CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
. SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6421/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 29.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA P.I. ), con sede in Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via di San Nicola da Tolentino n.67, presso lo studio degli Avv.ti Daria Pastore e Giorgio Tombolini, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di merito possessorio, allegata telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n.79, presso lo studio dell'Avv. Fernando Petrivelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATO
Oggetto: Appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
15762/2022 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata e notificata in data 27.10.2022 – Tutela del possesso
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 15762/2022, o in subordine, dell'esecuzione medio tempore intrapresa da
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 attesa la sussistenza dei gravi e fondati motivi ex art. 283 Controparte_1
c.p.c. esposti in narrativa;
2. nel merito, in riforma della Sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado da in quanto inammissibili o Controparte_1 comunque infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi inclusa la fase sommaria possessoria e il relativo procedimento di reclamo).
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA CP_2
[...]
a. preliminarmente, rigettare siccome inammissibile, palesemente infondata e temeraria l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 15762/2022 del Tribunale di Roma, condannando l'appellante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 283 cpc nella misura ritenuta di giustizia;
b. nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto e in diritto, oltre che gravemente temerario, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 15762/2022 del Tribunale di Roma, con vittoria delle spese e dei compensi del grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario e condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non inferiore alle spese ed ai compensi del grado, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 28.11.2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, n. 15762/2022, pubblicata e notificata in data 27.10.2022, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società
[...]
condannando a porre termine alle molestie possessorie ed a rimuovere CP_1 Pt_1
i manufatti realizzati sul lastrico solare, con integrale ripristino dello stato dei luoghi, nonché al pagamento delle spese di lite, con il rigetto della domanda di risarcimento danno.
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con un ricorso per manutenzione del possesso depositato il 3.2.2020, con cui la società a chiesto CP_1 al Tribunale di Roma: di ordinare a la cessazione delle molestie avverso la Pt_1 ricorrente, titolare del compossesso sul lastrico solare di proprietà del condominio di Via Federico Alessandrini 52/54 in Roma e di adottare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia, con la condanna di al risarcimento dei danni subiti. Pt_1
La società ha esposto che:
- che in precedenza ha detenuto l'immobile in forza di un contratto CP_1 di locazione finanziaria stipulato con IN SP, datato 11 gennaio 2011, ed in virtù del contestuale contratto di compravendita per atto Notaio di Roma, Persona_1 stipulato tra IN SP (acquirente) e RI AL AT RL (venditrice),è attualmente proprietaria e titolare del possesso del locale ad uso ufficio posto al piano terzo, distinto con il numero interno 11, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Roma al foglio 1152, particella 1496, subalterno 565 e di numerose altre unità immobiliari, ivi inclusa la proporzionale quota di comproprietà indivisa dei beni condominiali e/o comuni dell'edificio di cui esse sono parte, in virtù di contratto di compravendita sottoscritto il 24.09.2019.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 - ha appreso che in data 25.07.2019 la società ha intrapreso CP_1 Pt_1 l'installazione di un'antenna sul lastrico solare del menzionato edificio, sicché avendo saputo dall'amministratore del condominio che non era stata inoltrata alcuna richiesta di autorizzazione, insieme ad altre società titolari di diritti reali su unità immobiliari dello stesso edificio, ha diffidato l'amministratore ad adottare tutte le misure necessarie per far cessare la turbativa;
- in mancanza di risposta, con le altre società hanno presentato un CP_1 primo ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo la manutenzione del possesso avverso l'attività svolta da e ottenendo Pt_1 una pronuncia di accoglimento, successivamente revocata in quanto inammissibile, per il rilevato difetto dei requisiti del possesso ex art. 1170 c.c. delle società ricorrenti, in quanto mere detentrici degli immobili;
- che successivamente ha acquistato la piena proprietà ed il CP_1 possesso degli immobili in questione, ha nuovamente intimato a in data 30.1.2020, Pt_1 di interrompere i lavori e di rimuovere i manufatti già realizzati e, in assenza di riscontro, ha presentato un nuovo ricorso ex art. 703 c.p.c. e 1170 c.c., all'origine del presente giudizio;
- il nuovo ricorso, reiterato alla luce del sopravvenuto acquisto della proprietà immobiliare, denuncia che l'attività intrapresa da non è stata oggetto di delibera Pt_1 assembleare e che costituisce un'innovazione vietata ex art. 1120, comma 5, c.c., in quanto pregiudizievole al decoro dell'edificio condominiale e delle proprietà esclusive dei singoli condomini;
configurerebbe, inoltre, un'attività lesiva dell'esercizio del compossesso spettante alla in forza del proprio titolo d'acquisto CP_1
(compravendita del 27.09.2019), con il quale si porrebbe in contrasto la condotta svolta da . Pt_1
Infine , la società ha contestato la validità del titolo costitutivo del diritto d'uso esclusivo esercitato da in quanto, data la sua natura di diritto personale di Pt_1 godimento, è prescritto per non uso ultradecennale.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Parte_1 domanda, argomentando che:
- in via pregiudiziale, non vi è alcun fatto sopravvenuto tale da consentire la riproposizione dell'istanza, in violazione dell'art. 669-septies c.p.c., in quanto l'acquisto della proprietà immobiliare è già stato allegato nel precedente ricorso;
- sempre in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in quanto non risulterebbe integrato il requisito del possesso almeno annuale prescritto dall'art. 1170 c.c.;
- nel merito, ha contestato che dall'attività non deriva alcun pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, in quanto le deduzioni della ricorrente sarebbero generiche e sfornite di riscontri probatori, oltre che fondate su un titolo (il contratto di acquisto) irrilevante in relazione alla invocata tutela possessoria.
- quanto all'eccepita prescrizione del diritto d'uso esclusivo, ha contestato Pt_1 che, oltre a non essere specificata la data di decorrenza del termine, sarebbe stato comunque interrotto con l'atto di concessione del relativo diritto in locazione, datato 25.06.2018;
- in ultimo e in relazione alle istanze istruttorie, ha contestato l'ammissibilità Pt_1 della prova testimoniale articolata.
Con ordinanza del 26.05.2020, il Giudice in composizione monocratica ha accolto il ricorso presentato da condannando a cessare le molestie possessorie e a CP_1 Pt_1 rimuovere i manufatti realizzati. L'ordinanza è stata reclamata da , sulla base delle seguenti ragioni: Parte_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 -omessa e/o erronea pronuncia nella parte in cui non considera che l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di non può considerarsi una CP_1 circostanza nuova, tale da legittimare la riproposizione dell'azione ex art. 669-septies c.p.c.;
- erroneità dell'ordinanza nella parte in cui omette di considerare il mancato assolvimento, da parte di dell'onere di provare l'effettivo possesso CP_1 dell'immobile e, quindi, del lastrico solare nonché l'esistenza di una concreta molestia al possesso di osta in essere da con la sua condotta;
CP_1 Pt_1
- erroneità e/o contraddittorietà e/o illogicità dell'ordinanza nella parte in cui pone a fondamento della decisione il titolo di proprietà di senza compararlo con CP_1 l'analogo titolo di . Pt_1
Con ordinanza del 14.10.2020, il Collegio ha accolto il reclamo presentato da
, riformando la precedente ordinanza. Pt_1
Respinta l'eccezione di inammissibilità proposta da e ritenute sussistenti le Pt_1 nuove ragioni di diritto che legittimano la riproposizione della domanda, il Giudice ha rilevato che è prematuro accertare che la costruzione abbia prodotto un danno sotto il profilo architettonico, posto che i lavori sono ancora in una fase preliminare e che anche dalla relazione di parte non è possibile ricavare alcun giudizio sotto il profilo architettonico più che ipotetico, circa l'impatto dell'antenna sul decoro architettonico dell'edificio. Fermo restando che l'esistenza e la valutazione dei titoli contrattuali e amministrativi necessari per effettuare la contestata attività non rileva nel giudizio possessorio.
Con atto del 10.11.2020 la a presentato ricorso per la prosecuzione del CP_1 giudizio ex art. 703 c.p.c., riportandosi alle conclusioni e alle deduzioni già allegate.
Il Tribunale di Roma, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, ritenuto superfluo disporre attività istruttoria, attesa la produzione documentale in atti, ha così deciso:
“1. in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della società
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ordina a quest'ultima di porre termine
[...] immediatamente alle descritte molestie possessorie e di rimuovere i manufatti realizzati sul lastrico solare, con integrale ripristino dello stato dei luoghi;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla parte ricorrente;
3. condanna la società resistente in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese processuali della fase cautelare, che liquida in €. 320,00 per spese ed in €. 2.500,00 per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
della fase di reclamo, che liquida, in €. 2.000,00 per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, oltre ad €. 174,00 per spese, ove fossero già state corrisposte alla parte resistente;
nonché della presente fase, che liquida in €. 3.000,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.”
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, respinte preliminarmente ambedue le eccezioni di inammissibilità, fondate rispettivamente, sulla dedotta violazione dell'art. 669 septies c.p.c., e sul difetto di legittimazione attiva, per mancanza del requisito dell'annualità del possesso, nel merito, ha ritenuto che i lavori eseguiti da sul lastrico solare, seppur Pt_1 ancora prodromici all'installazione dell'antenna, sono idonei ad integrare una molestia del possesso, intesa quale alterazione delle modalità di godimento come definite dall'art. 6 dell'atto di compravendita del 1.11.2007 (Contratto RI- IN, danti causa della anche in relazione agli artt.
1-3 del CP_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 regolamento Condominiale, sussistendo anche l'animus turbandi in considerazione della condotta esercitata da . Pt_1 ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, chiedendone Parte_1 in via preliminare la sospensione dell'esecutività e, nel merito, la riforma sulla base di tre motivi. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita che ha CP_1 chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, riportandosi alle deduzioni già svolte in primo grado e deducendo la diffida del 29.01.2020, quale ulteriore elemento novativo e legittimante la riproposizione dell'azione di manutenzione. Respinta l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, la Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 29.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di economia processuale inducono ad esaminare preliminarmente il terzo motivo di appello, in quanto idoneo a definire il giudizio.
Infatti, con il terzo motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano erroneità e/o apoditticità della motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene che la condotta di integri una molestia del possesso esercitato da ul lastrico Pt_1 CP_1 solare del condominio, si affronta il fondamento del merito possessorio oggetto del giudizio, laddove nel primo motivo (erroneità della sentenza nella parte in cui non considera che l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di non può CP_1 considerarsi una circostanza nuova, tale da legittimare la riproposizione di una nuova azione possessoria successiva al primo giudizio ex art. 669-septies c.p.c.) si reitera l'eccezione di inammissibilità disattesa dal giudice di primo grado e con il secondo motivo (erroneità, contraddittorietà e/o apoditticità della motivazione della sentenza nella parte in cui fonda la decisione in sede possessoria su profili petitori, prendendo peraltro in considerazione il solo titolo vantato da si lamenta che la sentenza CP_1 di primo grado fonda la propria decisione sulla base di profili petitori, peraltro dando comunque rilevanza al solo titolo vantato da e senza considerare invece il CP_1 titolo vantato da . Pt_1 Col terzo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui accerta la sussistenza della denunciata turbativa, essenzialmente sulla scorta della non contestazione delle condotte denunciate dalla società ricorrente. Ribadita la contestazione delle circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso, ha dedotto Pt_1 l'erroneità della pronuncia del Tribunale di Roma sia in quanto on ha dato CP_1 prova del proprio concreto esercizio del compossesso, in tal modo omettendo di dimostrare quale sia stata l'apprezzabile modificazione o limitazione del pregresso esercizio del suo potere di fatto, sia perché è mancata la prova in relazione tanto al profilo soggettivo tanto oggettivo della molestia asseritamente realizzata da con Pt_1 le opere preordinate all'installazione dell'antenna sul comune lastrico solare.
Il motivo è fondato e deve essere accolto. L'azione di manutenzione ha il fine di fare cessare le turbative che attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio, e che siano operate con la consapevolezza della volontà contraria del possessore.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Tanto premesso in ordine alla configurazione generale dei presupposti dell'azione promossa da va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità CP_1 che descrive i contenuti dell'onere probatorio di colui che agisce in manutenzione del proprio possesso.
'Ai fini della configurabilità della molestia possessoria che, al pari dello spoglio, costituisce un illecito lesivo del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, deve essere fornita, da parte di chi propone la domanda di manutenzione, non solo la prova dell'atto materiale, ma anche del dolo o della colpa..' (Cass.,, sez. II, 22.2.2011 n. 4279; Cass. 20.8.2002 n. 12258). La prova della materialità della turbativa oltre a considerare la condotta denunciata come lesiva si estende all'accertamento del potere di fatto precedentemente esercitato, in quanto presupposto del conseguente accertamento di quella modifica o riduzione, definite dalla giurisprudenza 'apprezzabile', derivata dalla condotta asseritamente lesiva. Ai fini di tale accertamento 'l'esame dei titoli può essere consentito sia pure solo "ad colorandam possessionem", cioè "al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato' (Cass, 31.8.2005 n. 17567;Cass., 27.12.2004 n. 24026) e dunque senza attribuire al titolo un valore probatorio del presupposto dell'azione possessoria.
A questi principi, pienamente coerenti con la lettera e lo scopo dell'art. 705 c.p.c., che vieta ogni "contaminazione" tra il giudizio possessorio e quello petitorio (Cass., sez. II, 4.12.2001 n. 15322), non ha corrisposto la domanda di tutela possessoria di né si è attenuto il Tribunale di Roma nella Controparte_1 sentenza impugnata.
La società ricorrente ha denunciato 'i lavori per l'installazione di un'antenna radio base di oltre 7 metri, avviati il 25 luglio 2019 sospesi dopo la realizzazione dei basamenti in cemento armato e riavviati, all'insaputa dell'amministrazione condominiale, senza il necessario consenso e contro la volontà della maggioranza dei condomini, con grave alterazione del decoro architettonico dell'edificio condominiale', qualificandoli come turbative di un compossesso , fondato su un titolo contrattuale
(ossia il contratto di compravendita del 24.09.2019), sul regolamento condominiale che regola anche l'uso esclusivo del lastrico solare riservato alla venditrice, e sulla violazione del disposto dell'art. 1120, comma 5 c.c., in assenza di valido titolo giuridico.
Dunque nessuna allegazione e specificazione della natura del potere di fatto in precedenza esercitato sul lastrico solare, né l'apprezzabile modifica che tale esercizio avrebbe patito in ragione delle opere finalizzate alla installazione della antenna eseguite da parte di . Conseguente l'omissione di alcuna attività probatoria al riguardo, tanto Pt_1 più necessaria e doverosamente rigorosa in quanto la controversia riguarda i limiti dell'esercizio di una condizione di compossesso, i cui confini sono generalmente più difficili da rimarcare.
D'altra parte, tale omissione è superata dalla sentenza impugnata sulla base di non condivisibili affermazioni ricavate dal contenuto del titolo contrattuale vantato dal (…' nell'art. 6 dell'atto di compravendita la società venditrice, a favore CP_1 della quale il Regolamento condominiale riservava il diritto d'uso esclusivo del lastrico solare, ha assunto l'obbligo per sé e per i suoi aventi causa di utilizzare i lastrici solari, che, “al solo fine di installarvi impianti solari e/o fotovoltaici di proprietà della stessa
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 società venditrice per la produzione di energia elettrica che non generino emissioni acustiche, luminose o vibrazioni che possano recare danno agli altri condomini”, in tal modo limitando espressamente le facoltà inerenti al diritto d'uso esclusivo riservate nella previsione del Regolamento condominiale, con la conseguenza che il possesso della ricorrente, che in virtù dell'atto di compravendita, si estende, in forma di compossesso, anche al lastrico solare, in quanto parte comune condominiale, si connota nel contenuto in conformità alla limitazione nella modalità di uso esclusivo del lastrico solare sopra richiamata…) da cui discendono conclusioni che ravvisano gli estremi della turbativa nel possesso , presumendone tanto l'elemento materiale ('..tenuto conto che non risultano contestate le circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso, deve rilevarsi che anche i lavori prodromici all'installazione dell'antenna sono già di per sé idonei ad integrare una molestia nel possesso, prospettandosi come un'alterazione delle modalità di godimento dell'immobile sino ad allora esercitate dalla ricorrente, come definite nel contenuto dall'obbligo assunto, per sé e per i suoi aventi causa, dalla società venditrice nell'art. 6 dell'atto di compravendita, circa le modalità di utilizzo del lastrico solare...') tanto l'elemento soggettivo della condotta lesiva ('…in considerazione del comportamento tenuto dalla società resistente, può senz'altro affermarsi la ricorrenza del requisito dell'animus turbandi, consistente nella volontà di compiere un atto che modifichi l'altrui possesso'..).
Assorbiti gli altri due motivi di appello proposti, per quanto esposto, in ragione della radicale assenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti della invocata tutela possessoria, l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda avanzata dal Controparte_1
2. Attesa la piena soccombenza, la società appellata deve essere condannata a rifondere l'appellante delle spese di lite, secondo i parametri Parte_1 corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, per il presente giudizio tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione), nonché per il giudizio di primo grado, comprensivo della fase sommaria possessoria e del relativo procedimento di reclamo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello proposto da in persona del l.r.p.t. e, per Parte_1 l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 15762/2022 del Tribunale di Roma, rigetta la domanda di manutenzione del possesso proposta da in Controparte_1 persona del l.r.p.t.;
Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante in persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che si Parte_2 liquidano, per la fase cautelare in € 2.500,00, per la fase di reclamo in € 2.000,00, per fase di merito di primo grado in € 3.000,00, per la presente fase di appello in € 3.966,00, disponendo che su ciascun importo così liquidato, debbano essere calcolati Iva, cap e spese forfettarie al 15%.
Così deciso in Roma in data 30 gennaio 2025
§ 1. — LA PRESIDENTE rel.
dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA OTTAVA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dr.ssa Franca Mangano Presidente relatrice dr.ssa Gisella Dedato Consigliere dr.ssa Caterina Garufi Consigliere
. SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6421/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione a seguito dell'udienza del 29.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge, e vertente TRA P.I. ), con sede in Milano, in persona Parte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via di San Nicola da Tolentino n.67, presso lo studio degli Avv.ti Daria Pastore e Giorgio Tombolini, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di merito possessorio, allegata telematicamente ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE E C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n.79, presso lo studio dell'Avv. Fernando Petrivelli, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. APPELLATO
Oggetto: Appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
15762/2022 del Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata e notificata in data 27.10.2022 – Tutela del possesso
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Parte_1
1. In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 15762/2022, o in subordine, dell'esecuzione medio tempore intrapresa da
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 1 attesa la sussistenza dei gravi e fondati motivi ex art. 283 Controparte_1
c.p.c. esposti in narrativa;
2. nel merito, in riforma della Sentenza impugnata, respingere le domande proposte in primo grado da in quanto inammissibili o Controparte_1 comunque infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi inclusa la fase sommaria possessoria e il relativo procedimento di reclamo).
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA CP_2
[...]
a. preliminarmente, rigettare siccome inammissibile, palesemente infondata e temeraria l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 15762/2022 del Tribunale di Roma, condannando l'appellante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 283 cpc nella misura ritenuta di giustizia;
b. nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto e in diritto, oltre che gravemente temerario, l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 15762/2022 del Tribunale di Roma, con vittoria delle spese e dei compensi del grado da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario e condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non inferiore alle spese ed ai compensi del grado, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 28.11.2022, ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, n. 15762/2022, pubblicata e notificata in data 27.10.2022, che ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla società
[...]
condannando a porre termine alle molestie possessorie ed a rimuovere CP_1 Pt_1
i manufatti realizzati sul lastrico solare, con integrale ripristino dello stato dei luoghi, nonché al pagamento delle spese di lite, con il rigetto della domanda di risarcimento danno.
Il giudizio definito dalla sentenza impugnata ha avuto inizio con un ricorso per manutenzione del possesso depositato il 3.2.2020, con cui la società a chiesto CP_1 al Tribunale di Roma: di ordinare a la cessazione delle molestie avverso la Pt_1 ricorrente, titolare del compossesso sul lastrico solare di proprietà del condominio di Via Federico Alessandrini 52/54 in Roma e di adottare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia, con la condanna di al risarcimento dei danni subiti. Pt_1
La società ha esposto che:
- che in precedenza ha detenuto l'immobile in forza di un contratto CP_1 di locazione finanziaria stipulato con IN SP, datato 11 gennaio 2011, ed in virtù del contestuale contratto di compravendita per atto Notaio di Roma, Persona_1 stipulato tra IN SP (acquirente) e RI AL AT RL (venditrice),è attualmente proprietaria e titolare del possesso del locale ad uso ufficio posto al piano terzo, distinto con il numero interno 11, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di
Roma al foglio 1152, particella 1496, subalterno 565 e di numerose altre unità immobiliari, ivi inclusa la proporzionale quota di comproprietà indivisa dei beni condominiali e/o comuni dell'edificio di cui esse sono parte, in virtù di contratto di compravendita sottoscritto il 24.09.2019.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 2 - ha appreso che in data 25.07.2019 la società ha intrapreso CP_1 Pt_1 l'installazione di un'antenna sul lastrico solare del menzionato edificio, sicché avendo saputo dall'amministratore del condominio che non era stata inoltrata alcuna richiesta di autorizzazione, insieme ad altre società titolari di diritti reali su unità immobiliari dello stesso edificio, ha diffidato l'amministratore ad adottare tutte le misure necessarie per far cessare la turbativa;
- in mancanza di risposta, con le altre società hanno presentato un CP_1 primo ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c. dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, chiedendo la manutenzione del possesso avverso l'attività svolta da e ottenendo Pt_1 una pronuncia di accoglimento, successivamente revocata in quanto inammissibile, per il rilevato difetto dei requisiti del possesso ex art. 1170 c.c. delle società ricorrenti, in quanto mere detentrici degli immobili;
- che successivamente ha acquistato la piena proprietà ed il CP_1 possesso degli immobili in questione, ha nuovamente intimato a in data 30.1.2020, Pt_1 di interrompere i lavori e di rimuovere i manufatti già realizzati e, in assenza di riscontro, ha presentato un nuovo ricorso ex art. 703 c.p.c. e 1170 c.c., all'origine del presente giudizio;
- il nuovo ricorso, reiterato alla luce del sopravvenuto acquisto della proprietà immobiliare, denuncia che l'attività intrapresa da non è stata oggetto di delibera Pt_1 assembleare e che costituisce un'innovazione vietata ex art. 1120, comma 5, c.c., in quanto pregiudizievole al decoro dell'edificio condominiale e delle proprietà esclusive dei singoli condomini;
configurerebbe, inoltre, un'attività lesiva dell'esercizio del compossesso spettante alla in forza del proprio titolo d'acquisto CP_1
(compravendita del 27.09.2019), con il quale si porrebbe in contrasto la condotta svolta da . Pt_1
Infine , la società ha contestato la validità del titolo costitutivo del diritto d'uso esclusivo esercitato da in quanto, data la sua natura di diritto personale di Pt_1 godimento, è prescritto per non uso ultradecennale.
costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Parte_1 domanda, argomentando che:
- in via pregiudiziale, non vi è alcun fatto sopravvenuto tale da consentire la riproposizione dell'istanza, in violazione dell'art. 669-septies c.p.c., in quanto l'acquisto della proprietà immobiliare è già stato allegato nel precedente ricorso;
- sempre in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in quanto non risulterebbe integrato il requisito del possesso almeno annuale prescritto dall'art. 1170 c.c.;
- nel merito, ha contestato che dall'attività non deriva alcun pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, in quanto le deduzioni della ricorrente sarebbero generiche e sfornite di riscontri probatori, oltre che fondate su un titolo (il contratto di acquisto) irrilevante in relazione alla invocata tutela possessoria.
- quanto all'eccepita prescrizione del diritto d'uso esclusivo, ha contestato Pt_1 che, oltre a non essere specificata la data di decorrenza del termine, sarebbe stato comunque interrotto con l'atto di concessione del relativo diritto in locazione, datato 25.06.2018;
- in ultimo e in relazione alle istanze istruttorie, ha contestato l'ammissibilità Pt_1 della prova testimoniale articolata.
Con ordinanza del 26.05.2020, il Giudice in composizione monocratica ha accolto il ricorso presentato da condannando a cessare le molestie possessorie e a CP_1 Pt_1 rimuovere i manufatti realizzati. L'ordinanza è stata reclamata da , sulla base delle seguenti ragioni: Parte_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 3 -omessa e/o erronea pronuncia nella parte in cui non considera che l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di non può considerarsi una CP_1 circostanza nuova, tale da legittimare la riproposizione dell'azione ex art. 669-septies c.p.c.;
- erroneità dell'ordinanza nella parte in cui omette di considerare il mancato assolvimento, da parte di dell'onere di provare l'effettivo possesso CP_1 dell'immobile e, quindi, del lastrico solare nonché l'esistenza di una concreta molestia al possesso di osta in essere da con la sua condotta;
CP_1 Pt_1
- erroneità e/o contraddittorietà e/o illogicità dell'ordinanza nella parte in cui pone a fondamento della decisione il titolo di proprietà di senza compararlo con CP_1 l'analogo titolo di . Pt_1
Con ordinanza del 14.10.2020, il Collegio ha accolto il reclamo presentato da
, riformando la precedente ordinanza. Pt_1
Respinta l'eccezione di inammissibilità proposta da e ritenute sussistenti le Pt_1 nuove ragioni di diritto che legittimano la riproposizione della domanda, il Giudice ha rilevato che è prematuro accertare che la costruzione abbia prodotto un danno sotto il profilo architettonico, posto che i lavori sono ancora in una fase preliminare e che anche dalla relazione di parte non è possibile ricavare alcun giudizio sotto il profilo architettonico più che ipotetico, circa l'impatto dell'antenna sul decoro architettonico dell'edificio. Fermo restando che l'esistenza e la valutazione dei titoli contrattuali e amministrativi necessari per effettuare la contestata attività non rileva nel giudizio possessorio.
Con atto del 10.11.2020 la a presentato ricorso per la prosecuzione del CP_1 giudizio ex art. 703 c.p.c., riportandosi alle conclusioni e alle deduzioni già allegate.
Il Tribunale di Roma, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, ritenuto superfluo disporre attività istruttoria, attesa la produzione documentale in atti, ha così deciso:
“1. in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della società
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., ordina a quest'ultima di porre termine
[...] immediatamente alle descritte molestie possessorie e di rimuovere i manufatti realizzati sul lastrico solare, con integrale ripristino dello stato dei luoghi;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla parte ricorrente;
3. condanna la società resistente in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della società in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., delle spese processuali della fase cautelare, che liquida in €. 320,00 per spese ed in €. 2.500,00 per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
della fase di reclamo, che liquida, in €. 2.000,00 per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario delle spese generali come per legge, oltre ad €. 174,00 per spese, ove fossero già state corrisposte alla parte resistente;
nonché della presente fase, che liquida in €. 3.000,00, per compensi, oltre iva, cap e rimborso forfettario delle spese generali come per legge.”
A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado, respinte preliminarmente ambedue le eccezioni di inammissibilità, fondate rispettivamente, sulla dedotta violazione dell'art. 669 septies c.p.c., e sul difetto di legittimazione attiva, per mancanza del requisito dell'annualità del possesso, nel merito, ha ritenuto che i lavori eseguiti da sul lastrico solare, seppur Pt_1 ancora prodromici all'installazione dell'antenna, sono idonei ad integrare una molestia del possesso, intesa quale alterazione delle modalità di godimento come definite dall'art. 6 dell'atto di compravendita del 1.11.2007 (Contratto RI- IN, danti causa della anche in relazione agli artt.
1-3 del CP_1
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 4 regolamento Condominiale, sussistendo anche l'animus turbandi in considerazione della condotta esercitata da . Pt_1 ha proposto appello avverso la sentenza impugnata, chiedendone Parte_1 in via preliminare la sospensione dell'esecutività e, nel merito, la riforma sulla base di tre motivi. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita che ha CP_1 chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, riportandosi alle deduzioni già svolte in primo grado e deducendo la diffida del 29.01.2020, quale ulteriore elemento novativo e legittimante la riproposizione dell'azione di manutenzione. Respinta l'istanza di sospensiva dell'esecutività della sentenza impugnata, la Corte ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza del 29.02.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con la concessione dei termini di legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ragioni di economia processuale inducono ad esaminare preliminarmente il terzo motivo di appello, in quanto idoneo a definire il giudizio.
Infatti, con il terzo motivo di appello, con il quale gli appellanti lamentano erroneità e/o apoditticità della motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene che la condotta di integri una molestia del possesso esercitato da ul lastrico Pt_1 CP_1 solare del condominio, si affronta il fondamento del merito possessorio oggetto del giudizio, laddove nel primo motivo (erroneità della sentenza nella parte in cui non considera che l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di non può CP_1 considerarsi una circostanza nuova, tale da legittimare la riproposizione di una nuova azione possessoria successiva al primo giudizio ex art. 669-septies c.p.c.) si reitera l'eccezione di inammissibilità disattesa dal giudice di primo grado e con il secondo motivo (erroneità, contraddittorietà e/o apoditticità della motivazione della sentenza nella parte in cui fonda la decisione in sede possessoria su profili petitori, prendendo peraltro in considerazione il solo titolo vantato da si lamenta che la sentenza CP_1 di primo grado fonda la propria decisione sulla base di profili petitori, peraltro dando comunque rilevanza al solo titolo vantato da e senza considerare invece il CP_1 titolo vantato da . Pt_1 Col terzo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui accerta la sussistenza della denunciata turbativa, essenzialmente sulla scorta della non contestazione delle condotte denunciate dalla società ricorrente. Ribadita la contestazione delle circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso, ha dedotto Pt_1 l'erroneità della pronuncia del Tribunale di Roma sia in quanto on ha dato CP_1 prova del proprio concreto esercizio del compossesso, in tal modo omettendo di dimostrare quale sia stata l'apprezzabile modificazione o limitazione del pregresso esercizio del suo potere di fatto, sia perché è mancata la prova in relazione tanto al profilo soggettivo tanto oggettivo della molestia asseritamente realizzata da con Pt_1 le opere preordinate all'installazione dell'antenna sul comune lastrico solare.
Il motivo è fondato e deve essere accolto. L'azione di manutenzione ha il fine di fare cessare le turbative che attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del suo precedente esercizio, e che siano operate con la consapevolezza della volontà contraria del possessore.
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 5 Tanto premesso in ordine alla configurazione generale dei presupposti dell'azione promossa da va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità CP_1 che descrive i contenuti dell'onere probatorio di colui che agisce in manutenzione del proprio possesso.
'Ai fini della configurabilità della molestia possessoria che, al pari dello spoglio, costituisce un illecito lesivo del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, deve essere fornita, da parte di chi propone la domanda di manutenzione, non solo la prova dell'atto materiale, ma anche del dolo o della colpa..' (Cass.,, sez. II, 22.2.2011 n. 4279; Cass. 20.8.2002 n. 12258). La prova della materialità della turbativa oltre a considerare la condotta denunciata come lesiva si estende all'accertamento del potere di fatto precedentemente esercitato, in quanto presupposto del conseguente accertamento di quella modifica o riduzione, definite dalla giurisprudenza 'apprezzabile', derivata dalla condotta asseritamente lesiva. Ai fini di tale accertamento 'l'esame dei titoli può essere consentito sia pure solo "ad colorandam possessionem", cioè "al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato' (Cass, 31.8.2005 n. 17567;Cass., 27.12.2004 n. 24026) e dunque senza attribuire al titolo un valore probatorio del presupposto dell'azione possessoria.
A questi principi, pienamente coerenti con la lettera e lo scopo dell'art. 705 c.p.c., che vieta ogni "contaminazione" tra il giudizio possessorio e quello petitorio (Cass., sez. II, 4.12.2001 n. 15322), non ha corrisposto la domanda di tutela possessoria di né si è attenuto il Tribunale di Roma nella Controparte_1 sentenza impugnata.
La società ricorrente ha denunciato 'i lavori per l'installazione di un'antenna radio base di oltre 7 metri, avviati il 25 luglio 2019 sospesi dopo la realizzazione dei basamenti in cemento armato e riavviati, all'insaputa dell'amministrazione condominiale, senza il necessario consenso e contro la volontà della maggioranza dei condomini, con grave alterazione del decoro architettonico dell'edificio condominiale', qualificandoli come turbative di un compossesso , fondato su un titolo contrattuale
(ossia il contratto di compravendita del 24.09.2019), sul regolamento condominiale che regola anche l'uso esclusivo del lastrico solare riservato alla venditrice, e sulla violazione del disposto dell'art. 1120, comma 5 c.c., in assenza di valido titolo giuridico.
Dunque nessuna allegazione e specificazione della natura del potere di fatto in precedenza esercitato sul lastrico solare, né l'apprezzabile modifica che tale esercizio avrebbe patito in ragione delle opere finalizzate alla installazione della antenna eseguite da parte di . Conseguente l'omissione di alcuna attività probatoria al riguardo, tanto Pt_1 più necessaria e doverosamente rigorosa in quanto la controversia riguarda i limiti dell'esercizio di una condizione di compossesso, i cui confini sono generalmente più difficili da rimarcare.
D'altra parte, tale omissione è superata dalla sentenza impugnata sulla base di non condivisibili affermazioni ricavate dal contenuto del titolo contrattuale vantato dal (…' nell'art. 6 dell'atto di compravendita la società venditrice, a favore CP_1 della quale il Regolamento condominiale riservava il diritto d'uso esclusivo del lastrico solare, ha assunto l'obbligo per sé e per i suoi aventi causa di utilizzare i lastrici solari, che, “al solo fine di installarvi impianti solari e/o fotovoltaici di proprietà della stessa
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 6 società venditrice per la produzione di energia elettrica che non generino emissioni acustiche, luminose o vibrazioni che possano recare danno agli altri condomini”, in tal modo limitando espressamente le facoltà inerenti al diritto d'uso esclusivo riservate nella previsione del Regolamento condominiale, con la conseguenza che il possesso della ricorrente, che in virtù dell'atto di compravendita, si estende, in forma di compossesso, anche al lastrico solare, in quanto parte comune condominiale, si connota nel contenuto in conformità alla limitazione nella modalità di uso esclusivo del lastrico solare sopra richiamata…) da cui discendono conclusioni che ravvisano gli estremi della turbativa nel possesso , presumendone tanto l'elemento materiale ('..tenuto conto che non risultano contestate le circostanze di fatto poste a fondamento del ricorso, deve rilevarsi che anche i lavori prodromici all'installazione dell'antenna sono già di per sé idonei ad integrare una molestia nel possesso, prospettandosi come un'alterazione delle modalità di godimento dell'immobile sino ad allora esercitate dalla ricorrente, come definite nel contenuto dall'obbligo assunto, per sé e per i suoi aventi causa, dalla società venditrice nell'art. 6 dell'atto di compravendita, circa le modalità di utilizzo del lastrico solare...') tanto l'elemento soggettivo della condotta lesiva ('…in considerazione del comportamento tenuto dalla società resistente, può senz'altro affermarsi la ricorrenza del requisito dell'animus turbandi, consistente nella volontà di compiere un atto che modifichi l'altrui possesso'..).
Assorbiti gli altri due motivi di appello proposti, per quanto esposto, in ragione della radicale assenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti della invocata tutela possessoria, l'appello deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda avanzata dal Controparte_1
2. Attesa la piena soccombenza, la società appellata deve essere condannata a rifondere l'appellante delle spese di lite, secondo i parametri Parte_1 corrispondenti a quelli medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria, per il presente giudizio tenuto conto del grado di complessità della lite (valore corrispondente al terzo scaglione), nonché per il giudizio di primo grado, comprensivo della fase sommaria possessoria e del relativo procedimento di reclamo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello proposto da in persona del l.r.p.t. e, per Parte_1 l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 15762/2022 del Tribunale di Roma, rigetta la domanda di manutenzione del possesso proposta da in Controparte_1 persona del l.r.p.t.;
Condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante in persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che si Parte_2 liquidano, per la fase cautelare in € 2.500,00, per la fase di reclamo in € 2.000,00, per fase di merito di primo grado in € 3.000,00, per la presente fase di appello in € 3.966,00, disponendo che su ciascun importo così liquidato, debbano essere calcolati Iva, cap e spese forfettarie al 15%.
Così deciso in Roma in data 30 gennaio 2025
§ 1. — LA PRESIDENTE rel.
dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ 7