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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 522/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell' Pt_1 presso l'Avv. Tommaso Parisi, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco
Pasut, lo difende in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.
37875, Raccolta n. 7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Trecate CP_1
(NO) Via Strettura n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Licia Bardesono del Foro di
Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via F. Dominioni 1, per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 6.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 241/2024 pubblicata il 15.10.2024, il Tribunale di Novara, in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato l'illegittimità CP_1
1
dell'avviso di addebito n. 37320230001212255000 ed ha dichiarato non dovuti i Pt_1
contributi in esso indicati.
Il Tribunale, rilevato che l'avviso di addebito era basato sull'avviso di accertamento n.
582/2022 dell'Agenzia , impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria Parte_2 di primo grado, ha ritenuto – richiamando giurisprudenza di legittimità – che, seppure l non avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 24, 3° comma, d. lgs. 46/1999, emettere Pt_1
l'avviso di addebito nella pendenza della lite davanti al giudice tributario, andava comunque esaminato il merito della pretesa contributiva, valutando il ragionamento induttivo posto alla base dell'accertamento fiscale. Tuttavia, non avendo alcuna delle parti prodotto l'avviso di accertamento né i verbali delle operazioni compiute dall'Agenzia delle Entrate, il Tribunale ha ritenuto che l , onerato della prova della Pt_1 fondatezza della propria pretesa creditoria, non vi abbia assolto: l'Istituto si è limitato a produrre l'estratto del proprio sistema informatico, da cui risultano i meri dati contabili dei contributi richiesti e a chiedere l'assunzione della testimonianza di un proprio funzionario, su circostanze pacifiche e in parte valutative.
2. Propone appello l' ; resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza del 20.3.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia violato gli artt. 115 e 421 c.p.c. e l'art. 7 comma 2 lett. t) D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 poiché nel ricorso introduttivo di primo grado sono riportati i dati relativi all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate, sono indicati gli estremi di esso, ed è inoltre prodotto il ricorso proposto da alla Corte di giustizia di primo grado nei confronti dell'avviso di CP_1 accertamento e in detto ricorso è esposto il contenuto dell'avviso di accertamento.
Pertanto, secondo l'appellante, negli atti di causa sono presenti tutte le informazioni relative all'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate posto alla base della pretesa contributiva dell' e il Tribunale ha deciso senza tenere conto delle Pt_1
circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo e nel ricorso proposto davanti al giudice tributario prodotto dallo stesso ricorrente, che fornivano tutte le informazioni relative all'origine del credito.
Sostiene l che, semmai, se ritenute insufficienti dette informazioni emergenti Pt_1 dagli atti e dalle produzioni del ricorrente, il Tribunale – considerato anche il peculiare meccanismo, previsto dalla legge, di trasmissione dei dati, ma non della fonte del recupero, dall'Agenzia delle Entrate all' e la carenza di giurisdizione sul punto del Pt_1
2
giudice ordinario, come affermato dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo - avrebbe dovuto applicare l'art. 421 c.p.c.; chiede a questa corte, ai sensi dell'art. 437
c.p.c., di acquisire e valutare l'avviso di accertamento denominato “Dettaglio accertamento da punto fisco”, prodotto in allegato al ricorso in appello, che, a detta dell'appellante, avrebbe già dovuto essere acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 421
c.p.c..
4. L'appello è infondato.
Pur partendo da considerazioni fondate in merito ai rapporti tra la pretesa contributiva dell' (contributi a percentuale) e l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, nel Pt_1 senso che la prima dipende dalle informazioni trasmesse da quest'ultima, e nel senso che l' , per legge (art. 7 comma 2, lett. t), D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011), Pt_1
è tenuto a recepire le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate senza potere svolgere alcuna autonoma valutazione discrezionale, la prospettazione dell' giunge Pt_1
tuttavia a conclusioni non condivisibili.
4.1. Come affermato in precedenti di questa corte territoriale, conformi alla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la preclusione, prevista dall'art. 24 D. Lgs.
46/1999 per l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'azione di accertamento, deve intendersi riferita anche all'emissione, da parte dell' , dell'avviso di addebito sulla Pt_1 pretesa contributiva basata sull'accertamento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Cass.
8379/14, Cass. 4032/16), la giurisdizione appartiene comunque al giudice ordinario:
“Del tutto infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione, vertendo la controversia sull'obbligazione contributiva, devoluta al giudice ordinario del lavoro, seppure basata sul presupposto di un maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate, cfr. Cass.
Sez. Un. 19523/2018: “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex Pt_1
art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell sia nata da Pt_1 un accertamento tributario da parte dell'Agenzia ”. Parte_2
3
Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio tributario, il Tribunale ha citato un'ordinanza della S.C. relativa ad un caso in cui, analogamente a quello in esame, era pendente davanti alla Commissione
Tributaria un giudizio avente ad oggetto un accertamento dell'Agenzia delle Entrate,
e, a seguito di impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, la S.C. ha escluso un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti fra soggetti diversi, seppure legate tra loro da pregiudizialità logica, tanto che la parte rimasta estranea ad uno dei due giudizi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 12996/2018).
Il giudice ordinario dovrà quindi autonomamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell' , e in questo giudizio l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha Pt_1
valore probatorio: come osservato da recente pronuncia della S.C., il giudice di merito
(tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e sulla fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, nella motivazione, dei risultati del proprio giudizio, e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma
2; infatti dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo (cfr. Cass. 950/21)” (v. sentenza di questa corte n. 437/2021).
4.2. Nel caso in esame l , nel proprio atto difensivo di primo grado, non ha Pt_1 prodotto il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e neppure ne ha descritto il contenuto, essendosi limitato ad indicarne gli estremi e ad affermare l'insindacabilità, da parte del giudice ordinario, della fondatezza dell'avviso di accertamento.
In tal modo l ha del tutto omesso di allegare gli elementi su cui è basata la propria Pt_1 pretesa (ossia le ragioni del maggior reddito, accertato dall'Agenzia delle Entrate, su cui vanno calcolati i contributi a percentuale) e quindi di allegare (e dunque anche di dimostrare) i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Né l'onere assertivo dell' può essere colmato dalla produzione, ad opera della Pt_1
controparte, del ricorso da essa presentato alla Commissione di giustizia tributaria,
4
essendosi la parte ricorrente limitata ad indicare soltanto una parte del contenuto dell'avviso di accertamento, peraltro criticandone le conclusioni.
L' avrebbe potuto e dovuto produrre detto verbale di accertamento e svolgere Pt_1
rispetto ad esso le proprie allegazioni ed eventuali istanze di integrazione probatoria
(escussione di testimoni, produzione di documenti), se del caso sollecitando l'esercizio dei poteri officiosi del Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Al contrario, non soltanto l non ha prodotto il verbale di accertamento e non ne Pt_1
ha illustrato il contenuto (omettendo così di allegare le circostanze fattuali da cui emergerebbe il maggior reddito sul quale dovrebbero essere ricalcolati i contributi a percentuale), ma neppure ha a questo riguardo rivolto al Tribunale istanze ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. L' si è invece limitato a produrre un documento contabile di Pt_1 valore meramente interno (“dettaglio ruolo da accertamento del maggior reddito”, v. doc. 1 ) in cui sono riportati unicamente i dati dell'attuale appellato e il credito Pt_1 asseritamente vantato dall' , e a chiedere l'escussione come teste di un proprio Pt_1
funzionario su circostanze ritenute correttamente dal Tribunale irrilevanti o valutative, in quanto vertenti unicamente sulla derivazione della pretesa creditoria dell' Pt_1 dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, senza però alcuna indicazione relativa al contenuto di esso.
4.3. Va rammentato che nei procedimenti di opposizione a cartella esattoriale o a avviso di addebito, sull'Ente che si afferma creditore (che è attore in senso sostanziale) grava l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della propria pretesa, da svolgere nella memoria di costituzione, e che soltanto qualora venga assolto detto onere assertivo la controparte è tenuta a svolgere le proprie contestazioni e repliche: “In tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.” (Cass.
31704/2019).
5
4.4. Nulla aggiunge alle mancanti allegazioni dell' nell'atto di costituzione del Pt_1 primo grado la produzione effettuata nel presente grado, denominata “Dettaglio accertamento da punto fisco”: a prescindere dalla tardività di detta produzione, si tratta in ogni caso di un documento che contiene unicamente i dati dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e il mero elenco del maggiore reddito, dei maggiori tributi e delle sanzioni calcolati all'esito dell'accertamento, ancora una volta senza alcuna indicazione delle causali di quest'ultimo.
5. L'appello deve pertanto essere respinto, restando assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le altre questioni sollevate dalle parti e riproposte negli atti difensivi del presente grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20.3.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 522/2024 R.G.L. promossa da:
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell' Pt_1 presso l'Avv. Tommaso Parisi, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco
Pasut, lo difende in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.
37875, Raccolta n. 7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
, titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in Trecate CP_1
(NO) Via Strettura n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Licia Bardesono del Foro di
Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara, via F. Dominioni 1, per procura in atti
APPELLATO
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 5.11.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 6.3.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 241/2024 pubblicata il 15.10.2024, il Tribunale di Novara, in accoglimento del ricorso proposto da , ha dichiarato l'illegittimità CP_1
1
dell'avviso di addebito n. 37320230001212255000 ed ha dichiarato non dovuti i Pt_1
contributi in esso indicati.
Il Tribunale, rilevato che l'avviso di addebito era basato sull'avviso di accertamento n.
582/2022 dell'Agenzia , impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria Parte_2 di primo grado, ha ritenuto – richiamando giurisprudenza di legittimità – che, seppure l non avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 24, 3° comma, d. lgs. 46/1999, emettere Pt_1
l'avviso di addebito nella pendenza della lite davanti al giudice tributario, andava comunque esaminato il merito della pretesa contributiva, valutando il ragionamento induttivo posto alla base dell'accertamento fiscale. Tuttavia, non avendo alcuna delle parti prodotto l'avviso di accertamento né i verbali delle operazioni compiute dall'Agenzia delle Entrate, il Tribunale ha ritenuto che l , onerato della prova della Pt_1 fondatezza della propria pretesa creditoria, non vi abbia assolto: l'Istituto si è limitato a produrre l'estratto del proprio sistema informatico, da cui risultano i meri dati contabili dei contributi richiesti e a chiedere l'assunzione della testimonianza di un proprio funzionario, su circostanze pacifiche e in parte valutative.
2. Propone appello l' ; resiste l'appellato. Pt_1
All'udienza del 20.3.2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
3. L'appellante sostiene che il Tribunale abbia violato gli artt. 115 e 421 c.p.c. e l'art. 7 comma 2 lett. t) D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 poiché nel ricorso introduttivo di primo grado sono riportati i dati relativi all'avviso di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate, sono indicati gli estremi di esso, ed è inoltre prodotto il ricorso proposto da alla Corte di giustizia di primo grado nei confronti dell'avviso di CP_1 accertamento e in detto ricorso è esposto il contenuto dell'avviso di accertamento.
Pertanto, secondo l'appellante, negli atti di causa sono presenti tutte le informazioni relative all'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate posto alla base della pretesa contributiva dell' e il Tribunale ha deciso senza tenere conto delle Pt_1
circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo e nel ricorso proposto davanti al giudice tributario prodotto dallo stesso ricorrente, che fornivano tutte le informazioni relative all'origine del credito.
Sostiene l che, semmai, se ritenute insufficienti dette informazioni emergenti Pt_1 dagli atti e dalle produzioni del ricorrente, il Tribunale – considerato anche il peculiare meccanismo, previsto dalla legge, di trasmissione dei dati, ma non della fonte del recupero, dall'Agenzia delle Entrate all' e la carenza di giurisdizione sul punto del Pt_1
2
giudice ordinario, come affermato dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo - avrebbe dovuto applicare l'art. 421 c.p.c.; chiede a questa corte, ai sensi dell'art. 437
c.p.c., di acquisire e valutare l'avviso di accertamento denominato “Dettaglio accertamento da punto fisco”, prodotto in allegato al ricorso in appello, che, a detta dell'appellante, avrebbe già dovuto essere acquisito dal Tribunale ai sensi dell'art. 421
c.p.c..
4. L'appello è infondato.
Pur partendo da considerazioni fondate in merito ai rapporti tra la pretesa contributiva dell' (contributi a percentuale) e l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, nel Pt_1 senso che la prima dipende dalle informazioni trasmesse da quest'ultima, e nel senso che l' , per legge (art. 7 comma 2, lett. t), D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011), Pt_1
è tenuto a recepire le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate senza potere svolgere alcuna autonoma valutazione discrezionale, la prospettazione dell' giunge Pt_1
tuttavia a conclusioni non condivisibili.
4.1. Come affermato in precedenti di questa corte territoriale, conformi alla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la preclusione, prevista dall'art. 24 D. Lgs.
46/1999 per l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'azione di accertamento, deve intendersi riferita anche all'emissione, da parte dell' , dell'avviso di addebito sulla Pt_1 pretesa contributiva basata sull'accertamento dell'Agenzia delle Entrate (cfr. Cass.
8379/14, Cass. 4032/16), la giurisdizione appartiene comunque al giudice ordinario:
“Del tutto infondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione, vertendo la controversia sull'obbligazione contributiva, devoluta al giudice ordinario del lavoro, seppure basata sul presupposto di un maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate, cfr. Cass.
Sez. Un. 19523/2018: “Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello tributario - le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex Pt_1
art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al giudice del lavoro, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell sia nata da Pt_1 un accertamento tributario da parte dell'Agenzia ”. Parte_2
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Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio tributario, il Tribunale ha citato un'ordinanza della S.C. relativa ad un caso in cui, analogamente a quello in esame, era pendente davanti alla Commissione
Tributaria un giudizio avente ad oggetto un accertamento dell'Agenzia delle Entrate,
e, a seguito di impugnazione del provvedimento di sospensione del processo, la S.C. ha escluso un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi di cause pendenti fra soggetti diversi, seppure legate tra loro da pregiudizialità logica, tanto che la parte rimasta estranea ad uno dei due giudizi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 12996/2018).
Il giudice ordinario dovrà quindi autonomamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell' , e in questo giudizio l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha Pt_1
valore probatorio: come osservato da recente pronuncia della S.C., il giudice di merito
(tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e sulla fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, nella motivazione, dei risultati del proprio giudizio, e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., comma
2; infatti dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo (cfr. Cass. 950/21)” (v. sentenza di questa corte n. 437/2021).
4.2. Nel caso in esame l , nel proprio atto difensivo di primo grado, non ha Pt_1 prodotto il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e neppure ne ha descritto il contenuto, essendosi limitato ad indicarne gli estremi e ad affermare l'insindacabilità, da parte del giudice ordinario, della fondatezza dell'avviso di accertamento.
In tal modo l ha del tutto omesso di allegare gli elementi su cui è basata la propria Pt_1 pretesa (ossia le ragioni del maggior reddito, accertato dall'Agenzia delle Entrate, su cui vanno calcolati i contributi a percentuale) e quindi di allegare (e dunque anche di dimostrare) i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.
Né l'onere assertivo dell' può essere colmato dalla produzione, ad opera della Pt_1
controparte, del ricorso da essa presentato alla Commissione di giustizia tributaria,
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essendosi la parte ricorrente limitata ad indicare soltanto una parte del contenuto dell'avviso di accertamento, peraltro criticandone le conclusioni.
L' avrebbe potuto e dovuto produrre detto verbale di accertamento e svolgere Pt_1
rispetto ad esso le proprie allegazioni ed eventuali istanze di integrazione probatoria
(escussione di testimoni, produzione di documenti), se del caso sollecitando l'esercizio dei poteri officiosi del Tribunale ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Al contrario, non soltanto l non ha prodotto il verbale di accertamento e non ne Pt_1
ha illustrato il contenuto (omettendo così di allegare le circostanze fattuali da cui emergerebbe il maggior reddito sul quale dovrebbero essere ricalcolati i contributi a percentuale), ma neppure ha a questo riguardo rivolto al Tribunale istanze ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. L' si è invece limitato a produrre un documento contabile di Pt_1 valore meramente interno (“dettaglio ruolo da accertamento del maggior reddito”, v. doc. 1 ) in cui sono riportati unicamente i dati dell'attuale appellato e il credito Pt_1 asseritamente vantato dall' , e a chiedere l'escussione come teste di un proprio Pt_1
funzionario su circostanze ritenute correttamente dal Tribunale irrilevanti o valutative, in quanto vertenti unicamente sulla derivazione della pretesa creditoria dell' Pt_1 dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, senza però alcuna indicazione relativa al contenuto di esso.
4.3. Va rammentato che nei procedimenti di opposizione a cartella esattoriale o a avviso di addebito, sull'Ente che si afferma creditore (che è attore in senso sostanziale) grava l'onere di allegazione dei fatti costitutivi della propria pretesa, da svolgere nella memoria di costituzione, e che soltanto qualora venga assolto detto onere assertivo la controparte è tenuta a svolgere le proprie contestazioni e repliche: “In tema di opposizione a cartella esattoriale avente ad oggetto crediti contributivi, il principio per cui la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto ne rende inutile la prova siccome non più controverso, trova applicazione solo quando la parte opponente, attrice in senso formale ma convenuta in senso sostanziale, non prenda posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nell'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in quanto, attribuendo analoga efficacia di allegazione ai fatti contenuti in atti extraprocessuali (quale la cartella esattoriale), verrebbe interrotta la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c.” (Cass.
31704/2019).
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4.4. Nulla aggiunge alle mancanti allegazioni dell' nell'atto di costituzione del Pt_1 primo grado la produzione effettuata nel presente grado, denominata “Dettaglio accertamento da punto fisco”: a prescindere dalla tardività di detta produzione, si tratta in ogni caso di un documento che contiene unicamente i dati dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e il mero elenco del maggiore reddito, dei maggiori tributi e delle sanzioni calcolati all'esito dell'accertamento, ancora una volta senza alcuna indicazione delle causali di quest'ultimo.
5. L'appello deve pertanto essere respinto, restando assorbite nelle considerazioni che precedono tutte le altre questioni sollevate dalle parti e riproposte negli atti difensivi del presente grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.966, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 20.3.2025
LA CONSIGLIERA Est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Silvia Casarino Dott. Piero Rocchetti
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