Parte_1 Bonollo spa, mentre il secondo confermava la gestione dei trasporti e la sottoscrizione delle bolle di consegna.
Esaurita la fase istruttoria la causa veniva trattenuta per la decisione.
2. Sull'incompetenza territoriale
L'eccezione sollevata dalla società non può essere accolta per i seguenti motivi. Parte_1
Ai sensi dell'art. 19 c.p.c. il foro della persona giuridica è quello della sede legale della società; tuttavia, l'art. 20 c.p.c. prevede, quale foro concorrente, quello del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere adempiuta.
Nel caso di obbligazioni pecuniarie, l'art. 1182, co. 3, c.c. individua il luogo di adempimento nel domicilio del creditore, purché il credito sia liquido ed esigibile e ogniqualvolta la pretesa sia determinata nei suoi elementi essenziali.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la fattura, in quanto documento unilaterale, non basta da sola a fondare la competenza (cfr. Cass. SS.UU., 13.09.2016, n. 17989) ma nel caso di specie il credito risulta supportato da un compendio documentale (fatture e DDT) non contestato per anni e corroborato dalle deposizioni testimoniali. Ciò consente di qualificare il credito come liquido ed esigibile, radicando, dunque, la competenza presso il domicilio del creditore, ovvero presso il Tribunale di Latina.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere rigettata.
pagina 2 di 4
3. Sulla legittimazione attiva
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente va rigettata.
Il decreto ingiuntivo si fonda su fatture intestate a e su documenti di trasporto Controparte_1 emessi dalla medesima. Secondo costante giurisprudenza, la legittimazione attiva spetta a chi deduce di essere titolare del diritto di credito e ne fornisce prova documentale;
incombe invece sul debitore opponente l'onere di dimostrare i fatti impeditivi o estintivi (cfr. Cass. civile sez. II, 10/10/2022, n. 29406).
La società ha sostenuto, inoltre, che i trasporti fossero stati effettuati da altra società Parte_1 ovvero la allegando che i registri IVA del 2014 della odierna opposta Controparte_2 documentano falsamente le prestazioni di cui al monitorio, essendo state invece rese dal
[...] Tuttavia, la dedotta finzione contabile (non provata siccome contestata) di per sè non CP_2 esclude in modo univoco l'esecuzione di trasporti effettuati da parte di (cfr. in ogni CP_1 caso l'art.1180 c.c.)
I testi escussi, pur legati da rapporti di dipendenza o parentela con la società opposta, hanno confermato con coerenza lo svolgimento dei trasporti da parte di trovando riscontro nella Controparte_1 documentazione prodotta. Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., tali deposizioni, valutate con prudente apprezzamento e unitamente agli altri elementi istruttori, consentono di ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve essere respinta.
4. Sulla prescrizione
Merita invece accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
L'art. 2951 c.c. infatti stabilisce che “i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno”. La ratio è assicurare celerità e certezza nei rapporti commerciali di trasporto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la prescrizione breve decorre dall'esecuzione della prestazione, indipendentemente dall'emissione della fattura Quando una norma prevede un termine di prescrizione diverso da quello ordinario di dieci anni (ex art. 2946 c.c.), tale termine speciale trova applicazione per specialità ex art. 14 preleggi.
Nel caso in esame, le prestazioni di trasporto risalgono al 2014 (vedi DDT prodotti) mentre il ricorso monitorio è stato presentato nel gennaio 2019, ben oltre il termine annuale previsto dalla norma.
Non può attribuirsi efficacia interruttiva alla PEC di messa in mora del 2018, poiché intervenuta quando il diritto era già ampiamente prescritto. È principio consolidato che, una volta maturata la prescrizione, essa non può essere interrotta da atti successivi. Un atto interruttivo della prescrizione, compiuto dopo che la prescrizione si è già maturata, è privo di effetti. Una volta che il termine prescrizionale si è compiuto, il diritto si estingue e non può essere più esercitato, né può essere
“riattivato” da un atto successivo.
Questo principio è conforme all'interpretazione degli artt. 2934 e 2943 c.c., secondo cui la prescrizione estingue il diritto e gli atti interruttivi sono efficaci solo se compiuti prima della maturazione del termine prescrizionale.
Ne consegue che il credito azionato era prescritto al momento del deposito del ricorso monitorio e, per tale ragione il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
pagina 3 di 4 Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va accolta con condanna dell'opposta alla rifusione del 50% delle spese di lite per il rigetto delle ragioni di opposizione diverse dalla prescrizione e va quantificato in euro 2.500,00, secondo i valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla società e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 154/19 emesso da questo tribunale;
- condanna la società opposta al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
Il Giudice
Latina, 04/10/2025 Dott. Gaetano Negro
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