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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5978 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. 14168/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Anna Battaglia Giudice relatore dott.ssa Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 14168/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BO DENISE;
reclamante contro
Controparte_1
(c.f.
[...]
, in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1 reclamato
***
Con ricorso depositato in data 9/6/2025 il sig. ha interposto reclamo Parte_1 avverso il decreto pronunciato in data 22.05.2025 (e comunicato al difensore in data 30.05.2025) con cui il Tribunale in composizione collegiale, nell'ambito del procedimento ex art. 35-bis d.lgs. n.
25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. R.G. 1219/2024, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c.
Ha dedotto a fondamento del ricorso che: i) con atto depositato il 29/5/2025 l'avv. Denise Boriero si costituiva nel procedimento n. 1219/2024 R.G. quale nuovo difensore del ricorrente e, in data
30/5/2025, riceveva notifica del decreto di estinzione del procedimento emesso dal Tribunale ai pagina 1 di 3 sensi dell'art. 127, comma 4, c.p.c.; ii) l'avv. Boriero prendeva, dunque, contatto con il precedente difensore, l'avv. Luca Zuppelli del Foro di Brescia, il quale riferiva di non aver ricevuto alcuna notifica né per l'udienza di audizione, alla quale nessuno era comparso, né rispetto all'assegnazione del termine per note, ragion per cui non si era attivato.
Richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'estinzione a norma dell'art. 127, comma 4, c.p.c. è da ritenersi incompatibile nell'ambito della materia della protezione internazionale, il reclamante ha concluso chiedendo la revoca del decreto di estinzione emesso dal Tribunale di
Venezia e di rimettere le parti davanti al Giudice istruttore per la prosecuzione della causa.
L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di reclamo.
All'udienza del 3/12/2025 parte reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo e la causa è stata riservata per la decisione.
***
Il reclamo è inammissibile per le ragioni di seguito evidenziate.
Osserva il Collegio che è orientamento consolidato quello secondo cui avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo è ammesso reclamo al Collegio solo se emesso dal giudice istruttore ovvero dal giudice monocratico del Tribunale;
viceversa, laddove la pronuncia sia adottata dal
Collegio essa va necessariamente impugnata avanti il giudice del gravame.
Poiché nel caso di specie la declaratoria di estinzione del giudizio è stata pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale, con decreto nell'ambito di un procedimento in materia di immigrazione promosso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 che segue il rito camerale ex art. 737 e ss. c.p.c. (con eliminazione del grado di appello), il provvedimento andava necessariamente impugnato con ricorso per cassazione, non già innanzi allo stesso Tribunale che ha adottato il decreto estintivo, sia pur in diversa composizione collegiale. Ne consegue che il reclamo è inammissibile.
Ciò posto, appare in conclusione opportuno evidenziare che, nel caso di specie, non trova applicazione l'art 101, secondo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n.
69 del 2009), poiché secondo la Suprema Corte non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto, e, quindi, di natura processuale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12978 del 30/06/2020, Cass. n.
3432/2016; Cass. n. 19372/2015, Cass. n. 24312 /2017; Cass. n. 9591 del 30/04/2011); in relazione a tali questioni, infatti, le parti hanno la facoltà ex ante di esercitare ampiamente il contraddittorio
(Cass. n. 24312/2017) e comunque devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio delle domande giudiziali (Cass. n. 19372/2015).
pagina 2 di 3 La «questione» rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della previa sottoposizione alle parti del rilievo d'ufficio è solo quella «di fatto», oppure «mista di fatto e diritto» (cfr. ad es. Cass.
23/05/2014, n. 11453), in quanto il rilievo d'ufficio di questioni di mero diritto non mette mai il giudice nella condizione di emanare una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti
(cosiddette "della terza via" o "a sorpresa"), posto che su questioni di tal natura le parti sono ex ante facultate - sulla base della anche solo astratta o ipotetica applicabilità di norme esistenti nell'ordinamento a fatti che, invece, restano quelli dedotti dalle parti - al più ampio esercizio del contraddittorio;
né, rispetto a questioni relative alla sussunzione di una fattispecie sotto l'una o l'altra norma, o a una norma interpretata in un senso o nell'altro, è possibile che sia dato alle parti modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie ( Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 12978 del 30/06/2020, Rv. 658227 - 01).
*
Nulla sulle spese attesa la contumacia dell'amministrazione resistente.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, pronunciando nella causa n. 14168/2025 R.G., così provvede:
- dichiara inammissibile il reclamo;
- nulla sulle spese di lite;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 3/12/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Anna Battaglia
Il Presidente dott.ssa Innocenza Vono
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