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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 91 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Titoli di credito, discussa e decisa ex art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 18/03/2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
, nato a NAPOLI (NA) il 12.01.1972, tutti in qualità di eredi Parte_3
di , nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
23.10.2023, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. GIULIO
FRAGASSO, che li rappresenta e difende, in virtù di mandato a margine del riscorso introduttivo;
Ricorrenti
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difesa e Controparte_1
rappresentata dall'Avv. Cinzia Delli Carri, elettivamente domiciliata presso
[...]
– Filiale di Benevento, Via delle Poste 1 (BN), in virtù di mandato a Controparte_1
margine della comparsa di costituzione;
Resistente
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i sig.ri
[...]
e , in qualità di eredi del Parte_1 Parte_2 Parte_3
comune genitore, convenivano in giudizio , al fine di vedere accertare Controparte_1
la sua violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza, buona fede e informazione e - per l'effetto – per vederla condannarla al rimborso di n. 3 buoni
1 fruttiferi postali per un importo pari a € 15.397,50 (comprensivo degli interessi contrattuali), oltre agli interessi di legge decorrenti dalla maturazione del credito sino al soddisfo della domanda. In subordine, chiedevano di condannare al Controparte_1
risarcimento del danno di natura patrimoniale per complessivi € 15.397,50, oltre agli interessi di legge, pari all'importo che i ricorrenti avrebbero ottenuto in sede di liquidazione. Infine, in via ulteriormente gradata, chiedevano il risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento di nella misura di € 15.000,00, CP_1
corrispondente agli importi dei BFP, oltre agli interessi legali.
I ricorrenti – in particolare - deducevano di aver rinvenuto, a seguito del decesso del padre, n. 3 buoni fruttiferi postali da € 5.000,00 cadauno, appartenenti alla serie A18, emessi in data 29.09.2005 e cointestati anche alla moglie, sig.ra Persona_2 deceduta in data 29.12.2011. Gli eredi del – inoltre – deducevano di aver Parte_1
rinvenuto anche un reclamo per pratiche commerciali scorrette, sottoscritto dall'Avv.
Fragasso e datato 30.03.2023, nonché un verbale di mediazione negativo del
23.03.2021, dal quale si evinceva che aveva rigettato la richiesta di CP_1
rimborso di per intervenuta prescrizione del diritto, nonostante la Persona_1
dedotta mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione.
Si costitutiva in giudizio , contestando ed impugnando le avverse CP_1
domande ed – in particolare - insistendo sull'intervenuta prescrizione dei buoni oggetto di causa, nonchè sul corretto adempimento degli obblighi informativi.
Assegnato alla prima udienza il termine per note richiesto, all'udienza del 18.03.2025, la causa veniva direttamente riservata in decisione ex art. 281 terdecies c.p.c.
Alla luce della documentazione acquisita e delle difese esplicate dalle parti, deve ritenersi fondata la domanda principale formulata dai ricorrenti.
Come noto, infatti, i rapporti tra investitore e intermediario “sono caratterizzati da un'asimmetria informativa fisiologica tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale” (Corte d'Appello di Napoli, sez. VII, 24.09.2024, n. 3719). Al fine di riequilibrare il sinallagma contrattuale nel rispetto dell'art. 47 della nostra
Costituzione, quindi, l'ordinamento pone in capo alla parte meglio organizzata
(l'intermediario) l'adempimento di obblighi informativi, che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le condizioni dell'investimento. L'art. 3 del D.M. Tesoro del 19.12.2000, in particolare (ma obblighi simili si rinvengono anche nel T.U.F. e nel T.U.B.), impone a la consegna CP_1
al sottoscrittore del titolo e del foglio informativo contenente le caratteristiche
2 dell'investimento. Nel caso di specie, invece, tale circostanza non pare essersi verificata, giacché gli attori oggi ed il loro dante causa già in sede di mediazione espletata nel 2021 denunciavano l'omessa consegna dei F.I.A.
Costituendosi in giudizio, contestava anche detta deduzione riferendo di CP_1
aver regolarmente consegnato il (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e CP_2
risposta); a fronte della specifica contestazione in ordine all'insussistenza di prove in merito, poi, in sede di note autorizzate evidenziava che il decorso del CP_1
decennio l'esimeva da ogni responsabilità in ordine all'omessa conservazione della documentazione attestante l'avvenuta consegna del F.I.A.; evidenziava, CP_1
inoltre, che in ogni caso sarebbe stato onere del consumatore informarsi sulle specifiche caratteristiche dei buoni sottoscritti, stante la chiara indicazione della serie di appartenenza riportata sui buoni (18A), chiedendo quindi di imputare l'intervenuta prescrizione all'inerzia del che avrebbe potuto informarsi in ogni Parte_1
momento in ordine all'effettiva scadenza dei buoni sottoscritti.
L'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra investitore e intermediario, però, come già anticipato richiede una effettiva tutela della piena consapevolezza nel primo anche della scadenza dell'investimento, nonché del relativo regime giuridico prescrizionale. Orbene, dal contenuto dei buoni oggetto di causa non si evince alcuna dicitura sulla natura, né sulla durata, né essa potrebbe desumersi dalla sola indicazione della serie dei buoni -18A-, dal momento che manca qualsiasi informazione o
Cont indicazione circa il numero di mesi di durata del né sullo stesso veniva specificato che trattavasi di un buono “a termine”, tant'è vero che era precisato l'obbligo di consegna del buono unitamente al (vedi parte di retro dei buoni), nel rispetto del CP_2
già citato art.
3. Tutto ciò depone a sfavore dell'obbligo informativo a cui è tenuto l'intermediario, il quale – invece - proprio in virtù della natura ontologica del rapporto in parola, deve rendere edotto il sottoscrittore - consumatore circa la scadenza dell'investimento senza ambiguità, ossia in maniera del tutto chiara, inequivoca e facilmente intellegibile (sul punto cfr. Corte d'Appello di Napoli, sez. VII, 24.09.2024,
n. 3719, allegata dai ricorrenti). Aggiungasi che (come pure condivisibilmente argomentato dalla Corte d'Appello) sulla parte che eccepisce la prescrizione ricade anche l'onere probatorio di provare compiutamente anche il dies a quo, di talchè sarebbe stato onere di provare di aver effettivamente consegnato il F.I.A. al CP_1
momento della sottoscrizione dei buoni al fine di far decorrere da detta data il termine prescrizionale decennale;
l'omessa prova sul punto – quindi – causa effetti sfavorevoli
3 per la parte eccipiente che vedrà così spostato in avanti il dies a quo dell'art. 2935 c.c. alla data in cui l'investitore è stato effettivamente messo in grado di esercitare il proprio diritto, stante l'omessa indicazione sul titolo di qualsiasi riferimento al termine.
Come noto, infatti, l'art. 2935 c.c. dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Orbene, in materia di intermediazione finanziaria la Cassazione ha avuto più volte modo di precisare che il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento decorre non dal momento in cui è stato posto in essere l'inadempimento, ma dal momento in cui il cliente realizza di aver subito il danno a causa dell'altrui inadempimento (cfr. ex multis Cass. n. 32226 del 12.12.20241), mutatis mutandis l'ignoranza della scadenza del termine del buono, imputabile all'inadempimento dell'intermediaria, non può ritenersi un mero impedimento soggettivo, quanto piuttosto una causa giuridica e, pertanto, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., giacchè in ragione di tale inadempimento, né il sig. né Persona_1
gli odierni attori sono stati messi nelle condizioni di acquisire consapevolezza circa la necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto. Sicché, l'inadempimento degli obblighi di trasparenza e d'informazione da parte di ha, di fatto, impedito CP_1
Cont ai titolari dei l'esercizio del proprio diritto al rimborso.
In definitiva, non potendosi ritenere i titoli prescritti, merita accoglimento la domanda principale dei ricorrenti e, per l'effetto, si intendono assorbite le domande spiegate in subordine.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del D.M.
147/22.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o
4 eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, DICHIARA non prescritti i buoni oggetto di causa e, per l'effetto, CONDANNA al rimborso degli stessi a Controparte_1
favore dei RICORRENTI, per un importo complessivo di € 15.397,50 (a titolo di rimborso della sorte capitale pari a € 15.000,00 e del rendimento pari al 2,65% del capitale al lordo dell'imposta del 12,50 %, come previsto dal D.M. del 17.10.2001), oltre gli interessi di legge decorrenti dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
2) CONDANNA al rimborso in favore dell'Avv. GIULIO Controparte_1
FRAGASSO (dichiaratosi antistatario) delle spese di lite, che si liquidano in €
265,60 per C.U. e diritti ed in € 2.696,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
Benevento, 09/04/2025
Il Giudice
(dott. ssa. Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa , funzionario Testimone_1 CP_4
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto a un danno effettivamente determinatosi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso che pretendeva di far decorrere il termine prescrizionale non dalla data del default del Gruppo Lehman
Brothers, bensì da quella di esecuzione degli ordini, confondendo il momento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e quello in cui si era determinato il danno nel patrimonio del cliente).”