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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/09/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA RETRIBUZIONE
_________________
(art. 429 c.p.c.) definitiva nella causa iscritta al n. 52/2025, promossa da:
Parte_1
Avv. N. SAINT CUNEAZ e V. CONTOZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Paolo TOSI
Resistente
PREMESSO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 12.2.2025 la ricorrente adiva il
Tribunale di Aosta in funzione di giudice del lavoro lamentando l'erroneità del provvedimento di collocazione nella posizione stipendiale E 21-27 dal 1.9.2018, anziché in quella corretta, prevedendo il successivo passaggio alla fascia F 28-34 solo dal 1.9.2025, anziché dal
1.9.2024, con conseguente debenza di differenze retributive;
in particolare, evidenziava che, alla luce di una recentissima pronuncia della Suprema Corte, l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto anche del servizio prestato nell'anno 2013;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le Controparte_1 pretese attoree, depositando conteggi alternativi;
- che alla prima udienza il giudice, preso atto dell'adesione dell'attrice ai conteggi di controparte in punto quantum, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava successiva udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc, di cui dava immediata lettura
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La particolarità del presente giudizio è data dal fatto che l'attrice non lamenta l'erroneità della ricostruzione della propria carriera (effettuata nel lontano 2004), bensì il successivo blocco della progressione stipendiale, non avendo la tenuto conto dell'annualità 2013. CP_1
A tal proposito, ritiene, il giudicante -nonostante la pur autorevole giurisprudenza di contrario avviso- di aderire ai principi di diritto espressi dalla recentissima sentenza della Suprema
1 Corte n°13619/2025 con cui la Suprema Corte ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel
2 tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia Pagina 6 di 9 stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il
2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo
2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta
3 l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
"sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_2 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ne consegue che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, essendo il provvedimento di progressione stipendiale di cui trattasi conforme alla normativa, così come interpretata dalla Suprema Corte con le argomentazioni sopra riportate .
Quanto, infine, stante il contrasto giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Aosta, il 18/9/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA RETRIBUZIONE
_________________
(art. 429 c.p.c.) definitiva nella causa iscritta al n. 52/2025, promossa da:
Parte_1
Avv. N. SAINT CUNEAZ e V. CONTOZ
Ricorrente contro
Controparte_1
Avv. Paolo TOSI
Resistente
PREMESSO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria il 12.2.2025 la ricorrente adiva il
Tribunale di Aosta in funzione di giudice del lavoro lamentando l'erroneità del provvedimento di collocazione nella posizione stipendiale E 21-27 dal 1.9.2018, anziché in quella corretta, prevedendo il successivo passaggio alla fascia F 28-34 solo dal 1.9.2025, anziché dal
1.9.2024, con conseguente debenza di differenze retributive;
in particolare, evidenziava che, alla luce di una recentissima pronuncia della Suprema Corte, l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto anche del servizio prestato nell'anno 2013;
- che si costituiva tempestivamente la , contestando le Controparte_1 pretese attoree, depositando conteggi alternativi;
- che alla prima udienza il giudice, preso atto dell'adesione dell'attrice ai conteggi di controparte in punto quantum, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava successiva udienza di discussione e, all'esito, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc, di cui dava immediata lettura
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
La particolarità del presente giudizio è data dal fatto che l'attrice non lamenta l'erroneità della ricostruzione della propria carriera (effettuata nel lontano 2004), bensì il successivo blocco della progressione stipendiale, non avendo la tenuto conto dell'annualità 2013. CP_1
A tal proposito, ritiene, il giudicante -nonostante la pur autorevole giurisprudenza di contrario avviso- di aderire ai principi di diritto espressi dalla recentissima sentenza della Suprema
1 Corte n°13619/2025 con cui la Suprema Corte ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla "sterilizzazione" degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012.
Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del "blocco". La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. È, quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel
2 tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal D.L. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia Pagina 6 di 9 stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il
2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità "sterilizzate" e, quindi, ora al solo
2013.
In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta
3 l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
"sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la "supervalutazione" del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché CP_2 anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ne consegue che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, essendo il provvedimento di progressione stipendiale di cui trattasi conforme alla normativa, così come interpretata dalla Suprema Corte con le argomentazioni sopra riportate .
Quanto, infine, stante il contrasto giurisprudenziale sia di legittimità che di merito, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Aosta, il 18/9/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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