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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SCOTTI SIMONA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE GIOVANNI VALENTINA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2024, chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Controparte_1
Napoli il 7.12.1989 (Atto n. 221, p. II, s.A sez.O anno 1989). Aggiungeva che dal matrimonio erano nati due figli: (nato a [...] il [...]) economicamente autosufficiente, Per_1
dottore in economia e commercio e (nata a [...] il14.05.1998), laureanda in Farmacia. Per_2
Rappresentava che l'unione coniugale, con il trascorrere degli anni si era logorata e da tempo i
1 coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale. Il ricorrente, pertanto, chiedeva:
“1) i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
2) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento alla moglie, essendo la IG.ra economicamente autosufficiente;
Controparte_1
3) dare atto che il figlio di 31 anni, già laureato è economicamente autosufficiente Per_1
4) stabilire che la IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente continuerà a Per_2
vivere con la madre ed entrambi i genitori provvederanno alle necessità della IA. Il padre corrisponderà un assegno mensile pari ad €. 600,00 (seicento/00) entro il giorno 5 di ogni mese
Le spese straordinarie per la IA , saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura Per_2
del 50% e qualora non si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate anche con la IA.
5) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva alla pronuncia sullo status, e chiedeva:
“- assegnare la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Bonito, 27/B, condotta in locazione alla IG.ra che la abita insieme alla IA , maggiorenne ma non economicamente CP_1 Per_2
autosufficiente ed precisando che il canone di locazione continuerà ad essere Per_1
interamente pagato dal IG. , che è anche titolare del relativo contratto;
Pt_1
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 CP_1
a mezzo bonifico bancario, un assegno pari ad € 2.000,00 mensili quale contributo al di lei mantenimento oltre adeguamento ISTAT come per legge, tenuto conto della sproporzione di reddito e del contributo lavorativo che la moglie ha prestato e continuerà a prestare in favore del ricorrente;
- disporre che il IG. versi in favore della IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 CP_1
a mezzo bonifico bancario, un assegno pari ad € 1.000,00 mensili quale contributo al mantenimento della IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2
convivente con la madre;
- disporre che le spese straordinarie occorrenti per i figli siano sopportate al 100% dal IG. , come accade all'attualità; Pt_1
All'udienza del 07/10/2024, innanzi al giudice relatore, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un bonario componimento, e chiedevano rinvio per formalizzare gli accordi raggiunti.
2 Nel prosieguo del giudizio, con note di udienza ritualmente depositate, i coniugi, che rinunciavano alla comparizione personale, dichiaravano di aver raggiunto un accordo, sottoscritto e depositato in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
All'udienza cartolare del 29.4.2025, depositate le note di trattazione scritta contenenti le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo che fosse pronunciata la separazione dei coniugi.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto e fisseranno in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente la loro attuale residenza e domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata, a mezzo pec o raccomandata a/r, almeno entro i 10 giorni precedenti al verificarsi di detto evento.
2) La casa coniugale sita in Napoli, alla Via Giuseppe Bonito 27/B, condotta in locazione sarà assegnata alla IG.ra , che la abiterà insieme ai figli e , quest'ultima non CP_1 Per_1 Per_2
economicamente autosufficiente.
3) Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Pt_1 CP_1 bonifico bancario o equipollente l'importo di € 1.600,00 mensili (milleseicento//00), di cui €
1.000,00 in favore della IA (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) ed € Per_2
600,00 quale contributo al mantenimento della moglie. Il predetto importo sarà rivalutato ogni anno in base agli indici Istat, come per Legge. Si precisa che la somma è stata così definita pur nella prospettiva del pensionamento del IG. . Pt_1
4) Le spese straordinarie per la IA saranno sostenute al 100% dal IG. , facendo Per_2 Pt_1 riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse, al Protocollo di intesa sottoscritto
3 dal Tribunale di Nola e dal COA di Napoli in data 7.3.18, da intendersi parte integrante del presente accordo;
5) Le parti danno atto che il figlio è economicamente autosufficiente. Per_1
6) Il IG. sosterrà l'importo del canone di locazione per la casa coniugale ove vivono Pt_1 madre e figli, pari ad € 2.000,00 (duemila/00) mensili, per la durata di 36 mesi a far data dalla sottoscrizione del presente accordo. Alla scadenza del contratto, la IG.ra provvederà CP_1
ad intestare a se stessa il contratto, obbligandosi ad adempiere ad ogni incombente.
7) Il IG. , a titolo di ulteriore contribuzione ai bisogni della famiglia, trasferirà in capo ai Pt_1 figli la nuda proprietà dell'immobile sito in Napoli, alla Via A. Caccavello, nr.7, così identificato:
Sez: AVV – Foglio: 15 – Part: 130 – Sub: 13 – Zc: 6 – Cat: A/2 – cl: 7 – Vani: 5, riservando per sé il diritto di usufrutto. Le parti all'uopo dichiarano che il predetto trasferimento immobiliare risulta funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto i coniugi richiedono, in relazione all'attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni tassa o imposta ai sensi dell'artt. 19 della legge n. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 (cfr. Cass. civ. n. 11458/2005, Circolare Agenzia delle Entrate 27/E del 21.06-12 e successiva del n.18/E del
29.05.2013 paragrafo 1.15 e riconfermata dalla Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del
21.02.2014 paragrafo 9.2).
8) Le parti concordano altresì che il IG. conferirà ai figli e , all'atto della Pt_1 Per_1 Per_2
relativa scadenza contrattuale, gli importi corrispondenti alle 2 Polizze Assicurative contratte dai coniugi in costanza di matrimonio con l'istituto Generali S.p.A; Polizza Genera Valore nr
82241693 e Polizza Generali Premium nr. 81175046.
9) Il IG. si obbliga a versare il mese di gennaio di ogni anno in aggiunta all'assegno di Pt_1
mantenimento di cui al punto nr. 3, un ulteriore importo, pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), quale contribuzione per le vacanze estive.
10) Entrambi i coniugi, inoltre, dichiarano l'intenzione e l'impegno di voler acquistare un immobile da destinare ai figli.
11) Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
12) le spese legali della presente lite, restano integralmente compensate tra le parti e ai fini della rinunzia al vincolo della solidarietà ex art. 13, comma 8, della legge professionale forense n.
247/2012, sottoscrivono il presente anche i procuratori costituiti”.
Tali accordi, nella parte attinente al giudizio di separazione (le materie, cioè, che la legge attribuisce alla competenza del Tribunale della separazione, affidamento dei figli minori,
4 diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) non risultano in contrasto con norme imperative e possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni di cui all'accordo delle parti in parte motiva Controparte_1
riportato;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 221, parte
II, S. A , Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1989 ).
così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 09/05/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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