Art. 15.
L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1957-58, gia' stabilita con l' art. 13 della legge 29 luglio 1957, n. 642 , in lire 12.000.000.000, e' elevata a lire 13.000.000.000.
L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1957-58, gia' stabilita con l' art. 13 della legge 29 luglio 1957, n. 642 , in lire 12.000.000.000, e' elevata a lire 13.000.000.000.