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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. NA RI PASCA - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere est.
Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 673 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Piazza Mazzini 72, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
già Controparte_1 [...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Monterisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Scipione Crisanzio n. 32, come da mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
-APPELLATA -
All'udienza collegiale del 28.05.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1425/2020, emesso da questo Tribunale il 11/06/2020, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di concessionaria del Parte_3 di pagare, in favore del l'importo Controparte_1 di Euro 260.486,00, oltre interessi, spese e compensi, quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso gli indirizzi di fornitura (contatori o POD) del Pt_3 Parte_3 specificata nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di
Lecce, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, - in via preliminare autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del in persona del Sindaco p.t. e fissare nuova udienza Parte_3
a norma dell'art. 269 c.p.c., per essere dallo stesso garantito, mallevato e tenuto esente;
- rigettare la domanda posta a base del decreto opposto perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto e conseguentemente revocare il decreto opposto;
- in ogni caso condannare il a manlevare, tenere esente e Parte_3 comunque rivalere per quanto già pagato in Parte_1 favore di Servizio Elettrico Nazionale dopo la notifica del DI e per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di Servizio
Elettrico Nazionale;
- con vittoria di spese e competenze di lite” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di terzo].
Ha dedotto: che con contratto rep 22976 del 17.3.2014, il Parte_3 le aveva affidato per la durata ventennale il servizio di gestione
[...] della pubblica illuminazione con fornitura di energia elettrica, manutenzione degli impianti ed esecuzione di opere;
che, con lo stesso contratto, il Comune di si era impegnato a corrisponderle Pt_3
l'importo correlativo della fornitura di energia elettrica;
che, pertanto, il era debitore, per tale voce, della notevole somma Parte_3 di circa 1 milione di euro;
che, tra l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio nel 2007 e la stipula del contratto, il
[...]
aveva fatto esperire il servizio alla precedente affidataria, Parte_3 autorizzandola a porre in essere opere che avevano stravolto il progetto preliminare posto a base della gara aggiudicata alla Parte_1 dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1492/2011; che all'art. 2 del citato contratto, le parti avevano pattuito espressamente che «ove dopo la realizzazione e collaudo dei lavori del progetto esecutivo non si dovesse raggiungere il valore di risparmio energetico preventivato nell'offerta aggiudicataria della stessa impresa, a parità di potenza complessiva dell'impianto e del numero dei punti luce esistenti alla data dell'offerta stessa, il sarà tenuto a conguagliare a sue Pt_3 spese i maggiori consumi energetici in favore dell'impresa Pt_1 incrementando il canone convenuto del minor risparmio prodotto dagli impianti e di conseguenza sarà tenuto ad adeguare il canone di manutenzione al diverso numero dei punti luce»; che la potenza impegnata prevista nell'offerta a seguito dell'efficientamento avrebbe dovuto determinare un consumo annuo pari a 99.879,28 al netto IVA;
che, inoltre, all'articolo 7 le parti avevano previsto un meccanismo di adeguamento del canone relativamente ai costi di manutenzione e fornitura di energia elettrica nell'ipotesi di variazione delle tariffe dell'energia elettrica e/o dei punti luce e/o della potenza degli stessi e, all'art. 8, avevano stabilito un adeguamento ulteriore del canone per ciascun nuovo punto luce «rispetto ai 2.172 punti luce complessivi di cui al progetto preliminare»; che, consegnato l'impianto, aveva rilevato che i punti luce effettivamente installati e allacciati erano 2611
e non 2172 come indicato nel bando e nel contratto, che la potenza impegnata complessiva era superiore a quella prevista, i quadri di comando maggiori e i punti di erogazione di energia (POD o indirizzi di fornitura) erano 51 e non 15; che questo aveva comportato un maggior consumo di energia per ogni anno rispetto all'esistente alla data dell'offerta e rispetto a quanto preventivato a fronte del quale il nonostante le reiterate richieste, non aveva inteso Parte_3 aggiornare il canone, determinando un credito in favore della
[...] pari a oggi a circa 1ML di euro;
che le somme chieste dal Parte_1
Servizio Elettrico Nazionale si riferivano a consumi imputabili esclusivamente al che, inoltre, dei POD (contatori Parte_3
o indirizzi di fornitura) utilizzati per alimentare la pubblica illuminazione della Città di e riportati analiticamente nel Pt_3 ricorso monitorio, solo alcuni avevano il display leggibile e tale da consentire la rilevazione dei consumi reali atteso che gli altri POD avevano da sempre il display illeggibile (non funzionante) da cui l'impossibilità di rilevare i consumi reali degli impianti.
Il ritualmente Controparte_1 costituitosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda e richiesta, così provvedere: A) Previa immediata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni specificate in narrativa, ovvero anche con ogni diversa utile statuizione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
B) In subordine, decidendo nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, giudicando nel merito, condannare la
p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica, con sede in Soleto alla via Lisbona n.12, al pagamento della complessiva somma di € 260.486,96 (duecentosessantamilaquattrocentoottantasei/96 euro), oltre interessi sino al soddisfo e le spese e compensi del procedimento monitorio quantificati in € 2.500,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta. C) Condannare la Parte_1
p.iva , in persona del suo legale rappresentante in P.IVA_1 carica, con sede in Soleto alla via Lisbona n.12, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. in favore della società opponente, a titolo di risarcimento danni.
D) Condannare la società opponente alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
In via preliminare, il si è opposto Controparte_1 alla avversa richiesta di chiamata in causa del per Parte_3 essere l'esposizione debitoria, nascente dal rapporto di fornitura di energia elettrica, esclusiva della in qualità di unico Parte_1 soggetto giuridico titolare del rapporto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa, a nulla rilevando i rapporti esistenti tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
Ha dedotto: che la non aveva mai sollevato Parte_1 alcuna contestazione in ordine al rapporto di fornitura;
che l'opponente aveva ammesso di non aver corrisposto il pagamento della maggior parte delle fatture fiscali poste alla base del decreto ingiuntivo opposto;
di essere estranea alle vicende relative all'accertamento delle misurazioni di energia elettrica in quanto società che si limita a vendere l'energia elettrica;
che la diversa attività della distribuzione della stessa energia è riservata ad esclusiva Controparte_3 proprietaria non solo dell'intera rete di distribuzione ma anche dei contatori in custodia al cliente;
di aver emesso le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal Distributore che svolge il cd. servizio di misura (art.
2.1 e 2.2. della delib. AEEG 348/07, ovvero acquisizione e validazione dei dati di consumo).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si è costituito il
[...]
, contestando quanto dedotto dalla opponente e instando Parte_3 “affinché l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Lecce, contrariis reiectis voglia Preliminarmente o. Rinviare al 6/4/20221 e disporre la riunione con gli altri giudizi;
I. dichiarare inammissibile la chiamata in causa del per incompetenza dell'A.G.O in favore Parte_3 del Collegio arbitrale, preventivamente adito dallo stesso odierno opponente e, gradatamente, dichiarare la continenza della presente causa con quella oggetto del giudizio arbitrale;
In subordine II.
Rigettare ogni richiesta di pagamento nei confronti del Parte_3 per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
In estremo
[...] subordine, ove qualsivoglia responsabilità o inadempimento si volesse addebitare al convenuto ridurre il quantum Parte_3 richiesto. Condannare Controparte_4 alla rifusione delle spese legali in favore del
[...] Parte_3
[il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate
[...] nella comparsa di costituzione e risposta].
Ha premesso che la aveva promosso un procedimento di Parte_1 arbitrato rituale avverso il nel quale aveva rivendicato – tra Pt_3
l'altro – “i medesimi diritti di credito che vorrebbe nuovamente far valere anche in questa sede”. Ha dedotto, nel merito, “l'assoluta inconsistenza della pretesa di garanzia, non avendo il Parte_3 assunto nessun obbligo verso la uanto ai debiti dalla
[...] Pt_1 stessa contratti con i suoi fornitori”; di aver comunque pagato il canone contrattualmente previsto.
Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza cartolare del 02.02.2021, il
Tribunale ha rigettato “la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”.
La causa, istruita con produzione documentale e mediante l'assunzione delle prove orali, veniva decisa con sentenza n.
1914/2022, pubblicata in data 21.6.2022, con cui il Tribunale di Lecce, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t., cui si Parte_1 opponeva chiedendone il rigetto, Controparte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
All'udienza collegiale del 28.05.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avanzata da
[...] in quanto assorbita dalla prosecuzione del Controparte_1 giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. La circostanza, infatti, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cass.
n. 10422/2019).
2. Con i primi quattro motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata da pur in assenza del Controparte_1 necessario assolvimento dell'onere probatorio gravante su quest'ultima, quale attrice in senso sostanziale.
In particolare, l'appellante lamenta che, a fronte di puntuali contestazioni circa il malfunzionamento dei contatori — reso evidente dall'illeggibilità dei display su numerosi POD — e della conseguente inaffidabilità dei consumi fatturati, la parte opposta non abbia fornito alcuna prova del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione, né, dunque, della corrispondenza tra i consumi reali e quelli riportati in bolletta. Le fatture azionate costituivano documentazione di formazione unilaterale e, in presenza di oggettive contestazioni sia sull'an che sul quantum, non potevano assurgere a prova del credito.
L'appellante contesta, altresì, l'erroneo riconoscimento di valore probatorio a un file PDF prodotto in giudizio dall'opposta, ed asseritamente proveniente dal distributore locale Controparte_3
privo di data e firma digitale, destinato all'avvocato di
[...] controparte e del tutto privo di requisiti di autenticità e certificazione.
Evidenzia che tale documento, non solo non è idoneo a provare l'effettività e l'entità delle forniture contestate, ma non può nemmeno ritenersi una ricostruzione dei consumi ai sensi della delibera ARERA
n. 200/1999, difettando totalmente dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla stessa.
Conclude contestando la sentenza de qua, in quanto fondata su elementi privi di efficacia probatoria e in contrasto con i principi in tema di onere della prova nei contratti di somministrazione, con conseguente erroneo riconoscimento della pretesa creditoria azionata.
3. Dette doglianze sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
Ed invero, in linea generale fa d'uopo evidenziare che nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale – circa la congruità dei consumi fatturati nelle bollette e la loro corrispondenza ai consumi effettivi, grava sul somministrante l'onere di provare sia la quantità del bene o servizio fornito (nella fattispecie elettrico), sia l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché in applicazione del principio della vicinanza della prova e del disposto dell'art. 1560 c.c.
Tuttavia, al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi tramite contatore, è tenuto a dedurre e dimostrare l'eccessività dei dati rilevati, oppure che gli stessi siano riconducibili a cause a lui non imputabili, nonostante l'adempimento dell'obbligo di diligente custodia dell'impianto di misurazione, che su di lui incombe. Senonché, il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
13605/2019; Cass. n. 297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova nei contratti di somministrazione di energia elettrica, con registrazione dei consumi mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, ha chiarito che, ai fini della dimostrazione dell'entità delle prestazioni rese nel corso del rapporto contrattuale, occorre distinguere tra tre differenti ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti al consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella in cui l'alterazione del contatore sia attribuibile a una condotta dolosa dello stesso utente.
Nell'ipotesi di cui al punto A) – ricorrente nel caso di specie stante il contestato malfunzionamento di alcuni contatori – la giurisprudenza ha chiarito che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” e che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore
(fornite, come è noto, dal soggetto terzo che, nel mercato dell'energia elettrica, svolge le funzioni di distributore locale), l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione - - richiedendone la verifica - dimostrando anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto
(impresa, famiglia o persona singola) (ex multis Cass. n. 17401/2024).
È, dunque, solo a seguito di tale circostanziata contestazione che grava sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i dati rilevati e quelli riportati in bolletta.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 17401/2024) ha, altresì, chiarito che tale inversione dell'onere probatorio si verifica solo in presenza non di una “mera” contestazione, bensì di una contestazione “compiuta”, ovvero sufficientemente specifica ed attendibile, idonea a mettere in discussione l'affidabilità del dato rilevato e supportata da elementi idonei a suggerire il reale consumo nel periodo contestato.
Pertanto, è agevole rilevare come la decisione del primo giudice, ancorché in assenza di un espresso richiamo ai corretti criteri di riparto dell'onere probatorio testé enunciati, si riveli comunque conforme, nei suoi esiti, a quanto avrebbe condotto una consapevole e coerente applicazione dei suddetti principi.
Ed invero, nel caso di specie, ha sollevato Parte_1 genericamente la questione del malfunzionamento di alcuni POD solo in fase successiva al ricorso monitorio e senza una richiesta formale di verifica degli apparati. Non ha inoltre allegato, nemmeno in via indiziaria, elementi atti a dimostrare una sproporzione significativa tra i consumi fatturati e quelli normalmente registrati, né ha prodotto fatture di periodi antecedenti o successivi che potessero fornire un termine di raffronto attendibile.
Parimenti, non risultano formulate specifiche contestazioni rispetto ai dati riportati nelle fatture azionate o alla corrispondenza fra questi ultimi ed i dati rilevati e comunicati dalla società terza distributrice dell'energia elettrica (v. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. della opposta).
L'utente avrebbe inoltre potuto addurre, in via alternativa, che eventuali consumi anomali fossero imputabili a terzi, dimostrando al contempo di aver adottato ogni misura idonea ad impedire usi illeciti dell'impianto, ma anche sotto tale profilo nulla è stato dedotto o provato.
Del resto, anche le testimonianze assunte in primo grado, peraltro rese da dipendenti della medesima società, in ordine all'illeggibilità di alcuni display, non sono sufficienti a dimostrare un effettivo malfunzionamento dei contatori né l'inattendibilità dei consumi fatturati.
In definitiva, non ha assolto al proprio onus Parte_1 probandi, limitandosi a mere eccezioni prive di supporto documentale.
Vieppiù, in disparte l'accertato mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'utente in relazione al dedotto malfunzionamento dei contatori, fa d'uopo rilevare come non sia stato evocato in giudizio il soggetto responsabile, in qualità di proprietario e gestore del contatore, ossia cui competono Controparte_3 la manutenzione degli apparati di misurazione e, conseguentemente, la responsabilità per eventuali guasti, anche in relazione alla necessità di sostituzione del dispositivo o alla corretta registrazione dei consumi.
È noto come, per espressa previsione della normativa pubblicistica di settore, le attività di vendita e distribuzione dell'energia elettrica siano affidate a soggetti distinti, con compiti e responsabilità differenziati. Il venditore (nel caso di specie, ) ha il Controparte_1 compito di fornire l'energia al cliente finale, mentre il distributore (E-
Distribuzione) provvede, su incarico del venditore, al trasporto e alla misurazione dell'energia fornita. Tale assetto è recepito contrattualmente mediante il conferimento, da parte del cliente, di un mandato senza rappresentanza al venditore per la stipulazione del contratto con il distributore, che si occupa di trasportargli il prodotto.
Le condizioni generali di contratto prevedono che il venditore sia vincolato, ai fini della fatturazione, ai dati comunicati dal distributore,
e che il cliente sia obbligato al pagamento degli importi indicati in fattura, determinati sulla base di tali rilevazioni. L'unica eccezione opponibile dal cliente riguarda l'eventuale difformità tra i dati riportati nelle fatture emesse dal distributore (fatture passive per il venditore) e quelli risultanti nelle fatture attive emesse dal venditore nei confronti del cliente finale.
In virtù del contratto di vendita, si è Controparte_1 dunque obbligata alla fornitura di energia elettrica in cambio del pagamento di un corrispettivo determinato sulla base delle misurazioni effettuate da . Le misurazioni effettuate da Controparte_3 quest'ultima costituiscono, in tale schema negoziale, il parametro vincolante per la determinazione del corrispettivo dovuto. Il cliente finale non è, perciò, legittimato a contestare direttamente le misurazioni o i criteri di conguaglio che E-Distribuzione, in caso di errore o malfunzionamento, applica, né può rivolgere tali doglianze al venditore, il quale, come detto, si limita a trasmettere i dati ricevuti.
Tale struttura contrattuale è conforme alla normativa di settore, ed in particolare all'art. 4 del Testo Unico Ricognitivo della Produzione
Elettrica, il quale identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E- Distribuzione) il soggetto responsabile della rilevazione dei consumi presso i punti di prelievo dell'utenza finale.
In un tale sistema il cliente non è privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore (qui
Servizio Elettrico Nazionale), chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia , usando lo strumento apprestato dall'art. 1705 Controparte_3 co. 2 c.c., che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Nel caso di specie, tuttavia, è stata omessa la chiamata in causa del soggetto titolare della relativa funzione tecnica e giuridica, ancorché
l'opposizione risulti fondata essenzialmente sull'erroneità delle misurazioni dei consumi e, quindi, sul presunto malfunzionamento del contatore.
Ne consegue che l'opposizione sarebbe risultata in ogni caso infondata anche a fronte di un corretto assolvimento dell'onere probatorio.
Da ultimo va rilevata l'infondatezza dell'argomentazione di parte appellante secondo cui la documentazione proveniente dal distributore
, recante la misurazione dei consumi (prodotta in Controparte_3 giudizio da ), non avrebbe valore Controparte_1 probatorio per il fatto di essere “priva di firma digitale e data, e apparente copia di una nota trasmessa dal distributore all'avvocato di controparte”.
Tale rilievo, infatti, trascura completamente che emerge ex actis il rituale deposito della comunicazione, trasmessa via PEC, dal distributore locale – soggetto terzo, responsabile del servizio di misura per normativa di settore e per contratto – contenente in allegato il riepilogo dettagliato dei consumi rilevati (“Tabelle certificazione consumi”), riferiti all'intero periodo oggetto di controversia. Detta comunicazione, versata in atti nel suo formato originale “.eml”, è accompagnata dalla specificazione che i dati sono stati resi disponibili tramite il portale FOUR (Front Office Unico Rete), piattaforma ufficiale predisposta da per lo scambio di Controparte_3 informazioni con i venditori di energia elettrica.
Inoltre, il documento allegato alla PEC risulta sottoscritto digitalmente in calce alla prima pagina dal funzionario incaricato della gestione della pratica, recando pertanto idonea garanzia di autenticità e provenienza.
In ogni caso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.lgs.
n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), un documento informatico non sottoscritto può comunque avere efficacia probatoria quale riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c.
In forza dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo, esso si presume conforme all'originale in assenza di contestazioni specifiche, circostanziate ed esplicite circa la sua non conformità alle scritturazioni originarie (cfr., per tutte, Cass. n. 2607/2024).
Pertanto, in mancanza di una puntuale e motivata contestazione da parte dell'utente circa la difformità dei dati riportati nel documento rispetto a quelli contenuti negli archivi del distributore o nel portale di comunicazione con il fornitore, deve ritenersi integrata l'efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. della documentazione prodotta.
Al Collegio preme, infine, osservare che, pur essendo valido il documento in questione, esso risulta comunque irrilevante ai fini del decidere per le ragioni sopra esposte, e in ogni caso lo sarebbe solo a livello indiziario.
Ed invero, il richiamo giurisprudenziale effettuato dal giudice di prime cure nella pronuncia impugnata risulta del tutto erroneo e fuorviante, laddove si afferma che sussisterebbe una presunzione di correttezza nella ricostruzione dei consumi effettivi operata dal Distributore locale
“in ragione della terzietà del soggetto rispetto alle parti del contratto di somministrazione”. Tale principio, infatti, non è stato in alcun modo affermato nelle pronunce giurisprudenziali citate (Cass. civ. sez. 3 del
21.05.2019 n. 13605; Cass. civ. sez. 3 del 9.01.2020 n. 297), né costituisce in alcun modo un principio consolidato in giurisprudenza.
4. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta l'annullamento delle fatture emesse da Controparte_1 tramite 52 note di credito, una per ogni indirizzo di fornitura, in data
15 settembre 2021, con cui sono stati stornati integralmente l'imponibile e l'IVA, comprese quelle su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che le note di credito fossero emesse "solo ai fini fiscali" in relazione a una risoluzione per inadempimento del contratto, mai avvenuta.
Ciò in quanto, non avrebbe mai richiesto Controparte_1 la risoluzione del contratto, ha continuato la fornitura e non ha intrapreso azioni per il recupero del credito prima di annullare le fatture.
Di conseguenza, evidenzia che l'annullamento delle fatture implica una rinuncia al credito, rendendo illegittimo il decreto ingiuntivo che si fondava su documenti contabili poi annullati.
5. Tale motivo è infondato.
Ed invero, le note di credito di cui trattasi, non sono altro che la documentazione contabile, emessa ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, la quale determina esclusivamente una variazione dell'IVA ai soli fini fiscali e non comporta una rinuncia al credito. In punto di diritto, occorre evidenziare che la Legge di stabilità 2016 ha riscritto integralmente l'art.26 del DPR n.633/1972 (c.d. DPR IVA) ridefinendo la procedura di Variazione IVA (in diminuzione o in aumento) attivabile in caso di mancato pagamento da parte del cliente.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che il comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, prevede che “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo
25”.
Ne deriva che, stando all'interpretazione letterale e sistematica di tale norma, la sua ratio non può che essere quella di rettificare la base imponibile della fattura emessa, nel caso in cui, successivamente all'operazione presupposta, la stessa sia stata ridotta anche a causa di annullamento, recesso, risoluzione, rescissione e simili, oltre che per il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose. Tale norma ha rilevanza esclusivamente ai fini fiscali (detrazione dell'imposta versata e non recuperata, ed eventualmente da versare in caso di successivo pagamento del debito), senza che ciò comporti l'estinzione del credito non soddisfatto né della conseguente obbligazione di pagamento. Pertanto, non può dirsi avvenuta alcuna rinuncia da parte di
[...] al credito non soddisfatto. Deve Controparte_1 pacificamente escludersi che le note di credito possano essere considerate come remissione del debito o che possano incidere sulla quantificazione del medesimo, rimanendo assorbita dal chiaro dettato normativo ogni argomentazione di parte opponente.
5. All'esito del gravame, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, nei confronti di
Controparte_1
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1914/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello principale è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U.
n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il
Presidente dr. Maurizio Petrelli dr.ssa
NA RI PA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. NA RI PASCA - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere est.
Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 673 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla Piazza Mazzini 72, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
[...]
[...]
già Controparte_1 [...]
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Monterisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Scipione Crisanzio n. 32, come da mandato alle liti allegato alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado.
-APPELLATA -
All'udienza collegiale del 28.05.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
1425/2020, emesso da questo Tribunale il 11/06/2020, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di concessionaria del Parte_3 di pagare, in favore del l'importo Controparte_1 di Euro 260.486,00, oltre interessi, spese e compensi, quale corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso gli indirizzi di fornitura (contatori o POD) del Pt_3 Parte_3 specificata nelle fatture allegate al ricorso monitorio.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale di
Lecce, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, - in via preliminare autorizzare ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa del in persona del Sindaco p.t. e fissare nuova udienza Parte_3
a norma dell'art. 269 c.p.c., per essere dallo stesso garantito, mallevato e tenuto esente;
- rigettare la domanda posta a base del decreto opposto perché destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto e conseguentemente revocare il decreto opposto;
- in ogni caso condannare il a manlevare, tenere esente e Parte_3 comunque rivalere per quanto già pagato in Parte_1 favore di Servizio Elettrico Nazionale dopo la notifica del DI e per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore di Servizio
Elettrico Nazionale;
- con vittoria di spese e competenze di lite” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di terzo].
Ha dedotto: che con contratto rep 22976 del 17.3.2014, il Parte_3 le aveva affidato per la durata ventennale il servizio di gestione
[...] della pubblica illuminazione con fornitura di energia elettrica, manutenzione degli impianti ed esecuzione di opere;
che, con lo stesso contratto, il Comune di si era impegnato a corrisponderle Pt_3
l'importo correlativo della fornitura di energia elettrica;
che, pertanto, il era debitore, per tale voce, della notevole somma Parte_3 di circa 1 milione di euro;
che, tra l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio nel 2007 e la stipula del contratto, il
[...]
aveva fatto esperire il servizio alla precedente affidataria, Parte_3 autorizzandola a porre in essere opere che avevano stravolto il progetto preliminare posto a base della gara aggiudicata alla Parte_1 dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1492/2011; che all'art. 2 del citato contratto, le parti avevano pattuito espressamente che «ove dopo la realizzazione e collaudo dei lavori del progetto esecutivo non si dovesse raggiungere il valore di risparmio energetico preventivato nell'offerta aggiudicataria della stessa impresa, a parità di potenza complessiva dell'impianto e del numero dei punti luce esistenti alla data dell'offerta stessa, il sarà tenuto a conguagliare a sue Pt_3 spese i maggiori consumi energetici in favore dell'impresa Pt_1 incrementando il canone convenuto del minor risparmio prodotto dagli impianti e di conseguenza sarà tenuto ad adeguare il canone di manutenzione al diverso numero dei punti luce»; che la potenza impegnata prevista nell'offerta a seguito dell'efficientamento avrebbe dovuto determinare un consumo annuo pari a 99.879,28 al netto IVA;
che, inoltre, all'articolo 7 le parti avevano previsto un meccanismo di adeguamento del canone relativamente ai costi di manutenzione e fornitura di energia elettrica nell'ipotesi di variazione delle tariffe dell'energia elettrica e/o dei punti luce e/o della potenza degli stessi e, all'art. 8, avevano stabilito un adeguamento ulteriore del canone per ciascun nuovo punto luce «rispetto ai 2.172 punti luce complessivi di cui al progetto preliminare»; che, consegnato l'impianto, aveva rilevato che i punti luce effettivamente installati e allacciati erano 2611
e non 2172 come indicato nel bando e nel contratto, che la potenza impegnata complessiva era superiore a quella prevista, i quadri di comando maggiori e i punti di erogazione di energia (POD o indirizzi di fornitura) erano 51 e non 15; che questo aveva comportato un maggior consumo di energia per ogni anno rispetto all'esistente alla data dell'offerta e rispetto a quanto preventivato a fronte del quale il nonostante le reiterate richieste, non aveva inteso Parte_3 aggiornare il canone, determinando un credito in favore della
[...] pari a oggi a circa 1ML di euro;
che le somme chieste dal Parte_1
Servizio Elettrico Nazionale si riferivano a consumi imputabili esclusivamente al che, inoltre, dei POD (contatori Parte_3
o indirizzi di fornitura) utilizzati per alimentare la pubblica illuminazione della Città di e riportati analiticamente nel Pt_3 ricorso monitorio, solo alcuni avevano il display leggibile e tale da consentire la rilevazione dei consumi reali atteso che gli altri POD avevano da sempre il display illeggibile (non funzionante) da cui l'impossibilità di rilevare i consumi reali degli impianti.
Il ritualmente Controparte_1 costituitosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni avversa domanda e richiesta, così provvedere: A) Previa immediata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo perché inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni specificate in narrativa, ovvero anche con ogni diversa utile statuizione, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
B) In subordine, decidendo nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, giudicando nel merito, condannare la
p.iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante in carica, con sede in Soleto alla via Lisbona n.12, al pagamento della complessiva somma di € 260.486,96 (duecentosessantamilaquattrocentoottantasei/96 euro), oltre interessi sino al soddisfo e le spese e compensi del procedimento monitorio quantificati in € 2.500,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge, ovvero la somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta. C) Condannare la Parte_1
p.iva , in persona del suo legale rappresentante in P.IVA_1 carica, con sede in Soleto alla via Lisbona n.12, al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. in favore della società opponente, a titolo di risarcimento danni.
D) Condannare la società opponente alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
In via preliminare, il si è opposto Controparte_1 alla avversa richiesta di chiamata in causa del per Parte_3 essere l'esposizione debitoria, nascente dal rapporto di fornitura di energia elettrica, esclusiva della in qualità di unico Parte_1 soggetto giuridico titolare del rapporto di somministrazione di energia elettrica per cui è causa, a nulla rilevando i rapporti esistenti tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
Ha dedotto: che la non aveva mai sollevato Parte_1 alcuna contestazione in ordine al rapporto di fornitura;
che l'opponente aveva ammesso di non aver corrisposto il pagamento della maggior parte delle fatture fiscali poste alla base del decreto ingiuntivo opposto;
di essere estranea alle vicende relative all'accertamento delle misurazioni di energia elettrica in quanto società che si limita a vendere l'energia elettrica;
che la diversa attività della distribuzione della stessa energia è riservata ad esclusiva Controparte_3 proprietaria non solo dell'intera rete di distribuzione ma anche dei contatori in custodia al cliente;
di aver emesso le fatture sulla base dei dati di consumo messi a disposizione dal Distributore che svolge il cd. servizio di misura (art.
2.1 e 2.2. della delib. AEEG 348/07, ovvero acquisizione e validazione dei dati di consumo).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo si è costituito il
[...]
, contestando quanto dedotto dalla opponente e instando Parte_3 “affinché l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Lecce, contrariis reiectis voglia Preliminarmente o. Rinviare al 6/4/20221 e disporre la riunione con gli altri giudizi;
I. dichiarare inammissibile la chiamata in causa del per incompetenza dell'A.G.O in favore Parte_3 del Collegio arbitrale, preventivamente adito dallo stesso odierno opponente e, gradatamente, dichiarare la continenza della presente causa con quella oggetto del giudizio arbitrale;
In subordine II.
Rigettare ogni richiesta di pagamento nei confronti del Parte_3 per tutte le motivazioni indicate in narrativa;
In estremo
[...] subordine, ove qualsivoglia responsabilità o inadempimento si volesse addebitare al convenuto ridurre il quantum Parte_3 richiesto. Condannare Controparte_4 alla rifusione delle spese legali in favore del
[...] Parte_3
[il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate
[...] nella comparsa di costituzione e risposta].
Ha premesso che la aveva promosso un procedimento di Parte_1 arbitrato rituale avverso il nel quale aveva rivendicato – tra Pt_3
l'altro – “i medesimi diritti di credito che vorrebbe nuovamente far valere anche in questa sede”. Ha dedotto, nel merito, “l'assoluta inconsistenza della pretesa di garanzia, non avendo il Parte_3 assunto nessun obbligo verso la uanto ai debiti dalla
[...] Pt_1 stessa contratti con i suoi fornitori”; di aver comunque pagato il canone contrattualmente previsto.
Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza cartolare del 02.02.2021, il
Tribunale ha rigettato “la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”.
La causa, istruita con produzione documentale e mediante l'assunzione delle prove orali, veniva decisa con sentenza n.
1914/2022, pubblicata in data 21.6.2022, con cui il Tribunale di Lecce, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto;
compensava le spese di lite.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t., cui si Parte_1 opponeva chiedendone il rigetto, Controparte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
All'udienza collegiale del 28.05.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avanzata da
[...] in quanto assorbita dalla prosecuzione del Controparte_1 giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c. La circostanza, infatti, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cass.
n. 10422/2019).
2. Con i primi quattro motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto fondata la pretesa creditoria avanzata da pur in assenza del Controparte_1 necessario assolvimento dell'onere probatorio gravante su quest'ultima, quale attrice in senso sostanziale.
In particolare, l'appellante lamenta che, a fronte di puntuali contestazioni circa il malfunzionamento dei contatori — reso evidente dall'illeggibilità dei display su numerosi POD — e della conseguente inaffidabilità dei consumi fatturati, la parte opposta non abbia fornito alcuna prova del corretto funzionamento degli strumenti di misurazione, né, dunque, della corrispondenza tra i consumi reali e quelli riportati in bolletta. Le fatture azionate costituivano documentazione di formazione unilaterale e, in presenza di oggettive contestazioni sia sull'an che sul quantum, non potevano assurgere a prova del credito.
L'appellante contesta, altresì, l'erroneo riconoscimento di valore probatorio a un file PDF prodotto in giudizio dall'opposta, ed asseritamente proveniente dal distributore locale Controparte_3
privo di data e firma digitale, destinato all'avvocato di
[...] controparte e del tutto privo di requisiti di autenticità e certificazione.
Evidenzia che tale documento, non solo non è idoneo a provare l'effettività e l'entità delle forniture contestate, ma non può nemmeno ritenersi una ricostruzione dei consumi ai sensi della delibera ARERA
n. 200/1999, difettando totalmente dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla stessa.
Conclude contestando la sentenza de qua, in quanto fondata su elementi privi di efficacia probatoria e in contrasto con i principi in tema di onere della prova nei contratti di somministrazione, con conseguente erroneo riconoscimento della pretesa creditoria azionata.
3. Dette doglianze sono infondate e vanno rigettate per quanto di ragione.
Ed invero, in linea generale fa d'uopo evidenziare che nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione - anche stragiudiziale – circa la congruità dei consumi fatturati nelle bollette e la loro corrispondenza ai consumi effettivi, grava sul somministrante l'onere di provare sia la quantità del bene o servizio fornito (nella fattispecie elettrico), sia l'esatto ammontare del corrispettivo dovuto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché in applicazione del principio della vicinanza della prova e del disposto dell'art. 1560 c.c.
Tuttavia, al contempo, va evidenziato che il fruitore del servizio che intenda contestare la rilevazione dei consumi tramite contatore, è tenuto a dedurre e dimostrare l'eccessività dei dati rilevati, oppure che gli stessi siano riconducibili a cause a lui non imputabili, nonostante l'adempimento dell'obbligo di diligente custodia dell'impianto di misurazione, che su di lui incombe. Senonché, il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.
13605/2019; Cass. n. 297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova nei contratti di somministrazione di energia elettrica, con registrazione dei consumi mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, ha chiarito che, ai fini della dimostrazione dell'entità delle prestazioni rese nel corso del rapporto contrattuale, occorre distinguere tra tre differenti ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti al consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella in cui l'alterazione del contatore sia attribuibile a una condotta dolosa dello stesso utente.
Nell'ipotesi di cui al punto A) – ricorrente nel caso di specie stante il contestato malfunzionamento di alcuni contatori – la giurisprudenza ha chiarito che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione” e che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore
(fornite, come è noto, dal soggetto terzo che, nel mercato dell'energia elettrica, svolge le funzioni di distributore locale), l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione - - richiedendone la verifica - dimostrando anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto
(impresa, famiglia o persona singola) (ex multis Cass. n. 17401/2024).
È, dunque, solo a seguito di tale circostanziata contestazione che grava sul somministrante l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra i dati rilevati e quelli riportati in bolletta.
La Corte di Cassazione (Cass. n. 17401/2024) ha, altresì, chiarito che tale inversione dell'onere probatorio si verifica solo in presenza non di una “mera” contestazione, bensì di una contestazione “compiuta”, ovvero sufficientemente specifica ed attendibile, idonea a mettere in discussione l'affidabilità del dato rilevato e supportata da elementi idonei a suggerire il reale consumo nel periodo contestato.
Pertanto, è agevole rilevare come la decisione del primo giudice, ancorché in assenza di un espresso richiamo ai corretti criteri di riparto dell'onere probatorio testé enunciati, si riveli comunque conforme, nei suoi esiti, a quanto avrebbe condotto una consapevole e coerente applicazione dei suddetti principi.
Ed invero, nel caso di specie, ha sollevato Parte_1 genericamente la questione del malfunzionamento di alcuni POD solo in fase successiva al ricorso monitorio e senza una richiesta formale di verifica degli apparati. Non ha inoltre allegato, nemmeno in via indiziaria, elementi atti a dimostrare una sproporzione significativa tra i consumi fatturati e quelli normalmente registrati, né ha prodotto fatture di periodi antecedenti o successivi che potessero fornire un termine di raffronto attendibile.
Parimenti, non risultano formulate specifiche contestazioni rispetto ai dati riportati nelle fatture azionate o alla corrispondenza fra questi ultimi ed i dati rilevati e comunicati dalla società terza distributrice dell'energia elettrica (v. allegato alla memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. della opposta).
L'utente avrebbe inoltre potuto addurre, in via alternativa, che eventuali consumi anomali fossero imputabili a terzi, dimostrando al contempo di aver adottato ogni misura idonea ad impedire usi illeciti dell'impianto, ma anche sotto tale profilo nulla è stato dedotto o provato.
Del resto, anche le testimonianze assunte in primo grado, peraltro rese da dipendenti della medesima società, in ordine all'illeggibilità di alcuni display, non sono sufficienti a dimostrare un effettivo malfunzionamento dei contatori né l'inattendibilità dei consumi fatturati.
In definitiva, non ha assolto al proprio onus Parte_1 probandi, limitandosi a mere eccezioni prive di supporto documentale.
Vieppiù, in disparte l'accertato mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'utente in relazione al dedotto malfunzionamento dei contatori, fa d'uopo rilevare come non sia stato evocato in giudizio il soggetto responsabile, in qualità di proprietario e gestore del contatore, ossia cui competono Controparte_3 la manutenzione degli apparati di misurazione e, conseguentemente, la responsabilità per eventuali guasti, anche in relazione alla necessità di sostituzione del dispositivo o alla corretta registrazione dei consumi.
È noto come, per espressa previsione della normativa pubblicistica di settore, le attività di vendita e distribuzione dell'energia elettrica siano affidate a soggetti distinti, con compiti e responsabilità differenziati. Il venditore (nel caso di specie, ) ha il Controparte_1 compito di fornire l'energia al cliente finale, mentre il distributore (E-
Distribuzione) provvede, su incarico del venditore, al trasporto e alla misurazione dell'energia fornita. Tale assetto è recepito contrattualmente mediante il conferimento, da parte del cliente, di un mandato senza rappresentanza al venditore per la stipulazione del contratto con il distributore, che si occupa di trasportargli il prodotto.
Le condizioni generali di contratto prevedono che il venditore sia vincolato, ai fini della fatturazione, ai dati comunicati dal distributore,
e che il cliente sia obbligato al pagamento degli importi indicati in fattura, determinati sulla base di tali rilevazioni. L'unica eccezione opponibile dal cliente riguarda l'eventuale difformità tra i dati riportati nelle fatture emesse dal distributore (fatture passive per il venditore) e quelli risultanti nelle fatture attive emesse dal venditore nei confronti del cliente finale.
In virtù del contratto di vendita, si è Controparte_1 dunque obbligata alla fornitura di energia elettrica in cambio del pagamento di un corrispettivo determinato sulla base delle misurazioni effettuate da . Le misurazioni effettuate da Controparte_3 quest'ultima costituiscono, in tale schema negoziale, il parametro vincolante per la determinazione del corrispettivo dovuto. Il cliente finale non è, perciò, legittimato a contestare direttamente le misurazioni o i criteri di conguaglio che E-Distribuzione, in caso di errore o malfunzionamento, applica, né può rivolgere tali doglianze al venditore, il quale, come detto, si limita a trasmettere i dati ricevuti.
Tale struttura contrattuale è conforme alla normativa di settore, ed in particolare all'art. 4 del Testo Unico Ricognitivo della Produzione
Elettrica, il quale identifica proprio nel gestore della rete pubblica (in questo caso E- Distribuzione) il soggetto responsabile della rilevazione dei consumi presso i punti di prelievo dell'utenza finale.
In un tale sistema il cliente non è privo di tutela diretta nei confronti del soggetto deputato alle misurazioni: deve infatti, laddove si opponga al decreto ingiuntivo emesso su richiesta del fornitore (qui
Servizio Elettrico Nazionale), chiedere di chiamare in causa il terzo, ossia , usando lo strumento apprestato dall'art. 1705 Controparte_3 co. 2 c.c., che consente al mandante di surrogarsi al mandatario per esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato.
Nel caso di specie, tuttavia, è stata omessa la chiamata in causa del soggetto titolare della relativa funzione tecnica e giuridica, ancorché
l'opposizione risulti fondata essenzialmente sull'erroneità delle misurazioni dei consumi e, quindi, sul presunto malfunzionamento del contatore.
Ne consegue che l'opposizione sarebbe risultata in ogni caso infondata anche a fronte di un corretto assolvimento dell'onere probatorio.
Da ultimo va rilevata l'infondatezza dell'argomentazione di parte appellante secondo cui la documentazione proveniente dal distributore
, recante la misurazione dei consumi (prodotta in Controparte_3 giudizio da ), non avrebbe valore Controparte_1 probatorio per il fatto di essere “priva di firma digitale e data, e apparente copia di una nota trasmessa dal distributore all'avvocato di controparte”.
Tale rilievo, infatti, trascura completamente che emerge ex actis il rituale deposito della comunicazione, trasmessa via PEC, dal distributore locale – soggetto terzo, responsabile del servizio di misura per normativa di settore e per contratto – contenente in allegato il riepilogo dettagliato dei consumi rilevati (“Tabelle certificazione consumi”), riferiti all'intero periodo oggetto di controversia. Detta comunicazione, versata in atti nel suo formato originale “.eml”, è accompagnata dalla specificazione che i dati sono stati resi disponibili tramite il portale FOUR (Front Office Unico Rete), piattaforma ufficiale predisposta da per lo scambio di Controparte_3 informazioni con i venditori di energia elettrica.
Inoltre, il documento allegato alla PEC risulta sottoscritto digitalmente in calce alla prima pagina dal funzionario incaricato della gestione della pratica, recando pertanto idonea garanzia di autenticità e provenienza.
In ogni caso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.lgs.
n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), un documento informatico non sottoscritto può comunque avere efficacia probatoria quale riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c.
In forza dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo, esso si presume conforme all'originale in assenza di contestazioni specifiche, circostanziate ed esplicite circa la sua non conformità alle scritturazioni originarie (cfr., per tutte, Cass. n. 2607/2024).
Pertanto, in mancanza di una puntuale e motivata contestazione da parte dell'utente circa la difformità dei dati riportati nel documento rispetto a quelli contenuti negli archivi del distributore o nel portale di comunicazione con il fornitore, deve ritenersi integrata l'efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. della documentazione prodotta.
Al Collegio preme, infine, osservare che, pur essendo valido il documento in questione, esso risulta comunque irrilevante ai fini del decidere per le ragioni sopra esposte, e in ogni caso lo sarebbe solo a livello indiziario.
Ed invero, il richiamo giurisprudenziale effettuato dal giudice di prime cure nella pronuncia impugnata risulta del tutto erroneo e fuorviante, laddove si afferma che sussisterebbe una presunzione di correttezza nella ricostruzione dei consumi effettivi operata dal Distributore locale
“in ragione della terzietà del soggetto rispetto alle parti del contratto di somministrazione”. Tale principio, infatti, non è stato in alcun modo affermato nelle pronunce giurisprudenziali citate (Cass. civ. sez. 3 del
21.05.2019 n. 13605; Cass. civ. sez. 3 del 9.01.2020 n. 297), né costituisce in alcun modo un principio consolidato in giurisprudenza.
4. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta l'annullamento delle fatture emesse da Controparte_1 tramite 52 note di credito, una per ogni indirizzo di fornitura, in data
15 settembre 2021, con cui sono stati stornati integralmente l'imponibile e l'IVA, comprese quelle su cui si fondava il decreto ingiuntivo opposto.
Segnatamente l'appellante sostiene che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere che le note di credito fossero emesse "solo ai fini fiscali" in relazione a una risoluzione per inadempimento del contratto, mai avvenuta.
Ciò in quanto, non avrebbe mai richiesto Controparte_1 la risoluzione del contratto, ha continuato la fornitura e non ha intrapreso azioni per il recupero del credito prima di annullare le fatture.
Di conseguenza, evidenzia che l'annullamento delle fatture implica una rinuncia al credito, rendendo illegittimo il decreto ingiuntivo che si fondava su documenti contabili poi annullati.
5. Tale motivo è infondato.
Ed invero, le note di credito di cui trattasi, non sono altro che la documentazione contabile, emessa ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 9 del D.P.R. n. 633/1972, la quale determina esclusivamente una variazione dell'IVA ai soli fini fiscali e non comporta una rinuncia al credito. In punto di diritto, occorre evidenziare che la Legge di stabilità 2016 ha riscritto integralmente l'art.26 del DPR n.633/1972 (c.d. DPR IVA) ridefinendo la procedura di Variazione IVA (in diminuzione o in aumento) attivabile in caso di mancato pagamento da parte del cliente.
Al riguardo, va in primo luogo rilevato che il comma 2 dell'art. 26 del
D.P.R. n. 633/1972, nella versione vigente all'epoca dei fatti di causa, prevede che “Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo
25”.
Ne deriva che, stando all'interpretazione letterale e sistematica di tale norma, la sua ratio non può che essere quella di rettificare la base imponibile della fattura emessa, nel caso in cui, successivamente all'operazione presupposta, la stessa sia stata ridotta anche a causa di annullamento, recesso, risoluzione, rescissione e simili, oltre che per il mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o esecutive individuali rimaste infruttuose. Tale norma ha rilevanza esclusivamente ai fini fiscali (detrazione dell'imposta versata e non recuperata, ed eventualmente da versare in caso di successivo pagamento del debito), senza che ciò comporti l'estinzione del credito non soddisfatto né della conseguente obbligazione di pagamento. Pertanto, non può dirsi avvenuta alcuna rinuncia da parte di
[...] al credito non soddisfatto. Deve Controparte_1 pacificamente escludersi che le note di credito possano essere considerate come remissione del debito o che possano incidere sulla quantificazione del medesimo, rimanendo assorbita dal chiaro dettato normativo ogni argomentazione di parte opponente.
5. All'esito del gravame, conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, nei confronti di
Controparte_1
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti di in persona del Controparte_1
l.r.p.t., avverso la sentenza n. 1914/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello principale è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U.
n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il
Presidente dr. Maurizio Petrelli dr.ssa
NA RI PA