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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3984/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3984/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3984/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFEI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PICO, 49 MIRANDOLApresso il difensore avv. MAFFEI GIUSEPPE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE Controparte_1 P.IVA_1 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Piazza Del Popolo n. 5 null 87027 Paolapresso il difensore avv. FEDELE VINCENZO
CONVENUTO
(C.F. rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. FERRARI AMOROTTI FEDERICO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE REITER, 22 41121 MODENA presso il difensore avv. FERRARI AMOROTTI FEDERICO TERZO CHIAMATO
pagina 2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato Parte_1
ad istanza di tramite la mandataria e procuratrice speciale CP_3
rappresentata da Controparte_4 [...]
portante condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
58.176,66, dovuta in forza di tre distinti contratti di finanziamento specifico. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Ad istanza di quest'ultima, veniva chiamata in causa CP_2
[...]
A fronte di disconoscimento delle sottoscrizione apposta sui contratti di garanzia, si procedeva a verificazione, mediante c.t.u.
grafologica.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Anzitutto, il disconoscimento delle sottoscrizione apposte sulle fideiussioni da parte dell'opponente è stato oggetto di accertamento da parte del c.t.u. grafologo, il quale ha concluso per la piena autografia delle stesse.
Consegue il rigetto della preliminare eccezione avanzata dal parte de . Pt_1
III. In secundis l'opponente ha eccepito di nulla dovere, stante la presenza nella fideiussione di clausole in contrasto con lo schema predisposto dall'ABI per le banche aderenti, in particolare con pagina 3 di 6 riguardo alle clausole di reviviscenza, decadenza ex art. 1957 c.c. e sopravvivenza, richiamando il conforme orientamento giurisprudenziale.
L'eccezione in quanto infondata è pertanto reietta.
I principi affermati dalle Sezioni Unite, in tema di violazione di intese a valle di intese anticoncorrenziali, con conseguente nullità parziale delle relative clausole (v. Cass., Sez. Unite, 30
dicembre 2021, n. 41.997), sono applicabili unicamente alle fideiussioni omnibus, mentre nella specie, il ha Pt_1
sottoscritto fideiussioni specifiche: “la natura anticoncorrenziale
pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del
contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2,
comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole
inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura
anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai
possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie
indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le
conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente
invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie,
oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (v., da ultimo,
Cass. 2 agosto 2024, n. 21.841).
Da quanto precede consegue che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non si attagliano al caso di specie,
dato che il non ha sottoscritto fideiussioni omnibus, ma Pt_1
fideiussioni specifiche, ben delimitate quanto all'impegno di garanzia, come emerge documentale (docc. 10, 11 e 12 monitorio).
pagina 4 di 6 Pertanto, l'eccezione è infondata e va reietta, con conseguente ritenuta validità delle fideiussioni essendo legittima ed ammessa la deroga pattizia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Infine, con riguardo all'eccezione afferente ad assenza di prova del credito, è agevole evidenziare che la difesa dell'opponente nei suoi atti difensivi mai ha contestato la sussistenza del credito agito.
Lo stesso si ha con ciò per dimostrato (art. 115 c.p.c.).
Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo notificato in data 23 giugno 2022,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta-opposta che si liquidano in complessivi € 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge, con diritto a recupero delle spese di c.t.u. e c.t.p.;
3. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata che si liquidano in complessivi € 10.100 (di cui € 100 per pagina 5 di 6 anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 27 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3984/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 27 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3984/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAFFEI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PICO, 49 MIRANDOLApresso il difensore avv. MAFFEI GIUSEPPE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDELE Controparte_1 P.IVA_1 VINCENZO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Piazza Del Popolo n. 5 null 87027 Paolapresso il difensore avv. FEDELE VINCENZO
CONVENUTO
(C.F. rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avv. FERRARI AMOROTTI FEDERICO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIALE REITER, 22 41121 MODENA presso il difensore avv. FERRARI AMOROTTI FEDERICO TERZO CHIAMATO
pagina 2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato Parte_1
ad istanza di tramite la mandataria e procuratrice speciale CP_3
rappresentata da Controparte_4 [...]
portante condanna al pagamento della somma di € Controparte_1
58.176,66, dovuta in forza di tre distinti contratti di finanziamento specifico. In particolare, si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Ad istanza di quest'ultima, veniva chiamata in causa CP_2
[...]
A fronte di disconoscimento delle sottoscrizione apposta sui contratti di garanzia, si procedeva a verificazione, mediante c.t.u.
grafologica.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Anzitutto, il disconoscimento delle sottoscrizione apposte sulle fideiussioni da parte dell'opponente è stato oggetto di accertamento da parte del c.t.u. grafologo, il quale ha concluso per la piena autografia delle stesse.
Consegue il rigetto della preliminare eccezione avanzata dal parte de . Pt_1
III. In secundis l'opponente ha eccepito di nulla dovere, stante la presenza nella fideiussione di clausole in contrasto con lo schema predisposto dall'ABI per le banche aderenti, in particolare con pagina 3 di 6 riguardo alle clausole di reviviscenza, decadenza ex art. 1957 c.c. e sopravvivenza, richiamando il conforme orientamento giurisprudenziale.
L'eccezione in quanto infondata è pertanto reietta.
I principi affermati dalle Sezioni Unite, in tema di violazione di intese a valle di intese anticoncorrenziali, con conseguente nullità parziale delle relative clausole (v. Cass., Sez. Unite, 30
dicembre 2021, n. 41.997), sono applicabili unicamente alle fideiussioni omnibus, mentre nella specie, il ha Pt_1
sottoscritto fideiussioni specifiche: “la natura anticoncorrenziale
pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del
contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2,
comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina
l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole
inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura
anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai
possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie
indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le
conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di
diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente
invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie,
oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (v., da ultimo,
Cass. 2 agosto 2024, n. 21.841).
Da quanto precede consegue che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non si attagliano al caso di specie,
dato che il non ha sottoscritto fideiussioni omnibus, ma Pt_1
fideiussioni specifiche, ben delimitate quanto all'impegno di garanzia, come emerge documentale (docc. 10, 11 e 12 monitorio).
pagina 4 di 6 Pertanto, l'eccezione è infondata e va reietta, con conseguente ritenuta validità delle fideiussioni essendo legittima ed ammessa la deroga pattizia ai termini previsti dall'art. 1957 c.c.
Infine, con riguardo all'eccezione afferente ad assenza di prova del credito, è agevole evidenziare che la difesa dell'opponente nei suoi atti difensivi mai ha contestato la sussistenza del credito agito.
Lo stesso si ha con ciò per dimostrato (art. 115 c.p.c.).
Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo notificato in data 23 giugno 2022,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla convenuta-opposta che si liquidano in complessivi € 12.100 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge, con diritto a recupero delle spese di c.t.u. e c.t.p.;
3. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata che si liquidano in complessivi € 10.100 (di cui € 100 per pagina 5 di 6 anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 27 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6