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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/10/2025, n. 3220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3220 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6722 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2019
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. ON Matrone, giusta procura in atti e come in e come in atti dom.ta
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Christian Di Controparte_1
NI e ON PP, giusta procura in atti e come in atti dom.to
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2019, ha chiesto che fosse pronunciata la separa- Parte_1 zione dal coniuge con il quale, in data 24 maggio 1997, aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Pagani e dalla cui unione sono nati i figli e , entrambi Per_1 Persona_2 maggiorenni.
Pertanto, chiedeva ancora che la separazione fosse pronunciata con addebito al Parte_1 marito, con previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente in proprio favore e dei figli. Regolarmente si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla pronuncia di separazione, contestando tuttavia la domanda di addebito ed opponendosi al riconoscimento del mantenimento in favore della ricorrente e dei figli, sul presupposto dell'autosufficienza economica degli stessi.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, all'udienza del 04.05.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento per la ricorrente ed euro 250 per la figlia , non ancora economicamente Persona_2 autonoma.
Innanzi al giudice Istruttore, rigettate le richieste di prova orale, sono stati disposti accertamenti reddituali a carico delle parti.
In corso di causa è stata altresì disposta la riduzione degli importi originariamente posti a carico del resistente, rispettivamente in euro 100,00 a titolo di mantenimento per la moglie ed euro 200 per la figlia.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 19.06.2025 è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con i termini ex art. 190 cpc.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alla domanda di addebito occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,
Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv. 589896) .
Nel caso di specie la domanda proposta da va rigettata. Parte_1
Dei riferiti episodi di violenza non è stata offerta alcuna prova.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori concernenti la prole, va ribadito che l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma permane fino a quando sussiste uno stato di non autosufficienza economica incolpevole.
La prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica o comunque dello svolgimento fattivo di attività volte a raggiungere un tale status è posto a carico dello stesso soggetto che invoca il contributo e ciò in ossequio ad un basilare principio di vicinanza della prova. Tale obbligo è tanto più stringente quanto maggiore è l'età del figlio.
Nel caso di specie la figlia della coppia è quasi trentenne. Il resistente ha dedotto lo svolgimento di attività lavorativa mentre la ricorrente si è limitata a negare la circostanza. Tuttavia non è stato dedotto alcunché circa l'effettivo svolgimento da parte della ragazza di attività che possano in qualche modo avviarla verso l'autosufficienza economica, peraltro tenendo conto della sua età (27 anni). Non
è stata dedotta la frequentazione di corsi di studio universitari, né di corsi di preparazione o formazione di altra natura, né stage lavorativi;
la ricorrente si è limitata a dedurre un apparente stato di impossibilità di reperimento di attività lavorativa ma alcuna causa oggettiva è stata dedotta che comprovi una limitazione della capacità lavorativa della figlia.
Tale essendo il quadro istruttorio, il Collegio ritiene che possa dirsi cessato l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori.
Ciò posto, va trattata della domanda di mantenimento proposta da Parte_1
Il resistente si è opposto, deducendo l'autosufficienza economica della controparte o comunque la sua attitudine al lavoro e deducendo altresì che la propria situazione reddituale ha subito un notevole detrimento conseguente alla perdita del lavoro.
Orbene, all'esito delle indagini reddituali poste in essere è emerso che non ha Parte_1 prodotto alcun reddito (se non poche centinaia di euro) nel triennio di riferimento e non è proprietaria di immobili. ha invece prodotto redditi pari a circa 27 mila e 29 mila euro per le prime due Controparte_1 annualità e poi alcun reddito per l'anno 2023. Ciò in linea con la deduzione dell'aver subito la perdita del lavoro. Egli è tuttavia proprietario di alcuni immobili.
Dal raffronto delle rispettive posizioni reddituali e tenuto conto della lunga durata del matrimonio, dell'età delle parti e della mancata prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente né durante né dopo il matrimonio, tanto da potersi assumere che ciò sia stato frutto di una scelta condivisa tra i coniugi, ossia quella di lasciare che la si dedicasse alla cura della famiglia, Pt_1
è possibile ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda di mantenimento personale da ella proposta, nella misura già prevista di euro 100 mensili, oltre rivalutazione come per legge.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e della parziale soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio in Pagani il 12/12/1998;
b) Rigetta la domanda di addebito;
c) Rigetta la domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne;
d) Condanna al pagamento dell'importo mensile di euro 100,00 in favore di Controparte_1 da versare entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico o modalità Parte_1 equipollente, oltre rivalutazione come per Legge;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione;
f) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di San Marzano Sul Sarno di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 10, parte II Serie B anno 1997).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 23.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire